Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2014, n. 49486
CASS
Sentenza 14 novembre 2014

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In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto configurabile a carico dell'imputato, autore materiale di una rapina impropria, il concorso ex art. 110 cod. pen. in relazione alle lesioni, che i correi durante la fuga provocavano alla vittima).

Commentario1

  • 1Quando un “semplice” furtarello diventa una rapina impropria: la prevedibilità che fonda la colpa (Cass. Pen. n. 38767/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 dicembre 2025

    Tutto comincia con poco, un gruppetto di minorenni, un supermercato, merce infilata in tasca, l'idea tipica dell'adolescenza che le regole siano un gioco e che tutto sia reversibile. Poi qualcosa si rompe, un commesso che interviene, un gesto brusco, una spinta, una minaccia. E quel “piccolo furto” non è più un furto. Diventa una rapina impropria, un salto di specie giuridica che pesa come un macigno sulla vita di chi ha sedici, diciassette anni. Il diritto penale lo sa benissimo, il confine tra una ragazzata e un reato grave non è solo nei fatti, ma nella prevedibilità di ciò che può accadere quando si sceglie di delinquere, soprattutto in gruppo. La sentenza n. 38767/2025 della Seconda …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2014, n. 49486
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49486
Data del deposito : 14 novembre 2014

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