Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2010, n. 3015
CASS
Sentenza 20 dicembre 2010

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È legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante. (In motivazione la Corte ha precisato che è comunque onere del giudice dare conto con adeguata motivazione delle ragioni che lo hanno indotto alla valutazione frazionata).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2010, n. 3015
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3015
Data del deposito : 20 dicembre 2010

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