Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 marzo 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 gennaio 2018 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 10200 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 28/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10200 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente – Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere – Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere – Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere – Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: C.V. – rappresentato e difeso in virtu' di procura speciale in calce al ricorso dall'avv. Barsanti Mario, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, alla via Celimontana, n. 38, c/o studio dell'avv. Benito Panariti; – ricorrente – contro Camera di …
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Testo Unico edilizia (Dpr 380 01) Raccolta Normativa Vedi anche: Dpr 380/2001: il testo unico edilizia DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) Edizione gennaio 2022 (scarica il pdf) PARTE I Attività edilizia TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Attività edilizia Art. 1 (L) - Ambito di applicazione Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali Art. 2-bis (L) - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi Art. 3-bis. (Interventi di conservazione) Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi …
Leggi di più… - 3. Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e delMarco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …
Leggi di più… - 4. Norme che rimangono in vigorehttps://www.brocardi.it/
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 957Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore Ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 180/2021 vertente TRA (P.IVA: in persona del Parte_1 P.IVA_1 titolare (C.F: , con l'avv. MARIA MOSCOGIURI. Parte_1 C.F._1 Appellante E Controparte_1 (C.F.: ), in persona del legale [...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore e Direttore Generale, con l'Avv. DEBORAH COTOGNO. Appellato OGGETTO: appello contro la sentenza n.13004/2020 resa in data …Leggi di più...
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- 2. Trib. Napoli, sentenza 10/12/2024Provvedimento: n. 24549/2019 r.g.a.c. Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott. ssa Cristina Correale Giudice designato dott. ssa Alessandra Aiello Giudice ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24549/2019 promossa da: nato in [...], il [...], VESTANET NA0017201 CUI Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Migliaccio (C.F. giusta C.F._1 CodiceFiscale_2 procura in atti RICORRENTE E , in persona del …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1727Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 396 del ruolo generale dell'anno 2020, vertente tra (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Parte_1 C.F._1 Savastano (c.f. ) C.F._2 APPELLANTE E ( c.f. in proprio e nella qualità di amministratore del CP_1 C.F._3 (c.f. ), procuratore Controparte_2 P.IVA_1 di sé stesso rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Orditura …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/11/2024, n. 781Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Perugia SEZIONE UNICA CIVILE R.G. 518/2022 La Corte D'Appello di Perugia, SEZIONE UNICA civile, in persona dei magistrati: dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra Parte_1 (C.F. [...] Parte_2 , assistito e difeso dall'Avv. CORBO' FEDERICO MARIA e dall'Avv. P.IVA_1 CORBO' FILIPPO MARIA, elettivamente domiciliato in Roma via Bertoloni 55 presso lo studio dei difensori appellante e (C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1 BRICCA LANFRANCO elettivamente …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Cagliari, sentenza 08/04/2025, n. 135Provvedimento: R.G. 193/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa M. Teresa Spanu Presidente rel. Dott.ssa Donatella Aru Consigliere Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 193 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da: (C.F.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1 Cagliari presso lo studio dell'avv. Emanuele Matta, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di appello, appellante contro (C.F.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Ambito di applicazione 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresi' soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge 5 marzo 1990, n. 46 , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma." - Art. 2. Soggetti abilitati 1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 .
2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge 5 marzo 1990, n. 46 , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma." - Art. 3. Requisiti tecnico-professionali 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge 5 marzo 1990, n. 46 , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma."