Sentenza 11 novembre 2004
Massime • 2
L'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste depositate ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. non é normativamente prevista quale causa di nullità e rientra, comunque, tra i poteri del giudice assumere d'ufficio i mezzi che, sia pure intempestivamente, sono stati indicati.
In tema di ingiuria, il riconoscimento della causa di non punibilità fondata sul carattere reciproco delle offese (art. 599, comma primo, cod. pen.) é rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice, il quale, peraltro, qualora vengano allegati gli estremi della stessa, é tenuto a giustificare il mancato esercizio del proprio potere.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2004, n. 46317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46317 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 11/11/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1697
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 30803/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER LE nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 4-6-03 dal Giudice di pace di Trecastagni;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 4-6-03 il Giudice di pace di Trecastagni dichiarava ER LE responsabile di ingiuria (per essersi rivolto a Clienti Margherita in più occasioni con frasi quali: "ti rompo il culo, troia, puttana, cerca di lasciare l'appartamento e di toglierti dai coglioni") e lo condannava a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile;
assolveva il medesimo dall'imputazione di minaccia perché il fatto non sussiste. Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato nei termini infradescritti.
1 - Violazione degli artt. 594, 599 c.p. per omessa applicazione dell'esimente della reciprocità delle offese.
2 - Violazione di norme processuali per essere stata disposta l'audizione come teste della persona offesa, audizione richiesta dal P.M. ex art. 507 c.p.p. e non ex art. 32 c. 2 274/00 e nonostante l'opposizione della difesa nonché per essersi escussa la predetta prima degli altri testi.
3 - Vizio di motivazione in punto responsabilità.
4 - Vizio di motivazione e travisamento del fatto con riguardo alla interpretazione delle dichiarazioni rese dall'imputato. Procedendo in ordine logico la Corte osserva:
La questione posta sub 2 è infondata.
Invero non è normativamente prevista alcuna nullità per l'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste e rientra comunque tra i poteri del giudice assumere d'ufficio i mezzi che, sia pure intempestivamente, sono stati indicati (Cass. 22-9-99 n. 10795 RV. 214108); del pari è priva di sanzione l'inosservanza dell'ordine di escussione dei vari testi. I motivi sub 3 e 4 si risolvono in generiche ed apodittiche affermazioni di inadeguata valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di merito, senza in realtà evidenziare alcun vizio intrinseco di logicità nell'apparato argomentativo da esso adottato. La censura sub 1 merita invece accoglimento.
Nel provvedimento impugnato si è dato ripetutamente atto della circostanza che tra l'imputato e la Clienti fossero intervenute reciproche offese: in tale situazione il giudicante avrebbe dovuto dar conto dell'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 599 c. 1 c.p.; all'uopo deve affermarsi che se detta applicazione è rimessa al potere discrezionale del giudice, quest'ultimo, qualora vengano allegati gli estremi della stessa ovvero qualora siffatti estremi si palesino realizzati, è tenuto a giustificare il mancato esercizio del proprio potere. Per le svolte considerazioni s'impone l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio al Giudice di pace di Trecastagni il quale dovrà procedere a nuovo esame sul punto de quo dando adeguata indicazione delle ragioni della decisione che riterrà di adottare.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 599 c.p., con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Trecastagni.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2004