Articolo 160 del Codice di procedura penale
Articolo 159Articolo 161
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
15 febbraio 1991
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Versione
1 gennaio 2023
Art. 160.
(Efficacia del decreto di irreperibilita').
1. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la ((notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo)) manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.
2. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonche' il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.
3. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
4. Ogni decreto di irreperibilita' deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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