Articolo 605 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 66Articolo 473 bis 68
Versione
21 aprile 1942
Art. 605.
(Precetto per consegna o rilascio).

Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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