Sentenza 15 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile. (Il principio è stato ritenuto correttamente applicato dalla Corte con riferimento alla posizione di una coimputata che aveva partecipato alla programmazione di un furto, poi degenerato in rapina, descrivendo agli esecutori materiali del reato, nel corso di un sopralluogo eseguito pochi giorni prima, l'abitazione della vittima ed i luoghi in cui tale ultima custodiva i gioielli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2015, n. 15958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15958 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2015 |
Testo completo
1 59 5 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sez. N. 1711 Antonio Agrò PRESIDENTE U.P. 15/12/2015 Anna Petruzzellis Relatore RGN. 31268/2015 Emilia Anna Giordano Emanuele Di Salvo Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1)UF ON, n. a Erice il 13/10/1991; 2) UF LU, n. a Erice il 31/8/1990; 3)CA NI, n. a Lodi il 14/5/1983; 4) ON IN, n. a Palermo il 7/10/1987; 5)Di IE RA, n. a Gela il 10/10/1980; 6) NO AN, n. a Milano il 25/2/1975; avverso la sentenza del 6/2/2015 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU Orsi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO s 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella emessa all'esito del giudizio abbreviato dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lodi e con la diminuente del rito abbreviato, sono stati condannati: - UF ON, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e ritenuta, altresì, la continuazione interna al capo a) e la continuazione con i rimanenti reati ascrittile;
-UF LU, alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa, concessegli le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante di cui al capo a) e ritenuta la continuazione interna al capo a); CA NI, ritenuta la recidiva e la continuazione tra i reati come ritenuti e con i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 20/7/2012 (irr. il 16/10/2012), questi ultimi ritenuti più gravi, alla pena complessiva di anni sette, mesi dieci di reclusione ed euro 36.000,00 di multa, di cui anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i presenti fatti;
- ON IN, concessegli le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante contestata al capo a), ritenuta la continuazione interna, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
DI IE RA, con la contestata recidiva, alla pena di anni due, giorni venti di reclusione ed euro 4.200,00 di multa ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al comma 5, art. 73 d.P.R. 309/1990 e la continuazione interna;
- NO AN, con la contestata recidiva e ritenuta la continuazione fra i fatti del presente procedimento e i fatti di cui alla sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 7/11/2013 (irr. il 28/2/2014), ritenuto reato più grave quello di cui al capo 1) della sentenza irrevocabile, alla pena finale di anni diciassette di reclusione ed euro 94.000,00 di multa, pena determinata, per i fatti del presente procedimento, in quella di anni sette di reclusione ed euro 34.000,00 di multa I predetti imputati venivano dichiarati interdetti dai pubblici uffici per anni cinque e il CA e NO dichiarati in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Gli imputati sono stati ritenuti colpevoli: - UF ON, del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen., 73, commi 1, 1 bis e 6, d.P.R. 309/1990 ascrittole al capo a) e dei reati di cui agli artt. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1 e 61 n. 5 cod. pen. ( capo j) e artt. да 110,582, 585 in rel. all'art. 576, comma primo, n. 1) cod. pen. (capo k);
2 - UF LU, del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen., 73, commi 1, 1 bis e 6, d.P.R. 309/1990 ascrittogli al capo a); -CA NI, del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen., 73, commi 1, 1 bis, d.P.R. 309/1990 ascrittogli al capo e); del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 ascrittogli al capo f); del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen., 73, commi 1, 1 bis, d.P.R. 309/1990 ascrittogli al capo g); -ON IN, del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen., 73, commi 1, 1 bis e 6, d.P.R. 309/1990 ascrittogli al capo A); Di IE RA, del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ascrittogli al capo o) così ritenuto;
- NO AN, del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen., 73, commi 1, 1 bis e 6, d.P.R. 309/1990 ascrittogli al capo a); del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 ascrittogli al capo c); dei reati di cui agli artt. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1 e 61 n. 5 cod. pen. (capo j) e artt. 110, 582, 585 in rel. all'art. 576, comma primo, n. 1) cod. pen. (capo k). Dalla lettura della sentenza impugnata, e da quella di primo grado alla quale questa rinvia, si evince che le fonti di prova a carico degli odierni ricorrenti sono costituiti dai risultati delle operazioni di intercettazione telefonica, condotte per oltre un anno su utenze telefoniche cellulari, fisse ed ambientali (installate in particolare presso il negozio ad insegna Max Tattoo ove, peraltro, a poco più di un mese dall'inizio delle operazioni venivano rinvenute dagli imputati alcune microspie) e a bordo delle autovetture in uso ad alcuni degli odierni ricorrenti ( ed utilizzate indifferentemente dagli uni e dagli altri); dagli esiti delle ulteriori attività investigative, tra le quali l'esame di alcuni acquirenti di sostanze stupefacenti;
dai servizi di osservazione e controllo che conducevano all'arresto in flagranza del reato di detenzione di non modesti quantitativi di sostanze stupefacenti dei ricorrenti CA NI, arrestato il 3.7.2012 perché trovato in possesso di ca. 500 gr. di cocaina;
e NO AN, arrestato il 27.11.2012. Le indagine disvelavano, e ve ne è traccia nella descrizione della condotta di reato sub a), la esistenza di un vero e proprio gruppo che svolgeva una ben rodata attività di acquisto, custodia e smercio di sostanze stupefacenti, gruppo che aveva sede operativa nell' esercizio commerciale innanzi indicato, in Sant'Angelo Lodigiano, gruppo in cui un ruolo primario era svolto dal NO e che era composto, tra gli altri, da UF ON, UF LU, ON IN ( oltre che ON TA, LE GI e AL TT LA, quindi in numero di persone superiore a sei), tutti a vario titolo e con compiti specifici incaricati dal NO della custodia e dello smercio al dettaglio di sostanze stupefacenti in favore di una vasta rete di acquirenti e consumatori della provincia lodigiana ed alla tenuta della contabilità e della cassa, con perfetta intercambiabilità dei ruoli visto che l'attività illecita dei singoli permaneva anche dopo l'arresto del NO fino all'esecuzione ( nel luglio 2013) delle misure cautelari adottate a carico dei singoli componenti. Le indagini rivelavano che il NO era il perno del gruppo;
che era in grado di mantenere i contatti con vari canali di rifornimento della droga e fra questi con il gruppo capeggiato da HI AR attraverso la intermediazione di tale EN NI, che, insieme al fratello SA, costituiva l'anello di congiunzione fra i due gruppi. Le indagini tecniche consentivano, infine, di ricostruire ulteriori attività illecite, per reati contro il patrimonio, quali furti e rapine, attraverso i quali venivano finanziate le attività illecite oggi all'attenzione e che, ne è traccia nella ritenuta recidiva a carico del NO e CA, costituiscono la prosecuzione di attività illecite nel settore degli stupefacenti, che avevano condotto, nella seconda metà degli anni duemila, alla condanna dei predetti.
2. Avvero la sentenza hanno proposto ricorso UF ON, UF LU, CA NI, ON IN, Di IE RA e NO AN, con motivi di ricorso di seguito sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. Cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
2.1 UF ON deduce: -2.1.1 vizio di violazione di legge per carenza assoluta di motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, circa un motivo oggetto di specifica doglianza in appello afferente la mancanza di responsabilità dell'imputata in merito ai reati di rapina e lesioni contestati ai capi j) e k). Si assume che la ricorrente, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva semplicemente ammesso di avere indicato l'accesso all'abitazione della persona offesa e che, comunque, avesse intuito che ivi potevasi perpetrare un furto e che la sua responsabilità di concorso nei reati era stata erroneamente tratta, sulla scorta di una scarna motivazione, dando per dimostrato che autore della condotta illecita fosse stato il LI, la cui responsabilità era ancora sub iudice, e contraddicendo lo stesso tenore della informativa di polizia, dalla quale emergeva che nel corso dell'intercettazione ambientale del 23 ottobre 2012 si stesse parlando del luogo nel quale doveva essere commesso il furto, trascurando che l'evoluzione di un furto può dare luogo a molteplici eventi e che nessun ulteriore elemento di prova è rinvenibile agli atti idoneo a dimostrare contatti ulteriori tra gli imputati in merito alla commissione del fatto;
4 E 2.1.2 carenza assoluta di motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, circa il motivo oggetto di specifica doglianza afferente il diniego, nella massima estensione, delle pur concesse circostanze attenuanti generiche. Allega la difesa che non sono stati valorizzati dalla Corte, investita di specifico motivo di appello, la incensuratezza della UF;
la sua giovane età ed il fatto che sia madre di un figlia in tenerissima età e l'ammissione degli addebiti fin dalla fase delle indagini preliminari.
2.2 UF LU Il UF, a propria firma, ha prodotto due distinti atti di ricorso.
2.2.1 Nel ricorso del 18 giugno 2015, con unico motivo, lamenta la carenza assoluta di motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, circa il motivo oggetto di specifica doglianza afferente il diniego, nella massima estensione, delle pur concesse circostanze attenuanti generiche che andavano riconosciute con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata.
2.2.2. Nell'atto di impugnazione, consegnato il 18.6.2015 alle ore 10:00, lamenta il vizio di motivazione della sentenza di appello che ha escluso la configurabilità, in ordine al reato ascrittogli, dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Secondo il ricorrente la Corte di merito ha ritenuto che egli avesse svolto attività di spaccio fin dall'anno 2011 e non per un più circoscritto periodo temporale cioè a partire da marzo 2012, travisando le dichiarazioni rese da OM EA che lo dava presente nell'esercizio Max - Tatto fin dall'inizio del 2011, cioè da quando il NO lo aveva rilevato La Corte non aveva, invece, valutato le dichiarazioni rese da UF ON, secondo la quale il fratello aveva iniziato a spacciare per il NO a seguito dell'infortunio occorsogli e della conseguente perdita dell'attività lavorativa a partire dal mese di febbraio -marzo 2012. Evidenzia, sempre quale vizio di motivazione della decisione di diniego, di essere stato solo uno degli incaricati allo spaccio per conto del NO;
la indeterminatezza delle dichiarazioni rese da NE IC circa il periodo in cui avrebbe acquistato droga dal UF, in alternativa al ON e ON e in loro assenza, cessioni delle quali si ignora il principio attivo;
la inattendibilità delle dichiarazioni del GG, che parimenti lo ha indicato come suo fornitore, potendo le dichiarazioni del teste essere determinate da risentimento poiché veniva, in un'occasione, minacciato dal ON per il mancato pagamento del debito contratto laddove, per le captazioni che rimandano alle sue dirette attività di smercio;
infine allega che trattasi di cessioni di modica quantità, per dosi delle quali non è accertato il principio attivo e protrattesi per un periodo temporale circoscritto.
2.2.3 Oltre a proporre le medesime censure di cui al motivo sub 1 5 か dell'atto 18.6.2015, allega il richiamato vizio di motivazione con riferimento all'entità dell'aumento di pena praticato in sede di continuazione.
2.3 CA NI Nei motivi, sottoscritti dal difensore di fiducia, si deduce:
2.3.1 Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 in relazione ai fatti contestati al capo e) dell'imputazione. Allega il difensore che la valutazione globale della condotta ascritta al CA e di tutti gli elementi descritti nella fattispecie incriminatrice denotano come si sia in presenza di un fatto di lieve entità. Gli elementi di prova a carico del CA, si ricavano esclusivamente dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti che, nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri, riferiscono di acquisti settimanali, nell'ordine di 1.2 grammi di cocaina o al massimo di 5 gr. di hashish;
mentre dalle ulteriori conversazioni, anche con acquirenti non identificati, emergono contatti per l'acquisto di sostanze stupefacenti di quantità imprecisata, comunque modesti. Non è mai stata sequestrata droga e i risultati della analisi, illustrati in sentenza, si riferiscono al capo di imputazione sub c) per il quale è intervenuto a carico del CA, sentenza in separato giudizio: si tratta, infatti, della detenzione di 500 gr. di cocaina per la quale è intervenuto l'arresto in flagranza del CA, Il breve periodo di spaccio;
la vendita in favore di consumatori che talvolta consumavano la droga insieme con il CA;
i modestissimi quantitativi venduti e i limitato giro di affari- numerose sono infatti le conversazioni dalle quali si evincono le difficoltà economiche del CA- il basso principio attivo della droga venduta, comunque mai accertato, avrebbe dovuto indurre alla qualificazione del fatto come ipotesi di cui al 5 comma art. 73 d.P.R. 309/1990 e ss. mod.. 2.3.2 Deduce, inoltre, che non è stata individuata, tra le condotte di cui all'art. 73 co. 1 e bis d.P.R. 309/1990 oggetto di contestazione al capo e), la violazione più grave, poi unificata ex art. 81 cpv. cod. proc. pen. al reato per il quale era intervenuta la condanna irrevocabile del CA, in violazione dei principi dettati in materia dalla Corte di Cassazione che impongono, anche in presenza di reato continuato punito con la medesima pena edittale la individuazione del reato più grave.
2.4. ON IN Con il ricorso, sottoscritto personalmente dal ON, si denuncia:
2.4.1 la mancanza, contradditorietà manifesta illogicità della motivazione della sentenza e violazione di legge, art. 192 e 533 cod. pen., circa la sussistenza del reato contestato in ragione del mancato reperimento di sostanza stupefacente 6 s vertendosi esclusivamente in ipotesi di droga cd. parlata. Tenuto conto dell'esito negativo della perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del ON e del contenuto delle intercettazioni - nelle quali non si fa riferimento diretto a sostanze stupefacenti- le dichiarazioni rese dagli acquirenti non sono sufficienti a ritenere integrata la condotta di reato, che involge il rinvenimento di sostanza stupefacente la cui natura la Corte di merito ha ritenuto comprovata dalla circostanza che gli acquirenti non si erano mai lamentati delle caratteristiche della merce acquistata. Le condotte di cessione neppure possono ritenersi comprovate dal tenore delle intercettazioni il cui contenuto non trova spiegazione nelle dichiarazioni rese dagli acquirenti delle sostanze.
2.4.2 mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione sulla riconducibilità della condotta alla fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e ss. mod.. Rileva il ricorrente che la Corte di merito non ha valutato il ruolo indiretto del ON nell'attività di smercio, configurandolo come mera intercambiabilità dei ruoli, che, tenuto conto dell'ammontare delle dosi mensili smerciate indicate dal P.M. in ca.400 al mese- solo un numero - infinitesimale, nemmeno due a settimana erano effettivamente riconducibili al ON che neppure partecipava alle attività di taglio e confezionamento della droga, pure descritte nella imputazione. Non vi è prova, alla luce delle conversazioni intercettate per lungo periodo di tempo, che il ON abbia collaborato con il NO nell'attività di spaccio e in altre attività illecite collaterali del gruppo, e, anzi, lo stesso giudice ha evidenziato che in ben due occasioni il ON aveva mostrato ritrosia ad entrare in azione per la commissione di rapine, cosi fallite né il giudice di merito, richiamandole solo genericamente, ha fatto riferimento ad ulteriori conversazioni telefoniche con gli acquirenti di sostanze stupefacenti;
2.4.3 mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per il mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sull'aggravante del numero delle persone, contestata al capo a). La Corte di merito, non ha valorizzato la giovane età del ON;
la condotta impeditiva dell'imputato, che aveva fatto fallire due rapine ed espressiva della sua volontà di non aderire alla scelta criminale, scelta confermata dalla prestazione di attività lavorativa autorizzata fin dalla fase delle indagini preliminari;
l'attenuata percezione della illiceità della condotta perché assuntore di sostanze stupefacenti e il numero ridottissimo di episodi illeciti nei quali è coinvolto, dovevano condurre ad un giudizio di prevalenza delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.. 2.5.Di IE RA 2.5.1 Con unico motivo di ricorso il difensore del Di IE denuncia il difetto di motivazione della sentenza e violazione di legge per l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 192 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, infatti, difetta 7 di un idoneo apparato argomentativo in ordine alla credibilità di RI MI poiché le sue dichiarazioni non sono apprezzabili per spontaneità, disinteresse e precisione, posto che più volte gli inquirenti hanno dovuto ammonirlo avendo questi inizialmente dichiarato di avere acquistato droga solo dal ON ed ammettendo, infine, di avere acquistato dall'imputato per un brevissimo tempo dal momento che poi tra i due sarebbe insorto un violento litigio. Né sono stati acquisiti validi riscontri esterni individualizzanti alla chiamata in reità tali non potendo considerarsi né il rinvenimento di una pianta di marijuana coltivata in vaso a casa del Di IE in occasione dell'esecuzione della misure nel presente procedimento né le dichiarazioni rese dal LO OM, MA CO e TE SC che nulla riferiscono in relazione ad acquisti di stupefacenti effettuati dal Di IE essendosi il TE limitato a riferire di essere stato indirizzato al Di IE dal ON ma di non avere effettuato alcun acquisto.
2.6 NO AN I difensori del NO denunciano i vizi di violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla condanna del ricorrente per i reati di rapina e lesioni contestati ai capi j) e k). Si assume che il ricorrente ha fornito una logica e plausibile spiegazione della conversazione ambientale del 23 ottobre 2012 durante la quale egli progettava di commettere un furto che, tuttavia, non era mai stato portato a termine e che gli elementi indiziari valorizzati nella sentenza impugnata - che, cioè, autore della condotta in danno della signora CI sia stato il LI - non possiedono i necessari requisiti di gravità sia perché il LI non è stato riconosciuto dalla vittima sia perché alla conversazione intercettata non hanno fatto seguito, nella settimana trascorsa tra questa e la commissione del reato- altre conversazioni o contatti tra il NO monitorato costantemente, anche attraverso le cimici - installate a bordo dell'autovettura utilizzata- ed il LI e tenuto conto dell'alto tasso di di criminalità di stranieri nella zona. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi son manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre che al pagamento processuali, al pagamento della somma di euro mille ciascuno in favore della cassa della ammende, essendo imputabile a colpa di ciascuno dei ricorrenti la determinazione della causa di inammissibilità. 800 M 2. Il Collegio ritiene opportuno, avuto riguardo ai motivi di ricorso, alle comuni argomentazioni sottese a ciascuno di essi e ai principi di diritto ai quali deve rapportarsi nella valutazione dei ricorsi, procedere alla comune trattazione dei motivi di ricorso proposti da UF ON e NO AN in relazione alla condanna per i reati di cui ai capi j) e k) cioè il concorso nei - delitti di rapina e lesioni in danno CI Gerolama, reati commessi nella notte del 1 novembre 2012; saranno poi esaminati i motivi di ricorso relativi alla condanna a carico di ON IN e Di IE RA in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, rispettivamente contestato ai capi a) e o); infine, i motivi di ricorso che attengono al mancato riconoscimento della lieve entità del fatto di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e ss. mod., proposti da UF LU, CA NI e ON IN;
al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, con riguardo ai motivi proposti UF LU, ON IN;
alla mancata estensione, nella misura consentita, delle circostanze attenuanti generiche riconosciute alla UF;
alla determinazione dell'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., con riguardo ai motivi proposti da UF LU e CA NI.
3. UF ON e NO AN, con riguardo alla condanna per i reati di cui ai capi j) e k).
3.1 Manifesta è la genericità delle censure sollevate dai ricorrenti in relazione alla motivazione della decisione di condanna. Premesso che la sentenza di appello rimanda a quella di primo grado venendo, così, a creare con essa un unicum sotto il profilo motivazionale, è, all'evidenza, privo di fondamento il motivo con il quale si deduce la mancanza di motivazione con riguardo alle censure sollevate dai difensori con i motivi di appello, poiché la Corte di merito (a pag. 62, per quanto concerne UF ON ed a pag. 56 per il NO) ha esaminato le dichiarazioni difensive rese dalla UF, ha analizzato l'apporto concorsuale e l'elemento psicologico dei reati ascritti ai ricorrenti, sviluppando considerazioni critiche nella disamina delle censure difensive e pervenendo a conclusioni logiche e in linea con i principi evincibili dalla giurisprudenza di legittimità in materia di cd. concorso anomalo. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che la UF ha svolto un ruolo essenziale nella programmazione del furto in danno della CI, avendo indicato al NO al quale era legata sentimentalmente ed al LI, - l'abitazione della vittima, a lei ben nota, abitazione della quale aveva descritto ai correi la distribuzione interna, indicando con precisione luogo nel quale la proprietaria, custodiva i gioielli e le sue abitudini, trattandosi di persona che 9 viveva sola. Nella sentenza di primo grado (pag. 173) si dà atto che le indicazioni della UF venivano fornite ai complici NO e LI nel corso del sopralluogo eseguito il 23 ottobre 2012, e, dunque, pochi giorni prima della esecuzione del programmato furto, poi effettivamente consumato la notte del 1 novembre 2012. Risulta, dunque, tutt'altro che illogica la conclusione alla quale sono pervenuti i giudici di merito che hanno ritenuto inverosimile che a commettere il furto possano essere state persone diverse da quelle che lo avevano programmato, procedendo ad accurato sopralluogo, solo pochi giorni prima. La valenza probatoria di tale dato rende del tutto irrilevante che il LI non sia stato riconosciuto dalla vittima del reato e la circostanza, enfatizzata dalla difesa, che, nella settimana seguita al sopralluogo, il NO non abbia avuto ulteriori contatti con il LI, contatti che, per vero, risultavano del tutto superflui attesa la tipologia di reato e la paventata facilità dell'azione, in relazione alle circostanze di fatto ed alle caratteristiche della vittima, trattandosi di persona che viveva da sola.
3.2 Con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, ricostruita nelle sentenze di merito sub specie di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nel reato di rapina in cui è trasmodata la condotta dell'esecutore materiale per effetto della violenta reazione in danno della CI, le conclusioni dei giudici di merito sono in linea con i principi in materia. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, che è del tutto prevedibile che un compartecipe possa trascendere ad atti di violenza o minaccia nei confronti della vittima o di terzi, per assicurarsi il profitto del furto ovvero conseguire l'impunità, violenza e/o minaccia che fanno progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, responsabilità che va, invece, esclusa soltanto se il diverso e più grave reato, realizzato dai compartecipi, costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile (da ultimo cfr. Sez. 6, n. 9952 del 22/1/2003, Fanti, Rv. 224042 e massime ivi richiamate). Si è inoltre precisato che iIl necessario rapporto di causa ed effetto tra il reato di furto, inizialmente programmato, e quello di rapina, commesso successivamente, prescinde dalla previsione in concreto dell'evento più grave quando l'agente avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta, facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2012 (dep. 2013), Cako, Rv. 251849). Nel caso in esame i giudici di merito, dando atto della intervenuta confessione della UF che aveva ammesso di avere partecipato al sopralluogo indicando ai complici l'abitazione della CI, con ciò confessando la sua partecipazione alla programmazione di un furto, secondo gli elementi peraltro evincibili dalle intercettazioni in atti, hanno ritenuto 101 0 logico e prevedibile sviluppo dell'azione programmata (il furto) la rapina commessa dall'esecutore materiale, che dopo avere picchiato e minacciato la vittima si era impossessato, prima di fuggire degli orecchini della donna facendo, pertanto, corretta applicazione della regola di giudizio innanzi indicata.
4. ON AN e Di IE RA, con riguardo alle condanne di cui ai capi a) e o).
4.1 Sono manifestamente infondati i motivi di ricorso proposti da ON IN in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, motivi con i quali vengono, in buona sostanza, sollevate censure che concernono la valutazione degli elementi di prova compiuta dai giudici di merito - anche per la posizione del ON ci si trova in presenza di doppia conforme - valutazione che esula dai poteri di controllo della Corte di legittimità alla quale sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) potendo, viceversa, verificare se il provvedimento impugnato contenga la esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo della decisione, sulla scorta di una ricostruzione completa delle evidenze di prova raccolte. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la Corte di appello, esaminando i rilievi critici della difesa del ON oggi riproposti come motivo di ricorso per cassazione, senza alcun confronto critico con le specifiche motivazioni sviluppate nella sentenza impugnata, è pervenuta alla conferma del giudizio di colpevolezza del ON analizzando la convergenza di una pluralità di elementi di prova desumibili dal contenuto e dal tenore delle conversazioni intercettate, nelle quali l'imputato faceva espresso riferimento a sostanze stupefacenti (come illustrato a pag. 75), sottolineando che, in risposta ad una cliente che gli chiedeva "della bianca" il ricorrente rispondeva "nera ti faccio diventare, pure tu parli così al telefono"; esaminando le dichiarazioni rese, sul punto dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta dal ON, da numerosi acquirenti che indicavano agli inquirenti sia il tipo di droga acquistata, per lo più cocaina ma anche hashish e marijuana, sia la quantità e frequenza degli acquisti ovvero altri comportamenti del ricorrente come l'intervento minaccioso del ricorrente in danno del GG per il ritardato pagamento 11 elementi di varia provenienza che inequivocabilmente si saldano fra loro e che denotano l'inserimento del ON nel contesto dell'attività di spaccio gestita dal NO. A questo proposito la Corte territoriale ha richiamato le conversazioni che direttamente documentano la partecipazione del ricorrente ai conteggi di denaro dovuti ai coimputati;
all'osservazione dei luoghi nei quali si svolgeva l'attività di smercio;
il ritiro presso i correi di appunti promemoria scritti necessari per le operazioni di contabilità delle vendite;
le discussioni con UF LU e ON TA che fanno riferimento a quantitativi certi di droga (espressamente indicati in trenta grammi) ovvero, alle somme per il pagamento di un debito ascendente a quindicimila euro, e chiaramente riferibile alla merce che tra loro veniva trattata e, cioè, droga. Ritiene, conclusivamente il Collegio che i giudici di merito, hanno motivato il giudizio di colpevolezza del ricorrente. Ad analoga conclusione, di manifesta infondatezza, deve pervenirsi con riguardo ai motivi di ricorso sviluppati dal difensore di Di IE RA in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. 4.2. Agevolmente rilevabile è la mancanza di specificità dei motivi di ricorso che non si confrontano con le ragioni argomentate della decisione impugnata, che si caratterizza per la completezza della disamina degli elementi di prova a carico del Di IE, costituiti dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese dallo PE e dal MA. La Corte territoriale ha esaminato la questione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dallo PE evidenziandone, a riscontro, le dichiarazioni rese dal MA, specifiche quanto alla individuazione dell'odierno ricorrente nella persona dello spacciatore indicato come RA e alla luce della vicenda relativa al trattenimento in "pegno" del cellulare lasciato da PE al venditore della droga poiché non poteva corrispondergli il prezzo della dose acquistata ( trattenimento documentato anche questo da un'intercettazione con la quale il MA chiedeva l'intervento del ON su Di IE per la restituzione). Le conversazioni intercettate documentano gli acquisti di droga e i diverbi con il ricorrente per il mancato pagamento quanto a RI MI pervenendo, all'esito di un percorso argomentativo rispettoso dei criteri di valutazione della prova a conclusioni logicamente ineccepibili sulla colpevolezza del Di IE in ordine al reato ascrittogli.
5. La mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990. 12 سمو 5.1 Sono manifestamente infondati i motivi di ricorso che attengono al mancato riconoscimento della lieve entità del fatto di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e ss. mod., proposti da UF LU, CA NI e ON IN. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, cit. d.P.R., il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), che quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di 'lieve entità" (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 6732/12 del 22/12/2011, Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4, n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947; Sez. 4, n. 38879 del 29/09/2005, Frank, Rv. 232428). Di tale regula iuris la Corte di appello ha fatto corretta applicazione chiarendo, con motivazione congrua, nella quale non sono riconoscibili lacune o vizi di manifesta illogicità, dunque con argomenti non censurabili in questa sede, che le condotte rispettivamente ascritte a UF LU, CA NI e ON IN, proprio per le caratteristiche e le modalità della condotta loro ascritte e per l'oggetto, non possono considerarsi di scarso allarme sociale ovvero di ridotta offensività sociale. Quanto al ON (v. pag. 78), la Corte di merito ha valorizzato il ruolo avuto nel gruppo organizzato edito allo spaccio;
il rapporto fiduciario che lo legava al NO;
la consistenza delle cessioni di droga (documentate dalle intercettazioni telefoniche), elementi che ne denotano la capacità di fornire sistematicamente sia droghe cd. leggere che pesanti. Quanto al CA (v. pag. 70), ha descritto il giro di affari del ricorrente, tutt'altro che modesto, quale emerge dalle intercettazioni telefoniche e la sistematicità delle condotte di approvvigionamento e smercio di sostanze stupefacenti che avevano condotto, in occasione del controllo eseguito il 3 luglio 2012, al suo arresto mentre era in possesso di ca. 500 gr.di cocaina e che, nel mese di giugno precedente, aveva anche procurato a tale OI DO quasi un etto di hashish, sostanze che, in entrambi i casi, sottoposte ad analisi, risultavano contenere un elevato principio atti, pari quasi al doppio delle cd.dosi da strada. Infine, con riguardo al UF, la Corte ha sottolineato la protrazione nel tempo delle condotte illecite, risalenti fin dall'anno 2011, secondo le convergenti dichiarazioni rese dal GG e dal NE;
l'inserimento nell'attività di spaccio svolta in stretto collegamento con il NO che ne attestano la frenetica attività di smercio tanto che, in un'occasione, il UF 13 doveva procedere, aiutatao dalla sorella ON, al conteggio delle cessioni ( pag. 67 della sentenza) temendo ammanchi della sostanza.
5.2 Trattasi di connotati dell'attività di spaccio, per ciascuno dei ricorrenti, tali da escludere che si versi in ipotesi piccolo spaccio caratterizzato per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore edei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e denaro - e da rendere del tutto irrilevante la circostanza che non sia mai accertato il grado di purezza delle dosi cedute che, ragionevolmente, la Corte di merito ritiene non inferiori a quelle reperibili sul mercato in mancanza di lamentele sul punto degli acquirenti.
6. Bilanciamento delle circostanze;
riduzione e aumenti di pena.
6.1 Ai fini del mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche e del praticato aumento in sede continuazione la Corte di merito ha evidenziato, quanto a UF LU (pag. 67) l'ampiezza dell'attività di spaccio svolta, il ruolo direttivo nei confronti della sorella e l'assenza di segni di ravvedimento quali indici che con maggiore pregnanza connotano un negativo giudizio di personalità del ricorrente rispetto alla giovane età, alla incensuratezza ed alla perdita di lavoro allegati dalla difesa a supporto della richiesta, richiamando, altresì, ai fini del disposto aumento a titolo di continuazione contenuto in mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa- la pluralità delle condotte si cessione ascrittegli. Quanto al ON ( pag. 79) l'assenza di segni di ravvedimento sottolineando che a giovane età del ricorrente e la sua subordinazione al NO gli erano già valsi il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ritiene, pertanto, il Collegio che siano manifestamente infondate le censure difensive sul punto del mancato giudizio di prevalenza, della minore estensione della diminuzione praticata e dell'aumento per la continuazione, in quanto prospettano una diversa ed alternativa valutazione degli elementi di giudizio che, in presenza di adeguata motivazione, con analitica esposizione dei criteri di valutazione seguiti e con specifico richiamo alla personalità degli imputati ed al ruolo da essi rivestito, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione.
6.2 Con riferimento alla censura relativa alla omessa indicazione del reato più grave e della pena base e degli aumenti per i singoli episodi di cui alla contestazione sub e) ascritta a CA NI, premesso che si è in presenza di reati per i quali è prevista una medesima pena editale nel minimo e nel massimo, questa Corte si è già espressa, affermando che in tema di reato continuato il giudice non è tenuto ad indicare, al fine della determinazione della pena base, il reato ritenuto più grave nell'ipotesi di pari gravità e di eguale 14 intensità dolosa (Sez. 2, 16 novembre 1981, dep. 1982, n. 4333; Sez. 6, 14 marzo 1989, dep. 1989, n. 10370). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo sollevato dal ricorrente tenuto anche conto della irrilevanza della questione dedotta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Agrò Emilia Anna Giordano Aulay ZL A༠ དེསཔཝད་སྙུརྞཝu> DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 APR 2016 A DI CAS M E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P U Piera Espositoབགས་ 15