Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 2
La sopravvenuta impossibilità di ripetere gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito ed espressa con motivazione adeguata e logica che riconduca, con criterio "ex ante", ad una diagnosi di prevedibilità o imprevedibilità. (Fattispecie in cui si è ritenuto di acquisire le dichiarazione di un collaborante, il quale pur essendo affetto da un disturbo della personalità Borderline, aveva subito un peggioramento non prevedibile, che ne aveva determinato l'incapacità psichica, a causa della sindrome di Ganser innestatasi con l'internamento).
Plurime chiamate in reità "de relato", sono idonee ex art. 192 cod. proc. pen. a costituire riscontro alla chiamata in correità. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le testimonianze aventi ad oggetto "confidenze" provenienti dall'imputato possano essere utilizzate come elemento di riscontro ad una chiamata in correità).
Commentari • 2
- 1. I ristretti termini previsti dal rito direttissimo, risultando incompatibili con l'effettuazione dell’incidente probatorio, possono assumere rilevanza ai fini…Gulotta Licia · https://www.diritto.it/ · 25 novembre 2010
Con sentenza n. 34203 del 2010, la terza Sezione penale ha respinto il ricorso dell'imputato che, condannato all'esito di giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza di reato, aveva impugnato la sentenza per violazione degli articoli 512 e 526 c.p.p., poiché pronunciata sulla base delle dichiarazioni rese durante le indagini dalle persone offese, non successivamente sentite in sede dibattimentale poiché irrintracciabili. L'imputato lamentava, infatti, come l'irreperibilità delle persone offese avesse rappresentato una circostanza tutt'altro che imprevedibile, ed eccepiva, quindi, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di dette parti, contestando, peraltro, la mancata …
Leggi di più… - 2. Assunzione in giudizio degli atti investigativi non più ripetibiliLicia Gulotta · https://www.filodiritto.com/ · 6 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2004, n. 24249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24249 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI IO - Presidente - del 25/02/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 302
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 35990/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND EL, n. il 18 aprile 1950;
2) D'RO UI, n. il 10 novembre 1947;
3) D'RO AS, n. il 19 febbraio 1971;
4) SP LU, n. il 30 aprile 1968;
5) HE GO, n. il 7 dicembre 1961;
6) ET ON, n. il 22 dicembre 1973;
7) DE BO ZI, n. il 19 luglio 1970;
8) PA CE d'IS, n. il 21 maggio 1971;
contro la sentenza 9 dicembre 2002 della Corte di assise d'appello di Napoli;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Livio Pepino;
sentito il Procuratore Generale Dr. CE Cosentino che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di ND, SP, D'RO AS, ET e PA e rigettarsi i ricorsi di D'RO UI, HE e DE Serbo;
sentiti gli avvocati:
- Lumeno DEl'Orfano per HE;
- IO SP Fariello per D'RO AS e (in rappresentanza dell'avv. Federico De Vita per ND);
- Vilma Longobardi per SP;
- DO UC per DE BO;
- IO AR per DE BO e D'RO AS;
- GE RR per ET;
che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi:
OSSERVA
1. Con sentenza 10 luglio 2001 la Corte di assise di Napoli ha, tra l'altro, dichiarato D'RO UI e HE GO colpevoli dell'omicidio di IT UG e De GR NA e dei connessi reati di detenzione e porto illegale di armi (commessi in Castellammare il 13 agosto 1990), ND EL ed SP LU colpevoli dell'omicidio di OG SA e dei connessi reati concernenti le armi (commessi in Castellammare il 9 novembre 1992) e D'RO AS, PA CE d'IS, ET ON e DE BO ZI colpevoli dell'omicidio di RI SE, del tentato omicidio di DD MI, del reato di lesioni in danno di LA SL, nonché di detenzione e porto illegale di armi (commessi in Castellammare il 30 aprile 1996) e li ha condannati alle pene ritenute di giustizia. Con sentenza 9 dicembre 2002 la Corte di Assise d'Appello di Napoli ha confermato, in punto responsabilità, la decisione di primo grado e ridotto le pene inflitte a taluni imputati.
Questo il quadro riassuntivo delle pene inflitte:
- ND, 22 anni di reclusione;
- D'RO UI, 25 anni di reclusione;
- D'RO AS, 22 anni di reclusione;
- SP, 14 anni e 8 mesi di reclusione;
- HE, 25 anni di reclusione;
- ET, 15 anni di reclusione;
- DE BO, 22 anni di reclusione;
- PA, 15 anni di reclusione.
2. Le sentenze in esame riguardano alcuni degli omicidi commessi in Castellammare di Stabia, negli anni 1990-1996, nell'ambito della contrapposizione tra i gruppi camorristici facenti capo ai D'RO e agli MP. La principale (e talora esclusiva) fonte di prova è costituita dalle dichiarazioni di alcuni collaboranti, la cui posizione è stata definita nei gradi di merito o che sono stati giudicati separatamente: in particolare, RE TO (primo ad iniziare l'attività di collaborazione), LL IR, AR ON, CA ON, RT GA, ON ON, LL GE e Di SO FF. In ordine a tali dichiarazioni si rendono necessarie tre precisazioni, su cui si tornerà successivamente: a1) le attività di collaborazione anzidette iniziano, separatamente, nel periodo compreso tra l'agosto del 1996 e la primavera del 1997; nella successiva estate il Di SO recede dalla collaborazione e induce gli altri a fare altrettanto, a concordare nuove dichiarazioni dirette a screditare quelle precedenti e a costituire un autonomo gruppo criminale, alleato degli MP;
presto, peraltro, tutti, ad eccezione del Di SO, riprendono la strada della collaborazione riferendo l'accaduto (e motivando il proprio comportamento con le minacce poste in essere dal Di SO nei confronti dei loro familiari); a2) il RE non ha potuto essere inteso in dibattimento a causa di sopravvenuta infermità mentale e sono conseguentemente state acquisite le dichiarazioni da lui precedentemente rese;
a1) il Di SO, dopo la collaborazione prestata nei primi mesi del 1997, ha modificato in via definitiva il proprio atteggiamento, avvalendosi della facoltà di non rispondere (con conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni rese solo contra se).
3. DEl'omicidio, avvenuto il 13 agosto 1990, di IT UG e De GR NA (pupillo di MP BE IO il primo e sua incolpevole compagna la seconda) e dei connessi reati concernenti le armi rispondono D'RO UI e HE. A loro carico stanno:
b1) la chiamata in correità di RE TO il quale indica il D'RO come mandante e il HE come uno degli esecutori materiali;
b2) le dichiarazioni di ON ON, il quale conferma la ricostruzione del RE riferendo di essere a conoscenza della dinamica dell'omicidio per averla appresa direttamente dai protagonisti, essendo a casa del D'RO quando, il giorno dopo l'omicidio, vi confluirono gli autori dell'agguato (HE, MB e Di SO); b3) le dichiarazioni di LL IR il quale riferisce di sapere, per averlo appreso dal HE, che lo stesso era uno degli esecutori dell'omicidio; b4) la circostanziata ammissione resa dal Di SO nella fase delle indagini che, seppur utilizzabile solo contro se, costituisce, confermando la propria partecipazione, elemento di riscontro generico della ricostruzione del RE e dell'LL.
Imputati dell'omicidio di OG SA (ucciso il 9 novembre 1992 perché legato agli MP e sospettato di concorso negli omicidi di MO GI e MP IC) e dei connessi reati di detenzione e porto illegale di armi sono ND ed SP. A loro carico la corte di secondo grado indica i seguenti elementi: c1) la chiamata in correità di RE TO che, nel dichiararsi esecutore materiale, indica come concorrenti, tra gli altri, gli imputati anzidetti;
c2) l'analoga chiamata del coesecutore RT GA;
c3) le dichiarazioni di AR ON e CA ON i quali confermano l'organigramma degli esecutori per averlo appreso dal RT e dal RE.
L'omicidio di RI SE (vecchio esponente della Nco passato con i D'RO, che stava tentando di "mettersi in proprio"), il ferimento del suo guardaspalle DD MI e dell'incolpevole edicolante LA SL nonché i connessi reati di detenzione e porto illegale di armi sono ascritti a D'RO AS, PA CE d'IS, ET ON e DE BO ZI, a carico dei quali vengono indicati, come elementi di prova: d1) la chiamata in correità di CA ON che, nel confessare di essere uno degli esecutori materiali dell'omicidio, chiama in causa, come mandante, il D'RO e, come coautori, tra gli altri, PA, ET e DE BO;
d2) le concordi dichiarazioni accusatone di LL IR, RT GA e AR ON, tutti partecipi - pur con diverse modalità - dell'omicidio; d3) le dichiarazioni di LL GE, che riferisce di avere appreso dal fratello IR e dal DE BO la loro partecipazione all'omicidio e altresì quella di PA, ET e, in qualità dì mandante, di D'RO AS;
a4) le dichiarazioni accusatorie nei confronti di HE e DE BO rese da RE TO, che riferisce di avere appreso della loro partecipazione al fatto da Di SO. Contro la sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
4. Due motivi sono comuni a gran parte dei ricorrenti e, comunque, estensibili a tutti.
Il primo riguarda le dichiarazioni di RE TO (pilastro, come si è detto, dell'accusa) acquisite in dibattimento, stante la sua sopravvenuta incapacità psichica, ex art. 512 c.p.p. Di tale acquisizione e della conseguente utilizzazione si dolgono i ricorrenti: e1) eccependone l'illegittimità perché la patologia del dichiarante e il rischio di deterioramento, con esito invalidante, delle sue condizioni erano noti sin ab initio ed erroneamente non si è proceduto alla sua audizione con incidente probatorio;
e2) deducendo, in ogni caso, l'illogicità della reiezione della richiesta difensiva di rinnovazione del dibattimento per procedere ad accertamento peritale sulla prevedibilità dell'evoluzione della malattia del RE e sulla attendibilità dello stesso (considerato il deficit psichico di cui era portatore).
Il motivo è infondato.
È, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato (non contestato in termini di principio dai ricorrenti) che "l'imprevedibilità dei fatti e delle circostanze, che rendono impossibile la ripetizione degli atti assunti dal pubblico ministero (o contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, secondo la formula modificata dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), deve essere riguardata non con riferimento al momento dibattimentale, ma a quello delle indagini preliminari, nel quale sarebbe stato alternativamente possibile - ove fosse sorta, per fondato motivo, la contraria prevedibilità dell'assenza del testimone nel dibattimento - accedere all'incidente probatorio. È a tale momento, comunque, che il giudice dibattimentale deve ricondursi, con criterio ex ante, per formulare diagnosi di prevedibilità o di imprevedibilità, che non debbono basarsi, naturalmente, su possibilità o evenienze astratte ed ipotetiche, ma su argomenti concreti che lascino pronosticare secondo Vid quod plerumque accidit, e cioè secondo l'esperienza corrente, un futuro comportamento del soggetto-testimone, senza che possa attribuirsi rilevanza all'accertamento ex posi, positivo o negativo, della condotta stessa" (Cass., sez. 1^, 11 novembre - 19 dicembre 1992, Betancor, riv. n. 193437) e che "la cosiddetta "prognosi postuma" è liberamente valutata dal giudice di merito" (Cass., sez. 6^, 4 dicembre 2002 - 23 gennaio 2003, Grippo + 1, riv. n. 224059 e Cass., sez. 1^, 13 ottobre - 28 novembre 2003, Gigliobianco, riv. n. 199673) "la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità" (Cass., sez. 3^, 23 ottobre - 19 dicembre 2002, Manazza, riv. n. 223090). Ciò posto, è agevole rilevare che la Corte di merito ha fornito, a sostegno della imprevedibilità del deterioramento delle condizioni psichiche del RE, motivi fondati su accertamenti tecnici ripetuti e concordanti: "risulta dalla perizia e dalle dichiarazioni rese all'udienza 22 maggio 2001 dal perito della corte, dr. De Feo (il quale esaminava anche tutte le pregresse perizie e consulenze effettuate sul RE), che detta persona è un soggetto affetto da un disturbo di personalità di grave entità di tipo borderline, sul quale si è innestata ed è progressivamente peggiorata la sindrome di ER (...), sindrome psicodinamica che può o non può svilupparsi in soggetti psichicamente fragili. È stato proprio l'internamento in carcere a scatenare l'incapacità del RE, ma questa situazione si è determinata negli anni successivi, quantomeno, al 1998, laddove le dichiarazioni interessanti l'attuale processo sono essenzialmente quelle rese nel settembre 1996, prima che iniziasse il più lungo periodo di detenzione". Si tratta di motivazione specifica e priva di vizi logici non censurabile, alla stregua di quanto detto, in sede di legittimità.
Nè la sentenza di secondo grado è viziata dalla reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento al duplice fine di approfondire la questione della prevedibilità del deterioramento psichico del RE e di valutare l'attendibilità dello stesso: da un lato, infatti, è logica e razionale la scelta di evitare la reiterazione degli accertamenti tecnici quando il materiale conoscitivo necessario ai fini della decisione è già stato integralmente acquisito;
dall'altro il giudizio di attendibilità del dichiarante, in assenza di situazioni patologiche (non integrate, di per sè, da disturbi borderlì ne della personalità: cfr. Cass., sez. 6^, 17 aprile -8 agosto 1997, pubblico ministero in proc. Mariano, riv. n. 210372), è tipico apprezzamento di fatto del giudice, da formulare tenendo conto dell'insieme degli elementi che contrassegnano la fattispecie e, in ogni caso, non delegabile al perito (anche alla luce del disposto dell'art. 220, comma 2^, c.p.p).
5. Il secondo motivo comune riguarda la condotta processuale degli ex appartenenti al clan D'RO su cui in gran parte si fonda l'impianto accusatorio: condotta anomala e tormentata, caratterizzata, come si è detto, da una iniziale collaborazione con gli inquirenti, dal successivo recesso di gruppo (con abbandono del programma di protezione e rientro nell'ambiente criminale) e da una nuova fase collaborativa (di tutti, ad eccezione di Di SO FF) proseguita sino al dibattimento. Tale tortuoso percorso è oggetto di vivace contestazione dei ricorrenti che vedono in esso e, in particolare, nel parallelismo o, addirittura, nella contestualità di atteggiamenti il segno univoco di un progetto concordato, teso a utilizzare l'apparente collaborazione come strumento di lotta per indebolire il clan D'RO e sostituirlo nella attività criminale e nel controllo del territorio.
La questione è stata affrontata dai giudici di merito che non eludono la descritta anomalia comportamentale, ma ne danno argomentate spiegazioni e interpretazioni pervenendo alla conclusione della attendibilità complessiva dei collaboranti (salva, ovviamente, la necessaria verifica delle loro specifiche dichiarazioni). Questi i passaggi fondamentali di tale ricostruzione: "Nel settembre 1997 (cioè alcuni mesi dopo l'inizio della attività di collaborazione, nde) il Di SO convocò, tra gli altri, il CA, il ON, LL IR ed il RE: nel corso di tale riunione costoro si riferirono a vicenda le dichiarazioni rispettivamente fatte nel corso della collaborazione - ulteriore riprova che esse non erano state previamente concordate ne' conosciute - e, sotto la regia del Di SO, si accordarono per registrare una versione dei fatti che valesse a screditare le dichiarazioni accusatone e per formare un autonomo gruppo criminale capeggiato dal Di SO e dedito in prevalenza ad estorsioni, clan alleato degli MP ed avversario dei D'RO. Poco dopo tale incontro tuttavia i medesimi, ad eccezione del Di SO, si convinsero dell'opportunità di riprendere la collaborazione e tornarono nelle località protette. Sulla base di tale ricostruzione (...) può, pertanto, ragionevolmente concludersi per la piena autonomia genetica delle varie dichiarazioni accusatone rese dai collaboranti quantomeno fino all'agosto del 1997. I contatti, pur verificatisi tra taluni di essi, erano finalizzati non già a conoscere e a concordare le versioni dei fatti nei particolari bensì ad indurre o a costringere coloro che già avevano scelto di collaborare a recedere da tale proposito: ciascuno dei collaboranti, peraltro, è stato determinato a tale scelta da specifiche, diverse ed autonome motivazioni tra le quali, per diversi di essi, il timore di essere uccisi, circostanza costituente certamente un incentivo a una seria e leale collaborazione che, sola, avrebbe accordato loro la protezione invocata. Non v'è dubbio, e ciò per le varie determinazioni progressive e "a catena" nonché per gli stretti legami spesso anche di parentela tra i collaboranti, che le scelte collaborative siano state anche condizionate ed influenzate da quelle che di volta in volta si andavano via via determinando. Ma le emergenze processuali non hanno evidenziato alcun concreto elemento che faccia propendere per una preventiva concertazione delle varie collaborazioni magari finalizzata alla eliminazione del clan D'RO. Anzi in senso contrario depongono, oltre all'elemento logico costituito dal confronto e dalla conoscenza solo successiva delle varie versioni (e cioè nell'agosto 1997), la non perfetta coincidenza delle varie dichiarazioni (...), nonché le già citate modalità delle scelte collaborative, determinate da occasioni contingenti e specifiche ed autonome motivazioni" (sentenza primo grado, pp. 13-14). "Il preteso "clan dei pentiti" e la progettazione di un autonomo clan Di SO sono tutti dati che non nascono da un'ipotesi degli investigatori, bensì dalle dichiarazioni degli stessi collaboranti che, successivamente agli eventi del settembre 1997, raccontarono agli inquirenti le trame del Di SO, trame che non miravano a "incastrare" i vari gregali più o meno di rilievo del clan D'RO (perché altrimenti Di SO avrebbe dovuto caldeggiare il "pentitismo"), ma a porre un rimedio alla loro defezione, in previsione di azioni espansive del gruppo. Ma il fatto che, all'interno di un gruppo camorristico, si creino tensioni tra gli affiliati, si creino scissioni e tentativi, a volte riusciti, di operare autonomamente è la norma delle vicende della camorra in Campania (...). Tutte le collaborazioni, ivi comprese quelle del RE e dello stesso Di SO che hanno preceduto le altre, hanno comportato un pesante coinvolgimento personale degli interessati che sarebbe mancato senza le loro confessioni (...) Vanno, pertanto, integralmente recepite e confermate le argomentazioni già svolte dai primi giudici in ordine alla attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia e, in particolare, delle loro dichiarazioni svolte sino all'agosto 1997. Il periodo successivo, segnato, comunque, da incontri tra alcuni di loro, conversazioni col Di SO, intenti delinquenziali, informazioni sulle reciproche dichiarazioni non è stato considerato dai primi giudici, non viene considerato da questa Corte" (sentenza secondo grado). Le argomentazioni riportate sono, in tutti i passaggi (genesi autonoma e impegnativa della collaborazione di ciascuno, dimostrazione ex post della mancanza di concertazione delle originarie dichiarazioni, motivi della mutata scelta processuale, spontaneità della nuova scelta collaborativa) coerenti, prive di vizi logici e fondate su dati di fatto incontestati. A fronte delle stesse i rilievi dei ricorrenti, pur talora acuti e non privi di suggestione, si pongono come una lettura alternativa delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutatone delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (così Cass., sez. un., 31 maggio - 23 giugno 2000, Jakani, riv. n. 216260).
6. Passando ai motivi di ricorso specifici per ciascun ricorrente, D'SS UI (condannato, in qualità di mandante, per l'omicidio di IT UG e De GR NA, sulla base delle dichiarazioni di RE TO, ON ON e LL GE) si duole: f1) della erronea qualificazione delle dichiarazioni del RE come chiamata in correità (anziché in reità) e dell'omessa considerazione delle contraddizioni che caratterizzano le stesse (in, particolare laddove viene indicata la circostanza, non risultante dall'autopsia) che il corpo del IT venne travolto e calpestato da un'auto; f2) della carenza di motivazione in punto entità della pena.
Il primo motivo è infondato.
La qualificazione delle dichiarazioni accusatone del RE come chiamata in correità, infatti, non merita censure, essendo stata dalla Corte motivata con una circostanza (non contestata dal ricorrente) di evidente peso probatorio, come l'ammissione del dichiarante di aver presenziato alle fasi organizzative dell'omicidio e di essere stato presente sia alla partenza che al rientro degli sparatori. E ugualmente priva di vizi logici è la circostanza che i giudici di merito abbiano ritenuto irrilevante la mancanza di riscontri, in sede di autopsia, dell'affermazione del RE secondo cui il corpo del IT sarebbe stato travolto da un'auto, dopo essere stato attinto dagli spari, trattandosi di accertamento estraneo al quesito posto al medico legale ed essendo indeterminata l'entità delle lesioni in tal modo procurate al corpo del IT. Il secondo motivo è irrimediabilmente generico (con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 581 lett. c c.p.p.), mancando qualunque, ancorché minima indicazione degli elementi che avrebbero imposto una diversa determinazione dell'entità della pena inflitta al ricorrente.
7. HE GO, anch'egli condannato (come esecutore materiale) per l'omicidio del IT e della De GR (in quanto attinto dalle dichiarazioni di RE TO, ON ON, LL IR e LL GE, riscontrate dalle ammissioni di Di SO FF sul proprio ruolo nell'omicidio) eccepisce: g1) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p., essendo quella del RE solo una chiamata in reità de relato senza l'indicazione della fonte;
g2) la mancanza di riscontri validi alla dichiarazioni del RE, tali non essendo le propalazioni del ON e dell'LL IR;
g3) l'illegittima valorizzazione, ancorché indiretta, delle dichiarazioni accusatorie del Di SO, pur pacificamente utilizzabili solo contra se, essendosi il dichiarante avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere;
g4) la mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. e il diniego delle attenuanti generiche in base ai soli dati della gravità del fatto e dei presidenti penali.
Il primo motivo è infondato per le ragioni già esposte con riferimento alla posizione del coimputato D'RO UI. Il RE, nell'ammettere di aver presenziato alle fasi organizzative dell'omicidio e di essere stato presente sia alla partenza che al rientro degli sparatori, si dichiara partecipe dell'ideazione e della organizzazione dell'omicidio: la sua, dunque, è una conoscenza diretta (e non de relato) della dinamica dell'omicidio e dei suoi partecipi.
Analogamente infondato è il secondo motivo. L'idoneità di plurime chiamate in reità de relato (come quelle provenienti, nella specie, dai collaboranti ON ON, LL IR e LL GE) a costituire riscontro alla chiamata in correità è pacifica in giurisprudenza ("non essendo necessario che gli elementi di riscontro consistano in prove o indizi diretti a dimostrare autonomamente la responsabilità del chiamato"; così Cass., sez. 5^, 30 giugno - 4 settembre 1993, DEl'NA, riv. n. 195839) e tale attitudine non viene meno per il fatto che la persona da cui il dichiarante afferma di avere ricevuto la confidenza sia lo stesso autore del reato (cfr., con riferimento a fattispecie affine, Cass., sez. 2^, 17 gennaio - 20 maggio 1997, Accardo, riv. n. 207844, secondo cui "in tema di testimonianza indiretta, nell'ipotesi in cui il referente del testimone indiretto sia persona che abbia la qualità di imputato nel procedimento, ovvero che tale qualità avrebbe potuto assumere se ancora in vita, non è necessario che il giudice compia la verifica sull'esistenza di altri elementi di prova che confermano l'attendibilità della dichiarazione, come richiesto dall'art. 192, terzo comma, c.p.p.; e ciò in quanto, mentre la dichiarazione resa al giudice da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato può, per sua natura, ingenerare un erroneo convincimento, tanto che la legge pretende per la chiamata di correo maggior rigore valutativo e necessario riscontro probatorio, nell'ipotesi di testimonianza indiretta il racconto del referente è fatto fuori del processo, sicché la cautela imposta dal legislatore è limitata al controllo delle fonti di conoscenza del testimone de relato)".
Fondato è, invece, il terzo motivo.
L'inutilizzabilità erga alios delle dichiarazioni del Di SO (che si è avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere) ha carattere assoluto e non consente recuperi indiretti o surrettizi;
ed anche il fatto della accertata responsabilità del Di SO (desunto da una pluralità di elementi, tra i quali la confessione) può valere come generica conferma dell'attendibilità dei dichiaranti che lo accusano ma non anche come riscontro individualizzante, nei confronti di terzi (nella specie il HE). Il quadro probatorio a carico del ricorrente (costituito da una chiamata in correità riscontrata da una pluralità di dichiarazioni de relato, tutte ritenute attendibili e convergenti) è, peraltro, ampiamente sufficiente, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, pur escludendo il riscontro costituito dalla confessione del Di SO.
Irrimediabilmente privo di specificità (e, dunque, inammissibile) è il quarto motivo, non avendo il ricorrente indicato le circostanza indebitamente considerata (o indebitamente omesse) dai giudici al fine di ritenere l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. e di escludere la concessione delle attenuanti generiche.
8. Tre i motivi di ricorso proposti da ND EL, condannato per l'omicidio di OG SA in base alle dichiarazioni dei collaboranti RE TO e RT GA: h1) violazione dell'art. 192, co. 3^, c.p.p. essendo le dichiarazioni accusatorie a suo carico del RT prive di riscontri individualizzanti, tali non potendo ritenersi le generiche propalazioni del RE (il quale, nel confessarsi esecutore materiale, si limita ad indicare i nomi dei concorrenti senza precisare le condotte tenute da ciascuno);
h2) travisamento del fatto per avere la corte territoriale ignorato il contrasto tra i collaboranti RT e CA, incidente sulla credibilità delle loro dichiarazioni;
h3) illogicità diffusa della motivazione.
I primi due motivi sono infondati: risulta, infatti, dalle sentenze di primo e secondo grado che il RE non si è affatto limitato alla generica indicazione del ND come uno dei concorrenti nell'omicidio, ma lo ha specificamente collocato tra gli autori delle violenze e minacce rivolte al malcapitato OG, prima della esecuzione, al fine di indurlo ad ammettere il proprio coinvolgimento nella eliminazione di MO IO e MP IC;
ne' esiste, almeno nei termini indicati dal ricorrente, il dedotto contrasto tra i collaboranti RT e CA, che anzi, a ben guardare, il secondo, lungi dallo smentire il RT, ne conferma le dichiarazioni nel punto fondamentale, concernente il suo allontanamento prima della esecuzione della vittima per prelevare l'auto su cui collocarne il corpo e il suo ritorno a omicidio avvenuto.
Il terzo motivo è privo di specificità, limitandosi a dedurre genericamente l'illogicità della motivazione.
9. SP LU (la cui posizione è analoga a quella del ND) lamenta: i1) violazione dell'art. 192, comma 3^, c.p.p., non potendo le dichiarazioni del RE valere come riscontro di quelle del RT essendo i due collaboranti in contatto tra di loro già prima del 1997; i2) nullità della sentenza per carenza della prova generica, essendo indimostrato che il cadavere bruciato appartenesse in vita allo OG.
I motivi sono infondati: da un lato, infatti, è ben vero che i collaboranti RE e RT risultano essere stati in stretto contatto prima dell'inizio della loro collaborazione (come ovvio trattandosi di partecipi della stessa associazione criminosa) ma ciò nulla significa ai fini della loro attendibilità se non si dimostra (cosa che il ricorrente neppure deduce, se non in modo assolutamente generico) che i contatti sono proseguiti dopo l'inizio della collaborazione del primo;
in secondo luogo i giudici del merito (sia di primo che di secondo grado) hanno analiticamente indicato, con argomentazione priva di vizi logici e di imprecisioni, gli elementi dai quali risulta che il cadavere in questione fosse effettivamente quello dello OG, sì che i motivi proposti tendono a introdurre censure di fatto non consentite in questa sede. 10. DE BO ZI, condannato per l'omicidio di RI SE e i connessi tentati omicidi di DD MI e LA SL (in quanto attinto dalle chiamate in correità di CA ON, LL IR, RT GA e AR ON, nonché dalle dichiarazioni de relato del RE), eccepisce: 11) violazione dell'art. 192, commi 3^ e 4^, c.p.p. per mancanza di riscontri alla chiamata in correità di CA ON;
12) indebita e immotivata svalutazione della testimonianza di CE NU, il quale riferisce di essersi intrattenuto con lui in luogo distante un paio di chilometri dal luogo dell'omicidio e di avere in quel frangente appreso della appena avvenuta eliminazione del RI (circostanza incompatibile con la propria partecipazione all'omicidio); 13) illogica esclusione della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
Il primo motivo è generico e, comunque, infondato. La puntuale - e sacrosanta - sottolineatura, effettuata in ricorso, della necessità che la chiamata in correità sia confortata da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità non si accompagna infatti alla dimostrazione di tale mancanza nel caso concreto (nel quale, al contrario, le chiamate in correità sono plurime e concordanti). Quanto al secondo motivo, la corte d'appello non sottovaluta affatto la dichiarazione del teste d'alibi, affermandone pregiudizialmente e in modo apodittico la soccombenza rispetto alle accuse dei collaboranti, ma la sottopone a doveroso vaglio critico evidenziando come l'affermazione del CE di essere arrivato all'ospedale di Sorrento alle ore 18.15-18.20 del pomeriggio in questione comporta la necessità (dati i tempi di percorrenza) che lo stesso sia partito da Castellammare almeno dieci minuti prima delle 18.00, con conseguente impossibilità di apprendere in loco dell'omicidio del RI (avvenuto, secondo, la ricostruzione di tutti i testimoni e protagonisti, alle 18.00 o addirittura qualche minuto dopo). Di qui la valutazione di inattendibilità della testimonianza: valutazione rigorosa, coerente e priva di vizi logici, a fronte della quale i pur acuti rilievi del ricorrente tendono a prospettare una interpretazione alternativa inammissibile in sede di legittimità. Infondato è altresì il terzo motivo. Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti è fondato sui parametri della gravità del fatto (difficilmente contestabile) e dei precedenti penali (integranti una recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale): sono i parametri classici risultanti dall'art. 133 c.p. il cui peso nel caso concreto è, ancora una volta, giudizio di merito.
11. D'RO AS (la cui posizione coincide con quella di DE BO) lamenta: m1) contraddittorietà della motivazione stante l'insuperabile divergenza delle accuse rivoltegli dai dichiaranti CA ON e RT GA (che lo individuano l'uno come esecutore materiale e l'altro come mandante dell'omicidio del RI); m2) contraddittorietà della motivazione in punto utilizzazione come elemento a suo carico delle dichiarazioni del Di SO dopo che le stesse sono state esplicitamente dichiarate utilizzabili solo contro se.
Il primo motivo poggia su una premessa in fatto errata. Il CA, infatti, indica l'attuale ricorrente anzitutto come mandante (cfr. sentenza corte d'appello: "Di SO chiese conferma a D'RO AS che, oltre a confermare l'ordine, inviò un motorino, un casco e una cal. 357"), pur aggiungendo che lo stesso si recò anche, in veste di supporto, sul luogo dell'omicidio. Nessuna contraddizione, dunque, tra tale ricostruzione del fatto e le dichiarazioni del RT che si limita a ricordarne il ruolo di mandante.
Quanto al secondo motivo, vale ciò che si è già detto per HE e che si intende qui richiamato. La doglianza è fondata ma non intacca un quadro probatorio costituito da una pluralità di chiamate in correità ritenute attendibili e convergenti.
12. Due i motivi specifici del ET (anch'egli condannato per l'omicidio RI e i connessi tentati omicidi DD e LA):
n1) malgoverno, da parte dei giudici di merito, dell'art. 192 c.p.p., dovendosi ritenere come elemento utile a suo carico solo le dichiarazioni di CA ON;
n2) contraddittorietà del mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 114 c.p. pur in presenza di concessione delle attenuanti generiche prevalenti con la motivazione di una ridotta partecipazione al fatto. Anche in questo caso il primo motivo si fonda su una premessa errata in fatto;
risulta, infatti, dalla sentenza di appello che a chiamare in correità nell'omicidio il ET sono, oltre al CA, LL IR, RT GA e LL GE e nessuna specifica contestazione sul punto viene effettuata dal ricorrente che si limita a soffermarsi, con considerazioni astratte, sulla insufficienza ai fini della prova di responsabilità di un'unica chiamata. Anche il secondo motivo è infondato.
L'esclusione della attenuante di cui all'art. 114 c.p. è stata motivata con l'"essenziale contributo" del ricorrente, ancorché in termini di accompagnamento e di sostegno, nella dinamica dell'esecuzione omicidiaria: del tutto correttamente, alla luce della giurisprudenza consolidata (cfr. Cass., sez. 6, 30 settembre 1993-21 gennaio 1994, riv. n. 196118, Borgia, secondo cui "l'art. 114 c.p. costituisce un'eccezione al principio che ispira il concorso di persone nel reato, per cui esso va interpretato in maniera rigorosa. Pertanto detta norma trova applicazione laddove l'apporto causale del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale") e senza alcuna contraddizione con la concessione delle attenuanti generiche, per cui ben può apprezzarsi un condotta in qualche modo di secondo piano.
13. PA, infine, si duole, in specifico, della illogicità dei criteri di determinazione della pena ex art. 133 c.p., peraltro con un motivo irrimediabilmente generico, siccome privo della indicazione delle circostanze impropriamente valutate o tali da imporre un diverso giudizio.
14. Alla stregua di quanto precede i ricorsi vanno rigettati con seguito di spese.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2004