Sentenza 14 novembre 2014
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto configurabile a carico dell'imputato, autore materiale di una rapina impropria, il concorso ex art. 110 cod. pen. in relazione alle lesioni, che i correi durante la fuga provocavano alla vittima).
Commentario • 1
- 1. Quando un “semplice” furtarello diventa una rapina impropria: la prevedibilità che fonda la colpa (Cass. Pen. n. 38767/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 dicembre 2025
Tutto comincia con poco, un gruppetto di minorenni, un supermercato, merce infilata in tasca, l'idea tipica dell'adolescenza che le regole siano un gioco e che tutto sia reversibile. Poi qualcosa si rompe, un commesso che interviene, un gesto brusco, una spinta, una minaccia. E quel “piccolo furto” non è più un furto. Diventa una rapina impropria, un salto di specie giuridica che pesa come un macigno sulla vita di chi ha sedici, diciassette anni. Il diritto penale lo sa benissimo, il confine tra una ragazzata e un reato grave non è solo nei fatti, ma nella prevedibilità di ciò che può accadere quando si sceglie di delinquere, soprattutto in gruppo. La sentenza n. 38767/2025 della Seconda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2014, n. 49486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49486 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 14/11/2014
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 2632
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 20220/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LA;
avverso la sentenza 10.1.14 della Corte d'Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore - Avv. Bova Alberto -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10.1.14 la Corte d'Appello di Bologna confermava la condanna emessa il 27.2.13 all'esito di rito abbreviato dal GIP del Tribunale felsineo nei confronti di EL LA per i delitti, aggravati, di rapina impropria e lesioni personali ai danni di DI NZ.
Questi i fatti così come ricostruiti dai giudici di merito: il 12.5.12 il EL, introdottosi con l'inganno (insieme con una donna non identificata) nell'abitazione di DI NZ spacciandosi per l'infermiere del nuovo medico di base della moglie, era riuscito ad impossessarsi di una somma di denaro (4-500,00 Euro) custodita in un cassetto della camera da letto dell'abitazione, per poi darsi alla fuga spintonando il DI che cercava di fermarlo;
mentre il EL si allontanava a piedi, la donna saliva sull'auto guidata da un altro complice;
costui, sebbene la persona offesa si fosse aggrappata al finestrino semiaperto per impedire la fuga dei due, accelerava la marcia fino a provocare la caduta del DI, che riportava trauma cranio-facciale, contusione dell'emivolto destro e trauma toracico con frattura di tre costole. Dopo un centinaio di metri anche il EL saliva sull'auto, così ricongiungendosi agli altri due correi in fuga. Tramite i propri difensori EL LA ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) erronea dichiarazione di colpevolezza anche riguardo al delitto p. e p. ex artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576, comma 1 e all'art. 61 c.p., n. 2, non avendo il EL partecipato all'imprevedibile azione degli altri due correi che aveva cagionato le lesioni personali ai danni del DI;
in subordine, al ricorrente poteva essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 116 cpv. c.p.; tale censura era svolta nel ricorso a firma dell'avv. Bertoluzza, mentre in quello a firma dell'avv. Bova si negava non solo il concorso morale per difetto di efficienza causale e di dolo rispetto al reato di lesioni, ma anche quello cd. anomalo ex art. 116 c.p. per difetto di prevedibilità dello sviluppo dell'azione illecita;
b) la pena era eccessiva, avendo riguardo alla non particolarmente cospicua somma di denaro sottratta e allo stato di dipendenza dall'alcool e da sostanze stupefacenti del ricorrente;
inoltre, non era stata riconosciuta l'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6 nonostante il risarcimento di Euro 2.500,00 pagati alla persona offesa, risarcimento pienamente satisfattivo dei danni patrimoniali e morali conseguenti al delitto di rapina impropria;
tale doglianza veniva svolta in entrambi i ricorsi;
si aggiungeva, in quello a firma dell'avv. Bova, anche la denuncia di vizio di motivazione circa il diniego di attenuanti generiche prevalenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il motivo che precede sub a) è infondato.
La sentenza impugnata ha in sostanza ravvisato da parte del EL un dolo concorsuale, avendo egli concordato il delitto nei minimi particolari con gli altri due correi (coi quali si era poi ricongiunto dopo un'iniziale fuga a piedi) ed avendo egli stesso usato violenza ai danni della persona offesa al momento di allontanarsi dall'abitazione, al punto da commettere il delitto di rapina cd. impropria p. e p. ex art. 628 c.p., comma 2. In altre parole, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici la gravata pronuncia ha affermato che l'uso della violenza - date le modalità dell'azione complessivamente studiate dai correi - faceva parte del disegno criminoso pattuito dai concorrenti. E a sua volta il delitto di lesioni personali è prevedibile come conseguenza più che probabile e addirittura normale di un'azione già in partenza violenta e finalizzata alla commissione del delitto di rapina. In breve, che una rapina mediante uso di violenza (prima o immediatamente dopo l'impossessamento del relativo oggetto materiale) possa cagionare anche lesioni personali è nell'ordine naturale delle cose.
Ciò integra l'ipotesi del dolo di concorso ex art. 110 c.p., per sua natura incompatibile con il mero concorso cd. anomalo di cui all'art. 116 c.p., comma 1 rispetto al delitto di lesioni personali contestato al ricorrente, atteso che - per consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa S.C. - la sua configurazione presuppone che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il differente reato non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (cfr, ex aliis, Cass. Sez. 2 n. 3167 del 28.10.13, dep. 23.1.14; Cass. Sez. 6 n. 20667 del 12.2.08, dep. 22.5.08). Escluso che il ricorrente risponda del reato di lesioni ex art. 116 c.p. anziché ex art. 110 c.p., va da sè che egli non può godere dell'attenuante del relativo cpv. (per altro, il reato di lesioni è anche meno grave di quello di rapina).
2- Anche il motivo che precede sub b) è infondato.
Con motivazione immune da vizi logico-giuridici i giudici di merito hanno ritenuto che l'offerta di Euro 2.500,00 non solo non fosse satisfattiva dei complessivi danni patrimoniali e morali patiti dalla persona offesa (consideratane l'età avanzata, la violazione dell'abitazione, il senso di insicurezza e di inadeguatezza per il delitto subito e le lesioni personali, tutt'altro che insignificanti), ma che comunque l'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6 non sarebbe stata tale da consentire un giudizio di equivalenza o prevalenza con le aggravanti contestate (art. 628 c.p., commi 3 e 3 bis, art. 61 c.p., n. 2, recidiva specifica), vista l'assenza di resipiscenza e di atteggiamento leale e collaborativo da parte del ricorrente.
Infine, la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa - di poco superiore all'assoluto minimo edittale - è stata motivata in maniera esente da censure mediante corretto rinvio ai gravi e specifici precedenti penali del ricorrente, cui non basta opporre uno stato di dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti. In conclusione, il ricorso sollecita soltanto un nuovo apprezzamento nel merito del trattamento sanzionatorio, operazione non consentita in sede di legittimità.
3- Al rigetto dei ricorsi a firma dei difensori del ricorrente consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del EL al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014