Sentenza 17 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di letture dibattimentali, la valutazione sulla non ripetibilità e sulla imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione, legittimando la lettura dell'atto precedentemente assunto, è rimessa al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito un giudizio di cosiddetta "prognosi postuma", con motivazione logica ed adeguata. (La Corte ha precisato che il controllo di legittimità è limitato a quest'ultimo profilo).
Commentario • 1
- 1. Sezioni Unite Penali: rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, quando la riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 aprile 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2011, n. 45862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45862 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2011 |
Testo completo
45 8 6 2 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/10/2011
- RISERVA UDIENZA 5.10.2011 SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 1107/2011
- Presidente - REGISTRO GENERALE Dott. SEVERO CHIEFFI N. 50590/2010 +
- Consigliere - Dott. UMBERTO ZAMPETTI N.47874/2010-
- Consigliere - Dott. AL CAVALLO
Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI
- Consigliere -
Dott. PAOLA PIRACCINI
-Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA nei confronti di:
1) CA IN
2) GU SE
3) OV CA
4) IN IO SE
5) BO GI
6) CA OV
7) AT DO AL
8) AT DO NI
9) ON CO
e da:
1) BB CE N. IL 03/02/1969
2) RN MI N. IL 03/04/1965
3) CO IG SE N. IL 13/11/1971
4) BO VO CE N. IL 24/04/1962
5) NT AL CA N. IL 29/06/1963
6) NO ER N. IL 11/05/1963
7) CI TO SE N. IL 19/03/1953
8) LI NI N. IL 08/10/1940
9) NE GE N. IL 07/08/1959
10) EN CA NI N. IL 03/04/1956
11) PA OV N. IL 24/06/1962
12) RR NI N. IL 13/04/1962
13) IS CA N. IL 23/08/1965
14) NTGUGLIA NI N. IL 27/04/1957
15) DE QU DA N. IL 15/01/1962
16) RR IP N. IL 14/11/1955
17) IA NI N. IL 08/08/1954
18) BO VO NI N. IL 14/12/1964
19) BO VO AR N. IL 05/09/1963
25) RO CA N. IL 15/08/1970 وه
20) BO VO CE N. IL 06/01/1959
21) CA IN N. IL 26/11/1967
22) BO VO RI N. IL 22/05/1970
23) BO VO OS N. IL 08/06/1970
24) IP ET SE N. IL 30/01/1958
27) BO VO AN CL.52 N. IL 21/02/1952
28) BO AN CL.69 N. IL 01/06/1969
29) NT CA AN N. IL 27/03/1970
30) BO AN CL.72 N. IL 15/01/1972
31) AT AN CE N. IL 18/05/1969
32) RO CA N. IL 25/07/1954
33) DE RI GI N. IL 04/03/1957
34) IR SI N. IL 12/12/1970
35) CA CE N. IL 26/04/1960
36) AR ER NI N, IL 08/10/1967
37) IP SE N. IL 30/05/1943
38) ON OS N. IL 21/08/1970
39) NT AL SE N. IL 06/07/1966
40) IN ON N. IL 01/01/1964
41) SC CE N. IL 26/10/1959
42) IN CA N. IL 16/07/1947
43) IA AN RO N. IL 31/12/1960
44) OR MM N. IL 13/02/1957
45) FU EN N. IL 18/02/1966
46) AT AG N. IL 18/07/1971
47) AT AN CA N. IL 23/05/1965
48) AT AN EL N. IL 04/01/1972
49) AT DO CE N. IL 05/11/1960
50) IL CE N. IL 16/04/1966
51) GU SE N. IL 10/10/1960
52) GU TO N. IL 08/07/1967
53) DO OV N. IL 01/01/1950
54) IM TO N. IL 10/03/1963
55) OL SE N. IL 26/09/1961
56) EN RD N. IL 27/10/1965
57) RD UI N. IL 10/04/1955
58) LE SA N. IL 03/08/1954
59) RO TO N. IL 24/01/1942
60) LI NI N. IL 05/05/1968
61) MI IP N. IL 25/10/1936
62) IA GI ON N. IL 17/01/1961
63) GL SE N. IL 06/04/1959
64) UN OL AL N. IL 15/06/1968
65) PE OL N. IL 28/03/1973
66) ME SE N. IL 22/06/1968
67) RI CO N. IL 07/11/1971
68) RI TO N. IL 19/07/1964
69) NO CE N. IL 05/02/1962
70) SA CE N. IL 07/03/1960
71) ON CA N. IL 18/05/1957
72) TI PI OR N. IL 12/09/1969
73) RI SP IM N. IL 24/09/1971
74) RI SP SE N. IL 11/04/1968
75) SANIP O' AU NO N. IL 18/03/1970
76) RA NZ N. IL 24/10/1970
77) AT CH N. IL 31/10/1952
78) OS ET N. IL 04/07/1938
79) RE AO N. IL 22/01/1953
80) RE TO N. IL 04/01/1971
avverso le sentenze n. 3/2008 CORTE ASSISE APPELLO di
MESSINA del 28/11/2009 e n. 247/2009 CORTE APPELLO
MESSINA del 14/06/2010 - procedimenti riuniti in questa sede (r.g. 50590/10 e r.g. 47874/10)
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per
Д Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Fraticelli ha chiesto l'annullamento con rinvio per NO, LÒ, TI SE, EO e IG in relazione al ricorso del P.G., inammissibili i ricorsi degli imputati;
annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente al reato fine per ES, inammissibile nel resto;
l'inammissibilità dei ricorsi di TE. OR,
AN, RC, MP VO ON, MP VO NC, TI Taguali EL,
GL, De pasquale, ON, ZO UR SE, RR OL e MP VO
MA per rinuncia;
rigetto di tutti gli altri ricorsi
Rilevato che i difensori hanno chiesto
1 BB CE
Avv.Calabro' NC foro Barcellona P.Di Gotto annullamento senza rinvio 2 RN MI
Avv. VAzzo ON foro Messina la riduzione per il rito abbreviato, la prescrizione, insiste nei motivi 3 CI TO SE
Avv. Lo RE SE foro Barcellona P.di Gotto insiste nel ricorso 4 LI NI
Avv.Autru Ryolo Tommaso foro Messina insiste nel ricorso
5 NE GE
Avv. Rao IZ foro Messina prescrizione e si riporta ai motivi
6 CO IG SE
Avv.VAzzo ON foro Messina accoglimento dei motivi
7 EN CA NI
Avv.VAzzo ON foro Messina accoglimento dei motivi
Avv.Occhiuto EL foro TI accoglimento dei motivi
P.G. C/ IN IO SE ( non ricorrente )
Avv.Lo RE SE foro Barcellona P.di Gotto rigetto 9 PA OV
Avv. Picciotto EL foro Messina riduzione per il rito abbreviato, accoglimento del ricorso
Д P.G. C/ OV CA (non ricorrente ) 10
Avv. Pruiti Ciarello Alessandro foro TI non presente
11 RR NI
Avv.Calderone Tommaso foro Barcellona P. Di Gotto accoglimento dei motivi 12 RR IP
Avv.Autru Ryolo Tommaso foro Messina chiede abbreviato e si riporta ai motivi 13 IA NI
Avv.Lo RE SE foro Barcellona P.di Gotto si riporta ai motivi
IS CA 14
Avv. BI Repici foro Messina si riporta ai motivi
P.G. C/ BO GI ( non ricorrente ) 15
Avv.Serafino SE foro Messina rigetto 16 BO VO NI
Avv. Pruiti Ciarello Alessandro foro TI non presente
Avv.Scillia EL foro Messina insiste nei motivi e chiede la riduzione per il rito abbreviato
17 BO VO AR
Avv.Faranda LA foro Messina chiedeva l'annullamento con rinvio
Avv.Morcella Manlio foro Terni chiedeva l'annullamento con rinvio 18 BO VO CE
Avv.VAzzo ON foro Messina accoglimento dei motivi
Avv.Ciancio Paratore NC foro Catania accoglimento dei motivi
BO VO RI 19
Avv. Pizzuto NC Valerio foro TI inammissibilità per rinuncia 20 BO VO OS
Avv.Occhiuto EL foro TI accoglimento dei motivi e prescrizione Avv.Faranda LA foro Messina accoglimento dei motivi 22 BO VO AN cl.64
Avv.Rosso UN foro Messina accoglimento dei motivi 23 BO VO CE
Avv.Faranda LA foro Messina accoglimento dei motivi
BO AN c1.69 24
Avv. Pruiti Ciarello Alessandro foro TI non presente
Avv.Serafino SE foro Messina accoglimento dei motivi
BO AN c1.72 25
Avv. Pruiti Ciarello Alessandro foro TI non presente
Avv.VE LV foro Messina accoglimento dei motivi
RO CA 26
Avv.VE LV foro Messina accoglimento dei motivi
P.G. C/ CA OV ( non ricorrente ) 27
Avv. Pruiti Ciarello Alessandro foro TI non presente
DE RI GI 28
Avv.Lo RE SE foro Barcellona P.di Gotto accoglimento dei motivi 29 IR SI
Avv. Pizzuto NC Valerio foro TI accoglimento dei motivi 30 CA CE
Avv.Autru Ryolo Tommaso foro Messina accoglimento dei motivi
Avv.Occhiuto EL foro TI accoglimento dei motivi 31 AR ER NI
Avv.Serafino SE foro Messina accoglimento dei motivi
3 33 IP ET SE
Avv.Occhiuto EL foro TI accoglimento dei motivi Avv. Gerace AN foro Locri, sost. da Avv. Cusmano accoglimento dei motivi 34 ON OS
Avv. Cicero AR Rita foro Messina accoglimento dei motivi, prescrizione
NT CA AN 35
Avv.Serafino SE foro Messina accoglimento dei motivi
NT AL CA 36
Avv.VAzzo ON foro Messina riduzione per il rito abbreviato, accoglimento dei motivi
37 NT AL SE
Avv.VAzzo ON foro Messina accoglimento dei motivi
Avv.Autru Ryolo Tommaso foro Messina accoglimento dei motivi
NTGUGLIA NI 38
Avv.Calderone Tommaso foro Barcellona P. Di Gotto accoglimento dei motivi
39 IN ON
Avv. Di Pietro Vittorio foro Messina accoglimento dei motivi, prescrizione
SC' CE 40
Avv.Pitari Pietro foro Catanzaro non presente
Avv.Cuce' Matteo foro Messina accoglimento dei motivi
IN CA 41
Avv.Magistro NI foro TI non presente
Avv.Cuce' Matteo foro Messina accoglimento dei motivi
IA AN RO 42
Avv.Lo RE SE foro Barcellona P.di Gotto accoglimento dei motivi
Avv. Dominici Giuliano foro Roma accoglimento dei motivi
E 43 DE QU DA
Avv.Calderone Tommaso foro Barcellona P. Di Gotto accoglimento dei
R motivi 44 OR MM
Avv.Serafino SE foro Messina accoglimento dei motivi
45 FU EN
Avv.Celi AR foro Messina accoglimento dei motivi
46 AT AG
Avv.Cusmano LI foro Messina accoglimento dei motivi, riduzione per il rito abbreviato, prescrizione
47 AT AN CA
Avv.Cigala Carlo foro Messina non presente
48 AT AN EL
Avv.Colonna Ugo foro Torino non presente
AT AN CE 49
Avv. Pruiti Ciarello Alessandro foro TI non presente
Avv.VE LV foro Messina accoglimento dei motivi
P.G. C/ AT DO AL ( non ricorrente ) 50
Avv. Pruiti Ciarello Alessandro foro TI non presente
Avv.Scillia EL foro Messina rigetto
P.G. C/ AT DO NI ( non ricorrente ) 51
Avv. Avv.Scillia EL foro Messina rigetto
52 AT DO CE
Avv.NO Pecorella foro Milano, prescrizione, accoglimento dei motivi
Avv.Cuce' Matteo foro Messina accoglimento dei motivi, rito abbreviato 53 IL CE
Avv.Lo RE SE foro Barcellona P.di Gotto accoglimento dei motivi
5 motivi, inammissibile il ricorso del P.G.
55 GU TO
Avv.Autru Ryolo Tommaso foro Messina accoglimento dei motivi 56 DO OV
Avv.ZO SE foro Messina accoglimento dei motivi, prescrizione
IM TO 57
Avv.Genovese TO foro Torino accoglimento dei motivi
OL SE 58
Avv.LIno Alberto foro Messina accoglimento dei motivi 59 EN RD
Avv.Autru Ryolo IG foro Messina, sot. Da Autru Ryolo Tommaso, accoglimento dei motivi 60 RD UI
Avv.Calderone Tommaso foro Barcellona P. Di Gotto accoglimento dei motivi
Avv.VE LV foro Messina accoglimento dei motivi
LE SA 61
Avv. Cicero AR Rita foro Messina accoglimento dei motivi, prescrizione 62 P.G. C/ ON CO ( non ricorrente )
Avv. Rosso UN foro Messina rigetto
63 RO TO
Avv.Campo ON foro Barcellona P.Di Gotto non presente
LI NI 64
Avv.Lo RE SE foro Barcellona P.di Gotto accoglimento dei motivi
Avv. Dominici Giuliano foro Roma accoglimento dei motivi
6 66 MI IP
Avv.Lo RE SE foro Barcellona P.di Gotto accoglimento dei motivi
Avv.Calderone Tommaso foro Barcellona P. Di Gotto accoglimento dei motivi 67 IA GI NI
Avv.Serafino SE foro Messina accoglimento dei motivi 68 GL SE
Avv.VAzzo ON foro Messina accoglimento dei motivi 69 NO ER
Avv.VAzzo ON foro Messina accoglimento dei motivi
UN OL AL 70
Avv.Celi AR foro Messina accoglimento dei motivi
71 ME SE
Avv. ER HE SE foro TI non presente
RI CO 72
Avv.Lo RE SE foro Barcellona P.di Gotto accoglimento dei motivi
Avv.Arico' Giovanni foro Roma accoglimento dei motivi
73 RI TO
Avv.Calderone Tommaso foro Barcellona P. Di Gotto accoglimento dei motivi
Avv.Arico' Giovanni foro Roma accoglimento dei motivi 74 PE OL
Avv.Gemelli NO foro Messina d'ufficio accoglimento dei motivi
75 NO CE
Avv.Lo RE SE foro Barcellona P.di Gotto accoglimento dei motivi
7 77 ON CA
Avv.Cuce' Matteo foro Messina accoglimento dei motivi
TI PI OR 78
Avv. Pruiti Ciarello Alessandro foro TI, sot. Da Avv. Occhiuto, accoglimento dei motivi 79 RI SP IM
Avv. Rosso UN foro Messina accoglimento dei motivi 80 RI SP SE
Avv. Stracuzzi Ottavio foro Messina accoglimento dei motivi 81 RO CA
Avv.Occhiuto EL foro TI accoglimento dei motivi 82 SANIP O' AU NO
Avv.VAzzo ON foro Messina accoglimento dei motivi
Avv.Autru Ryolo IG foro Messina, Sost. Da Autru Ryolo Tommaso, accoglimento dei motivi 83 RA NZ
Avv.Celi AR foro Messina accoglimento dei motivi 84 AT CH
Avv. Di Pietro Vittorio foro Messina accoglimento dei motivi 85 OS ET
Avv.Autru Ryolo Tommaso foro Messina accoglimento dei motivi 86 RE AO
Avv.Calabro' NC foro Barcellona P.Di Gotto accoglimento dei motivi 87 RE TO
Avv. ER HE SE foro TI non presente
P.C. ACIAP
Avv.Artale NO foro TI, Sost. Da Avv. IN si associa alle conclusioni del P.G.
8 P.C. ACIB
Avv.Artale NO foro TI Sost. Da Avv. IN si associa alle conclusioni del P.G.
P.C. ACIO
Avv.Artale NO foro TI Sost. Da Avv. IN si associa alle conclusioni del P.G.
P.C. ACIS
Avv. Camarda Renato foro Catania, non presente
P.C. COMUNE BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Avv. IN SE NC foro Barcellona P. Di Gotto, si associa alle conclusioni del P.G.
P.C. COMUNE CAPO D'ORLANDO
Avv. L'TE SE Walter foro TI Sost. Da Avv. IN si associa alle conclusioni del P.G.
P.C. COMUNE PATTI
Avv.Artale NO foro TI Sost. Da Avv. IN si associa alle conclusioni del P.G.
P.C. CORDICI CA
Avv.Artale NO foro TI Sost. Da Avv. IN si associa alle conclusioni del P.G.
P.C. LOMBARDO FACCIALE SE
Avv.Artale NO foro TI Sost. Da Avv. IN si associa alle conclusioni del P.G.
P.C. MINISTERO DELL'INTERNO
Avv.Gen.dello Stato Ventrella si associa alle conclusioni del P.G.
P.C. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Avv.Gen.dello Stato Ventrella si associa alle conclusioni del P.G.
R
9 FATTO E DIRITTO
La Corte d'assise d'appello di Messina pronunciava sentenza nel procedimento denominato Mare
Nostrum in data 28 novembre 2009, nei confronti della quale presentavano ricorso i sopra indicati imputati e il Procuratore Generale.
LE IMPUTAZIONI
Il presente processo ha a oggetto la storia criminale delle associazioni di stampo mafioso operanti nella fascia tirrenica della provincia di Messina negli anni 80 e 90, facenti capo al clan dei
Chiofaliani, dal nome del capostipite FA SE, alla "famiglia” di MI, facente capo a
RE Giovanni e altri, al gruppo Barcellonese, facente capo a OL NC, al gruppo
GA NO, facente capo al medesimo, al sottogruppo dei Batanesi, facente capo a MP
IA, al gruppo OT, facente capo a OT LV, nonché una serie innumerevole di reati fine consistenti in omicidi, tentati omicidi, sequestri di persona, estorsioni e connessi reati in materia di armi, commessi durante la lunga guerra di mafia rappresentata negli atti processuali e volta alla conquista del potere nel territorio per ottenere la gestione e il controllo delle attività economiche e produttive, private e pubbliche, reati dei quali si parlerà nell'affrontare le posizioni degli 87 imputati per i quali il processo è in questa sede in corso.
In sede di udienza è stata disposta la riunione al presente procedimento di altro a carico di
MP VO VI e CH GE relativo al tentato omicidio di GA NO
IA e connessi reati in materia di armi, strettamente connesso agli altri fatti oggetto del presente processo.
IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Gli imputati nel processo di primo grado erano 271 ed esso si è protratto dal 3/12/1998 al 26/7/2006
a causa della rinnovazione del dibattimento avvenuta per ben cinque volte per il cambiamento della composizione del collegio.
In occasione della terza rinnovazione del dibattimento la Corte di primo grado rigettava con ordinanza del 10/5/2004 la richiesta di una totale e integrale rinnovazione dell'attività istruttoria ritenendo di poter applicare l'art. 190 bis c.p.p. che nei processi in materia di criminalità organizzata prevede che l'esame delle persone già escusse in dibattimento nel contraddittorio delle parti non è consentito se non su fatti e circostanze diverse da quelle risultanti dalle precedenti
со dichiarazioni e che tale norma era applicabile sia si facesse riferimento ad altro dibattimento sia si facesse riferimento al medesimo dibattimento. Alla luce delle numerose eccezioni sollevate dai difensori su questo punto appare opportuno riportare in parte il contenuto di tale ordinanza che in particolare osservava che la disposizione di cui all'art. 525 c.p.p. appariva.
"perfettamente combinarsi con il disposto di altra norma, l'art. 190 bis c.p.p., che parimenti deve applicarsi alla fattispecie;
rilevato che tale ultima norma prevede espressamente che, per i processi di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p. e tale è la presente fattispecie, l'esame di persona già escussa in dibattimento nel
--
contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate è ammesso solo se riguarda "fatti o circostanze diverse da quelle delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze"; che tale disposizione è palesemente applicabile alla fattispecie in oggetto, non solo sotto il profilo dei delitti in trattazione, ma anche con riferimento alle circostanze ed alle modalità con cui risultano acquisite le dichiarazioni;
che, infatti, la norma, nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio nel dibattimento, richiede appunto tale presupposto, risultando errata la lettura secondo cui essa avrebbe riguardo solo alla fattispecie di acquisizione degli atti ex art. 238 c.p.p. ; che testualmente la norma prevede, sia le dichiarazioni acquisite ex art. 238 c.p.p., sia quelle acquisite nel dibattimento, necessariamente sia pure a contrario, nel medesimo dibattimento;
considerata la compatibilità di tale norma con quella di cui all'art. 525 c.p.p., che peraltro consente l'utilizzazione degli atti assunti dal precedente collegio senza alcuna reiterazione, ove le parti non ne facciano richiesta;
che tale concorde interpretazione dell'alt. 525 c.p.p. ben giustifica la deroga inserita dall'art. 190 bis c.p.p., che non si fonda sulla mera discrezionalità delle parti, bensì su presupposti e motivazioni ben precise, gravi e differenziate e cioè reati tassativamente individuati, di particolare gravita, ed esigenza di evitare quelle ripetizioni che non presentino il carattere della necessità sulla base di specifiche esigenze o aspetti di novità; rilevato che l'evidente contenuto e ratio dell'art. 190 bis è quella di salvaguardare l'usura e l'inquinamento delle fonti nei gravi processi di mafia;
che, sotto tale profilo, non essendovi una disparità di trattamento tra casi uguali, bensì un diverso trattamento per fattispecie differenziate, trattandosi peraltro di prove assunte nel contraddittorio delle parti, è manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità proposta;
e ancora
11 ... "considerato che le parti non hanno indicato nessuna specifica esigenza, meritevole di valutazione, di reiterazione delle prove: non è tale la dedotta utilità di percezioni o di impressioni fisiche, né di correlate valutazioni sulla spontaneità, peraltro ben difficili in una reiterazione di atti e dopo anni;
- non è tale l'eventualità generica e senza indicazioni delle singole fattispecie, di possibili dichiarazioni a fronte di precedenti dichiarazioni di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- non è addirittura meritevole di alcuna tutela l'esigenza di risentire i testi perché altro imputato possa ascoltarli e confutarli, potendo ben farlo, al di là dei profili di spontaneità, in base alle precedenti dichiarazioni;
- non sono, infine, tutelabili quelle concernenti generiche pregresse compressioni del diritto di difesa e di nullità, che possono peraltro trovare diversa e più pregnante tutela;
ritenuto che
l'evidenziata inidoneità delle deduzioni delle parti, rispetto ai requisiti richiesti dall'alt.
190 bis c.p.p., consente alla Corte di pronunciarsi senza una riserva con verifica ulteriore degli atti;
" concludeva affermando "che ad ogni richiesta difensiva supportata dai requisiti di legge ed anche alle stesse autonome valutazioni della Corte ex art. 190 bis c.p.p., appare proceduralmente possibile e corretto rimandare alla fase di cui all'art. 507 c.p.p., ove lo studio degli atti e la complessiva valutazione delle prove individuerà tutte quelle ulteriormente necessarie ed anche tutte le eventuali specifiche esigenze e temi per la riaudizione dei testi già escussi."
In occasione della quarta rinnovazione del dibattimento con ordinanza dell' 8/7/2004 la corte osservava che l'esame delle persone che avevano reso dichiarazioni era già avvenuto in dibattimento e che il nuovo esame non era stato ammesso ai sensi dell'art. 190 bis c.p.p. e quindi disponeva che ai sensi dell'art. 511, comma 5 c.p.p. l'acquisizione degli atti consentiti avvenisse mediante indicazione della categoria di atti e che la lettura avvenisse solo per le dichiarazioni, ove le parti ne facessero richiesta;
osservava che per lettura delle dichiarazioni doveva intendersi in senso letterale che l'obbligo sussisteva solo per la parte dichiarativa dei verbali e non per tutti gli incidenti processuali ad esse relativi;
rilevava infine che competeva al giudice stabilire l'ordine della lettura e che questa potesse avvenire anche tramite sistema informatico e cioè mediante la metallica lettura dei verbali fono registrati, non sussistendo alcun divieto di legge o violazione del diritto di difesa.
All'udienza del 27/6/2005 il P.M. modificava l'imputazione di cui al capo 1, apponendo la data finale alla contestazione del reato associativo, individuata al 6/11/1995, data della seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Q e
12 IL PROCESSO DI APPELLO
Il giudizio di appello iniziava 1'11 novembre 2008 contro 133 imputati, tutti in stato di libertà per l'intervenuta decorrenza del termine di fase avvenuta in data 28/1/2008.
Preliminarmente la corte affrontava le questioni processuali preliminari rigettandole con ordinanza dell' 11/12/2008 e in data 8/1/2009 emetteva altra ordinanza dibattimentale con la quale rigettava l'ennesima richiesta di rinnovazione integrale del dibattimento, ma accoglieva quella presentata contro l'acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni di ON IZ, in quanto la corte di primo grado, dopo essersi riservata di decidere, aveva proceduto all'acquisizione delle sue dichiarazioni senza adottare alcuna motivazione e pertanto doveva essere rinnovato l'esame del collaboratore.
Rigettava l'analoga richiesta di non acquisizione delle dichiarazioni di RI SE, in quanto riteneva corretto il giudizio di non ripetibilità di tale atto, ma disponeva un supplemento di perizia sulle sue condizioni fisiche e sulla sua capacità di essere sentito in dibattimento, visto che le difese avevano prodotto verbali del dibattimento svoltosi a TI, processo oggi riunito, nel quale
RI era stato ascoltato.
ON, ascoltato in udienza, non sapeva cosa rispondere neppure sulla sua data di nascita e alla fine affermava di non voler rispondere.
I periti riferivano che le condizioni fisiche di RI erano gravi in quanto il periziando era affetto da "cardiopatia dilatativa post-ischemica con test da sfono positivo per angina a basso carico anche in presenza di terapia medica ottimale con indicazione al trattamento di rivascolarizzazione miocardica;
malattia ipertensiva severa;
encefalopatia vascolare cronica con decadimento cognitivo lieve, distimia". Inoltre rispetto alla precedente perizia era stata nel frattempo riscontrata una tachicardia ventricolare non sostenuta e un test da sfono positivo a basso carico anche in terapia medica ottimale. Ambedue tali aspetti erano prognosticamente negativi e degni della massima cautela nelle attività della vita di relazione. Le condizioni neurologiche e psichiche erano peggiorate in comparazione con quelle rilevate prima;
in particolare erano state riscontrate turbe della memoria a breve termine, delle capacità attentive, della fluenza verbale e della capacità di astrazione che configuravano un decadimento cognitivo lieve. Tale condizione medica, unitamente al disturbo depressivo, poneva RI in una condizione di tensione emozionale che lo esponeva al rischio elevato di eventi cardio o cerebrovascolari. Concludeva il collegio peritale che la sottoposizione di
RI SE a un prolungato esame dibattimentale, determinante stress ed eventi produttori di tensione ed emozione ( interrogatorio), erano "assolutamente da escludersi in quanto possibile fonte di insorgenza di accidenti vascolari acuti e/o aritmogeni ".
13 La Corte con ordinanza del 13/2/2009 disponeva come segue:
- in relazione a ON che non fosse applicabile la disciplina dell'art. 513 c.p.p. nel senso che non avesse il diritto al silenzio e che non fosse necessario sottoporlo a perizia psichiatrica visto che il contenuto di tale dichiarazione (intendo o non intendo rispondere ) era molto semplice;
riteneva pertanto che non fosse possibile l'acquisizione dei verbali ai sensi dell'art. 512 c.p.p., e, invece, che sussistessero i presupposti richiesti dall'art. 500, commi 4 e 5, c.p.p.; infatti esistevano agli atti molte prove documentali, acquisite nel processo per l'omicidio NO, che descrivevano la condizione di paura cui era sottoposto il dichiarante, alla quale era riconducibile la ritrattazione, i vari tentativi di suicidio e lo stato di prostrazione psicologica in cui viveva;
tale stato era perdurante e ne era sintomo anche la propensione alla simulazione, provata a seguito di indagini difensive, costituente un tentativo di esorcizzare la paura di dover deporre in aula;
se ne deduceva che il collaboratore era stato sottoposto a indebite pressioni e minacce volte a influire sulla sua capacità a deporre in dibattimento e quindi le dichiarazioni da lui rese durante le indagini preliminari potevano essere acquisite e utilizzate, salvo il giudizio sulla credibilità e attendibilità del dichiarante;
in relazione a RI osservava che permanevano le condizioni ostative all'esame dibattimentale per la grave patologia cardiovascolare e per il conseguente decadimento neurologico e psichico del collaboratore che aveva manifestato turbe della memoria e delle capacità di attenzione;
esprimeva quindi un giudizio di non ripetibilità dell'atto e confermava l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari.
A seguito di contestazioni della difesa, che aveva segnalato come agli atti del dibattimento di primo grado vi era un provvedimento col quale la corte aveva acquisito i verbali di ON state la loro irripetibilità, la Corte di secondo grado revocava quell'ordinanza e confermava la propria di acquisizione ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p.
A questo punto del dibattimento di appello venivano sollevate dai difensori una serie di questioni sulla gestione dei pentiti da parte degli organi inquirenti e in particolare:
- in relazione al collaboratore RI si riferiva che vi erano due verbali sovrapponibili, apparentemente resi nel 94 e nel 95, in uno dei quali, il primo, vi era un'aggiunta non contenuta nell'altro e che trattavasi di atti fortemente sospetti di falsità; inoltre il primo verbale era stato esibito solo tre anni dopo la sua formazione;
in relazione al collaboratore ON, si affermava che risultavano da lui depositati in occasione della sua ritrattazione, degli appunti sui fatti di causa provenienti dai LI NA e Zingales che avevano condotto le indagini, appunti presenti nel fascicolo del
P.M. e mai depositati in dibattimento;
l'Avv. Bertolone comunicava in udienza di aver ricevuto una lettera anonima contenente gravi affermazioni sulla posizione del suo assistito TI SE, nel senso che si affermava che era stato ingiustamente condannato per l'omicidio NO sulla base delle dichiarazioni di ON e che a suo giudizio lo scritto anonimo apparteneva al Dott.
ND CA, pubblico ministero che aveva condotto le indagini e svolto le funzioni di pubblica accusa nel processo di primo grado. La Corte su tali evenienze riteneva di dover rigettare tutte le richieste aventi a oggetto lo scritto anonimo, in quanto inutilizzabile, e ammetteva la testimonianza dei due marescialli ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
I LI NA e AL, avuti in visione i fogli esibiti dal collaboratore, ammettevano che si trattava di appunti da loro redatti sulle indagini in corso e di non sapere come mai il ON ne fosse venuto in possesso.
Nel frattempo si acquisivano ulteriori riscontri al fatto che lo scritto anonimo apparteneva al Dott.
ND CA e poiché in esso vi erano affermazioni rilevanti sulla attendibilità del collaboratore
ON se ne disponeva la testimonianza, limitatamente alle informazioni acquisite fuori dallo svolgimento dell'attività giurisdizionale.
Il Dott. CA, in udienza, riconosceva la paternità dello scritto anonimo.
LA MOTIVAZIONE DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO
La Corte territoriale premetteva che il processo si era caratterizzato per il fatto di essersi fondato esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alle quali al massimo si erano affiancati riscontri di tipo documentale e cioè sentenze rese in altri processi, con la particolarità che la valutazione della credibilità di un così grande numero di dichiaranti era avvenuta dovendosi avvalere di un materiale incandescente e controverso, con zone d'ombra che avevano addirittura comportato l'esercizio dell'azione penale a carico di alcuni degli inquirenti.
Aggiungeva che nella ricostruzione dei fatti era possibile avvalersi della sentenza pronunciata con giudizio abbreviato a carico di molti degli imputati nel medesimo procedimento e che risultava ormai acclarato che le vicende descritte in questo processo erano iniziate nell'autunno del 1986 quando FA SE otteneva la concessione degli arresti domiciliari, e dopo pochi mesi si dava alla latitanza insieme a due noti pregiudicati a lui vicini, LI NI e ES LV.
In coincidenza con tali eventi dal novembre 1986 al dicembre 1987 accadevano numerosi fatti di
R sangue nei comuni di Falcone, Furnari, Terme Vigliatore, Barcellona PG e Merì, in relazione alla maggior parte dei quali sono state elevate imputazioni nel presente processo.
In particolare ci si riferisce alla scomparsa di RE LA, appartenente alla vecchia criminalità di Barcellona PG, alla estorsione e al tentato omicidio ai danni dell'imprenditore
LM, alla estorsione ai danni di NC NC, all'omicidio di OL NC, all'omicidio di IA RA IO, all'omicidio di ZA ON, all'omicidio di AG
EL. Gli investigatori individuavano in tali azioni uno scontro in atto tra forze malavitose nuove, facenti capo a FA, ON EL e RR OL e le vecchie facenti capo a OL,
RE e IA, tutti uccisi.
La tregua che a tale punto si era instaurata veniva interrotta da attentati dinamitardi a due grandi cantieri edili della zona facenti capo alle ditte dei OS e AC, aggiudicatrici dei lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Messina- Palermo, e da aggressioni armate presso altri esercizi commerciali che portavano alla morte di OR LE, IT NC, TO SA e suo figlio SE, mettendo nel panico l'intera popolazione di quei territori.
A questo punto iniziava un'attività di intercettazione che consentiva di scoprire dove si trovasse il latitante FA e dove si tenevano i summit, tanto che le forze di polizia potevano intervenire e arrestare FA, GU, ES LV, IL SE, GL ON, ST
GE, RA NC e RI SE, nonché di sequestrare un gran quantitativo di armi e denaro contante. Tali arresti interrompevano la spirale di omicidi per qualche mese, fino a quando non iniziarono gli omicidi di ritorsione contro gli affiliati di FA, tra i quali emerge il duplice omicidio dei fratelli BE NC e NE, l'omicidio di DI Matteo e del suo lavorante UK AM.
Frutto di ritorsione erano i quattro tentati omicidi e l'omicidio di RI SE, considerato un traditore da FA, l'omicidio di AG NC, l'omicidio di IN EL, l'omicidio di OT SE, bambino ucciso al posto del padre, e poi del padre OT LV, l'omicidio di CR AN, l'omicidio di SG ON, l'omicidio di IT ON, l'omicidio di AR
SE.
Tali morti erano tutte dovute allo scontro in atto tra i successori del clan FA e la criminalità
locale di minore spessore, nonché per la tensione creatasi all'interno del gruppo barcellonese tra l'emergente UL SE e i OL, tanto che nel dicembre del 92 veniva ucciso IA
SE insieme al suo autista EN ON.
In questa fase s'inserivano gli scontri tra i clan tortoriciani facenti capo alla famiglia dei MP
VO e dei GA NO, i quali tutti erano in un primo momento legati a FA e poi si erano scontrati tra loro con azioni di sangue reciproche, iniziate col tentato omicidio di GA NO, jano 2 DO. Ne seguiva l'omicidio di RA GE, l'omicidio di IO UN, l'omicidio di
MA GE, legato ai GA. Ne seguivano ancora i tentati omicidi di RE NG e
CO PO AR, la scomparsa di GA NO IG.
Dalla parte avversa scompariva nel nulla GL IA, veniva ucciso AC SE, veniva ucciso MA SE, scompariva nel nulla NO MA.
In un agguato plateale nel bar del paese veniva ucciso, per mero errore di persona, BA
LE BI nella primavera del 1991.
Ne seguiva una pacificazione temporanea dovuta all'arresto di numerosi esponenti di spicco di questa criminalità, ma continuavano vari atti di intimidazione nei confronti degli imprenditori che non si erano piegati alla logica delle estorsioni e anzi avevano costituito una associazione antiracket.
I fatti di sangue riprendevano con l'omicidio di OL BI, giovane estraneo alla malavita, e con questo omicidio si interrompevano le vicende narrate da questo processo
Prima di esaminare i singoli episodi delittuosi e le singole responsabilità la corte territoriale affrontava alcuni temi comuni a tutti gli appelli presentati dagli imputati e cioè quello della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Richiamava la sentenza di primo grado che aveva affermato come in questo processo si era rilevata la presenza di falsi pentiti, di pentiti veri che però volevano coprire qualcuno e infine di pentiti reticenti su qualche verità; si erano rilevate deviazioni impensabili, come la presenza di verbali doppi o tripli di contenuto diverso e la promiscuità nella quale erano stati lasciati i collaboratori
FA, LI e MP MA;
la sentenza di primo grado aveva ritenuto di utilizzare ugualmente le loro dichiarazioni proprio perché tutte tali deviazioni erano state scoperte.
La Corte, fatta tale premessa passava a valutare la giurisprudenza di legittimità sul punto della attendibilità frazionata dei collaboratori e dei riscontri necessari interni ed esterni, nonché a valutare la specificità delle conoscenze possedute da coloro che facevano parte di queste strutture associative proprio in relazione alla loro composizione e ai ruoli degli associati.
Osservava che la divaricazione nelle metodiche di valutazione rispetto alla corte di primo grado si incentrava proprio sul mancato superamento del vaglio di credibilità soggettiva di alcuni collaboratori e sull'influenza di tale elemento ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni di altri collaboratori. La Corte di primo grado infatti dopo aver espresso severi giudizi sulla credibilità soggettiva di alcuni collaboratori, li aveva utilizzati facendo ricorso alla credibilità frazionata.
Osservava la corte territoriale invece che l'esistenza di plurimi dati negativi inficiava in radice la credibilità soggettiva di alcuni dichiaranti con la conseguenza che le loro dichiarazioni non erano utilizzabili. COLLABORATORI NON CREDIBILI
In particolare non potevano superare il vaglio di credibilità soggettiva i seguenti dichiaranti:
FA SE
L'imputato aveva iniziato il suo rapporto di collaborazione in modo molto anomalo, prima pretendendo protezione per la quasi totalità dei suoi parenti e poi proponendo una azione delittuosa volta a sequestrare a fini di tortura uno del clan rivale allo scopo di farlo parlare. Dopo questo primo tentativo, ritornava in carcere fino a quando nel 1995 contattava i suoi sodali LI, MP
MA e AL e decidevano di pentirsi collettivamente.
In relazione alle dichiarazioni da lui rese, ricordava la corte, che per ben due volte era stato condannato per calunnia con sentenze divenute definitive;
la prima riguardava la calunnia commessa in concorso con CO FE, avente a oggetto il fatto allarmante di aver offerto i propri servigi all'Onorevole Dell'Utri, poi assolto, affinchè si potesse difendere grazie a prove dichiarative false costruite da FA contro i tre pentiti che lo accusavano;
la seconda riguardava la calunnia da lui commessa
contro
OL TO, il collaboratore che aveva permesso con le sue dichiarazioni di far scoprire l'accordo con FE per aiutare Dell'Utri. Tali episodi provavano che
FA aveva la capacità di scambiare la propria collaborazione con contropartite illecite e soprattutto aveva l'abitudine di inquinare la realtà con l'uso di messe in scena. In particolare la
Corte ricordava quanto raccontato dal collaboratore RI SE e cioè che FA aveva dato disposizioni ai suoi accoliti di dislocare in punti determinati armi ed esplosivo affinchè lui, dopo il pentimento, potesse farli ritrovare e così accreditarsi come collaboratore.
Ne discendeva secondo la Corte che il collaboratore era privo di qualunque credibilità soggettiva, in quanto aveva sfruttato ogni occasione per porgere a suo vantaggio la sconfitta subita sul piano criminale e per assumere un temibile ruolo di pentito in grado di distruggere chiunque gli si fosse contrapposto. La circostanza che tali azioni erano state scoperte, non consentiva di rivalutare parzialmente le sue dichiarazioni, in quanto non si poteva avere la certezza che anche le altre non fossero false. Certamente tale fonte aveva fornito una serie di informazioni preziose per gli inquirenti ma l'unica loro utilizzazione poteva essere quella di ricostruire il contesto criminale, mai quella di accertare la responsabilità di terzi.
- GA NO DO
Si tratta del collaborante che, insieme a MA AL, aveva dato il via alle indagini del procedimento Mare Nostrum, ma con inquinamenti investigativi che avevano addirittura coinvolto gli inquirenti. In particolare la gestione di tale pentito aveva determinato un accordo scellerato con l'ufficiale di P.G. e il magistrato inquirente, che seguivano la sua collaborazione, tale da costruire
18 false accuse contro il sindaco di Capo D'DO in cambio di poter tener fuori dal procedimento parenti e ottenere il dissequestro di beni e sottrarsi così all'adozione di misure di prevenzione patrimoniali. Alcune delle accuse così costruite a tavolino avevano coinvolto anche alcuni degli attuali imputati accusati ingiustamente di essere gli autori di omicidi, mentre il relativo procedimento per calunnia era ancora pendente.
Rimarcava la corte che l'azione del pentito era stata determinata da sentimenti di vendetta per l'uccisione del RA IG e proprio questo individuava uno degli elementi sintomatici della carenza di credibilità soggettiva.
Concludeva nel senso che non poteva superare il vaglio di credibilità soggettiva il collaboratore che aveva fatto mercimonio delle proprie dichiarazioni con chi svolgeva le funzioni inquirenti, per di più a scopo di vendetta. Durante la sua collaborazione aveva riportato una condanna per calunnia definitiva, aveva continuato a delinquere commettendo estorsioni proprio approfittando del suo status, come riferito dal coimputato ZA LI, giostraio vittima di estorsioni, e ricevendo i proventi di tale reato dai fratelli;
inoltre vi era la prova in atti che il padre del collaboratore avvicinava vari soggetti per avvertirli che il figlio sapeva dei reati da loro commessi e se non avessero pagato li avrebbe coinvolti.
- LA IZ
Tale collaboratore assumeva rilievo solo in relazione al duplice omicidio IA e EN avendo reso dichiarazioni solo nei confronti di TI SE. Osservava la Corte che egli aveva iniziato a collaborare per salvarsi la vita e che aveva organizzato l'omicidio IA ma non vi aveva partecipato perché occupato a predisporre l'omicidio del figlio del giornalista VA.
Acquisiva le sentenze che si erano occupate del pentito e ne avevano dato giudizi divergenti, nonché un verbale di interrogatorio reso in dibattimento nel quale aveva riferito cose diverse di questo duplice omicidio e della responsabilità di TI. Inoltre era emerso nel corso di un altro procedimento che il collaboratore aveva ricevuto la proposta, approfittando della sua posizione, di uccidere, dietro compenso in denaro, il proprio difensore, circostanze mai riferite agli inquirenti.
Concludeva rilevando che LA era soggetto che prima della collaborazione, dopo aver ucciso il suo migliore amico, si era recato dalla vedova per consolarla, e che dopo la collaborazione aveva cercato di calunniare il capo della Squadra mobile di Catania con accuse gravissime, aveva cercato di concludere accordi per inquinare le prove e destabilizzare gli uffici giudiziari che lo gestivano, aveva effettuato ritrattazioni tombali per estorcere ai servizi di protezione trattamenti migliori, aveva compiuto rapine e aveva riferito di immaginifici attentati a personalità politiche. Pertanto si trattava di un collaboratore che non poteva superare il vaglio di credibilità soggettiva.
II - RA IG.
Osservava la corte che sulla sua totale non credibilità erano stati scritti interi volumi in altri procedimenti e la stessa sentenza di primo grado ne aveva stigmatizzato il comportamento e le condanne per calunnia, nonché le millanterie relative alla progettazione di attentati nei confronti del
Ministro Martelli, totalmente prive di fondamento;
riteneva errato il procedimento logico seguito dal giudice di primo grado che aveva confuso la credibilità del narrato con quella del dichiarante, visto che preliminare alla valutazione della prima doveva essere riconosciuta la seconda. Nel caso di specie non vi era alcuna possibilità di ritenere RA soggettivamente credibile.
- IN OL
La sua collaborazione risultava marchiata da un dato rilevante di inaffidabilità visto che nutriva fortissimi rancori nei confronti dell'associato IA NO che gli aveva rubato la fidanzata e nei confronti del quale aveva realizzato un tentato omicidio;
inoltre durante la collaborazione si era macchiato di un omicidio e molti altri gravissimi reati. Ne conseguiva che non poteva essergli riconosciutai alcuna attendibilità.
COLLABORATORI CREDIBILI
Tanto premesso, la corte territoriale passava a esaminare la posizione di altri collaboratori, definiti minori dalla sentenza di primo grado ma che, esaminati in dibattimento, potevano essere rivalutati, dovendosi riconoscere a loro il requisito della credibilità soggettiva.
LI NI
ST aveva iniziato a collaborare nel gennaio 1995, contestualmente a FA, col quale era detenuto da circa sei mesi;
era stato inoltre in contatto anche con MP VO MA e quindi sussisteva il sospetto della mancanza di autonomia della collaborazione o meglio della circolarità
della prova.
Osservava la corte che secondo la giurisprudenza di legittimità la comprovata comune detenzione rilevava non tanto ai fini della credibilità soggettiva del dichiarante, nei confronti del quale non vi erano dubbi, fondati su fatti, quanto ai fini dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni, potendo sussistere il dubbio della mancanza di autonomia e indipendenza. Ne conseguiva che tale giudizio doveva essere riservato al momento dell'esame dei fatti e delle chiamate in reità o correità operate da LI;
ai fini della credibilità soggettiva doveva essere valorizzata la circostanza che aveva effettuato più chiamate in correità del cognato AS Giovanni, senza che emergessero elementi da cui trarre la sussistenza di sentimenti di vendetta, per cui al dichiarante poteva riconoscersi un buon livello di credibilità soggettiva.
2 MP VO MA
RA di altri capi clan, aveva iniziato a collaborare e aveva sempre mantenuto una condotta regolare dopo essere stato ammesso al programma di protezione, anche se nei suoi confronti doveva farsi la medesima considerazione fatta per LI, essendo stato detenuto con costui e con FA e avendo concordato col capo la collaborazione. La sua personalità individuava, secondo la corte territoriale, il paradigma del dichiarante credibile in quanto era divenuto lo spietato accusatore dei fratelli, e narratore di fatti appresi per conoscenza e partecipazione diretta. Aveva dato un taglio netto alle proprie radici, essendo stato messo al bando dalla sua famiglia, e quindi sussisteva il requisito della credibilità soggettiva, mentre quella della attendibilità doveva essere vagliata con riferimento ai singoli fatti.
- AL IA
Era stato uno dei principali esecutori di crimini, appartenente ai gruppi operativi di FA ed era stato spinto alla collaborazione da costui, ma come per gli altri sopra richiamati, questo elemento non eliminava di per se la credibilità soggettiva, fondata sul palese disinteresse delle dichiarazioni rese, sulla regolarità della condotta, sulla precisione dei riferimenti, e la sua attendibilità doveva essere vagliata con riguardo ai singoli fatti.
NS NO
Secondo la corte si trattava di un collaboratore molto credibile e molto sottovalutato, e la sua importanza derivava dal fatto di essere inserito nel clan barcellonese e quindi di conoscere dall'interno le logiche di un clan impermeabile verso l'esterno.
- EN TO
Inserito nel clan dei MP VO, aveva assunto il ruolo di gestore delle estorsioni, e aveva iniziato la collaborazione nel 2002, raccontando agli inquirenti le vicende degli ultimi anni del clan, accusandosi di gravi reati. Le sue dichiarazioni non avevano manifestato mai risentimento o vendetta, erano equilibrate e disinteressate, visto che quando si era pentito gli mancava solo un anno di carcere e quindi aveva peggiorato di molto la sua situazione. Non era mai stato denunciato o condannato per calunnia e quindi sussistevano tutti gli elementi per esprimere un giudizio positivo sulla sua credibilità, mentre la valutazione dell'attendibilità doveva essere riservata ai singoli casi.
- OT LV, OT GE, NO NI
Si tratta di persone facenti parte del clan OT, la cui esistenza era stata acclarata da sentenza passata in giudicato. I OT e NO, erano stati detenuti insieme e avevano deciso di collaborare dopo un lungo travaglio, probabilmente quando avevano capito che nella nuova conformazione del clan barcellonese non vi sarebbe stato più spazio per la loro famiglia. Si tratta di soggetti che avevano riferito cose apprese de relato la cui credibilità era suffragata anche dal fatto che, dopo la collaborazione, erano stati oggetto di attentati da parte anche di altri componenti della famiglia di appartenenza. La loro credibilità soggettiva poteva quindi essere confermata.
MA MA
Si trattava di uno storico boss messinese nei confronti del quale varie sentenze definitive ne avevano acclarato la credibilità soggettiva. Aveva allacciato in carcere un buon rapporto con
FA, tanto che aveva nominato come suo difensore l'Avv. Di Pietro NE, affiliato al clan
FA, tramite il quale poteva tenere i contatti col boss. Dopo la rottura di questo rapporto si era avvicinato al clan dei MP VO, e comunque la sua collaborazione era priva di sospetti di vendetta o ritorsione e non risultava inquinata da altri fini per cui, osservava la corte, la credibilità soggettiva era accertata.
SC Giovanni, IN NG, UF ON
La credibilità di tali collaboratori, secondo la corte, era stata attestata in molte sentenze definitive e neppure le difese degli attuali imputati la avevano messa in dubbio, per cui poteva esprimersi un sereno giudizio in tal senso.
Alla fine di questa parte della sentenza la corte territoriale riservava un apposito capitolo all'esame della posizione di due collaboratori nei confronti dei quali le difese avevano presentato la maggior parte delle loro doglianze e nei confronti dei quali doveva invece ribadirsi un giudizio di credibilità soggettiva. La particolarità della loro posizione discendeva sia dalle polemiche collegate all'abbandono del P.M. ND CA dalla gestione del processo, sia dalle questioni inerenti l'utilizzabilità delle dichiarazioni, correlate a problemi di credibilità.
- ON IZ
La corte osservava che la sua attendibilità era stata già valutata sia dal giudice del rito abbreviato sia da quello di primo grado del presente processo. Si trattava di un soggetto inserito a pieno titolo nell'ambiente malavitoso barcellonese e aveva iniziato a collaborare nell'aprile 1993. Tale sua scelta avrebbe in futuro subito accelerazioni e arresti continui, in quanto isolato dai suoi familiari e afflitto dalla tossicodipendenza, aveva più volte cambiato versione e ritrattato precedenti accuse.
Nonostante questo, la credibilità soggettiva del collaboratore si fondava prevalentemente sulle sentenze inerenti l'omicidio del giornalista NO, e il processo Mare nostrum deciso in abbreviato, in relazione alle quali le sue dichiarazioni avevano ricevuto riscontri imponenti.
Aggiungeva la corte che, nel frattempo, ON aveva compiuto due tentativi di suicidio, tagliandosi le vene e gettandosi dal balcone, in conseguenza del quale ultimo episodio aveva riportato danni permanenti al cervello che ne avevano compromesso la capacità a deporre;
aveva poi accusato gli inquirenti di avergli estorto quelle dichiarazioni accusatorie. La corte aveva rilevato che nel processo Mare Nostrum droga, la corte di appello aveva ribaltato il giudizio di condanna assolvendo tutti gli imputati accusati da ON, anche se non si conoscevano ancora le motivazioni;
mentre il tribunale per i minorenni era l'unico che aveva in concreto definito ON privo di credibilità stante lo stato di tossicodipendente e il comportamento processuale.
Nei motivi di appello le difese avevano contestato sia la utilizzabilità delle sue dichiarazioni sia il giudizio di attendibilità. Come più sopra evidenziato la corte territoriale aveva modificato, rispetto alla decisione di primo grado, lo strumento di acquisizione delle sue dichiarazioni.
In primo luogo si era posta il problema della sua qualifica processuale in quanto ON nonostante avesse fornito informazioni che testimoniavano la sua intraneità alla cosca barcellonese, non era mai stato indagato o imputato per art. 416 bis c.p. e per alcuni dei suoi reati fine. L'unica contestazione che lo riguardava era inerente ad alcuni fatti di droga per i quali aveva riportato una condanna definitiva, e nel presente processo una contestazione in materia di armi, per altro stralciata. Dalle sue dichiarazioni era emerso un ruolo anche nell'omicidio SG che mai gli era stato contestato. Per fugare ogni dubbio veniva chiesta una attestazione agli inquirenti in relazione alla sua posizione e si accertava che l'unica contestazione pendente era quella in materia di armi.
Ne conseguiva che ON era soggetto formalmente imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, lett. c, c.p.p. e quindi, avendo reso dichiarazioni etero accusatorie, non avrebbe potuto essere esaminato ai sensi dell'art. 210, primo comma, c.p.p. Inoltre le sue dichiarazioni non potevano essere acquisite ai sensi dell'art. 513, comma 2, c.p.p. perché tale norma consentiva il recupero solo per i soggetti portatori della connessione di cui all'art. 12, lett. a, c.p.p.; l'art. 196
c.p.p. non era richiamato dall'art. 210 c.p.p. e quindi non poteva essere applicato ai dichiaranti indicati in quest'ultima disposizione. Ne conseguiva che ON non essendo un testimone non doveva essere valutato sotto il profilo della capacità a testimoniare e non poteva essere accompagnato coattivamente a deporre, ma doveva essere sentito ai sensi dell'art. 210, comma 6,
c.p.p. e aveva il diritto al silenzio. Certamente non poteva essere fatto nei suoi confronti alcun accertamento sulla capacità a testimoniare perché non gli si poteva applicare l'art. 196 c.p.p. e quindi in tal senso doveva essere rigettata la richiesta di rinnovazione avanzata dalle difese;
per altro di fronte alla affermazione che non intendeva rispondere non poteva procedersi all'acquisizione delle sue dichiarazioni in quanto non poteva applicarsi l'art. 512 c.p.p, visto che era comparso e non vi era stato alcun accordo della parti alla acquisizione.
Poteva invece esaminarsi la richiesta avanzata in dibattimento dal Procuratore Generale di valutare la sussistenza delle condizioni per procedere all'acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p.
La Corte esaminava le investigazioni difensive che avevano verificato nel processo Mare Nostrum droga come il soggetto fosse un simulatore e il suo stato psicofisico fosse frutto di infingimento,
22 contro una serie di accertamenti peritali che avevano affermato la sua incapacità a rendere testimonianza. Rilevava che in altro processo altri periti erano giunti a conclusioni diametralmente opposte, affermando che egli simulava disturbi psichici. Le indagini difensive avevano dimostrato che il soggetto compiva azioni quotidiane senza alcun difficoltà, parlava dei più svariati argomenti con lucidità.
Secondo la corte, a questo punto, il vero nodo da sciogliere era quale fosse il motivo di tali comportamenti e riteneva di poter affermare che la volontà di non rispondere era determinata dalle gravissime minacce subite. Tale fatto era risultato provato dalla motivazione della sentenza sull'omicidio NO nella quale si affermava che il collaboratore viveva in una condizione di assoluta paura, come dimostrato dalla incredibilità della ritrattazione in appello e dal doppio tentato suicidio;
inoltre la stessa genesi del suo pentimento nasceva dalla necessità di essere tutelato dallo
Stato; vi erano stati vari episodi di minaccia affinchè non rivelasse quanto sapeva dell'omicidio
NO e lo stesso FA aveva affermato di aver dato incarico di ucciderlo.
Inoltre ON era stato avvicinato da RI LV, datore di lavoro di suo RA, affinchè formasse una scrittura contenente una piena ritrattazione con accuse agli inquirenti, cosa che aveva effettivamente realizzato tre anni dopo. Ne conseguiva che il collaboratore dopo la revoca del programma e dopo aver tentato il suicidio, non aveva altra strada per salvarsi che ritrattare ogni accusa;
secondo la corte era un simulatore capace di intendere e volere che non voleva deporre per paura di essere riconosciuto attendibile;
tali minacce erano sicuramente attuali tenuto conto del fatto che era stato testimone di un omicidio importante di mafia, essendo irrilevante che la collaborazione avesse avuto inizio nel 1993. La sua simulazione nasceva dalla paura delle conseguenze, visibile a occhio da parte di chiunque lo avesse avuto davanti in tribunale e non dalla consapevolezza che quanto aveva dichiarato era falso. Il dichiarante si trovava quindi sotto l'influsso di una minaccia grave, immanente e ambientale, come dimostrato dalla presentazione di una certificazione medica, poi rivelatasi falsa, e, una volta costretto a presentarsi, aveva assunto l'atteggiamento dell'incapace di comprendere anche la più elementare domanda se intendeva o meno rispondere.
A questo punto doveva effettuarsi la valutazione sulla credibilità soggettiva del dichiarante, il quale era stato l'unico collaboratore di giustizia a provenire proprio da Barcellona Pozzo di Gotto, era stato gestito dagli inquirenti con dubbia professionalità. ON era stato tossicodipendente prima e dopo la collaborazione, e questo elemento aveva minato la sua credibilità, in conseguenza dei ricoveri e delle crisi psichiche di cui era stato vittima, come documentato da vari ricoveri. Pur tuttavia questo stato non era idoneo ad attribuire di per se una patente di inattendibilità, dovendosi scendere a un esame specifico delle dichiarazioni. Nel caso di specie le sue dichiarazioni non apparivano frutto di allucinazioni e non poteva neppure sospettarsi che gli inquirenti avessero
24 riempito decine e decine di pagine provenienti da un soggetto allucinato o drogato. Fin dalle prime battute delle indagini, alla mafia barcellonese era parso chiaro che si trovava di fronte ad una scheggia impazzita non governabile se non dalla famiglia di origine. Il RA LV, che lavorava alle dipendenze di RI, era l'intermediario nel disperato tentativo di far recedere il collaboratore dal suo intento. ON era stato introdotto nella mafia operante a Barcellona nonostante la sua personalità di drogato, e quindi inaffidabile, e col pentimento si era voluto assicurare sulla vita.
A questo punto la corte introduceva l'argomento dei rapporti tra il collaboratore e gli inquirenti e in particolare il P.M. ND CA e i due marescialli NA e AL.
Osservava che nel presente processo era entrato in forma anonima un memoriale che raccontava di un operatore della giustizia impaurito dal pericolo di un imminente arresto che riteneva che TI fosse stato ingiustamente condannato per l'omicidio NO sulla base delle dichiarazioni di
ON; poi tale documento era stato attribuito al P.M CA e l'acquisizione mirava a espungere dal processo le dichiarazioni di ON.
Osservava poi che ON aveva allegato nove fogli della agenda dei carabinieri alla sua prima ritrattazione tombale;
per far chiarezza era stata disposta l'audizione dei due marescialli i quali avevano riconosciuta la paternità delle scritturazioni e avevano riferito che quel brogliaccio veniva tenuto sul davanzale delle finestra, che non sapevano come il collaboratore ne fosse venuto in possesso e comunque che questa vicenda era già stata oggetto di indagini preliminari che erano ancora in corso. Veniva prodotto in udienza un fax nel quale il Dott. CA si attribuiva la paternità del memoriale e si accertava che era pendente un procedimento inerente l'omicidio NO e il memoriale.
Veniva a questo punto disposta l'audizione del Dott. CA il quale confermava di aver scritto il memoriale, che la sua paura di essere arrestato nasceva dal fatto che era stata elaborata una informativa di P.G. che stigmatizzava la sua frequentazione con un medico, cognato del mafioso
TI, a sua volta sospettato di essere un capo mafia;
in conseguenza di tale informativa era stato allontanato dalla DDA e dal processo Mare Nostrum e questo aveva determinato in lui il terrore di essere arrestato. In relazione a quanto contenuto nel memoriale riferiva che aveva sentito parlare di tutta una serie di depistaggi relativi alle indagini sull'omicidio NO che lo avevano fatto riflettere su alcune cose accadute durante le indagini, ma non aveva avuto informazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle contenute negli atti processuali. In sostanza egli aveva ritenuto non inverosimile la ritrattazione di ON, nel senso che forse molte delle cose che il collaboratore aveva riferito,
poteva averle sapute de relato e non per conoscenza diretta. Dopo la deposizione veniva acquisito un secondo memoriale attribuito sempre al Dott. CA ma da lui non riconosciuto, del quale non poteva farsi alcun uso proprio perchè anonimo. Osservava la difesa che era necessario acquisire gli atti del procedimento pendente in procura in relazione alla conduzione delle indagini sull'omicidio NO, ma si trattava di atti coperti dal segreto e così veniva respinta la relativa richiesta, anche perché al di la della segretezza, si trattava di materiale non raccolto in dibattimento o in incidente probatorio e quindi non poteva essere acquisito ai sensi dell'art. 238 c.p.p. e comunque sarebbe stato abnorme un provvedimento del tribunale che ordinasse l'acquisizione di atti inseriti in un fascicolo della procura.
Osservava la corte che doveva respingersi anche la questione della incompatibilità della difesa del
ON in relazione al fatto che lui, GA NO e LA avessero avuto il medesimo difensore;
non era possibile dedurre da questo fatto un altro indizio di inattendibilità, trattandosi di questione priva di riscontri in merito alla prospettazione della eventuale collusione del citato difensore in un piano scellerato di calunnia;
all'epoca tale codifesa era del tutto consentita e quindi non vi era alcuna ragione di nullità o inutilizzabilità così come affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
In conclusione riteneva la corte territoriale che la credibilità soggettiva del ON derivava dal terrore che lo aveva spinto a iniziare la collaborazione, dalla condizione di assoggettamento alla minaccia ambientale che lo aveva reso indifeso, trattandosi di persona avvinta dall'improvviso terrore di essere eliminato perché divenuto scomodo testimone di un importante omicidio. Detta persona avrebbe avuto certo bisogno di una adeguata assistenza psicologica e terapeutica, che non gli era stata fornita, ma questo non aveva arrecato un vulnus alla credibilità soggettiva quanto alla sua aggredibilità dall'esterno. Quanto alla incredibile mole di incongruenze rilevate nella conduzione delle indagini doveva rilevarsi che, se anche i fogli del brogliaccio fossero serviti per indirizzare le dichiarazioni del ON, dalla lettura degli stessi emergeva che non potevano avere quello scopo visto che in essi ON era indicato come responsabile di alcuni delitti, per i quali invece non era mai stato indagato. Quanto al memoriale del Dott. CA, osservava la corte che il magistrato non aveva fornito alcuna spiegazione delle affermazioni gravi ivi contenute sul dubbio che ON non avesse detto la verità in relazione all'omicidio NO e quindi la sua divulgazione era l'estremo tentativo di demolire l'attendibilità del collaboratore da parte di chi era entrato in possesso del memoriale e poi lo aveva girato alle difese.
RI SE
I dubbi sollevati dalla difesa attenevano, secondo la corte, più alle modalità di acquisizione dei verbali che alla sua credibilità, in quanto le sue dichiarazioni erano state acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per le sue condizioni di salute acclarate anche dall'ultima perizia medica. RI è il pentito che aveva subito il maggior numero di condanne per fatti di sangue, essendo il referente del clan FA per l'area di BR;
egli era reo confesso e, raggiunto da plurime chiamate in correità, aveva iniziato a collaborare nel 1994 e da allora aveva tenuto una condotta esemplare rispettando tutte le regole del programma di protezione, era divenuto la chiave di volta del processo Mare
Nostrum. L'unico neo della sua collaborazione era costituita dalla calunnia nei confronti di RE
NG, contro il quale aveva anche attentato alla vita, ma aveva ammesso tutto dimostrando rammarico per quanto aveva fatto e giustificando la sua azione per la volontà di vendicarsi dal fatto che aveva tentato di uccidere suo figlio, travolgendolo con l'auto.
La corte respingeva l'eccezione di nullità e inutilizzabilità delle sue dichiarazioni in quanto vi sarebbero stati due verbali falsificati perchè aventi identico contenuto ma una parte finale diversa;
in realtà secondo la corte mentre nel primo verbale si descrivevano i rapporti conflittuali tra le cosche e i fatti di sangue, nel secondo si discuteva in generale delle cosche e probabilmente si era fatto uso della tecnica del copia e incolla.
La questione della sua capacità a deporre veniva riproposta nell'ultima udienza del 23 novembre
2009 quando il difensore di RI depositava una memoria con istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 70 c.p.p. sostenendo l'incapacità del suo assistito a stare in giudizio e affermando che non si opponeva a un nuovo accertamento peritale o in subordine alla separazione della posizione del RI. I difensori degli altri imputati osservavano che dalla documentazione medica prodotta emergevano elementi dai quali dedurre che erano venute meno le condizioni che avevano consentito l'acquisizione delle sue dichiarazioni e in subordine chiedevano un nuovo accertamento peritale sul punto. Il difensore di RI osservava che al contrario la documentazione medica prodotta provava un aggravamento delle condizioni del suo cliente e prospettava una situazione patologica così ampia che rendeva l'imputato incapace di partecipare al processo. La Corte rigettava le richieste osservando che la documentazione medica prodotta non denunciava elementi dai quali dedurre un'infermità mentale di RI, che un conto era la presenza di condizioni medico legali di pericolo di vita che impedivano di sottoporre l'imputato a esame e un conto era l'esistenza di un oggettivo stato di incapacità, che non risultava sussistente;
aggiungeva che dalla perizia allegata all'istanza non si dava contezza di una situazione sanitaria suscettibile di modificare le statuizioni già prese nei termini prospettati dalle difese e cioè di sopravvenuta capacità a testimoniare.
MA AL
I verbali di questo collaboratore erano stati acquisiti ai sensi dell'art. 512 c.p.p. in quanto deceduto nel corso del giudizio, mentre era stato ascoltato davanti ad uno dei collegi di primo grado;
faceva parte del gruppo OT e poi era transitato in quello di GA;
era rimasto coinvolto nella vicenda
R dei verbali contraffatti che avevano riguardato GA, ma lui aveva spiegato a verbale quali parti della sua dichiarazione erano state manipolate per renderle compatibili con quelle del GA e quali invece erano genuine e quindi poteva essere confermata in questi limiti la sua credibilità soggettiva.
TECNICA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO
La Corte concludeva questo esame preliminare della credibilità soggettiva dei dichiaranti rilevando che il giudizio negativo che era stato espresso sulla credibilità di molti importanti collaboratori non minava quella parte delle loro dichiarazioni che contenevano dichiarazioni autoaccusatorie e quelle parti che riguardavano descrizioni di situazioni e che non implicavano accuse a terzi, e passava quindi a spiegare l'impostazione generale della sentenza di merito e la tecnica di motivazione.
Osservava in primo luogo che la giurisprudenza di legittimità aveva sempre ritenuto ammissibile la motivazione per relationem alla decisione di primo grado purchè il giudice di appello desse sempre conto di conoscere le ragioni poste a fondamento del provvedimento e purchè la questioni sottoposte al suo esame non contenessero elementi di novità, come nel caso di specie.
Prive di fondamento erano le eccezioni sollevate in relazione alla rinnovazione del dibattimento a seguito di mutamento della composizione del giudice visto che nell'ultima di tali vicende dopo aver proceduto alla lettura meccanica di tanta parte di atti processuali, le parti con dichiarazione trascritta nel verbale del 15/2/2005 avevano prestato il proprio consenso all'acquisizione di tutto ciò che non era stato ancora letto.
Parimenti infondata era l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per intervenuta sostituzione di un giudice popolare dopo la chiusura del dibattimento, senza che fosse decorso il termine di dieci giorni di impedimento, in violazione dell'art. 35 d.p.r. 449/88, in quanto detta disciplina aveva previsto l'istituzione di un collegio allargato per la fase del dibattimento, ma la decisione poteva essere assunta solo dal collegio effettivo;
nel caso di specie la chiusura del dibattimento non era ancora avvenuta, in quanto all'udienza del 22/7/2006 il P.M. aveva rinunciato alla replica, il giudice popolare veniva sostituito, dopo di che gli imputati TI SE e
MP VO SA rendevano spontanee dichiarazioni e solo dopo il collegio si ritirava in camera di consiglio, anche senza dichiarare formalmente chiuso il dibattimento;
nessuna nullità si era quindi verificata e l'omessa dichiarazione costituiva una mera irregolarità. Quanto al termine di dieci giorni di impedimento, questo valeva solo per i giudici togati e non per quelli popolari che addirittura potevano anche essere reintegrati dopo essere stati assenti.
Riteneva pienamente utilizzabili le dichiarazioni acquisite a seguito di contestazioni del P.M. e confermative delle parti richiamate, come da giurisprudenza di legittimità sul punto;
osservava
ग infatti che avevano pieno valore probatorio le conferme delle dichiarazioni rese durante le indagini e contestate in dibattimento in quanto frutto di un ricordo più attuale.
Osservava che tra i criteri per valutare la sussistenza della partecipazione all'associazione quello della frequentazione di pregiudicati sarebbe stato valorizzato solo se qualificato da abituale o significativa reiterazione, così come la condotta di partecipazione rilevante sarebbe stata quella dinamica e funzionale al clan stesso.
Osservava che in materia di prescrizione dovevano applicarsi le nuove regole in quanto più favorevoli e in quanto relative a decisione intervenuta in primo grado dopo l'entrata in vigore della nuova legge;
in relazione al delitto associativo, qualora la partecipazione potesse essere apprezzata per segmenti temporali distinti, i termini di prescrizione sarebbero stati distinti e avrebbe comunque operato quando non vi era l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato.
Rilevava ancora che il riconoscimento della continuazione tra delitto associativo e reati fine non era possibile in quanto non vi erano riscontri al fatto che fin dall'origine la struttura associativa avesse ideato la commissione di quei reati, mentre era provato che i reati erano frutto di un continuo adattamento alle strategie mutevoli dell'associazione; rilevava che il carattere fortemente gerarchico dei sodalizi criminosi, nei quali le scelte operative dipendevano sovente in modo esclusivo dalla volontà dei capi, e l'impiego dei singoli affiliati in attività criminose molto diversificate, costituivano elementi indiziari di rilevante pregnanza per la esclusione della sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicabilità, in tutti i casi suddetti, dell'art. 81 cpv. c.p., così come affermato dalla decisione di primo grado.
In merito all'applicazione della riduzione di un terzo della pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p. per quegli imputati che avevano richiesto il rito abbreviato davanti al GUP nelle udienze del maggio
1997, osservava che la sentenza di primo grado aveva escluso che fosse possibile concedere la riduzione in quanto il dibattimento si era rilevato necessario;
la corte rilevava invece che le doglianze dovessero essere accolte, perché il giudizio che il giudice doveva compiere era quello di verificare ex ante se il quadro probatorio era completo e non compiere quella verifica all'esito del dibattimento, che aveva consentito di certo di acquisire molti altri elementi a favore o contro gli imputati;
concludeva che il giudizio era positivo nel senso che già allora il quadro probatorio era completo, avendo i collaboratori già reso le loro dichiarazioni e quindi riteneva di poter applicare la relativa riduzione di pena a tutti gli imputati che avevano fatto richiesta di rito abbreviato davanti al
GUP e per i quali vi era stata pronuncia di condanna, ma solo nei casi in cui era stato sollevato formale motivo d'impugnazione.
29 La corte territoriale procedeva quindi a esaminare le posizioni di ogni singolo imputato in relazione a tutte le imputazioni a lui rivolte e questo collegio ritiene utile trattare unitariamente le singole posizioni con i corrispondenti motivi di ricorso.
ESAME DELLE SINGOLE POSIZIONI E DEI MOTIVI DI RICORSO
1) TE NC
Richiamando la sentenza di primo grado per relationem, la corte territoriale rilevava che TE era stato condannato per la partecipazione all'associazione mafiosa barcellonese per il periodo dal 1988 al 1990, sulla base delle dichiarazioni di FA, GA, RI, AL e LI, nonché per le frequentazioni con associati registrate da controlli di polizia e sulla base anche dei suoi precedenti penali. Rilevava che, prescindendo dalle chiamate di FA e GA, ritenuti non attendibili,
RI lo aveva individuato come capo zona e tale posizione era stata confermata da convergenti dichiarazioni di AL e GU;
nel corso di un precedente giudizio riguardante un altro periodo il processo si era concluso con la declaratoria di prescrizione e quindi non era certo stata provata la sua estraneità. Nessuna censura era stata mossa alla chiamata di RI, e non sussisteva alcuna particolarità nel fatto che fosse stato detenuto in carcere insieme a FA visto che in quel periodo i due appartenevano alla medesima cosca. La circostanza che non fosse stato contestato alcun reato fine era irrilevante, non essendo necessario ai fini della sussistenza della partecipazione al reato associativo;
la frequentazione con vari associati era stata valorizzata solo come elemento di riscontro ai sensi dell'art. 192 c.p.p.. Il trattamento punitivo appariva adeguato e quindi la sentenza di primo grado doveva essere confermata.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo mancanza e illogicità della motivazione nella parte in cui aveva sminuito l'incongruenza di ritenerlo inserito nel clan FA
e contemporaneamente nel clan barcellonese, così come privi di rilievo erano stati ritenuti la mancanza di riscontri individualizzanti e dei reati fine;
non si era dato rilievo al fatto che durante la detenzione era caduto in depressione fino a tentare il suicidio;
oltre alla chiamata in correità di
FA non vi era altro, e comunque mancava l'individuazione di un ruolo dinamico all'interno del clan;
mancava qualunque riscontro alle accuse inattendibili di FA e GA, visto che gli altri chiamanti in reità erano de relato da FA.; dovevano essere concesse le attenuanti generiche.
Д 30 2) OR IC
La sentenza confermava la condanna per partecipazione al clan OT dal 1989 individuando le prove nella chiamata in correità da parte di OT LV e GE, capi mafia, e NO
NI; costituivano riscontro anche le dichiarazioni di AN RU e di RI. Infatti quest'ultimo lo aveva collocato nel clan di RE, dei barcellonesi storici, visto che il clan
OT era satellite all'altro. Respingeva le obiezioni alla inattendibilità dei collaboratori utilizzati richiamando la parte generale della motivazione e rilevava che tra gli elementi di riscontro vi erano l'accertamento che egli risiedeva in un immobile di proprietà dei OT, l'accertata sua partecipazione alla tentata estorsione in danno di ON e al porto e detenzione di una bomba ( reati dichiarati prescritti) dimostrata da un controllo di polizia che li aveva fermati mentre si trovavano insieme. Tale coinvolgimento era stato poi confermato da AN il quale lo aveva visto a casa di OT quando era andato a chiedere conto dell'estorsione commessa in un territorio non di loro competenza. Anche il trattamento punitivo appariva del tutto adeguato.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e dopo aver dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei pentiti, alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di RI, all'ordinanza di acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p., rilevava il difetto di motivazione in quanto non vi erano riscontri alla ritenuta partecipazione al clan OT per l'anno 1989 e non vi era stata risposta ai motivi di impugnazione sul punto.
3) CI LV SE
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi a partire dal
1989, fondata sulle dichiarazioni di RI, di AL che lo aveva individuato come appartenente al gruppo milazzese capeggiato da IL, precisando che aveva subito un attentato. Tali due dichiarazioni ricevevano poi conferma da quelle di MA MA che aveva riferito di un colloquio in carcere col boss IA, nel quale i due utilizzavano come merce di scambio la vita dei propri affiliati, tanto che di fronte alle insistenze di IA di voler uccidere OT, lui gli aveva prospettato come ritorsione l'uccisione di CI. Gli accertamenti di P.G. avevano poi confermato che CI aveva subito un attentato il che costituiva un riscontro individualizzante alle dichiarazioni di RI e AL. La circostanza che fosse stato scarcerato per tale reato non incideva sulla sussistenza di elementi di prova, visto che nel provvedimento del GIP si parlava del venire meno delle esigenze cautelari. La circostanza affermata dalla difesa che l'imputato viveva dal 1988 a Roma non era rilevante in quanto non escludeva che potesse aver continuato a gravitare nel territorio del sodalizio. La gravità dei fatti giustificava il trattamento sanzionatorio.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in quanto la sentenza di condanna era costruita intorno a collaboratori di secondo
D ordine fino a oggi considerati di mero riscontro a FA, l'unica fonte autonoma era MA.
AL era cognato di FA e aveva appreso da costui tutto ciò che riferiva e quindi se non era attendibile il primo non lo erano neanche quelli che riferivano de relato;
quanto a RI la difesa aveva dedotto che aveva firmato dei verbali in bianco dimostrandolo, col deposito di verbali dove la firma era incompatibile con lo scritto, ma nessuna deduzione era stata svolta dalla corte sul punto;
inoltre aveva contestato che RI avesse accusato CI di essere un intraneo essendosi limitato a dire che si trattava di uno dei più in vista della criminalità barcellonese. Restava quindi solo la dichiarazione di MA che non aveva mai riferito che fosse un intraneo.
4. IQ ON
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione all'associazione per il periodo dal
1/1/1989 fino all'anno 1990 col ruolo di uomo di base della zona di Montalbano Elicona. A suo carico vi erano state le dichiarazioni di RI, MP VO MA e LI NI.
RI aveva riferito che curava l'attività economica del gruppo e riusciva a prendere appalti per conto dei barcellonesi, era in contatto con boss mafiosi e faceva parte della corona barcellonese, organo al quale competeva prendere le decisioni strategiche del gruppo. MP MA aveva riferito che apparteneva al gruppo di TI e che riforniva di armi il clan dei batanesi;
GU aveva riferito che, dopo aver fatto parte del clan di FA, era transitato nel clan dei Barcellonesi.
Secondo la corte i riferimenti dei collaboratori erano idonei a specificare il ruolo e il periodo di affiliazione individuato tramite il riferimento al periodo di TI. Non era rilevante che nessuno dei barcellonesi lo avesse indicato in quanto l'imputato operava in una zona defilata e ben poteva non essere conosciuto dagli affiliati. Rilevanti erano anche gli elementi sui quali si era basata la pronuncia di prescrizione del reato per il periodo antecedente. Doveva accogliersi il motivo di ricorso sull'esclusione dell'aggravante della funzione di capo, in quanto non provata e doveva accogliersi il motivo relativo alla riduzione per il rito abbreviato. Non poteva accogliersi il motivo relativo alla concessione delle attenuanti generiche per il ruolo non secondario svolto;
rideterminava quindi la pena finale in anni due e mesi quattro di reclusione.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva mancanza di motivazione sulla sussistenza delle prove di responsabilità per la partecipazione al delitto associativo in quanto le dichiarazioni di RI erano apodittiche, visto che non aveva indicato la sua fonte e, pur non appartenendo al medesimo clan, affermava di sapere quelle cose senza dire perché, senza dare una precisa collocazione temporale. Egli aveva riferito di frequentazioni con boss tutti deceduti in epoca remota e comunque antecedente al 1988; nessun riscontro era stato acquisito sulla sua attività di procacciamento di appalti. MP MA aveva fatto dichiarazioni de relato che erano in contrasto con RI visto che aveva parlato di partecipazione al clan dei batanesi. LI aveva reso dichiarazioni generiche e prive di riscontri. Rilevante era stato invece il silenzio degli affiliati al clan barcellonese che nulla avevano riferito su IQ, e sul punto la sentenza si era limitata a congetture. Deduceva anche violazione dell'art. 512 c.p.p. sussistendo una contraddizione intrinseca nella sentenza che, da un lato aveva ritenuto che le condizioni psichiche del soggetto non erano così rilevanti da imporre la sospensione del processo nei suoi confronti e dall'altro che le medesime condizioni erano idonee a consentire l'acquisizione al processo delle sue precedenti dichiarazioni.
Inoltre le condizioni cliniche di RI da un punto di vista cardiovascolare non erano così gravi da impedirgli di rispondere come aveva fatto nel 2008 in un altro processo, non poteva ritenersi che la diversa posizione processuale di testimone là e di imputato qui, avesse rilievo per un maggiore coinvolgimento emotivo, non essendo questo un criterio previsto dall'ordinamento. L'acquisizione delle sue dichiarazioni aveva quindi comportato non solo la violazione delle regole del giusto processo ma anche dell'art. 6 della CEDU, non sussistendo il requisito della assoluta impossibilità di ripetizione dell'atto. Vi era poi carenza di motivazione anche per l'omessa concessione delle attenuanti generiche visto che si trattava di soggetto sostanzialmente incensurato, che l'epoca dei fatti era remota e che erano state concesse le medesime a soggetti in posizione di vertice nell'associazione.
5. AN RU
La sentenza in parziale accoglimento dei motivi concedeva l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 in considerazione dell'aiuto prestato all'autorità giudiziaria, così come gli era stato riconosciuto di recente da altra decisione giudiziaria;
riteneva che fossero prescritti alcuni reati ritenendo applicabile la nuova disciplina della prescrizione, mentre riteneva manifestamente infondati i motivi inerenti alla nullità della sentenza per la mancata integrale rinnovazione del dibattimento di primo grado e quelli inerenti alla mancata concessione della continuazione, visto che si trattava di reati disomogenei sia sotto il profilo temporale sia teleologico;
alla luce di queste considerazioni rideterminava la pena inflitta per ciascuna delle condanne inflitte.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge per non aver dichiarato la prescrizione anche per i capi 1, 204 e 291 per i quali, applicando la vecchia prescrizione e l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 i termini erano già decorsi;
deduceva poi violazione dell'art. 81 cpv. tra il reato associativo e i reati fine, in quanto quando aveva aderito al gruppo GA sapeva quali delitti avrebbe dovuto commettere.
6. RC EL SE
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al gruppo GA intorno agli anni 90, individuando le fonti di prova nelle dichiarazioni di MA AL, OT GE, RI
SE e MP VO MA, che gli avevano attribuito ruoli non importanti quali quelli di
3: sostegno alla latitanza, di reperimento dei mezzi e della distruzione con incendio delle auto. Tali dichiarazioni risultavano confermate da accertamenti di P.G. che lo avevano identificato con vari correi, nonché insieme alle vittime di un agguato compiuto dai batanesi, al quale lui stesso era scampato miracolosamente. Osservava che l'assenza di condanne per i reati fine non escludeva la sua partecipazione all'associazione e le chiamate in correità, anche escludendo quella del GA, erano sufficientemente riscontrate, se non altro dall'attentato a cui era scampato. Per il reato associativo non erano maturati i termini di prescrizione, mentre doveva essere concessa la riduzione per il rito abbreviato.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e dopo aver dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei pentiti, alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di RI all'ordinanza di acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p., deduceva violazione dell'art. 192 c.p.p. in quanto le dichiarazioni dei collaboratori erano tutte de relato, mentre quelle di GA erano state dichiarate del tutto inattendibili e non potevano essere recuperate neppure sotto il profilo della valutazione frazionata. Deduceva poi genericamente la prescrizione del reato associativo.
7. ME EL ON
La sentenza confermava la condanna per partecipazione al delitto associativo e all'omicidio di
BA LE (Capo 163).
La vittima era stata uccisa per mero errore di persona da un gruppo di tre killer, mentre l'imputato aveva loro fornito l'auto e aveva svolto il ruolo di palo per garantire la fuga. Il vero destinatario dell'agguato era GA ND VI a causa di una guerra intrapresa tra il clan di FA e quello dei GA. Le fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni di AL e MP VO
MA, nonché dal riscontro oggettivo della presenza della sua auto sul luogo dell'agguato, accertata dai carabinieri in occasione di un controllo fortuito che aveva visto a bordo NCtelli, uno dei killer. AL aveva riferito del ruolo di ME de relato da FA OR, figlio del boss, ucciso a sua volta in un agguato, autore materiale dell'omicidio; AL era informato nei minimi dettagli di quanto era accaduto e aveva sostenuto la sua versione in un confronto con RI che invece negava il ruolo proprio e dell'amico ME. MP invece aveva riferito del relato dallo stesso ME che in carcere gli aveva raccontato tutto sull'agguato e sul suo ruolo di palo, nonché sul fatto che, pur avendo un alibi e cioè aver visto un film alla tv, era stato arrestato;
aveva poi riferito che ME, nel raccontare il fatto, era convinto che fosse stato uccisa la persona giusta;
aveva invece avuto informazioni dal RA VI che era rimasto molto contrariato dallo scambio di persona, essendo egli il mandante dell'omicidio. Avevano confermato questo ruolo anche LI e EN, nonché una teste, RI AR, figlia di una donna che aveva una relazione
22 34 con RI, a sua volta violentata da costui quando aveva sedici anni, la quale aveva ascoltato
RI SI di essere stato il mandante dell'omicidio eseguito proprio da ME. Analoghe evidenze vi erano anche per la partecipazione al delitto associativo del clan FA fin dal 1987 e ricordava che vi era un giudicato per prescrizione del delitto associativo fino agli anni 87/88.
Rilevava che RI sul punto era stato del tutto inattendibile in quanto aveva dovuto mentire sulla sua diretta partecipazione all'omicidio proprio per salvare l'amico ME, ma questa plateale inaffidabilità non incideva sulla sua attendibilità in relazione alle altre parti di dichiarazioni;
in ossequio al principio della credibilità frazionata delle dichiarazioni accusatorie, qualora non esista una interferenza fattuale e logica tra la parte di narrazione falsa e le restanti parti intrinsecamente attendibili che reggano alla verifica giudiziale di riscontro, quelle dichiarazioni potevano essere utilizzate. Nel caso specifico a confutare RI vi erano le dichiarazioni dei collaboratori minori quali AL e MP MA che avevano raccolto le confidenze di FA
OR, esecutore materiale, e dello stesso ME, e soprattutto la vettura di quest'ultimo sul luogo dell'omicidio. NCtelli che aveva commesso l'errore di farsi notare dai carabinieri che appunto lo avevano fermato con l'auto di ME sul luogo del fatto, aveva pagato la sua imprudenza con la vita. La circostanza che in precedenza il GIP avesse dichiarato non luogo a procedere in quanto vi era solo l'elemento della presenza dell'auto sul luogo dell'omicidio non era rilevante, visto che poi si erano aggiunte tutte le dichiarazioni dei collaboratori. Del tutto irrilevanti erano le considerazioni difensive sulla mancata certezza della presenza della vittima designata nel locale, visto che l'errore di persona poteva essere commesso anche senza la sua presenza.
MP aveva ricevuto da ME le sue confidenze poco tempo dopo il fatto e quindi le sue dichiarazioni erano particolarmente rilevanti. L'alibi costituito dall'aver raccontato la trama del film che quella sera era stato trasmesso in televisione era del tutto inconsistente, potendo essersi fatto raccontare la trama da un familiare. Ulteriori riscontri al delitto associativo erano l'arresto avvenuto nel 90 per detenzione e porto di armi, insieme a killer del clan FA.
Infine, doveva dichiararsi la prescrizione per i reati fine e doveva essere rideterminata la pena;
non vi era alcun elemento su cui ancorare la richiesta di attenuanti generiche e neppure la riduzione per il rito abbreviato visto che dai verbali di udienza non risultava che lo avesse chiesto.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. per aver fondato la condanna sulla chiamata in correità dei collaboratori minori e della teste RI senza aver compiuto alcuna valutazione in merito alla attendibilità intrinseca ed estrinseca;
infatti la teste aveva sedici anni quando era stata assunta e in dibattimento si era limitata a ripetere di non ricordare;
la sentenza di secondo grado aveva liquidato la deposizione di RI sulla base dell'assunto del tutto indimostrato che aveva mentito per
D ☑ salvare l'amico ME;
in relazione alle dichiarazioni di AL e MP la corte non aveva valutato la circolarità delle notizie da loro riferite;
inoltre vi era stata una sentenza del Gip che aveva ritenuto insufficienti gli elementi di prova raccolti a carico di ME;
non si era data alcuna risposta alle illogicità di comportamento rilevate con i motivi di appello tra le quali la circostanza che ME non poteva essere stato colui che aveva riportato l'auto sotto casa perché altrimenti lo avrebbe detto ai carabinieri e la avrebbe chiusa a chiave, la prova del fatto che era stata data in prestito a CC non autorizzava a ritenere che egli sapesse anche l'uso che ne sarebbe stato fatto. Non vi erano prove certe di un coinvolgimento di CC nell'omicidio visto che l'auto si trovava a circa 200 m dal fatto e la sentenza che lo aveva assolto aveva proprio ritenuto quella presenza non idonea a configurare prova della sua partecipazione al delitto e la corte non aveva correttamente valutato quella sentenza definitiva. La sentenza non aveva spiegato come mai
ME non sapesse dell'errore di persona e non aveva spiegato perché l'alibi da lui fornito fosse falso visto che era riscontrato da tre persone che lo avevano visto in casa. Vi era poi difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza di secondo grado si era riportata a quella di primo grado nonostante avesse escluso l'utilizzabilità delle dichiarazioni di molti collaboratori. Deduceva ancora violazione di legge ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per aver ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di
RI perché non ripetibili, mentre si era provato che aveva reso dichiarazioni in altro dibattimento nel 2008 e non vi era alcuna plausibile giustificazione al fatto che in questo dibattimento il suo coinvolgimento emotivo sarebbe stato maggiore;
la acquisizione delle sue precedenti dichiarazioni era avvenuto in violazione dell'art. 6 della CEDU e rifiutando anche la rinnovazione del dibattimento per la perizia medica.
8. NO GN SE
La sentenza accoglieva l'appello e assolveva l'imputato dal reato di partecipazione all'associazione a delinquere rilevando che a suo carico vi erano le sole dichiarazioni di RI;
infatti AL aveva riferito de relato solo di una sua partecipazione a una riunione di vertice.
Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. osservando che la sentenza aveva omesso di considerare alcuni dati obiettivi, quali gli accertamenti di P.G. che lo avevano identificato insieme ad altri affiliati e la circostanza che nel 1988 era stato arrestato con loro per ricettazione.
9. AS Giovanni
La sentenza confermava la condanna per l'omicidio di AG EL (capo 21); la vittima era riuscita a ferire uno degli aggressori, fuggiti a bordo di una moto, che aveva lasciato una scia di sangue, seguendo la quale si era riusciti a trovare l'arma riconducibile a tale RI SE, affiliato al clan FA. A suo carico vi erano le dichiarazioni di RI e LI, confessi per il medesimo fatto. LI e AS erano stati fin dall'inizio nel mirino degli inquirenti in quanto erano ambedue di Merì, erano vicino al clan FA ed erano stati arrestati insieme per la detenzione di un'arma, inoltre davanti al numero civico di una palazzina appartenente alla famiglia di AS erano state rinvenute tracce di sangue lasciate dai killer. LI infine aveva accusato del fatto il proprio cognato e quindi questo costituiva prova della sua attendibilità.
La sentenza aveva confermato la condanna anche per il duplice omicidio dei fratelli BE ( capo 34) imprenditori che operavano nel campo dell'edilizia, vicini al clan FA, i quali avevano in precedenza esternato alla polizia i loro timori di essere uccisi, su ordine di FA, proprio da AS. La causale era stata individuata nel fatto che i due, custodi dei capitali di FA, dopo il suo arresto, si erano avvicinati al clan dei barcellonesi, e si erano rifiutati di consegnare all'emissario di FA, Mastroieni, il denaro richiesto.
GA NO aveva in un primo momento cercato di addossare la responsabilità del fatto ai barcellonesi ma poi aveva confessato di aver detto il falso ed era sotto processo per calunnia insieme ad un ispettore di polizia.
Le fonti di prova a carico dell'imputato erano quindi rappresentate dalle dichiarazioni di RI, confermate da GU, AL e MP MA. Altri due autori del fatto erano già stati condannati con sentenza di secondo grado. RI aveva riferito che la decisione era stata presa in un summit e l'autore materiale era stato AS, che il giorno dopo per festeggiarlo gli aveva permesso di incontrare la sua amante. La controversa verità raccontata da GA, oltre che essere stata smentita,
non poteva che confermare l'inattendibilità del collaboratore. La differenza di causali raccontate dai collaboratori non appariva rilevante visto che erano vere ambedue, sia il fatto che le vittime avevano tradito sia il fatto che l'emissario di FA, Mastroieni, era a sua volta sparito nel nulla, vittima della lupara bianca.
La sentenza aveva confermato anche le condanne per l'estorsione ai danni di EL VI ( capo 195) in quanto basata sulle dichiarazioni di RI e LI, e per il delitto associativo;
osservava che detta partecipazione poteva essere desunta da indici fattuali diversi dalla formale investitura, basti pensare al ruolo di rilievo da lui rivestito, quale capo gruppo di Meri, quale partecipante al gruppo di fuoco, alla circostanza che era stato già sottoposto a processo per il medesimo reato, ma per diverso periodo, dal quale era stato assolto per la mancanza delle dichiarazioni dei collaboratori.
Non vi era alcuna possibilità di concedere le attenuanti generiche, né di applicare la continuazione per le ragioni esposte nella parte generale.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla acquisizione dei verbali di RI che ben poteva essere sentito per tempi brevi e compatibili con il suo stato di salute. Deduceva violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto
D di motivazione in relazione alle chiamate in correità di LI e RI, richiamava i motivi di appello che riportava per intero, anche in relazione ai reati per i quali era stata dichiarata la prescrizione. In relazione alla condanna per il delitto associativo osservava che non vi era alcuna prova della sua adesione alla associazione. Contestava infine che non gli fossero state concesse le attenuanti generiche e la continuazione. Con una successiva memoria in relazione al duplice omicidio BE deduceva erronea applicazione della legge e difetto di motivazione in quanto la condanna si era fondata su dichiarazioni de relato;
inoltre la sentenza dava atto che per lo stesso fatto erano già stati condannati i fratelli TR IZ, ma nel frattempo la sentenza di secondo grado era stata annullata con rinvio dalla corte di legittimità e la Corte d'appello di Reggio Calabria nel giudizio di rinvio li aveva assolti in via definitiva, come da sentenza allegata. Ne discendeva che essendo la posizione di AS strettamente collegata a quella dei TR IZ, anche nei suoi confronti doveva pronunciarsi sentenza di assoluzione. In udienza davanti alla Corte chiedeva la riduzione per il rito abbreviato chiesto in primo grado e poi revocato a seguito della modifica legislativa che eliminava la possibilità di ottenere in luogo della pena dell'ergastolo quella di trenta anni.
10. RB EL
La sentenza lo assolveva dall'accusa di aver fatto parte del clan dei batanesi rilevando che le dichiarazioni di GA erano del tutto inattendibili, quelle di FA, RI e MP erano molto generiche e non erano state in grado di specificare ruolo e contesti operativi di riferimento, per cui al massimo potevano essere sufficienti a determinare l'imposizione di una misura di prevenzione.
Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. e deduceva difetto di motivazione nella parte in cui aveva ritenuto inattendibile GA solo perché aveva concordato con investigatori e magistrati alcune dichiarazioni, mentre tali calunnie dovevano essere trattate separatamente dal resto del narrato che era del tutto credibile.
11. RR ON
La sentenza conferma la condanna per il delitto associativo limitatamente alla partecipazione al clan dei barcellonesi dal 1988 sulla base della chiamata diretta di NS NO, anch'egli affiliato al medesimo clan. Riscontro a tale fonte erano le dichiarazioni di RI che lo aveva individuato come organico al clan di TI, e quelle di AL e MP VO MA. Tali dichiarazioni non erano affette da circolarità perché non era stata fornita alcuna prova che costoro avessero potuto leggere le ordinanze cautelari che riferivano di alcune di tali fonti di prova, mentre la ricchezza dei loro riferimenti garantiva la spontaneità; nessun rilievo aveva poi il fatto che l'imputato non fosse stato coinvolto nel processo Omega. Il trattamento punitivo appariva del tutto congruo e quindi poteva essere confermato.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo violazione dell'art. 512 c.p.p. sull'acquisizione delle dichiarazioni di RI, perché non sussistevano le condizioni fisiche e psichiche che rendevano impossibile acquisire la sua deposizione e visto che di recente aveva deposto in dibattimento;
incongrua era l'osservazione che il coinvolgimento emotivo in questo processo era superiore a quello relativo ad altri processi. Comunque tali dichiarazioni erano inutilizzabili anche sotto altro profilo perché erano de relato, non facendo parte del clan TI, e non avendo mai indicato la fonte delle sue informazioni.
Parimenti inattendibili erano le dichiarazioni di AL e MP MA perché costoro avevano concordato le dichiarazioni con FA che era stato ritenuto inattendibile. Frutto di travisamento era la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di NS, ritenuto, intraneo alla cosca
Barcellonese, mentre ciò non corrispondeva al vero e individuava le pagine della sua deposizione dalle quali al massimo emergeva che egli aveva fatto parte di una banda di balordi dediti a reati contro il patrimonio e che del clan dei barcellonesi non conosceva nulla.
Nella motivazione compariva poi anche GU, persona legata a FA e quindi inattendibile. La motivazione sulla responsabilità dell'imputato era scarna e incongrua, non teneva conto del fatto che i collaboratori avevano riferito circostanze generiche e certamente apprese de relato proprio dall'ordinanza cautelare che era stata loro notificata, come a tutti gli altri indagati, e del fatto che egli non era mai stato coinvolto nel processo Omega.
12. RR LI
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione con posizione apicale al clan dei barcellonesi, dopo l'abbandono di quello di FA, individuando le principali fonti di prova nelle dichiarazioni di NS e ON, che potevano essere individuate come chiamata in correità, e negli innumerevoli controlli di polizia che lo avevano visto coinvolto con soggetti di elevata caratura criminale. Riscontro indiretto all'accusa era l'accanimento col quale l'inattendibile
FA lo aveva accusato di vari crimini, frutto di vendetta per l'avvenuto tradimento, nonché il conflitto a fuoco nel quale era rimasto coinvolto quando aveva perso la vita AG NC. Le condotte inerenti i reati fine avevano costituito oggetto di sentenze di proscioglimento per prescrizione e per legittima difesa, dovuta al fatto che aveva risposto al fuoco dei killer che erano stati mandati per ucciderlo. Del tutto congruo era il trattamento punitivo.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur ritenendoli inattendibili, aveva utilizzato le dichiarazioni di FA e GA;
violazione dell'art. 512 c.p.p. e dei principi a presidio del diritto al contraddittorio affermati più
更 volte dalla Corte Europea, nella parte in cui si era ritenuto di acquisire le dichiarazioni di RI nonostante che le sue condizioni di salute non fossero gravi e che egli avesse nel frattempo deposto in altro dibattimento;
mancanza di motivazione sull'omessa concessione delle attenuanti generiche;
mancanza di motivazione sull'omessa riduzione di un terzo per il rito abbreviato;
mancanza di motivazione sulla sussistenza della qualifica apicale.
13. NV ON
La sentenza confermava quella di primo grado in relazione alla ritenuta responsabilità per la partecipazione al clan dei barcellonesi a partire dal 1986 sulla base delle dichiarazioni di NS,
RI, AL, OT e GU;
ulteriori riscontri si rinvenivano negli sterminati precedenti penali e nei risultati dei controlli di polizia. Nella sentenza di condanna definitiva per la sua partecipazione al clan ON si leggeva che era addetto alla gestione del capo latitante e costui era il capo indiscusso del clan dei barcellonesi. Il trattamento punitivo era del tutto congruo e non poteva riconoscersi la continuazione con altra condanna inerente un reato fine in materia di armi richiamando le considerazioni espresse nella parte generale della sentenza.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo incongruità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con un reato fine;
violazione di legge in relazione all'attendibilità riconosciuta a collaboratori minori che conoscevano i fatti de relato e che avevano concordato con FA la loro collaborazione.
14. BI EL
La sentenza confermava la condanna solo per la partecipazione al clan dei barcellonesi a partire dal
1989, con posizione apicale nella frangia dei mazzarroti dalla fine del 1991. Le fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni di NS, da considerarsi chiamante in correità, confermate in dibattimento anche se dietro contestazione del P.M., e dalle dichiarazioni di EN TO, intraneo alla cosca FA dal 90, come riconosciuto dalla sentenza di condanna nei suoi confronti;
confermative erano poi state le dichiarazioni di RI, AL e LI;
non potevano avere alcun rilievo le deposizioni dei testi indotti dalla difesa che avevano dato atto del comportamento irreprensibile dell'imputato, visto che nulla poteva escludere che un affiliato potesse anche tenere dei rapporti leciti con alcuni individui, così come non aveva rilievo il mancato coinvolgimento nel processo Omega. Costituivano congrui riscontri gli innumerevoli controlli di polizia con TI e altri affiliati al clan di appartenenza.
Il trattamento punitivo appariva del tutto congruo, mentre non poteva riconoscersi la continuazione con la condanna per il processo CA, visto che secondo l'orientamento della Suprema Corte ciò poteva avvenire solo in fase esecutiva, essendo quella sentenza divenuta definitiva dopo la condanna di primo grado nel presente processo (RV 218606, 236008, 216238).D o Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione dell'art. 512 c.p.p. in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni di RI, visto che non sussistevano le condizioni fisiche e psichiche che rendevano impossibile ascoltarlo in dibattimento e visto che di recente aveva deposto in dibattimento;
incongrua era l'osservazione che il coinvolgimento emotivo in questo processo era superiore a quello relativo ad altri processi. Comunque tali dichiarazioni erano inutilizzabili anche sotto altro profilo visto che erano de relato, non facendo parte del clan TI,
e non avendo mai indicato la fonte delle sue informazioni
Parimenti inattendibili erano le dichiarazioni di AL e MP MA visto che costoro avevano concordato le dichiarazioni con FA che era stato ritenuto inattendibile. Frutto di travisamento era la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di NS, ritenuto intraneo alla cosca barcellonese, mentre ciò non corrispondeva al vero e individuava le pagine della sua deposizione dalle quali al massimo emergeva che egli aveva fatto parte di una banda di balordi dediti a reati contro il patrimonio che del clan dei barcellonesi non conosceva nulla.
Tra le fonti di accusa viene individuato anche LI, nonostante che non lo si fosse ritenuto credibile per l'accusa di partecipazione al clan FA con un'evidente incongruità della motivazione. Non si era tenuto conto che le altre chiamate in correità erano del tutto generiche e de relato, che molti collaboratori avevano riferito di non conoscere l'imputato; le accuse del pentito EN attribuivano all'imputato un ruolo apicale a partire dal 1997, cioè per un periodo estraneo alla contestazione.
15. MP IN
La sentenza assolveva MP IN dalla partecipazione al clan dei batanesi dalla fine del 1990 ritenendo inidonee le dichiarazioni dei collaboratori a fornire prova del reato. Tale accusa si fondava principalmente sulle dichiarazioni di GA che nutriva motivi di rancore, visto che l'imputato aveva tradito confluendo con i batanesi, ma ciò che non era stato accertato era il ruolo da lui rivestito visto che tutti i collaboratori erano stati vaghi sul punto e visto che i reati fine per i quali era stato condannato li aveva commessi con persone tra loro incompatibili.
Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. deducendo contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni di GA e FA, e nella parte in cui aveva ritenuto che GA avesse attribuito all'imputato un ruolo apicale;
la circostanza che avesse commesso dei reati fine con persone appartenenti ad altri clan era frutto della fase di transizione in cui si trovava.
16. MP VO ON
La sentenza confermava la condanna in riferimento alla partecipazione al clan di FA a partire dal 1986 sulla base della condanna definitiva intervenuta nel processo di TI che aveva accertata l'esistenza di due gruppi contrapposti e cioè il clan dei GA e quello dei MP VO, tra i quali era iniziata una faida a partire dalla lite del semaforo alla quale era presente l'imputato; inoltre egli si trovava con CR AN il giorno in cui era stato ucciso. Fonti di prova erano poi le dichiarazioni dei collaboratori MP VO MA, OT LV e GE, RI che lo aveva indicato come presente ai principali summit mafiosi nei quali si stabilivano le linee del clan. La pena veniva riunita in continuazione con l'altra sentenza di condanna definitiva per il periodo dal 90 al 26/11/91 pronunciata dal Tribunale di TI.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge in relazione all'art. 512 c.p.p. visto che era provata la non incompatibilità assoluta di RI di rendere le dichiarazioni in dibattimento, e che lo aveva fatto nel 2008; apodittico giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di RI e MP VO MA, avendo condannato l'imputato solo per l'appartenenza familiare;
violazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione alla precedente condanna per il periodo 90 - 26/11/91; intervenuta prescrizione, visto che l'artifizio di considerare cessata la permanenza alla sentenza di primo grado non operava ai fini della prescrizione e che il tempo massimo era di 12 anni e 6 mesi, non potendo applicarsi l'eccezione di cui all'art. 157, comma due,
c.p., tale norma all'epoca non c'era e quindi la cessazione doveva essere fissata al 15/7/95 data della carcerazione. In udienza davanti alla Corte chiedeva la riduzione per il rito abbreviato già chiesto in udienza preliminare.
17. MP VO SA
La sentenza confermava la condanna dell'imputato in relazione alla partecipazione con ruolo apicale al delitto associativo, capo 1, all'omicidio di AG NC e al tentato omicidio di
RR LI, capo 58, agli omicidi di GE RA, capo 116, IO UN, capo 123, e
MA GE, capo 128, all'estorsione ai danni di AC, capi 284 e 288, riuniti in continuazione.
Richiamava la parte generale della motivazione per ritenere del tutto infondate le questioni processuali sollevate dai due difensori e respingeva le questioni inerenti la ritenuta attendibilità dei collaboratori come già ampiamente esposto nella parte generale della sentenza. In modo più specifico ribadiva che non erano affette da nullità tutte le attività compiute prima della formale apertura del dibattimento e compiute da una corte in diversa composizione per la loro irrilevanza ai fini della decisione, quali la lettura dei capi di imputazione e la relazione introduttiva del P.M.
Parimenti infondata era l'eccezione di violazione dell'art. 190 bis c.p.p. perché non si applicherebbe alle dichiarazioni rese nel medesimo processo, essendo smentita dalla ratio stessa della norma, così come la contestazione della forma di lettura degli atti e che invece era assolutamente libera e quindi ben poteva avvenire mediante lettura con strumenti informatici. Infine alla udienza del 15/2/2005 tutti i difensori presenti, e legittimati a rappresentare tutti i detenuti, avevano prestato il loro dex consenso alla acquisizione probatoria delle restanti dichiarazioni. Non sussisteva la nullità per la prosecuzione del dibattimento nell'assenza dell'imputato, per la necessità di compiere colloqui con i familiari, trattandosi di una sua scelta;
mentre per le assenze dovute a problemi del servizio penitenziario che non avrebbe potuto portarlo alle udienze tenutesi in videoconferenza i difensori non avevano fornito alcuna specificazione e quindi, vista la indeterminatezza della deduzione difensiva, doveva essere rigettata.
In relazione al capo 58 della rubrica (omicidio AG e tentato omicidio RR) osservava che la vittima era RA di EL, persona che aveva tradito il boss FA ed era già stato ucciso, e quindi il fatto era stato attribuito al clan di FA come vendetta. AG NC il giorno dell'agguato al RA EL aveva sparato contro i killer;
il giorno dell'omicidio stava tornando, insieme a RR, da un summit dei barcellonesi presso un terreno di loro proprietà. L'omicidio era avvenuto in una località vicina al territorio dei tortoricini, cioè i MP VO. La principale fonte di accusa era il collaboratore MP VO MA che proprio quel giorno aveva avuto il battesimo del fuoco e che quindi aveva effettuato una chiamata diretta in correità del RA
SA, capo indiscusso della famiglia mafiosa, come organizzatore ed esecutore dell'omicidio; aveva effettuato una descrizione minuziosa della fase preparatoria e dell'esecuzione dell'agguato.
Altra chiamata diretta proveniva da RI SE che aveva deliberato l'omicidio e aveva trasmesso agli associati le indicazioni provenienti da FA, ristretto in carcere. Aveva riferito che nell'occasione del summit deliberativo, l'Avv. Di Pietro aveva fatto sapere che MP
VO SA doveva assumere il ruolo di boss, mentre FA era in carcere, e doveva riferire a
RI su ogni iniziativa da intraprendere. AS Giovanni, presente aveva riferito che conosceva una persona che avrebbe potuto fargli sapere quando si tenevano i summit del clan barcellonese presso un terreno di proprietà della suocera di AG.
SA aveva assunto in prima persona il compito di eseguire l'omicidio e l'omicidio si era svolto esattamente come programmato. La corte osservava che la circostanza che MP MA avesse riferito a RI di essere stato lui a sparare, mentre in dibattimento aveva detto che aveva svolto solo il ruolo di autista, trovava un'adeguata giustificazione nell'esuberanza del neofita che aveva compiuto la sua prima azione di fuoco e voleva attribuirsene il vanto. Invece il ruolo di esecutore materiale attribuito a SA, emergeva anche dalla confessione di FA sul punto.
Vi erano poi altre chiamate in correità de relato: OT e LI avevano riferito della presenza dei due fratelli e del ruolo di esecutore materiale di SA. AL aveva partecipato al summit che aveva deciso l'omicidio e aveva riferito del compito assunto da SA e delle modalità esecutive;
aveva poi saputo in modo dettagliato da SA come si erano svolte le azioni. Il boss MA
MA aveva appreso dallo stesso SA in carcere di essere stato l'esecutore materiale.
D Osservava la corte che la forza delle propalazioni di MA, RA dell'imputato, privo di motivi di rancore o odio personale era molto forte e travolgeva le obiezioni marginali offerte dalla difesa su qualche incongruità del narrato, unitamente alle chiamate dirette di RI e FA e a quelle de relato sopra descritte.
Da ultimo affrontava, in relazione all'omicidio AG, l'eccezione di illegittimità delle ordinanze di ammissione dei testi avvenute in violazione dell'art. 468 c.p.p. Rilevava che in primo grado il
P.M. aveva rilevato come nell'elenco della lista testi, mancasse il foglio inerente proprio i testi per detto fatto delittuoso e quindi chiedeva alla corte di assumerli ai sensi dell'art. 507 c.p.p. qualora le difese non avessero prestato il loro consenso alla integrazione. Poiché le difese non avevano prestato il loro consenso, la corte si era riservata di deliberare ai sensi dell'art. 507 c.p.p. ma poi non vi aveva provveduto, ma aveva assunto comunque i testi. Orbene rilevava la corte territoriale che tra costoro vi era un imputato nel medesimo procedimento, GA NO DO, per il quale non valevano le regole previste dall'art. 468 c.p.p. inerente solo ai testi, e comunque che i testi erano stati assunti senza alcuna obiezione da parte delle difese e che tali prove non erano inutilizzabili visto che l'art. 507 c.p.p. consente al giudice di assumere d'ufficio prove irregolarmente indicate dalle parti, e comunque che non sussisteva una sanzione di inutilizzabilità.
Il secondo fatto di sangue per il quale veniva confermata la condanna riguardava l'omicidio di
GE RA (capo 116), vittima della faida in corso tra il clan dei MP VO e quello facente capo a GA NO DO, dopo il tradimento, maturato da quest'ultimo, del clan di
FA. Le prove dichiarative provenivano da MP MA e da RI SE.
RI, uno degli esecutori materiali, aveva partecipato al summit nel quale era stato deciso l'omicidio perchè il giovane RA era vicino a GA e aveva partecipato a un attentato nei confronti di un ristorante dei MP, e aveva descritto il ruolo operativo di SA.
Osservava che vi era una discrasia tra le dichiarazioni dei due chiamanti diretti in quanto RI non aveva parlato della presenza anche di MA, ma osservava che era ben possibile che RI non avesse prestato attenzione a MA che a quell'epoca era molto giovane e comunque che non gli attribuisse alcun ruolo effettivo, mentre per contro non era pensabile che MA si fosse attribuito un omicidio se non era stato presente.
Le dichiarazioni di MA erano poi precise e congrue, nonché del tutto attendibili per le ragioni più sopra indicate. Osservava la corte che doveva rimediarsi a una grave incongruenza e cioè che nessuno avesse proceduto
contro
MA per questo omicidio e quindi disponeva la trasmissione degli atti alla Procura competente. Respingeva sul punto l'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni perché rese in violazione dell'art. 64 c.p.p. e rese a un ufficiale di P.G. che sarà poi indagato per la formazione di falsi verbali, in quanto all'epoca dell'assunzione del verbale la norma non era ancora in vigore e comunque tale nullità non poteva coinvolgere le dichiarazioni rese contro terzi;
infine non poteva dubitarsi dell'attendibilità del verbale solo perché in altro processo, quel verbalizzante aveva commesso delle violazioni.
Vi erano poi a riscontro le dichiarazioni di GA sull'appartenenza della vittima al suo clan e sul movente;
quelle di OT LV, che aveva assistito direttamente a un episodio di minaccia posto in essere da MP IA e IG NO nei confronti della vittima;
quelle di OT GE, di AN e di MA che avevano confermato la causale dell'omicidio e cioè che GE RA effettuava estorsioni per conto dei GA nel territorio di competenza dei
MP.
Il terzo fatto di sangue per il quale veniva confermata la condanna aveva a oggetto l'omicidio di
IO UN (capo 123). Rilevava la corte che il RA della vittima era stato testimone oculare dell'omicidio ma aveva rifiutato di collaborare e solo quando gli era stata mostrata la foto di
MP SA era scoppiato in lacrime senza aggiungere altro. Gli inquirenti avevano rilevato nel corso delle indagini che al funerale era comparso GA NO DO a fianco della bara, quando era in clandestinità da tempo, a riprova dell'importanza della vittima. GA, divenuto collaboratore, aveva riferito che si trattava di un suo uomo che era stato punito perché aveva insidiato la GL di MP IA.
MP MA aveva riferito che la causale dell'omicidio era duplice e cioè da un lato il movente d'onore, per aver insidiato la GL di MP IA, dall'altro il legame della vittima con
GA; aveva poi raccontato, de relato da SA, che costui era uno degli esecutori materiali, e in particolare che era stato lui a sparare.
OT GE, OT LV e AN avevano confermato la causale d'onore.
RI aveva dichiarato che IO era stato ucciso per quella relazione sentimentale e che
MP SA aveva manifestato sentimenti di odio nei suoi confronti, che dopo il fatto lui e
IG si erano vantati di aver fatto alla vittima un grosso buco col colpo di grazia, circostanza confermata in sede di perizia;
si trattava quindi di dichiarazioni de relato dagli autori del crimine.
Osservava la corte che le dichiarazioni di MA ancora una volta erano de relato dalla viva voce del fratello Cesare, era quindi testimone diretto dei preparativi e de relato dall'autore dell'azione omicida. Tale chiamata era riscontrata da una certa doppia causale riferita da tutti i collaboratori;
MA aveva riferito della causale d'onore come di un ricordo di quando era minore e il fatto che poi l'omicidio sia stato eseguito a distanza di anni, non era incongruo visto che a quell'epoca si era aggiunta alla prima causale anche quella della guerra di mafia.
Il quarto fatto di sangue per il quale era stata confermata la condanna riguardava l'omicidio di
MA GE (capo 128), uomo appartenente al clan dei GA, imposto come referente
воз presso l'impresa dei AC. La causale dell'omicidio doveva farsi risalire alla rivalità tra le due cosche dei MP e dei GA, sintetizzata dal boss IN il quale aveva riferito che quando andava in visita nel territorio di CI era costretto a pranzare due volte per non dispiacere all'uno e all'altro clan.
Fonte di prova era la chiamata in correità di RI che aveva riferito come la decisione era stata assunta da lui, CR e MP SA ed era dovuta alla prospettiva che dopo tale eliminazione l'impresa AC avrebbe mantenuto i suoi impegni nei confronti dei MP. A riscontro vi erano le dichiarazioni di MP MA, uno degli esecutori materiali, che aveva confermato la causale e le modalità con cui si era assunta la decisione.
GA aveva poi confermato che la vittima era uno dei suoi uomini;
AL aveva riferito che
MP SA riteneva necessario rimuovere le persone che gestivano gli affari per conto di
GA; OT LV aveva confermato la causale e aveva ricevuto in carcere le confidenze di
CR; MA AL, TE della vittima, OT GE, NO NI e AN RU avevano confermato la causale.
Concludeva affermando che le fonti di prova da utilizzare per la responsabilità dell'imputato erano costituite dalle dichiarazioni di RI e di MP MA, confrontate dalla prova certa della causale. La ditta AC rappresentava per quel territorio l'unica vera fonte di guadagno per gli affari illeciti delle cosche e dopo la faida iniziata tra le due famiglie dei GA e dei MP, era divenuta terreno di scontro;
per tali motivi il gestore di questi affari, appartenente ai GA, inserito in azienda doveva essere eliminato per ripristinare un equilibrio tra le due famiglie.
La corte confermava la condanna anche per gli episodi estorsivi contemplati ai capi 284, 288 ai danni della ditta AC;
si trattava di episodi iniziati quando il clan era unico e poi continuati anche dopo la scissione e di poco antecedente all'omicidio di MA avente la medesima causale.
Fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni di MP MA e RI, dai riscontri in sede di attentato all'abitazione dei AC, dalle stesse dichiarazioni della persona offesa.
L'imputato era stato individuato come partecipe di tali fatti e come colui che aveva condotto le trattative per la fissazione del prezzo dell'estorsione.
Infine doveva confermarsi la condanna per la partecipazione in ruolo apicale all'associazione a delinquere, visto che era già stato condannato con sentenza definitiva per il periodo 90-91, e che aveva assunto un ruolo predominante nel clan FA, prima e dopo la carcerazione di FA, e infine in posizione antagonista dopo l'alleanza stretta con gruppi avversi a FA, come emergeva dall'intera storia del processo Mare Nostrum e dalle condanne definitive per numerosi reati fine.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato con due distinti atti e deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. e seguenti, contraddittorietà della motivazione in merito in particolare all'utilizzo dell'istituto della frazionabilità delle chiamate in reità e correità; infatti dopo aver affermato che l'istituto presupponeva la credibilità soggettiva del chiamante, lo utilizzava anche per coloro che non avevano superato tale vaglio, come per RI, MA AL e MP VO MA;
parimenti dopo aver chiaramente descritto l'approdo giurisprudenziale sul principio della convergenza del molteplice, lo utilizzava in concreto anche nei confronti di coloro che erano stati detenuti insieme, quali FA, LI e MP MA;
infine analoga dicotomia emergeva sulle valutazioni delle chiamate de relato, non sussistendo in concreto alcun riscontro sulle fonti cognitive del propalante;
a titolo di esempio rilevava che nell'omicidio AG veniva recuperata la chiamata di FA, nell'omicidio GE la delazione di GA, negli omicidi IO e MA ancora GA, e infine erano state utilizzate le dichiarazioni di
AL senza chiarire che era genero di FA e che era stato codetenuto con gli altri dichiaranti. Lo stesso MP MA era stato detenuto con FA, LI e OT
GE. Sussisteva inoltre una evidente contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto di poter utilizzare le dichiarazioni di 4 collaboratori: MA AL era persona che aveva ammesso di aver dichiarato il falso e di aver concordato con gli inquirenti le accuse, ma poiché aveva ammesso il fatto e aveva chiarito quali delle accuse da lui fatte erano vere e quali erano false poteva essere utilizzato, senza spiegare il perché e solo perché le sue dichiarazioni erano state acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. essendo morto;
AL
IA era genero di FA e aveva concordato con lui il suo pentimento quindi non poteva essere ritenuto attendibile;
MP VO MA era stato ritenuto attendibile nonostante che fosse stato detenuto insieme agli altri collaboratori e fosse stato smentito in molte sue ricostruzioni, in relazione all'omicidio AG era stato autorizzato a rileggere i suoi verbali prima di deporre all'udienza del 27/7/2005; violazione e falsa applicazione dell'art. 192 e seguenti, contraddittorietà della motivazione in merito in particolare all'utilizzo delle dichiarazioni di RI SE, fonte principale di riscontro alle accuse di MP MA, acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.; rilevava che le condizioni di salute che avevano impedito secondo la corte di assumere il RI in dibattimento erano state rimosse nel 2009, come documentato da una produzione difensiva che aveva accertato che si era sottoposto a intervento chirurgico al cuore;
la difesa aveva chiesto di assumere l'imputato o in subordine di dare ingresso a nuova perizia, mentre il difensore di RI aveva chiesto la sospensione del processo nei suoi confronti perché incapace di partecipare al dibattimento;
la corte aveva risposto che non vi erano ragioni per sospendere il processo in quanto non vi erano elementi per ritenere che l'imputato fosse infermo di mente, mentre nulla aveva risposto in relazione alla richiesta di ascoltare il pentito o in subordine di reiterare la perizia;
violazione dell'art. 512 c.p.p. sussistendo la prova che RI si era sottratto volontariamente all'esame dibattimentale visto che aveva risposto alle domande del P.M. in ben 5 udienze nell'ottobre del 2003 e poi aveva partecipato al dibattimento presso il
Tribunale di TI;
inoltre non poteva essere ritenuto soggetto incapace di partecipare al dibattimento visto che un semplice intervento per l'installazione di uno stent al cuore lo avrebbe reso del tutto idoneo;
questa pervicace volontà di non sottoporsi all'intervento era prova del fatto che si era sottratto volontariamente alla deposizione;
l'art. 512 c.p.p. presuppone infatti l'impossibilità oggettiva di raccogliere la prova e non quella dipendente dalla volontà del soggetto;
né l'acquisizione dei verbali poteva essere giustificata col diritto alla salute e alla vita del collaboratore, visto che il pericolo derivava da una sua libera scelta e cioè quella di non sottoporsi all'intervento fino al settembre del 2009; una volta rimossa la causa ostativa la corte avrebbe dovuto riaprire l'istruttoria dibattimentale e procedere all'audizione, o avrebbe dovuto dare ingresso a perizia, e non invece evitare di rispondere in violazione dell'art. 495 c.p.p.; se non altro l'audizione avrebbe avuto ad oggetto quanto richiesto dal difensore di altro imputato avanzata all'udienza del 13/2/2009 di ascoltare il collaboratore sulla strana circostanza della presenza di due verbali dello stesso interrogatorio del RI aventi solo in parte identico contenuto, chiaro esempio di falsificazione;
violazione dell'art. 192 c.p.p. in merito al giudizio espresso sulla attendibilità di RI, visto che non si era tenuto in debito conto che il collaboratore aveva compiuto diverse calunnie quali, in relazione all'omicidio AG, il coinvolgimento di RE NG, in relazione all'omicidio IN, il coinvolgimento di MP VI e AC
ON che non saranno rinviati a giudizio, in relazione all'omicidio BA il coinvolgimento di MP MA e TI IA;
le volte nella quali il collaboratore non si era sottratto all'esame in dibattimento aveva dato risposte incongruenti e illogiche dimostrando la sua totale inattendibilità;
violazione della CEDU, art. 6, comma 3, e dell'art. 111 Cost. e art. 192 c.p.p. in relazione ad ogni singolo episodio attribuito a MP SA;
in relazione all'omicidio GE le fonti di prova erano le dichiarazioni di MP MA e RI ma divergevano sul luogo in cui si era svolto il summit, inoltre erano ambedue de relato sulla fase esecutiva, ma mentre RI indicava una fonte primaria non identificata, MP MA aveva come fonte solo RI e quindi si era in presenza di circolarità della prova, non rilevata;
inoltre
Ө era stata individuata una doppia incerta causale;
in relazione all'omicidio MA parimenti le fonti erano le due chiamate in correità e il movente, ma una volta escluso
RI, MA aveva notizie solo della fase ideativa ed era de relato per la fase esecutiva da fonti che non potevano essere assunte trattandosi di autori del crimine;
il movente non era per nulla stato accertato e si fondava sul presupposto che la vittima fosse intranea al clan
GA, ma all'epoca del fatto il clan FA era ancora unitario;
in relazione all'omicidio
AG, la sentenza di secondo grado aveva fondato la prova della responsabilità sulle chiamate in correità di MP MA, esecutore, RI, de relato, e FA, che però era stato ritenuto inutilizzabile perché non credibile;
in relazione all'omicidio IO
l'imputato era stato condannato sulla base del doppio movente e sette chiamate in reità, delle quali solo quella di MA e solo per la fase ideativa era da qualificarsi come diretta, mentre le altre erano de relato, affette da circolarità della prova e comunque non credibili;
anche il movente non era credibile visto che la vendetta per motivi d'onore sarebbe scattata ben sette anni dopo il fatto e non vi era prova che la vittima fosse transitata nel clan GA;
in relazione all'estorsione ai danni della famiglia VE la condanna si era fondata solo sulle accuse di MA e quindi non era riscontrata, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza la persona offesa non aveva fatto dichiarazioni accusatorie contro l'imputato, lo aveva chiamato in causa in forma dubitativa solo per la parte finale;
in relazione alla partecipazione all'associazione mafiosa in posizione apicale doveva rilevarsi l'assoluta mancanza di prove;
con il secondo atto di ricorso deduceva, solo enunciandole con richiamo ai motivi di appello, omessa pronuncia in relazione a questioni sollevate con i motivi di appello su costituzione di parte civile, incompatibilità del GUP, nullità delle notifiche dell'udienza preliminare, duplicazione di esercizio dell'azione penale, sulla impossibilità del detenuto a partecipare all'udienza del 9/11/2009; violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. in quanto la condanna si era fondata solo su chiamate in correità o reità, riscontrate da altre chiamate ma senza alcun riscontro individualizzante di natura oggettiva;
mancanza di riscontri al fatto che MP MA fosse entrato a far parte del clan FA;
tutte le questioni già trattate sulla attendibilità e credibilità dei collaboratori;
mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena e sull'aumento in continuazione. con memoria osservava che la gravità dei delitti giudicati non poteva consentire ai giudici di derogare alle norme processuali sulla valutazione della prova e quindi all'obbligo di tenere conto della circolarità delle prove dichiarative raccolte, all'obbligo di tenere conto del provato inquinamento nell'acquisizione delle prove dichiarative, all'obbligo di ricercare riscontri individualizzanti;
ribadiva i motivi inerenti alla violazione dell'art. 512 c.p.p. nell'acquisizione delle dichiarazioni di RI, compreso il rifiuto della corte di secondo grado di dare ingresso a nuovo accertamento una volta provata la sottoposizione del
RI a intervento chirurgico;
ribadiva i motivi di violazione dell'art. 192 c.p.p. e le contraddizioni delle chiamate in correità di MP MA, RI e AL,
l'indeterminatezza del movente per alcuni omicidi. con ulteriore memoria individuava numerosi riscontri alla inattendibilità delle dichiarazioni di RI, che aveva reso dichiarazioni confuse ad esempio su chi gli avesse confidato notizie sull'omicidio IO e sulla possibilità di aver avuto notizie da FA su MP
SA; deduceva infine la maturata prescrizione in relazione alla estorsione di cui al capo
284, per la quale il tempo del commesso reato era stato contestato fino alla fine dell'89
mentre non vi era prova di ulteriori episodi successivi al marzo 89, con la conseguenza che applicando la vecchia disciplina, la prescrizione risultava maturata al 31 marzo 2011.
18. MP VO NC
La sentenza ha confermato la condanna per la partecipazione al delitto associativo del clan FA
a partire dal 1986, sulla base delle chiamate in correità di MP MA e di RI, che lo avevano individuato come colui che compiva atti di intimidazione nel corso delle estorsioni, dichiarazioni riscontrate da controlli di P.G. e dalla sua partecipazione a numerosi reati consistenti in atti di violenza e minaccia, non facenti parte di questo processo;
riteneva di dover concedere la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e dopo aver dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei pentiti, alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di RI, all'ordinanza di acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p., rilevava il difetto di motivazione sulla responsabilità per la partecipazione all'associazione.
19. MP VO MA
La sentenza rileva che i motivi di appello erano limitati alla pena e cioè all'omesso riconoscimento della continuazione, all'entità della riduzione per l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 e osservava che il trattamento punitivo era stato contenuto in limiti ampi tenuto conto dell'assoluta gravità dei fatti a lui addebitati, pur riconoscendosi il rilevante contributo da lui fornito. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva mancanza di motivazione in relazione alla richiesta continuazione visto che l'uccisione di più persone appartenente al clan opposto era uno degli scopi dell'associazione; omessa concessione della massima riduzione della pena vista la straordinaria importanza della collaborazione e la assoluta correttezza del comportamento tenuto durante tutto il
Ø b tempo della collaborazione, essendosi dato troppo rilievo alla gravità dei fatti rispetto agli altri parametri di cui all'art. 133 c.p.
20. MP VO RO
La sentenza ha confermato la condanna per partecipazione al clan di FA e all'estorsione ai danni di La RO (capo 246); la ditta era oggetto di estorsione in contemporanea da parte di ambedue i clan, di FA e di GA, e per marcare il proprio potere su di essa la vittima era stata costretta ad assumere sia MP IA che il figlio RO;
le fonti di prova sia in relazione al delitto fine che al delitto associativo erano costituite dalle dichiarazioni di GA, da quelle di RI che ne avevano individuato il ruolo deliberativo, la partecipazione a summit decisionali, confermate dalle dichiarazioni di EN TO il quale tra le altre cose aveva riferito che
RO era destinatario dei proventi delle estorsioni da lui riscosse quando si trovava in carcere;
ulteriori riscontri emergevano dalla deposizione del giostraio ZA che aveva riferito di essere stato vittima di estorsione proprio da parte di RO;
MP MA aveva cercato in ogni modo di salvare il TE escludendo il suo coinvolgimento, ma non aveva potuto negare che fosse stato assunto dalla ditta La RO. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione dell'art. 192 in relazione al delitto di estorsione in quanto si era dato rilievo alle dichiarazioni di GA, ritenuto del tutto inattendibile, alle dichiarazioni di RI, acquisite in violazione dell'art. 512 c.p.p., senza tenere conto delle dichiarazioni liberatorie rese dallo zio
MA e dai pentiti AL e NO, pur ritenuti del tutto attendibili.
Omessa motivazione sulla concedibilità delle attenuanti generiche, sulla prescrizione del delitto di estorsione non aggravata e commessa nel secondo semestre del 1989, sul merito del processo, richiamandosi alla motivazione del giudice di primo grado.
21. MP VO IA *52
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan di FA e per l'estorsione ai danni di La RO, per il quale la sua posizione era simile a quella del figlio RO, e quindi per lui erano valevoli le medesime argomentazioni. In relazione al delitto associativo veniva in rilievo anche la precedente condanna definitiva inflitta dal tribunale di TI e le dichiarazioni convergenti di GA, ritenuto però del tutto inattendibile;
vi erano poi le dichiarazioni di RI che lo aveva indicato come presente a summit strategici e come autore di incursioni nei cantieri che non volevano sottostare all'estorsione; quelle di OT GE e infine quelle di EN che aveva riferito come fosse destinatario dei proventi delle estorsioni, mentre si trovava in carcere. Rilevava che MP MA aveva invece negato che il RA facesse parte dell'associazione. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato presentando motivi in relazione alle questioni preliminari sulle ordinanze con le quali si erano acquisite le dichiarazioni di RI, sulla inattendibilità delle
D dichiarazioni dei collaboratori, sul difetto di motivazione per non aver distinto la posizione dell'imputato da quella del figlio e sull'omessa risposta ai motivi di appello per l'identità con quelli presentati per il RA SA;
osservava che la sua posizione era peculiare perché MA non lo aveva accusato e la corte non aveva a sufficienza valutato questa circostanza, visto che MA era l'accusatore principale del processo. Inoltre il collaboratore EN non conosceva per scienza diretta della partecipazione di IA, visto che aveva avuto contezza del clan solo negli anni
95 e 96 quindi molto dopo il realizzarsi del delitto, non era stato ritenuto credibile in altri processi ed anche con riguardo ad altre posizioni del processo Mare nostrum. In conclusione la sentenza doveva essere annullata per la contraddizione tra l'enunciazione del metodo e quello poi effettivamente seguito sulla valutazione dei pentiti, per la mancanza di una risposta ai motivi di appello;
la posizione di IA nell'estorsione La RO non era sovrapponibile a quella del figlio, visto che il collaboratore MA aveva escluso ogni sua partecipazione e la sola assunzione del figlio non era un riscontro;
vi era omessa motivazione sulla quantificazione della pena;
doveva essere ritenuta la prescrizione per il delitto associativo nel periodo fino al gennaio 90, con termine scaduto nel luglio 2010 e per l'estorsione. Con memoria osservava che la data di questo reato era contestata da luglio 89 in poi senza determinazione della fine e quindi doveva essere interpretata in senso favorevole fino al 31 luglio 1989 con la conseguenza che la prescrizione era maturata il 31 luglio 2011, dopo anni 22 e mesi 6.
22. MP VO IA * 64
La Corte confermava la condanna limitatamente al delitto associativo sulla base delle dichiarazioni di MP MA, che lo aveva coinvolto in numerosi omicidi, di RI che lo aveva individuato come presente ai summit mafiosi, di OT IA che lo aveva conosciuto personalmente, di OT GE che lo aveva visto ad un summit, di AL che lo aveva individuato come colui che si occupava di reperire le armi;
vi erano poi numerosi controlli di polizia nei quali era stato identificato insieme ad altri affiliati alla cosca. Rilevava la corte che le dichiarazioni congiunte di diversi collaboratori che provenivano dall'interno del clan fossero elementi sufficienti per affermare la responsabilità dell'imputato anche se non si era raggiunta la prova in relazione ai reati fine e del tutto irrilevante era la circostanza che in passato fosse stato condannato per una associazione per reati comuni e non mafiosi. Doveva essere concessa la riduzione di un terzo per il rito abbreviato. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e riproducendo integralmente i motivi di appello osservava che la corte non aveva dato idonea risposta alle questioni proposte e cioè alla mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori, al fatto che i controlli di polizia erano irrilevanti in quanto era stato visto insieme ai parenti, al fatto che era stato condannato per una associazione per reati comuni, al trattamento punitivo.
Q 23. MP VO VI
La sentenza confermava la condanna dell'imputato in relazione all'omicidio di RI SE e
IC NI (capo 84) i quali erano stati trovati morti in un agguato nei pressi dell'abitazione del primo, entrambi fuori dall' auto. RI era odiato da FA ed era scampato fino a quel momento ad una serie infinita di attentati. La responsabilità dell'imputato emergeva dalle dichiarazioni di RI che aveva riferito, de relato, che nei confronti della vittima era stato dato l'ordine di sparare a vista, chiunque lo avesse trovato, in quanto aveva tradito ed era ritenuto responsabile della morte di FA OR figlio del boss;
erano stati organizzati addirittura due gruppi di fuoco. AL, esecutore materiale e autista del gruppo di fuoco composto da RR e da
VI, aveva riferito che uno dei due era stato ucciso in macchina, ma aveva poi giustificato questa discrasia con l'offuscamento del ricordo per lo stress emotivo. RR LV, aveva fatto di tutto per escludere la responsabilità di VI, ma a smentire la sua ricostruzione era intervenuta la dichiarazione di EN TO che aveva assistito in carcere alla trattativa tra VI e RR
affinchè costui scagionasse il primo;
nel confronto in udienza tra i due, RR, non avendo argomenti per la sua incredibile versione, aveva accusato EN di avere rancore nei confronti di
VI. MP VO MA aveva riferito del coinvolgimento del RA VI avendo appreso dalla viva voce di VI e di RR di come era avvenuto il duplice omicidio. MA
MA aveva dichiarato che FA gli aveva chiesto aiuto per uccidere RI e il collegamento era avvenuto tramite l'Avv. Di Pietro che aveva contattato il suo braccio destro EA IN il quale aveva contattato la famiglia MP.
La sentenza confermava la condanna per il duplice omicidio di BA Giovanni e NO MA ( capo 160) in relazione al quale era stata trovata l'auto con una parte degli scheletri dei due giovani.
AL aveva dichiarato di aver partecipato al sequestro dei due giovani in quanto erano vicini al clan
GA e potevano fornire indicazioni su dove si trovava il capo clan e che tale fase dell'operazione era stata ordinata da VI ed era stata eseguita da soggetti provenienti da fuori, spacciatisi per agenti di polizia. Aveva poi dichiarato che dopo il sequestro i due giovani erano stati messi nelle mani di VI, che insieme a IG li aveva torturati e poi uccisi, senza per altro riuscire a sapere nulla. MP MA aveva appreso delle medesime modalità esecutive da IG;
RI aveva anch'egli saputo de relato delle medesime modalità. La ricostruzione risultante dalle dichiarazioni dei collaboratori aveva congruità logica visto che la finta pattuglia che doveva fermare i due giovani era stata composta da soggetti estranei al clan e provenienti da zone diverse;
inoltre, nonostante GA avesse negato che BA fosse un suo affiliato, veniva individuato come colui che riforniva il boss di armi.
Д 53 La sentenza confermava la condanna per l'omicidio di BA LE BI, in relazione al quale si è già riferito con riguardo alla posizione di ME ( n. 7); l'imputato risultava raggiunto da chiamate de relato ma molto convergenti e precise. AL e MP MA avevano dichiarato di aver ricevuto le confidenze dell'imputato sul fatto che lui aveva dato l'ordine di uccidere GA
ND VI e che per una banale fatalità era stata uccisa la vittima che si trovava per caso sul posto. La circostanza che l'altro esecutore, ME, nell'immediatezza avesse riferito che era stato ucciso un appartenente al clan GA dimostrava solo che egli non aveva ancora saputo dell'errore di persona che invece verrà con rammarico rivelato in carcere proprio da VI.
La sentenza confermava poi la condanna per l'omicidio di OL BI, ( capo 168) i cui resti venivano trovati dopo alcuni mesi dalla scomparsa. Si trattava di un giovane appartenente ad una famiglia per bene che aveva avuto l'avventura di legarsi a NI NC che era stato ridotto su una sedia a rotelle da un attentato. Era divenuto figlioccio di MP SA, ma era inviso a
VI che lo considerava un confidente della polizia. RI aveva riferito che la vittima era fidanzato della sorella di NI, e gestiva un piccolo spaccio di stupefacenti, ed era sospettato di essere un confidente perché alcuni reati da lui commessi con altri affiliati erano stati oggetto di operazioni positive di polizia. Il giovane era stato tratto in un tranello da IO e poi era stato ucciso. MP MA aveva riferito la medesima ricostruzione ed aveva affermato che il RA
VI ne aveva decretato la morte perché si comportava sopra le righe e poteva destare i sospetti della polizia. OT GE aveva riferito che la vittima era figlioccio di SA e che si occupava di droga. Il padre del ragazzo si era rivolto a SA approfittando di una udienza in tribunale per chiedergli di riavere il corpo. EN TO aveva riferito di aver assistito a un incontro nel ristorante la Quercia, nascosto dietro una colonna, durante il quale VI aveva ricevuto la vittima, lo aveva tranquillizzato sul fatto che non avrebbe subito conseguenze per il suo comportamento, e quando era andata via, aveva ordinato ai suoi di ucciderlo;
aveva poi saputo dei problemi che il giovane aveva causato commettendo dei reati comuni in territori non di sua competenza e di come era avvenuto lo spostamento del suo cadavere dal luogo dell'uccisione a quello in cui erano stati trovati i resti, tanto che un albanese che aveva eseguito l'operazione si era presentato al ristorante per chiedere il compenso e poi era stato oggetto di un agguato. Il padre della vittima aveva riferito del suo calvario per ricercare il corpo del figlio e del fatto che si era recato da
SA per avere notizie.
Da ultimo la sentenza confermava la condanna per il delitto associativo fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori che lo avevano individuato come apicale del clan dopo l'arresto di SA e sulla ritenute responsabilità per molti reati fine.
Q Al presente processo veniva poi riunito altro procedimento celebrato separatamente dalla corte d'appello di Messina inerente il tentato omicidio di GA NO IA, conclusosi con la conferma della condanna. Si era trattata di una vendetta trasversale nel senso che l'attentato a
IA serviva per indurre il figlio DO a desistere dalla collaborazione, IA infatti era l'unico componente della famiglia GA rimasto a CI. La responsabilità si fondava sulle dichiarazioni di EN TO che aveva saputo da TE IZ, sodale dei MP poi ucciso, che aveva ricevuto l'incarico di uccidere il padre di GA DO insieme a GL
ON, e lo aveva accompagnato a prelevare la moto che avrebbero dovuto usare. Dopo qualche giorno aveva saputo sempre da TE come era andato l'agguato e cioè che IA aveva risposto al fuoco, aveva ucciso GL e aveva ferito ad un fianco lui. EN aveva riferito che il mandante era proprio VI dal carcere, anche se questa era una sua deduzione logica. Gli elementi di riscontro erano costituiti dalla sentenza per l'omicidio GL, correo di TE, dalla quale era emerso il ritrovamento del motociclo con il serbatoio colpito da un proiettile, dalle dichiarazioni di GA LE e dello stesso IA i quali avevano riferito di essere stati minacciati da VI pubblicamente, e di essere stati pedinati dai fratelli CH, legati a
VI da amicizia. RI, che in questo processo aveva deposto, aveva riferito di aver saputo in carcere da VI che si stava preparando la vendetta contro i GA e dopo qualche giorno aveva saputo che vi era stato l'attentato al padre IA. Aveva anche saputo che la vittima aveva ucciso uno dei suoi attentatori, cioè GL. Tali dichiarazioni costituivano una solida base di fondamento dell'accusa alla quale doveva aggiungersi anche la causale emergente sia dalla sentenza per l'omicidio GL sia la accertata sussistenza di una guerra di mafia tra i GA ed i
MP. La corte rilevava che le dichiarazioni di RI erano de relato da VI e quelle di EN, de relato da TE che esecutore materiale era poi stato ucciso. Il riscontro individualizzante erano le dichiarazioni della vittima che aveva riferito di aver subito minacce da
VI. Non aveva rilievo la eccezione difensiva legata al fatto che difficilmente VI avrebbe confidato a RI, ancora legato a FA, un tale intento, visto che in carcere le appartenenze si stemperavano e comunque ambedue erano in carcere per la collaborazione del
GA DO;
non era neppure ipotizzabile che i contatti tra costoro fossero stati favoriti per raccogliere proprio queste confidenze visto che RI a quel momento non aveva ancora deciso di collaborare;
inoltre RI aveva tutto l'interesse a collaborare per evitare di essere lui stesso vittima di un agguato. Riteneva la corte che fosse provato l'animus necandi nel mandato omicidiario da parte di VI, nell'uso di arma da sparo e nel fatto che la pistola era stata puntata per tre volte all'indirizzo di IA e che solo l'inceppamento aveva impedito il verificarsi dell'evento. Sussisteva l'aggravante della premeditazione essendo l'intento maturato nel
55 tempo, essendo stato preceduto da minacce, dalla precostituzione dei mezzi, dai pedinamenti della vittima. Sussisteva l'aggravante del motivo abietto in quanto il movente era quello della vendetta trasversale per impedire al figlio di collaborare. Sussisteva l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91sia in relazione all'omicidio sia in relazione ai reati di violazione della legge sulle armi, in quanto l'omicidio era stato deciso per affermare il ruolo e il prestigio del capo della consorteria mafiosa.
Riteneva infine di poter confermare il trattamento punitivo non sussistendo alcun elemento sul quale ancorare la concessione delle attenuanti generiche.
Avverso le due decisioni presentava ricorso l'imputato con due distinti atti di impugnazione.
Con il primo deduceva, solo enunciandole con richiamo ai motivi di appello, omessa pronuncia in relazione a questioni sollevate con i motivi di appello su costituzione di parte civile, incompatibilità del GUP, nullità delle notifiche dell'udienza preliminare, duplicazione di esercizio dell'azione penale, sul prestato consenso alla lettura delle precedenti deposizioni avvenute in dibattimento, sulla impossibilità del detenuto a partecipare all'udienza del 9/11/2009; violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. in quanto la condanna si era fondata solo su chiamate in correità o reità, riscontrate da altre chiamate ma senza alcun riscontro individualizzante di natura oggettiva;
deduceva tutte le questioni già trattate sulla attendibilità e credibilità dei collaboratori, rilevava la contraddittorietà logica della sentenza che aveva teorizzato il principio della necessità per il giudice di fornire una interpretazione meno garantistica delle norme processuali quando si trattava di procedimenti di criminalità organizzata;
stigmatizzava la inattendibilità di FA, LI, AL e
MP MA, per la circolarità delle notizie e della decisione di collaborare;
rilevava che si era utilizzato MA AL nonostante che fosse stato provato che GA NO ne aveva visionato i verbali e vi aveva apportato correzioni in accordo con gli inquirenti;
parimenti collegati con
GA, giudicato inattendibile, erano tutti i componenti della famiglia OT;
EN non sapeva nulla per scienza diretta essendo stato vicino ai protagonisti della vicenda quando già erano in carcere. In relazione alla condanna per il duplice omicidio RI e CA deduceva illogicità della motivazione in relazione al movente del tutto diverso a seconda del collaboratore: LI aveva ritenuto che movente era la vendetta per la morte di FA OR, figlio del capo, AL che si trattava di questioni inerenti affari di bische clandestine o il tradimento, FA che si trattava di una questione di onore, RI di una lotta interna. Vi erano discordanze sulla fase preparatoria ed esecutiva, e soprattutto uno degli esecutori, RR aveva escluso la partecipazione di VI al fatto. Le dichiarazioni sul punto di EN erano tardive e non potevano avere giustificazione nel fatto che gli era sfuggito l'argomento. In relazione agli omicidi BA e NO le dichiarazioni di AL erano del tutto incongrue sia sulla fase del sequestro che su quella dell'omicidio in quanto alla prima fase avevano partecipato anche facce conosciute dalle vittime che quindi non potevano scambiarli per poliziotti, e alla seconda vi erano grandi discordanze su chi vi avesse partecipato, tanto che MP MA non sapeva dire se c'era anche AL;
infine nella parte di processo celebratosi col rito abbreviato si era giunti ad una decisione di assoluzione per l'inconsistenza delle accuse
contro
TA e non si comprendeva come quella sentenza potesse essere utilizzata dalla corte per la condanna di VI. In relazione all'omicidio di BA LE BI non si era dato rilievo alla incertezza sul destinatario reale dell'attentato, cioè se vi era stato o meno un errore di persona;
MP MA infatti aveva riferito di aver saputo da ME che aveva ucciso il
BA in quanto appartenente al clan GA e di fronte alle rimostranze di MA che lo individuava come suo cugino, onesto lavoratore, l'altro riferiva che era autore di una estorsione;
RI aveva accusato VI ma aveva escluso la responsabilità di ME e quindi era del tutto inattendibile. In relazione all'omicidio OL vi era stata una diversa valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori per questo imputato rispetto ad altro;
le dichiarazioni di MA erano de relato, quella di EN era in parte dirette in parte de relato, vi era però una discordanza assoluta sul movente e sul nominativo degli esecutori materiali. Mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena.
Col secondo atto di ricorso deduceva la contraddittorietà della motivazione per aver posto a base della condanna per il tentato omicidio di IA le sentenze non ancora definitive riguardanti fatti accaduti dopo quello in esame e non solo con riguardo ad elementi fattuali bensì con riguardo a valutazioni espresse in quelle sentenze soprattutto con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori;
la decisione aveva poi dato rilievo alla nozione di tipo d'autore piuttosto che agli indizi di una partecipazione al delitto;
aveva utilizzato una interpretazione contra reum dell'art. 192 comma 3,
c.p.p. equiparando gli indizi alla prova. Vi era stato un travisamento delle dichiarazioni di EN che non aveva affatto riferito che il mandante dell'omicidio era VI bensì che questo era frutto di una sua supposizione, essendo VI il capo della cosca in quel momento, ma tale dato non era certo sussistendo il dubbio che capo fosse VI o ancora SA. EN inoltre aveva reso tali dichiarazioni tardivamente e solo nel dibattimento celebrato a carico di GA IA
per l'omicidio di GL;
mancava ogni altro riscontro individualizzante. RI aveva fornito una dichiarazione basata su semplici valutazioni personali e non su fatti conosciuti, in dibattimento aveva rilevato di avere ricordi imprecisi a causa dei momenti di amnesia;
egli riferiva solo di aver ricevuto una dichiarazioni di VI in carcere del tutto dubbia;
la sentenza non spiegava come fosse possibile che VI avesse riferito del suo intento di uccidere GA IA proprio a
RI che sapeva essere ancora legato a FA e probabile vittima della sua vendetta;
inoltre in quel periodo RI era già in odore di pentimento e quindi difficilmente avrebbe ricevuto questo genere di confidenze. La decisione utilizzava anche le dichiarazioni di GA DO che
57 aveva riferito cose sapute de relato dai familiari e comunque il collegamento con VI era stato effettuato in sentenza in relazione a presunte minacce profferite da VI al RA LE. Di tale antefatto e della lite che ne era scaturita la polizia aveva appreso da fonte confidenziale, mentre la vittima IA la riferiva solo 8 anni dopo il fatto e l'attribuzione della responsabilità a
VI era frutto ancora una volta di mere deduzioni. La sentenza non attribuiva alcun valore alla circostanza che lo stesso VI aveva riferito di aver partecipato ad una lite con IA e di aver ricevuto a sua volta telefonate minacciose. Rilevava che la circostanza che TE, autore del tentato omicidio fosse morto non era stato accertato con le procedure opportune, e quindi le dichiarazioni di EN non potevano essere utilizzate perché non era certo che il referente fosse morto. Le dichiarazioni di RI erano inutilizzabili perché non era certo che non potesse deporre;
la corte non aveva risposto alle numerose questioni processuali sollevate coi motivi in materia di nullità del procedimento per mancato avviso al difensore della chiusura indagini, per incompatibilità della difesa;
non aveva risposto sulla quantificazione della pena. Con motivo nuovo deduceva violazione di legge in quanto all'imputato, che aveva chiesto il rito abbreviato davanti alla corte di primo grado il 19 giugno 2000, era stata ugualmente applicata la pena dell'ergastolo, nonostante che la disciplina normativa dell'epoca prevedesse che la riduzione della pena per il rito determinasse la pena di 30 anni di reclusione;
deponeva in tal senso l'interpretazione della norma di cui all'art. 442 c.p.p. come di diritto sostanziale, alla luce delal giurisprudenza della CEDU, con la conseguenza che all'imputato doveva essere applicata la disciplina più favorevole in vigore al momento in cui aveva chiesto il rito, mentre quella più sfavorevole era entrata in vigore il
24/11/2000. numerose condanne per reati fine di grande gravità quali il tentato omicidio di NI NC, il duplice omicidio di AM e ON UZ e altro, precedenti che inducevano a confermare anche il trattamento punitivo. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione della prova in quanto la sentenza dopo aver ritenuto inattendibili le dichiarazioni di GA e di MA le aveva recuperate per fondare il giudizio di responsabilità ed aveva espresso un giudizio di attendibilità dei
OT senza porsi il problema della genesi della loro collaborazione. In relazione al delitto associativo rilevava che non vi era alcuna prova che fosse stato costituito un clan dei batanesi autonomo, piuttosto un sottogruppo dei GA, è comunque la prova della responsabilità di
IA era stata fondata sulla commissione di reati fine in relazione ai quali era stato assolto nel presente processo. Non vi era prova della operatività del clan ma al massimo di un gruppo facente capo a IA che aveva preso le distanze dal clan GA e si era separato, identificato dal fatto che era composto da soggetti che abitavano nel quartiere Batana di CI. Le dichiarazioni sul punto di GA DO erano irrilevanti, mentre le dichiarazioni di MP MA e di EN erano generiche e prive di forza indiziante. La condanna intervenuta nei confronti di IA per il duplice omicidio LL e ON, avvenuta in separato processo, non poteva costituire fonte di prova perché era affetta da illogicità manifesta avendo travisato le dichiarazioni dei collaboratori. La contestazione del reato associativo era indeterminata visto che si faceva riferimento solo al sottogruppo dei batanesi. In relazione alla estorsione rilevava che le dichiarazioni di GA erano inutilizzabili, visto il giudizio di inattendibilità e che residuavano solo quelle di OT, non sufficienti per fondare una condanna. Deduceva poi violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle continuazione, delle attenuanti generiche e sul trattamento punitivo.
25. MP IA '72
La sentenza confermava la condanna dell'imputato per la partecipazione al delitto associativo prima del clan dei GA e poi del clan dei batanesi facenti capo a IA '69. RI aveva riferito che costui era utilizzato per delitti di sangue e l'esazione di tangenti;
MP MA lo aveva individuato come facente parte dei due gruppi, AN RU lo aveva individuato come appartenente ai batanesi e come colui che comandava a CI dopo che il RA era stato arrestato, EN aveva riferito che apparteneva ai batanesi. Osservava la corte che queste plurime dichiarazioni del tutto convergenti provavano la responsabilità dell'imputato che tra l'altro era RA di AL ucciso da GA. A causa di un precedente specifico di condanna per partecipazione a reato associativo non potevano concedersi le attenuanti generiche e quindi doveva essere confermato il trattamento punitivo. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva
SI violazione dell'art. 512 c.p.p. in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni di RI per il quale motivo si richiama quanto precedentemente dedotto per altre posizioni, violazione dell'art. 192 c.p.p. per aver ritenuto attendibili le dichiarazioni di LI e MP MA che avevano concordato le loro dichiarazioni con FA, ritenuto inattendibile, essendo stati con lui detenuti.
Deduceva poi violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna dell'imputato sulla base di dichiarazioni del tutto generiche e prive di riscontri individualizzanti, oltre al fatto che
AN lo aveva anche accusato di reati mai commessi.
26. AB EL
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione prima al sodalizio del clan FA e poi del clan dei barcellonesi col ruolo di capo, insieme a IA, dopo che era intervenuta la separazione da FA. L'accusa si fondava sulla condanna per il duplice omicidio ON e
TA e sulla pronuncia per prescrizione per la partecipazione alla associazione barcellonese negli anni 87/88. Dagli atti di tale ultimo processo emergeva la prova del conflitto tra i barcellonesi e il clan FA in una intercettazione nella quale si dava atto che l'imputato insieme ad altri era partito per cercare FA e ucciderlo. Sull'accusa avevano reso dichiarazioni conformi RI e
LI che avevano riferito del suo ruolo nel clan FA fino all'aprile 87, quando si era consumato il tradimento e ampiamente di come si era verificato questo tradimento;
OT
LV, che proveniva da altra area geografica, aveva riferito di aver saputo dallo stesso imputato della sua appartenenza al clan FA e OT GE aveva aggiunto che l'imputato godeva di grande prestigio per il suo ruolo apicale tanto che giunto in carcere gli era stata data la posizione migliore per rispetto. Il passaggio al clan dei barcellonesi era dovuto alla linea tenuta da
FA che aveva deciso l'eliminazione fisica di tutti gli avversari. Aveva poi reso dichiarazioni conformi anche MP MA. Non aveva alcun rilievo il fatto che l'imputato fosse stato detenuto per lungo tempo visto che anche dal carcere poteva continuare ad esercitare la sua influenza, mancando ogni prova di una sua dissociazione, e pertanto doveva essere confermato anche il trattamento punitivo. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione dell'art. 512 c.p.p. in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni di RI per il quale motivo si richiama quanto precedentemente dedotto per altre posizioni, violazione dell'art. 192 c.p.p. per aver ritenuto attendibili le dichiarazioni di LI e MP MA che avevano concordato le loro dichiarazioni con FA, ritenuto inattendibile, essendo stati con lui detenuti.
Si trattava inoltre di dichiarazioni generiche e de relato senza che fosse individuata la fonte e prive di riscontri individualizzanti. Inoltre la condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi non teneva conto del precedente giudicato e del fatto che successivamente egli era sempre stato detenuto, non individuava le prove di tale partecipazione e i comportamenti a lui riferibili, ponendo in essere una motivazione del tutto apparente. L'aggravante della funzione apicale era sostenuta solo con riferimento al rispetto di cui era circondato in carcere senza individuare condotte da cui desumere attività di direzione e promozione dell'associazione.
27. O' Giovanni
La sentenza assolveva l'imputato dalla partecipazione al delitto associativo del clan dei tortoriciani in quanto l'accusa era fondata solo sulle dichiarazioni di MP MA che aveva riferito come
CÒ fosse un simpatizzante, avesse fornito armi che erano state usate contro i batanesi, ma si trattava di dichiarazioni non riscontrate da altri elementi. Avverso la decisione presentava ricorso il
P.G. deducendo difetto di motivazione in quanto ben potevano essere utilizzate le dichiarazioni di
GA e FA nonché la provata responsabilità per il reato di cessione di armi.
28. Calderone MA IU
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al delitto associativo inerente il clan dei barcellonesi fino al 90. Avevano reso dichiarazioni, RI, che aveva riferito che si trattava di un importante personaggio del clan TI responsabile del traffico di droga, nonché che aveva partecipato alla riunione di vertice nella quale si era decisa l'eliminazione di IA SE;
ON IZ che aveva riferito che l'imputato era l'autista dell'Avv. Santalco e gli era stato affiancato dopo la sua affiliazione proprio per controllarlo, e che gestiva il traffico di droga;
LI che aveva riferito di un ruolo di responsabilità nel clan di appartenenza tanto che aveva partecipato al summit che aveva deciso l'eliminazione di IA;
NS NO, unico intraneo al clan dei barcellonesi che lo aveva collocato nel direttivo del clan immediatamente sotto TI;
AL aveva poi riferito che gestiva una pizzeria e che era molto vicino a TI. A tali dichiarazioni si aggiungevano numerosi controlli di P.G. che avevano accertato la assidua frequentazione con il capo mafia TI SE. Non aveva rilievo la circostanza che era stato assolto dal processo
Mare Nostrum droga, visto che non se ne conoscevano le motivazioni e non poteva dirsi che
ON era stato ritenuto inattendibile. Doveva essere confermato anche il trattamento punitivo avendo precedenti per rapina. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in quanto la condanna risultava fondata su dichiarazioni de relato di collaboratori in massima parte inattendibili, e sulla valorizzazione delle dichiarazioni di
NS che non risultava affiliato al clan e non aveva ricordato nulla, tanto che in dibattimento le sue dichiarazioni erano state acquisite previa contestazione del P.M. sottraendosi all'esame delle parti. Quanto a ON era stato ritenuto inattendibile in altri procedimenti e non vi erano ragioni per acquisire le dichiarazioni di RI.
61 29. AL IA
La sentenza confermava la condanna per numerosi reati e accoglieva i motivi di ricorso in relazione alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 anche in relazione all'omicidio di RI,
viste le giustificazioni da lui fornite sulla parziale diversa versione fornita sulla posizione delle vittime. Riteneva per il resto che non potesse accogliersi il motivo sulla continuazione e sulla quantificazione della pena. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva illogicità della motivazione sulla denegata continuazione in quanto l'imputato aveva partecipato alla commissione degli omicidi solo in quanto associato al clan del suocero, FA, e gli omicidi rientravano nel piano criminoso originario;
deduceva poi che la diminuente di cui all'art. 8 L.
203/91 non era stata concessa nel massimo nonostante il rilevante contributo fornito alle indagini e la eccessività del trattamento punitivo.
30. NI NC
La sentenza affrontava in primo luogo l'eccezione processuale della nullità della decisione di primo grado in quanto era stata rigettata la richiesta di traduzione dell'imputato in dibattimento ed era stata disposta la videoconferenza in mancanza dei presupposti per tutto il periodo da luglio a ottobre
2005, e la riteneva infondata in quanto l'imputato si trovava a Parma per motivi di salute e la videoconferenza era giustificata dalla complessità del procedimento e dalla necessità di evitare ulteriori ritardi nella trattazione del processo. Gli ulteriori rilievi formali non erano motivo di nullità, quali il mancato rispetto del termine per la notifica del provvedimento e non vi era stato violazione del diritto di difesa.
Confermava la condanna dell'imputato per l'omicidio di GE RA (capo 116), vittima della faida in corso tra il clan dei MP VO e quello facente capo a GA NO DO, dopo il tradimento maturato da quest'ultimo del clan di FA. Le prove dichiarative provenivano da MP MA e da RI SE i quali lo avevano individuato come partecipe col ruolo di segnalatore, con una ricetrasmittente, del passaggio dell'auto sulla quale viaggiava la vittima.
RI aveva anche riferito di una riunione nella quale si era decisa l'eliminazione del giovane affiliato al clan dei GA alla quale aveva partecipato NI, il quale era stato colui che aveva identificato la vittima come uno degli autori dell'attentato al ristorante dei MP. MA aveva riferito per conoscenza diretta, in quanto autore dell'omicidio, del ruolo dell'imputato con l'unica discrasia dell'aver coinvolto anche CI EL, circostanza non rilevante in quanto non corrispondeva al vero quanto dedotto dalla difesa e cioè che NI all'epoca era paraplegico e quindi non poteva guidare l'auto, visto che l'attentato che lo aveva ridotto sulla sedia a rotelle era successivo al fatto. RI poteva non aver visto CI perché aveva partecipato ad una diversa fase dell'omicidio. Analogamente non rilevanti erano le discrasie riferite dalla donna presente
Ө 62 sull'auto della vittima, visto che il grande impatto emotivo poteva aver confuso i ricordi o le impressioni sul numero delle persone presenti sull'auto degli assassini. La sentenza confermava poi la condanna per il duplice tentato omicidio di RE NG e sua GL CO AR nel quale l'imputato aveva svolto sempre il medesimo ruolo di segnalatore e aveva materialmente rubato l'auto usata per l'agguato. RE era affiliato al clan GA ed avevano riferito del fatto RI, il quale aveva ammesso di aver accusato RE di reati mai commessi perché lo riteneva responsabile del tentato omicidio del figlio OL, ma poi aveva ammesso la calunnia affermando che l'auto era stata rubata da NI e che costui aveva svolto le funzioni di specchiettista. MP MA aveva confermato che la sua morte era stata chiesta da RI nel corso di una riunione e che
NI aveva svolto quel ruolo. Si trattava di dichiarazioni del tutto convergenti e idonee a fondare la condanna anche se GA, ritenuto inattendibile, aveva attribuito la responsabilità a AS
e non a NI. La sentenza confermava poi la condanna anche per l'omicidio di BA
LE BI, ucciso per errore al posto di GA ND VI. L'imputato era stato il responsabile del tragico errore, avendo avuto il ruolo di identificare la vittima, visto che lo sparatore era estraneo al luogo. La sua responsabilità era stata affermata sulla base delle dichiarazioni di
MP MA e AL. La sentenza confermava poi la condanna per il delitto associativo provata dalla partecipazione ai gravi fatti di sangue e dal fatto che era rimasto vittima di un grave attentato proprio per il ruolo da lui rivestito;
era rimasto paralizzato ma aveva continuato a prestare il suo aiuto al clan FA prima e poi al clan dei MP, come riferito da RI, MP
MA, EN, AL e OT. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in quanto la condanna si era basata incongruamente su dichiarazioni ritenute insufficienti per la condanna dei correi;
con riferimento al tentato omicidio di
RE, vista l'inattendibilità di RI e le discrasie nei racconti di MA, secondo il quale l'imputato si sarebbe limitato a rubare l'auto; parimenti per l'omicidio di BA le due chiamate in reità erano de relato e inoltre erano in contrasto con quanto riferito da FA che non aveva coinvolto l'imputato, così come MA;
parimenti in relazione all'omicidio GE le dichiarazioni di MA erano imprecise e non riscontrate da quelle di RI;
la condanna per il delitto associativo si fondava su elementi incongrui e cioè su chiamate in correità di soggetti inattendibili;
infine ribadiva tutte le considerazioni effettuate sulla illegittimità della acquisizione delle dichiarazioni di RI anche sotto il profilo della violazione dell'art. 6 CEDU e l'omessa motivazione in relazione al trattamento punitivo con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche soprattutto per il ruolo marginale rivestito nell'omicidio BA. Con un secondo atto di ricorso deduceva contraddittorietà della motivazione in relazione alla condanna per l'omicidio BA in quanto le chiamate in reità erano de relato e impossibili da verificare,
Ө inoltre vi erano contrasti insanabili tra i collaboratori sulla sua effettiva presenza sul luogo del delitto;
deduceva poi la nullità della decisione di primo grado in quanto l'omessa traduzione del detenuto in aula e l'omesso avviso al difensore costituivano violazione del diritto di difesa;
nella motivazione per la condanna in relazione all'omicidio GE vi erano incongruenze su coloro che avevano partecipato al fatto, sul furto dell'auto e sulla attendibilità dei collaboratori;
incongruenza nella motivazione dell'omicidio RE sulla fonte di RI;
mancanza di motivazione sull'omessa concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.
31. AR SE ON
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al delitto associativo, previo riconoscimento del bis in idem per il periodo da gennaio 90 al 26/11/91, coperto da un giudicato di assoluzione. Osservava che avevano riferito della partecipazione dell'imputato prima al clan di
FA e poi a quello dei MP, RI, LI, che aveva anche raccontato di come fosse stato arrestato per il possesso di armi insieme a MP MA;
OT che riferiva che nel 91 era stato arrestato sempre per armi;
MP MA che aveva riferito che l'imputato era stato affiliato nel 89, era poi stato coinvolto negli omicidi di AG e MA ed era stato arrestato in possesso di una 357 magnum, aveva partecipato ad attentati ai danni di AC, al fallito attentato a
Calà e nel 91 in carcere gli era stata conferita la carica di sgarrista;
EN aveva riferito che l'imputato era amico di SA MP ma nemico di VI, che si era presentato in carcere come TE di SA per poter aver un colloquio con lui, che gli aveva fatto da staffetta quando doveva trasportare dei fucili per un omicidio, che aveva partecipato ad un summit nel 96 e che riceveva i proventi delle estorsioni in carcere. Vi erano a riscontro numerosi controlli di polizia e le condanne per le armi sequestrate. Riteneva che sussistessero le prove della sua partecipazione per il periodo successivo al novembre 91 soprattutto per le dichiarazioni di EN e per la condanna intervenuta per l'omicidio Guidara, dal che se ne deduceva una continuità di permanenza del vincolo anche se l'imputato era quasi sempre stato detenuto, mancando ogni atto di desistenza.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato osservando che dopo aver dichiarato il bis in idem per il periodo sopra riportato la corte aveva omesso di considerare che la sentenza definitiva era di assoluzione perché gli stessi elementi di prova erano stati ritenuti inidonei a fondare l'accusa, inoltre tutti gli elementi oggi valutati erano i medesimi relativi ai medesimi periodi mentre non vi era alcun elemento nuovo per il periodo da novembre 91 al 6 novembre 95; infatti EN aveva riferito fatti successivi relativi agli anni al 96-97; deduceva anche mancanza di motivazione sull'omessa concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.
D f 32. RI SE
La sentenza riferiva che l'imputato aveva riportato il maggior numero di condanne nel presente processo e confermava parzialmente la sentenza di primo grado;
affrontava poi solo gli episodi per i quali erano stati presentati motivi di appello ed in particolare la condanna inflitta per l'omicidio di
MA GE. Ribadiva che a suo carico vi erano le dichiarazioni di MP MA che lo aveva visto presente al summit nel quale l'omicidio era stato deliberato, avendo egli un ruolo decisionale quale referente di FA sul territorio;
vi erano le sue stesse ammissioni di essere stato presente, anche se aveva escluso di aver avuto un ruolo decisionale. In realtà proprio la mera partecipazione al summit come referente del capo rappresentava l'assenso del capo all'omicidio. In relazione all'omicidio di BA LE l'imputato aveva tenuto un comportamento molto negativo avendo cercato in ogni modo di salvare l'esecutore materiale, il suo amico ME, e per fare ciò aveva escluso anche una sua partecipazione, in tutto smentito dalle dichiarazioni di AL e
MP MA che gli avevano attribuito il ruolo di mandante e dalla accertata presenza sul luogo del fatto dell'auto di ME. Doveva essere confermato il trattamento punitivo con esclusione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 per quegli episodi nei quali era stato reticente. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge in relazione all'omessa sospensione del processo per sopravvenuta incapacità a presenziare all'udienza e illogicità della motivazione nella parte in cui da un lato si dava atto che la perizia aveva accertato un decadimento cognitivo consistente in turbe della memoria e del comportamento che ne rendevano impossibile l'esame, dall'altro si era ritenuto che tali condizioni non consentivano la sospensione del dibattimento in quanto le condizioni che legittimavano la sospensione ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p. non sussistevano;
violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna per l'omicidio MA visto che l'unica fonte di prova erano le dichiarazioni di MA e le sue ammissioni erano state solo parziali, inoltre la mera partecipazione alla riunione senza aver assunto un ruolo decisionale non poteva costituire prova di responsabilità; in relazione all'omicidio
BA vi era una totale assenza di motivazione sia sul ruolo di mandante che di esecutore e la sua responsabilità veniva mutuata da quella di ME con un salto logico censurabile. Le dichiarazioni di MP MA e AL erano de relato e intervenute con ritardo, inoltre erano interessate ad allontanare i sospetti proprio su AL;
le dichiarazioni della teste RI AR che avrebbe riferito di aver saputo da RI del suo ruolo di mandante non erano state confermate in dibattimento ed erano state acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. senza congrua motivazione;
se l'intento di RI era di salvare ME avrebbe ben potuto assumersi le proprie responsabilità, così come lo aveva fatto per gli altri delitti;
violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, all'omessa concessione dell'attenuante di
Ө cui all'art. 8 L. 203/91 nella massima estensione, all'omesso riconoscimento della prescrizione per i patrimonio e per il delitto associativo, all'omesso riconoscimento dellareati contro il continuazione.
33. ER HE SE
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan di FA per il periodo 90-94 rilevando che la condanna per il periodo successivo dal 94 al 2003, divenuta definitiva doveva essere riunita in continuazione con il periodo precedente. La prova della partecipazione al sodalizio anche nella fase antecedente era costituita dalle dichiarazioni di RI che aveva fatto riferimento ad attività dell'imputato insieme a CR AN che era stato ucciso nel 90; a ciò doveva aggiungersi che era stato condannato con sentenza definitiva anche per l'estorsione commessa a Capo d'DO e questo confermava il suo inserimento nella cosca anche nel periodo antecedente a quello coperto da giudicato. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e osservava che la condanna si era basata sulle generiche dichiarazioni di RI smentita da altri pentiti, mentre in relazione alla condanna per estorsione nella motivazione si faceva riferimento a fatti del 94. Con successiva memoria deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione per aver omesso di valutare i motivi di impugnazione con i quali si era evidenziato che tutti i collaboratori non avevano mai detto che l'imputato facesse parte dell'associazione; EN aveva riferito che il suo ingresso nell'associazione risaliva al 94; sussisteva la continuazione essendo durato il suo coinvolgimento per otto anni;
la corte aveva omesso ogni pronuncia sulle sue memorie e soprattutto ogni pronuncia sulla sua partecipazione al delitto associativo omettendo di chiarire quale fosse il suo rapporto con il gruppo o coi singoli affiliati, quale apporto avesse fornito all'associazione. La corte aveva poi omesso di valutare i risultati positivi prodotti dalla difesa e cioè
l'accertata falsità di RI proveniente dal processo CA-RO e l'incongruenza delle date fornite per provare la sua partecipazione al vincolo associativo.
34. NS NO
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi, in particolare inserito nel clan di NO VI, sottogruppo del clan più ampio facente capo a TI. Si trattava di uno dei rari pentiti di detto clan ingiustamente sottovalutato dalla sentenza di primo grado che non gli aveva neppure riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 che invece gli andava concessa così come la riduzione per il rito. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato chiedendo la prescrizione del reato in quanto il reato si era consumato nel 94, epoca in cui aveva iniziato la sua collaborazione. Il trattamento più favorevole ai fini della prescrizione era quello antecedente alla riforma che prevedeva una pena da 3 a 6 anni e per via della concessione delle attenuanti generiche prevalenti si prescriveva in 15 anni, cioè novembre 2010, ma se si considerava la data del 94, nel 2009. Inoltre a seguito della concessione della diminuente di cui all'art. 8 la prescrizione interveniva entro 7 anni e sei mesi e quindi il reato era comunque prescritto
35. TI MI IA
La sentenza confermava la condanna dell'imputato per la partecipazione prima al clan GA e poi a quello dei batanesi sulla base delle dichiarazioni di MP MA, RI, OT GE
e GU. Riscontro a tali accuse era stata la condanna per gli omicidi di LL e ON, e il tentato omicidio di RC in quanto si trattava di atti rientranti nella guerra di mafia in atto con i
GA e quindi espressione di una forte causale mafiosa. Non aveva alcun rilievo il tentativo della difesa di demolire il giudicato rappresentando che vi erano motivi per la revisione del processo visto che il relativo procedimento non era stato iniziato;
inoltre dalla lettura della sentenza era emerso che l'RC nell'immediatezza del fatto aveva riferito ai carabinieri che l'autore era l'imputato; nessun dubbio vi era che a partire dal 90 si era creato il sottogruppo dei batanesi;
il trattamento punitivo era del tutto congruo. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato con motivi sovrapponibili a quelli presentati per il correo MP IA '69 ed in particolare deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione della prova in quanto aveva espresso un giudizio di attendibilità dei OT senza porsi il problema della genesi della loro collaborazione. In relazione al delitto associativo rilevava che non vi era alcuna prova che fosse stato costituito un clan dei batanesi autonomo, piuttosto un sottogruppo dei GA;
non vi era prova della operatività del clan ma al massimo di un gruppo facente capo a IA che aveva preso le distanze dal clan GA e si era separato, composto da soggetti che abitavano nel quartiere
Batana di CI. Le dichiarazioni sul punto di GA DO erano irrilevanti, mentre le dichiarazioni di MP MA erano generiche e prive di forza indiziante. La condanna intervenuta per il duplice omicidio LL e ON, aveva travisato le dichiarazioni dei collaboratori. La contestazione del reato associativo era indeterminata visto che si faceva riferimento solo al sottogruppo dei batanesi. Deduceva poi violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle continuazione, delle attenuanti generiche e al trattamento punitivo.
36. TI Taguali EL
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al delitto associativo del clan di FA ed in particolare al sottogruppo del cognato IA, che operava in CI, sulla base delle dichiarazioni di RI, che lo aveva individuato come inserito attivamente, partecipe alle riunioni, come colui che trattava con gli imprenditori per le estorsioni;
AL che lo aveva considerato intraneo anche se non lo conosceva;
MP MA che aveva riferito che era stato affiliato nel 87 e si occupava di estorsioni e che lo aveva accompagnato a ritirare una partita di
10 во armi. A nulla rilevava che le accuse provenivano dagli stessi collaboratori che lo avevano accusato di reati fine dai quali era stato assolto;
il trattamento punitivo doveva essere confermato. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e dopo aver dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei pentiti, alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di RI, all'ordinanza di acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p., rilevava il difetto di motivazione in quanto non vi erano riscontri alla ritenuta partecipazione al clan FA se non le dichiarazioni di collaboratori utilizzate facendo ricorso alla credibilità frazionata senza considerare che vi era una interferenza fattuale tra la condanna per l'associazione e l'assoluzione per i reati fine. In udienza davanti alla Corte chiedeva la riduzione per il rito abbreviato chiesto davanti al GUP.
37. TI Taguali SE
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan di FA sulla base delle dichiarazioni di RI, che gli aveva attribuito ruoli minori soprattutto nel settore delle estorsioni, di MP MA che era stato affiliato nel 1987, di AL che lo aveva individuato come facente parte del clan FA e di AN RU che aveva riferito che metteva a disposizione la sua abitazione per incontri dei capi clan. Si trattava di dichiarazioni del tutto convergenti alle quali si aggiungeva il fatto che era RA di TI Taguali EL, uno dei capi del clan MP- FA. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato osservando che le dichiarazioni dei collaboratori utilizzabili erano generiche e prive di riscontri, tanto che la corte era stata costretta a ricorrere al dato del rapporto parentale;
venivano ribadite le doglianze sulla acquisizione delle dichiarazioni di RI avvenuta in violazione di legge e dell'art. 6 CEDU;
omessa motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla diminuente del rito chiesto all'udienza dell'8/5/97.
38. GL ON
La sentenza confermava la condanna in relazione alla tentata estorsione ai danni della ditta I-
OS (capo 194) richiamando interamente la sentenza di primo grado e concedendo la riduzione per il rito;
confermava poi la condanna per la partecipazione al clan di FA dal 1987 come capo della 'ndrina di Ucria. In relazione a questo delitto osservava che era già stato condannato per la partecipazione al clan FA per gli anni 86 e 87 e che vi erano le dichiarazioni congiunte di LI, MP MA, AL, OT LV, RR, e EN, nonché di
RI che lo aveva individuato come partecipe alle riunioni in carcere con FA. Inoltre era stato condannato per partecipazione ad associazione mafiosa per gli anni dal 94 al 2003. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva motivi sovrapponibili a quelli presentati per
RR e BI per le questioni generali mentre in particolare deduceva che per il delitto
D 8 6 estorsivo fonte di prova era solo la generica dichiarazione di GU, priva di riscontro, visto che la sentenza di primo grado, alla quale la corte aveva fatto integrale riferimento, aveva valorizzato le dichiarazioni di FA e GA ritenuti del tutto inattendibili. Per il reato associativo le dichiarazioni dei collaboratori erano prive di riscontri e aspecifiche.
39. PI TO
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan OT sulla base di numerosi controlli di polizia che lo avevano individuato insieme ad appartenenti al clan OT e le dichiarazioni delle vittime di estorsioni che avevano dichiarato che era lui che riscuoteva il prezzo per conto del clan OT. Tali elementi erano stati confermati da RI e soprattutto da NO
NI il quale aveva riferito che l'imputato aveva anche il compito di segnalare le ditte che ancora non pagavano il pizzo e che in questa attività si era intascato del denaro così come avevano a lui riferito le parti lese. Gli appartenenti alla famiglia OT invece avevano cercato di tenerlo fuori e di proteggerlo in quanto TE del boss. Il clan infatti aveva una forte connotazione familiare, era una pericolosa organizzazione criminale che si avvaleva dell'uso di armi e operava nel territorio di
Sant'Agata di Militello soprattutto mediante estorsioni. Il trattamento punitivo era del tutto adeguato. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla condanna per il delitto associativo in quanto non vi era alcuna prova che l'imputato avesse dato la sua disponibilità al servizio dell'organizzazione; inoltre l'imputato era stato detenuto per droga per molta parte del periodo in cui gli era stata contestata la partecipazione all'associazione, aveva iniziato a collaborare e non era stato coinvolto nel processo inerente proprio il clan OT;
i due collaboratori avevano riferito solo elementi relativi alla estorsione AC e non della partecipazione all'associazione. Deduceva l'avvenuta prescrizione del reato in quanto la permanenza era cessata nel 93 e quindi i 15 anni erano già decorsi al momento in cui era stata emessa la sentenza di appello, visto che erano state concesse le attenuanti generiche e doveva applicarsi la legge più favorevole cioè quella previgente al 2005. Deduceva la nullità della sentenza per l'intervenuta sostituzione di un giudice popolare dopo la chiusura del dibattimento di primo grado in violazione dell'art. 35 d.p.r 449/88; il difetto di motivazione sul trattamento punitivo per il giudizio di sola equivalenza delle attenuanti generiche, per la quantificazione della pena non nel minimo, per non aver limitato la condotta associativa al luglio 92, epoca della estorsione.
40. RA VI
La sentenza confermava la condanna in relazione alla partecipazione all'associazione del clan di
FA a partire dal 1988, nel ruolo di capo zona di Rocca di Coprileone. Osservava che aveva subito altra condanna per la partecipazione alla medesima associazione per i periodi 90- 26/11/91,
D che era cognato di AN CR, noto boss legato ai MP VO. Avevano riferito di tale affiliazione RI, che lo aveva descritto come personaggio di spicco del clan;
OT GE aveva riferito de relato da MA MA che era stato uno degli autori degli attentati a AC;
MP MA aveva riferito che aveva assunto il grado di camorrista nel 91. Inoltre la sentenza confermava la condanna anche per l'omicidio di MA GE nel quale aveva svolto il ruolo di individuazione dei luoghi nei quali poteva essere sorpreso per ucciderlo e di garante per l'apporto logistico. RI aveva riferito che nel corso di una riunione era stato proprio CI a proporre l'uccisione di MA spiegando che solo in questo modo si sarebbe convinto AC a versare il pizzo ai MP, e che proprio lui era stato incaricato da MP SA di studiare le abitudini della vittima. MP MA aveva confermato la versione di RI e OT aveva riferito che, da un lato MA gli aveva confidato i suoi timori di essere ucciso da CR e, dall'altro, che lo stesso RA gli aveva confidato del suo ruolo nel fatto. Osservava la corte che gli sforzi difensivi di ridimensionare il ruolo dell'imputato all'interno del clan erano da respingere perché se anche al momento della celebrazione del processo l'imputato aveva cambiato vita, essendosi allontanato dalla Sicilia ed avendo intrapreso una lecita attività lavorativa, questo non poteva mutare la realtà dei fatti e cioè il pieno coinvolgimento dell'imputato nel clan mafioso e il compimento di efferati crimini;
egli era il referente per il territorio di Rocca di Caprileone, dove viveva la vittima e dove era stato eseguito l'omicidio e proprio lui aveva rivestito un ruolo strategico nella esecuzione del crimine, avendo studiato le sue mosse ed avendo potuto riferire ai killer. La quantificazione della pena doveva essere confermata non potendo accogliersi la richiesta di bis in idem in quanto era già stato delimitato l'ambito di operatività della precedente sentenza sul reato associativo. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia, visto che era stata confermata la condanna per l'omicidio MA, nonostante che vi fosse solo il dato della sua presenza alla riunione nella quale era stato deciso l'omicidio; inoltre erano state valorizzate anche le dichiarazioni di GA nonostante fosse stato ritenuto inattendibile,
e quelle di RI nonostante l'origine della sua collaborazione del tutto interessata;
vi era un insanabile contrasto tra le dichiarazioni di RI e di MP MA sulla sua presenza alle riunioni;
si erano valorizzate dichiarazioni de relato di OT;
non si erano indicati i riscontri individualizzanti e si era invece utilizzato come riscontro il rapporto di affinità con CR;
non si era tenuto conto che nel piccolo paese tutti conoscevano le abitudini del MA e quindi l'apporto fornito da RA era veramente inutile. Deduceva poi mancanza di motivazione sul trattamento punitivo e sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche
во 41. IN EL
La sentenza confermava la condanna per la affiliazione al clan dei barcellonesi dal 87 al 91 nel ruolo di uomo base di BR sulla base delle dichiarazioni di RI che lo aveva individuato come vittima di un agguato, dal quale era scampato miracolosamente, compiuto proprio perché affiliato alla cosca avversa. Avevano riferito in tal senso anche OT GE il quale aveva riferito che proprio RI aveva ordinato la sua morte;
OT LV aveva riferito che IN era cugino di RE e che per questo RI lo odiava e voleva la sua morte;
MP MA aveva riferito de relato che IN frequentava persone del clan dei barcellonesi;
EN aveva riferito di aver saputo che IN raccoglieva il denaro delle tangenti per TI. La Corte rilevava che la responsabilità dell'imputato risultava provata dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori ritenuti attendibili e correttamente acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per quanto riguardava RI, che riscontro importante alla loro credibilità era stato l'attentato da lui subito e raccontato da appartenenti alla cosca avversa che lo avevano voluto proprio per eliminare un esponente di spicco di quella cosca. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in quanto si era confermata la condanna per partecipazione all'associazione mafiosa sulla base di dichiarazioni de relato di collaboratori senza che gli fosse stato contestato alcun reato fine e senza dare alcun rilievo ai testi della difesa che avevano deposto sulla regolare condotta di vita dell'imputato; le dichiarazioni dei collaboratori erano generiche e aspecifiche e per di più affette dalla circolarità della provenienza delle informazioni che facevano tutte capo a
RI che lo odiava a tal punto da volerne la morte;
le dichiarazioni di EN testimoniavano solo di un coinvolgimento dell'imputato in una attività estorsiva tutta da provare e non oggetto di contestazione;
la verità che era emersa dalle varie dichiarazioni di RI è che egli odiava IN non tanto perché appartenente al clan avverso, quanto perché nel periodo in cui si era nascosto per il timore di essere ucciso, IN si era impossessato di alcune attività imprenditoriali e quindi per meri motivi economici che nulla avevano a che fare con lo scontro tra clan.
42. RU IA VE
La Corte confermava la condanna per aver fatto parte del clan di FA fino all'87 e poi per aver fatto parte del clan dei barcellonesi da aprile 87 in poi, sulla base delle convergenti dichiarazioni di
RI, LI e MP MA i quali tutti avevano riferito di una sua affiliazione al clan di
FA e poi del tradimento, tanto che era stato costretto ad allontanarsi per evitare di essere ucciso. L'allontanamento era stato da lui ammesso, ma certo non costituiva prova della cessazione della sua affiliazione, anzi era il riscontro al timore di essere oggetto di attentati per il suo tradimento;
il trattamento punitivo era del tutto adeguato. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato con due distinti atti con i quali deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in quanto, dopo aver dichiarato inattendibili sia FA che GA, le loro dichiarazioni erano state recuperate tramite quelle dei suoi sodali che con lui avevano concordato il pentimento;
violazione di legge in relazione al fatto che era stato condannato per due distinte associazioni mentre si trattava della stessa, anche se composta da gruppi contrapposti e quantomeno doveva essere riconosciuta la continuazione;
non vi era alcuna motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche;
doveva essere dichiarata la prescrizione in relazione al primo periodo in contestazione essendo decorsi i termini di 22 anni e sei mesi dal 1988.
43. De AL AR
Era stato condannato per aver fatto parte del clan dei barcellonesi col ruolo di esperto nel maneggio di armi, legato a ON boss di tutto rispetto. Avevano deposto in tal senso MP MA;
AL e ON che aveva in particolare riferito che gestiva il traffico di stupefacenti. Osservava la corte che non vi era alcuna contraddizione nel fatto che sia lui che ON erano stati assolti dall'accusa di aver fatto parte del clan di FA in quanto ciò era avvenuto, non perché non si era creduto ai pentiti, ma perchè non ne avevano fatto parte. L'imputato aveva fatto parte solo del clan dei barcellonesi ed era irrilevante che per un lungo periodo fosse stato detenuto, non avendo mai preso le distanze da quel mondo;
i collaboratori aveva identificato con certezza l'imputato individuandolo per nome;
il trattamento punitivo era adeguato. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva motivi sovrapponibili a quelli presentati per RR e BI per le questioni generali mentre in particolare deduceva violazione di legge e difetto di motivazione non avendo rilevato la mancanza di ogni riferimento all'imputato da parte del pentito NS l'unico intraneo alla cosca dei barcellonesi, la circostanza che ON, altro intraneo, gli aveva attribuito un ruolo solo nel traffico di stupefacenti, la circostanza che RI aveva parlato genericamente di tutti i componenti della famiglia De AL, la circostanza che comunque i riferimenti erano generici e aspecifi e su di essi non poteva fondarsi la condanna.
44. RI Tommaso
La sentenza confermava la condanna inflitta per l'estorsione ai danni di UN OD (capo 218)
e ai danni della Co. GE IT (capo 226). La prima condanna si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa che lo aveva identificato come colui che riscuoteva il pizzo, mentre la seconda si fondava sulle dichiarazioni di OT LV e OT GE che lo avevano accusato di aver partecipato alla trattativa ed era stato l'iniziale esattore. OT GE aveva anche dichiarato che l'imputato aveva partecipato agli incontri tenuti dal UN con gli estorsori allo scopo di ottenere una riduzione della percentuale, visto che era stato costretto a pagare la tangente sia al clan GA che OT. I OT, pur appartenendo al clan antagonista, non avevano mai manifestato rancore nei confronti dell'imputato ed erano altamente credibili. Risultava inoltre dagli atti che l'imputato era associato ad un clan autonomo facente capo a DI e tale accusa era ancora sub iudice visto che gli atti erano stati rimessi al P.M. per la modifica della contestazione, non risultando viceversa mai entrato nel clan dei OT. Dagli atti emergeva un ruolo operativo del
RI nel clan di appartenenza, una pervicacia nella consumazione dei reati contestati nel presente giudizio;
non poteva riconoscersi la continuazione mancando elementi dai quali evincere il collegamento tra i due reati e il trattamento punitivo era del tutto adeguato. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva sotto diversi profili la nullità della decisione di primo grado per violazione di legge della rinnovazione dibattimentale per mutamento della composizione della corte avvenuta mediante lettura dei relativi atti limitatamente alle sole dichiarazioni testimoniali, tramite mezzo informatico e nell'ordine scelto dalla corte;
in sostanza la corte aveva omesso di dare lettura degli incidenti processuali e di tutte le altre dichiarazioni intervenute nella fase della audizione dei testi con evidente violazione di legge che prevedeva la lettura dei verbali delle dichiarazioni. Inoltre la corte dopo aver sostenuto che le parti non avevano addotto esplicite ragioni, se non quelle della credibilità, per ottenere la rinnovazione degli atti mediante audizione diretta, vi aveva dato seguito, ad esempio per GA ed altri, proprio per valutarne la credibilità. La
Corte poi aveva provveduto a riascoltare i collaboratori per i quali non vi era stata la lettura, ma solo allo scopo di ottenere la conferma delle precedenti dichiarazioni, senza per altro darne loro lettura, ed anche ciò in violazione di legge, art. 511, comma 5, c.p.p. e al solo scopo di accelerare i tempi. In sostanza per quelle dichiarazioni per le quali la parte aveva chiesto una reale rinnovazione del dibattimento questa era avvenuta in modo formale e non reale, dal che ne discendeva l'inutilizzabilità. Deduceva poi violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione della prova in quanto, dopo aver sostenuto che per i principali collaboratori non era stato superato il vaglio di credibilità, poi quelle dichiarazioni erano state recuperate tramite le dichiarazioni di coloro che le avevano ricevute da loro e comunque si trattava di vera e propria circolarità della prova. In relazione all'attuale imputato le dichiarazioni più rilevanti riguardavano il
GA, che nonostante la sua inattendibilità, aveva inciso per la condanna in relazione all'estorsione
UN e per il diniego della attenuanti generiche;
OT LV e GE le cui dichiarazioni erano state condizionate dall'astio che nutrivano per chi aveva tradito, ed erano state raccolte dagli stessi verbalizzanti, tanto che le loro propalazioni potevano considerarsi un unicum;
non poteva poi dimenticarsi che il verbale di GA sull'omicidio DI era stato modificato dai verbalizzanti dopo che erano state raccolte le deposizioni dei OT. In relazione all'estorsione Co.GE.I vi erano solo le dichiarazioni dei OT e la corte non aveva compiuto alcuna analisi della loro attendibilità alla luce delle osservazioni della difesa, tra le quali le dichiarazioni della persona offesa che aveva affermato di essere stato vittima di estorsione, ma da parte dei OT, e che la Co.Ge.I non aveva o subito estorsioni. In relazione all'estorsione UN rilevava che non corrispondeva al vero che la persona offesa lo aveva chiamato in causa, aveva solo fatto un riferimento su un' insistente richiesta del presidente del collegio, e la sua dichiarazione era evidentemente frutto di confusione mentale.
Deduceva infine violazione di legge in relazione all'omessa applicazione della continuazione visto che si trattava di due reati fine commessi nello stesso periodo e mentre ancora era legato al clan dei
OT, nonché in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena a differenza di quanto fatto per la posizione di altro imputato.
45. IA EN
La sentenza confermava la condanna dell'imputato per essere entrato nel clan dei barcellonesi nell'89; avevano reso dichiarazioni in tal senso RI che lo aveva individuato come appartenente al clan dei mazzaroti, così come NS e LI. Tali dichiarazioni erano riscontrate da un controllo di polizia che in data 14/5/90 aveva sorpreso un summit di mafiosi composto dai vertici del clan dei barcellonesi e tra questi vi era BI EL che era stato accompagnato con un'auto al cui interno vi era IA EN, chiaro sintomo della fiducia che in lui riponeva il boss. Il trattamento punitivo era adeguato alla posizione di rilievo che rivestiva nell'associazione.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge in quanto la condanna si fondava su apodittiche affermazioni dei collaboratori prive di qualunque specificità, mentre i controlli di polizia non avevano consentito di accertare alcun fatto concreto;
la quantificazione della pena e la motivazione sull'omessa concessione delle attenuanti generiche era del tutto apodittica.
46. GA BI
La sentenza confermava la condanna per aver partecipato al clan FA a partire dal 91 sulla base delle dichiarazioni congiunte di MP MA, che lo aveva inserito nel clan di IG
NO, e aveva saputo che aveva partecipato ad un assalto al clan dei barcellonesi;
AL che lo aveva identificato tramite foto segnaletiche e che con lui era stato fermato ad un controllo di polizia;
RI che lo aveva identificato come l'autore di un furto di armi alla Pretura di Naso.
Era inoltre stato controllato in varie occasioni insieme a boss quali IG, AL e MP
VI. Respingeva tutte le eccezioni processuali legate alla rinnovazione degli atti in primo grado osservando che si trattava delle medesime proposte da altro difensore ed alle quali aveva dato risposta nella parte generale. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva la nullità della decisione di primo grado in quanto fondata su elementi acquisiti in violazione delle regole sulla rinnovazione del dibattimento avendo la corte adottato l'art. 190 bis c.p.p. che consentirebbe di dare lettura nei processi di criminalità organizzata anche senza il consenso dei difensori a meno che non specifichino esigenze concrete;
in realtà aveva poi derogato a tale
D principio scegliendo quali atti rinnovare in concreto e quindi in violazione dei diritti di difesa. Le dichiarazioni dei collaboratori non avevano avuto alcun riscontro se non i controlli di polizia, ed erano stati valutati contraddittoriamente visto che in parte i collaboratori non erano stati creduti, come per l'omicidio dal quale era stato assolto, e in parte erano stati creduti come per il delitto associativo. Dette dichiarazioni erano poi state acquisite senza darne concreta lettura e per RI ai sensi dell'art. 512 c.p.p. All'imputato non era stata concessa la riduzione per il rito abbreviato nonostante lo avesse chiesto davanti al GUP e solo perché non aveva chiesto la riduzione con i motivi di appello, mentre il giudice doveva procedere d'ufficio. Doveva essere valutata la prescrizione per il delitto associativo una volta concesse le dovute attenuanti generiche.
47. GA NO GE
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan dei GA da agosto 87 a dicembre 89 e poi per il periodo successivo al 26 novembre 91 in quanto il periodo intermedio era coperto da un giudicato di assoluzione dovuto al fatto che non vi erano riferimenti di collaboratori di giustizia. Era RA del boss GA DO e aveva un ruolo all'interno del clan familiare, soprattutto come riscossore di tangenti;
avevano reso dichiarazioni in tal senso AN, RI,
AL, MP MA, OT GE, NO NI e MA AL. Aveva inoltre accusato l'imputato anche la persona offesa ZA LI, giostraio, che aveva riferito come avesse continuato a riscuotere tangenti anche dopo che il RA aveva iniziato la collaborazione.
Vi erano poi numerosi controlli di polizia;
il trattamento punitivo era adeguato al ruolo rivestito, anche se era stata esclusa l'aggravante del ruolo apicale. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva omessa motivazione sul fatto che era stato condannato per tre mesi coperti da precedente giudicato e cioè da settembre a dicembre dell'87, nonché per i due mesi del 92 in cui era stato detenuto.
48. GA NO LE
La sentenza osservava che la sua posizione era del tutto sovrapponibile a quella del RA
GE e che poteva essere condannato solo per la partecipazione al sodalizio mafioso del RA
DO per il periodo successivo al 26/11/91, in quanto in precedenza era minorenne e vi era un giudicato di assoluzione. Di lui avevano parlato i medesimi collaboratori e ZA LI, aveva quindi dato un contributo causale concreto al clan di appartenenza;
il trattamento punitivo era adeguato ai suoi gravi precedenti penali. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato osservando violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori del tutto generiche e prive di riferimenti a elementi fattuali che denotassero una intraneità del giovane al clan familiare;
le dichiarazioni di ZA, scambiate per dichiarazioni di persona offesa in realtà riguardavano un correo, erano state rese con molto
D ritardo rispetto alle sue prime dichiarazioni e non erano mai state confermate da altri correi;
non costituivano riscontro i controlli di polizia tenuto conto del fatto che si trattava di un piccolo paese dove tutti si conoscevano e di una realtà familiare molto estesa.
49. GA NO VI
La sentenza confermava, così come aveva fatto per MP IA '69, la condanna dell'imputato per il delitto associativo inerente un primo periodo come affiliato al clan di GA e poi un lungo periodo come inserito nel clan dei batanesi, come riferito da MP MA, da
AN, dai OT, da RI e da NO;
tali dichiarazioni risultavano riscontrate da controlli di polizia, da condanne per reati fine di grande gravità quali il tentato omicidio di NI
NC, avente una evidente connotazione mafiosa. Il trattamento punitivo era del tutto adeguato.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione dell'art. 512 c.p.p. in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni di RI per il quale motivo si richiama quanto precedentemente dedotto per altre posizioni, violazione dell'art. 192 c.p.p. per aver ritenuto attendibili le dichiarazioni di LI e MP MA che avevano concordato le loro dichiarazioni con FA, ritenuto inattendibile, essendo stati con lui detenuti. Deduceva poi violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna dell'imputato sulla base di dichiarazioni del tutto generiche e prive di riscontri individualizzanti;
non era stata concessa la riduzione per il rito abbreviato.
50. GA ND AL
51. GA ND ON
La sentenza pronunciava nei loro confronti assoluzione dal delitto di aver partecipato al clan GA ritenendo insufficienti gli elementi di prova acquisiti a loro carico. I due fratelli erano titolari di un'impresa di movimento terra ed erano stati chiamati in causa dal GA DO, ritenuto inattendibile, mentre le dichiarazioni di RI, AN e MA erano del tutto generiche.
Deponeva a loro favore anche il fatto che erano stati vittime di un attentato alla loro azienda e quindi apparivano più come vittime di taglieggiamenti che non come affiliati. Avverso la sentenza presentava ricorso il P.G. e deduceva difetto di motivazione nella parte in cui aveva ritenuto inattendibile GA solo perché aveva concordato con investigatori e magistrati alcune dichiarazioni, mentre tali calunnie dovevano essere trattate separatamente dal resto del narrato che era del tutto credibile.
52. GA ND VI
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al delitto associativo del clan GA e per le estorsioni contestate ai capi 208 e 209 ai danni dei Berna osservando che l'imputato era reo confesso come emergente dai verbali di interrogatorio resi il 29 e 30 maggio 1995. Altro elemento di grande rilievo era costituito dal fatto che proprio lui era il bersaglio dell'agguato che era costata la vita BA LE BI, il che presupponeva la sua intraneità al clan nemico dei chiofaliani. Osservava la corte che per le due estorsioni doveva applicarsi la continuazione con una pena base di anni 4 e mesi 6 aumentata ad anni 5 per la continuazione. Avverso la sentenza presentava ricorso l'imputato e deduceva l'omessa applicazione della riduzione di un terzo per aver chiesto il rito abbreviato, richiedendo la corte l'ulteriore illegittima condizione che tale riduzione fosse stata chiesta con i motivi di appello;
deduceva l'omessa individuazione del periodo di permanenza nel clan GA, visto che lui aveva confessato di avervi fatto parte dopo l'omicidio di
BA e comunque di aver cessato con la confessione, quindi per un periodo inferiore di circa due anni a quello contestato e ritenuto in sentenza, dal che ne discendeva una adeguata riduzione di pena;
omessa concessione delle attenuanti in un giudizio di prevalenza;
omessa applicazione della prescrizione in relazione al delitto di cui al capo 209 che essendo un tentativo risultava già prescritto nel febbraio 2007, cioè decorsi 15 anni dalla sua consumazione. Con un secondo atto di ricorso ribadiva i medesimi argomenti ed in più rilevava come dalla sua confessione non poteva in alcun modo ricavarsi l'ammissione alla partecipazione al delitto associativo e quindi doveva farsi ricorso alle dichiarazioni dei collaboratori, tra i quali vi era RI le cui dichiarazioni erano state illegittimamente acquisite ai sensi dell'art, 512 c.p.p. In udienza davanti alla Corte chiedeva la prescrizione per ambedue i reati di estorsione osservando che era più favorevole la nuova disciplina in quanto non poteva applicarsi l'art. 157 ultimo comma, visto che l'aggravante contestata non era assimilabile a quella di cui all'art. 7 L. 203/91.
53. RI NC
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi dal 86 al 90 sulla base delle dichiarazioni di RI che lo aveva prima indicato come appartenente al clan FA
e poi come traditore, vicino ad TE;
di LI che aveva ritenuto affiliato al clan FA
l'imputato mentre era in carcere e che aveva tradito dopo la sua scarcerazione, di AL e NS.
La sua vicinanza ad TE era confermata dal fatto che erano stati arrestati insieme nell'88.
L'imputato era stato in carcere dal maggio 89, ma tale condizione non valeva ad escludere la permanenza nel clan, visto che il rapporto associativo era continuato anche in regime di detenzione.
Avverso la decisione aveva presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in quanto la condanna si era fondata su dichiarazioni di collaboratori minori che avevano fatto solo dichiarazioni generiche o de relato;
NS poi in dibattimento non aveva ricordato nulla e si era limitato a confermare quanto gli veniva contestato per cui le sue dichiarazioni dovevano essere valutate ai sensi dell'art. 500, comma 3, c.p.p. solo per valutare la sua credibilità; gli altri collaboratori erano affiliati al clan di FA ed avevano concordato con lui le dichiarazioni. Non si era data alcuna risposta alla richiesta di concessione della attenuanti generiche in quanto aveva dimostrato di aver cambiato vita.
54. TI SE
La Corte confermava la condanna per la partecipazione al delitto associativo per essersi affiliato al clan dei barcellonesi nell'87 e per esserne divenuto il capo a partire dal 90. Osservava preliminarmente la corte che non sussisteva alcuna diversità del fatto contestato e ritenuto in sentenza, visto che il P.M. all'udienza del 27/6/2005 si era limitato ad una precisazione temporale della data di consumazione del reato associativo che non determinava alcun fatto nuovo da quello contestato, bensì al massimo rientrava nella nozione di fatto diverso consentito dall'art. 516 c.p.p. e comunque trattandosi di restringere tali tempi era in senso favorevole agli imputati;
si trattava quindi di una puntualizzazione e specificazione dell'originaria imputazione. A quella udienza nessun imputato aveva chiesto termini a difesa o ammissione di nuove prove e quindi non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa. Osservava poi che tutte le evenienze del dibattimento portavano a ritenere provata la qualifica di capo del clan dei barcellonesi ed in primo luogo le dichiarazioni di SC che aveva riferito come TI fosse divenuto uomo d'onore nel 91, uno dei pochi del messinese, tanto che aveva trattato direttamente con lui l'acquisto di armi e in particolare lui gli aveva fornito il telecomando per la strage di Capaci;
IN aveva riferito che era stato presentato da AD come l'uomo di riferimento per la zona di Barcellona e Messina. La circostanza che TI era stato assolto dalla contestazione di tutti i reati fine non poteva essere ostativa alla conferma della sentenza di condanna che si fondava sulle dichiarazioni dei due pentiti di eccellenza, sul fatto che aveva curato la latitanza di NT, che lui stesso era rimasto latitante in Barcellona, come si conviene ai veri boss, che era rimasto coinvolto nel processo CA-
RO, ed era stato condannato in via definitiva come mandante dell'omicidio del giornalista
NO, certamente uno degli omicidi eccellenti di cosa nostra. Tutti questi elementi impedivano di modificare il trattamento punitivo applicato all'imputato. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva, con due atti, la mancanza di motivazione sul ruolo svolto dall'imputato nel clan, che non poteva essere individuato in quello di boss, violazione dell'art. 516 c.p.p. in quanto la modifica dell'epoca del commesso reato era avvenuta senza la notifica del verbale agli imputati, omessa motivazione sulla richiesta concessione delle attenuanti generiche. Deduceva poi l'illegittimità dell'acquisizione al dibattimento delle dichiarazioni di RI avvenute in violazione dell'art. 512 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU, l'illegittimità delle dichiarazioni di ON avvenute in violazione dell'art. 500, comma 4, c.p.p.
D b La sentenza assolveva il TI dal duplice omicidio IA- NG (capo 96 e seguenti), inserito nella faida tra i barcellonesi, e inerente un dissidio tra TI e IA in quanto le uniche dichiarazioni utilizzabili, quelle di ON, non erano sufficienti a confermare il giudizio di responsabilità dell'imputato e le altre dichiarazioni di GU e RI erano de relato. Infatti del tutto inattendibili dovevano essere considerate le dichiarazioni di RA e LA.
Avverso la decisione presentava ricorso il P.G e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui si era ritenuto inattendibile LA, che aveva fatto una chiamata in correità, sulla base di comportamenti molto successivi alla collaborazione prestata;
infatti se era vero che aveva commesso due rapine, e aveva prestato collaborazione a RA per uccidere il suo avvocato, era anche vero che LA era stato condannato per questo fatto, che gli altri da lui accusati erano stati assolti per mancanza di riscontri;
inoltre il suo raccolto era stato coerente, si era accusato di 50 omicidi e ben poteva aver scordato i particolari di alcuni, non aveva alcuna ragione per calunniare TI;
inoltre la sentenza aveva dato valenza univoca alla causale dell'omicidio esposta da ON, mentre vi erano elementi che potevano corroborare causali alternative
55. TI LV
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi gestito dal RA, con l'esclusione dell'aggravante del ruolo apicale e con la riduzione per il rito abbreviato.
Osservava che avevano deposto in tal senso ON che lo aveva individuato come facente parte del direttivo, col ruolo di cassiere per i proventi delle estorsioni;
NS, che lo aveva individuato come facente parte del direttivo;
RI che lo aveva individuato come personaggio importante nel clan e come uomo d'azione; SC che aveva riferito come in occasione di un incontro col RA, proprio LV era andato a prenderlo all'autostrada e lo aveva accompagnato dal capo clan, non aveva partecipato all'incontro, ma poi si era fermato con loro a prendere un caffè e il capo riponeva molta fiducia nel RA. Vi erano poi numerosi controlli di polizia con personaggi importanti della mafia. Osservava quindi che a suo carico vi erano sia le dichiarazioni di due importanti personaggi interni al clan dei barcellonesi, sia il riscontro di SC, visto che il suo ruolo di accompagnatore di un capo mafia così importante, testimoniava il suo pieno inserimento nel clan dei barcellonesi. La circostanza che il riconoscimento fotografico di SC non era stato pieno, non aveva rilevanza visto che TI SE aveva solo un RA maschio e quindi
SC poteva parlare solo di LV. Non potevano essere concesse le attenuanti generiche per il pieno inserimento nel clan e per i ruoli svolti, non di poco rilievo. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva la nullità del giudizio di secondo grado per omessa notifica del decreto di citazione visto che il decreto notificato tramite i carabinieri al medesimo non conteneva il luogo e l'ora della comparizione, l'avviso che se non comparso sarebbe stato giudicato in
Ө 794 contumacia e la firma del presidente. Deduceva difetto di motivazione in quanto la condanna si era fondata su dichiarazioni del tutto generiche di collaboratori, senza alcuna precisazione sul ruolo svolto, visto che NS non era affatto inserito nel clan dei barcellonesi come da lui dichiarato,
ON era del tutto inaffidabile e le sue dichiarazioni erano state acquisite illegittimamente ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. sulla base di apodittiche considerazioni sulle minacce da lui subite ma prive di ogni riscontro;
quanto a RI le sue dichiarazioni erano state acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. mentre era provato che egli non si trovava in condizioni di salute che ne rendevano impossibile l'audizione bensì solo più lenta l'acquisizione e quindi tutto era avvenuto in violazione dell'art. 6 CEDU;
inoltre non vi era stata alcuna risposta alla richiesta avanzata all'udienza del 29/11/2009 nella quale era stata acquisita la prova che si era sottoposto ad intervento chirurgico al cuore e quindi doveva essere disposta nuova perizia per valutare la possibilità o meno di deporre.
56. IL Giovanni
La sentenza confermava la condanna, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, dell'imputato per aver fatto parte del gruppo dei barcellonesi, come capo del sottogruppo di
AZ insieme al RA IG, ucciso in un agguato di mafia. Dell'esistenza di tale gruppo aveva riferito RI il quale aveva detto che l'imputato era il rappresentante dei NT in AZ, lo aveva contattato una volta per gestire un affare in materia di contributi Aima per conto di
AD, e agiva grazie alla sua copertura di dipendente delle ferrovie, come capostazione. AL aveva riferito che era un personaggio importante del gruppo di AZ, che gli IL erano un gruppo contrapposto a quello di MA, legato a FA, in AZ. Non era rilevante in senso scriminante la circostanza che proprio MA non avesse mai menzionato l'imputato in quanto egli era ristretto in carcere e i suoi affari in AZ erano gestiti da IN EA. Tali acquisizioni avevano poi riscontro nelle dichiarazioni di SC e IN che sapevano che gli IL operavano in
AZ, e dal fatto che era stato provato che l'imputato era giunto a fare il capostazione a AZ nel 1986.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva in primo luogo violazione di legge per non aver dato ingresso a numerose richieste di rinnovazione del dibattimento solo per garantire la celerità del processo a discapito del diritto di difesa, come ad esempio l'esame del Col. Ricco che avrebbe potuto riferire sulla collaborazione del RA IG e quindi su quanto aveva riferito dell'attuale imputato, l'esame del capo dei ROS che avrebbe potuto riferire sull'indagine Grande
Oriente; l'acquisizione dello stato di servizio dell'imputato per sapere dove si trovava quando era accusato di gestire il gruppo mafioso e del certificato del DAP per sapere quando era stato in carcere. Deduceva poi mancanza di motivazione sulla assoluta imprecisione del capo di imputazione in relazione al periodo della sua affiliazione, il che aveva impedito al medesimo di difendersi adeguatamente;
le dichiarazioni di RI erano del tutto incongrue in quanto lo avevano coinvolto in collegamenti tra loro incompatibili prima con NT e poi con AD, e soprattutto era stato smentito da MA. L'imputato aveva poi ammesso di aver incontrato
RI ma solo per trattare affari del tutto leciti;
il suo trattamento punitivo era eccessivo visto che era incensurato e se era stato individuato con boss della mafia ciò era dovuto solo a rapporti di mera conoscenza, essendo RA di un importante capo mafia. Con memoria chiedeva l'estinzione del reato per prescrizione in quanto doveva applicarsi al reato contestato il regime punitivo dell'epoca, più favorevole, così come i termini di prescrizione antecedenti alla riforma, con la conseguenza che il reato doveva ritenersi prescritto decorsi i 15 anni dal 6/11/1995.
57. ES LV
La sentenza confermava la condanna per aver partecipato al clan FA a partire dall'86 e fino al novembre 95, nonché per l'estorsione ai danni di I- OS ( capo 194). Osservava che l'imputato era già stato condannato con sentenza definitiva per aver fatto parte della medesima associazione da ottobre 86 a dicembre 87 e quindi si poteva tener conto solo del periodo posteriore.
Prova evidente della sua permanenza nel clan era stata un condanna per violazione della legge sulle armi insieme a AL EL;
analoghe dichiarazioni aveva reso LI. Parimenti provato era il reato estorsivo, che secondo la corte si prescriveva in data 17/2/2009 mentre era in corso di stesura la sentenza di appello, sulla base delle convergenti dichiarazioni di LI e RI secondo i quali l'imputato aveva partecipato all'attentato ai cantieri della ditta e all'incontro nel quale era stata assunta la decisione operativa e si era fissato l'importo da versare. Rilevava che non era fondata l'eccezione di nullità per la modifica della data del reato associativo, che era avvenuta nel pieno rispetto delle regole processuali, né poteva accogliersi la tesi che il giudicato per il reato associativo copriva fino alla data della sentenza di primo grado, visto che era a contestazione chiusa. Non vi era alcuna prova della dissociazione dell'imputato una volta trasferitosi al nord visto che ancora nel
91 compiva reati gravi con i suoi sodali;
corretta era stata l'applicazione dell'aumento in continuazione per il reato associativo, così come la scelta di non ritenere la continuazione con il reato fine. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità dei collaboratori LI e RI, in quanto il primo era privo di autonomia ed era un copia di FA, ritenuto del tutto inattendibile, e il secondo era stato giudicato con una dubbia personalità e sorpreso in flagrante calunnia;
l'estorsione era comunque prescritta alla data del 19/12/2009. Illegittimamente non si era riconosciuta la continuazione tra il delitto associativo e l'estorsione visto che si trattava di un reato fine tipico dell'associazione e la continuazione doveva essere dichiarata con la condanna già passata
D " in giudicato visto che la sentenza di primo grado era del 26/6/1991. Dovevano essere riconosciute le attenuanti generiche per l'esiguità dell'apporto reso e per l'aver abbandonato quel mondo criminale;
le dichiarazioni di AL, in merito al loro arresto per detenzione di armi, non erano idonee a provare un coinvolgimento dell'imputato dopo il 1987 e la modifica del tempo del commesso reato associativo avvenuta in udienza penalizzava l'imputato e non gli era stata notificata;
inoltre al massimo la data della sua partecipazione poteva essere estesa solo fino alla sentenza di condanna di primo grado del precedente processo e cioè al 23/10/92, trattandosi della medesima associazione.
58. IO SE
La corte confermava la condanna per la partecipazione al clan di FA dall'87 al 93 sulla base delle dichiarazioni di RI, che lo aveva individuato come colui che garantiva la scorta all'Avv.
Di Pietro e come colui che insieme al RA IZ aveva cercato di impossessarsi del suo territorio durante una sua carcerazione;
di MP MA, che lo aveva individuato come addetto al trasferimento dei latitanti e alla gestione delle armi;
di AL che lo aveva individuato come colui che insieme al RA si occupava di spostare i latitanti tra i quali AS;
di OT che lo aveva inserito insieme al RA nel clan di FA. Osservava che tutte le chiamate in reità e correità
erano specifiche con l'individuazione di un ruolo determinato e individualizzato per cui non era vero che la sua posizione era stata accumunata a quella del più importante RA;
la circostanza che fosse emigrato in Nord Europa ed avesse iniziato un regolare lavoro non aveva provato la rescissione dei legami col clan, non avendo egli mai manifestato questo intento;
il trattamento punitivo era adeguato al ruolo e prossimo ai minimi edittali. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in quanto il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado aveva impedito l'esame dei motivi di doglianza e soprattutto di esaminare la circostanza che i collaboratori avevano accumunato la posizione dei due fratelli e non avevano mai fatto il nome di SE;
non si era tenuto in alcun conto che il comandante della stazione dei carabinieri aveva riferito che l'imputato era emigrato e che, anche quando tornava, non aveva ripreso contatti con appartenenti al clan. Doveva essere concessa la riduzione di un terzo per il rito abbreviato e doveva essere ritenuta la prescrizione del reato cessato nel 93; la pena edittale al momento del fatto era molto minore di quella inflitta.
59. LA RN
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan di GA a partire dal 90, al quale era legato anche dal rapporto di affinità, essendo suo cognato. Avevano reso dichiarazioni AN
RU, RI, MP MA, OT GE e NO secondo i quali egli gestiva gli affari della cosca in assenza del capo e ZA LI il quale aveva riferito che anche dopo il pentimento del boss aveva continuato a richiedere le tangenti. Poteva essere concessa la riduzione
O Z per il rito abbreviato mentre la pena era del tutto conforme ai parametri normativi. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in quanto le dichiarazioni dei collaboratori erano del tutto prive di riscontri individualizzanti, mancando nel caso di specie anche ogni controllo di polizia, mentre le dichiarazioni di ZA riguardavano un periodo successivo a quello in contestazione. Le dichiarazioni di RI erano state acquisite in violazione di legge e non vi era stata alcuna risposta alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
60. EA IG
La sentenza confermava la condanna dell'imputato per il tentato omicidio ai danni di RI commesso il 10/3/90 ( capo 52) e cioè il secondo dei 4 tentati omicidi da lui subiti. Il fatto si era verificato di mattino presto davanti alla sua abitazione mentre egli cercava di avviare la sua auto, era rimasto colpito, ma aveva trovato la forza di rientrare in casa e così si era salvato. L'attentato era conseguente all'ordine di morte pronunciato
contro
RI da FA. AL, suo genero, aveva riferito che, fin dalla sua affiliazione, FA gli aveva ordinato di uccidere RI lui aveva incaricato dell'esecuzione AS. Di questo secondo attentato si era discusso nell'abitazione dell'Avv. Di Pietro, dove vi era come esponente del clan MA anche EA IG, infatti
MA aveva concordato che avrebbe fornito uomini e armi a FA per favorire questo omicidio. AL aveva riferito di questo attentato in modo molto dettagliato, aggiungendo anche che era stata utilizzata l'auto di EA, e che subito dopo costui si era recato in ospedale dove faceva l'infermiere per costruirsi un alibi;
si era informato di tutto perché doveva riferire a FA. Tale versione era confermata da MA MA il quale aveva riferito che FA gli aveva chiesto aiuto per uccidere RI e che EA, suo uomo di fiducia gli aveva organizzato tutto ed aveva partecipato all'agguato. Vi era anche un riscontro nell'accertamento di polizia che aveva individuato appartenenti al clan MA insieme sotto la casa di RR LV pochi giorni prima dell'agguato. RR LV aveva riferito che AL gli aveva chiesto di modificare le armi proprio per uccidere RI e queste erano state utilizzate proprio per il secondo attentato. Avevano confermato l'appartenenza al clan di MA del LE anche RI e LI. Osservava la corte che EA era uno dei più fidati uomini di MA e costui era confesso sul ruolo avuto nei primi attentati a RI in quanto egli all'epoca era affiliato a FA, mentre dopo se ne era dissociato proprio per il suo scopo sanguinario. Se anche queste dichiarazioni erano de relato avevano un crisma di particolare affidabilità perché provenivano da chi aveva l'incarico di portare a termine l'ordine dato da FA e quindi aveva partecipato alla fase organizzativa degli agguati. Il trattamento punitivo era adeguato alla gravità del fatto mentre i gravi precedenti penali impedivano la concessione delle attenuanti generiche. Avverso la sentenza presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni di RI visto che non sussisteva il requisito della irripetibilità, avendo egli reso dichiarazioni in altro dibattimento nel 2008 ed essendo il suo disturbo cardiaco di lieve entità. Deduceva violazione di legge in relazione al giudizio di attendibilità dei collaboratori LI, MP MA e AL avendo costoro concordato le loro dichiarazioni con
FA, ritenuto inattendibile, ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che avevano accusato anche i loro parenti;
si era trattato di dichiarazioni prive di autonomia e indipendenza e forse per la prima volta nella storia, di questo si era avuta la prova diretta e documentale. Tali dichiarazioni erano state ritenute credibili per il secondo attentato e non credibili per il quarto con una contraddittorietà evidente. La conferma del correo MA sul punto era irrilevante visto che si trattava di dichiarazioni rese de relato.
61. EN TO
La corte confermava la condanna per la partecipazione al clan di FA dal 90 al 95. La sua responsabilità si fondava sulle sue stesse dichiarazioni avendo egli ammesso tale partecipazione anche se solo a partire dalla seconda operazione Mare Nostrum. Infatti aveva ammesso i suoi rapporti con CR AN ucciso nel 90, aveva avuto rapporti con MP SA, del quale aveva curato la latitanza e che era rimasto libero solo fino al 91 e RI aveva riferito che subito dopo il suo pentimento, proprio EN aveva assunto un ruolo di spicco nel clan. Era stato in grado di riferire fatti accaduti sino al 92 il che presupponeva un inserimento nel sodalizio e inoltre la circostanza che a lui fossero poi affidate le sorti del clan presupponeva che vi fosse già inserito da tempo. Osservava la corte che la prova del suo inserimento nell'associazione già dal 90 era costituita principalmente dalle sue dichiarazioni. La pena era stata adeguata all'apporto di collaborazione e la prescrizione, tenuto conto della sospensioni maturava in data 11/12/2010.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva incongruità della motivazione nella parte in cui non si era creduto alla sua versione che aveva spostato nel tempo la sua affiliazione al clan, visto che non poteva fondarsi detta prova solo sulle sue frequentazioni con i capi clan e sulle parole di RI che lo odiava. Inoltre era maturata la prescrizione visto che la pena su cui calcolarla era inferiore ai 5 anni e maturava in sette anni e mezzo, mentre il riferimento a sospensioni era del tutto generica.
62. EO NI
La corte assolveva l'imputato dai delitti di omicidio ai danni di IN (capo 69) e dal terzo attentato alla vita di LÒ ( capo 67). Osservava in relazione al primo episodio che vi era solo la chiamata in correità di AL, visto che le dichiarazioni di FA erano inutilizzabili, mentre gli altri collaboratori avevano reso dichiarazioni confuse e contraddittorie sugli esecutori materiali. La
84 medesima situazione sussisteva anche per il tentato omicidio. EO apparteneva al clan dei catanesi e quindi il ruolo a lui attribuito sarebbe stato quello di killer prestato a FA, ma l'unica vera dichiarazione utilizzabile era quella di AL. Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. e deduceva difetto di motivazione nella parte in cui non si era utilizzata la dichiarazione di FA, visto che i suoi riprovevoli comportamenti si erano tenuti a distanza di tempo dalle dichiarazioni rese, inoltre AL era un correo che si era accusato dei medesimi reati e quindi era particolarmente credibile.
63. OT LV
La Corte ha confermato la condanna per la direzione del clan omonimo in relazione al periodo antecedente al marzo 90 e successivo a luglio 91, con la riunione in continuazione con la sentenza di condanna per il periodo intermedio nonché la condanna per le estorsioni consumate ai danni di
CA (capo 224), ai danni di ES (capo 239), ai danni di MA (capo 253) e ai danni di
CC (capo 254). Tale statuizione si fondava sulle ammissioni dell'imputato, collaboratore di giustizia;
non riconosceva la continuazione tra il delitto associativo e i reati fine per la mancanza dell'identità del disegno originario, non riteneva fosse maturata la prescrizione stante il ruolo di capo e la gravità della pena base. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva mancanza di motivazione sull'omesso riconoscimento della continuazione visto che la sentenza già passata in giudicato aveva invece ritenuto la continuazione tra il delitto associativo ed i reati fine, proprio a seguito di annullamento con rinvio della Suprema Corte.; deduceva inoltre la maturata prescrizione.
64. IN ON
La sentenza confermava la condanna per l'affiliazione al clan dei barcellonesi a partire dal 1988, fondata essenzialmente sulla condanna definitiva per la partecipazione all'omicidio NO, per il quale era stata riconosciuta anche la responsabilità come mandante del boss LO, trattandosi di un omicidio eccellente a fortissima valenza dimostrativa dell'appartenenza al clan. Oltre a tale elemento vi erano le dichiarazioni di ON, intraneo alla cosca, il quale aveva riferito non solo dell'omicidio ma, de relato, anche del fatto che era stato utilizzato dal clan proprio per fatti di sangue. Anche i risultati dei controlli di P.G. confermavano che egli era notato in compagnia di altri esponenti del clan quali RR ON. In relazione a ON, anche dopo le produzioni difensive che avevano provato la sua capacità di simulazione e le perizie che avevano confermato tale dato, la sua attendibilità risultava da tutta una serie di elementi di cui la sentenza aveva già parlato nella parte preliminare alla quale si richiamava. Osservava che i tre elementi sui quali si fondava la condanna potevano valere a confermarla, visto che ON era di certo un intraneo alla cosca sotto IA SE, la sentenza di condanna non si fondava solo sulle dichiarazioni del
D medesimo pentito, e quindi non si era verificato il vizio della circolarità della prova, ma vi erano stati altri elementi costituenti prova logica di indubbio valore indiziante quali la rilevanza dell'alibi fallito e la causale mafiosa. Non poteva essere riconosciuta la continuazione con la condanna per l'omicidio NO visti i principi generali in materia. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato con due distinti atti e deduceva illogicità della motivazione per violazione dei criteri sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori in quanto la condanna si era fondata sulle sole dichiarazioni di ON e sulla valenza auto dimostrativa della condanna per omicidio, senza considerare che in quel caso essa si fondava sempre sulle dichiarazioni del medesimo ON.
Non corrispondeva al vero che ON fosse un intraneo, tanto è vero che non era mai stato imputato per tale reato e quindi non si trattava di una chiamata diretta ma de relato. La credibilità di
ON era stata minata dai sospetti che avevano colpito anche il P.M. inquirente e quindi la sua attendibilità ricostruita sotto il profilo della persona minacciata era del tutto traballante e le sue dichiarazione, dopo che si era rifiutato di rispondere, erano state acquisite solo a seguito della sensazione avuta dalla corte del suo stato di paura. ON era persona tossicodipendente e alcolizzata e la simulazione faceva parte della sua personalità; gli stessi inquirenti avevano agito con leggerezza visto che gli avevano lasciato la disponibilità di appunti sullo stato delle indagini. Al di là della partecipazione al delitto NO non vi erano state prove di ulteriore partecipazione al clan mafioso.
65. IG NO
La sentenza affrontava in primo luogo tutta una serie di eccezioni processuali in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni per violazione degli artt. 64, 63 c.p.p. relative ai verbali di interrogatorio di RI, GA e dei militari RA e PR, non più riproposte in sede di ricorso e in relazioni alle quali quindi non si ritiene di dover ripercorrere i motivi del rigetto.
Richiamava la parte generale della motivazione per ritenere del tutto infondate le questioni processuali sollevate dai due difensori e respingeva le questioni inerenti la ritenuta attendibilità dei collaboratori come già ampiamente esposto nella parte generale della sentenza.
Passava poi ad esaminare le singole imputazione sollevate contro l'imputato che condivideva in gran parte la propria sorte con quelle di MP VO SA e VI.
Il fatto di sangue per il quale veniva confermata la condanna riguardava l'omicidio di GE
RA (capo 116), vittima della faida in corso tra il clan dei MP VO e quello facente capo a GA NO DO, dopo il tradimento maturato da quest'ultimo del clan di FA. Le prove dichiarative provenivano da MP MA e da RI SE.
D RI, uno degli esecutori materiali, aveva partecipato al summit nel quale era stato deciso l'omicidio per il fatto che il giovane RA era vicino a GA ed aveva partecipato ad un attentato nei confronti di un ristorante dei MP.
Osservava che vi era una discrasia tra le dichiarazioni di RI e MP MA sul luogo del summit e sul fatto che RI non aveva parlato della presenza anche di MA, ma osservava che era ben possibile che RI non avesse prestato attenzione a MA che a quell'epoca era molto giovane e comunque che non gli attribuisse alcun ruolo effettivo, mentre per contro non era pensabile che MA si fosse attribuito un omicidio se non fosse stato presente. Ambedue avevano attribuito a IG la funzione di partecipante al gruppo di fuoco e quindi di destinatario della comunicazione con ricetrasmittente da parte di NI. OT aveva poi riferito che l'imputato in precedenza aveva effettuato una aggressione nei confronti della vittima, accusandolo di essersi appropriato di denaro proveniente da estorsioni
Non vi era ragione di concedere le attenuanti generiche stante la gravità del fatto.
In relazione all'omicidio di IO UN riteneva invece che non sussistessero le condizioni per confermare la condanna sussistendo a suo carico le dichiarazioni di MP MA che però si era limitato ad affermare che aveva lasciato la ricetrasmittente a IG e se ne era andato e poi il fatto riferito da RI che proprio l'attuale imputato gli aveva riferito che al compare PI avevano fatto un grande buco, confermato dalla perizia medica.
La sentenza confermava anche la condanna per l'omicidio di MA GE (capo 128), uomo appartenente al clan dei GA, imposto come referente presso l'impresa dei Varsaci. La causale dell'omicidio doveva farsi risalire alla rivalità tra le due cosche dei MP e dei GA, sintetizzata dal boss IN il quale aveva riferito che quando andava in visita nel territorio di
CI era costretto a pranzare due volte per non dispiacere all'uno o all'altro clan. Le fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni di RI e MP MA che lo avevano indicato come presente alla riunione nella quale era stato deciso l'omicidio; MA aveva anche riferito che aveva l'incarico di recuperare i killer subito dopo l'omicidio. In modo generico e de relato anche
OT e NO avevano riferito che l'imputato era coinvolto nell'omicidio MA. La sentenza riferiva che tali emergenze dovevano poi essere arricchite dal ruolo autorevole che
IG aveva assunto nel clan di FA, per la partecipazione a fatti rilevanti della vita del clan, tanto che di lì a poco avrebbe anche tentato di crearsi un gruppo autonomo. La sentenza di primo grado nel processo CA RO aveva accertato che IG già negli anni relativi ai delitti di questo processo aveva partecipato come semplice soldato a importanti riunioni deliberative nelle quali si era decisa l'eliminazione fisica di tutti gli affiliati al clan GA e, oltre che eseguire molti di detti omicidi, aveva acquisito un carisma mafioso autonomo, dimostrato dalle dichiarazioni
Ө di EN e dalle intercettazioni telefoniche eseguite in quel processo. Ne discendeva quindi che sia le due chiamate dirette che quelle de relato, confortate dalla sicura partecipazione al clan, costituivano prova della sua responsabilità.
La sentenza confermava la condanna anche per il duplice omicidio BA- NO (capo 160) in relazione ai quali era stata trovata l'auto con una parte degli scheletri dei due giovani. AL aveva dichiarato di aver partecipato al sequestro dei due giovani, realizzato in quanto erano vicini al clan
GA e potevano fornire indicazioni su dove si trovava il capo clan, e che tale fase dell'operazione era stata ordinata da VI ed era stata eseguita spacciandosi per agenti di polizia. Aveva poi dichiarato che dopo il sequestro i due giovani erano stati messi nelle mani di VI, che insieme a IG li aveva torturați e poi uccisi, senza per altro riuscire a farsi dire dai due giovani alcunchè. MP MA aveva appreso delle medesime modalità esecutive da IG;
RI aveva anch'egli saputo de relato delle medesime modalità. La ricostruzione risultante dalle dichiarazioni dei collaboratori aveva congruità logica, visto che la finta pattuglia che doveva fermare i due giovani era stata composta da soggetti estranei al clan e provenienti da zone diverse;
inoltre nonostante GA avesse negato che BA fosse un suo affiliato, veniva individuato come colui che riforniva il boss di armi.
La sentenza confermava poi la condanna per l'omicidio di OL BI, i cui resti venivano trovati dopo alcuni mesi dalla scomparsa. Si trattava di un giovane appartenente ad una famiglia per bene che aveva avuto l'avventura di legarsi a NI NC che era stato ridotto su una sedia a rotelle da un attentato. Era divenuto figlioccio di MP SA, ma era inviso a VI che lo considerava un confidente della polizia. RI aveva riferito che la vittima era fidanzato della sorella di NI, e gestiva un piccolo spaccio di stupefacenti, ed era sospettato di essere un confidente perché alcuni reati da lui commessi con altri affiliati erano stati oggetto di operazioni positive di polizia. Il giovane era stato tratto in un tranello da IO e poi era stato ucciso tra gli altri proprio da IG. MP MA aveva riferito la medesima ricostruzione ed aveva affermato che il RA VI ne aveva decretato la morte perché si comportava sopra le righe e poteva destare i sospetti della polizia. OT GE aveva riferito che la vittima era figlioccio di SA e che si occupava di droga. Il padre del ragazzo si era rivolto a SA approfittando di una udienza in tribunale per chiedergli di riavere il corpo. EN TO aveva riferito di aver assistito a un incontro nel ristorante la Quercia, nascosto dietro una colonna, durante il quale
VI aveva ricevuto la vittima, lo aveva tranquillizzato sul fatto che non avrebbe subito conseguenze per il suo comportamento, e quando era andata via, aveva ordinato ai suoi di ucciderlo;
aveva poi saputo dei problemi che il giovane aveva causato commettendo dei reati comuni in territori non di sua competenza e di come era avvenuto lo spostamento del suo cadavere dal luogo dell'uccisione a quello in cui erano stati trovati i resti, tanto che un albanese che aveva eseguito l'operazione insieme a IG si era presentato al ristorante per chiedere il compenso e poi era stato oggetto di un agguato. Il padre della vittima aveva riferito del suo calvario per ricercare il corpo del figlio e del fatto che si era recato da SA per avere notizie. Quindi le chiamate dirette erano quella di RI e di MP MA.
La sentenza confermava la condanna anche per la partecipazione all'associazione mafiosa di
FA come capo zona di TI per il periodo successivo al 28/11/1991 in quanto il periodo precedente era coperto da un giudicato assolutorio;
osservava che era irrilevante che i reati fine per i quali aveva riportato condanna fossero riferiti al periodo dal quale era stato assolto visto che non tutti gli omicidi erano stati consumati nel periodo antecedente e comunque il ruolo di IG era cresciuto nel tempo e poteva non essere conosciuto nella prima fase.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato con motivi del tutto sovrapponibili a quelli di
MP VO SA, tanto che sono contenuti nel medesimo atto, e per gli omicidi GE
RA e MA GE sono identici, per cui ci si richiama interamente a quanto già riportato per quella posizione sia per le questioni generali che per i due episodi criminali sopra ricordati.
Per quanto attiene alla condanna per l'omicidio di BA e NO osservava che la sentenza effettuava un richiamo per relationem alle posizioni di MP VI e MP IA
e rilevava che la principale chiamata in correità proveniva da AL che non era credibile in quanto sia MP MA che RI non lo avevano indicato come autore del fatto e quindi non potevano costituire fonte di riscontro. A ciò doveva aggiungersi anche la mancanza di un movente certo.
Per quanto attiene alla condanna per l'omicidio OL rilevava che il richiamo alla motivazione della medesima condanna per MP VI non era sufficiente visto che in quella sede nulla veniva detto a carico di IG. Il movente era incerto e ne erano stati riferiti più di uno, le fonti erano individuate nelle dichiarazioni de relato di MA, RI e EN provenienti dagli autori materiali e quindi non riscontrabili.
In relazione al delitto associativo osservava che la prova della sua affiliazione veniva ricavata dalla partecipazione ai reati fine ma per quel periodo egli era già stato assolto e invece non potevano trarsi argomenti da quanto descritto nella sentenza di primo grado successiva, intervenuta nel processo CA RO. Con memoria osservava che la gravità dei delitti giudicati non poteva consentire ai giudici di derogare alle norme processuali sulla valutazione della prova e quindi all'obbligo di tenere conto della circolarità delle prove dichiarative raccolte, all'obbligo di tenere conto del provato inquinamento nell'acquisizione delle prove dichiarative, all'obbligo di ricercare riscontri individualizzanti;
ribadiva i motivi inerenti alla violazione dell'art. 512 c.p.p.
Ø 89 nell'acquisizione delle dichiarazioni di RI, compreso il rifiuto della corte di secondo grado di dare ingresso a nuovo accertamento una volta provata la sottoposizione del RI a intervento chirurgico;
ribadiva i motivi di violazione dell'art. 192 c.p.p. e le contraddizioni delle chiamate in correità di MP MA, RI e AL, l'indeterminatezza del movente per alcuni omicidi.
Avverso la pronuncia di assoluzione dall'omicidio IO presentava ricorso il P.G. e deduceva illogicità della motivazione in quanto i collaboratori lo avevano chiamato in causa per conoscenza diretta, come MA che lo aveva ascoltato riferire del fatto e RI che lo aveva individuato come killer, legato a quel tempo a MP VI.
66. ON LI
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi a partire dal 1989 sulla base delle dichiarazioni di RI che lo aveva individuato come cugino del boss EL
ON, addetto al traffico di stupefacenti e partecipante alle riunioni della cosca;
tali circostanze erano confermate da AL, dai OT e da MP MA;
sussistevano inoltre numerosi controlli di polizia che lo avevano identificato in compagnia di appartenenti alla cosca dei barcellonesi. La pena era adeguata alla gravità del fatto. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato con motivi condivisi in massima parte con le posizioni di RR ON, BI
EL, GL ON e De AL AR e quindi ad essi ci si richiama. In particolare per la sua posizione osservava che le espressioni utilizzate dalla corte per confermare la condanna tradivano la mancanza di prove certe di responsabilità; inoltre gli unici collaboratori intranei alla cosca dei barcellonesi NS e ON non avevano mai fatto il suo nome, le dichiarazioni rese dagli altri erano mere ripetizioni di quanto contenuto nell'ordinanza cautelare e RI era de relato, mancavano quindi riscontri individualizzanti e oggettivi della sua responsabilità. Deduceva poi che la fissazione della data di cessazione dell'associazione al 6/11/1995 fatta dal P.M in udienza doveva essere notificata almeno agli imputati contumaci come il ON ai sensi dell'art. 520 c.p.p.
Infine deduceva la nullità della deliberazione di appello in quanto era stato sostituito un giudice popolare senza rispettare le norme di legge. Con un secondo atto di ricorso deduceva il difetto di motivazione in quanto le chiamate in reità erano tutte de relato ed inaffidabili visto il collegamento dei pentiti con FA giudicato del tutto inattendibile. 67. GL NO ON
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi come facente parte della gruppo di MI dall'86 all'89. Osservava che l'imputato era già stato condannato con sentenza definitiva per un 'estorsione e la partecipazione ad una associazione semplice nel periodo a partire dal 90 e quindi con riferimento a tale anno era stato riconosciuto giustamente il bis in idem. Le fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni di OT GE che lo aveva
D 皿 individuato tra i fedeli di DI e, dopo la sua morte, nel gruppo di RE;
OT LV lo inseriva nel gruppo di RE nello stesso periodo in cui vi era stato lui;
RI lo aveva individuato come facente parte dello zoccolo duro di RE. Era conosciuto come abile killer e aveva partecipato alla riunione presso lo studio dell'Avv. MA, al posto dell'anziano leader di
MI. Osservava che vi erano fondate prove che presso MI operasse la più antica e consolidata famiglia di mafia facente parte di cosa nostra palermitana e che capo indiscusso di tale gruppo fosse RE Giovanni;
fonte accreditata di tale notizia era AN RU, che sapeva come MI fosse uno dei distretti di Cosa Nostra, e UF ON, uomo d'onore di
CA che conosceva che tra i centri più importanti nel messinese vi era proprio MI. Ne conseguiva che l'imputato era uomo inserito nel clan di RE sotto le dipendenze di DI fino alla sua morte. Non sussisteva alcuna violazione del rapporto tra contestazione e motivazione visto che si era tenuto in debito conto il giudicato già formatosi per la partecipazione dell'imputato ad una associazione semplice. Sul ruolo specifico svolto dall'imputato aveva riferito per conoscenza diretta OT che aveva insieme con lui partecipato al clan di RE quantomeno nell'89. Il trattamento punitivo appariva adeguato alla gravità dei fatti. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla esistenza del cosiddetto gruppo di MI, che non andava confuso con la famiglia di MI, a capo della quale la sentenza collocava sempre il RE, anche se tutti i riferimenti fattuali si riferivano alla famiglia e non al gruppo. Le dichiarazioni dei collaboratori però riferivano che l'imputato era alle dipendenze di DI fino alla sua morte avvenuta nell'89 e quindi in quella data non era alle dipendenze di RE. Tutti i soggetti collegati a DI non avevano la consapevolezza di operare dentro la famiglia di RE erano del tutto autonomi;
il gruppo di persone che gravitava intorno a DI aveva costituito un gruppo del tutto autonomo rispetto alla famiglia di MI e quindi non vi era correlazione tra accusa e condanna. Per il periodo antecedente a quello coperto da giudicato non vi erano riferimenti probatori di una sua partecipazione all'associazione, semplicemente risultava che egli era alle dipendenze lavorative del
DI e svolgeva per lui funzioni di factotum, nessuno gli aveva attribuito comportamenti illeciti prima del 90 e tutti coloro che avevano parlato di lui, avevano riferito fatti successivi al 90 e quindi interamente coperti dal giudicato. Deduceva poi difetto di motivazione in relazione al trattamento punitivo e all'omessa concessione delle attenuanti generiche.
68. OT SE
La sentenza confermava la condanna in relazione ai delitti di estorsione ai danni di NI (capo
216), ai danni di UN (capo 218), per la rapina ai danni di un supermercato (capo 360), e per le estorsioni ai danni di CA (capo 225), per i quali aveva confessato, nonché ai danni della Cogei-
o IT (capo 226), per le quali aveva negato la propria responsabilità. Risultava inoltre dagli atti che l'imputato era associato ad un clan autonomo facente capo a DI e tale accusa era ancora sub iudice visto che gli atti erano stati rimessi al P.M. per la modifica della contestazione, non risultando viceversa mai entrato nel clan dei OT. Osservava che in relazione ai reati fine, oltre alla confessione per alcuni di loro, a fondamento della dichiarata responsabilità dell'imputato vi erano le dichiarazioni di AN che aveva frequentato il locale di RI al quale accedeva anche l'imputato; costui aveva riferito che proprio grazie a OT era entrato in contatto con la mafia locale. In relazione all'estorsione ai danni di CA l'imputato aveva riferito che ne era a conoscenza ma si era limitato ad accompagnare GA ad un incontro organizzato con l'imprenditore e che non aveva partecipato alle fasi successive e alla riscossione della tangente, ma la corte rilevava che già questa partecipazione era sufficiente per il suo coinvolgimento visto che aveva rafforzato con la sua presenza il clima di intimidazione ai danni dell'imprenditore. In relazione all'estorsione ai danni della Cogei, OT aveva dichiarato che l'imputato faceva parte dell'equipaggio dell'automobile di copertura armata che aveva accompagnato il gruppo che doveva trattare con i dirigenti dell'azienda ed anche questa condotta non poteva che configurarsi come partecipazione effettiva. La circostanza che l'imputato avesse negato di aver commesso queste estorsioni era più dovuta al fatto che egli era intimamente convinto di non avervi partecipato, piuttosto che frutto di una reticenza dolosa. Osservava che in relazione alla confessione non valeva il principio della inscindibilità in parallelo col principio della frazionabilità della chiamata di correo, per cui il giudice in virtù del principio del libero convincimento poteva utilizzare altri elementi di prova per addivenire a definire la responsabilità dell'imputato solo in parte confesso.
Riteneva poi di non poter accogliere la richiesta di continuazione tra i delitti per le ragioni espresse nella parte generale riteneva adeguata al fatto concreto la pena inflitta per i singoli episodi criminosi. Avverso la decisione presentava ricorso l' imputato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori ed in particolare in relazione all'acquisizione di quelle di RI avvenuta in violazione di legge e richiamava in proposito quanto dedotto in sede di appello;
rilevava la incongruità della motivazione nella parte in cui aveva utilizzato la confessione dell'imputato e poi non gli aveva creduto in quelle parti in cui aveva negato la sua responsabilità per alcune estorsioni, senza supportare tale decisione con una motivazione adeguata;
violazione di legge sulla quantificazione della pena, in quanto non aveva motivato sul perché in relazione ad lacune condanne aveva concesso le attenuanti generiche ed in relazione ad altre no, neppure aveva motivato sul perché le aveva concesse solo in un giudizio di valenza, nonostante vi fossero motivi di appello specifici. Il delitto di rapina doveva essere comunque dichiarato prescritto alla data del 3/4/2003 così come già ritenuto per il correo ON
Ø PD OL (pag. 607 della sentenza). Del tutto priva di motivazione era l'omessa concessione della continuazione visto che il richiamo a quanto esposto nella parte generale non poteva essere utilizzato in quanto faceva riferimento al rapporto tra delitto associativo e reati fine.
69. ON SE
La sentenza confermava la condanna dell'imputato in relazione alla partecipazione al clan di
FA dagli anni 89/90. Egli era stato partecipe della famosa lite del semaforo avvenuta nel marzo del 90 che aveva generato una serie di reazioni a catena di particolare rilevanza e si era svolta tra gli occupanti della vettura di ON tra i quali vi era MP VO ON e la moto a bordo della quale vi erano GA NO UN e IG. All'epoca era emerso che
ON era del tutto estraneo al mondo malavitoso tanto che era stato ascoltato come testimone sulla lite al tribunale di TI, ma tale circostanza era irrilevante visto che all'epoca non vi erano ancora i collaboratori che avevano riferito circostanze ben diverse. MP VO MA aveva riferito che l'imputato era stato affiliato da suo RA SA, che aveva fornito una pistola e che era tenuto in disparte in quanto incensurato;
RI aveva riferito che era un personaggio attivo del gruppo MP, un fedelissimo di CR, operava nel settore dell'usura e della droga con il gruppo di NI a Capo D'DO. Tali dichiarazioni erano poi confermate da accertamenti di
P.G. che lo avevano individuato insieme ad affiliati del clan. Si trattava di dichiarazioni provenienti dall'interno del clan e nessun rilievo potevano avere le smentite di GA e FA ritenuti per ogni verso inattendibili. Il trattamento punitivo era del tutto adeguato e doveva riconoscersi la riduzione per il rito abbreviato. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e, dopo aver dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei pentiti, alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di RI, all'ordinanza di acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p., rilevava il difetto di motivazione sulla contraddittorietà del quadro probatorio che vedeva accanto alle due chiamate di RI e MP MA, le smentite di FA e
GA.
70. NA CO AL
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan di FA dall'87, per essere poi transitato nel clan dei barcellonesi nell'89, e per essere divenuto alla fine del 91 il capo della frangia dei ZArroti, per il quale fatto gli era stata contestata l'aggravante dell'aver rivestito un ruolo apicale. Avevano reso dichiarazioni in tal senso RI secondo il quale l'imputato faceva parte del gruppo dei ZAroti, legato a Trifrò; AL aveva riferito di una riunione a casa di RI che aveva come scopo di assegnare a BI, di cui MU era collaboratore, il ruolo di responsabile della zona di ZArrà. Tali dichiarazioni erano riscontrate da accertamenti di P.G. che lo avevano identificato insieme a importanti uomini del clan in incontri al vertice, come quello
D verificatosi il 14/5/90. Il trattamento punitivo era adeguato alla gravità del fatto. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle condotte di partecipazione all'associazione mafiosa, visto che la condanna si fondava solo su dichiarazioni dei collaboratori, senza che gli fosse attribuita alcuna condotta concreta;
il riferimento all'accertamento di polizia era inconferente visto che da nessun elemento era emerso che egli avesse svolto un qualche ruolo attivo in occasione di quel summit. Deduceva poi violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche e alla eccesiva quantificazione della pena.
71. OM SE
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan di FA a partire del 1988, sulla base delle dichiarazioni di MP MA che aveva riferito come fosse stato reclutato da
CR, facente parte del suo gruppo;
di RI che aveva riferito che faceva parte del gruppo di fuoco del clan di FA, come rinnovato dopo la morte di HE, che prima aveva fatto parte del gruppo GA e poi, quando questo si era diviso, era entrato nel gruppo MP, alle dipendenze di CR, provvedeva alle esecuzioni armate, aveva fatto parte della riunione che aveva decretato la morte di MA e aveva preso parte al furto di armi alla Pretura di Naso;
quest'ultima circostanza veniva confermata da EN. Vi erano poi a riscontro numerosi controlli di polizia.
Osservava che infondata era l'eccezione di violazione dell'art. 190 bis c.p.p. ( ci si limita a trattare questa eccezione in quanto è l'unica che viene riproposta con i motivi di ricorso) in quanto la corte di primo grado aveva congruamente motivato la propria decisione assunta con ordinanza del
10/5/2004 specificando che le parti non avevano indicato alcuna esigenza specifica di reiterazione delle prove se non valutazioni empiriche basate su sensazioni, sulla mera probabilità di cambiamento di versioni, su precedenti compressioni di diritto di difesa, mentre per le altre richieste la stessa corte aveva provveduto a riesaminare i collaboratori non sentiti quando aveva ravvisato la necessità di valutarne l'attendibilità. Osservava che a carico dell'imputato vi erano due chiamate in correità che si riscontravano reciprocamente di RI e MP MA e che EN era un riscontro in relazione alla partecipazione al furto di armi. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione dell'art. 190 bis c.p.p. in quanto le parti avevano chiesto alla corte di primo grado di procedere all'esame diretto dei testi già ascoltati ed in particolare dei collaboratori di giustizia ed avevano evidenziato le ragioni di tale richiesta e la corte dopo un primo diniego era tornata indietro sulla sua decisione, ma solo con riguardo ad alcuni collaboratori da lei scelti senza tenere conto delle richieste della difesa. In particolare non era stata disposta la reiterazione per MP MA, AL e LI che tra l'altro erano in stretta correlazione con
FA ritenuto inattendibile. Le ordinanze quindi erano affette da contraddittorietà della motivazione ed avevano leso il diritto di difesa. Deduceva poi illogicità della motivazione nella parte in cui non aveva dato rilievo alla circostanza che GA e FA non avevano mai chiamato in causa l'imputato ed erano quindi un riscontro negativo alle dichiarazioni di RI e MP
MA, che per altro non si riscontravano per la loro genericità. Quanto a EN la corte di secondo grado aveva operato un travisamento delle dichiarazioni in quanto egli aveva riferito de relato che a compiere il furto di armi era stato OM BE e non SE;
gli elementi raccolti quindi non erano idonei a fondare la responsabilità dell'imputato.
72. RI NI
73. RI LV
La sentenza confermava la condanna dei due fratelli per la partecipazione alla mafia barcellonese.
Nei loro confronti avevano reso dichiarazioni ON IZ che li aveva individuati come facenti parte del gruppo dirigente e così NS, che aveva poi precisato che la famiglia RI era una delle più rispettate e temute per il ruolo che svolgeva nel tessuto della città, essendo titolari della raccolta dei rifiuti per il Comune di Barcellona e titolari di attività di demolizione;
erano inoltre cognati del potente boss EM di AL ed avevano legami con funzionari e dipendenti comunali. NS precisava poi che erano dediti alle estorsioni e al traffico di stupefacenti. Tali dichiarazioni erano confermate da RI che li aveva identificati nella corona della mafia barcellonese guidata da TI, tanto che il suo clan aveva sempre dato la caccia ai fratelli per ucciderli perché gestivano ogni attività criminosa della zona. LI aveva riferito che gestivano una demolizione di auto e che LV aveva fatto parte del gruppo che aveva deliberato la morte di
IA SE. MP MA li aveva indicati come partecipanti del gruppo barcellonese nel
90 ed aveva riferito che uno di loro aveva partecipato alla riunione nella quale si era decisa la separazione da FA. AL li aveva individuati come tra i più importanti responsabili del clan dei barcellonesi e EN aveva riferito che EM di AL glieli aveva indicati come persone di fiducia del clan dei barcellonesi. A riscontro vi erano poi plurime attività di osservazione. Rilevava la corte che a carico dei due fratelli vi erano due chiamate di soggetti intranei al clan molto specifiche e attendibili quali quelle di ON e NS, oltre a quelle di nemici che avevano però piena contezza del loro ruolo rilevante. La circostanza che non siano stati contestati in tale processo dei reati fine era irrilevante, così come non era sintomatico il fatto che LV avesse presentato una denuncia per lesioni e furto. Assumeva invece rilievo il fatto che il RA di ON lavorava presso LV e proprio tramite le pressioni da loro esercitate si era determinata la decisione della ritrattazione delle accuse formulate da ON. Avverso la decisione presentavano ricorso i due imputati con due atti separati ed uno congiunto. RI LV poneva questioni preliminari identiche a quelle già esaminate per RR, IS, GL, De AL e ON e quindi ad esse ci si richiama integralmente;
in particolare osservava che
NS si era limitato a fornire una sterile accusa solo a seguito di contestazione del P.M. e comunque non aveva mai fatto parte della mafia barcellonese, e così anche ON, mentre tutti gli altri avevano reso le loro dichiarazioni dopo aver letto l'ordinanza cautelare;
RI apparteneva ad una organizzazione criminale avversa e quindi non poteva sapere nulla della direzione di quella in esame. Il ruolo apicale era stato ritenuto senza alcun riscontro obiettivo o riferimento fattuale concreto. RI NI deduceva che i collaboratori avevano parlato genericamente dei componenti della famiglia RI e probabilmente si riferivano ai due fratelli deceduti e non a NI, visto che sia FA che GA lo avevano scagionato. NS non aveva mai detto nulla in dibattimento affermando di non ricordare nulla e le sue dichiarazioni, acquisite a seguito di contestazioni, non potevano essere poste a fondamento della condanna.
ON era un estraneo che non aveva mai fatto parte del clan, era del tutto inattendibile trattandosi di un tossicodipendente, ambiguo tanto che aveva accusato anche gli inquirenti. Tutti gli altri collaboratori avevano riferito notizie apprese de relato senza che fosse stato possibile verificarne l'attendibilità e comunque avevano concordato le accuse con FA. Con atto congiunto deducevano tutte le questioni processuali attinenti alla incongruità e contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, alla illegittimità della acquisizione delle dichiarazioni di ON e RI, alla mancata valutazione del fatto che gli altri collaboratori di contorno avevano concordato le proprie dichiarazioni con FA, ritenuto del tutto inattendibile, alla omessa considerazione che né NS né ON erano intranei al clan barcellonese;
si tratta di questioni già ampiamente riferite in relazione ad altre posizioni e che costituiscono comunque la base di tutte le eccezioni difensive. Deducevano infine l'omessa motivazione in relazione al trattamento punitivo che si era discostato di molto dal minimo edittale vigente all'epoca del commesso reato e che proprio per questo necessitava di una motivazione specifica.
74. NO NI
La sentenza confermava la condanna per l'estorsione ai danni di CA ( capo 224), l'estorsione ai danni di ES (capo 239), l'estorsione ai danni di CC (capo 254) e l'estorsione ai danni di
MA (capo 253), sulla base della piena confessione trattandosi di collaboratore di giustizia.
Osservava che non poteva riconoscersi la continuazione tra i reati sulla base delle considerazioni espresse nella parte generale. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge in relazione all'omessa prescrizione per i residui reati di estorsione, visto che erano stati commessi rispettivamente in data agosto 91, settembre 91, agosto 91 e dicembre 92 e quindi prima degli altri dichiarati prescritti;
l'omessa applicazione della continuazione trattandosi di reati fine riconducibili all'originario programma criminoso dell'associazione. 75. NO VI
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi sulla base delle dichiarazioni di RI che lo aveva individuato come affiliato a ON e dedito allo spaccio di stupefacenti. NS aveva riferito di aver fatto parte proprio del gruppo gestito da NO ed aveva riferito che a Barcellona vi erano tanti piccoli gruppi di criminali, ognuno dei quali aveva un settore,
e il suo era quello dedito alle rapine, aveva aggiunto che NO era molto rispettato e tutti loro dovevano ubbidire, pena la morte. Tali dichiarazioni erano riscontrate da numerosi controlli di polizia che lo avevano identificato con personaggi noti del clan. Il trattamento punitivo appariva adeguato al ruolo di piccolo capo a lui attribuita da parte dell'intraneo NS e per i plurimi precedenti penali. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in quanto NS non poteva essere considerato un intraneo al gruppo, avendolo sempre negato e soprattutto le sue dichiarazioni erano state acquisite attraverso le contestazioni visto che egli aveva affermato di non ricordare nulla e non potevano essere utilizzate in violazione dell'art. 500, comma 3, c.p.p.. Osservava infine che in altro procedimento l'imputato era stato assolto dal delitto associativo e da numerosi reati fine proprio sulla base dell'inattendibilità del pentito NS, che ad esempio aveva accusato l'imputato di aver commesso una rapina quando invece egli era detenuto. RI aveva riferito cose apprese de relato senza indicarne la fonte e quindi era del tutto inaffidabile.
76. PI VI
La sentenza confermava la condanna in relazione al capo 58 della rubrica (omicidio AG
NC e tentato omicidio RR), osservando che la vittima era RA di EL, persona che aveva tradito il boss FA ed era già stato ucciso, e quindi il fatto era stato attribuito al clan di FA come vendetta. NC il giorno dell'agguato al RA aveva sparato contro i killer e il giorno dell'omicidio aveva partecipato con RR ad un summit dei barcellonesi presso un terreno di loro proprietà. L'omicidio era avvenuto in una località vicina al territorio dei tortoricini, cioè i MP VO. La principale fonte di accusa era il collaboratore MP VO MA che proprio quel giorno aveva avuto il battesimo del fuoco e che quindi aveva effettuato una chiamata diretta in correità oltre che del RA SA, capo indiscusso della famiglia mafiosa, organizzatore ed esecutore dell'omicidio, anche di PI VI. Aveva effettuato una descrizione minuziosa della fase preparatoria e dell'esecuzione ed in particolare aveva riferito che vi erano vari gruppi in giro alla ricerca del luogo in cui si doveva svolgere il summit e che per caso avevano incontrato l'auto con a bordo la vittima e RR, ed avevano deciso di intervenire subito.
In un primo momento avevano sparato il RA SA e PI, ma poi SA aveva strappato di mano il fucile a PI ed aveva ucciso AG NC. Il collaboratore aveva ammesso in dibattimento di avere per errore indicato come presente IG mentre invece in auto con loro vi era PI. Vi erano a conferma le dichiarazioni di AL che aveva appreso dei fatti direttamente da MP SA e li aveva riferiti in termini assolutamente coincidenti alla versione di MA.
In relazione al delitto associativo vi erano le dichiarazioni di RI che lo aveva individuato come facente parte del gruppo di capo d'DO e come esecutore dell'incendio subito da RA;
di MP MA che aveva riferito le medesime circostanze e in più che era stato affiliato da
CR ed aveva assunto la carica di picciotto in carcere nel 91; di AL che lo aveva inserito nel gruppo dei MP e così di OT GE e LV. A riscontro vi erano poi numerosi controlli di polizia con esponenti del clan. Osservava quindi che la prova della sua responsabilità si fondava su una chiamata diretta del correo MP MA e su una chiamata de relato da parte di
AL che però aveva saputo dei fatti direttamente da SA, altro esecutore materiale;
si trattava di ricostruzioni del tutto coincidenti e dotate di grande credibilità anche per la totale mancanza di motivi di astio o rancore. Il suo concorso era pieno visto che era alla ricerca del luogo del summit nel quale fare una strage e poi aveva sparato contro la vittima. Sussisteva la premeditazione in quanto l'occasionalità dell'incontro nulla toglieva alla programmazione minuziosa dell'omicidio che doveva svolgersi solo in un luogo diverso. Pienamente provata era la partecipazione al delitto associativo nel periodo dall'88 all'89 e poi per il periodo successivo al novembre 91, stante il giudicato assolutorio per il periodo intermedio, e non sussistevano ragioni per modificare il trattamento punitivo, se non per la concessione della riduzione per il rito abbreviato. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di elementi di riscontro alla chiamata in correità di MP MA, visto che l'imputato non aveva partecipato alla fase deliberativa e quindi contro di lui non vi erano le dichiarazioni di RI;
inoltre MA in un primo momento aveva chiamato in causa IG e non PI. Le dichiarazioni di AL erano de relato da un correo e non riscontrate oltre che generiche sulla posizione dell'imputato. Deduceva poi violazione di legge in relazione alla deposizione di AL in quanto il P.M. non lo aveva inserito nella lista testi e la corte lo aveva ammesso senza assumere alcun provvedimento ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Inoltre l'omesso inserimento nella lista aveva comportato che non era certa la veste nella quale veniva assunto e cioè se imputato di reato connesso o chiamante in reità e comunque per questo omicidio poteva essere solo un testimone e mancava ogni riferimento nella lista testimoniale o un provvedimento ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Violazione di legge in relazione alla ritenuta premeditazione in quanto l'imputato non aveva partecipato alla riunione deliberativa e quindi era stato convocato in armi senza sapere bene cosa doveva fare, mentre l'uccisione della vittima era avvenuta per caso, come frutto di una decisione estemporanea dovuta al fatto che avevano incrociato per caso il bersaglio principale. Difetto di motivazione in relazione al delitto associativo visto che vi era un giudicato assolutorio per il periodo 90-91 e per i periodi successivi e quindi l'unica parte oggetto del giudizio era relativo al periodo antecedente, ma la corte non aveva ricercato i riscontri alla partecipazione in detto periodo e aveva genericamente fatto riferimento alle dichiarazioni di collaboratori senza collocare nel tempo i riferimenti.
77. ST GE
La sentenza confermava la condanna in relazione alla partecipazione al clan di FA in relazione al periodo successivo al 1987 e di aver rivestito il ruolo di capo del gruppo di Capo d'DO; infatti per il periodo dall' 86 all' 87 era già stato condannato con sentenza definitiva, anche se non gli era stato contestato il ruolo apicale. Avevano riferito sul fatto RI che lo aveva identificato come presente agli incontri in carcere per riorganizzare il clan FA, anche se dopo la sua scarcerazione a causa dell'abuso di alcool non aveva rivestito più ruoli di rilievo;
MP MA lo aveva individuato come capo zona del medesimo territorio;
OT GE aveva riferito del suo ruolo nei medesimi termini ed aveva aggiunto che gli piaceva la bella vita;
AN aveva riferito che per il suo ruolo nel clan FA era divenuto un loro bersaglio tanto che aveva predisposto un agguato per ucciderlo, evento poi non verificatosi perché la vittima aveva cambiato strada.
Osservava la corte che ST era stato sorpreso a fianco di FA il giorno nel quale vi era stata l'irruzione nel luogo del summit mafioso in cui era stato arrestato LL e poi era stato individuato come bersaglio dalla cosca avversa e questi due elementi erano sintomatici della sua intraneità al clan. Vi erano poi le concordi dichiarazioni dei collaboratori e a nulla rilevava la circostanza che a causa dell'abuso di alcool avesse perso il ruolo direttivo o che fosse stato assolto dai reati fine, visto che la sua permanenza nell'associazione non era smentita da altri elementi quali la dissociazione o la presa di distanza. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla data del commesso reato e alla durata della permanenza oltre il giudicato già formatosi per gli anni 86 e 87 in quanto non vi era prova della commissione di alcun reato fine successivamente o di alcuna condotta specifica, mentre il collaboratore RI aveva specificamente riferito che, dopo la sua scarcerazione avvenuta nell'89, non gli era stato affidato alcun incarico visto il suo stato di alcolizzato. Il riferimento fatto da AN era indeterminato nel tempo non si sapeva né se il fatto fosse effettivamente successo né in quale epoca e quindi era una accusa del tutto indeterminata. La sentenza aveva affermato in modo apodittico che la prova della sua partecipazione dipendeva dalla precedente condanna senza verificare se vi erano riscontri fattuali a simile postulato. Il trattamento punitivo era stato calcolato attribuendo alla contestazione della presente associazione il crisma della maggiore gravità e riunendo in continuazione la precedente condanna definitiva, senza motivare sul perché, visto che il periodo successivo era stato privo di reati fine e trascorso in gran parte in carcere, senza contare che sul ruolo apicale vi erano seri dubbi, visto che l'unico riferimento parlava di persona benvoluta da FA.
78. IF AT ZI
La sentenza confermava la condanna per l'estorsione ai danni di CA (capo 225) sulla base delle dichiarazioni di OT LV che lo aveva individuato come autore dell'esplosione di colpi di arma da fuoco contro l'ufficio della vittima;
di NO che aveva ricevuto sul punto le confidenze della vittima secondo la quale quello che si era presentato a richiedere la tangente era alto con una
Alfa 90, circostanza confermata dallo stesso CA in aula e corrispondente al vero;
di OT che lo aveva individuato come presente all'incontro con la vittima. In relazione al delitto associativo l'accusa era di aver fatto parte del gruppo OT e poi di essere transitato nel gruppo
GA a partire dal 91. Avevano reso dichiarazioni in tal senso OT LV e GE,
RI e IZ secondo i quali era certa la sua affiliazione al clan OT e poi il transito in quello di GA, tanto che era stato uno degli esecutori dell'attentato ai danni di OT LV.
MA lo aveva accusato di aver partecipato all'incendio del cinema di S. Agata e all'attentato al mobilificio Meneghini. I fatti apparivano quindi accertati e così la responsabilità dell'imputato provenendo le accuse da persone intranee ai due clan e quindi perfettamente a conoscenza delle dinamiche ivi operanti. Avverso la decisone presentava ricorso l'imputato osservando che le dichiarazioni di NO non erano state riscontrate dalla persona offesa che aveva negato di aver raccontato i fatti a NO ed aveva solo configurato come mera possibilità che chi aveva riscosso la tangente si fosse presentato con una Alfa 90; non era stata riconosciuta la continuazione col reato associativo mentre era evidente l'identità del disegno criminoso;
la contestazione della data di chiusura della associazione era un fatto nuovo e doveva essere contestata all'imputato nelle forme dell'art. 520 c.p.p.; tutti i reati erano prescritti applicando il precedente regime più favorevole.
79. ZO UR CI
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan di FA dalla fine del 1991 sulla base delle dichiarazioni di MP MA il quale aveva riferito che era stato affiliato al clan con la carica di picciotto, mentre si trovava ancora in carcere, ed era stato delegato a commettere reati minori. Tale affiliazione veniva poi confermata da LI e da OT GE. Osservava che tali propalazioni erano idonee a sostenere la condanna in quanto MA era interno alla cosca ed era stato riscontrato dalla certificazione del carcere che aveva dimostrato la comune detenzione, e dagli accertamenti di P.G., che lo avevano individuato con persone affiliate al clan di rilevante spessore criminale;
inoltre vi erano le dichiarazioni degli altri due collaboratori;
irrilevante era la circostanza che non vi fossero state condanne per reati fine, così come la assoluzione per la partecipazione ad
100 una associazione semplice e per una rapina, in quanto la sentenza riguardava fatti del tutto diversi.
Doveva essere confermato il trattamento punitivo per la sussistenza delle aggravanti e per la gravità dei fatti. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e rilevava che vi era stata l'omessa motivazione sulla circostanza rilevante dell'esistenza di un giudicato assolutorio per fatti simili, nei quali era imputato insieme a MP MA, che invece era stato condannato;
la corte non aveva spiegato perché si trattava di fatti diversi;
inoltre era sintomatico il fatto che MA non ne avesse mai parlato e quindi che non avesse detto tutto ciò che sapeva;
non costituivano riscontro le dichiarazioni di LI e OT perché generiche e così i controlli di P.G. attinenti a periodi antecedenti o successivi al periodo di interesse;
la quantificazione della pena era incongrua in quanto si trattava di un soggetto incensurato al quale ben potevano essere concesse le attenuanti generiche.
80. ZO UR SE
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan FA, vicino al gruppo di
TI Taguali, a partire dal 1987 a seguito delle dichiarazioni di MP MA, rese de relato dai fratelli SA e VI;
per conoscenza diretta riferiva che eseguiva estorsioni, tanto che insieme a lui aveva riscosso la tangente dalla ditta EL di BR, dopo che RI si era dato alla latitanza. Avevano confermato la notizia sia GU che OT GE e vi erano stati numerosi controlli di polizia che lo avevano individuato con esponenti di spicco del clan di appartenenza;
il trattamento punitivo era adeguato alla gravità del fatto e ai precedenti penali, tra i quali uno grave per rapina. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva mancanza di motivazione sui alcune circostanza di fatto provate dalla difesa, come quella della mancata assunzione presso il cantiere AC, che smentivano le accuse del GA;
contraddittorietà della motivazione nella parte in cui riferiva apoditticamente che le posizioni dei due fratelli erano identiche mentre ciò non corrispondeva al vero;
l'imputato non aveva fornito alcun reale contributo alla associazione e comunque non era stato provato per cui la prova era insufficiente e contraddittoria;
non vi era stata alcuna risposta alla richiesta di escludere le aggravanti del reato associativo e neppure alla richiesta di voler considerare finita la sua partecipazione al 22/1/91 quando si era allontanato per andare a lavorare a Torino, così come documentato anche dai carabinieri.
81. CH GE
La sentenza confermava la condanna per aver partecipato al clan di FA a partire dal 91 sulla base delle dichiarazioni di MP MA che aveva riferito che era stato affiliato al clan dopo il suo arresto e si occupava del furto di vetture, gli aveva anche consegnato un'arma; RI aveva riferito che faceva parte del gruppo capeggiato dai fratelli IG ed era vicino ai MP, aveva partecipato al furto di armi alla Pretura di Naso;
EN lo aveva indicato come attivo nel clan dedito alle estorsioni e lui stesso lo aveva sostituito dopo il suo arresto;
aveva personalmente visto l'imputato accompagnare GL, quando gli avevano chiesto di mostrare loro l'abitazione di
TE che doveva aiutarli per un discorso"; aveva poi appreso che volevano chiedere a TE di 66
rubare una moto che doveva servire per l'attentato al padre di GA DO, IA;
aveva infine riferito che lui stesso provvedeva ad inviare in carcere all'imputato i proventi delle estorsioni.
Tali dichiarazioni erano confermate da ZA LI il quale aveva riferito che l'imputato era uno di quelli che gli chiedeva il denaro per conto dei MP. Osservava che sussistevano molti elementi per confermare la condanna ai quali doveva aggiungersi che era divenuta definitiva nei suoi confronti una condanna per la partecipazione all'associazione mafiosa tortoriciana dal 94 al
2003.
Al presente processo veniva poi riunito altro procedimento celebrato separatamente dalla Corte
d'appello di Messina inerente il tentato omicidio di GA NO IA, di cui aveva riferito
EN, conclusosi con la conferma della condanna. Si era trattata di una vendetta trasversale nel senso che l'attentato a IA doveva servire a indurre il figlio DO a desistere dalla collaborazione;
IA infatti era l'unico componente della famiglia GA rimasto a CI.
La responsabilità si fondava sulle dichiarazioni di EN TO che aveva saputo da TE
IZ, sodale dei MP, poi ucciso, che CH aveva ricevuto l'incarico di uccidere il padre di GA DO insieme a GL ON, e lo aveva accompagnato a prelevare la moto che avrebbero dovuto usare. Dopo qualche giorno aveva saputo sempre da TE come era andato l'agguato e cioè che IA aveva risposto al fuoco e lo aveva ferito a un fianco. EN aveva riferito che il mandante era proprio VI dal carcere, anche se questa era una sua deduzione logica. Gli elementi di riscontro erano costituiti dalla sentenza per l'omicidio GL, correo di
TE, dalla quale era emerso il ritrovamento del motociclo con il serbatoio raggiunto da un colpo, dalle dichiarazioni di GA LE e dello stesso IA i quali avevano riferito di essere stati minacciati da VI pubblicamente, e di essere stati pedinati dai fratelli CH, legati a
VI da amicizia. RI, che in questo processo aveva deposto, aveva riferito di aver saputo in carcere da VI che si stava preparando la vendetta contro i GA e dopo qualche giorno aveva saputo che vi era stato l'attentato a GA IA, e che la vittima aveva ucciso uno dei suoi attentatori, cioè GL. Tali dichiarazioni costituivano una solida base di fondamento dell'accusa alla quale doveva aggiungersi anche la causale emergente sia dalla sentenza per l'omicidio GL sia dalla accertata sussistenza di una guerra di mafia tra i GA ed i MP.
La corte rilevava che le dichiarazioni di RI erano de relato da VI e quelle di EN, de relato da TE che, quale esecutore materiale, era poi stato ucciso. Riteneva la corte che fosse
102, provato l'animus necandi nel mandato omicidiario da parte di VI, nell'uso di un'arma da sparo e nel fatto che la pistola era stata puntata per tre volte all'indirizzo di IA e che solo l'inceppamento aveva impedito il verificarsi dell'evento. Sussisteva l'aggravante della premeditazione essendo l'intento maturato nel tempo, essendo stato preceduto da minacce, dalla precostituzione dei mezzi, dai pedinamenti della vittima da parte di CH. Sussisteva
l'aggravante del motivo abietto in quanto il movente era quello della vendetta trasversale per impedire al figlio di collaborare. Sussisteva l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 in quanto l'omicidio era stato deciso per affermare il ruolo e il prestigio del capo della consorteria mafiosa. In particolare nei confronti di CH GE dovevano essere valorizzate le dichiarazioni della vittima del reato il quale nei mesi precedenti era stato sottoposto a pedinamento dai fratelli
CH, abitanti a CI, abituali accompagnatori di MP VI. Osservava quella corte che il riconoscimento fisico dell'imputato era avvenuto in termini non del tutto certi tramite fotografia, in termini di assoluta certezza nel video che gli era stato mostrato, ma poi che la vittima non lo aveva riconosciuto in dibattimento. Era vero inoltre che l'imputato aveva parlato dei
CH solo nel corso del processo che lo aveva visto imputato dell'omicidio di GL uno degli esecutori materiali dell'attentato contro di lui. Un riscontro alle sue dichiarazioni si rinveniva nel fatto certo che egli si accompagnava assiduamente a MP VI e nelle dichiarazioni di GA LE il quale aveva riferito che quando VI lo aveva minacciato di andarsene da
CI era accompagnato proprio da GE e costui svolgeva un ruolo attivo nella intimidazione. Tali elementi consentivano di ritenere che vi era una continuità tra l'atteggiamento minaccioso raccontato da LE ed avvenuto nel 94 e i pedinamenti avvenuti dopo l'emissione delle ordinanze cautelari per il processo Mare Nostrum. Inoltre EN aveva individuato un ulteriore legame tra i due imputati e cioè il rapporto di comparato che in tali ambienti aveva un rilievo particolare, nonché l'episodio sopra riferito della presenza dell'imputato anche quando si erano recati da TE per chiedere il furto della moto da usare per preparare l'attentato. Si tratta di dichiarazioni in parte de relato da TE, per quanto attiene allo scopo delle richieste a lui rivolte, ma dirette per quanto attiene alla presenza di GE insieme a GL quando gli avevano chiesto come trovare TE. I contrasti nelle versioni su chi avrebbe poi rubato la moto si giustificavano perché diversi erano stati i momenti in cui si era svolta la ricerca del mezzo;
così le ulteriori discrepanze sul fatto che l'arma utilizzata fosse stata prima provata o meno, sulle modalità dell'omicidio e cioè se vi era stato il colpo di grazia o meno, erano giustificate dal fatto di aver riferito cose raccontate da altri. Riteneva del tutto certa l'individuazione di GE da parte di
EN sia come coinvolto nelle ordinanze custodiali Mare Nostrum sia perché lui aveva portato i soldi all'avvocato per la sua difesa su richiesta del suocero.
108 Avverso le due condanne presentava due atti di ricorso l'imputato e deduceva quanto a quella per il delitto associativo violazione di legge e difetto di motivazione in quanto si era fondata su dichiarazioni generiche dei collaboratori RI e MP MA che però non avevano individuato alcun ruolo specifico dell'imputato, mentre quelle di EN e ZA si riferivano a fatti successivi al periodo in contestazione;
non costituiva elemento di riscontro la condanna per delitto associativo in quanto relativa ad un periodo successivo. Deduceva poi violazione dell'art. 512 c.p.p. e art. 6 CEDU per l'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di RI per tutte le considerazioni già esposte in relazione alle altre posizioni processuali degli altri imputati. In relazione alla condanna per il tentato omicidio deduceva violazione dell'art. 603 c.p.p. per aver omesso di disporre la rinnovazione del dibattimento per una presunta irrilevanza delle risposte che i testi avrebbero dato;
violazione dell'art. 192, 238 bis e 234 c.p.p. in relazione a tutte le incongruenze della versione data da EN, in relazione all'utilizzo della sentenza Mare Nostrum
non passata in giudicato come prova del fatto;
vi era illogicità della motivazione nella parte in cui superava l'omesso riconoscimento della persona offesa, con altri elementi presuntivi quali la loro individuazione quali accompagnatori di VI;
non vi era stato alcun riconoscimento dell'imputato né in fotografia né nel video né di persona;
vi era stata una omessa valutazione dell'alibi fornito dai testi che lo avevano visto quel pomeriggio nel bar del paese sulla base della considerazione che tali movimenti sarebbero stati compatibili con la partecipazione all'omicidio; non vi era prova del dolo omicidiario e della partecipazione effettiva dell'imputato cioè del passaggio dalla fase ideativa a quella esecutiva;
mancanza di prova della premeditazione o anche della sola preparazione dell'azione; insussistenza dei motivi abietti che erano stati individuati nel fine di agevolare l'associazione e quindi rientravano nell'art. 7 L. 203/91.
82. SA TA LA EN
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan GA per il periodo successivo al
18/3/88 sulla base delle dichiarazioni di AN che lo aveva accusato di aver commesso reati gravi,
sostenendo che il cognato GA DO aveva volontariamente sottaciuto le sue responsabilità;
MP MA lo aveva individuato come affiliato al clan GA e così MA;
RI aveva riferito che era cognato di GA ed era personaggio di spicco che gestiva le estorsioni e i furti delle auto;
OT GE lo aveva indicato come appartenente al clan GA;
tali dichiarazioni erano confermate da controlli di P.G. che lo avevano identificato con esponenti del medesimo clan. Il trattamento punitivo era adeguato alla gravità della condotta ed ai precedenti penali, doveva solo applicarsi la riduzione per il rito. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione sulla credibilità dei collaboratori, dandosi per scontato la loro credibilità per il solo fatto che si erano pentiti;
le loro dichiarazioni erano comunque generiche e frutto della lettura delle ordinanze cautelari già emesse;
per OT le sue dichiarazioni acquisite a seguito di contestazione non potevano essere utilizzate come prova per violazione dell'art. 500 c.p.p.; le dichiarazioni di AN erano per relationem e frutto di malanimo nei confronti dei parenti di GA;
violazione di legge in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni di RI ai sensi dell'art. 512 c.p.p. e 6 CEDU;
carenza di motivazione in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche
83. RA NZ
La sentenza confermava la condanna per aver fatto parte del clan dei barcellonesi a partire dall'89 sulla base delle dichiarazioni di RI che lo aveva individuato come un giovane di 25 anni del territorio di Terme Vigliatore, RA di NC boss del gruppo, che veniva utilizzato per il trasferimento di armi nei posti in cui dovevano essere compiute azioni armate, come peril caso dell'estorsione alle imprese RA e OS, che era considerato un abile killer ma che, dopo la morte del RA, aveva tradito ed era passato al clan avversario. AL aveva affermato che prima di entrare nel clan di FA aveva fatto parte del gruppo dei barcellonesi;
EN lo aveva individuato tra gli appartenenti al clan dei barcellonesi capeggiato da TI, come colui che portava i messaggi a IG. Vi erano controlli di polizia che lo avevano identificato insieme al boss dei barcellonesi TA MO. Il trattamento punitivo era adeguato alla gravità del fatto e ai precedenti penali. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva illogicità della motivazione in quanto la condanna si era fondata su dichiarazioni del tutto generiche o apodittiche di collaboratori, senza l'individuazione di fatti concreti a lui attribuiti e senza che tali dichiarazioni fossero sottoposte ad alcun vaglio critico;
la mera frequentazione con affiliati non costituiva elemento di appartenenza alla associazione;
omessa motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche e in merito alla quantificazione della pena.
84. IN CC
La sentenza confermava la condanna per il delitto aggravato dall'affiliazione mafiosa di estorsione ai danni della ditta NI, commesso fino al marzo 92 (Capo 217) osservando che a suo carico vi erano le precise dichiarazioni della persona offesa che con coraggio e precisione aveva confermato in dibattimento che lo IN era colui che si era presentato nella sua azienda per riscuotere la tangente inerente i lavori che stava svolgendo nel 91 e 92 nella strada provinciale di Tusa;
che si era presentato per conto di GA e che era vero che gli aveva portato dei camion di terra per livellare un pezzo di terreno di sua proprietà. UF aveva poi affermato che conosceva l'imputato fin dall'86 come uomo di fiducia di RI, uomo d'onore di FI OL. Tali dichiarazioni erano del tutto sufficienti per fondare la condanna vista la credibilità della persona offesa non scalfita dalle accuse della difesa prive di ogni riscontro documentale o testimoniale. Inoltre le medesime
D risultavano confortate da ben due condanne definitive per partecipazione ad associazione mafiosa a suo carico. L'imputato era sicuramente un mafioso, così come riferito anche dal pentito UF. Né era fondata l'affermazione della difesa secondo cui la consegna del denaro aveva come corrispettivo il deposito della terra in un terreno di sua proprietà, vista la sproporzione economica tra prestazione e somma pagata. Irrilevante era anche il fatto che i due correi, i fratelli RI, fossero stati assolti, per la mancanza di sostegno probatorio, né che AN non ne sapesse nulla;
aveva invece rilievo che per lo stesso fatto GA fosse stato condannato con sentenza definitiva. Sussisteva
l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 629 c.p. visto che l'imputato era un mafioso, come accertato da sentenze definitive. I gravi precedenti penali erano ostativi alla concessione delle generiche. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva illogicità della motivazione in quanto non si era dato rilievo al fatto che i due RI erano stati assolti per non aver commesso il fatto, che AN non ne sapesse nulla, che la persona offesa non aveva mai dichiarato di aver pagato una tangente ma che si trattava del corrispettivo per il versamento di terra presso il suo terreno, il tutto con l'utilizzo di argomentazioni apodittiche e apparenti. Non si era preso in considerazione che la persona offesa era sottoposta a procedimenti penali per fatti di tangentopoli e per partecipazione ad associazione mafiosa come da lui stesso ammesso in dibattimento, che le due condanne per associazione mafiosa riguardavano fatti avvenuti successivamente. Deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla conferma dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 629 c.p.p. in quanto dall'accusa formulata nel presente processo di partecipazione ad associazione mafiosa era stato assolto e il GUP che aveva assolto i due RI aveva affermato che quella associazione in Tusa non esisteva;
violazione di legge in relazione all'art. 521 c.p.p. in quanto la condanna era intervenuta per un fatto diverso, visto che NI era titolare di una ditta individuale che i due RI erano scomparsi e che non avevano costituito alcuna associazione. Deduceva poi mancanza di motivazione per l'omessa concessione delle attenuanti generiche. Infine rilevava la nullità della sentenza di primo grado in quanto un giudice popolare era stato sostituito dopo l'avvenuta chiusura del dibattimento.
Produceva tutti gli atti dai quali dovevano ricavarsi le prove di quanto dedotto.
85. IO NO
La sentenza confermava la condanna per la partecipazione al clan di FA a partire dal dicembre
87 in quanto per il periodo precedente vi era un giudicato assolutorio nei suoi confronti che però aveva ritenuto sussistente l'associazione. L'imputato era rimasto vittima di un attentato mafioso nel febbraio 91. Avevano reso dichiarazioni sul suo conto RI che lo aveva descritto come legatissimo a FA e come uomo base di TI;
per questo suo legame era stato preso di mira dai barcellonesi che avevano cercato di ucciderlo ed era stato risparmiato solo perché era riuscito a stabilire con i nuovi barcellonesi un'alleanza. AL aveva dichiarato che l'imputato era responsabile per TI e che se lui aveva bisogno di qualcosa in quel territorio si rivolgeva all'imputato. Irrilevante era il fatto che non gli fossero attribuiti reati fine e congruo era il trattamento punitivo tenuto conto della gravità della condotta. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato, che impugnava anche le ordinanze che avevano disposto l'acquisizione delle dichiarazioni di RI ed avevano rifiutato un supplemento di perizia. Osservava mancanza di motivazione in quanto le dichiarazioni dei due collaboratori erano generiche e prive di riscontri individualizzanti, oltre che prive di ogni indicazione del ruolo effettivo da lui svolto dopo l'87.
Deduceva violazione di legge in relazione all'art. 512 c.p.p. e 6 CEDU in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni di RI, nonché in relazione all'omessa risposta sulla richiesta di nuova perizia formulata all'udienza del 29/11/2009. Deduceva infine mancanza di motivazione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche. Con memoria ribadiva l'inconsistenza delle accuse formulate da RI e AL e l'illogicità del collegamento tra l'attentato da lui subito e la sua partecipazione al clan FA;
osservava di aver appreso di recente la sussistenza di causali alternative;
ribadiva l'incongruità dell'omessa concessione delle attenuanti generiche.
86. RR OL
La sentenza confermava la condanna in relazione alla partecipazione al clan di FA in posizione apicale insieme al figlio LV. AL aveva riferito che FA in carcere aveva stipulato un accordo con RR OL a seguito del quale il clan dei RR sarebbe confluito in quello di FA e RR OL avrebbe diretto il gruppo, mentre FA era in carcere. RI aveva confermato tale versione riferendo che OL apparteneva alla mafia storica di Barcellona che vi era stata una fusione dei due gruppi;
il figlio LV era un abile killer. MP MA aveva riferito che a seguito dell'alleanza tra FA e i RR si era creato un gruppo unico che operava a
Barcellona; stesse circostanze erano state riferite da LI. Osservava la sentenza che si trattava di prove dichiarative certe e dirette provenienti dall'interno del clan;
per la gravità del fatto non potevano essere concesse le attenuanti generiche. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva manifesta illogicità della motivazione visto che i verbalizzanti avevano riferito che l'imputato era conosciuto per fatti di microcriminalità e non per mafia, che le dichiarazioni di FA erano state smentite da prove dibattimentali, che gli altri collaboratori non avevano fornito riscontri individualizzanti;
mancanza di motivazione sull'omessa concessione delle attenuanti generiche.
87. RR LV
La sentenza confermava la condanna dell'imputato per la partecipazione con ruolo apicale al clan di
FA, per i tentati omicidi a RI (capi 75 e 84), per il duplice omicidio RI e IC (
107 capo 52). L'imputato aveva già due condanne all'ergastolo definitive per omicidi e nel 2005 aveva confessato la sua partecipazione al clan e gli episodi oggi contestati. Rilevava, per quanto qui interessa, che il delitto associativo non era prescritto in quanto non poteva accettarsi che fosse cessato nel 92, mancando ogni prova di una sua dissociazione e sussistendo molte prove della sopravvivenza del clan fino al 95. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva erronea applicazione della legge penale con riguardo alla prescrizione per il delitto associativo;
infatti alla data del suo arresto, 31/10/1991, egli aveva interrotto ogni possibilità di agire per il clan e non sono rinvenibili elementi sui cui fondare un suo ruolo attivo. In relazione al clan FA era certo che nel 92 era in via di dissoluzione, avendo egli iniziato a collaborare ed essendo tutti gli affiliati in carcere. Inoltre a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante il delitto era comunque prescritto, visto che il termine di 15 anni secondo la vecchia disciplina e quello di 12 anni secondo la nuova, applicato a partire dal 91 era già maturato.
MOTIVAZIONE
Il collegio ritiene di dover seguire nell'esame delle questioni prospettate l'iter già adottato dalla decisione di appello e cioè affrontare in via preliminare le questioni comuni alla maggior parte degli imputati e scendere poi all'esame delle singole posizioni e degli specifici motivi di ricorso.
Comune a tutti gli imputati è la questione dell'omesso riconoscimento della continuazione sia tra delitti associativi, sia tra delitto associativo e reati fine, sia tra reati fine. La motivazione adottata dalla sentenza impugnata, in linea generale tranne pochi casi specifici, appare del tutto esaustiva in quanto ha ritenuto che non sussisteva alcuna prova dell'unitarietà del disegno criminoso, non tanto per la astratta valutazione della difficoltà di ipotizzare che fin dall'inizio fossero predisposti i programmi criminosi, come rappresentazione dei singoli delitti ( perché in ipotesi era anche possibile che lo scopo fosse quello di procurarsi denaro con reati contro il patrimonio e con l'intimidazione), ma soprattutto perché queste compagini associative si erano caratterizzate per l'estemporanea creazione di alleanze e separazioni, prive di ogni prevedibilità. Inoltre, le decisioni di commettere singoli omicidi o estorsioni nascevano da ordini impartiti dai pochi capi che decidevano a secondo di eventi improvvisi e non sempre chiaramente intelleggibili e venivano comunicate ai sottoposti per la sola esecuzione, alla quale non potevano obiettare nulla, pena la morte. Tale situazione conclamata e rappresentata dal giudice di merito con una congrua motivazione non può essere contrastata in sede di legittimità, neppure sotto il profilo che si tratterebbe di una motivazione approntata solo per il rapporto tra il delitto associativo e i reati fine e non invece per i reati fine tra loro, visto che la logica esposta riguarda proprio i reati fine.
1082 Altra questione sollevata da molti imputati è quella della concessione della riduzione per il rito abbreviato. Nel presente processo si era verificato che molti imputati avevano avanzato la richiesta di rito abbreviato davanti al GUP nel maggio del 1995, richiesta respinta a seguito del mancato consenso del P.M.; successivamente la questione era stata riproposta davanti al giudice di primo grado che la aveva rigettata rilevando che il processo non era decidibile alla stato degli atti.
La corte territoriale aveva invece ritenuto che la valutazione sulla decidibilità allo stato degli atti doveva essere effettuata con un giudizio ex ante e che davanti al GUP il quadro probatorio era già del tutto completo, essendo stati ascoltati tutti i collaboratori, unica fonte di prova, con la conseguenza che sussisteva il requisito della decidibilità. Riteneva però che fosse concedibile la riduzione solo se la questione fosse stata proposta con i motivi di appello, e quindi rigettava la richiesta se era stata presentata in udienza. Deve osservarsi che tale impostazione appare contraria alla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la richiesta di applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato richiesto davanti al GUP e negato, non accolta dalla sentenza di primo grado, è un motivo di impugnazione non esclusivamente personale e quindi, se accolto, ai sensi dell'art. 587 c.p.p. si estende agli altri imputati, che presentano la domanda in udienza, anche se non la avevano proposta con i motivi di appello (Sez. V 12 giugno 2002 n. 25074, rv. 222853; Sez. IV
14 ottobre 2008 n. 45496, rv. 242030), purchè fossero stati giudicati con la stessa sentenza. Ne discende che una volta accertato che la richiesta di ammissione al rito era stata presentata al GUP e una volta ritenuto che detta diminuente poteva essere riconosciuta a tutti gli imputati che si trovavano nella stessa situazione, come la sentenza di appello ha chiaramente affermato, non poteva distinguersi tra coloro che avevano presentato motivo di appello sul punto e coloro che si erano limitati a chiederla in udienza e quindi la riduzione poteva essere riconosciuta anche a questi ultimi.
E' quindi necessario verificare per coloro che hanno chiesto la riduzione per il rito l'autosufficienza del ricorso, nel senso che solo qualora i richiedenti abbiano provato di aver chiesto il rito in sede di udienza preliminare, la sentenza potrà essere annullata sul punto.
Completamente diversa è invece la questione proposta dai difensori di MP VO VI e
AS Giovanni, riguardante due imputati per delitti che prevedevano la possibile condanna all'ergastolo, i quali hanno prospettato la possibilità di vedersi applicata la riduzione per il rito avanzata da costoro durante il dibattimento di primo grado alla luce della novella legislativa, art. 223 d.lgs. 51/98, che prevedeva anche per tali delitti la possibilità di accedere al rito con la riduzione della pena a 30 anni di reclusione. OS avevano revocato la richiesta ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge n. 4 del 2001, quando quella norma era stata nuovamente modificata escludendo la possibilità di ottenere la trasformazione dell'ergastolo in pena di 30 anni di reclusione;
in conseguenza di tale revoca, costoro erano nuovamente confluiti nel procedimento ordinario. La 109✓ 100D richiesta si fonda sulla pronuncia della CEDU del 17/9/2009 nel caso PP
contro
Italia, recepita da Sez. V 11 febbraio 2010 n. 16507, rv. 247244, riguardante il caso dell'imputato che aveva chiesto il rito abbreviato quando era entrato in vigore l'art. 223 D. Lgs. 51/98, confidando nella prospettiva di poter beneficiare della trasformazione della pena dell'ergastolo in 30 anni di reclusione, aveva ottenuto davanti al GUP la condanna a 30 anni di reclusione e poi invece, a seguito della modifica introdotta dalla legge 4/2001, era stato condannato all'ergastolo davanti alla
Corte d'appello.
La Corte Europea aveva stabilito che la rinuncia alla garanzie processuali del contraddittorio effettuata nel caso in cui l'imputato opti per il rito abbreviato, presuppone il divieto per lo Stato di ridurre i vantaggi unilateralmente, con la conseguenza che se ciò accade, non può la modifica essere applicata anche a chi aveva chiesto di accedere al rito nel vigore della precedente legge, trattandosi non di norma processuale ma attinente al trattamento punitivo e quindi al diritto sostanziale.
TInua la corte affermando che Tuttavia conviene osservare che, se avesse ritirato la sua domanda di adozione del rito abbreviato, il ricorrente avrebbe ottenuto la ripresa del procedimento secondo il rito ordinario e il riavvio del processo nella fase dell'udienza preliminare. Avrebbe così beneficiato dei diritti ai quali aveva rinunciato a seguito dell'adozione del giudizio abbreviato." Ne consegue che la fattispecie sulla quale si era pronunciata la Corte europea era del tutto diversa da quella attuale perché diversi sono i presupposti, infatti nel caso PP costui aveva continuato a essere giudicato con una procedura che prevedeva la rinuncia ai principi del processo equo ai sensi dell'art. 6 CEDU, mentre nel caso di specie, in conseguenza della rinuncia al rito abbreviato, gli imputati erano stati giudicati in un processo con tutte le garanzia del giusto processo e quindi a loro non è applicabile in virtù dei principi affermati in quella sede la riduzione per il rito.
Questione processuale di estrema rilevanza è quella della utilizzazione ai fini di prova delle dichiarazioni rese durante le indagini e acquisite a seguito di contestazione in dibattimento. La fattispecie sottoposta all'esame della corte è quella del dichiarante o del teste che accetta di essere esaminato, ma affermando di non ricordare nulla, si limita a confermare le dichiarazioni che gli vengono contestate;
quindi dichiara di voler rispondere, afferma di non ricordare e conferma quanto a lui viene letto in sede di contestazione. Orbene la corte territoriale aveva affermato che in tal caso le dichiarazioni oggetto di contestazione potevano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e potevano essere utilizzate come prova dei fatti narrati, e non solo ai fini della valutazione della credibilità del dichiarante o del teste, così come ritenuto anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 45496 del 2008 ( rv. 242031) e con la sentenza n. 22843 del 2003 (rv. 224852). La sentenza richiamata infatti osservava che in tal caso la posizione del soggetto non equivaleva a quella della volontaria sottrazione all'esame dibattimentale.
Ө во Osserva il collegio che effettivamente la posizione, ad esempio, del collaboratore NS, nei cui confronti in prevalenza si erano incentrate le accuse della difesa, era proprio quella sopra descritta, nel senso che costui aveva accettato di rendere le sue dichiarazioni, ma poi di fronte alle domande del P.M. e delle parti aveva affermato di non ricordare nulla;
il P.M. aveva iniziato a contestare tutte le dichiarazioni precedentemente rese mediante lettura e costui le aveva confermate. Tali dichiarazioni erano state utilizzate come prova di responsabilità e non solo ai fini della valutazione della sua attendibilità. Ritiene il collegio che tale utilizzazione sia consentita dall'ordinamento anche dopo la modifica dell'art. 503, comma 4, c.p.p. che stabilisce che le dichiarazioni acquisite dietro contestazione debbano essere valutate solo ai fini della credibilità del dichiarante, in analogia con la posizione del testimone. Infatti la fattispecie sottoposta all'esame della corte, non è quella in cui le dichiarazioni sono state acquisite a seguito solo della contestazione, ma è quella in cui a seguito della conferma delle dichiarazioni precedentemente rese, e a lui contestate, il dichiarante ha fatto confluire nel fascicolo del dibattimento tutto quanto in precedenza dichiarato che quindi vi è entrato formalmente come se le avesse pronunciate in dibattimento. Per altro i motivi di ricorso non sono specifici cioè nessuno dei ricorrenti ha specificato a quali domande si era sottratto e quale violazione del diritto di difesa tale comportamento aveva determinato.
Del tutto infondata deve ritenersi la questione sollevata da numerosi difensori sulla nullità della sentenza per la sostituzione di un giudice popolare dopo la chiusura del dibattimento di primo grado per intervenuta violazione dell'art. 35 d.p.r. 449/88, in quanto la chiusura del dibattimento non era ancora avvenuta;
infatti all'udienza del 22/7/2006 era prevista l'eventualità di repliche delle parti e i fatti si erano svolti secondo le seguenti modalità ben descritte nella sentenza di appello: il
P.M. aveva rinunciato alla replica, il giudice popolare veniva sostituito, gli imputati TI
SE e MP VO SA rendevano spontanee dichiarazioni e solo dopo il collegio si ritirava in camera di consiglio;
anche se non vi era stata la dichiarazione a verbale della formale chiusura del dibattimento, non si era verificata alcuna nullità, visto che i fatti avvenuti in udienza costituivano prova che detta chiusura non era avvenuta e l'omessa formale dichiarazione costituiva una mera irregolarità. Quanto sostenuto da alcuni difensori che la sostituzione del giudice popolare poteva avvenire solo decorsi i 10 giorni di impedimento, è infondato in quanto tale limite temporale vale solo per i giudici togati e non per quelli popolari, i quali hanno una disciplina del tutto diversa e possono anche essere reintegrati dopo essere stati assenti.
Una serie complessa di questioni è stata sollevata da numerosi difensori in relazione all'applicazione dell'art. 190 bis c.p.p. in sede di rinnovazione degli atti a seguito di mutamento della composizione del collegio giudicante di primo grado. In proposito deve osservarsi che pacificamente per la giurisprudenza di legittimità tale articolo trova applicazione anche quando la
D ☑ rinnovazione degli atti attiene a dichiarazioni rese in dibattimento nel medesimo procedimento in caso di mutamento della composizione del giudice (Sez. VI 12 maggio 2010 n. 20810, rv. 247395;
Sez. VI 20 aprile 2005 n. 6221, rv. 233087; Sez. V 15 dicembre 2004 n. 3406, rv. 231413). L'art. 190 bis c.p.p. prevede poi una disciplina specifica per la rinnovazione del dibattimento inerente processi di criminalità organizzata e in particolare prevede che la rinnovazione sia possibile solo se riguarda fatti o circostanze diverse e se il giudice e le parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze. Tale giudizio non può che attenere a una valutazione di merito e l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di rinnovazione aveva escluso che le circostanze dedotte fossero nuove e rappresentassero specifiche esigenze meritevoli di tutela
(Sez. III 3 aprile 2008 n. 19728, rv. 240041; Sez. II 20 aprile 2007 n. 25423, rv. 237147) ed infatti avevano avuto ad oggetto "la utilità di percezioni o di impressioni fisiche, le correlate valutazioni sulla spontaneità, l'eventualità generica e senza indicazioni delle singole fattispecie, di possibili dichiarazioni a fronte di precedenti dichiarazioni di avvalersi della facoltà di non rispondere,
l'esigenza di risentire i testi perché altro imputato potesse ascoltarli e confutarli, potendo ben farlo, al di là dei profili di spontaneità, in base alle precedenti dichiarazioni, generiche pregresse compressioni del diritto di difesa e di nullità ". Le medesime questioni sono state prospettate nei motivi di ricorso e non meritano sorte diversa apparendo le valutazioni dei giudici di primo grado,
e poi di appello, del tutto congrue e logiche. Analogamente infondate appaiono le deduzioni di violazione del diritto di difesa per le modalità con le quali sarebbe stata eseguita la rinnovazione degli atti e cioè limitata alle sole parti di verbale contenenti le dichiarazioni, escludendo dalla ripetizione gli incidenti istruttori, nonché la sua esecuzione mediante riproduzione elettronica.
Tali deduzioni appaiono apodittiche anche perchè non si comprende quali violazioni del diritto di difesa si siano potute realizzare con questo sistema, visto che comunque nella rinnovazione mediante lettura non sarebbe stata comunque consentita alcuna interlocuzione delle parti e gli incidenti istruttori ben potevano essere letti privatamente dalle parti;
inoltre che la lettura sia avvenuta per voce del presidente del collegio e per riproduzione elettronica nulla muta ai fini difensivi. Parimenti infondate sono le questioni sollevate in merito all'ordine di lettura delle dichiarazioni, che non avendo alcuno scopo dimostrativo o rappresentativo delle prove, ma solo riproduttivo di prove già raccolte nel contraddittorio delle parti, ben poteva essere scelto dal collegio secondo la registrazione fonografica a disposizione. Infine nell'ordinanza della corte di primo grado era esplicitamente fatta salva la possibilità di ascoltare testi o dichiaranti utilizzando lo strumento di cui all'art. 507 c.p.p., qualora ne fosse sorta la necessità e quindi nessuna contraddizione poteva ricavarsi dalla circostanza che alcuni dichiaranti erano stati riascoltati;
aveva infatti ritenuto la corte di primo grado che, "con riferimento al rispetto di ogni ulteriore
113 112
Ø aspetto di sostanza, ad ogni richiesta difensiva supportata dai requisiti di legge ed anche alle stesse autonome valutazioni della Corte ex art. 190 bis c.p.p., appare proceduralmente possibile e corretto rimandare alla fase di cui all'art. 507 c.p.p., ove lo studio degli atti e la complessiva valutazione delle prove individuerà tutte quelle ulteriormente necessarie ed anche tutte le eventuali specifiche esigenze e temi per la riaudizione dei testi già escussi".
Non fondate appaiono poi le deduzioni relative al fatto che una parte delle dichiarazioni non era stata rinnovata visto che le parti, con dichiarazione messa al verbale del 15/2/2005, avevano prestato il proprio consenso all'acquisizione di tutto ciò che non era stato ancora letto e, poiché tutti gli imputati erano rappresentati con difensori propri o altri in sostituzione di quelli di fiducia, non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa.
Ulteriore motivo di ricorso comune a molti imputati è la denuncia di violazione di legge in relazione alla mancata correlazione tra contestazione e condanna per il reato associativo in quanto il
P.M. all'udienza del 27/6/2005 aveva modificato la data di consumazione precisando che da contestazione aperta, e quindi permanente fino alla decisione di primo grado, doveva ritenersi chiuso il reato alla data del 6/11/2005, quando erano state emesse le ordinanza cautelari del secondo processo Mare Nostrum. Alcuni difensori hanno dedotto la nullità della decisione in quanto non sarebbe stato notificato il verbale agli imputati contumaci. Il collegio rileva l'infondatezza del motivo in quanto la variazione della data del commesso reato permanente era avvenuta in favor rei e quindi nessuna violazione del contraddittorio si era verificata. La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che in materia di reato permanente, costituisce nuova contestazione la modifica di una contestazione chiusa in una aperta o prorogata nel tempo perché in tal caso si tratta di nuova contestazione e il relativo verbale deve essere notificato all'imputato assente o contumace;
se ne deduce a contrario, che la restrizione del tempo di commissione del reato non necessità di tali incombenti proprio perché in favor rei ( Sez. VI 26 gennaio 2011 n. 5576, rv. 249468; Sez. VI 26 gennaio 2011 n. 5576, rv. 249468). Alcuni imputati hanno poi contestato la decisione sotto il profilo che detta modifica li avrebbe danneggiati in quanto risultava provata la cessazione della loro permanenza in data antecedente, ma si tratta di una deduzione in fatto che non ha alcun rilievo ai fini della questione di diritto prospettata e che dovrà essere esaminata con riguardo agli elementi di fatto dedotti per ogni singola posizione.
Deve essere affrontata ora la questione della valutazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p. delle pressoché uniche prove del presente processo e cioè delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sia nella forma della chiamata in reità sia nella forma della chiamata in correità, e in special modo dell'utilizzazione dei principi della credibilità frazionata e delle dichiarazioni de relato.
115 Certamente da condividere è l'approdo a cui la decisione di appello è giunta nel senso di ritenere inutilizzabili tutte le dichiarazioni di quei collaboratori che non avevano superato la prima soglia di valutazione e cioè quella della credibilità soggettiva. Deve infatti ritenersi che quando la riconosciuta inattendibilità dipenda da falsità della dichiarazione il giudice sia tenuto a escludere la credibilità soggettiva del dichiarante a meno che non esista una ragione specifica che abbia indotto il collaboratore alla falsa propalazione ( Sez. V 15 luglio 2008 n. 37327, rv. 241638; Sez.
IV 29 gennaio 2008 n. 12349, rv. 239300). Si è poi ritenuto che la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie è ammissibile a condizione che non sussista interferenza fattuale e logica tra la parte della narrazione falsa e le restanti parti intrinsecamente attendibili e riscontrate, mentre se sussiste tale interferenza l'accertata falsità in merito ad alcuni episodi impedisce di concludere per la veridicità degli altri ( Sez. I 17 marzo 2006, rv. 234412); comunque se l'inattendibilità di alcuna parte della dichiarazione è macroscopica per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, viene meno per intero la stessa credibilità del dichiarante (Sez.
VI 20 dicembre 2010 n. 3015, rv. 249200). Viceversa l'accertata falsità su uno specifico fatto non comporta l'aprioristica perdita di credibilità se il giudice trova un ragionevole equilibrio di coerenza e qualità tra ciò che viene riferito su tutti gli altri fatti con un più elevato spessore di riscontro (Sez. VI 28 aprile 2010 n. 20514, rv. 247346).
Seguendo questo criterio deve essere pienamente confermato il giudizio di non credibilità soggettiva pronunciato nei confronti di FA SE, GA NO DO, LA
IZ, RA IG e IN OL in quanto il mendacio conclamato, la collusione con pezzi deviati dell'ufficio inquirente, il comportamento tenuto durante la collaborazione erano espressione certa della mancanza di ogni credibilità e avevano inquinato irrimediabilmente tutto quanto da loro riferito, sia esso contro gli attuali imputati sia esso a favore. Sul punto e limitatamente alle dichiarazioni di FA, GA e LA vi è il ricorso del P.G. che ha presentato motivi con i quali sostiene la teoria della credibilità frazionata che avrebbe consentito in alcuni casi di superare il vaglio di non credibilità di detti dichiaranti. I motivi di ricorso presentati sul punto sono del tutto generici e non sono in grado di scalfire la sofferta e specifica motivazione adottata dalla corte territoriale per rinunciare definitivamente all'utilizzo di questi importanti protagonisti del processo Mare Nostrum. Deve da subito rilevarsi che i motivi di ricorso di molti imputati denunciano una contraddittorietà intrinseca della sentenza nelle parti in cui avrebbe comunque utilizzato le dichiarazioni di questi collaboratori esponendo quanto da loro riferito;
si tratta di una denuncia priva di fondamento in quanto la tecnica espositiva utilizzata è stata quella di riportare per ogni posizione e per ogni delitto, prima quanto affermato dalla sentenza di primo grado e poi il contenuto della propria decisione;
orbene il riferimento a quanto
114 detto dai collaboratori sopra menzionati riguardava solo la prima parte mentre, quando la corte esponeva i motivi della propria decisione, nessuna di quelle dichiarazioni veniva utilizzata come fonte di prova. Deve poi aggiungersi che deve essere respinto l'intento di alcuni imputati di chiedere l'utilizzazione a loro favore delle medesime dichiarazioni di questi pentiti ritenuti inutilizzabili, in quanto la non credibilità di detti collaboranti aveva un valore assoluto.
Quanto al giudizio espresso sulla credibilità soggettiva degli altri collaboratori deve parimenti ritenersi che la corte si sia attenuta ai principi di diritto vigenti in materia. Ha ritenuto la credibilità soggettiva di MP VO MA e AL IA in quanto collaboratori che avevano tenuto una condotta irreprensibile, avevano accusato persone a loro vicine o legate da vincoli di sangue strettissimo, si trattava di dichiarazioni prive di sentimenti di vendetta ed anche autoaccusatorie;
sussisteva l'elemento dubbio della circostanza che erano stati detenuti insieme a
FA e avevano deciso con lui di iniziare la collaborazione, ma questo atteneva ad altro problema e cioè a quello dell'attendibilità delle loro dichiarazioni, alla circolarità delle fonti di prova e non alla loro credibilità intrinseca, visto che avevano riferito di fatti di cui avevano avuto una percezione diretta o mediata da altri esecutori materiali. Deve infatti rilevarsi che la vicinanza a FA non può determinare automaticamente il venir meno della loro credibilità soggettiva in quanto costui, accanto a dichiarazioni false, ne aveva fatte molte di assolutamente vere e credibili, ma nei suoi confronti la credibilità era stata minata alla radice per l'interessenza tra vero e falso;
nei confronti invece di questi due collaboratori non vi era mai stato un sospetto di falsità e quindi il collegamento con FA deve essere valutato ai fini dell'attendibilità delle loro dichiarazioni;
certamente qualora le loro dichiarazioni provenivano de relato da notizie apprese dal boss
FA non potevano essere utilizzate per la condanna di terzi. Analoga posizione era quella di
LI NI la cui credibilità era fondata soprattutto sulla chiamata in correità del cognato
AS Giovanni, potente esponente del clan di FA, senza che emergessero sentimenti di vendetta o motivi di rancore.
Costituivano ulteriori fonti di prova le dichiarazioni di NS, ritenuto l'unico intraneo al clan dei barcellonesi, anche se lui lo aveva escluso;
di EN TO che aveva vissuto la parte finale dell'esistenza del clan FA ed era stato ritenuto credibile da altre sentenze di merito;
dei componenti del clan OT che, pur avendo riferito de relato delle vicende del clan FA, erano credibili in quanto bersaglio di attentati da parte di costoro e quindi evidentemente in grado di riferire cose da loro conosciute;
di MA MA, SC Giovanni, IN NG e UF
ON che erano pentiti la cui credibilità ed anche attendibilità era stata già riconosciuta da sentenze definitive e che avevano riferito circostanze apprese de relato e di contorno alle vicende oggetto di questo processo;
di MA AL le cui dichiarazioni erano state acquisite ai sensi
115 dell'art. 512 c.p.p. in quanto deceduto, dichiarazioni che dovevano essere valutate unitamente agli altri elementi di prova e con grande oculatezza, visto che era rimasto coinvolto nella contraffazione dei verbali come GA NO DO.
Osserva il collegio che la questione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di costoro deve essere affrontata con riguardo alle singole posizioni onde verificare se sono idonee a sostenere la condanna e quali riscontri avevano.
Osserva il collegio che è necessario affrontare in linea generale la tematica dell'uso che è possibile effettuare a fini probatori delle chiamate de relato, perché molte di tali fonti probatorie sono appunto de relato. Certamente se le chiamate de relato discendono da dichiarazioni dei collaboratori FA, GA DO, LA IZ, RA IG e IN OL, non possono che essere prive di ogni valore probatorio per la proprietà transitiva che se non è credibile ciò che viene detto da loro direttamente non sarà credibile e quindi utilizzabile ciò che viene riferito da altri che li hanno ascoltati, ma come si vedrà nel corso dell'esame delle singole posizioni ciò non è mai accaduto.
Molti ricorrenti sostengono impropriamente che la circostanza della comune detenzione e della comune decisione di collaborare avrebbe inquinato l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, ma le dichiarazioni valorizzate erano o chiamate dirette o chiamate de relato ma non provenienti dai collaboratori ritenuti non credibili. I motivi di ricorso confondono le fattispecie di chiamata de relato e di dichiarazioni aventi a oggetto notizie assunte in ambito associativo, costituenti un patrimonio comune in ordine agli altri associati e ad attività proprie della cosca. La giurisprudenza di legittimità ha affermato con plurime uniformi pronunce che i due concetti non possono essere assimilati, per cui mentre le dichiarazioni de relato non possono costituire riscontro ad altre dichiarazioni de relato (Sez. V 9 luglio 2010 n. 37239, rv. 248648), invece sono direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore in relazione al ruolo di vertice del sodalizio criminoso e derivanti dal patrimonio conoscitivo costituito dal flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati in quanto non assimilabili alle dichiarazioni de relato, utilizzabili solo tramite il meccanismo dell'art. 195 c.p.p. ( sez. V 8 ottobre 2009 n. 4977, rv. 245579); hanno rilievo probatorio le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio quando costituiscono oggetto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni (Sez. I 13 marzo
2009 n. 15554, rv. 243986; Sez. II 20 gennaio 2009 n. 6134, rv. 243425). In sostanza la circolarità delle notizie all'interno del sodalizio mafioso lungi dal costituire un vulnus all'attendibilità del dichiarante ne costituisce un rafforzamento di attendibilità, senza con ciò che possa venire meno la necessità di avere dei riscontri;
bisogna cioè tenere distinte le informazioni che il collaboratore
D può rendere in quanto riconducibili al patrimonio conoscitivo comune a tutti gli associati dalle ordinarie dichiarazioni de relato (Sez. I 26 gennaio 2006 n. 11097, rv. 233648).
Tra le chiamate de relato un posto a parte deve poi essere riservato alle chiamate de relato dallo stesso imputato;
infatti si è affermato che le confidenze ricevute dall'imputato sono idonee a costituire un riscontro a una chiamata in correità ( sez. I 11 dicembre 2008 n. 25, rv. 242369);
Plurime chiamate in reità de relato dallo stesso imputato sono idonee a costituire riscontro a una chiamata in correità (sez. I 25 febbraio 2004 n. 24249, rv. 228550); la logica dell'art. 195 c.p.p., che vieta l'utilizzazione di chiamate de relato, si fonda sul presupposto che il chiamante non vuole che sia verificata la fonte secondaria, mentre nel caso di specie la sua fonte immediata non può essere oggetto di verifica perché imputata nel processo ( Sez. VI 15 dicembre 2008 n. 1085, rv.
243186).
Debbono ora essere affrontate le questioni complesse prospettate da tutti i ricorrenti inerenti i due collaboratori principali di questo processo e cioè ON IZ, appartenente al clan dei barcellonesi, le cui dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4 c.p.p. e
RI SE, appartenente al clan FA, le cui dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.
Per quanto qui oggetto di ricorso, deve rilevarsi che durante il processo di primo grado tutti gli accertamenti avevano portato a ritenere ON IZ incapace di rendere le sue dichiarazioni in quanto a seguito di due tentativi di suicidio aveva riportato danni permanenti al cervello che ne avevano compromesso la capacità a deporre. Nel giudizio di appello però erano state acquisite investigazioni difensive effettuate nel processo Mare Nostrum Droga dalle quali emergeva che si trattava di un'incapacità simulata e vi era stata una perizia dalla quale emergeva che simulava disturbi psichici per non deporre in aula.
La scelta effettuata dalla corte di acquisire le dichiarazioni di ON ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. appare congruamente motivata sulla base della prova delle minacce subite in relazione alle sue propalazioni per l'omicidio NO;
risultava provato che il collaboratore dopo aver iniziato la collaborazione viveva in uno stato di terrore che lo aveva indotto a tentare due volte il suicidio e a effettuare ritrattazioni del tutto plateali e chiaramente false. Tutto il gota della mafia barcellonese lo aveva avvicinato affinchè ritrattasse e addirittura RI LV gli aveva chiesto di preparare una dichiarazione che contenesse una completa ritrattazione, cosa che aveva fatto tre anni dopo deponendo nel processo per l'omicidio NO. La simulazione della incapacità di deporre nasceva dalla paura di essere ucciso, soprattutto dopo la revoca del programma di protezione. La sentenza richiamata relativa all'omicidio NO, definitiva, attestava che
ON, che era stato testimone involontario delle fasi antecedenti all'omicidio, era stato
TR avvicinato a più riprese da uno degli esecutori, TA, che prima lo aveva invitato a dimenticare e poi con un rituale tipico della mafia lo aveva baciato, comportamento che avvertiva che era stata decisa la sua morte. Era privo di ogni tutela sia da parte dello Stato che della mafia, visto che l'unico suo referente, LA, era stato ucciso.
La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che gli elementi concreti necessari per ritenere che il soggetto è stato sottoposto a minacce possono essere desunti da qualunque circostanza purchè connotata da obiettività e significatività (Sez. II 19 maggio 2010 n. 25069, rv.
247848); la disciplina prevista dall'art. 500, comma 4, c.p.p. è applicabile anche ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 210, commi 5 e 6, c.p.p. stante il richiamo normativo ivi contenuto e presuppone solo la dimostrazione della intimidazione su di lui esercitata per indurlo a tacere, per la quale non è richiesta una prova al di là di ogni ragionevole dubbio ma è sufficiente ogni elemento sintomatico dell'intimidazione, come l'assoluta inverosimiglianza della ritrattazione (
Sez. I 20 aprile 2010 n. 17740, rv. 247064); le modalità della testimonianza e il contegno tenuto rientrano tra gli elementi valutabili come indicativi di inquinamento probatorio idonei a giustificare l'acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese ( Sez. III 4 novembre 2009 n.
49579, rv. 245864). Alla luce di tali principi la motivazione utilizzata per l'acquisizione delle dichiarazioni di ON appare congrua e logica.
In merito al giudizio di credibilità intrinseca, deve osservarsi che ON era stato ritenuto credibile in quanto aveva iniziato la sua collaborazione nel 93 allo scopo di salvarsi la vita una volta che era divenuto testimone diretto dell'omicidio NO, giornalista la cui eliminazione aveva destato molto clamore. La sua deposizione era stata ritenuta credibile sia nel processo
NO, sia nel processo deciso in abbreviato, denominato Mare Nostrum abbreviato, dove le sue propalazioni avevano ricevuto imponenti riscontri. La corte aveva dato atto che nel processo
Mare Nostrum droga tutti gli imputati erano stati assolti, anche se non si sapeva la motivazione, e in un processo celebrato davanti al Tribunale per i minorenni era stato ritenuto inattendibile in quanto tossicodipendente e per il suo comportamento processuale. Riteneva però che queste due decisioni non erano idonee a scalfire il giudizio di credibilità delle sue propalazioni originarie rese in quanto soggetto intraneo alla cosca, nonostante che non fosse mai stato indagato per associazione a delinquere e avesse una sola pendenza per un reato in materia di armi.
La motivazione adottata per ritenere la credibilità era ampia e complessa e aveva tenuto conto di tutti gli incidenti processuali verificatisi, non ultimo il memoriale del P.M. ND CA, i fogli della agenda dei carabinieri NA e AL in possesso del collaboratore, e della personalità di ON, tossicodipendente e quindi per sua natura inaffidabile, ritenendo che erano inidonei a minare la credibilità delle sue originarie dichiarazioni, che avevano ricevuto nel corso delle
D 11 indagini imponenti riscontri;
anzi tutti questi incidenti, pur verificatisi, erano a loro volta espressione di altrettanti tentativi di intimidire il collaboratore e di minarne la credibilità. Ne discende che la motivazione, sopra analiticamente riferita, risponde a quanto preteso dalla giurisprudenza di legittimità di una motivazione congrua, quando, in materia di credibilità, deve darsi conto dei motivi per i quali nonostante le incongruenze e le ritrattazioni si debba ritenere veritiero quanto riferito. Basti pensare all'anomalia del memoriale del P.M. e della sua deposizione nella quale non aveva saputo dare alcuna spiegazione plausibile dei suoi sospetti sulla natura non diretta delle propalazioni di ON nel delitto NO;
oppure all'incongruenza del comportamento dei due militari che non avevano dato giustificazione alcuna del fatto che
ON possedesse fogli dei loro brogliacci, nei quali tra l'altro erano contenute accuse proprio
contro
ON e quindi irrilevanti ai fini di minare la sua credibilità. Tanto premesso la valutazione della sua attendibilità deve essere rimessa alle singole posizioni e all'esame dei riscontri rinvenuti.
Le questioni sollevato nei confronti di RI SE attengono alla circostanza che le sue dichiarazioni erano state acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per le condizioni di salute dell'imputato sottoposto a varie perizie nel corso del dibattimento di primo e secondo grado. Tutti
i difensori hanno sollevato dubbi sulla assoluta impossibilità di sottoporlo a esame, sostenendo che i giudici avevano privilegiato la celerità del processo a discapito del rispetto del contraddittorio, nel senso che se la corte di primo e secondo grado avessero scelto di ripartire l'esame in varie udienze, non protraendolo ogni volta per più di due o tre ore, le condizioni fisiche di RI avrebbero consentito l'esame. Alcune difese avevano anche sostenuto che le condizioni fisiche erano artatamente mantenute precarie dall'imputato per evitare di sottoporsi al contraddittorio, quando con un semplice intervento al cuore avrebbe potuto risolvere il suo problema. Deve subito affermarsi che sulla assoluta impossibilità di sottoporre a esame l'imputato a pena del rischio della vita, non può esservi alcun dubbio, viste le reiterate e conformi conclusioni delle innumerevoli perizie mediche, in alcun modo smentite o contrastate da ipotesi del tutto fantasiose prospettate in dibattimento da altri ricorrenti. L'argomento utilizzato da molti che tale incompatibilità sarebbe stata smentita dal fatto storico che nel 2008 RI avrebbe deposto davanti al Tribunale di TI, è facilmente verificabile visto che quel processo, avente ad oggetto il tentato omicidio di GA IA, è oggi riunito al presente, ed emerge con tutta evidenza che il contenuto della sue dichiarazioni de relato dall'autore del fatto, MP
VI, era privo di ogni forma di coinvolgimento emotivo riguardando un fatto a lui estraneo, oltre che poco impegnativo anche sotto il profilo temporale. Tutte le perizie mediche attestavano poi un progressivo deterioramento psichico dovuto anche al venire meno della ottimale
119 irrorazione celebrale con conseguenti difetti di memoria e di attenzione, circostanze che aggravavano la sua incapacità a deporre. Deve rilevarsi che l'ultimo incidente processuale in materia si era verificato all'udienza del 23 novembre 2009, poco prima della chiusura formale del dibattimento, quando il difensore di RI aveva presentato una memoria con la quale aveva chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 70 c.p.p. ed aveva prodotto a tal fine una perizia medica eseguita nell'aprile del 2009 nel processo parallelo denominato CA e documentazione medica di un ultimo ricovero. I difensori sul punto avevano rilevato che da questa documentazione era emerso che le condizioni di RI erano mutate in quanto si era sottoposto a intervento chirurgico e avevano chiesto una nuova perizia, ma la corte aveva respinto ogni richiesta perché nulla era mutato in relazione alla sua impossibilità di deporre. Trattandosi di questione processuale il collegio disponeva la visione della documentazione prodotta in quell'udienza, allegata al verbale, e dal suo esame emergeva che la perizia eseguita in altro processo non solo era confermativa della assoluta impossibilità di deporre, ma attestava un aggravamento delle condizioni fisiche e psichiche, nel senso che sussisteva un grave pericolo di vita e che il paziente lamentava un aggravamento dei disturbi della memoria e della attenzione. Vi era poi documentazione medica che attestava che RI era stato condotto in ospedale in grave pericolo di vita e si era dovuto procedere ad un intervento d'urgenza al cuore per salvarlo.
Dall'esame delle date emerge che in data 17/9/2009 era stato sottoposto a intervento chirurgico, con applicazione dello STENT, ma che nonostante ciò, un mese dopo era stato ricoverato d'urgenza in ospedale in grave crisi cardiaca, come documentato dal certificato del 29/10/2009.
Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto da numerosi difensori, nulla era mutato rispetto al quadro clinico precedente e la motivazione adottata sul punto dalla corte territoriale appare del tutto sufficiente a rispondere alla richieste di rinnovazione della perizia. Parimenti infondata è la questione della sospensione del processo per l'incapacità a stare in giudizio di
RI ai sensi dell'art. 70 c.p.p. visto che il deficit cognitivo dal quale era affetto, se rendeva inutile la sua deposizione, non gli impediva di capire il contenuto del processo che si stava celebrando contro di lui e la natura delle accuse.
Deve infine affermarsi che la valutazione sulla non ripetibilità dell'atto e sulla imprevedibilità dell'evento, è rimessa alla valutazione del giudice di merito che deve formulare un giudizio di prognosi postuma con motivazione logica e adeguata e quindi il controllo di legittimità è limitato a quest'ultimo esame (sez. II 4 dicembre 2008 n. 1202, rv. 242712) e che nel caso di specie può certamente affermarsi che l'acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p. è avvenuta nel pieno rispetto delle regole e dei principi che presidiano la legittimità di tale acquisizione.
Jo Tanto premesso deve invece essere affrontato l'argomento del tipo di uso che è possibile oggi fare di tali dichiarazioni alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto ed in particolare della decisione delle Sezioni Unite del 25 novembre 2010 n. 27918, depositata il 14 luglio 2011. Detta decisione nella parte finale affronta in generale l'argomento della utilizzazione delle dichiarazioni acquisite, sia pure legittimamente, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. ed afferma in primo luogo che il giudice di merito deve in ogni caso tenere conto della regola fissata dall'art. 526, comma 1 bis, c.p.p. che sancisce una inutilizzabilità soggettivamente orientata, cioè limitata alla posizione dell'imputato, e oggettivamente delimitata, qualora costituisca l'unica prova di colpevolezza, e ai sensi dell'art. 6 della CEDU. Le Sezioni Unite affermano che è necessario dare alle norme nazionali una interpretazione adeguatrice che le renda conformi alla CEDU e che per questo l'art. 526 sopra richiamato è una norma di chiusura che impone una regola di valutazione della prova sempre applicabile anche con riguardo a dichiarazioni, sottratte al contraddittorio ma regolarmente acquisite al dibattimento, con la conseguenza che le stesse sono inidonee a fondare da sole la colpevolezza di un imputato. Si tratta di una interpretazione che consente alla giurisprudenza di adeguarsi a quella europea della Corte di Strasburgo (caso Ogaristi
contro
Italia del 18 maggio 2010) e che evita di incrementare la lunga collezione di condanne da parte della medesima Corte. L'art. 6 della CEDU è una norma a contenuto specifico sulla base di una dettagliata giurisprudenza europea e quindi è di immediata applicazione da parte del giudice italiano. Secondo le Sezioni Unite non vi era alcuna incompatibilità tra tale norma e i principi costituzionali del giusto processo stabiliti dall'art. 111 Cost., che consentirebbero comunque di utilizzare tali dichiarazioni quando risultava impossibile il rispetto del contraddittorio, in quanto mentre la norma costituzionale detta regole sulla acquisizione della prova, la norma CEDU detta regole sulla valutazione della prova acquisita. Ne consegue che è conforme all'intero sistema costituzionale ritenere che la necessità di esaminare le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. congiuntamente ad altri elementi di riscontro, operi obbligatoriamente quando l'imputato non ha mai avuto la possibilità di ascoltare nel contraddittorio il dichiarante. Risultano quindi superate le decisioni che avevano affermato che in caso di accertata impossibilità oggettiva di garantire il contraddittorio, art. 111, comma 5, Cost. le dichiarazioni costituivano prova di responsabilità altrui, in quanto l'art. 6, comma 3, lett. D) Cedu era in contrasto con tale principio costituzionale (Sez. V 16 marzo 2010 n. 16269, rv. 247258; Sez VI 25 febbraio 2011 n. 9665, rv.
249594).
Il collegio ritiene quindi necessario applicare il principio sancito dalle Sezioni Unite nel momento in cui esaminerà le singole posizioni e in particolare il principio secondo cui la responsabilità dell'imputato non può basarsi unicamente o in misura determinante su dichiarazioni acquisite seppur legittimamente ai sensi dell'art. 512 c.p.p..
Deve da ultimo essere affrontata con riguardo sempre alla posizione di RI la questione della credibilità soggettiva, posta in dubbio in alcuni ricorsi. Il collaboratore è colui che ha subito il maggior numero di condanne per fatti di sangue ed era il referente del clan FA per l'area di
BR e aveva sempre tenuto un comportamento esemplare, tranne che in relazione a RE
NG che aveva calunniato accusandolo di aver commesso un omicidio e nei confronti del quale aveva anche attentato alla vita, ma osservava la corte che tale elemento negativo poteva essere isolato e non aveva incidenza su tutto il resto della collaborazione in quanto aveva una motivazione autonoma ed esclusiva;
RI riteneva che RE fosse colui che aveva cercato di uccidere il proprio figlio, investendolo con un'auto; inoltre l'imputato aveva spontaneamente e autonomamente confessato la calunnia, quando nessuno avrebbe potuto scoprirlo, non esistendo alcun elemento contrario alla sua ricostruzione Si tratta di una motivazione congrua e logica in linea con i principi di diritto sopra evidenziati in materia di credibilità frazionata delle dichiarazioni. Congrua appariva anche la motivazione sull'irrilevanza della presenza di due verbali, identici nella forma ma di diverso contenuto finale, riferibili al collaboratore nel senso che si trattava di un'operazione di copia incolla eseguita dalla P.G., ma non vi era prova di alcuna falsificazione.
Questione infine comune a molti imputati, che la hanno sollevata anche con motivi aggiunti, è quella inerente alla disciplina della prescrizione applicabile ai fatti oggetto di questo procedimento;
contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale la disciplina più favorevole agli imputati deve essere verificata caso per caso e reato per reato in quanto il procedimento di primo grado era ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina e quindi deve essere individuata la legge più favorevole, fermo restando che alla singola fattispecie andrà applicata interamente o l'una o l'altra disciplina senza alcuna possibilità di commistione.
In linea generale possono essere individuate alcune linee guida. Per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. la disciplina più favorevole è senza dubbio quella antecedente alla legge n. 251 del 2005 in quanto la nuova disciplina prevede per i cosiddetti reati di mafia il raddoppio dei termini ordinari, art. 157 comma 6, c.p.p., e in caso di interruzione il ricominciare a decorrere dei termini per intero, art. 160 comma 3 c.p.p.; inoltre per tale tipo di reato dovrà farsi riferimento alla pena base prevista all'epoca del commesso reato e quindi alle pene previste prima della modifica introdotta con la legge n. 251 del 2005 e precisamente alla pena da tre a sei anni per l'ipotesi del primo comma, alla pena da quattro a nove anni per l'ipotesi di cui al comma 2, alla pena da quattro a
127 dieci anni per l'ipotesi aggravata della partecipazione ad associazione armata, alla pena da cinque a quindici per l'ipotesi di direzione di associazione armata.
In materia di estorsione invece deve rilevarsi che è quasi sempre contestata l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 n 2 c.p. nella specie " se la violenza o la minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.” E' necessario quindi verificare se tale aggravante determini l'inserimento dell'estorsione nei reati previsti dall'art. 51 c.p.p. visto che l'art. 157 comma 6 c.p., nella nuova formulazione stabilisce che il raddoppio dei termini di prescrizione opera per i reati di cui all'art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p. Quest'ultima norma contiene un'elencazione precisa di reati e per quanto qui interessa prevede la competenza per materia delle DDA per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle predette associazioni. Ne consegue che non vi è alcuna identità tra le due formulazioni tanto è vero che le
Sezioni Unite della Corte con la decisione n. 10 del 28 marzo 2001, rv. 218378, hanno affermato che in tema di rapina ed estorsione la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 e 629, comma 2, c.p. E' pur vero che ai fini della determinazione della competenza della DDA la giurisprudenza di legittimità ha affermato che debbano essere trasferite a detta articolazione inquirente anche le indagini per i reati di rapina ed estorsione aggravati dall'appartenenza all'associazione mafiosa ( Sez, II 15 aprile 1996 n.
1630, rv. 205275) ma solo nella logica che tutte le indagini comunque connesse ai fatti di mafia debbano essere accentrate dalla procura distrettuale.
Tanto premesso deve affermarsi che la disciplina più favorevole della prescrizione per i delitti di estorsione aggravata è la vecchia disciplina (22 anni e 6 mesi contro i 25 della nuova disciplina), mentre per l'estorsione semplice, anche a seguito del riconoscimento di attenuanti, è la nuova disciplina applicata senza il raddoppio dei termini che determina la prescrizione del reato in 12 anni e 6 mesi, contri i 15 anni della vecchia disciplina.
Tanto premesso può ora passarsi all'esame delle singole posizioni.
1. TE NC
La sua partecipazione al clan FA tra il 1988 e il 1990 risulta fondata sulle dichiarazioni di
RI che lo aveva indicato come capo zona e nelle analoghe dichiarazioni rese da AL e
LI. Si tratta certamente di dichiarazioni rese da appartenenti al clan e quindi inerenti fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio e che costituiscono oggetto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare d'informazioni. I riscontri erano costituiti da una sentenza definitiva che aveva dichiarato la prescrizione per l'appartenenza dell'imputato allo stesso clan
123 R nel periodo antecedente e da alcuni accertamenti di P.G. che lo aveva individuato insieme con altri appartenenti al clan di FA. Il ricorso incentrato su generici rilievi d'insufficienza delle prove e sul comportamento dell'imputato che aveva tentato il suicidio in carcere deve essere dichiarato inammissibile perché aspecifico nella parte in cui si riferisce alle dichiarazioni di
FA e GA, non utilizzate. Le dichiarazioni degli altri tre collaboratori non possono essere individuate come de relato da FA, visto che appaiono frutto di conoscenze diffuse all'interno del comune clan di appartenenza. Le questioni poste sul trattamento punitivo non sono proponibili in sede di legittimità nella parte in cui richiedono la concessione di attenuanti generiche escluse per la gravità dell'essersi associato a una compagine criminale di particolare pericolosità, anche se non erano stati provati i reati fine.
2. OR IC
La sua partecipazione al clan OT dal 1989 al 1991 risultava provata dalle dichiarazioni dei due capi mafia OT GE e LV, nonché da NO NI anch'egli affiliato al clan
OT. Si tratta di dichiarazioni fondate sul patrimonio conoscitivo della vita del sodalizio. Le tre dichiarazioni per conoscenza diretta di detto patrimonio erano riscontrate da quelle di AN
RU e RI appartenenti al clan FA i quali avevano riferito che l'imputato faceva parte del clan di RE ed effettivamente costui era il capo storico dei barcellonesi all'interno del quale si collocava anche la famiglia dei OT. Ulteriori elementi di riscontro individualizzante si traevano dalla circostanza che risiedeva in un immobile dei OT, e dalla circostanza che per i reati fine della estorsione ai danni di ON e della detenzione di materiale esplodente era stata pronunciata la prescrizione. AN aveva anche riferito di aver visto l'imputato a casa dei OT quando era andato a chiedere conto di un'estorsione compiuta in un territorio di sua competenza. Deve rilevarsi che all'imputato in primo grado sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e quindi trattandosi di affiliato, la pena base da valutare era quella da tre a sei anni di reclusione e, poichè la prescrizione, secondo la vecchia disciplina, matura in quindici anni e la contestazione contenuta nel capo d'imputazione per lui è fino al 1991, deve essere dichiarato l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
3. CI LV SE
La sua partecipazione al clan dei barcellonesi a partire dall'89 fino al 95, risulta provata dalle dichiarazioni di AL che lo aveva individuato sulla base di due elementi e cioè che faceva parte del gruppo di AZ e che aveva subito un attentato da parte del loro gruppo, circostanze che derivavano dal patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare d'informazioni.
RI aveva riferito che era un esponente di spicco della mafia barcellonese;
MA MA aveva riferito un episodio molto sintomatico e cioè che in carcere aveva appreso dal boss IA
40 124 della sua intenzione di perseverare nell'intento di uccidere OT, affiliato al clan MA e già vittima di un attentato, e gli aveva prospettato come ritorsione l'uccisione proprio di CI, affiliato del gruppo IA. Riscontro individualizzante di rilievo era poi l'accertamento di P.G. secondo il quale CI era rimasto vittima di un agguato proprio ordito da MA. Ne discende l'irrilevanza del fatto che CI avesse trasferito la sua residenza in altra parte del paese, dato che l'allontanamento non è espressione di abbandono del clan, ma forse della necessità di salvarsi la vita. Le dichiarazioni di RI non erano certo state determinanti ai fini della condanna ma erano solo di contorno. La produzione di verbali di costui dove sarebbe stata denunciata la prova di un falso è irrilevante, non sussistendo alcuna prova della falsificazione e dovendo tale deduzione essere accompagnata da apposita azione di querela di falso in atto pubblico.
In relazione al trattamento punitivo deve rilevarsi che non è stato riconosciuto meritevole della concessione delle attenuanti generiche con motivazione del tutto congrua e pertanto il reato contestato non si è prescritto, maturando il termine solo decorsi 22 anni e 6 mesi dal 6/11/1995.
Tenuto conto della genericità del ricorso e della mera reiterazione di questioni già sottoposte al giudice di merito, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
4. IQ ON
La sua partecipazione al clan dei barcellonesi è stata riconosciuta fino all'anno 90, con il ruolo di affiliato operante nella zona di Montalbano Elicona, alla luce delle dichiarazioni di RI che lo conosceva come dedito alla attività economica del gruppo;
di MP MA che aveva riferito che apparteneva al gruppo di TI e si occupava di trovare le armi;
di LI che aveva testimoniato che dopo aver fatto parte del clan di FA era transitato nel gruppo dei barcellonesi. Si tratta di dichiarazioni che derivavano dal patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni e quindi non de relato, confermate dalla pronuncia della sentenza definitiva per prescrizione per il periodo antecedente degli anni 87/88. Le dichiarazioni dei tre collaboratori avevano pari dignità e, pur essendo definita la chiamata di
RI principale, non può essere definita determinante ai sensi della decisione della CEDU nel caso Ogaristi
contro
Italia, visto che vi sono altre tre elementi sui quali fondarla. I restanti motivi di ricorso sono generici e ripetitivi in merito al trattamento punitivo, sussistendo una congrua motivazione da parte delle corti di merito. Il reato aggravato dal fatto che l'associazione era armata prevede una pena fino a dieci anni e quindi un tempo di prescrizione di 22 anni e 6 mesi, ne consegue il rigetto del ricorso.
5. AN RU
Il motivo di ricorso presentato dall'imputato è limitato alla richiesta della declaratoria di prescrizione dei reati contestati ai capi 1, 204 e 291 e alla richiesta in subordine di ritenere la
D 125 continuazione. Deve osservarsi che a costui la sentenza di primo grado aveva concesso le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e che la sentenza di secondo grado ha concesso l'attenuante di cui all'art. 8 L. 251/98, ne consegue che deve essere accolto il motivo inerente la prescrizione. Per il delitto associativo, contestato fino al 95, alla luce della vecchia disciplina col calcolo delle attenuanti la pena massima a lui applicabile è sei anni di reclusione ( pena base 9 anni per il comma 2 dell'art. 416 bis c.p. ridotta di 1/3 per l'art. 8 L. 201/91) e quindi la prescrizione di 15 anni è matura al 6/11/2010. Per l'estorsione semplice di cui al capo 204, la nuova prescrizione, più favorevole non trattandosi di reato rientrante nell'art. 51 c.p.p., la prescrizione matura in 12 anni e 6 mesi ( dieci anni più un quarto); per l'estorsione aggravata di cui al capo 291, la vecchia prescrizione più favorevole per il bilanciamento delle attenuanti generiche prevalenti, comporta un termine massimo di 15 anni. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione in relazione ai reati di cui ai capi 1,
204 e 291 con eliminazione della relativa pena complessiva di anni 7, mesi 8 di reclusione ed euro
566,66 di multa. I restanti residui motivi inerenti alla mancata rinnovazione del dibattimento di primo grado e alla continuazione tra tutti i reati per i quali era stato condannato debbono essere rigettati per le motivazioni esposte nella parte generale.
6. RC EL SE
La sua partecipazione al clan dei GA è stata riconosciuta dal 90 fino al 6/11/95 nella forma della mera affilazione sulla base di molteplici dichiarazioni di collaboratori quali MA AL,
OT GE, RI e MP MA. Le dichiarazioni di RI non avevano avuto un ruolo determinante nella condanna e comunque tutte derivavano dal patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi. L'elemento di riscontro più rilevante era certamente la circostanza che costui era miracolosamente scampato all'attentato, nel quale persero la vita ON e LL, ad opera di esponenti del clan dei batanesi, come dimostrato da una sentenza definitiva. Egli aveva identificato le vittime in ospedale, subito dopo il fatto, come riferito dai carabinieri. La circostanza che ultimamente era in procinto di aprirsi un procedimento per valutare la sussistenza dei requisiti per ottenere la revisione di quelle condanne non aveva alcuna influenza sul dato obiettivo di riscontro alle chiamate in correità per l'attuale imputato. Quanto all'invocata prescrizione deve osservarsi che non ha mai beneficiato delle attenuanti generiche, per cui il delitto di partecipazione aggravata dall'uso di armi comporta un tempo di prescrizione di 22 anni e 6 mesi a partire dal 6/11/95. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 7. Armenio Carmelo Antonino e
126 La condanna in relazione all'omicidio di BA LE ( capo 163) si fonda sulle dichiarazioni di AL e MP MA. Si tratta in ambedue i casi di dichiarazioni de relato ma di un grande spessore. Infatti AL aveva riferito quanto appreso subito dopo il fatto da uno degli esecutori materiali, oggi deceduto, FA OR, figlio del boss e nel corso di un confronto con RI che invece escludeva ogni responsabilità di ME aveva contrastato il capo dimostrando di sapere tutto dei fatti e di come si erano svolti. Di grande rilievo erano poi le dichiarazioni di MP MA che aveva appreso dallo stesso ME del suo ruolo una volta che era stato arrestato;
deve rilevarsi che il suo racconto di come ME non si fosse neppure accorto di aver sbagliato persona e di come questo gli venisse contestato da MP VI, il mandante, appare del tutto realistico, dato che difficilmente si sarebbe potuto inventare un dialogo più surreale sulla uccisione di un essere umano. Un evidente riscontro oggettivo e individualizzante era stato il rinvenimento poco tempo prima del fatto della sua auto sul luogo del delitto, guidata da CC, persona poi scomparsa e vittima della lupara bianca. La circostanza che in precedenza il GIP aveva dichiarato il non luogo procedere sulla base della sola presenza dell'auto, non ritenendo quell'elemento da solo sufficiente a determinare il rinvio a giudizio, era superata dalle successive dichiarazioni dei collaboratori. Altro elemento di riscontro era la deposizione della teste RI, pur tenendo presente la sua reticenza in dibattimento;
nonché le dichiarazioni di LI e quelle di EN che aveva saputo, dopo i fatti, proprio da RI che
ME era uno degli autori di quell'omicidio. La reticenza di RI è stata giustificata con motivazione congrua dai giudici di merito e comunque è stata confutata dalle chiare dichiarazioni degli altri collaboratori del tutto convergenti.
Per la condanna per il delitto associativo le fonti di prova sono i suoi collegamenti col clan dei chiofaliani a partire dall'89 fino al 95, con un ruolo di partecipazione, la pronuncia della prescrizione per il periodo antecedente, anni 87/88, il suo arresto avvenuto nell'ottobre del 90 insieme ad appartenenti al gruppo di fuoco del clan FA per reati in materia di armi. Non avendo mai beneficiato di attenuanti la prescrizione non risulta maturata. Ne consegue il rigetto del ricorso.
8. NO GN SE
La sentenza di assoluzione pronunciata per il delitto associativo si era fondata sulla mancanza di prove visto che le uniche dichiarazioni utilizzabili erano quelle di RI, prive di ulteriori riscontri se non una dichiarazione di AL che si era limitato a riferire di una partecipazione dell'imputato ad una riunione di vertice. Il ricorso del P.G. deve essere dichiarato inammissibile in quanto si limita ad aggiungere come ulteriori elementi accertamenti di P.G. che lo avevano individuato insieme ad altri affiliati e la circostanza che era stato arrestato con alcuni di loro per d 127 ricettazione. Deve rilevarsi che tali elementi potrebbero anche costituire un riscontro ma ciò che manca è la fonte principale visto che pacificamente le dichiarazioni di RI non possono costituire, per il modo con cui sono state acquisite, la parte esclusiva o determinante delle fonti di prova.
9. AS Giovanni
La condanna per l'omicidio di AG (capo 21) si fonda su solidi elementi quali le dichiarazioni del cognato LI e di RI ambedue esecutori materiali, nonché su riscontri oggettivi quali il rinvenimento dell'arma riconducibile ad altro affiliato del clan, RI, e di macchie di sangue lasciate da uno dei killer proprio davanti al numero civico dell'abitazione della famiglia AS.
La condanna per il duplice omicidio dei fratelli BE ( Capo 34) si fonda sulle dichiarazioni di
RI, LI, AL e MP MA, dalle quali era emersa una doppia causale che ben poteva essere creduta;
le due vittime avevano confidenzialmente riferito ai carabinieri che temevano di essere uccise da AS, per conto di FA, e i collaboratori avevano riferito che i due imprenditori, quali custodi di denaro appartenente a FA, si erano rifiutati di restituirlo al suo emissario, OE il quale a sua volta era sparito nel nulla. RI e LI erano dichiaranti diretti, avevano raccontato come si erano volti i fatti e GU in particolare aveva riferito che uno dei due fratelli era morto per infarto per la paura, prima di essere attinto dai colpi sparati da AS che lo aveva rincorso. Le dichiarazioni degli altri due collaboratori erano de relato proprio da AS e comunque derivavano le loro conoscenze dal patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nel gruppo associativo. Con memoria era stata prodotta una parte della sentenza della VI Sezione penale della Corte di Cassazione con la quale era stato disposto l' annullamento con rinvio della sentenza di condanna pronunciata a carico di altri due imputati, i fratelli TR, basato sul fatto che i due fratelli erano stati assolti dal delitto associativo e questo aveva minato alla base la costruzione accusatoria. Non è stata prodotta la sentenza pronunciata a seguito del giudizio di rinvio e quindi non può in alcun modo valutarsi l'inferenza di tale decisione sulla posizione di AS, la cui partecipazione al clan non può essere messa in dubbio. Sussistono infatti sufficienti prove della sua responsabilità in merito sia al delitto di estorsione ai danni di
EL (capo 195), sulla base delle concordi dichiarazioni di RI e LI, sia della sua partecipazione in posizione direttiva al delitto associativo, come provato non solo dalla partecipazione ai delitti fine, ma anche per la sua partecipazione al gruppo di fuoco, per il ruolo di rilievo rivestito nel comune di Merì.
Come ricordato nella parte espositiva l'imputato aveva chiesto la riduzione per il rito abbreviato in quanto, alla luce della sentenza della CEDU PP
contro
Italia, la rinuncia al rito era stata indotta dall'entrata in vigore della legge del 2000 che aveva escluso la possibilità di trasformare la
128 pena dell'ergastolo in pena temporanea. Come già ampiamente motivato nella parte generale si ritiene non applicabile al caso di specie quei principi visto che rinunciando al giudizio abbreviato l'imputato è stato giudicato con il rito ordinario nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio,
e quindi non vi è stata alcuna rinuncia alle garanzie del giusto processo.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
10. RB EL
L'assoluzione dell'imputato dal delitto associativo si fonda sulla genericità delle dichiarazioni di
RI e MP MA che non erano stati in grado di specificare ruolo e contesti di riferimento. Il ricorso del P.G. si fonda sul rilievo che doveva essere attribuito alle dichiarazioni di GA, ritenuto ingiustamente inattendibile. Per tutte le considerazioni già espresse nella parte generale il ricorso deve essere ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile.
11. RR ON
La condanna dell'imputato riguarda esclusivamente la partecipazione al clan dei barcellonesi dall'88 al 95 e si fonda sulle dichiarazioni di NS, unico intraneo alla cosca e sulle concordi dichiarazioni di RI, AL e MP MA. Deve osservarsi che i motivi comuni a molti imputati relativi alla circostanza che NS non poteva ritenersi intraneo perché lui stesso lo aveva escluso sono infondati, visto che vi erano prove del suo collegamento col clan dei barcellonesi, consistenti sia nelle notizie da lui riferite sia nell'opinione che su di lui avevano gli appartenenti ai clan avversi. Inoltre come è stato già ampiamente motivato nella parte generale l'acquisizione delle sue dichiarazioni in dibattimento è avvenuta previa lettura delle contestazioni e dopo una sua conferma di quelle dichiarazioni e quindi ben potevano essere poste a fondamento della condanna di altri imputati. I riscontri sono costituiti dalle dichiarazioni degli altri collaboratori che, pur appartenendo ad altra cosca, conoscevano il ruolo svolto dall'imputato. La sentenza di merito ha fatto giustizia delle accuse calunniose rivolte al medesimo da FA, che odiava il RA RR LI perché aveva tradito. A tutti i motivi di ricorso inerenti l'acquisizione delle dichiarazioni di RI si è data risposta nella parte generale della motivazione. Il ricorso deve essere quindi rigettato, non essendo maturati i termini di prescrizione corrispondenti a 22 anni e 6 mesi.
12. RR LI
La condanna, avente a oggetto la sua partecipazione in ruolo apicale al clan dei barcellonesi dall'88 al 95, si fonda principalmente sulle accuse di NS e ON, intranei alla cosca, nonché sulle dichiarazioni di RI, GU, AL, MP MA, appartenenti alla cosca tradita e di MA MA che lo aveva appreso de relato da LI. Pacificamente tali dichiarazioni possono costituire riscontro alle due chiamate in correità dirette in quanto il so tradimento di RR costituiva patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi. Elementi di riscontro rilevanti erano poi i numerosi controlli di polizia che lo avevano visto insieme a esponenti di spicco della cosca e il conflitto a fuoco nel quale era rimasto coinvolto quando il gruppo di fuoco dei chiofaliani aveva ucciso
AG; in quel frangente RR aveva risposto al fuoco e dal reato era stato prosciolto per legittima difesa. Il reato non è prescritto maturando il termine in 22 anni 6 mesi. Deve invece accogliersi il motivo inerente la riduzione per il rito abbreviato, chiesto in udienza preliminare 1'8 maggio 1997, come provato dal verbale prodotto in udienza;
richiamando la motivazione contenuta nella parte generale, si osserva che sussiste la possibilità di concedere tale riduzione, anche se non risultava aver riproposto la richiesta con i motivi di appello, grazie alla estensibilità di tale motivo presentato da altri imputati nel medesimo procedimento;
ne discende che la sentenza deve essere annullata senza rinvio con la riduzione della pena da 5 anni a 3 anni e 4
mesi di reclusione.
13. NV ON
La condanna inerente la partecipazione al clan barcellonese dall'86 al 95 si fonda sulle dichiarazioni di NS, intraneo alla cosca, e di RI, AL, OT LV e GE,
LI, appartenenti ad altra cosca. Il ruolo di rilievo da lui svolto costituiva certamente patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi.
Elementi di riscontro rilevanti sono la precedente condanna per reato associativo per gli anni dall'82 all'85, già riunito in continuazione, riguardante il periodo in cui era inserito nel clan barcellonese all'epoca gestito da ON EL. Non può essere accolto il motivo inerente la richiesta di riunione in continuazione con la condanna definiva per violazione della legge sulle armi in quanto, pur essendo stata contestata l'aggravante dell'associazione a delinquere armata, non può ritenersi che la detenzione e il porto illegale di quelle armi fosse previsto nel programma criminoso fin dall'inizio, tenuto conto del fatto che ogni decisione inerente i reati fine era presa dei capi dell'organizzazione criminosa con modalità estemporanee e comunicate agli affiliati che di volta in volta erano chiamati a compiti meramente esecutivi. I motivi di ricorso debbono quindi essere dichiarati inammissibili in quanto costituiscono mera riproposizione di questioni già proposte al giudice di merito e risolte con motivazione logica e congrua.
14. BI EL
La condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi dall'89, anche con ruolo apicale dal 91 al 95, si fonda sulle dichiarazioni di NS, intraneo alla cosca, confermate da quelle di
RI, AL, LI e EN in relazione alle quali può affermarsi che costituivano patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi. In
Ө 13 relazione alle dichiarazioni di EN risulta provata la sua partecipazione al clan dei chiofaliani fin dal 90 e quindi le sue informazioni provengono proprio da quel patrimonio conoscitivo e non sono affatto successive al termine della contestazione. Gli elementi di riscontro sono costituiti dalle informazioni di P.G. che lo avevano controllato insieme a TI nel corso di un vero e proprio summit, circostanza che non poteva avere altro significato se non la sua intraneità al clan in un momento in cui era in corso una vera e propria guerra di mafia. Tutti i motivi inerenti l'acquisizione delle dichiarazioni di RI sono stati trattati nella parte generale e non può certo dirsi che in relazione a tale posizione le dichiarazioni di RI siano state uniche o determinanti. Il termine di prescrizione è di 22 anni e sei mesi e non è decorso. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
15. MP IN
L'assoluzione dell'imputato si fonda sulla inattendibilità delle dichiarazioni di GA e sulla mancanza di altri elementi di prova. I motivi di ricorso del P.G. ripropongono argomentazioni sulla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di FA e GA e costituiscono reiterazione di questioni già ampiamente respinte con motivazione congrua dal giudice di merito e pertanto debbono essere dichiarati inammissibili.
16. MP VO ON
La condanna riguardante la sua partecipazione al clan di FA si fonda sulle dichiarazioni di
MP MA, OT LV e GE, RI, tutti intranei alla cosca e sono frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi. Elementi di riscontro sono costituiti sia dalla condanna definitiva per un periodo intermedio, alla quale vi è stata riunione in continuazione, sia l'essere stato vittima di un attentato al quale era scampato quando era stato ucciso CR. Vi sono poi numerosi controlli di polizia con altri affiliati al clan. Il motivo di ricorso col quale viene chiesta la prescrizione è infondato visto che per il reato contestato la disciplina più favorevole è quella antecedente al 2005 e pur tenendo conto dell'ammontare della pena all'epoca vigente il termine resta di 22 anni e sei mesi, così come ampiamente riferito nella parte generale della motivazione. Deve infine rilevarsi che l'imputato in udienza davanti alla Corte di Cassazione ha chiesto di avere la riduzione per il rito abbreviato, chiesto in udienza preliminare l'8 maggio 1997, come provato dal verbale prodotto in udienza;
richiamando la motivazione contenuta nella parte generale, si osserva che sussiste la possibilità di concedere tale riduzione, anche se non risultava aver riproposto la richiesta con i motivi di appello, grazie alla estensibilità di tale motivo presentato da altri imputati nel medesimo procedimento;
ne discende che avendo riproposto la questione in sede di legittimità il motivo può essere accolto e la sentenza annullata senza rinvio con la riduzione della pena da 7 anni e 6 mesi a 5 anni di reclusione. Per il resto i motivi debbono essere rigettati.
17. MP VO SA
La condanna dell'imputato deve essere confermata richiamando per tutte le questioni preliminari relative all'acquisizione delle dichiarazioni di RI, alla valutazione delle dichiarazioni di tutti i collaboratori, alla valutazione frazionata delle dichiarazioni, i principi esposti nella parte motiva generale. Detti principi debbono ora essere applicati alle singole contestazioni per le quali viene confermata la condanna.
In relazione al capo 58 deve rilevarsi che le fonti sui cui si basa la condanna sono le dichiarazioni di RI e MP MA, ambedue di particolare spessore. Si tratta di dichiarazioni dirette provenienti da chi come MA aveva partecipato all'agguato e da chi, come RI aveva partecipato alla fase deliberativa e di programmazione dell'agguato. Riscontri a tali due chiamate dirette sono costituiti dalle dichiarazioni di altri collaboratori aventi questi contenuti: AL aveva riferito di essere stato presente al summit che aveva deciso l'omicidio e del ruolo che SA si era assunto in prima persona, trattasi quindi di una chiamata diretta della fase di programmazione;
MA MA aveva appreso de relato da SA del suo ruolo di esecutore materiale;
OT e
LI aveva appreso de relato in carcere come si erano svolti i fatti. Può quindi affermarsi che vi sono fonti di prova certe della partecipazione dell'imputato all'omicidio nel pieno rispetto dei principi di diritto che presiedono alla valutazione delle chiamate in correità e in reità, dove a tre chiamate dirette seguono chiamate de relato di riscontro. In relazione a questo omicidio era stata poi sollevata la questione processuale della violazione dell'art. 468 c.p.p. in quanto le persone ascoltate dal giudice di merito non erano state inserite nella lista testimoniale dal P.M. e mancava una deliberazione specifica ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità rientra tra i poteri del giudice assumere d'ufficio mezzi di prova non tempestivamente indicati, e che non sussiste un divieto di assunzione dal quale discenda la sanzione di inutilizzabilità (Sez. V 11 novembre 2004 n. 46317; Sez. VI 1 febbraio 2005 n. 9214,
rv. 231488; Sez. V 10 febbraio 2010 n. 15325, rv. 246873).
In relazione al capo 116 le fonti di prova su cui si basa la condanna sono costituite dalle dichiarazioni di RI e MP MA, ambedue rilevanti e dirette, la prima per la fase decisionale e di programmazione, la seconda per la fase esecutiva;
la presenza di una discrasia tra le due dichiarazioni nel senso che RI non aveva individuato MA tra gli esecutori materiali era stata spiegata dal giudice di merito per il fatto che MA era persona giovane e non di grande rilevanza in quel momento nel clan e quindi ben poteva essere stato dimenticato dal RI.
Certamente, però, tale discrasia costituiva prova della genuinità delle due dichiarazioni non
132, ед affette dal vizio della circolarità. Oltre a queste due chiamate dirette vi sono poi le chiamate di
OT LV che aveva assistito direttamente a minacce rivolte alla vittima, e de relato di
OT GE, AN e MA sulla causale, patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare d'informazioni nei vari gruppi associativi.
In relazione al capo 123 le fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni di MP MA che aveva riferito direttamente dei preparativi dell'agguato e della decisione di effettuarlo, e de relato dal RA SA di come l'omicidio era stato eseguito. Vi erano poi le dichiarazioni di
RI che aveva riferito per conoscenza diretta del sentimento di odio che animava SA nei confronti della vittima e poi aveva ricevuto de relato dai due autori MP SA e IG la descrizione di quello che avevano fatto. Vi erano poi le dichiarazioni di OT GE e
LV e di AN sulla causale d'onore dell'omicidio frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare d'informazioni nel gruppo associativo.
La presenza di due causali per lo stesso omicidio, confermate da tutti i collaboratori, non inficia di credibilità le loro dichiarazioni, ben potendo coesistere e risultando del tutto congrua la motivazione adottata dalla Corte sul punto.
In relazione al capo 128 le fonti di prova erano costituite dalla dichiarazione di RI, chiamante in correità, fonte diretta della fase deliberativa e della causale, e dalla dichiarazione di
MP MA, esecutore materiale. AL aveva poi riferito che SA riteneva necessario eliminare la vittima per poter riavere pieno potere sulla ditta AC, vittima di estorsione. La causale veniva confermata anche dalle dichiarazioni di OT LV che aveva ricevuto le notizie sull'omicidio da CR, e poi da OT GE, MA, NO e AN frutto del patrimonio conoscitivo comune, derivante dal flusso circolare d'informazioni nei vari gruppi associativi.
In relazione ai capi 284 e 288, unici rimasti in relazione alle estorsioni alla ditta AC le fonti di prova sono costituite dal contesto nel quale era maturato l'omicidio MA, dalle dichiarazioni già richiamate di RI e MP MA, il quale aveva riferito di una sua partecipazione diretta all'attentato alla ditta, e dalle stesse dichiarazioni della persona offesa che, pure in una situazione di reticenza, aveva dovuto ammettere il coinvolgimento dell'imputato nell'attentato alla sua ditta, prodromico alla estorsione.
In relazione al capo 1 la sua attività di direzione dell'associazione mafiosa risulta conclamata dalle numerose deposizioni sul punto e dal ruolo rivestito di guida del clan più sanguinario di quegli anni, dalla diretta partecipazione a numerosi fatti di sangue e dalla condanna definitiva per gli anni 90 e 91.
Д 133 Non fondate appaiono quindi le questioni sulla circolarità della prova apparendo evidente che le notizie riferita da RI e da MP MA non hanno la medesima fonte, ma molte discendono da una percezione diretta, per avere costoro partecipato l'uno alla fase ideativa, l'altro a quella esecutiva, altre discendono da notizie rivenute de relato da altri correi.
I motivi inerenti questioni processuali verirficatesi nel giudizio di primo grado e addirittura daventi al GUP appaiono non autosufficienti e rappresentate in modo generico.
In relazione al motivo che invoca la prescrizione per i delitti di estorsione deve rilevarsi che trattandosi di fattispecie aggravata il termine più favorevole è quello della vecchia legge che matura in 22 anni e 6 mesi dalla fine del 1989, e quindi a giugno del 2012.
I motivi di ricorso debbono quindi essere rigettati, risultando rispettati i principi di diritto in materia di valutazione delle prove dichiarative raccolte.
18. MP VO NC
La condanna relativa alla sua partecipazione al clan FA a partire dal 1986 si fonda sulle dichiarazioni di RI, per conoscenza diretta, che lo aveva individuato come appartenente al gruppo, col ruolo di realizzare azioni di intimidazione nei confronti degli imprenditori sottoposti a estorsione. Vi sono poi le dichiarazioni de relato di MP MA che aveva saputo dai suoi fratelli della partecipazione al clan FA di NC;
in particolare sapeva del ruolo avuto dall'imputato in numerosi delitti di incendio, danneggiamento a fini estorsivi come patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nel gruppo associativo di comune appartenenza. Costituiscono riscontro anche i numerosi controlli di polizia con affiliati al clan. Alle questioni generali inerenti l'attendibilità di RI e degli altri collaboratori si è data risposta nella parte generale e pertanto i motivi debbono essere rigettati.
19. MP VO MA
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l'imputato in udienza ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia ai motivi.
20. MP VO RO
La condanna per la partecipazione al delitto associativo a partire dal 1988 si fonda sulle dichiarazioni di RI che lo aveva individuato come autore di vari episodi di intimidazione e di riscossione di tangenti;
aveva inoltre saputo de relato dallo stesso imputato della sua partecipazione a un sequestro di persona;
lo aveva individuato come soggetto avente ruoli deliberativi nel clan. EN TO aveva poi riferito de relato del suo ruolo nell'associazione ma per conoscenza diretta del fatto che riceveva in carcere i proventi delle estorsioni, visto che era lui che glieli portava. Ulteriore elemento di riscontro era costituito dalle dichiarazioni di ZA
LI che ha riferito di aver consegnato direttamente all'imputato i proventi della estorsione da
134134 lui subita. In tale quadro probatorio non assume rilievo il tentativo di MP MA di salvare il TE escludendo la sua partecipazione al clan.
Sussiste poi la piena prova della partecipazione dell'imputato all'estorsione ai danni di La RO capo 246, costituita se non altro dalla sua effettiva assunzione presso la ditta, prezzo dell'estorsione. Per tale reato però, trattandosi di un'estorsione contestata nella forma semplice, i termini di prescrizione debbono essere calcolati sulla base della nuova legge 251/2005 perché più favorevoli all'imputato, così come già motivato nella parte generale e pertanto il termine massimo di 12 anni e sei mesi risulta già decorso.
Pertanto la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 246
perché estinto per prescrizione e deve essere eliminata la relativa pena di anni 6 di reclusione ed euro 700 di multa, per il resto il ricorso deve essere rigettato.
21. MP VO IA (52)
La posizione dell'imputato è del tutto simile a quella del figlio RO, dovendo egli rispondere di ambedue i reati sopra indicati. Per il delitto associativo le prove sono costituite dalle dichiarazioni di RI che lo aveva individuato come presente a vari summit del clan e come autore di intimidazioni nei cantieri;
dalle dichiarazioni di EN che gli aveva fatto avere in carcere i proventi delle estorsioni;
dalla condanna definitiva per partecipazione al medesimo clan.
In tale quadro probatorio non assume rilievo anche per lui il tentativo di MP MA di salvare il RA escludendo la sua partecipazione al clan.
Sussiste poi la piena prova della partecipazione dell'imputato all'estorsione ai danni di La RO, capo 246, costituita se non altro dalla sua effettiva assunzione presso la ditta, prezzo dell'estorsione. Per tale reato però, trattandosi di una estorsione contestata nella forma semplice, i termini di prescrizione debbono essere calcolati sulla base della nuova legge 251/2005 perché più favorevoli all'imputato, così come già motivato nella parte generale e pertanto il termine massimo di 12 anni e sei mesi risulta già decorso. Non risulta invece prescritto il delitto associativo maturando il termine nel gennaio 2012.
Pertanto la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 246
perché estinto per prescrizione e deve essere eliminata la relativa pena di anni 6 di reclusione ed euro 700 di multa, per il reato il ricorso deve essere rigettato.
22. MP VO IA (64)
La condanna per la partecipazione al delitto associativo è fondata sulle dichiarazioni di MP
MA e di RI, ambedue per conoscenza diretta della sua partecipazione ai summit mafiosi e per la partecipazione a numerosi delitti in relazione ai quali era però stato assolto. Confortano tali propalazioni anche quelle dei OT che lo avevano individuato come uomo di CR, e quelle di
до 135 AL che lo avevano visto partecipe a varie operazioni di appostamento in vista di attentati;
si tratta indubbiamente di notizie che costituiscono frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi. Sussistevano poi numerosi controlli di polizia che lo avevano individuato con appartenenti al clan.
Tali elementi rendevano ininfluente la circostanza che in passato l'imputato era stato condannato per associazione a delinquere semplice volta alla commissione di reati contro il patrimonio, circostanza che non escludeva certo il suo successivo inserimento nell'associazione mafiosa.
I motivi di ricorso per la loro genericità e ripetizione di quelli di appello debbono essere dichiarati inammissibili.
23. MP VO VI
La condanna per il duplice omicidio di RI SE e IC NI ( capo 84) si fonda sulla chiamata diretta di AL, esecutore materiale del fatto in veste di autista, il quale aveva raccontato dell'odio di VI verso RI ritenuto responsabile dell'uccisione del figlio del boss, FA OR, e del fatto che erano stati organizzati due gruppi di fuoco che dovevano uccidere alla prima occasione utile. La circostanza è confermata dal fatto che RI, prima di questo episodio, era stato oggetto di altri quattro attentati non riusciti. RI aveva confermato tali elementi avendo piena conoscenza del fatto che era stata decretata la morte di RI e che erano stati organizzati due gruppi di fuoco come patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare d'informazioni nei vari gruppi associativi. Riscontro importante a tali accuse era costituito dal racconto fatto da EN il quale aveva assistito in carcere alla trattativa tra VI e
RR LV affinchè costui, altro esecutore materiale, scagionasse VI da questo duplice omicidio. RR infatti aveva deposto in tal senso e messo a confronto con EN si era limitato a dire che EN aveva motivi di rancore non meglio precisati nei confronti di VI. Ulteriore riscontro era costituito dalle dichiarazioni di MP MA che aveva ricevuto dalla viva voce del RA VI e da RR il racconto di come si era svolto l'omicidio. Ulteriore elemento era costituito dalle dichiarazioni di MA il quale aveva riferito di essere stato avvicinato da
FA affinchè lo aiutasse ad uccidere RI e che lui vi aveva dato esecuzione mettendolo in contatto con i MP. Deve osservarsi che i motivi di ricorso che cercano di demolire la chiamata diretta di AL perché costui avrebbe riferito circostanze non vere su dove sarebbero stati uccisi i due, e cioè fuori o dentro l'auto, non appaiono fondati visto che la motivazione della sentenza osserva che si tratta di un dettaglio dovuto forse alla concitazione del momento e certamente non spiega perché mai avrebbe dovuto accusarsi di un omicidio se non fosse stato presente. La circostanza che in sede di rito abbreviato sia stata pronunciata sentenza di assoluzione
D nei confronti di altro correo, TA, non ha alcuna influenza su questa decisione riguardante altri imputati.
La condanna per il duplice omicidio di BA e NO si fonda ancora sulla chiamata diretta di
AL che aveva partecipato alla fase del sequestro dei due giovani e alla loro agonia fino a pochi minuti prima della loro morte. Aveva riferito che VI aveva ordinato il sequestro soprattutto di BA in quanto essendo legato a GA DO poteva rivelare dove era nascosto e per tale motivo erano stati programmati il sequestro e le torture per farlo parlare. Confermavano tali dichiarazioni quelle di MP MA che aveva saputo dal RA VI e dall'altro esecutore IG, le modalità con cui i due giovani erano stati uccisi e le dichiarazioni di
RI che aveva appreso del fatto come patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi. Tutte le deduzioni della difesa in merito all'incongruità della versione di AL per il fatto che coloro che erano stati individuati come estranei all'ambiente in realtà non lo erano e quindi difficilmente potevano spacciarsi per agenti di polizia sono questioni di fatto risolte con motivazione congrua dal giudice di merito.
La condanna in relazione all'omicidio di BA LE (capo 163) si fonda sulle dichiarazioni di AL e MP MA. Si tratta in ambedue i casi di dichiarazioni de relato ma di un grande spessore. Infatti AL aveva riferito quanto appreso subito dopo il fatto da uno degli esecutori materiali, oggi deceduto, FA OR, figlio del boss e nel corso di un confronto con RI che invece escludeva ogni responsabilità di ME aveva contrastato il capo dimostrando di sapere tutto dei fatti e di come si erano svolti. Di grande rilievo erano poi le dichiarazioni di
MP MA che aveva appreso dallo stesso ME del suo ruolo una volta che era stato arrestato;
deve rilevarsi che il suo racconto di come ME non si fosse neppure accorto di aver sbagliato persona e di come questo gli venisse contestato da MP VI, il mandante, appare del tutto realistico, dato che difficilmente si sarebbe potuto inventare un dialogo più surreale sull'uccisione di un essere umano. Tali dichiarazioni sono de relato sul fatto ma dirette sulla fase della contestazione dell'errore di persona tra VI e ME e sulla contestazione che lo stesso MA aveva fatto ad ME quando costui continuava ad affermare che anche la vera vittima era un mafioso. Si tratta di dialoghi che hanno come presupposto l'affermazione della propria responsabilità in merito all'omicidio.
La condanna per l'omicidio di OL ( capo 168) si fonda sulle dichiarazioni di RI che aveva raccontato come era stata decretata la sua morte da parte di VI che sospettava fosse un confidente della polizia e riteneva che non si comportasse bene in quanto commetteva in proprio dei reati;
la vittima si era legata ad altro mafioso NI perché aveva una relazione con la sorella di costui ed era un figlioccio di SA;
si tratta di dichiarazioni aventi come fonte il patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi. Tale versione trova conferma nelle dichiarazioni di MP MA che sapeva che il RA VI aveva decretato la sua morte perché si comportava sopra le righe, nelle dichiarazioni di OT GE che sapeva che il giovane era legato a SA tanto che il padre, dopo la scomparsa del figlio, si era rivolto proprio a SA per cercare di riavere almeno il corpo ed anche in questo caso si tratta di notizie costituenti patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi. Riscontro fondamentale a tali dichiarazioni è dato da EN TO, testimone diretto del momento in cui VI aveva decretato la morte di OL, dopo averlo ricevuto e averlo tranquillizzato.
La condanna per il tentato omicidio di GA IA, processo riunito al presente, si fonda principalmente sulle dichiarazioni di EN che aveva saputo de relato da TE, uno degli esecutori materiali, poi scomparso vittima di lupara bianca, dell'incarico, che secondo lui aveva dato MP VI, di uccidere il padre di GA DO per costringerlo a rinunciare alla sua collaborazione. Lui personalmente aveva accompagnato TE a cercare di rubare la moto che sarebbe servita per l'agguato. Tali dichiarazioni risultano confermate da RI il quale aveva riferito de relato dallo stesso VI che stava organizzando un attentato ai GA e dopo pochi giorni aveva saputo come era andata e cioè che GL era stato ucciso mentre GA era ancora vivo. Ulteriore conferma a tali dichiarazioni era stata data dalla persona offesa e dal figlio LE che avevano riferito come fossero stati minacciati pubblicamente proprio da VI e come si erano accorti di essere pedinati dai fratelli CH, persone legate a VI. I dubbi sollevati dalla difesa sull'attendibilità di RI che era nemico dei MP, sono stati risolti in motivazione in modo congruo visto che costui non aveva ancora iniziato la sua collaborazione e che comunque si trovava in carcere proprio per le dichiarazioni di GA DO e quindi ben poteva essere destinatario delle confidenze di VI. La circostanza che molti di tali elementi fossero emersi nel processo a carico di IA per l'omicidio di GL, non esclude la fondatezza delle dichiarazioni rese da EN e dagli altri collaboratori, trattandosi di un episodio avvenuto ai margini di questa guerra di mafia. La sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 201/91 escude la prescrizione dei reati in materia di armi;
sussisteva l'aggravante del motivo abietto tenuto conto del movente riconosciuto da tutti i collaboratori e cioè indurre il figlio a ritrattare le accuse.
Congrua appare anche la motivazione in relazione al riconosciuto animus necandi, visto che l'evento non si era verificato solo per l'inceppamento dell'arma e che prima di questo l'arma era stata puntata per tre volte contro la vittima. I motivi che mettono in dubbio che la scomparsa di
TE sia dovuta a morte e quindi che non possano essere utilizzate le dichiarazioni de relato di
EN, sono del tutto incongrui tenuto conto delle massime di esperienza che in tale campo possono e 138 essere utilizzate, e cioè la pratica delle morti bianche, e della mancanza totale di elementi sui cui fondare l'ipotesi che sia ancora vivo.
La condanna per il delitto associativo discende dal riconosciuto ruolo apicale rivestito da VI dopo la carcerazione del RA SA raccontato da tutti i collaboratori, nonché dai riscontri alla commissione dei numerosi reati fine.
I motivi inerenti l'omessa pronuncia su questioni processuali sorte durante l'udienza preliminare sono esposte in modo generico e quindi sono affette da specificità. I motivi inerenti tutte le questioni generali su art. 192 c.p.p, e utilizzazioni delle dichiarazioni dei collaboratori sono state già affrontate nella parte preliminare.
Come ricordato nella parte espositiva, l'imputato aveva chiesto la riduzione per il rito abbreviato in quanto alla luce della sentenza della CEDU, PP
contro
Italia, la rinuncia al rito era stata indotta dall'entrata in vigore della legge del 2000 che aveva escluso la possibilità di trasformare la pena dell'ergastolo in pena temporanea. Come già ampiamente motivato nella parte generale non si ritengono applicabili al caso di specie quei principi, visto che, rinunciando al giudizio abbreviato,
l'imputato ha proseguito il rito ordinario nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio, e quindi non vi è stata alcuna rinuncia alle garanzie del giusto processo.
La congruità del trattamento punitivo è sufficientemente motivata dalla gravità delle condotte e dal ruolo rivestito come deducibile dall'intera motivazione della sentenza.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
24. MP IA (69)
La condanna per il ruolo direttivo nella compagine associativa prima del clan GA e poi del gruppo dei batanesi si fonda sulle dichiarazioni in tal senso di MP MA, di RI, dei
OT, di NO e di EN e hanno come fonte il patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi. Costituiscono un evidente riscontro le condanne definitive intervenute in altri processi per il tentato omicidio di NI NC, ridotto sulla sedia a rotelle, e per il duplice omicidio LL e UZ, in relazione al quale è stata prodotta in udienza da altro imputato, TI MI IA, una decisione che richiede al giudice di merito di rivalutare l'inammissibilità del giudizio di revisione, ma che nessuna influenza ha con l'attuale imputato. Si tratta di fatti ad alto indice mafioso e ben possono costituire riscontro alla sopra indicate chiamate in reità. Di nessun rilievo sono le deduzioni difensive che escludono la sussistenza del clan dei batanesi, visto che emergono prove inconfutabili della partecipazione di questo clan alla guerra di mafia in corso caratterizzata proprio dalla creazione di alleanze mutevoli nel tempo e legate a logiche di spartizione del territorio. Il ricorso sul punto deve essere rigettato.
D 139 In relazione invece alla condanna per l'estorsione ai danni di RA AT (capo 261) ritiene il collegio che gli elementi di prova raccolti non siano idonei a confermare la condanna. Infatti l'unico elemento è costituito dalle dichiarazioni di OT LV che aveva riferito de relato dalla persona offesa, mentre nessun ulteriore elemento di riscontro era stato acquisito, con la conseguenza che alla luce dei principi di diritto esposti nella parte generale su di esse non poteva fondarsi la condanna. Deve pertanto disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza per non aver commesso il fatto e per l'effetto eliminarsi la pena di anni sette e mesi sei di reclusione e euro
1500 di multa.
25. MP IA (72)
La condanna per la partecipazione al delitto associativo, prima come partecipe del clan GA e poi del clan dei batanesi risulta provata dalle concordi dichiarazioni di RI, MP MA,
AN e EN e si fondano sul patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi. Deve essere respinta l'obiezione secondo la quale i riferimenti dei collaboratori sono generici visto che ognuno di loro individua proprio il ruolo svolto dall'imputato come esattore di tangenti e come gestore del clan dopo l'arresto del RA. Ulteriore riscontro al suo passaggio nel gruppo dei batanesi si trova nel fatto che il RA AL era stato sequestrato e ucciso proprio da GA. Ulteriore riscontro era costituito da una condanna definitiva per la partecipazione all'associazione mafiosa intervenuta per il periodo successivo a quello qui in esame. Si richiama per tutte le questioni generali sull'utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori la motivazione della parte preliminare della presente decisione. Il reato non essendo state concesse le attenuanti generiche non è prescritto per nessuno dei due periodi in contestazione.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
26. AB EL
La condanna per la duplice partecipazione prima al clan di FA e poi al clan dei barcellonesi in veste di capo si fonda in primo luogo sulle concordi dichiarazioni di RI, MP
MA, LI e dei OT che da un lato costituiscono patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi, dall'altro sono dichiarazioni dirette. OT LV era stato testimone del rispetto di cui era circondato in carcere, nel senso che al suo arrivo NV gli aveva ceduto il posto nella branda, perché doveva trovarsi alla pari con IA, l'altro capo della cosca;
OT GE aveva riferito della sua stessa ammissione di aver fatto parte del clan FA. Ulteriori elementi di forte riscontro erano costituiti dalla condanna definitiva per il duplice omicidio ON e TA, nonché per la pronuncia di prescrizione per la partecipazione all'associazione mafiosa per gli anni 87 e 88. In tali atti emergeva la rilevanza di una intercettazione nella quale AB era individuato come colui che faceva parte di un gruppo di fuoco costituito per andare ad uccidere FA. Deve rilevarsi che già nel giudizio di primo grado, per tale periodo coperto da giudicato è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per bis in idem. In relazione ai motivi attinenti l'utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori e la loro attendibilità si richiama la parte generale della presente decisione. Per il delitto associativo, contestato fino all' 87, alla luce della vecchia disciplina, la prescrizione di 15 anni è maturata e pertanto la sentenza deve essere annullata senza rinvio e deve essere eliminata la relativa pena di anni 4 di reclusione. Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
27. CÒ Giovanni
L'assoluzione dell'imputato per la partecipazione al delitto associativo si fonda sul fatto che a suo carico vi sono solo le dichiarazioni di MP MA non suffragate da altri elementi di riscontro. I motivi di ricorso del P.G. ripropongono argomentazioni sulla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di FA e GA e costituiscono reiterazione di questioni già ampiamente respinte con motivazione congrua dal giudice di merito e pertanto debbono essere dichiarati inammissibili.
28. Calderone MA IU
La condanna dell'imputato riguarda la partecipazione al clan dei barcellonesi fino al 90 e si fonda sulle dichiarazioni di NS, unico intraneo alla cosca e sulle concordi dichiarazioni di RI,
ON, e AL. Deve osservarsi che i motivi comuni a molti imputati relativi alla circostanza che NS non poteva ritenersi intraneo perché lui stesso lo aveva escluso sono privi di fondamento, visto che vi erano prove del suo collegamento col clan dei barcellonesi, consistenti sia nelle notizie da lui riferite sia dell'opinione che su di lui avevano gli appartenenti ai clan avversi. Inoltre come è stato già ampiamente motivato nella parte generale l'acquisizione delle sue dichiarazioni in dibattimento è avvenuta previa lettura delle contestazioni e sua conferma di quelle dichiarazioni e quindi ben possono essere poste a fondamento della condanna di altri imputati. I riscontri sono costituiti dalle dichiarazioni degli altri collaboratori che, pur appartenendo ad altra cosca, conoscevano il ruolo svolto dall'imputato e sono espressione del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi. Ulteriore elemento di riscontro è costituito dai numerosi controlli di polizia che lo avevano visto insieme ad esponenti del clan e anche del capo TI SE. A tutti i motivi di ricorso inerenti l'acquisizione delle dichiarazioni di RI e di ON si è data risposta nella parte generale della motivazione. Il ricorso deve essere quindi rigettato, non essendo maturati i termini di prescrizione corrispondenti a 22 anni e 6 mesi. 29. Caliri Massimiliano Đ क I motivi di ricorso presentati da questo collaboratore debbono essere dichiarati inammissibili in quanto egli ha già beneficiato del trattamento favorevole, essendogli state riconosciute le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, anche in relazione all'omicidio
RI. In relazione alla richiesta continuazione si richiamano le considerazioni della parte generale apparendo del tutto congruo rilevare che in questo processo la commissione dei reati fine era decisa da pochi capi che davano ordini che dovevano essere eseguiti dai sottoposti, pena la vita, e che pertanto non vi era alcuno spazio per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa al di là di una generica adesione ad un indeterminato programma criminoso.
30. NI NC
La condanna per l'omicidio di GE RA (capo 116), si fonda sulle chiamate in correità di
MP MA e RI autori del fatto che lo avevano ambedue identificato col ruolo di segnalatore della presenza della vittima. Deve ricordarsi che la corte di secondo grado aveva inviato gli atti a carico di RI al P. M perché, nonostante costui si fosse accusato dell'omicidio, non si era mai proceduto contro di lui. Le versioni fornite dai due coimputati erano coincidenti con l'unica eccezione dell'aver MA coinvolto anche tale CI, dipendente del ristorante di MP, a differenza di RI che non aveva fatto il suo nome, ma la motivazione adottata dalla corte sul punto appare del tutto congrua avendo i due assistito a fasi diverse dell'omicidio. RI era anche chiamante in correità diretto per la fase deliberativa avendo NI riferito nella riunione preliminare che GE era stato uno degli autori dell'attentato al ristorante dei MP. NI all'epoca non era paraplegico e quindi ben poteva svolgere il ruolo di autista della vettura civetta. Tali dichiarazioni risultavano riscontrate da quelle di OT GE che all'epoca lavorava in quel ristorante e aveva assistito all'attentato e aveva visto che NI si era gettato all'inseguimento dell'auto e aveva individuato chi si trovava a bordo.
La condanna per il duplice tentato omicidio di RE e sua GL (capo 132) si fonda sulle dichiarazioni di MP MA che aveva riferito come la sua morte era stata chiesta da
RI in quanto lo riteneva responsabile del tentato omicidio del proprio figlio. RI aveva poi confermato che suo era stato l'ordine e che NI aveva svolto la funzione di specchiettista e aveva rubato l'auto con la quale era stato commesso l'attentato. Si tratta di dichiarazioni dirette e concordi a nulla rilevando che la GL avesse riferito notizie diverse sul numero delle persone che avevano teso l'agguato, ben potendo aver confuso le sagome, data la concitazione del momento.
La condanna per l'omicidio di BA LE ( capo 163) si fonda sulle dichiarazioni de relato dagli autori del crimine di MP MA e AL come già riferito per la posizione di
D MP VI;
trattasi di dichiarazioni convergenti e certe sul ruolo di specchiettista svolto dall'imputato che era stato proprio la causa del tragico errore di persona.
La condanna per il delitto associativo si fonda oltre che sulla partecipazione ai gravi fatti di sangue sopra descritti anche sul fatto che lui stesso era rimasto vittima di un agguato che lo aveva ridotto su una sedia a rotelle proprio per la sua appartenenza al clan di FA. Tale partecipazione era stata riferita da RI, da MP MA, da EN, da AL e dai
OT con dovizia di particolari, frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare d'informazioni nei vari gruppi associativi.
I motivi di ricorso attinenti alla acquisizione delle dichiarazioni dei collaboratori e alla loro attendibilità sono già stati trattati nella parte generale;
non sussistono ragioni per modificare il trattamento punitivo tenuto conto della gravità dei fatti e della loro reiterazione.
In merito alla questione processuale sollevata dalla difesa della nullità del dibattimento di primo grado per non aver rispettato i termini per la notifica del provvedimento con cui si era disposta la videoconferenza per l'imputato, detenuto in un carcere che consentiva anche la sottoposizione del detenuto alle cure di cui aveva bisogno, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che è causa di mera irregolarità e non determina alcuna nullità l'omessa comunicazione al difensore del trasferimento del detenuto per il quale sia stata disposta la partecipazione mediante videoconferenza ( Sez. I 15 gennaio 2010 n. 19511, r.v. 247194) e inoltre che non è causa di nullità l'inosservanza del termine di dieci giorni per la comunicazione alla parti e al difensore del decreto con cui viene disposta la partecipazione a distanza del detenuto ( Sez. II 23 novembre 2005 n. 46245, rv. 232775). I motivi debbono quindi essere rigettati.
31. AR SE ON
La condanna per la partecipazione al clan dei chiofaliani per l'anno 1989 e per la partecipazione al clan dei MP per il periodo dal novembre 1991 al novembre 1995, previa sottrazione del periodo intermedio per il quale vi era stato un giudicato di assoluzione, si fonda sulle dichiarazioni dei seguenti collaboratori: RI aveva riferito che aveva un ruolo attivo nel clan con funzioni operative in materia di armi;
LI aveva riferito che era stato affiliato tramite
MP MA;
OT GE aveva riferito de relato da MP MA che era stato arrestato per armi insieme a lui;
MP MA aveva riferito che era stato affiliato nell'89, che era stato arrestato per armi, che aveva partecipato a vari attentati e che in carcere aveva ricevuto la carica di " sgarrista"; EN aveva riferito che l'imputato era amico di SA e che una volta si era presentato in carcere come suo TE per poter avere con lui un colloquio, che lui stesso gli aveva fatto da staffetta per il trasporto di armi, e che gli portava in carcere i proventi delle
143 estorsioni. Si tratta quindi in parte di dichiarazioni dirette, come quelle di MP MA e di
EN e in parte di notizie provenienti dal patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare d'informazioni nei vari gruppi associativi. Elementi di riscontro sono certo le condanne definitive in materia di armi, quelle non ancora definitive per gravi fatti di sangue e i controlli di
P.G. che lo hanno individuato in compagnia di appartenenti al clan. La circostanza che il giudicato intermedio fosse di assoluzione non influisce nella attuale decisione per l'intervento delle dichiarazioni di altri collaboratori. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
32. RI SE
La condanna dell'imputato ha avuto a oggetto numerosi delitti per i quali non sono stati presentati motivi di ricorso e pertanto ci si limita a esaminare quei fatti per i quali sono stati presentati i motivi.
La condanna per l'omicidio di MA GE si fonda sulle dichiarazioni di MP MA che per conoscenza diretta aveva partecipato al summit mafioso nel quale si era decisa la morte di costui e aveva riferito che proprio RI aveva diretto la discussione quale referente di
FA sul territorio. Riscontro a tale chiamata in correità è costituito dalla ammissione dell'imputato di essere stato presente anche se aveva negato di aver preso parte alla delibera. Si tratta di una tesi non credibile proprio per il ruolo da lui rivestito nella compagine associativa di referente del capo in carcere e quindi di colui che doveva prestare il suo assenso alla decisione del gruppo.
La condanna per l'omicidio di BA LE si fonda sulle dichiarazioni di MP MA
e di AL che avevano saputo de relato da ME e da MP VI di come si erano svolti i fatti e del ruolo di mandante dell'omicidio svolto proprio da RI;
dalla decisione di primo grado, interamente richiamata da quella d'appello, emerge che LI aveva riferito di come sia MP VI, sia RI erano stati aspramente rimproverati per quello che era successo, nonché del fatto che la teste RI aveva chiaramente sentito RI SI di essere stato il mandante di questo omicidio. Trattasi di elementi di prova che, unitamente al ruolo di capo da lui rivestito, ben possono fondare la condanna dell'imputato.
L'acquisizione delle dichiarazioni della RI ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. è motivata nella decisione di primo grado in modo congruo dandosi atto del clima di terrore nel quale la giovane viveva, sottoposta ad abusi e prevaricazioni da parte di RI che si comportava nella sua famiglia come un padrone.
Infondati sono i motivi sul trattamento punitivo essendo evidente che in questi due episodi l'imputato non ha alcun titolo per chiedere l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 L.
203/91 non avendo prestato alcuna collaborazione;
in relazione alla continuazione si richiamano
144 le considerazioni generali e la circostanza che i vari delitti da lui deliberati erano frutto di scelte estemporanee dovute alle alleanze che nel corso della guerra di mafia in atto si consolidavano.
Manifestamente infondato è il motivo inerente la richiesta sospensione del processo, visto che i requisiti previsti dalla legge per sospendere il processo ineriscono alla totale incapacità del soggetto di comprendere ciò che si sta svolgendo davanti a lui, mentre nel caso di specie il decadimento attestato dalla perizia prodotta in atti non configurava tale situazione, così come ritenuto dal giudice di merito con una motivazione insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso deve quindi essere quindi dichiarato inammissibile.
33. ER HE SE
La condanna per la partecipazione al clan FA dal 90 al 94 si fonda sulle dichiarazioni di
RI che aveva riferito come suo compito fosse stato quello di curare la latitanza di MP
SA e sulle dichiarazioni di EN che aveva collegato le sue azioni criminali a CR che era stato ucciso nel 90 dal che se ne deduceva che già a quell'epoca era affiliato. Si tratta certamente di notizie provenienti dal patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nell'associazione. Costituiva riscontro la condanna con sentenza definitiva per aver fatto parte della medesima associazione per il periodo dal 94 al 2003 e per un'estorsione consumata nel 91 a Capo d'DO. I motivi di ricorso debbano essere dichiarati inammissibili.
34. NS NO
I motivi di ricorso presentati nell'interesse di NS limitati alla richiesta declaratoria di prescrizione per il delitto associativo debbono essere accolti, essendo più favorevole la vecchia disciplina della prescrizione. Infatti egli risponde della partecipazione all'associazione fino al 6 novembre 1995, ma avendo ottenuto le generiche equivalenti la pena base torna a essere quella del primo comma dell'art. 416 bis c.p. in vigore all'epoca e cioè da 3 a sei anni, ulteriormente ridotta di un terzo per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, con la conseguenza che la pena base scende sotto i cinque anni e il reato si prescrive in sette anni e sei mesi. Deve pertanto essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
35. TI MI IA
La condanna per la partecipazione al clan GA e poi al clan dei batanesi si fonda sulle dichiarazioni di MP VO MA, RI, OT GE e LI NI e costituiscono frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi. Elementi di riscontro sono costituiti dalla condanna definitiva per il duplice omicidio LL UZ e per il tentato omicidio di RC. La circostanza che sia stata prodotta in udienza la sentenza con la quale la Corte di Cassazione
D 14 annullava la decisione di inammissibilità dell'istanza di revisione e rinviava per nuovo esame, è priva di rilievo ai fini del riscontro, visto che l'annullamento non si basa sulla fondatezza della istanza di revisione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
36. TI Taguali EL
La condanna per la partecipazione al clan FA e in particolare del gruppo operante in
CI si fonda sulle dichiarazioni congiunte di MP MA, RI, AL e si fondano sul patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nella associazione. La circostanza che dai reati fine dei quali gli stessi collaboratori lo avevano accusato sia stato poi assolto non influisce, visto che le chiamate dei collaboratori sulla sua affiliazione sono chiamate dirette.
In udienza davanti alla Corte di Cassazione ha chiesto la riduzione per la domanda di rito abbreviato a suo dire avanzata davanti al GUP, ma dai verbali prodotti da altri difensori e precisamente quelli dell'8 e del 20 maggio 1997 non risulta aver presentato la richiesta e pertanto, conformemente a quanto esposto nella parte generale si ritiene la richiesta non autosufficiente. Il ricorso deve essere rigettato.
37. TI Taguali SE
La condanna per la partecipazione al clan di FA si fonda sulle dichiarazioni di RI, di
MP MA, di AL e di AN e costituiscono il frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nella associazione. Per quanto attiene ai motivi inerenti l'acquisizione delle dichiarazioni dei collaboratori e la loro utilizzabilità si rinvia alla parte generale della presente motivazione. Infondati sono anche i motivi inerenti il trattamento punitivo essendo logicamente motivata la sentenza del giudice di appello.
Deve invece rilevarsi che l'imputato in udienza davanti alla Corte di Cassazione ha chiesto di avere la riduzione per il rito abbreviato, chiesto in udienza preliminare 1'8 maggio 1997, come provato dal verbale prodotto in udienza;
richiamando la motivazione contenuta nella parte generale, si osserva che sussiste la possibilità di concedere tale riduzione, anche se non avesse presentato la richiesta con i motivi di appello, grazie alla estensibilità di tale motivo presentato da altri imputati nel medesimo procedimento;
ne discende che avendo riproposto la questione in sede di legittimità il motivo può essere accolto e la sentenza annullata senza rinvio con la riduzione della pena da 4 anni e 8 mesi a 3 anni, 1 mese e giorni 10 di reclusione. Per il resto i motivi debbono essere rigettati.
38. GL ON
La condanna per la partecipazione al clan di FA a partire dal 1987 si fonda sulle dichiarazioni concordi di LI, MP MA, AL, OT LV e EN e
D costituiscono espressione del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nella associazione. RI dal canto suo riferisce per conoscenza diretta del fatto che l'imputato partecipava in carcere alle riunioni con FA. Costituiscono riscontro la condanna definitiva per aver fatto parte della associazione dal 94 al 2003 e dall'86 all'87, individuando una continuità assoluta di collegamento con la compagine mafiosa.
Debbono invece essere accolti i motivi di ricorso inerenti la condanna per l'estorsione ai danni della ditta I- OS in quanto l'unica fonte di prova è costituita dalle dichiarazioni di
GU, mentre le altre fonti utilizzate dalla sentenza di primo grado interamente richiamata sono le dichiarazioni di GA e FA ritenuti dal giudice di appello non credibili. Pertanto la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione al capo 194 per non aver commesso il fatto e deve essere eliminata la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 533,33 di multa, mentre per il resto i motivi debbono essere rigettati.
39. PI TO
La condanna per la partecipazione al clan OT si fonda sulle dichiarazioni di RI e
NO che lo avevano individuato come colui che riscuoteva il prezzo delle estorsioni, circostanza riferita loro anche dalle parti lese.
I motivi di ricorso riguardanti la richiesta declaratoria di prescrizione per il delitto associativo debbono essere accolti, essendo più favorevole la vecchia disciplina della prescrizione come ampiamente motivato nella parte generale. Infatti egli risponde della partecipazione al clan
OT fino al 1993, come affermato in modo definitivo dalla sentenza di primo grado che a pagina 3277 stabilisce proprio la fine della sopravvivenza del gruppo con l'arresto dei capi e la loro decisione di collaborare. Ne discende che, avendo ottenuto le generiche equivalenti, la pena base torna a essere quella del primo comma dell'art. 416 bis c.p. in vigore all'epoca e cioè da tre a sei anni, con la conseguenza che il reato si prescrive in quindici anni, decorsi prima della pronuncia della decisione di appello. Deve pertanto essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
40. RA VI
La condanna per la partecipazione al clan FA dal 1988 fino al 95 si fonda sul ruolo da lui svolto di capo zona del territorio di Rocca di Caprileone riferito da RI e MP MA, nonché da OT GE e MA MA e costituiscono frutto di conoscenze dirette e del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare d'informazioni nell'associazione.
Costituiscono elemento di riscontro sia la condanna definitiva per la partecipazione al medesimo clan per il periodo dal 90 al 26/11/91, della quale i giudici di merito hanno già tenuto conto al
А во momento di quantificazione della pena, sia la sua provata partecipazione all'omicidio eccellente di MA GE, capo 128.
La condanna per la partecipazione a questo omicidio si fonda sulle dichiarazioni di RI che aveva assistito alla riunione nella quale era stata assunta la decisione e dove proprio CI aveva fatto presente che uccidendo MA la ditta AC sarebbe stata costretta a pagare il pizzo al clan FA;
in conseguenza di ciò MP SA aveva incaricato l'imputato di svolgere il ruolo di preparazione dell'attentato studiando le abitudini della vittima essendo dello stesso paese.
Tali dichiarazioni erano state confermate da OT che aveva riferito che la vittima gli aveva confidato i suoi timori di essere ucciso da CR, legato a RA da rapporti di parentela e di affiliazione, e lo stesso CI gli aveva confidato il ruolo da lui rivestito nell'omicidio. Ne discende che la condanna non si fonda sulle dichiarazioni determinanti del solo RI ma su numerosi altri elementi di riscontro non ultimo le dichiarazioni ricevute de relato dall'imputato da parte di OT. Sulla sua partecipazione alla vita e ai crimini del clan mafioso vi erano prove evidenti, anche conformate da una sua iniziale ammissione, e la circostanza che egli dopo i fatti si era allontanato dal clan, non costituisce elemento su cui fondare l'estraneità ai gravi crimini commessi. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche ha ricevuto adeguata risposta negativa per l'inconsistenza del contributo collaborativo prestato. Il ricorso deve essere rigettato.
41. IN EL
La condanna dell'imputato per la partecipazione al clan dei barcellonesi per il periodo dall'87 fino al 91 si fonda sulle dichiarazioni concordi di RI, MP MA, i due OT e EN e costituivano il frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nell'associazione. Costituiva un rilevante riscontro la circostanza che era scampato a un attentato ordinato proprio da RI perché apparteneva alla cosca avversa. Pertanto i motivi di ricorso fondati tutti sulla circolarità delle fonti di prova, smentita dalla specificità dei riferimenti e dal riscontro individualizzante debbono essere rigettati.
42. RU IA VE
La condanna riguarda la partecipazione al clan di FA fino al 1987 e poi la partecipazione al clan dei barcellonesi fino al 6/11/95 e si fonda sulle concordi dichiarazioni di RI, GU e
MP MA. Elemento di riscontro era costituito dalla sua ammissione di essersi allontanato dal territorio e costituiva riscontro del suo tradimento. Non vi era alcun elemento su cui ancorare la pretesa di veder cessata la sua partecipazione al momento nel quale si era allontano dal territorio, non essendovi alcuna prova della recisione dei legami quando si era trasferito al nord per evitare di essere ucciso.
А вот Il reato aggravato dal fatto che l'associazione era armata prevede una pena fino a dieci anni e quindi un tempo di prescrizione di 22 anni e 6 mesi, ne consegue che la partecipazione alla prima associazione si è prescritta nel 2009 mentre per il resto il ricorso deve essere rigettato. Pertanto la sentenza deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione per la partecipazione al delitto associativo fino al 1987 e deve essere eliminata la pena di anni 4 di reclusione.
43. De AL AR
La condanna si riferisce alla partecipazione al clan dei barcellonesi dall'89 fino al 95 e si fonda sulle concordi dichiarazioni di MP MA, AL e ON che lo avevano individuato come legato al boss ON;
anche RI lo aveva individuato e tutti lo hanno indicato per nome per cui non vi è alcuna possibilità di confusione con i fratelli. La circostanza che per tre anni fosse stato detenuto non costituisce alcuna prova di una sua presa di distanza dal clan, così come non può essere scriminante la circostanza che NS, intraneo al clan non lo abbia menzionato. Infatti le fonti di prova utilizzate costituiscono patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nelle associazioni. Il ricorso deve essere rigettato.
44. RI Tommaso
La condanna per l'estorsione ai danni di UN OD, (capo 218) si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa che lo aveva individuato come uno di coloro che avevano riscosso il pizzo e sulle dichiarazioni di OT GE che lo aveva accusato di aver fatto parte della riunione nella quale si era discusso il prezzo e la percentuale visto che costui pagava la tangente ad ambedue i clan.
La condanna per l'estorsione ai danni della ditta Co. Gei si fonda sulle dichiarazioni di OT
LV e GE i quali lo avevano accusato di aver preso parte alla trattativa e di essere stato l'iniziale esattore.
OS erano chiamanti diretti e pur facendo parte di un clan avverso non avevano mai avuto motivi di rancore nei suoi confronti. Sussisteva poi il riscontro della sua appartenenza al clan
DI in un procedimento ancora nella fase delle indagini.
In relazione ai motivi in materia di continuazione, di rinnovazione degli atti per mutamento del giudice, di lettura degli atti, di valutazione della attendibilità dei collaboratori si richiama la parte generale di questa motivazione, tenendo presente quanto alla continuazione tra le due estorsioni che tali delitti venivano decisi in modo estemporaneo dai capi clan e non era possibile una unitarietà di disegno criminoso per i meri esecutori.
In relazione al motivo che invoca la prescrizione per le estorsioni deve rilevarsi che trattandosi di
6 mesi dal 1990, e quindi a giugno del 2012. miR fattispecie aggravata il termine più favorevole è quello della vecchia legge che matura in 22 anni
149 I motivi costituendo mera reiterazione di quelli di appello debbono essere dichiarati inammissibili.
45. IA EN
La condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi dall'89 al 95 si fonda sulle concordi dichiarazioni di RI, LI e NS e costituiscono frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nella associazione. Elemento di riscontro era costituito da un controllo di polizia che il 14/5/90 aveva sorpreso un summit mafioso al quale partecipava BI EL che era giunto con un'auto alla cui guida vi era l'imputato, chiaro esempio del rapporto di fiducia che lo legava al boss. I motivi di ricorso appaiono generici e meramente ripetitivi delle questioni già sollevate in appello con la conseguenza che debbono essere dichiarati inammissibili.
46. GA BI
La condanna per la partecipazione al clan FA dal 91 al 95 si fonda sulle dichiarazioni di
MP MA che lo aveva inserito nel gruppo di IG, di AL che era stato fermato con lui in un controllo di polizia e lo aveva riconosciuto in fotografia e di RI che lo aveva identificato come colui che aveva partecipato al furto di armi presso la Pretura di Naso;
si tratta di dichiarazioni frutto in parte di conoscenza diretta e in parte del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nell'associazione. Per altro tali fonti risultano confermate dai numerosi controlli di polizia che lo avevano visto insieme a boss del clan sintomo della frequentazione e della fiducia che su di esso riponevano. In relazione a tutte le eccezioni processuali sollevate si richiamano i principi esposti nella parte generale in materia di regolare acquisizione degli atti in sede di rinnovazione del dibattimento e di utilizzazione delle dichiarazioni di RI che per la posizione di tale imputato non possono definirsi né esclusive né determinanti.
Deve invece rilevarsi che l'imputato aveva chiesto in udienza al giudice di appello e poi ha richiesto con i motivi di ricorso di avere la riduzione per il rito abbreviato, avendo formulato la relativa istanza in udienza preliminare il 20 maggio 1997, come provato dal verbale prodotto in udienza;
richiamando la motivazione contenuta nella parte generale, si osserva che sussiste la possibilità di concedere tale riduzione, anche se non avesse presentato la richiesta con i motivi di appello, grazie alla estensibilità di tale motivo presentato da altri imputati nel medesimo procedimento;
ne discende che avendo riproposto la questione in sede di legittimità il motivo può essere accolto e la sentenza deve annullata senza rinvio con la riduzione della pena da 5 anni a 3 anni e 8 mesi di reclusione. Non sono invece maturati i termini di prescrizione in quanto, non avendo ottenuto le attenuanti generiche, la pena per il reato aggravato dell'associato è da 4 a 10 anni di reclusione e pertanto i termini di prescrizione sono 22 anni e 6 mesi, non ancora decorsi. Pertanto i restanti motivi debbono essere rigettati.
47. GA NO GE
48. GA NO LE
La condanna per la partecipazione al clan di GA riguarda, per il primo, il periodo da agosto 87
a dicembre 89 e dal 26 novembre 91 fino al 6 novembre 95, in quanto nel periodo intermedio era coperto da un giudicato di assoluzione per il periodo dal 90 al 26 novembre 91, dovuto essenzialmente alla mancanza delle dichiarazioni dei collaboratori;
per il secondo il periodo successivo al 26/11/91. Le fonti di prova erano costituite per ambedue dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori che avevano riferito del loro ruolo di riscossori di tangenti e precisamente
AN, RI, AL, MP MA, OT GE, NO NI, NO NI e
MA AL, dichiarazioni che costituivano frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nelle associazioni. OS sono inoltre fratelli del capo del clan e numerosi controlli di polizia li avevano individuati insieme a vari esponenti del gruppo non solo con i propri familiari. Si aggiunge a tali elementi anche la dichiarazione di una delle vittime delle estorsioni, il giostraio ZA LI, il quale aveva raccontato che
GE e LE avevano continuato a riscuotere da lui le tangenti anche dopo che il RA era stato arrestato. I motivi di ricorso appaiono generici e per GE non autosufficienti nella parte in cui chiedono un precedente giudicato per due mesi del 1987 e l' impossibilità di aver fatto parte dell'associazione nei mesi del 92 nei quali era detenuto. Poiché la contestazione è di aver partecipato alla associazione aggravata dall'uso di armi il delitto non è prescritto. I motivi di ricorso debbono pertanto essere dichiarati inammissibili.
49. GA NO VI
La condanna per aver fatto parte prima del clan GA e poi del clan dei batanesi fino al 95 si fonda sulle concordi dichiarazioni di MP MA, di AN, dei fratelli OT, di RI
e di NO che costituiscono frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nelle associazioni. Riscontri a tali prove dichiarative sono la condanna per il tentato omicidio ai danni di NI NC e i controlli di polizia che lo avevano individuato insieme a vari sodali in quanto trattasi di elementi che dimostrano il suo pieno inserimento nella compagine mafiosa. I motivi di ricorso inerenti le eccezioni processuali debbono essere respinti così come motivato nella parte generale, mentre per quanto attiene alla richiesta di ottenere la riduzione per il rito abbreviato asseritamente richiesto in udienza preliminare il motivo non è autosufficiente in quanto dai verbali dell'8 e del 20 maggio 1997, messi a disposizione da altri difensori, non risulta che l'imputato abbia mai formulato detta
151 richiesta. Poiché la contestazione è di aver partecipato alla associazione aggravata dall'uso di armi il delitto non è prescritto. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
50. GA ND AL
51. GA ND ON
L'assoluzione dell'imputato si fonda sulla inattendibilità delle dichiarazioni di GA e sulla mancanza di altri elementi di prova, essendo le dichiarazioni di altri collaboratori del tutto generiche. Inoltre motivava il giudice di appello che essendo stati vittima di un attentato alla loro azienda apparivano più come persone offese che come affiliati. I motivi di ricorso del P.G. ripropongono argomentazioni sulla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di GA e costituiscono reiterazione di questioni già ampiamente respinte con motivazione congrua dal giudice di merito e pertanto debbono essere dichiarati inammissibili.
52. GA ND VI
La condanna, previa concessione delle attenuanti generiche, si fondava sia sulle dichiarazioni di vari collaboratori, ma soprattutto sulla sua confessione intervenuta dopo che era scampato all'attentato che aveva attinto per errore BA LE BI. Deve però rilevarsi che tutti i reati a lui ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione. Quanto al delitto associativo risulta più favorevole il vecchio regime di prescrizione e, avendo ottenuto le generiche equivalenti, la pena base torna a essere quella del primo comma dell'art. 416 bis c.p. in vigore all'epoca e cioè da tre a sei anni, con la conseguenza che il reato si prescrive in quindici anni, decorsi prima della pronuncia della decisione di appello. Quanto ai delitti di estorsione contestati ai capi 208 e 209, essendo state concesse le attenuanti generiche equivalenti, i termini di prescrizione debbono essere calcolati sulla base della nuova legge 251/2005 perché più favorevoli all'imputato, così come già motivato nella parte generale, e pertanto il termine massimo di 12 anni e sei mesi risulta già decorso a partire rispettivamente dal 89 e dal febbraio 92. La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
53. RI NC
La condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi dall'86 al 90 si fonda sulle concordi dichiarazioni di RI, GU, AL e NS frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nelle associazioni. Conferma a tali propalazione è la circostanza che nel 1988 era stato arrestato insieme a TE, uno dei boss del clan. Prive di rilevo sono le deduzioni inerenti il fatto che dall'89 era stato detenuto, visto che tale condizione non preclude la permanenza del vincolo associativo. Inoltre come è stato già ampiamente motivato nella parte generale l'acquisizione delle dichiarazioni di NS in dibattimento è avvenuta previa lettura delle dichiarazioni, come contestazione, e loro conferma e quindi ben
D e possono essere poste a fondamento della condanna di altri imputati. Il rifiuto di concessione delle attenuanti generiche risulta motivato anche sulla presenza di un precedente grave per omicidio. Il termine di prescrizione di 22 anni e 6 mesi non risulta decorso e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
54. TI SE
La condanna per essere stato il capo del clan dei barcellonesi si fonda sulle dichiarazioni di due boss di grande rilevanza e provata attendibilità e cioè SC e IN, riscontrata dalle circostanze che era rimasto latitante in Barcellona Pozzo di Gotto, come si conviene ai veri capi e soprattutto che era rimasto coinvolto e condannato in via definitiva per l'omicidio NO, sulla base delle dichiarazioni tra l'altro di ON. I motivi di ricorso inerenti la violazione dell'art. 516 c.p.p., in relazione alla modifica del capo di imputazione, e degli artt. 521 e 500 c.p.p. in relazione alla acquisizione delle dichiarazioni di RI e ON debbono essere rigettati, così come motivato nella parte generale e comunque nel caso di specie sono anche aspecifici visto che per la conferma dell'attuale unica condanna per il reato associativo non ci si era avvalsi di tali due ultime dichiarazioni. I motivi di ricorso quindi dovevano essere rigettati.
L'assoluzione dell'imputato per l'omicidio di cui al capo 96 si fonda sulla inidoneità delle dichiarazioni di ON, da sole a sostenere la condanna, e sulla mancanza di altri elementi di prova, essendo le dichiarazioni di altri collaboratori del tutto generiche e quelle di LA e
RA inutilizzabili. I motivi di ricorso del P.G. ripropongono argomentazioni sulla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di LA a RA e costituiscono reiterazione di questioni già ampiamente respinte con motivazione congrua dal giudice di merito e pertanto debbono essere dichiarati inammissibili.
55. TI LV
La condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi, gestito dal RA, si fonda sulle dichiarazioni di due intranei ON e NS, e sulle dichiarazioni di RI e SC, il quale ultimo aveva riferito un episodio di cui era stato testimone diretto che confermava il ruolo di fiducia che il capo aveva nei confronti del RA. Tali dichiarazioni erano poi riscontrate dai numerosi controlli di polizia con personaggi del clan. La motivazione sulla esclusione delle attenuanti generiche appare congrua. I motivi di ricorso inerenti le questioni processuali di cui agli artt. 512 e 500 c.p.p. debbono essere rigettate, così come già ampiamente motivato nella parte generale, tenendo presente che le dichiarazioni di RI e ON non sono né le uniche né quelle determinanti. Resta da esaminare il motivo inerente l'omessa notifica del decreto di citazione in appello avanzata con i motivi di ricorso e avente a oggetto la circostanza che il decreto di citazione sarebbe stato notificato personalmente all'imputato dai carabinieri ma in
153 maniera monca cioè solo per le prime 4 pagine e per il provvedimento del presidente della corte senza indicazione del luogo in cui si sarebbe svolto il processo. Secondo il ricorrente si sarebbe verificata una nullità assoluta per l'indeterminatezza del luogo e per l'impossibilità per l'imputato di individuare dove il processo si sarebbe svolto, tanto che era rimasto contumace.
Deve rilevarsi che il decreto di citazione a giudizio in appello deve contenere, ai sensi dell'art. 601, comma 3, c.p.p. i requisiti previsti dall'art. 429, comma 1 lett. a, f, g, c.p.p. nonché
l'indicazione del giudice competente;
la lettera a si riferisce alle generalità delle parti, la lettera f si riferisce a luogo, giorno e ora della comparizione e avvertimento che se non compare sarà giudicato in contumacia, la lettera g si riferisce alla sottoscrizione del giudice.
Orbene il provvedimento notificato all'imputato personalmente conteneva le indicazioni di cui alle lettere a e g, mentre per quanto attiene alla lettera f conteneva l'indicazione del giorno, del giudice competente e del processo a cui si riferiva. Deve quindi valutarsi se una tale notifica debba considerarsi come integralmente omessa ai fini della sussistenza di una nullità assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Sul punto è necessario partire dalla decisione delle
Sezioni Unite n. 119 depositata il 7 gennaio 2005, ric. Palumbo, che ha affermato come siano insanabili le nullità derivanti dalla omessa citazione dell'imputato, mentre siano di ordine generale e quindi sottoposte al regime di cui all'art. 180 e seguenti c.p.p. quelle in cui si sono verificate delle irregolarità ma la citazione non è stata omessa. La giurisprudenza di legittimità ha poi in casi particolari ritenuto che configurasse una nullità assoluta l'indicazione di un diverso luogo di svolgimento del giudizio in modo da trarre in inganno l'imputato (Sez. I 22 febbraio
2001 n. 18942, rv. 218921; Sez. VI 8 luglio 2010 n. 29264, rv. 248617). Orbene nel caso di specie deve rilevarsi che la notifica aveva avuto a oggetto l'indicazione del giorno di inizio del processo e del giudice competente che essendo la Corte d'assise d'appello di Messina, non poteva suscitare equivoci, essendoci a Messina un'unica sezione di tale organo. Inoltre la citazione conteneva l'esatta individuazione del processo, non solo col numero di registro, ma anche con la denominazione Mare Nostrum, il che individuava esattamente un processo che già in primo grado per l'enorme quantità di imputati si era svolto nell'aula bunker, l'unica deputata alla celebrazione in primo e secondo grado di processi di mafia di così rilevante entità. Infine la contumacia dell'imputato non può essere considerata sintomo della mancata conoscenza del luogo del processo, e quindi espressione di una violazione del diritto di difesa, ma espressione di un'autonoma volontà dell'imputato, visto che era assistito da difensore di fiducia e che il giudizio di appello è durato un anno. Ne consegue che nel caso di specie non può parlarsi di omessa notifica del decreto di citazione e quindi il difensore di fiducia presente aveva l'obbligo di far
Да rilevare l'irregolarità davanti al giudice di appello e, non avendolo fatto, l'irregolarità risulta sanata. I motivi di ricorso quindi debbano essere rigettati.
56. IL Giovanni
La condanna per la partecipazione al gruppo dei barcellonesi, nella specie come famiglia IL operante in AZ, si fonda sulle concordi dichiarazioni di RI, di AL, di SC e di
IN e costituiscono frutto in parte di conoscenze dirette e in parte del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nelle associazioni. Tali dichiarazioni risultano poi confermate dalla circostanza che effettivamente aveva svolto il ruolo di capostazione e che si era trasferito in zona nel 1986. Le dichiarazioni di RI e AL in particolare avevano riferimenti specifici alla sua persona e al suo ruolo, e lo stesso imputato aveva ammesso dei suoi rapporti con RI, anche se aveva affermato che erano di natura lecita. I motivi inerenti la richiesta di rinnovazione del dibattimento erano stati respinti dalla corte con motivazione del tutto congrua vista la marginalità ai fini del decidere delle richieste avanzate, essendo già stata acquisita aliunde la notizia del suo trasferimento a AZ ed essendo indeterminato il risultato delle altre richieste. Quanto alla richiesta prescrizione del reato, deve rilevarsi che essendogli state concesse le generiche equivalenti la pena base risultava essere quella di cui al secondo comma dell'art. 416 bis c.p. e quindi con un massimo di 9 anni;
il tempo di prescrizione quindi scadeva nel novembre 2010. I motivi di ricorso debbono essere ritenuti inammissibili costituendo mera ripetizione delle questioni già proposte in sede di appello
57. ES LV
La condanna per la partecipazione al clan FA dall'86 al 95 si fonda sulle dichiarazioni di
RI e LI che avevano in particolare riferito della sua partecipazione all'estorsione ai danni della ditta RA (capo 194). Inoltre era già stato condannato in via definitiva per il periodo di partecipazione dall'86 al dicembre 87, con la conseguenza che le due condanne erano state riunite in continuazione. Ulteriore riscontro era costituito dal fatto che era stato arrestato e condannato per un reato in materia di armi insieme a AL, che aveva confermato.
Poiché non gli erano state concesse le attenuanti generiche tale delitto si prescriveva in 22 anni e 6 mesi e quindi i termini non sono decorsi. Invece per quanto attiene al reato estorsivo sopra richiamato, deve rilevarsi che esso risulta commesso fino ai primi mesi del 1987 e pertanto i 22 anni e 6 mesi necessari per la prescrizione sono già maturati, con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata senza rinvio per prescrizione in relazione al reato di cui al capo 194 e deve essere eliminata la pena di anni 7 di reclusione e euro 1000 di multa;
per il resto i motivi debbono essere rigettati. 58. Ioppolo Giuseppe D 15 La condanna ha ad oggetto la partecipazione al clan di FA dal 1987 fino al 1993. Le fonti di prova sono le dichiarazioni di RI, di MP MA, di AL e di OT e tutte appaiono specifiche sul suo ruolo di uomo di RI, destinato allo spostamento di latitanti e delle armi del gruppo. Non vi è alcun elemento su cui fondare l'ipotesi difensiva di una confusione di ruoli tra lui ed il RA visto che i collaboratori li avevano ben distinti e avevano attribuito a lui ruoli specifici. Il suo allontanamento dall'Italia non poteva costituire prova della rescissione dei legami con il clan non avendo egli mai manifestato tale intento. Il tempo di prescrizione di 22 anni e 6 mesi non risultava maturato non avendo ottenuto le attenuanti generiche.
In udienza davanti alla Corte di Cassazione ha chiesto la riduzione per la domanda di rito abbreviato a suo dire avanzata davanti al GUP, ma dai verbali prodotti da altri difensori e precisamente quelli dell'8 e del 20 maggio 1997 non risulta aver presentato la richiesta e pertanto, conformemente a quanto esposto nella parte generale si ritiene la richiesta non autosufficiente. Il
ricorso deve essere rigettato.
59. LA RN
La condanna per la partecipazione al clan GA si fonda sulle dichiarazioni concordi di AN,
RI, MP MA, OT GE e NO e costituiscono il frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nelle associazioni. Tutti
riferiscono del ruolo di supporto e di rappresentanza del boss, al quale era legato da rapporto di affinità, essendo suo cognato. Costituiva riscontro la dichiarazione di ZA che aveva riferito che aveva continuato a riscuotere le tangenti, anche dopo che GA si era pentito, e se anche il periodo al quale si riferiva era successivo a quello in contestazione era prova del fatto del suo inserimento antecedente nell'associazione. I motivi sul trattamento punitivo sono infondati sussistendo motivazione sull'impossibilità di concedere le attenuanti generiche prive di ogni giustificazione. Per quanto attiene alla legittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni di RI ci si riporta alla motivazione della parte generale, essendo evidente che quelle dichiarazioni non sono state né esclusive né determinanti per la condanna. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
60. EA IG
La condanna per il secondo attentato alla vita di RI (capo 52) si fonda sulle dichiarazioni di
AL che per conoscenza diretta aveva riferito di aver ricevuto da FA l'ordine di ucciderlo e dell'esecuzione aveva incaricato il killer AS. In particolare aveva riferito che si era discusso di questo episodio nell'abitazione dell'Avv. Di Pietro dove era presente EA, uomo di fiducia di
MA, in quanto proprio lui aveva concordato con FA di fornire uomini e mezzi per portare a compimento questo attentato. Infatti aveva riferito AL che per l'agguato era stata
A 156 utilizzata l'auto fornita da EA e che subito dopo costui era rientrato di corsa in ospedale, dove lavorava, proprio per crearsi un alibi. Si tratta di dichiarazioni aventi a oggetto fatti conosciuti direttamente e non de relato e quindi aventi una portata probatoria rilevante. I riscontri sono costituiti dalle dichiarazioni di MA il quale aveva confermato di aver ricevuto una richiesta di collaborazione da FA e di aver messo a disposizione proprio EA, suo uomo di fiducia per organizzare e partecipare all'attentato. Si tratta di dichiarazioni non de relato ma dirette per quanto attiene all'incarico ricevuto da FA e all'incarico dato a EA, sono de relato solo sulla fase esecutiva. Ulteriore riscontro era costituito da un accertamento di P.G. che aveva individuato uomini di MA sotto l'abitazione di RR LV proprio nei giorni antecedenti al fatto e RR aveva dichiarato che aveva ricevuto l'incarico di modificare delle armi per l'attentato a RI. Sulla affiliazione di EA al clan MA aveva reso dichiarazioni anche RI e LI. Si tratta di un quadro probatorio certo rispetto al quale non ha alcun rilievo il motivo di ricorso inerente l'acquisizione delle dichiarazioni di RI visto che quelle dichiarazioni non avevano né il carattere della esclusività né quella della determinatezza nella condanna di EA che si fonda su altre dirette chiamate in correità. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
61. EN TO
La condanna per la partecipazione al clan di FA dal 90 al 95 si fonda prevalentemente sulle sue dichiarazioni, avendo egli ammesso di aver avuto rapporti con CR e MP SA e avendo riferito fatti interni al clan a partire da questa epoca, il che presupponeva il suo pieno inserimento nella compagine associativa. Deve però essere accolto il motivo inerente la maturata prescrizione in quanto per il delitto associativo risulta più favorevole il vecchio regime di prescrizione. EN aveva ottenuto le attenuanti generiche prevalenti e l'attenuante di cui all'art. 8
L. 203/91 e quindi partendo dalla pena base del primo comma dell'art. 416 bis c.p. in vigore all'epoca e cioè da tre a sei anni, si scende sotto i cinque anni, con la conseguenza che il reato si prescrive in sette anni e sei mesi, decorsi prima della pronuncia della decisione di appello. La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
62. EO NI
L'assoluzione dell'imputato si fonda sulla inattendibilità delle dichiarazioni di FA e sulla sola chiamata in correità di AL, mancando altri elementi di prova. I motivi di ricorso del P.G. ripropongono argomentazioni sulla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di FA e costituiscono reiterazione di questioni già ampiamente respinte con motivazione congrua dal giudice di merito e pertanto debbono essere dichiarati inammissibili.
63. OT LV La condanna in relazione al delitto associativo e alle estorsioni di cui ai capi 224, 239, 235 e 254 si fonda sulle sue dichiarazioni confessorie, essendo divenuto collaboratore di giustizia, ragion per cui aveva ottenuto per tutti i delitti sia le attenuanti generiche prevalenti sia l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91.
I motivi di ricorso riguardanti la richiesta declaratoria di prescrizione per il delitto associativo debbono essere accolti, essendo più favorevole la vecchia disciplina della prescrizione come ampiamente motivato nella parte generale. Infatti egli risponde della partecipazione in veste apicale al clan OT fino al 1993, come affermato in modo definitivo dalla sentenza di primo grado che a pagina 3277 stabilisce la fine della sopravvivenza del gruppo con l'arresto dei capi e la loro decisione di collaborare. Ne discende che, avendo ottenuto le generiche prevalenti e l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, la pena base torna a essere quella del secondo comma dell'art. 416 bis c.p. in vigore all'epoca e cioè da quattro a nove anni, ridotta per due volte di un terzo, con la conseguenza che la pena massima scende sotto i cinque anni e il reato si prescrive in sette anni e sei mesi, decorsi prima della pronuncia della decisione di appello.
Parimenti per i delitti di estorsione contestati ai capi 224, 239, 253 e 254, essendo state concesse le attenuanti generiche prevalenti e l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, i termini di prescrizione debbono essere calcolati sulla base della nuova legge 251/2005 perché più favorevoli all'imputato, così come già motivato nella parte generale, e pertanto il termine massimo di 12 anni e sei mesi risulta già decorso a partire rispettivamente dal 91 e dal 92.
La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
64. IN ON
La condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi dal 1988 al 95 si fonda su tre elementi costituiti dalla sentenza definitiva di condanna per l'esecuzione dell'omicidio NO, dalle frequentazioni con capi del clan accertate dalla P.G. e dalle dichiarazioni di ON. Il primo elemento è di grande rilievo in quanto si tratta di un omicidio eccellente e notoriamente tali tipi di reati non possono che essere commessi da intranei al clan, inoltre la condanna non si fondava solo sulle dichiarazioni di ON, ma su altri elementi probatori quali l'alibi fallito, fornito dall'imputato con notevole ritardo. Altrettanto rilevanti sono i riscontri costituiti dagli accertamenti di P.G. che lo avevano individuato insieme a RR, nonché avevano individuato quest'ultimo a bordo di una sua moto. Infine le dichiarazioni di ON legittimamente acquisite, come spiegato nella parte generale, che aveva individuato l'imputato come esecutore di crimini di sangue per conto del clan. Si tratta di elementi che tra loro logicamente correlati costituiscono prova della partecipazione al clan del IN, indipendentemente dal fatto che a lui siano stati o meno attribuiti altri reati fine, perché l'accertata responsabilità per l'omicidio NO
168 ha una valenza probatoria di grande rilievo, presupponendo un sicuro rapporto fiduciario con gli altri affiliati e col boss. I motivi pertanto debbono essere rigettati.
65. IG NO
La condanna per l'omicidio di GE RA ( capo 116) si fonda sulle dichiarazioni assolutamente concordi di MP MA e RI. Ambedue avevano riferito che l'imputato faceva parte del gruppo di fuoco e in particolare era colui che doveva ricevere da NI la comunicazione del passaggio della vittima. Si tratta di due chiamate in correità dirette, in quanto
RI aveva partecipato alla riunione deliberativa e MP MA era uno degli esecutori.
L'unica discrasia era costituita dal fatto che RI non aveva riferito della presenza di MA, ma questo lungi dall'essere un motivo per dubitare della attendibilità, costituiva conferma della mancanza di circolarità della prova, visto che MA non si sarebbe mai accusato di un omicidio se non lo avesse commesso, e RI ben poteva non aver dato rilievo alla presenza di un ragazzo alle prime armi. Ulteriore elemento di riscontro era costituito dalle dichiarazioni di OT quale aveva riferito di un precedente episodio di aggressione dell'imputato nei confronti della vittima, accusata di essersi appropriato di soldi provenienti da estorsioni.
La condanna per l'omicidio di MA GE ( capo 128) si fonda sulle dichiarazioni concordi di RI e MP MA. Ambedue riferiscono della sua presenza alla riunione deliberativa;
MA aveva riferito anche del suo ruolo attivo di incaricato di recuperare i killer dopo l'agguato. OT e NO avevano poi riferito di aver saputo del suo coinvolgimento nell'omicidio di GE come frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nelle associazioni. Ulteriore riscontro era costituito dalle notizie sul suo ruolo di spicco nell'ambito del clan provenienti dalla sentenza di primo grado nel processo CA-
RO, dove aveva reso dichiarazioni in tal senso EN, confermate da intercettazioni telefoniche.
La condanna per il duplice omicidio BA e NO si fonda sulle dichiarazioni dirette di AL che aveva partecipato alla fase del sequestro dei due giovani e poi aveva consegnato le vittime nelle mani di MP VI e IG, che li avevano torturati e poi uccisi. Riscontro di tali accuse erano le dichiarazioni di MP MA, de relato dallo stesso IG, e di RI che aveva appreso del fatto come patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi. Tutte le deduzioni della difesa in merito all'incongruità della versione di AL per il fatto che coloro che erano stati individuati come estranei all'ambiente in realtà non lo erano e quindi difficilmente potevano spacciarsi per agenti di polizia sono questioni di fatto risolte con motivazione congrua dal giudice di merito. In relazione al movente deve rilevarsi che lo stesso appare certo e si individua nella necessità di apprendere notizie su dove trovare GA.
逻 La condanna per l'omicidio di OL BI (capo 168) si fonda sulle dichiarazioni di RI che aveva riferito del movente, e cioè che la decisione di eliminarlo era nata perché si sospettava che fosse un confidente della polizia, nonche sulle modalità esecutive e cioè che era stato tratto in un tranello e poi ucciso da IG;
si tratta di rivelazioni provenienti dal patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nei vari gruppi associativi. Vi sono poi le dichiarazioni di MP MA che aveva riferito della deliberazione assunta dal RA
VI, delle modalità esecutive e del movente costituito dal fatto che si comportava sopra le righe e poteva attirare l'attenzione della polizia. Infine EN TO aveva riferito per conoscenza diretta della riunione nella quale VI aveva ordinato la morte del ragazzo dopo averlo ricevuto e averlo tranquillizzato sulla mancanza di conseguenze per il suo comportamento. Il padre della vittima aveva riferito del suo calvario per ritrovare il corpo del ragazzo e della circostanza di essersi rivolto proprio a MP cesare per trovarlo.
La condanna per la partecipazione al clan di FA dal 28/11/91, come capo zona della zona di
TI in poi si fonda essenzialmente sul ruolo da lui rivestito nel clan provato dalla commissione di delitti efferati diretta espressione della volontà della cosca. La circostanza che tali delitti siano stati commessi nel periodo nel quale egli era stato assolto dalla partecipazione al clan e cioè dal 90 alla fine del 91, è priva di rilievo, visto che quella assoluzione si fondava sulla mancanza di prove non essendo ancora state acquisite le dichiarazioni dei collaboratori.
Tutti motivi di ricorso inerenti l'acquisizione delle dichiarazioni di RI sono già stati affrontati nella parte generale della motivazione e si deve aggiungere che nel caso di specie le dichiarazioni di
RI non sono né esclusive, né determinanti per la condanna, ma valutabili insieme agli altri elementi di prova acquisiti aliunde. La posizione dell'imputato risulta esaminata nel dettaglio per ogni episodio criminoso e quindi non vi è stata alcuna sovrapposizione con la posizione del coimputato MP VI.
I motivi di ricorso dell'imputato debbono pertanto essere rigettati.
L'assoluzione per l'omicidio di IO UN si fonda sulla mancanza di riscontri alle dichiarazioni di MP MA che si era limitato a riferire che gli aveva lasciato la ricetrasmittente e sulle dichiarazioni di RI che aveva sentito in carcere dopo il fatto i due autori dire che alla vittima gli avevano fatto un buco grande. I motivi di ricorso del P.G. ripropongono argomentazioni che costituiscono reiterazione di questioni già ampiamente respinte con motivazione congrua dal giudice di merito e pertanto debbono essere dichiarati inammissibili. 66. Milone Filippo D La condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi a partire dal 1989 si fonda sulle dichiarazioni di RI, di AL, dei fratelli OT e di MP MA che lo collocano nel gruppo del boss ON EL, suo cugino, addetto al traffico di stupefacenti e partecipante alle riunioni di vertice. Si tratta di notizie provenienti dal patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nelle associazioni, confortate dai numerosi controlli di polizia che lo avevano identificato in compagnia di appartenenti alla cosca dei barcellonesi. Non può dedursi l'inattendibilità di queste plurime chiamate in reità la circostanza che NS e ON, intranei alla cosca dei barcellonesi, non lo avevano mai chiamato in causa, perché i motivi potevano essere vari e non scriminanti. Non si comprende per altro perché un così rilevante numero di collaboratori dovesse accusarlo, se il fatto non fosse stato vero. I motivi di ricorso in relazione alla modifica della contestazione per il reato associativo e in relazione al mutamento del giudice sono già stato trattati nella parte generale e a essa si fa rinvio.
Il ricorso deve essere rigettato.
67. GL NO ON
La condanna per aver partecipato al clan dei barcellonesi, come inserito nel gruppo di MI, dall'86 all'89 si fonda sulle dichiarazioni di OT GE e LV, di RI e di AN.
Tutti avevano affermato che era stato alle dipendenze prima di DI e poi di RE, indiscusso capo del gruppo di MI. Dell'esistenza di tale gruppo aveva riferito anche ON
UF. Tutte tali dichiarazioni costituivano frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nelle associazioni e non erano smentite dal precedente giudicato che lo aveva condannato per estorsione e partecipazione a un'associazione semplice a partire dal 90 in poi, visto che in quel processo le fonti di prova erano prive dell'apporto dei collaboratori di giustizia. I motivi di ricorso fondati sull'affermazione che il clan di MI non era mai esistito e che si trattava di delinquenti comuni e non legati al clan mafioso, sono attinenti al merito e la motivazione adottata dai giudici appare esente da ogni illogicità o contraddittorietà. Manifestamente infondati sono i motivi sul trattamento punitivo, non sussistendo valide ragioni per concedere le attenuanti generiche così come motivato dalla sentenza d'appello, ragion per cui, applicandosi i vecchi termini di prescrizione più favorevoli, non risultano ancora decorsi i 22 anni e sei messi necessari per la prescrizione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
68. OT SE
La condanna dell'imputato per tutti i reati fine contestati si fonda sostanzialmente sulle sue dichiarazioni che sono pienamente confessorie per gli episodi contestati ai capi 216, 218 e 360, in parte confessorie per l'episodio di cui al capo 225, per il quale aveva riferito di aver
161 accompagnato GA dall'imprenditore CA e di aver assistito alla discussione e alla riscossione della tangente ma di non aver partecipato. Per tutti tali fatti gli erano state concesse le attenuanti generiche equivalenti e pertanto, i termini di prescrizione debbono essere calcolati sulla base della nuova legge 251/2005 perché più favorevoli all'imputato, così come già motivato nella parte generale, con la conseguenza che il termine massimo di dodici anni e sei mesi risulta già decorso a partire dal 92.
Per quanto attiene invece alla estorsione contestata al capo 226, le fonti di prova sono costituite, in assenza di una sua confessione, dalle dichiarazioni di OT LV che aveva affermato che l'imputato faceva parte dell'equipaggio dell'auto che fungeva da copertura armata di quella in cui si trovava lui, quando si era recato alla Cogei per trattare la tangente con i dirigenti della società. La stessa presenza di un'auto di copertura con soggetti armati costituiva mezzo di esplicitazione della minaccia. Inoltre l'imputato aveva negato ogni rapporto con OT, circostanza smentita dai provati numerosi rapporti tra i due. L'estorsione ai danni della Cogei era inoltre ascrivibile al gruppo di DI operante a MI, gruppo del quale faceva parte l'imputato.
La circostanza che in concreto i giudici di merito avessero solo in parte creduto all'imputato e cioè solo quando aveva confessato, non determina un'illogicità della motivazione, visto che anche per le estorsioni per le quali vi era stata confessione, era necessario trovare dei riscontri e a tale scopo erano state utilizzate le dichiarazioni di OT e AN, altamente credibili. Su tali discrasie delle dichiarazioni dell'imputato si fonda l'omessa concessione delle attenuanti generiche per il capo 226, in relazione al quale non vi erano ragioni per concedere attenuazioni della pena.
Ne discende che in relazione ai capi 216, 218, 360 e 225, essendo state concesse le attenuanti generiche equivalenti, deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
i termini di prescrizione debbono essere calcolati sulla base della nuova legge 251/2005 perché più favorevoli all'imputato, così come già motivato nella parte generale, e pertanto il termine massimo di 12 anni e sei mesi risulta già decorso a partire dal 92, con eliminazione della pena complessiva di anni quindici di reclusione ed euro 2266 di multa.
In relazione invece al capo 226 per il quale non sono state concesse le attenuanti generiche la pena base resta superiore ai 20 anni e quindi il termine di prescrizione da applicare è quello più favorevole della vecchia legge, così come spiegato nella parte generale, e il termine massimo di
22 anni e sei mesi a partire dal febbraio 90 non risulta ancora decorso. I motivi quindi sul punto debbono essere rigettati.
69. ON SE
162 La condanna per la partecipazione al clan di FA a partire dall'89 si fonda sulle dichiarazioni di MP MA che aveva riferito che l'imputato era stato affiliato da suo RA SA, da
RI che lo aveva individuato come un fedele di CR, dichiarazioni che costituivano patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nelle associazioni.
Conferma a tali dichiarazioni era la partecipazione all'episodio conosciuto come lite del semaforo, nella quale l'imputato era stato presente insieme a MP ON contro i GA, sintomo di una sua vicinanza al boss. La circostanza che all'epoca fosse stato sentito come semplice testimone non escludeva la rilevanza dell'episodio in questo processo nel quale si erano acquisite dichiarazioni accusatorie contro di lui. Ulteriori riscontri erano costituiti da accertamenti di P.G.
che lo avevano visto insieme ad affiliati al clan e ponevano nel nulla le smentite di FA e
GA. I motivi di ricorso debbono pertanto essere rigettati.
70. MU CO AL
La condanna riguarda la partecipazione al clan di FA fino all'89, la partecipazione al clan dei barcellonesi fino al 91 e poi il ruolo apicale svolto nella frangia dei ZAroti fino al 95 e si fonda sulle dichiarazioni rese da RI e AL, i quali avevano riferito di questa escalation di ruoli, riscontrate da un accertamento di P.G. che lo aveva identificato durante un summit di mafia in data
14/5/90. Si tratta di informazioni costituenti patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nelle associazioni, dotate per questo di particolare capacità probatoria, in assenza di qualsiasi elemento dal quale dedurre una volontà calunniatrice nei confronti dell'imputato. I motivi sul trattamento punitivo sono infondati e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
71. OM SE
La condanna per la partecipazione al clan FA a partire dall'88 si fonda sulle dichiarazioni di
MP MA e di RI;
ambedue lo individuano come collegato a CR e come facente parte del gruppo di fuoco. A riscontro vi sono numerosi controlli di polizia che lo avevano individuato in compagnia con appartenenti al clan. Il riscontro individuato nelle dichiarazioni di
EN che lo aveva individuato come uno degli esecutori del furto di armi alla Pretura di Naso, proprio perché dubbio cioè non è certo che non sia riferito al RA BE non può essere considerato valido, ma gli altri elementi acquisiti sono sufficienti a confermare il quadro probatorio trattandosi di informazioni che costituiscono il frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nelle associazioni, dotate per questo di particolare capacità probatoria. I motivi di ricorso inerenti l'utilizzo dell'art. 190 bis c.p.p sono stati trattati nella parte generale e ad essi ci si richiama, così come le valutazioni sulla attendibilità dei due collaboratori di giustizia sopra richiamati. Il ricorso quindi deve essere rigettato. 72. RI NI
73. RI LV
La condanna si riferisce alla partecipazione dei due fratelli al clan dei barcellonesi e proviene da due intranei alla cosca, NS e ON, il primo dei quali aveva specificato che si trattava di persone potenti perché titolari di imprese, cognati del potente boss EM di AV ed avevano legami con funzionari e dipendenti comunali. Vi erano poi specifiche e univoche dichiarazioni di appartenenti al clan avverso e precisamente di RI, LI, MP MA, AL ed erano frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nelle associazioni, dotate per questo di particolare capacità probatoria. Costituivano riscontro anche i numerosi controlli di polizia con esponenti del clan.
In relazione alla posizione di NS, come è stato già ampiamente motivato nella parte generale,
l'acquisizione delle dichiarazioni in dibattimento è avvenuta previa lettura delle dichiarazioni, come contestazione, e previa loro conferma e quindi ben possono essere poste a fondamento della condanna di altri imputati. Per tutte le questioni sollevate sull'acquisizione delle dichiarazioni di
RI e ON ci si riporta alla parte generale della motivazione, rilevando che per ambedue non può dirsi che si tratti di dichiarazioni sulle quali si fonda in modo esclusivo o determinante la condanna. Parimenti sulla attendibilità degli altri dichiaranti deve osservarsi che si tratta di dichiarazioni fondate sul patrimonio conoscitivo comune, mancando ogni prova della volontà calunniatrice nei confronti proprio degli RI. Il trattamento punitivo appare adeguato alla gravità dei fatti contestati. I ricorsi debbono pertanto essere rigettati.
74. NO NI
La condanna per le estorsioni di cui ai capi 224, 239, 253 e 254 si fonda sulla sua piena confessione, trattandosi di un collaboratore di giustizia, e proprio per questo aveva ottenuto il riconoscimento sia dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 sia delle attenuanti generiche prevalenti. Ne discende che, come ampiamente esposto nella parte generale della motivazione, i termini di prescrizione debbono essere calcolati sulla base della nuova legge 251/2005 perché più favorevoli all'imputato, e pertanto il termine massimo di 12 anni e sei mesi risulta già decorso.
La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
75. NO VI
La condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi si fonda sulle dichiarazioni di RI che lo aveva individuato come legato al boss ON, ma soprattutto sulla chiamata diretta di
NS. ST aveva riferito di aver fatto parte proprio del suo gruppo, che NO era a capo di un sottogruppo dedito alle rapine e che ognuno di loro doveva obbedire agli ordini del boss pena la morte. Costituivano riscontro i numerosi controlli di polizia con esponenti del clan. In relazione alla posizione di NS, come è stato già ampiamente motivato nella parte generale,
l'acquisizione delle dichiarazioni in dibattimento è avvenuta previa lettura delle dichiarazioni, come contestazione, e previa loro conferma e quindi ben possono essere poste a fondamento della condanna di altri imputati, non sussistendo la violazione di cui all'art. 500, comma 3, c.p.p. In merito alla decisione di assoluzione prodotta dalla difesa deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, il giudice di quel processo aveva ritenuto altamente attendibile NS,ma non aveva potuto condannare per la mancanza di ulteriori riscontri. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
76. PI VI
La condanna per l'omicidio di AG NC e il tentato omicidio di RR, (capo 58) si fonda sulla chiamata diretta in correità di MP MA che aveva avuto in quell'episodio il battesimo del fuoco. Egli aveva riferito che suo RA SA aveva dato l'ordine di uccidere AG e che erano stati organizzati due gruppi di fuoco per eseguire l'attentato; proprio il suo gruppo composto da lui SA e PI aveva incrociato l'auto con a bordo la vittima ed avevano deciso di dare esecuzione all'omicidio; aveva raccontato che PI aveva iniziato a sparare e che poi suo RA
SA gli aveva strappato il fucile ed aveva finito l'esecuzione. Le incongruità del suo racconto erano costituite dal fatto che in un primo momento aveva affermato che con lui c'era IG e solo dopo aveva corretto individuando la presenza di PI, ma l'errore poteva spiegarsi con la pluralità degli omicidi commessi e con le molteplici dichiarazione che doveva rendere in quel periodo. Riscontro a tale dichiarazione era in primo luogo la dichiarazione di AL che aveva ricevuto il resoconto del fatto da MP SA, quindi da uno degli autori del fatto, e pertanto era dotata di particolare affidabilità. In merito deve rilevarsi che la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di AL per l'omessa indicazione tra i mezzi di prova da parte del P.M. è infondata in quanto la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che tale inutilizzabilità non è prevista dalla legge ben potendo il giudice ammettere d'ufficio tali prove ( Sez. V 10 febbraio 2010 n.
15325, rv. 246873; Sez, VI 1 febbraio 2005 n. 9214, rv. 231488; Sez. V 11 novembre 2004 n.
46317, rv. 230460). Sussiste anche l'aggravante della premeditazione visto che l'imputato faceva parte di un gruppo di fuoco che aveva il compito di scovare la vittima e ucciderla, mentre la circostanza che lo avessero travato lungo la strada aveva spostato solo il luogo dell'esecuzione ma non la determinazione ad eseguire.
La condanna per la partecipazione al clan di FA fino al 95, tranne il periodo dal 90 al novembre 91, coperto da un giudicato di assoluzione, si fonda sulle dichiarazioni di AL, di
MP MA e anche di RI che lo aveva individuato come facente parte del gruppo di
Capo d'DO, mentre costituivano riscontro i numerosi controlli di polizia che lo avevano
165 65O identificato insieme con altri affiliati. La circostanza che per un periodo intermedio vi era un giudicato assolutorio non aveva rilievo visto che si fondavano sulla mancanza delle dichiarazioni dei collaboratori.
I motivi di ricorso debbono quindi essere rigettati.
77. ST GE
La condanna si riferiva al suo ruolo di capo del gruppo di Capo d'DO, affiliato al clan di
FA, per il periodo successivo al 1987 in quanto per quello antecedente era già stato condannato con sentenza definitiva.
Le fonti erano costituite dalle concordi dichiarazioni di RI, MP MA e OT
GE i quali tutti da intranei avevano riferito della sua attiva partecipazione ai summit, del fatto che gli piaceva la bella vita e che era dedito all'alcool. RI aveva anche riferito che dopo la sua scarcerazione proprio a causa di questo problema non aveva più avuto ruoli di rilievo. AN appartenente alla cosca avversa aveva riferito che aveva anche cercato di organizzare un agguato per ucciderlo ma che poi l'evento non si era realizzato. Importante riscontro era l'accertamento di
P.G. che lo aveva individuato accanto al boss FA il giorno in cui vi era stata l'irruzione che aveva portato all'arresto di LL. Del tutto irrilevante era la mancata contestazione di reati fine per escludere la partecipazione al clan, mentre la circostanza che fosse stato non utilizzato a causa del suo problema con l'alcool non escludeva la sua affiliazione mancando ogni prova di una dissociazione o quanto meno di una presa di distanza dall'associazione criminale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
78. IF AT ZI
La condanna per la partecipazione all'estorsione di cui al capo 225 si fonda sulle dichiarazioni di
OT LV, di NO e di OT che lo aveva individuato come autore dell'esplosione di colpi contro l'ufficio di CA, e come colui che aveva partecipato alla trattativa sul prezzo. La stessa persona offesa, pur tra molte reticenze, aveva ammesso che chi aveva riscosso la tangente era uno alto con una vettura Alfa 90, circostanze entrambe corrispondenti all'imputato.
La condanna per la partecipazione al delitto associativo, prima come clan OT e poi come clan
GA risulta dalle dichiarazioni concordi di OT GE e LV, di RI e di IZ.
MA aveva riferito che costui era l'autore di due attentati ai danni di imprenditori. I motivi di ricorso appaio mera ripetizione di questioni di merito già proposti al giudice di secondo grado e pertanto debbono essere dichiarati inammissibili. La prescrizione non è maturata in quanto, pur applicando la vecchia disciplina più favorevole, i 22 anni e sei mesi necessari non sono ancora decorsi.
79. ZO UR CI
迟 La condanna si fonda sulle dichiarazioni di MP MA che aveva riferito del momento della sua affiliazione avvenuto in carcere nel 91, circostanza riscontrata dalla comune detenzione proprio in quel periodo. Tali dichiarazioni aventi un contenuto di conoscenza diretta risultano riscontrate da quelle di OT GE e di LI. Inoltre i controlli di polizia lo avevano individuato insieme a esponenti del medesimo clan. In merito alla assoluzione per una vicenda che lo vedeva coinvolto con MP MA per il reato di associazione semplice ed estorsione, la questione appare proposta in modo generico in quanto la decisione poteva dipendere dalla mancanza di riscontri e comunque il giudice di merito ha affermato che riguarda fatti completamente diversi da quelli in contestazione, visto che la contestazione attiene alla commissione di reati comuni e non di mafia.
Anzi proprio questa vicenda conferma le dichiarazioni di MP MA che lo aveva individuato come autori di reati minori comuni. La motivazione sul rifiuto di concedere le attenuanti generiche appare del tutto congrua tenuto conto della gravità del fatto e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
80. ZO UR SE
La condanna si fonda sulle dichiarazioni di MP MA che aveva riferito de relato della sua affiliazione al clan a partire dal 1987 e aveva riferito per conoscenza diretta della sua attività nel campo delle estorsioni, tanto che si era recato proprio insieme a lui a riscuotere la tangente dalla ditta EL. Tali dichiarazioni erano state confermate da LI e OT GE, nonché dal riscontro dei numerosi controlli di polizia che lo avevano individuato insieme a esponenti di spicco del clan. La circostanza del suo allontanamento nel 91 per andare a cercare lavoro al nord, non aveva interrotto i suoi legami con l'associazione sia perché era durato solo sedici mesi sia perché dopo era stato identificato insieme a esponenti del clan. La partecipazione a pieno titolo all'associazione mafiosa comporta la responsabilità anche in merito alle aggravanti contestate, tenuto conto che proprio l'uso di armi e il condizionamento della vita economica erano le attività principali della compagine associativa. Il ricorso deve essere dichiarto inammissibile.
81. CH GE
La condanna per la partecipazione al clan FA a partire dal 91 si fonda sulle dichiarazioni di
MP MA che aveva individuato la sua affiliazione al momento del suo ingresso in carcere;
di RI che lo aveva individuato come facente parte del gruppo di IG e come colui che aveva partecipato al furto di armi alla Pretura di Naso. EN TO aveva poi riferito che si trattava di persona attiva nel clan come dedito alle estorsioni e che proprio lui lo aveva sostituito quando CH era stato arrestato, tanto che poi gli portava in carcere i proventi delle estorsioni. ZA LI aveva poi riferito che l'imputato era uno di quelli che gli chiedeva la tangente per conto dei MP. Infine era divenuta definitiva una sentenza di condanna per la
Ө 0 2 partecipazione all'associazione per il periodo dal 94 al 2003. I motivi di ricorso sul punto appaiono generici limitandosi a contestare la rilevanza delle chiamate in correità e delle dichiarazioni accusatorie che in realtà sono univoche. Per quanto attiene all'acquisizione elle dichiarazioni di RI e alla loro utilizzazione ci si riporta a quanto riferito nella parte generale, rilevando che le dichiarazioni di RI non sono né esclusive né determinanti e che quindi possono essere pienamente utilizzate.
La condanna per la partecipazione al tentato omicidio di GA IA, processo riunito al presente, si riferisce all'episodio di vendetta trasversale compiuto da esponenti del clan FA per indurre il figlio GA DO a desistere dal rendere dichiarazioni collaborative. La responsabilità di CH si fonda in primo luogo sulle dichiarazioni di EN TO il quale aveva ricevuto la visita di GL ON e di CH GE un giorno per sapere dove potevano trovare TE IZ, indicazione da lui data. Subito dopo aveva saputo da TE che i due gli avevano affidato l'incarico di rubare una moto che doveva servire per compiere l'agguato a GA IA, e gli avevano chiesto di partecipare. Dopo alcuni giorni aveva poi saputo da TE cosa era accaduto e cioè che l'arma si era inceppata, e IA aveva risposto al fuoco uccidendo GL, mentre lo stesso TE era stato ferito di striscio. EN aveva anche riferito che aveva portato denaro al suocero di CH per pagare l'avvocato che lo difendeva nel processo per questo omicidio. Le incongruenze rilevate dalla difesa sulle modalità esecutive dell'omicidio riferite da EN, sono state spiegate in modo congruo in sentenza e comunque non consentono di ritenere inattendibili i riferimenti al nucleo essenziale delle informazioni ricevute sugli autori del fatto proprio dall'esecutore TE.
Nel corso del processo svoltosi
contro
IA per l'omicidio di GL era emerso che era stata trovata la moto attinta da un colpo nel serbatoio, come aveva riferito TE a EN;
GA
LE aveva riferito di essere stato minacciato pubblicamente da MP VI, che gli aveva intimato di andarsene da CI e in quel frangente era accompagnato da CH
GE che aveva preso parte attiva alla minaccia;
GA IA aveva riferito che
CH era una delle persone coinvolte nell'attentato contro di lui, nel senso che subito prima dell'agguato era stato pedinato per lungo tempo dai fratelli CH. EMpre da quel dibattimento era emerso che GA IA non aveva riconosciuto l'imputato in dibattimento, mentre lo aveva riconosciuto parzialmente in fotografia e con certezza in un filmato, durante le indagini preliminari, a dimostrazione della mancanza di un intento accusatorio o vendicativo.
Corrispondeva al vero che GA IA aveva parlato di CH solo dopo molto tempo dal fatto, ma ciò era dovuto al fatto che nell'immediatezza era stato interrogato come esecutore dell'omicidio di GL e quindi poteva non aver ritenuto rilevante riferire tutto ciò che vi stava
0 2 a monte. RI aveva deposto in questo processo
contro
CH e aveva riferito che in carcere aveva saputo da VI che si stava preparando la vendetta contro i GA e dopo qualche giorno aveva saputo l'esito.
Da tutti tali elementi emerge un filo continuo che collega CH all'esecuzione di questo omicidio, nella veste di fornitore di apporto logistico e di vedetta, che parte dalla sua piena partecipazione all'azione di intimidazione e all'attività di pedinamento per conoscere le azioni della vittima, fino alla ricerca dei mezzi per l'esecuzione; il suo stretto collegamento con
MP VI, mandante dell'omicidio, è provato da numerose dichiarazioni ed è confortato anche dall'esistenza del rapporto di comparato, il che deponeva per l'esistenza del rapporto di fiducia necessario per la partecipazione all'organizzazione di un omicidio così rilevante e di difficile esecuzione, per l'attenzione che la vittima prestava ai suoi movimenti. La sua presenza in CI il giorno dell'agguato è certa così come dimostrato proprio dall'alibi da lui proposto e cioè un giro veloce presso vari esercizi pubblici, circostanze che non rendono incompatibile la sua posizione col compito di vedetta e di supporto logistico. Le dichiarazioni di
EN per la parte de relato di TE, sono chiaramente utilizzabili vista la scomparsa di costui e l'oggettiva impossibilità di ascoltarlo. L'anumus necandi risulta provata dalle modalità di esecuzione dell'omicidio e cioè il fatto che GL aveva puntato l'arma per ben due volte contro la vittima designata e che in ambedue le occasioni l'arma si era inceppata, nonché dalle dichiarazioni con cui MP VI aveva annunciato a RI in carcere l'intento di ammazzare i familiari di GA. Sussistono tutte le aggravanti contestate, quella della premeditazione per il lungo tempo di preparazione dell'agguato, quella dei motivi abietti fondati sulla logica della vendetta trasversale e quella dell'art. 7 L. 203/91 in quanto omicidio funzionale all'associazione di appartenenza. La condanna per il correlato delitto in materia di armi, non risulta prescritto essendo stata contestata e ritenuta anche l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91.
In relazione ai motivi che deducono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di RI deve richiamarsi la parte generale motiva di questa decisione rilevando che non si tratta di dichiarazioni né esclusive né determinanti;
in relazione ai motivi che deducono la violazione dell'art. 603 c.p.p. deve rilevarsi che il giudice di merito ha congruamente motivato la non decisività ai fini della delibera delle richieste istruttorie.
I motivi di ricorso debbono essere pertanto rigettati.
82. SA TA LA EN
La condanna per la partecipazione al clan GA per il periodo successivo al 18/3/88 si fonda sulle dichiarazioni di AN che lo aveva accusato di gravi reati e aveva ritenuto il cognato GA responsabile di aver sottaciuto le sue responsabilità. Costituivano riscontro a tali dichiarazioni
162 quelle di MP MA, RI e OT GE che erano frutto del patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare di informazioni nelle associazioni, dotate per questo di particolare capacità probatoria. Ulteriori riscontri erano costituiti dai controlli di polizia che lo avevano individuato come esponenti del clan. Il trattamento punitivo era adeguatamente motivato e l'esclusione delle attenuanti generiche impedisce che sia estinto il reato per prescrizione. I motivi di ricorso inerenti l'utilizzabilità delle dichiarazioni di RI e l'inaffidabilità degli altri sono stati già affrontati nella parte generale e pertanto ci si richiama a detta motivazione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
83. RA NZ
La condanna per la partecipazione al clan dei barcellonesi a partire dal 1989 si fonda sulle dichiarazioni di RI che lo aveva identificato con precisione sulla base del suo rapporto di parentela col boss RA NC, suo RA, e aveva riferito dei suoi compiti di fiducia quali il trasferimento di armi, le estorsioni e il suo passaggio a FA dopo l'uccisione del RA. Tali dichiarazioni era state confermate da AL e EN, nonché da numerosi controlli di polizia insieme al boss NA MO. Il trattamento punitivo era stato adeguatamente motivato sulla base dei precedenti penali e della gravità del fatto. I motivi di ricorso rieterativi di quelli presentati in appello debbono essere dichiarati inammissibili.
84. IN CC
La condanna per l'estorsione di cui al capo 217 si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa che aveva confermato in dibattimento che l'imputato si era presentato in azienda per riscuotere la tangente sui lavori che stava svolgendo nella strada provinciale di Tusa. Aveva anche aggiunto che IN gli aveva portato alcuni camion di terra per livellare un terreno di sua proprietà. Tali dichiarazioni avevano ricevuto conferma da UF che lo aveva identificato come un uomo del boss RI e dalla circostanza che aveva subito due condanne definitive per partecipazione ad associazione mafiosa una riferita a un'associazione operante fino al 99 in Palermo e una operante nel 99 in Gangi. La tesi sostenuta dall'imputato che il denaro ritirato fosse il prezzo della terra fornita alla persona offesa appare priva di riscontro vista la sproporzione tra la sua entità e il valore del terreno fornito.
In merito alla questione di diritto posta dall'imputato dell'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, c.p. visto che in udienza preliminare l'imputato era stato assolto dalla partecipazione all'associazione gestita da RI, mentre le altre due condanne si riferivano ad associazioni successive all'epoca del fatto, deve rilevarsi che per la sussistenza dell'aggravante è sufficiente che vi sia stata l'appartenenza dell'imputato ad un sodalizio di
1702 stampo mafioso ( Sez. II 17 giugno 1993 n. 9498, rv. 195314), e che la prima condanna sopra indicata si riferisce alla partecipazione ad un'associazione mafiosa operante fino al 99 e quindi riguardante anche il periodo nel quale era stata commessa l'estorsione e cioè il 92.
Non risulta essersi verificata alcuna violazione dell'art. 521 c.p.p. visto che l'oggetto della contestazione era rimasto identico. I motivi inerenti la sostituzione del giudice popolare sono stati trattati nella parte generale e ad essi ci si riporta.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
85. IO NO
La condanna per la partecipazione al clan di FA a partire dal dicembre del 97 fino al novembre del 95 si fonda sulle dichiarazioni di RI e AL che lo avevano individuato come legatissimo a FA e suo uomo di fiducia a TI. Costituisce un riscontro anche il fatto che era rimasto vittima di un attentato nel febbraio del 91, trattandosi di un elemento sintomatico della sua appartenenza ad un clan in lotta con altri. Tutti i motivi inerenti l'acquisizione della dichiarazioni di RI sono già stati trattati nella parte generale e si deve aggiungere che quelle dichiarazioni non sono né le sole né quelle determinanti per la condanna. Il trattamento punitivo appare adeguato alla gravità del fatto e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
86. RR OL
La condanna per la partecipazione al clan di FA in posizione apicale si fonda sulle dichiarazioni di AL che aveva raccontato di un accordo tra FA e RR per far confluire il secondo clan nel primo. Avevano confermato tale propalazione RI, MP MA e
LI che avevano riferito circostanze identiche. I motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati in quanto si rivolgono tutti a contrastare le dichiarazioni di FA che però non erano state poste a base della condanna. Il trattamento punitivo appare del tutto adeguato alla gravità del fatto ed alla funzione apicale svolta dall'imputato. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
87. RR LV
La condanna dell'imputato in relazione alla partecipazione con ruolo apicale al clan FA e alla partecipazione ai delitti di cui ai capi 52, 75 e 84 si fonda sulla sua confessione, avvenuta nel
2005, e su precedenti condanne per altri omicidi. I motivi di ricorso volti ad ottenere il riconoscimento di una dissociazione dal clan fino dal 92 sono infondati, mancando ogni prova in tal senso e sussistendo invece prove della permanenza in vita del clan fino al 6/11/95. Ne discende che avendo ottenuto le attenuanti generiche equivalenti, la pena base per il reato associativo torna ad essere quella del secondo comma dell'art. 416 bis c.p. cioè fino a nove anni e pertanto il
171 termine di prescrizione matura il 6/11/2010, successivo alla sentenza di secondo grado. I motivi di ricorso debbono essere dichiarati inammissibili.
Tutti i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili costituite come da dispositivo.
P.Q.M.
Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 5 ottobre 2011 così decide
NN senza rinvio la sentenza impugnata:
nei confronti di OR IC perché il reato è estinto per prescrizione;
nei confronti di AN RU limitatamente ai reati di cui ai capi 1, 204, 291 perché estinti per prescrizione ed elimina la pena di anni sette e mesi 8 di reclusione ed euro 566, 66 di multa;
rigetta nel resto il ricorso;
nei confronti di RR LI limitatamente alla entità della pena che previa applicazione della diminuente del rito abbreviato determina in anni tre e mesi quattro di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso;
nei confronti di MP VO ON limitatamente alla entità della pena che previa applicazione della diminuente del rito abbreviato determina in anni cinque di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso;
nei confronti di MP VO RO limitatamente al reato di cui al capo 246 perché estinto per prescrizione ed elimina la pena di anni sei di reclusione ed euro 700 di multa;
rigetta nel resto il ricorso;
nei confronti di MP VO IA (52) limitatamente al reato di cui al capo 246 perché
estinto per prescrizione ed elimina la pena di anni sei di reclusione ed euro 700 di multa;
rigetta nel resto il ricorso;
O 皿 nei confronti di MP IA (69) limitatamente al reato di cui al capo 261 per non aver commesso il fatto ed elimina la pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa;
rigetta nel resto il ricorso;
nei confronti di AB EL limitatamente al reato associativo fino alla fine del 1987 perché
estinto per prescrizione ed elimina la pena di anni quattro di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso;
nei confronti di NS NO in relazione al reato associativo perché estinto per prescrizione;
nei confronti di TI Taguali SE limitatamente alla entità della pena che previa applicazione della diminuente del rito abbreviato ridetermina in anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso;
nei confronti di GL ON limitatamente al reato di cui al capo 194 per non aver commesso il fatto ed elimina la pena di anni tre e mesi otto di reclusione e euro 533,33 di multa;
rigetta nel resto il ricorso;
nei confronti di PI TO in relazione al reato associativo perché estinto per prescrizione;
nei confronti di RU IA VE limitatamente al reato associativo fino alla fine del
1987 perché estinto per prescrizione ed elimina la pena di anni quattro di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso;
nei confronti di GA BI, limitatamente alla entità della pena che previa applicazione della diminuente del rito abbreviato determina in anni tre e mesi otto di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso;
nei confronti di GA ND VI in relazione ai reati di cui ai capi 1, 208, 209 perché
estinti per prescrizione;
nei confronti di ES LV limitatamente al reato di cui al capo 194 perché estinto per prescrizione ed elimina la pena di anni sette di reclusione ed euro 1000 di multa;
rigetta nel resto il ricorso;
nei confronti di EN TO in ordine al reato associativo perché estinto per prescrizione;
Ө 2 nei confronti di OT LV in ordine ai reati di cui ai capi 1, 224, 239, 253, 254 perché
estinti per prescrizione;
nei confronti di OT SE limitatamente ai reati di cui ai capi 216, 218, 225, 360
perché estinti per prescrizione ed elimina la pena di anni quindici di reclusione ed euro 2266 di multa;
rigetta nel resto il ricorso,
nei confronti di NO NI in relazione ai reati di cui ai capi 224, 239, 253, 254 perché estinti per prescrizione;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale nei confronti di EO
NI, IG NO, TI SE, NO GN SE, MP
IN, CÒ Giovanni, RB EL, GA ND AL e GA ND ON.
dichiara inammissibili i ricorsi proposti da TE NC, CI LV SE,
NV ON, MP VO MA, MP VO IA ( 64), AL
IA, RI SE, ER HE SE, TI MI IA,
RI Tommaso, IA EN, GA NO GE, GA NO LE, RI
NC, TI SE, IL Giovanni, GL NO ON, IF AT
ZI, ZO UR CI, ZO UR SE, RA NZ, IN
CC, RR OL e RR LV e condanna i suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
rigetta i ricorsi di IQ ON, RC EL SE, ME EL
ON, AS Giovanni, RR ON, BI EL, MP VO SA,
MP VO NC, MP VO VI, MP IA ( 72),
Calderone MA IU, NI NC, AR SE ON, TI Taguali
EL, CI VI, IN EL, De AL AR, GA NO VI,
TI LV, IO SE, LA RN, EA IG, IN
17 ON, IG NO, ON LI, ON SE, MU CO AL,
OM SE, RI NI, RI LV, NO VI, PI VI,
ST GE, CH GE, SA TA LA EN, IO
NO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
conferma le statuizioni civili dell'impugnata sentenza e per l'effetto:
condanna i ricorrenti ME EL ON, MP VO VI, NI
NC e RI SE alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BA LE SE che liquida nella somma di euro 5200 oltre spese generali
Iva e CPA come per legge.
condanna il ricorrente OT SE alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile DI GE che liquida nella somma di euro 4.700 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
condanna tutti gli imputati ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri, che liquida per ciascuna parte civile nella somma di euro 1.600 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
condanna i ricorrenti OR IC, AN RU, MP VO ON, MP
VO SA, MP VO MA, MP VO IA ( 52 ), MP VO
VI, MP IA ( 69 ), NI FR, AR SE ON,
RI SE, TI Taguali SE, RA VI, RI Tommaso, OT
LV, IG NO, OT SE, ZO UR SE alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune Capo d'DO che liquida nella somma di euro 2.900 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
D 2 condanna tutti gli imputati ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Comune di TI, A.C.I.O., A.C.I.B., A.C.I.A.P.,
che liquida a favore di ciascuna parte civile nella somma di euro 5000, oltre spese generali IVA e
CPA come per legge.
Roma 17 ottobre 201
Il Cons est. Il Presidente
Paola Piraccini
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
7 DIC 2011
R✓ CANCELLIERE Par Di Mad
176 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 21 BONTEMPO SCAVO SEBASTIANO cl.52 வ Д 2
32 IP SE Avv. Cicero Maria Rita foro Messina accoglimento dei motivi, prescrizione Д 54 GU SE e P.G.
Avv.Autru Ryolo Tommaso foro Messina accoglimento dei motivi
Avv.Bertolone NC foro Barcellona P. Di Gotto accoglimento dei 65 CA IN e P.G.
Avv.Morcella Manlio foro Terni accoglimento dei motivi e inammissibile il ricorso del P.G. 76 SA CE Avv.Cuce' Matteo foro Messina accoglimento dei motivi 2121J Q இ 24. MP IA '69
La sentenza confermava la condanna per l'estorsione ai danni di RA AT (capo 261) avendo egli rivestito il ruolo di esattore delle somme che l'imprenditore doveva ai GA, quando ancora i due clan erano uniti e poi autonomamente quando i batanesi si erano separati dai GA.
Tale accusa risultava provenire da OT LV, a sua volta autore di una estorsione allo stesso imprenditore, e aveva riferito che l'imprenditore pagava la percentuale sia a GA che a
IA. Riteneva la corte che la condanna poteva fondarsi anche solo sulle dichiarazioni di
OT che aveva ricevuto queste informazioni proprio dalla parte lesa, riscontrate dal provato intervento di IA a difesa del territorio di San RA quando era stato minacciato da
OT che aveva iniziato in quel territorio la sua attività estorsiva. La sentenza confermava poi la condanna dell'imputato per il delitto associativo inerente un primo periodo come affiliato al clan di
GA e poi un lungo periodo come capo del clan dei batanesi, come riferito da MP MA, dai OT, da RI, da NO e da EN;
tali dichiarazioni risultavano riscontrate dalle 164D 104