Sentenza 26 gennaio 2011
Massime • 1
In tema di reato permanente, quando l'imputazione sia stata formulata a "contestazione chiusa" (ossia, con l'indicazione della data iniziale e finale dell'attività delittuosa), costituisce nuova contestazione, a norma dell'art. 520 cod. proc. pen., la modifica del capo di imputazione attraverso il riferimento all'ulteriore durata della permanenza del delitto contestato, con la conseguenza che, nell'ipotesi di imputato contumace o assente, è necessario provvedere alla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale contenente la nuova contestazione. (Fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare).
Commentario • 1
- 1. Nascita del figlio e obbligo di assistenza ( Cass. 27194/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2011, n. 5576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5576 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 26/01/2011
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 177
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 30330/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F. , nato il (omesso) ;
avverso la sentenza 24 febbraio 2010 della Corte di appello di Genova che ha confermato al sentenza 15 novembre 2007 del Tribunale di Imperia, di condanna per il delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 1 e comma 2, n. 2;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante che ha concluso per annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN FATTO
F..C. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 24 febbraio 2010 della Corte di appello di Genova che ha confermato al sentenza 15 novembre 2007 del Tribunale di Imperia, di condanna per il delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 1 e comma 2, n.
2. RITENUTO IN DIRITTO
Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento alla modifica del capo di imputazione, avvenuta all'udienza del 15 novembre 2007 (da:
"fine gennaio 2004", a: "reato in permanenza"), in assenza dell'imputato e senza alcun avvertimento al difensore d'ufficio, presente;
il tutto con violazione del disposto dell'art. 518 c.p.p., comma 2 e senza che tale contestazione suppletiva "sì a stata portata a conoscenza mediante notifica per estratto del verbale all'imputato assente".
La Corte di appello nel rispondere alla medesima doglianza ritualmente formulata dal difensore ha omesso di verificare e, quindi, non ha motivato sulla rilevante circostanza della notifica per estratto del verbale di udienza, nella parte contenente la modifica della durata della permanenza del delitto contestato, costituendo essa fatto diverso rispetto a quello oggetto di imputazione.
Il motivo è fondato e la gravata sentenza va annullata unitamente a quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia per il giudizio.
È noto che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, se nel decreto di rinvio a giudizio per un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento finale, il giudice può tenere conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto quando esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del P.M. ex art.516 c.p.p.. Invero, la posticipazione della data finale della permanenza incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive (Cass. pen. sez. 2, 47864/2003 Rv. 227077). In altre parole, in tema di reato permanente, quando l'ipotesi di incolpazione sia stata formulata (come nella specie) a "contestazione chiusa", ovvero con l'indicazione della data iniziale e finale dell'attività delittuosa contestata, il protrarsi dell'offesa al di là dei limiti temporali fissati impone un'ulteriore specifica incolpazione perché costituisce fatto diverso rispetto a quello oggetto di imputazione (Cass. pen. sez. 3, 29701/2008 Rv. 240750). Su tali premesse, va ribadito che costituisce nuova contestazione ai sensi dell'art. 520 c.p.p. e non "correzione dell'imputazione" l'integrazione del capo di imputazione con il riferimento all'ulteriore durata del reato permanente, con la conseguenza che, in ipotesi di imputato contumace oppure assente (come nella specie), è perciò necessario procedere a notifica dell'estratto del verbale di dibattimento contenente la nuova contestazione.
Per l'art. 520 c.p.p. non è infatti sufficiente che la nuova contestazione del P.M., all'imputato contumace od assente, sia inserita a cura del Presidente nel verbale di dibattimento, ma è ulteriormente necessario che il verbale sia notificato per estratto all'imputato (nella specie assente) e che il dibattimento sia sospeso in relazione al disposto del comma 2 del detto articolo. Nella vicenda nessuna notifica risulta effettuata all'imputato assente ed il dibattimento non è stato sospeso.
Tale accertata nullità assoluta, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, travolge la sentenza d'appello ed impone l'annullamento di entrambe le decisioni con trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché la sentenza 15 novembre 2007 del Tribunale di Imperia e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Imperia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011