Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2004, n. 46317
CASS
Sentenza 11 novembre 2004

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L'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste depositate ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. non é normativamente prevista quale causa di nullità e rientra, comunque, tra i poteri del giudice assumere d'ufficio i mezzi che, sia pure intempestivamente, sono stati indicati.

In tema di ingiuria, il riconoscimento della causa di non punibilità fondata sul carattere reciproco delle offese (art. 599, comma primo, cod. pen.) é rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice, il quale, peraltro, qualora vengano allegati gli estremi della stessa, é tenuto a giustificare il mancato esercizio del proprio potere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2004, n. 46317
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46317
    Data del deposito : 11 novembre 2004

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