Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2011, n. 9665
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Sentenza 25 febbraio 2011

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La sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite in sede predibattimentale, e dei quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale, rientra nei casi di "accertata impossibilità oggettiva" che derogano alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, sicchè non rileva l'eventualmente prospettata violazione dell'art. 6, comma terzo, lett. d) C.E.D.U., in quanto le norme della predetta Convenzione, ancorché direttamente vincolanti, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, per il giudice nazionale, non possono tuttavia comportare la disapplicazione delle norme interne con esse ipoteticamente contrastanti, se e in quanto queste ultime siano attuative di principi affermati dalla Costituzione, cui anche le norme convenzionali devono ritenersi subordinate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2011, n. 9665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9665
    Data del deposito : 25 febbraio 2011

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