Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 3
La dichiarazione del testimone di non ricordare i fatti già riferiti alla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari, non equivale alla volontaria sottrazione all'esame dibattimentale, sicchè trova applicazione, per i procedimenti oggetto delle disposizioni transitorie della L. n. 63 del 2001, la disciplina delle contestazioni prevista dal testo previgente dell'art. 500 cod. proc. pen..
Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali, potendo attribuire concreto valore indiziante all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.
La richiesta di applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato non ammesso nel giudizio di primo grado è motivo di impugnazione non esclusivamente personale e quindi, se accolto, estensibile agli altri imputati, impugnanti o meno, che non lo abbiano proposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2008, n. 45496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45496 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI IO - Presidente - del 14/10/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1703
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 575/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR MA, n. il 01.12.1971;
MA RE, n. il 03.06.1955;
MA CINZIA, n. il 31.10.1976;
AR NN, n. il 10.04.1956;
RN ON MA, n. il 03.03.1947;
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 11.07.2002;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. Claudio D'Isa;
Udito il Procuratore Generale, nella persona del dott. Angelo di Popolo, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Udito, per AR IO, il difensore di ufficio, avv. TRISULATO Sebastiano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore di MA LV e MA ZI, avv. Costanza Malerba che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare con ordinanza dibattimentale questa Corte, all'odierna udienza, ha disposto lo stralcio della posizione processuale di AR AN non essendo pervenuta la relata di avvenuta notifica dell'avviso dell'udienza ed ha disposto proseguirsi oltre nei confronti degli altri imputati.
Con sentenza in data 11 luglio 2002 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato, appellata da AR IO, MA ZI, RN ON EM, e MA LV ha così provveduto:
- Ha confermato la condanna del RO IO per i reati di porto e detenzione illegale d'arma da fuoco in concorso con altri (capo 1B), di rapina aggravata in concorso con altri ai danni di VE Di ZO e di altre persone all'interno del circolo ricreativo "Jolly club" di Montecatini Terme (capo 2B), del reato di lesioni in concorso con altri ai danni di VE Di ZO e di IA PO (capo 3B), tutti commessi in Montecatini Terme nella notte tra il 29 ed il 21 giugno, riducendo la pena per la diminuente del rito abbreviato ad anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 513 di multa;
- Ha confermato la condanna di FE ZI per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 1, (capo 3A), commesso in Prato sino al maggio 1998, riducendo la pena ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 18.000 di multa;
- Pia confermato la condanna di RI ON EM per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 1, (capo 11 A), commesso in Milano, Napoli e Prato
sino al maggio 1998 alla pena di anni cinque, mesi 8 di reclusione e L.
1.500.000 di multa:
- Ha confermato la condanna di FE LV per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 1, in Prato e Firenze sino al maggio 1998 (capo 3 A),
riducendo la pena per la diminuente del rito abbreviato ad anni 5, mesi 8 di reclusione ed Euro 18.800 di multa, per i reati di porto e detenzione illegale d'arma da fuoco in concorso con altri (capo 1B), di rapina aggravata in concorso con altri ai danni di Di ZO VE e di altre persone all'interno del circolo ricreativo "Jolly club" di Montecatini Terme (capo 2B), del reato di lesioni in concorso con altri ai danni di VE Di ZO e di IA PO (capo 3B), tutti commessi in Montecatini Terme nella notte tra il 20 ed il 21 giugno, riducendo la pena per la diminuente del rito abbreviato ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.250,00 di multa, per il reato di lesioni volontarie gravi nei confronti di MI BI in Scandicci il 6 gennaio 1996 (capo 5 C), per i reati di porto e detenzione illegale d'arma da fuoco al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente (capo 6 C), del reato di estorsione aggravata in concorso con altri ai danni di DO NI (capo 7 B), in esso assorbito il reato di sequestro di persona (capo 8 B) commessi in Montecatini Terme e Prato il 18 febbraio 1996, riducendo la pena ad anni 4, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 730 di multa;
È da premettere che la sentenza della Corte d'appello, in riferimento alla ricostruzione dei fatti addebitati e all'analisi degli elementi di accusa a carico degli imputati, fa proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado. In sintesi, relativamente ai delitti di cui ai capi B 1), B 2) e B 3), aventi ad oggetto la rapina commessa in Montecatini Terme la notte tra il 20 ed il 21 giugno 1995, lesioni, porto e detenzione di arma ai danni del circolo "Jolly", essi riguardano, in questa sede, la sola posizione processuale di RO IO, atteso che il FE LV, pur essendo stato condannato per tali reati, quale coimputato, in riferimento ad essi nei motivi del suo ricorso per cassazione non solleva alcuna censura.
La rapina non fu denunciata e la Questura di Pistoia iniziò le indagini in base a fonte confidenziale. Sostanzialmente gli elementi di accusa sono stati tratti dalle dichiarazioni di POLI IA rilasciate in data 17 luglio 1995, ed acquisite a seguito del decesso dello stesso, parzialmente confermate da quelle rese da MO DO, parte offesa, e GO NA e dai risultati di attività investigative.
Il PO, sentito dalla Questura di Pistoia, aveva dichiarato che egli era il guardiano esterno del circolo "Jolly" di Montecatini Terme, gestito da MO DO, in società con Di ZO VE. Nella notte in questione, intorno alle 03,00 circa, mentre stava svolgendo tale attività, era sopraggiunta un'autovettura da cui erano scesi quattro individui, uno di questi gli si era avvicinato e gli aveva chiesto se nel locale vi fosse il Di ZO, alla sua risposta affermativa era stato sollevato da terra e spinto all'interno con tanta violenza da andare ad urtare contro il bancone del bar, poi uno dei quattro l'aveva colpito con un calcio alla gamba destra. Quando si era rialzato, aveva notato che due degli aggressori erano armati di pistola, un terzo brandiva una mezza stecca da biliardo. I quattro avevano ordinato a tutti i presenti di mettersi con la faccia al muro con le mani alzate ed appoggiate alla parete e di consegnare tutti i gioielli ed i denari. Quello più basso, che sembrava il capo, aveva colpito con il calcio della pistola alla fronte ed alla bocca Di ZO, facendogli perdere sangue, l'aveva chiamato "pezzo di m..." e gli aveva detto che erano venuti per punirlo perché non aveva voluto fare un favore a una persona che avevano mandato a casa sua nel pomeriggio precedente, concetto che aveva ripetuto più volte. I quattro avevano ingiunto agli uomini di abbassare i pantaloni, avevano preso gioielli e soldi, a tutti tranne che al Di ZO, cui non furono sottratti i molti preziosi che aveva addosso (orologio d'oro, catene ...). Il "capo" rivolgendosi ad uno dei presenti, una ex guardia carceraria con la giacchetta rossa, l'apostrofò "Giacchetta Rossa, se devo sparare ad uno, tu sei il primo" e l'altro si s'affrettò a rispondere "Io mi sono sempre comportato bene con i vostri amici". Erano presenti tra gli altri NA, cognata del MO, Di ZO ed una quindicina di persone che giocavano a baccarà a soldi. Tre o quattro giorni prima della rapina, tre dei quattro rapinatori erano giunti nel locale accompagnati dal Di ZO VE e presentati come paesani, costoro non avevano giocato a carte, ma si erano guardati attorno;
MO NA aveva compilato le tessere sociali a tutti e tre. Due dei predetti erano tornati il giorno dopo, uno era ritornato anche il giorno successivo. Il PO descrisse anche i rapinatori.
Qualche tempo dopo al PO fu mostrato un album fotografico e questi, come risulta dai relativi verbali acquisiti agli atti, riconobbe tre dei quattro rapinatori: il MA (era quello che sembrava il capo ed era vestito elegantemente con giacca e cravatta), il AR (quello con la stecca da biliardo, alto 1,85 sui 25 anni), il IG (era l'altro rapinatore armato di pistola). Agli atti sono state altresì acquisite tre tessere AICS, con numero progressivo e recanti la data del 18/6/95, intestate a MA LV nato il [...], AR IO nato il [...] e IE LE nato il [...].
IN DO, nel corso dell'esame dibattimentale, riferiva che il POLI era addetto alla sorveglianza esterna;
la barista GO NA, sua cognata, si occupava del bar e delle tessere, Di ZO VE, inteso VE, era un suo diretto collaboratore, questi fu quello preso di mira durante la rapina ed accusato di aver mancato di rispetto. Sostanzialmente confermava lo svolgimento dei fatti riferito dal PO, ma, pur confermando che il Di ZO qualche sera prima aveva accompagnato nel locale tre amici con cui si intrattenne fino a tardi, riferiva di non essere in grado di dire se questi fossero i rapinatori, ma ammetteva che la GO gli aveva detto di aver già visto i rapinatori entrare nel locale qualche sera prima e che li aveva anche iscritti al circolo redigendo le tessere sociali;
però non riconosceva nessuno nelle fotografie, come non riconosceva nessuno degli imputati, anche se confermava che nella ricognizione fotografica davanti ai CC. aveva affermato che notava una certa rassomiglianza nella fotografia numero 3 (raffigurante il FE) con uno dei rapinatori. Il teste ricordava che si era molto adirato con VE Di ZO a causa della rapina e gli aveva chiesto chi fossero quelle persone e perché fossero venute a fare la rapina ed a sfasciare il circolo, il Di ZO si era giustificato asserendo che aveva conosciuto quella gente qualche giorno prima e gli erano sembrate brave persone. Il teste aggiungeva che, forse, anche il VE aveva ricollegato quelli della rapina a quelli che due giorni prima erano venuti a mangiare la pasta. GO NA dichiarava che lavorava come barista al circolo privato "Jolly", e lei stessa compilava le tessere sociali;
la notte della rapina vi erano una ventina di persone;
erano entrati tre o quattro uomini, avevano qualcosa in mano, ricordava una pistola;
i rapinatori avevano fatto mettere tutti faccia al muro, ed avevano portato via gioielli e soldi;
il Di ZO era stato colpito con il calcio della pistola, non escludeva che realmente avesse dichiarato ai CC. quanto le contestava il P.M., ossia che quello che sembrava il capo aveva detto al Di ZO che era colpa sua se stavano facendo la rapina. Al P.M. che le contestava le dichiarazioni rese ai CC. il 17.4.96, la teste confermava che il Di ZO, alcuni giorni prima, alle 23,30 era arrivato al circolo con tre persone e lei aveva compilato le tessere;
mostrate alla teste le tessere intestate al FE, al RO ed al IG, la stessa riconosceva la propria grafia. La GO, a domanda del P.M., asseriva che effettivamente aveva riconosciuto i rapinatori per coloro ai quali aveva redatto le tessere e ciò al di là dei riconoscimenti fotografici. La GO ha ricordato anche che, la sera in cui il Di ZO giunse al circolo con i tre suoi amici, aveva preparato per i predetti qualcosa da mangiare;
il MO, invitato dal Di ZO, ad unirsi a loro, aveva rifiutato.
La teste non riconosceva i rapinatori nelle fotografie, ma a contestazione non negava che all'epoca aveva riconosciuto in fotografia il IG, il RO (era quello armato della stecca di biliardo ed il più alto dei rapinatori) ed il FE (era quello che sembrava essere il capo e che colpì il Di ZO con il calcio della pistola). Anche la GO non riconosceva gli imputati. Ulteriori elementi a carico degli imputati erano costituiti dalle dichiarazioni del LA EN - che aveva ricevuto delle confidenze dal FE - e da due intercettazioni telefoniche su linea Tre in uso alla madre della RE AN, moglie del FE. Nella prima - 18.6.95 ore 22,23 - LV FE dice al RO di aspettarlo a casa sua, che sta arrivando per una cosa urgente e gli raccomanda di vestirsi bene. La seconda del 20.6.95, ore 22,58 LV FE telefona a IG e gli comunica che devono andare a prendere un caffè tutti e tre (lui, RT e UR BUM).
Il teste PREITE che eseguì le indagini sulla rapina, ha dichiarato che accertò contatti telefonici tra gli imputati e tra costoro ed il Di ZO, tra l'altro emerse una telefonata del IG RT diretta a VE Di ZO, rimasta senza risposta.
La difesa al termine del dibattimento chiese l'esame di Di ZO teste esclusivamente del PM che vi aveva rinunciato;
il Tribunale non ammise la testimonianza perché la difesa non aveva diritto al controesame.
In ordine al tentato omicidio e porto d'arma ai danni di IR BI in Scandicci il 6 gennaio 1996 capi 5c) 6c) 7c) ascritto al solo FE LV ed oggetto del ricorso per cassazione, gli elementi di accusa si basano sulle dichiarazioni rese a distanza di alcune ore dal ferimento dalla parte offesa acquisiti agli atti in quanto la stessa era irreperibile.
Il MI, sentito dai CC, riferì che era stato al bar CR in Scandicci per varie ore ed aveva bevuto sei bottiglie di vino, era andato via, vi aveva fatto ritorno, attorno alle ore 23 aveva sentito una donna gridare: "non sparare". Nel locale vi era il proprietario che indicava con il nome di salvatore, la moglie di questo, AN, e quattro persone;
era stato ferito al braccio;
non aveva riconosciuto chi gli aveva sparato, anzi il colpo era stato esploso da circa un metro da un uomo di 40-45 anni che vedeva per la prima volta;
aveva litigato con salvatore, non ricordava più perché, ma poi si erano riappacificati.
Il maresciallo RIVIELLO AR del Nucleo Radiomobile, giunto sul posto nell'immediatezza del fatto su segnalazione della centrale operativa, riferiva che al suo sopraggiungere il IR aveva in mano un coltello;
il ferito gli riferì che a sparare era stato il barista, di cui non indiò il nome, e fu molto evasivo sulle cause del ferimento, (la stessa circostanza è riferita anche dall'altro componente la pattuglia, il carabiniere Guccione). Il teste ha precisato che il locale si presentava vuoto: non vi erano ne' gestori nè baristi, avevano rinvenuto un bossolo calibro 34 ed una cartuccia dello stesso calibro all'interno del bar latteria (vedi anche verbale di sequestro). Più tardi giunse il proprietario del bar, OL IO, che asseriva che i gestori fissi erano LA PE e FE CA, mentre, solo saltuariamente egli si faceva sostituire da FE LV e da RE AN.
RO OL, appartenente al reparto operativo dei Carabinieri, dichiarava che aveva accompagnato il IB all'ospedale e lungo il percorso il ferito aveva asserito che a sparare era stato il barista salvatore per problemi di droga. RI LE asseriva che, a causa di un incidente stradale, non ricordava nulla. Anche VI IS accusava amnesia e neanche la contestazione di quanto le due avevano dichiarato nella fase delle indagini preliminari serviva a far loro recuperare la memoria;
il Tribunale acquisiva i verbali utilizzati per le contestazioni.
Ulteriore elemento d'accusa è costituito dalle intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza intestata a FE ZI:
- n. 117 AN Carreto il 6.1.96 ore, 23,42 chiama la figlia FE ZI e le dice di chiamare OS IO (detto UL) e comunicargli che deve andare al bar e deve dire che salvatore quella sera non c'era stato per nulla;
la RE A. poi raccomanda alla figlia "Pulisci e sbrigati".
- n. 118 subito dopo FE ZI, in esecuzione delle istruzioni ricevute, chiama OS IO e gli dice di andare al bar e di riferire che non vedeva salvatore da molto tempo.
- n. 191 del 7.1.96 ore 1,12 Matteo LA telefona ad AN e la informa che ai CC ha dichiarato che nessuno aveva sparato al bar, poi l'avvertiva che stavano per perquisire la casa e di togliere la roba.
- n. 294 del 7.1.96 ore 19,34 LA M. telefona a FE LV e l'informa che ai CC. ha dato una versione che scagiona sia lui che la moglie e gli da l'indicazione di una linea difensiva. Estorsione, sequestro di persona ai danni di NI capi 7B) ed 8B) oggetto dei motivi di ricorso di FE LV.
La notte del 18.2.96 NI DO denunciò ai CC. di Montecatini che, tra il 1985 e 1986, aveva ricevuto da NI LO un prestito ad interessi usurari;
la sera del 18 febbraio 1996 il NI P., accompagnato da due persone, si era presentato a casa del denunciante;
i tre l'avevano fatto salire su un'automobile e, quando aveva chiesto dove lo stessero conducendo, uno dei tre, di nome salvatore, gli aveva dato un pugno sul naso;
era stato condotto in una casa vicino alla tangenziale per Vaiano perché consegnasse a salvatore, incaricato di NI P., la somma di denaro dovuta a quest'ultimo; era stato poi riportato a casa ove avevano preso "a garanzia" l'automobile SEAT Ibiza della moglie;
gli avevano ingiunto la restituzione del denaro e dandogli a tal fine appuntamento per il 4.03.96 presso la stazione di Prato. A seguito della denuncia, i carabinieri, si erano appostati nel luogo e alla data indicata, ed avevano visto giungere il AS fari che si era fermato a parlare con NI, dopo qualche minuto era sopraggiunta la convivente del LA, Redditi ON;
i carabinieri erano intervenuti allorché il NI aveva consegnato il denaro a quest'ultima.
Il NI, sentito dal Tribunale, asseriva che aveva ricevuto un prestito dal NI P. di 20 milioni nel 1985-6 per l'acquisto di una casa, con l'interrese del 20% mensile, per saldare questo debito, lievitato per effetto degli interessi, era entrato in un vortice di prestiti durato fino al 1988-89: Il teste precisava che aveva pagato, fino al gennaio del 1989 ben 40 milioni;
il NI P. ne pretendeva altri 55, egli, dopo avere versato altri 15 milioni, aveva smesso di pagare. Il 18 febbraio 1996 - proseguiva il teste - il NI P. era venuto a casa sua con due persone, il AS fari ed il FE riconosciuto in aula), che l'avevano portato a casa del RO, ivi gli avevano chiesto 55 milioni da versare al FE, quale consulente del NI P.; i due che accompagnavano quest'ultimo non sapevano neanche l'entità del credito;
le pressioni e le minacce erano durate per due o tre ore;
alla fine, fortemente impaurito, aveva promesso che avrebbe pagato una piccola parte pari a L.
2.500.000 di li a pochi giorni e il resto in rate mensili da 17 milioni ciascuna. I tre l'avevano riaccompagnato a casa, ove avevano preteso la consegna dell'automobile della moglie, ED ON. Del tutto inutile era stato il tentativo di opporsi alla richiesta facendo presente che l'automobile era della moglie e che le serviva per motivi di lavoro. Nel frattempo la ED D. si era svegliata ed era comparsa;
il FE le aveva ingiunto la consegna della chiavi della sua vettura, la moglie non aveva obbedito e il LA si era diretto verso di lei. Il NI preoccupato per quanto poteva capitare alla moglie, l'aveva convinta a consegnare le chiavi ed a rientrare in casa. Allontanatisi i tre lui e la moglie avevano telefonato ai carabinieri e, quella notte stessa, avevano denunciato la vicenda. Successivamente si era recato in caserma per presentare la denuncia. Circa l'appuntamento alla stazione, il teste riferiva che aveva consegnato il denaro alla citata Redditi S.. Il teste riconosceva un documento (esibito dal P.M.) datato 31 luglio 1998 sottoscritto dal NI e dal NI P. con cui si era stabilito che, a fronte di un debito di quaranta milioni da pagare in rate mensili da L. 6.8000.000, doveva rendere dopo sei mesi la somma di L. 18 milioni a titolo d'interesse (pag. 46 udienza 4 luglio 2000). Il teste aggiungeva che questo era solo l'interesse ufficiale. La ED D., ex moglie del NI, confermava le dichiarazione di quest'ultimo.
Per quanto riguarda i reati previsti dalla legge sugli stupefacenti ed in particolare quelli oggetto del capo A 3) di cui risultano imputati e condannati FE LV e FE ZI (padre e figlia), e del capo 11 A) di cui risulta imputata e condannata RI ON EM, in riferimento ai quali sono stati presentati i rispettivi ricorsi per cassazione, la sentenza di primo grado (vedi pagine 52 e seguenti) prende le mosse dagli accertamenti di polizia secondo cui, in base a quanto si apprende dalle intercettazioni telefoniche, FE e complici erano dediti all'acquisto e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Determinanti in chiave accusatoria sono state considerate le dichiarazioni rese dal LA EN, corroborate dai risultati delle intercettazioni telefoniche, dalle attività investigative con particolare riferimento agli appostamenti. Con i motivi posti a base del ricorso per Cassazione AR IO eccepisce: Inosservanza c/o erronea applicazione della legge penale e della legge processuale, mancata assunzione di una prova decisiva nonché mancanza di motivazione e manifesta illogicità.
MA ZI, con il ricorso per cassazione, denuncia:
A) violazione di legge, nonché illogicità manifesta e mancanza di motivazione. La sentenza per la ricorrente appare violare il sillogismo di responsabilità penale ex art. 110 cod. pen., ed anche il sillogismo probatorio ex art. 192 cod. pen.. B) Violazione di legge in relazione all'art. 587 c.p.p., e art. 597 c.p.p., n. 5 circa il diniego della diminuzione del rito abbreviato.
La Corte d'Appello pur avendo concesso la diminuente del rito abbreviato agli altri imputati, oggetto di specifico motivo di gravame, l'ha negata alla ricorrente perché la richiesta avanzata in primo grado non era stata rinnovata nei motivi di appello. RN ON EM con un unico motivo deduce violazione di legge processuale penale. In particolare si censura la valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dal coimputato LA EN a carico della ricorrente ponendo in rilievo come esse non rivestano i necessari caratteri richiesti dall'art. 192 c.p.p., comma 3. MA LV con riferimento ai reati di cui ai capi 5C) e 6C) (lesioni aggravate - a fronte dell'originaria imputazione di tentato omicidio aggravato - nei confronti di MI BI, porto e detenzione illegale d'arma da fuoco) denuncia:
Carenza ed illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 111 Cost.. Con riferimento ai reati di cui ai capi 7B) e 8B) (estorsione aggravata in concorso con altri ai danni di DO NI, in esso assorbito il reato di sequestro di persona), si deduce:
A) violazione della legge penale processuale in relazione ai combinati disposti degli artt 192 e 104 c.p.p., carenza e contraddittorietà della motivazione;
B) violazione della legge penale in relazione ai combinati disposti degli artt. 629 e 593 c.p., carenza e contraddittorietà della motivazione;
C) violazione della legge penale in relazione al disposto dell'art.628 c.p., carenza e contraddittorietà della motivazione;
In ordine al capo d'imputazione 3A), relativo alle violazioni della normativa sugli stupefacenti, si lamenta violazione della legge processuale con riferimento al disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 3, mancanza e contraddittorietà della motivazione. Con memoria depositata il 30 settembre 2008 la Difesa del FE LV e della FE ZI, in ordine al delitto di cui al capo 3A) chiedono l'applicazione della L. n. 49 del 2006 più favorevole al reo in quanto ha modificato, per l'ipotesi contestata di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 il minimo edittale di pena di anni sei;
e,
poiché la pena irrogata muove proprio dal minimo edittale precedente di anni 8 si chiede che questa Corte provveda alla applicazione della nuova normativa. Quanto alla continuazione interna si evidenzia che il quantum di aumento per la continuazione è stato determinato in corrispondenza ed in proporzione della base di anni otto di reclusione, per tale motivo la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze.
Con riferimento alla posizione processuale del FE LV in ordine ai reati di cui ai capi 5C) e 6C) si ribadisce che l'acquisizione dei verbali delle s.i.t. rese dalle testi VI E. e RR a seguito di contestazione come prova dei fatti in esse contenuti è in violazione dell'art. 111 Cost.. In ordine alle dichiarazioni del LA si espone che costui fu escusso ex art. 210 c.p.p., in quanto imputato in procedimento connesso (pagg. 12 e segg. sentenza). In tale sede, non furono effettuati gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. C), poiché la relativa normativa non era allora entrata in vigore. Si aggiunge che il processo di appello si è però celebrato nel 2002, e in quell'epoca la corte avrebbe dovuto tenere conto del principio di diritto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 5052 del 2004 e procedere alla rinnovazione dell'esame ex art. 210 c.p.p. con i preventivi avvisi ex art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c).
Nel caso di specie il Giudice, si precisa, non ha proceduto a rinnovare l'esame del LA e questa omissione fa si che agli atti restino le dichiarazioni, inutilizzabili, dell'imputato in procedimento connesso rese in dibattimento in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001. La Corte d'Appello non avrebbe quindi potuto utilizzarle, mentre le stesse hanno avuto un ruolo determinante nella pronuncia di colpevolezza del FE LV. Si ribadiscono i motivi relativi ai capi 7B) e 8B).
Da ultimo, per quanto riguarda il delitto di rapina e lesioni volontarie, porto e detenzione illegale d'arma, che non sono stati oggetto di ricorso si sollecita questa Corte all'applicazione d'ufficio della nuova normativa di cui alla L. 49 del 2006 in materia di continuazione dei reati di violazione al D.P.R. 309 del 1990 in relazione allo stato di tossicodipendenza. (si richiama Cass. Pen. sez. 1 28.03.2006 n. 12638). MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi posti a base dei ricorsi vanno analizzati in riferimento alle singole posizioni processuali, accomunando la trattazione, se del caso, solo per alcuni reati contestati in concorso.
1. AR IO.
I motivi addotti sono infondati ed il ricorso va rigettato. Con il primo si è denunciata illogicità della motivazione in quanto, sia nella sentenza di primo che in quella di secondo grado, non si da alcun rilievo alla circostanza che al dibattimento ne' il MO ne' la GO abbiano riconosciuto i rapinatori e si giustifica, impropriamente, tale mancato riconoscimento per il mero trascorre del lungo tempo dall'accadimento del fatto al dibattimento. Si rileva che la GO ha chiarito di non aver riconosciuto nessuno con esattezza nelle fotografie mostrate sin dalla fase delle indagini dalla polizia.
Orbene, il giudice di primo grado, di cui quello di appello ha fatto proprie le argomentazioni motivazionali, ha evidenziato, con ragionamento immune da ogni vizio logico, come la prova di responsabilità del RO IO in ordine ai reati contestati emerga in maniera chiara dalle dichiarazioni rese dal PO IA, ritualmente acquisite agli atti, alla P.G., culminate nell'indiscutibile riconoscimento fotografico dell'imputato. Per altro, le dichiarazioni rese dal MO e dalla GO, indipendentemente dal mancato riconoscimento in aula da parte di essi del RO, si integrano e rendono inequivocabile la presenza del prevenuto nel circolo "Jolly" la sera della rapina ed il suo ruolo di concorrente nel reato. Basti pensare, e certamente la circostanza non è casuale, al fatto che le stesse persone che consumarono la rapina erano venute nel locale poche sere prima in compagnia del Di ZO e ad ognuna di esse era stata rilasciata a loro nome, compreso il RO IO, la tessera di socio.
Non vanno poi tralasciate le dichiarazioni rese dal verbalizzante Preite, riportate nella parte narrativa, cui si aggiungono i risultati delle intercettazioni telefoniche, sintomatiche del raccordo tra i correi di recarsi la sera tra il 20 ed il 21 giugno 1995 presso il locale gestito dal MO.
Va riaffermato anche in questa sede, seguendosi un costante orientamento, il principio secondo il quale è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando, in via logica, taluni mezzi di prova e disattendendone altri, a causa del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite, quanto a censurabilità in sede di legittimità, della adeguata e congrua motivazione sul criterio adottato ed indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
In applicazione di tale principio è consequenziale la dichiarazione di infondatezza anche del secondo motivo con cui si censura, come già fatto in sede di appello, la mancata escussione (presunta prova decisiva) del Di ZO VE, l'unico teste oculare che avrebbe visto in faccia i rapinatori, teste del P.M. che però avendovi rinunciato, il Tribunale non ha ritenuto di dover escutere, ne' tanto meno la Corte d'Appello ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Tale decisione non è sindacabile in punto di legittimità, tra l'altro, la integrazione probatoria richiesta, per quanto argomentato, non presenta i caratteri della decisività. Si osserva che la mancata acquisizione di una prova decisiva può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. D), quando si tratta di prova determinante, quando cioè la mancanza di tale elemento probatorio abbia inciso a tal punto da portare ad una motivazione basata su affermazioni apodittiche o congetturali (V. Cass. Sez. 1, sent. N. 7399 del 8.05.1992 Rv. 190718 - Cass. Sez. 1, sent. N. 3182 del 17.01.1995 Rv. 200690 - Cass. Sez. 1, sent. N. 7747 del 23.05.1996, Rv. 205528 - Cass. Sez. 4 sent. N. 11657 del 29.09.2000, Rv. 217273). Con il terzo motivo si eccepisce che le intercettazioni telefoniche non possono essere valutate come riscontro serio ed inferente rappresentando esse solo un insignificante indizio di conoscenza, per altro pacifico, tra gli imputati.
Si è visto, sul punto, come i risultati delle medesime, in relazione ai reati contestati al RO IO, siano state utilizzate proprio per evidenziare il rapporto di conoscenza tra i correi ed i contatti tra essi mantenuti prima della consumazione della rapina. Da ultimo, con il quarto motivo, si adduce che nessun valore probatorio può essere attribuito alle individuazioni fotografiche, avendo esse un valenza meramente endoprocessuale ed, essendo funzionali alle indagini, sono un puro atto di indagine finalizzate ad orientare le investigazioni.
Deve al riguardo rilevarsi, in contrario, che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici perché, nell'ambito dei poteri discrezionali che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento (V., tra le altre, Cass. Sez. 1, 22 aprile 1993, Novembrini;
Id., 24 novembre 1994, Archinito;
Sez. 2, 22 novembre 1994, Raciti;
Sez. 6, 8 novembre 1955, Pennente;
Sez. 2, 28 febbraio 1997, Falco).
2. MA ZI.
Il primo motivo è infondato.
Si adduce che la sentenza motiva la responsabilità penale di RE AN, madre dell'imputata, ma non motiva affatto quale sia la responsabilità penale concorrente della figlia FE ZI, sulla relativa posizione processuale la sentenza della Corte d'Appello rileva soltanto, quale elemento assorbente di colpevolezza, "la consegna alla FE ZI, che su incarico della madre RE A. ... che dirige l'attività criminosa, deve poi trasportare la cocaina a Prato". In sostanza si addebita a FE ZI una condotta meramente passiva di trasporto inconsapevole. Anche ad ammettere l'attività materiale del viaggio in treno da Prato a Milano e ritorno compiuto dalla ricorrente, si rileva che la sentenza non argomenta nulla in punto di prova penale sull'elemento materiale del reato, ne' offre la prova penale sull'elemento psicologico, ovvero "il dolo di concorso", tanto da poter affermare che essa fosse consapevole e cosciente di trasportare cocaina su incarico della madre. L'illogicità e contraddittorietà della sentenza la si rileverebbe laddove si afferma che dopo l'arresto del marito (FE LV) la RE A. dovette proseguire da sola l'attività di quest'utimo, mentre poi si evidenzia la collaborazione della figlia, senza però dimostrare che questa sapesse del contenuto del pacchetto trasportato. Ritiene il Collegio che la Corte di merito, facendo propria la motivazione sul punto della sentenza di primo grado, ha dato congrua contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione, rilevando, tra l'altro, che, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore EN LA, dei risultati delle intercettazioni telefoniche (effettuate proprio sull'utenza intestata alla FE C.) e delle attività investigative (appostamenti ecc), la ricorrente ebbe ad effettuare a Milano, insieme al coimputato LA PE, un viaggio in treno per ricevere la consegna di un pacchettino, contenente 200 grammi di cocaina, dalla coimputata RI. La consapevolezza da parte della FE di aver dato un significativo contributo, con tale comportamento, alla consumazione in concorso del reato contestato è stata esaustivamente motivata. La serie di telefonate intercettate, intercorse tra la FU e la RE A. (madre della FE C.) e tra la FE stessa e la FU, relativamente al viaggio contestato alla ricorrente, confermano "la tangibile preoccupazione e il senso di ansiosa attesa delle persone interessate per sapere se FE ZI era tornata da Milano o meno;
quest'ultima poi una volta chiamata la RI per rassicurarla del suo arrivo, usa le parole "tutto bene".
Ed ancora il LA ha affermato che fu proprio lui a ricevere il pacchettino dalla FE ZI e dall'LA PE nella stireria della famiglia FE in Prato. Convincente è l'argomentazione logica del giudice di primo grado (che sul punto integra quella di appello) laddove ha evidenziato che "... sarebbe stato illogico scegliere per un viaggio così delicato una persona all'oscuro dell'oggetto del trasporto e che pertanto avrebbe potuto pregiudicarne l'esito". Altra annotazione significativa che si riscontra in motivazione circa la consapevolezza dell'attività illegale cui erano dediti i suoi genitori e del suo coinvolgimento positivo, viene individuata nella conversazione telefonica tra la madre e la figlia la sera della sparatoria presso il bar CR (gestito di fatto dal FE LV e dalla moglie RE AN): la madre disse alla figlia "pulisci ... e sbrigati", ordine che non poteva certo essere inteso come riferito alle tracce di sangue della vittima, visto che in ogni caso il BI era ferito, presente sul posto e che perdeva ancora sangue all'arrivo dei carabinieri. Quel pulisci, per i giudici di merito,
inequivocabilmente andava inteso come riferito allo stupefacente nascosto, nel locale, ove è rimasto accertato (V. dichiarazioni del LA) sovente veniva custodita la sostanza de qua. Alla stregua di tali evidenziati dati fattuali, è improntata alle corrette regole della logica la deduzione dei giudici del merito, secondo cui "tali circostanze implicano non soltanto la connivenza di FE ZI nell'attività dei genitori e degli altri coimputati, ma necessariamente anche il suo contributo, quanto meno nel trasporto e nel controllo dello stupefacente. E giova al riguardo considerare che il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, anche di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo concerto, cioè un preventivo accordo di intenti, diretto alla causazione dell'evento (così Cass., Sez. 1, 27.1.1996, n. 821);
l'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato permanente da luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca soltanto una facilitazione alla cessazione di essa, sia pure al fine di tentare di ottenere l'impunità (così Cass., Sez. 6, 17.8.1995, n. 79); in caso di detenzione di sostanze stupefacenti, reato a condotta permanente, qualunque agevolazione del colpevole si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno morale, con il colpevole stesso, e non da luogo alla configurazione del diverso reato di favoreggiamento (così Cass., Sez. 6, 2.7.1994, n. 7518). Anche l'aiuto prestato nel trasporto della sostanza stupefacente (finalizzato ad approvvigionare gli altri concorrenti nella specifica attività di spaccio) costituisce apporto concorsuale nel reato in questione, per altro verso tale attività esula dai limiti di un comportamento meramente passivo, nel quale si concretizza la connivenza non punibile. Fondato è il secondo motivo del ricorso.
Con esso si censura la sentenza impugnata in quanto viziata da erronea applicazione della legge processuale circa il dettato dell'art. 587 cod. proc. pen. in tema di effetto estensivo dell'impugnazione penale. Sul punto si richiama la giurisprudenza delle SS.UU. del 24.03.1995, Cacciapuoti. La diminuente del rito andava applicata anche alla FE ZI e non solo agli altri coimputati, essendo anche la FE C. appellante, e richiedente, in ogni caso ex art. 133 c.p. una riduzione della pena. La Corte d'altronde, ex art. 597 c.p., comma 5 avrebbe potuto applicare anche d'ufficio la diminuente del rito abbreviato.
Ritiene il Collegio che la richiesta di applicazione della diminuente del rito abbreviato, non accolto, in primo grado, sia un motivo di impugnazione non esclusivamente personale e, quindi, estensibile ai sensi dell'art. 587 c.p.p.. Nè può sostenersi l'assunto secondo cui la FE ZI, avendo proposto rituale appello, non può essere definita coimputata non impugnante ai fini dell'estensibilità del motivo da lei pretermesso e proposto invece da altri coimputati. Al riguardo rileva è che un motivo non esclusivamente personale sia stato accolto nei confronti di taluni coimputati impugnanti. Tale accoglimento è sufficiente, infatti, a fare estendere detto motivo a tutti quei coimputati, impugnati o meno, che non lo abbiano proposto, atteso che in materia di effetto estensivo dell'impugnazione, presupposto indispensabile è che l'imputato, il quale ha proposto il motivo estensibile, e quello a cui favore debba verificarsi l'estensione, siano stati giudicati con la stessa sentenza o, comunque, con lo stesso provvedimento soggetto ad impugnazione. Nei confronti della FE ZI l'impugnata sentenza deve perciò essere annullata con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen.. Va altresì accolto il motivo posto a base della memoria depositata il 30 settembre 2008 con cui, in ordine al delitto ascritto al capo 3A), si chiede l'applicazione della L. n. 49 del 2006 più favorevole al reo in quanto ha previsto per l'ipotesi contestata di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73 un minimo edittale di pena di anni sei, inferiore a quello precedentemente stabilito.
Questa Corte, sul punto, ha affermato che in sede di ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, per la rideterminazione della pena, la sentenza di condanna per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, in conseguenza dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, anche se la pena-base determinata nel provvedimento impugnato sia superiore al minimo edittale (Sez. 6, Sentenza n. 16176 ud. del 02/04/2008, Rv. 239557, ric. Mecaj). Pertanto, anche sotto tale profilo, nei confronti della FE ZI l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente all'applicazione dello ius superveniens, quanto al trattamento sanzionatorio, di cui alla L. n. 49 del 2006. 3. RI ON.
Si evidenzia che, con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente eccepisce genericamente una violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, indicando alcuni profili privi di qualsivoglia correlazione con la decisione impugnata e manchevoli della dimostrazione per cui alcune circostanze di fatto costituirebbero indice della asserita violazione della richiamata norma processuale.
Più in particolare, si censura la valutazione probatoria delle dichiarazioni rese del coimputato LA EN, rilevando che esse non rivestono i necessari caratteri di credibilità ed attendibilità in quanto si incentrano in via principale su di una riferita generica conoscenza intercorsa tra la FU ed il FE LV, e, per quanto riguardo l'incontro, tenutosi a Milano nel febbraio del 1996 presso la sua abitazione, riferito dal collaborante, le dichiarazioni accusatorie sarebbero del tutto generiche, atteso che, il LA, pur riferendo di essersi anch'egli recato presso l'abitazione della RI per concordare l'acquisto di droga tra FE LV, CE, EN ed un tunisino, nulla ha potuto rivelare in ordine al colloquio intercorso tra questa ed il FE LV, atteso che lo stesso dichiarante ha riferito che la donna e gli altri si appartarono in cucina;
si rileva che la riferita presenza della RI al ritrovo indicato, così come le telefonate che sarebbero successivamente intercorse tra quest'ultima ed altri personaggi, anch'essi tratti a giudizio, non paiono rispettare i canoni del cd. riscontro estrinseco.
Poi, con riferimento al caso di chiamata in correità c.d. "plurima", si adduce che le conversazioni telefoniche intercorse con la coimputata RE, da un lato, e tra la prima e la FE ZI, dall'altro, non costituiscano un inequivocabile riscontro "complessivo" a quanto riferito dal chiamante in correità LA;
l'interessamento della RI - si sostiene - circa l'arrivo della FE ZI pare difatti prestarsi ad una diversa chiave di lettura, rispetto a quanto ritenuto in sentenza, per cui le telefonate hanno senso solo se si ammette che la ragazza trasportava i duecento grammi di cocaina, poi consegnati in stireria. Il collegio osserva che le censure sono manifestamente infondate, dato che la sentenza impugnata ha effettuato una attenta ed esaustiva disamina delle risultanze processuali. Va innanzitutto precisato che, anche stando ai principi giurisprudenziali espressi a partire dalle sentenze delle Sezioni unite - ric. Marino - in data 21 ottobre 1992, la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni vanno esaminate in modo distinto, atteso che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al pari di quanto avviene per ogni altra prova dichiarativa, sicché è imposta al giudice una considerazione unitaria dei due profili, pur logicamente scomponibili, discendendo ciò dai generali criteri epistemologici e non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica regola derogatoria. Ma deve aggiungersi che, in presenza di elementi incerti circa l'attendibilità del racconto, il giudice non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, posto che, salvo il caso estremo di sicura inattendibilità del dichiarato, per cause soggettive od oggettive, il convincimento del giudice deve formarsi sulla base di una valutazione globale di tutti gli elementi di informazione raccolti legittimamente nel processo.
I giudici di merito hanno dato congrua ragione della ritenuta credibilità e costanza, nel suo nucleo essenziale, dell'accusa mossa alla ricorrente. Le obiezioni avanzate con il ricorso si risolvono in buona parte in una differente interpretazione del materiale probatorio sulla base di alternativi criteri logici, non deducibili in questa sede. La sentenza impugnata resiste ampiamente alle censure concernenti gli elementi di conferma alle dichiarazioni del LA. In particolare, per quelle relative al primo viaggio del FE LV presso l'abitazione della ricorrente, il riscontro è dato dalle fotografie dell'appostamento dei Carabinieri. In ordine ai successivi contatti telefonici del menzionato LA con AN RE in funzione degli ulteriori viaggi di rifornimento della sostanza stupefacente correttamente sono stati apprezzati delle intercettazioni già esaminati con riguardo alla posizione della FE ZI. Altra telefonata di riscontro alle dichiarazioni del LA, circa il coinvolgimento della RI, quale intermediatrice per l'acquisto di droga per il gruppo facente capo al FE LV, è quella intercettata sulla linea 1, corrispondente al n. 479 del 5.04.1996 ore 22.10, tra AN RE e la RI: in essa le due donne parlano della droga consegnata e non pagata. Rileva a tal proposito il giudice di primo grado (ed anche qui le sentenze di merito si integrano) sul punto che è significativo che antonella dica ad AN" ... dagli qualcosa di soldi perché qui guarda ... questi qui non la chiudono questa storia ... "e in cui AN sollecita antonella a "metterci una parolina buona, dicendogli di aspettare un attimo in modo che salvatore esca (n.d.r. ovviamente dal carcere, essendo questi in quel periodo ivi ristretto)". Sempre sulla linea 1, è altrettanto rilevante la telefonata n. 511 del successivo 7.04.1996, la RE AN si lamenta con la RI della spedizione punitiva di CE ed altri a Prato a causa del mancato pagamento della partita ceduta, ed in particolare recrimina il fatto che minacciarono di portarle via il figlio MI FA. La sentenza va, comunque, annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti della RI ON EM in virtù dell'applicazione di ufficio in ordine al trattamento sanzionatorio dello ius superveniens di cui alla L. n. 49 del 2006, come già applicato alla posizione processuale della FE
ZI.
4. FE LV.
4.1 Quanto al motivo riguardante i reati di cui ai capi 5C) e 6C), la difesa, premesso che la dichiarazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai delitti indicati si basa sostanzialmente sulle dichiarazioni rese alla P.G. dalle testi RR IA e VI IS acquisite agli atti del processo dal Tribunale in quanto esse non ricordavano più nulla dei fatti, deduce una palese violazione del principio sancito dall'art. 111 Cost., comma 4 che non consente, a fronte di quella che risulta essere stata la scelta volontaria delle testimoni di non rispondere alle domande ad esse formulate, di fondare sulle dichiarazioni da queste rilasciate e verbalizzate in precedenza, l'assunto accusatorio. Con la memoria depositata il 30 settembre 2008 si ribadisce la censura rilevando che il tribunale ha disposto l'acquisizione delle menzionate dichiarazioni, ai sensi della normativa previgente alla L. n. 63 del 2001 sul giusto processo, non tenendo però conto della disposizione dell'art. 26, L. cit. che consentiva l'acquisizione ai fini probatori di tali dichiarazioni soltanto se esse erano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25.02.2000, in caso contrario si applica come novellato dalla L. n. 63 del 2001, art. 526, comma 1 bis.
Nel caso di specie, si sostiene, le dichiarazioni delle testi, che si sono sostanzialmente volontariamente sottratte all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, sono state acquisite dopo la menzionata data e pertanto non potevano essere utilizzate. La prova che le testi si siano sottratte volontariamente all'esame la si evincerebbe dalla stessa motivazione della sentenza di primo grado in cui la RR e la VI E. sono definite certamente reticenti.
Venendo meno la utilizzabilità di tali dichiarazioni verrebbe meno a carico del FE l'elemento accusatorio secondo cui egli si trovava al momento del delitto sul luogo ove è stato commesso. 11 ricorrente evidenzia, comunque, che tali dichiarazioni andavano valutate alla luce del principio di diritto sancito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 5052 del 2003, ric. Zalagaitis, secondo cui l'atto, sebbene acquisito ai sensi della norma transitoria, va in ogni caso valutato alla luce della disciplina vigente. Le censure sono del tutto infondate.
Va totalmente disattesa la parificazione tra il comportamento previsto dalla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 5 cioè di colui che "per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato e del difensore", da quello di chi, come nel caso delle testimoni VI E. e RR, non sottraendosi all'esame testimoniale, abbiano, per altro in parte, dichiarato di non rammentare i fatti riferiti alla POzia Giudiziaria nel corso delle indagini preliminari. È vero, come rileva il ricorrente, che lo stesso giudice di primo grado, in conseguenza di tale comportamento e, soprattutto delle ragioni poco verosimili addotte dalle due testi a giustificazione dell'amnesia in dibattimento, le abbia censurate di mendacio nella forma della reticenza. Ma il comportamento processuale della VI E. e della RR è sostanzialmente parificabile al testimone che ha ritrattato quanto dichiarato in precedenza, anche se la ritrattazione, in questo caso per altro è stata parziale, concernendo essa solo la presenza del FE LV nel bar CR al momento del ferimento del tunisino.
Dunque, l'ipotesi della disciplina transitoria applicabile non è quella della L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 4 come invocata dalla difesa, ma è quella del comma 3. Pertanto, la Corte di merito ha correttamente ritenuto applicabile nella fattispecie la disciplina dell'art. 500 c.p.p. nel suo testo previgente alle modificazioni introdotte con la L. n. 63 del 2001. Invero, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, cit. L., le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, "sono valutate a norma del previgente art. 500 c.p.p., commi 3, 4, 5 e 6". Conseguentemente, essendosi la sentenza di condanna di primo grado fondata su dichiarazioni acquisite ai sensi della precedente normativa, il giudice di appello non poteva annullare la sentenza solo perché, in virtù del mutato contesto normativo, quelle dichiarazioni non erano più acquisibili ai sensi della nuova disciplina, ma doveva, come ha fatto, applicare l'art. 500 c.p.p. nel suo testo antecedentemente in vigore. Ai sensi del previgente art.500 c.p.p., le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni potevano essere valutate per stabilire la credibilità della persona esaminata (comma 3) e, in caso di difformità, essere acquisite al fascicolo del dibattimento e utilizzate per la decisione, ma potevano essere valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistevano "altri elementi di prova" che ne confermassero l'attendibilità (comma 4). Il giudice poteva perciò attribuire piena efficacia probatoria alle dichiarazioni rese in precedenza, utilizzate per le contestazioni, solo se risultavano riscontrate ab estrinseco. In altri termini, la disciplina antecedente consentiva l'acquisizione del precedente difforme, dettando però una regola di valutazione cui il giudice doveva attenersi nella fase decisoria (V. Sez. 6, Sentenza n. 19523 del 4.04.2003, Rv. 225234). Le dichiarazioni della VI E. e della RR sono state acquisite prima della entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, difatti la sentenza di primo grado è del 19 ottobre 2000. Il giudice di primo grado si è ampiamente diffuso sui riscontri estrinseci delle dichiarazioni de quibus, con riferimento alle stesse dichiarazioni rese dalla parte offesa e di quelle dei testi AF OL, VI AR e al risultato delle intercettazioni telefoniche (v. sul punto la parte narrativa).
4.2 - Relativamente ai motivi posti a base del ricorso riguardante i reati di cui ai capi 7B) ed 8B) si è dedotto che la Corte d'Appello ha erroneamente confermato il rigetto della richiesta difensiva, già avanzata in primo grado, di derubricare il delitto di estorsione nel meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La motivazione di tale convincimento è essenzialmente basata sulle dichiarazioni rese da DO NI non correttamente valutate alla luce dei principi in materia statuiti dalla giurisprudenza di legittimità. Si sostiene che sono state recepite le dichiarazioni di questi in maniera piana ed apodittica in relazione alla legittimità della pretesa che avrebbe spinto il FE ad intervenire per ottenere il pagamento della somma dovuta al coimputato NI P.. Si aggiunge che è stata ritenuta la natura usuraia del prestito effettuato da quest'ultimo solo sulla base di quanto riferito dalla p.o.. La sussunzione del fatto addebitato nel paradigma della norma di cui all'art. 629 cod. pen. sarebbe in insanabile contrasto con gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale laddove emerge la legittimità delle richieste di pagamento del NI P. azionate anche in via processuale. Il NI A. - si precisa - aveva effettivamente contratto con il NI P. una serie di prestiti ed egli stesso non era in grado di indicare l'ammontare delle somme effettivamente ottenute e restituite e non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'entità dei pagamenti effettuati. Anche il collaborante LA menziona i prestiti effettuati dal NI P. al NI A. e manifesta la convinzione di non aver commesso alcuna estorsione ai danni del medesimo. Il LA in sentenza per altri episodi è stato ritenuto un collaborante credibile;
dovrebbe, quindi, essere considerato tale anche in relazione alla vicenda che riguarda il NI A.. La sentenza di appello sarebbe chiaramente contraddittoria laddove basa la prova della natura usuraia del prestito su un documento (presentato dalla stessa difesa) sottoscritto dal NI A., che riconosce di aver ricevuto in prestito la somma di L. 64.200.000 senza alcun interesse;
mancherebbe, però, ogni argomentazione circa la provenienza di tale dato. In definitiva sarebbe documentalmente provato che NI A. ricevette una somma di danaro, in relazione alla quale ne è stata restituita altra, inferiore a quella determinata dal tasso di interesse del 20% indicato dalla stessa persona offesa. Inoltre, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità di questa Corte, il ricorrente evidenzia un travisamento del fatto storico posto che manca il tratto saliente dell'esistenza di un interesse proprio ricavato o ricavabile dal FE. I motivi sono manifestamente infondati.
È indubbio lo sforzo argomentativo profuso per far rientrare nella previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e) quella che è una mera valutazione del fatto. I motivi addotti, invece, dal ricorrente ineriscono tutti, anche se diversamente modulati, alla ricostruzione dei fatti sulla base di una diversa valutazione della testimonianza della parte offesa NI A..
A fronte dell'elle argomentazioni esposte nella sentenza, dunque, il ricorrente si limita a proporre una diversa interpretazione e lettura dei dati processuali apprezzati dai giudici del merito, omettendo di considerare che in tema di sindacato del vizio di motivazione, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici territoriali in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, ma deve stabilire se sono stati esaminati tutti gli elementi a disposizione, se sia stata fornita una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se siano state correttamente applicate le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 29.1.1996, n. 930). D'altra parte, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, il che vuoi dire - quanto al vizio di manifesta illogicità - per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (così Cass., Sez. Un., 14.12.1995, n. 30). Quando si deduce tale vizio in sede di legittimità si deve dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già oppone alla valutazione degli atti effettuata dal giudice del merito una diversa ricostruzione.
Nel caso di specie tutti gli argomenti posti a base dei motivi, come riportati, sono stati affrontati nel provvedimento impugnato ed analiticamente analizzati e confutati. Uniformandosi ai criteri segnati da questa Corte, i magistrati toscani hanno nei due gradi di giudizio specificamente dato riscontro a tutte le dichiarazioni rese dalla persona offesa, con il richiamo sia alle dichiarazioni rese da ED ON e dal LA EN (escusso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. in quanto imputato in procedimento connesso avente ad oggetto gli stessi reati), sia alla documentazione acquisita e alle intercettazioni telefoniche. In particolare, in ordine alle dichiarazioni del LA, è stato evidenziato che sebbene quest'ultimo avesse cercato di limitare le conseguenze dannose derivanti nei suoi confronti da quanto dichiarato, la versione fornita dal medesimo di fatti accaduti la notte del 12.02.1996 converge con quella riferita dallo stesso NI A.. La chiamata di correità del LA è stata ritenuta nella sentenza di primo grado che integra quella di appello, dotata di attendibilità estrinseca per gli elementi di riscontro diretto, tutti espressamente menzionati. Quanto all'eccepito vizio di contraddittorietà motivazionale in riferimento al documento presentato dalla difesa e sottoscritto dal NI A., nel quale, come sostiene la difesa, questi riconosce di aver ricevuto in prestito la somma di L. 64.200.000 senza alcun interesse, la Corte d'Appello, logicamente ha concluso per l'assoluta non credibilità di un prestito fatto ad uno sconosciuto per una somma rilevante senza alcun interesse. Il documento dimostra che in realtà il NI A. non poteva dichiarare l'ammontare reale degli interessi pretesi senza ammettere il carattere usurario del prestito stesso. In ordine, poi, all'inquadramento giuridico dei fatti contestati nella previsione normativa ritenuta in sentenza, le motivazioni delle due sentenze di merito si uniformano ai principi giurisprudenziali in materia statuiti da questa Corte. Del resto, attesa la congruità delle argomentazioni esposte nei citati provvedimenti in ordine alla sussistenza del delitto di usura, ed evidenziata la prova delle minacce e delle violenze attuate nei confronti della parte offesa, si deve ritenere che sussista il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. A tal proposito è stato costantemente affermato da questa corte che in tali casi l'agente è consapevole di esercitare la minaccia per ottenere il soddisfacimento del profitto ingiusto, perché derivante da una pretesa "contra ius";
egli non può avere, infatti, la ragionevole opinione di far valere un diritto tutelabile con l'azione giudiziaria, che gli è negata in considerazione della illiceità della pretesa.
4.3 - Relativamente al delitto di spaccio in concorso con altri di sostanze stupefacenti - capo 3A) - si è dedotto che la Corte fiorentina ritiene provata la responsabilità concorsuale del ricorrente che avrebbe consentito il procacciamento di sostanza stupefacente, materialmente effettuato da persone gravitanti intorno al proprio nucleo familiare, in virtù dei rapporti allacciati con i presunti fornitori milanesi in occasione di un viaggio in quel di Pavullo, avvenuto in data 12 febbraio 1996.
Le dichiarazioni del coimputato LA, accusatorie in tal senso, non darebbero conferma della conclusione cui induttivamente è pervenuto il giudice di secondo grado.
Sarebbe proprio questi, infatti, ad affermare che il dichiarante non partecipò all'incontro svolto tra il FE ed i fornitori in altro locale dell'appartamento della coimputata RI "per discutere tra loro".
Non avrebbe, dunque, presenziato all'incontro predisposto per pianificare le future forniture di droga.
Nella stessa sentenza impugnata - rileva il ricorrente - si sostiene che il viaggio a cui partecipò il ricorrente ebbe risultati nulli. Il ricorrente aggiunge, altresì che il 21 febbraio 1996 FE fu arrestato e che i viaggi svolti per l'approvvigionamento di detto stupefacente furono senz'altro successivi;
conseguirebbe la frattura logica nell'iter motivazionale seguito. In ordine alla asserita violazione del disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 3, si evidenzia che questa sarebbe desumibile dalla omessa indicazione degli elementi di riscontro alle dichiarazioni del coimputato LA.
Ritiene il Collegio che le osservazioni testè riportate sono suggestive ma fuorvianti.
Circa la attendibilità e la credibilità del collaborante LA EN ci si riporta a quanto già osservato in riferimento alla posizione processuale della RI che coinvolge anche quella del FE LV.
Comunque, della partecipazione nell'attività illegale di spaccio di sostanza stupefacente del FE LV, come delineato dal LA, correttamente e puntualmente i giudici di merito ne hanno trovato il riscontro in numerosi e significativi elementi quali i risultati delle intercettazioni telefoniche, le testimonianze dei verbalizzanti, e le attività di polizia giudiziaria. In ordine agli specifici episodi dei viaggi a Milano per l'approvvigionamento della droga, si osserva che i giudici di merito li hanno analiticamente descritti per evidenziare che il coinvolgimento del FE era totale e trainante. Il fatto che all'esito del primo viaggio non si concluse l'acquisto di droga è del tutto marginale, ciò che rileva e l'aver descritto il ruolo del FE nella conduzione dell'affare. Quanto agli altri rilievi sul punto, che secondo al difesa dimostrerebbero la contraddittorietà della motivazione, in sentenza non si è affatto affermato che il FE partecipò ai successivi viaggi a Milano, inconciliabili con il suo stato di detenzione. Il LA ha infatti dichiarato che, su disposizione del FE, il secondo viaggio fu effettuato da LE TT, che tornò con un involucro contenente duecento grammi di eroina, consegnato alla AN RE, moglie del FE, nella stireria gestita da questa. Il terzo viaggio venne compiuto dalla FE ZI ed anch'essa consegnò alla madre altri duecento grammi di sostanza stupefacente. Dunque, anche per questo aspetto la parte di motivazione della impugnata sentenza che qui interessa è da ritenersi del tutto coerente e priva di vizi logici. 4.5 - Quanto al rilievo avanzato con la memoria del 30 settembre 2008 circa la inutilizzabilità delle dichiarazioni del LA per violazione come novellato dalla L. n. 63 del 2001, art. 64, comma 3 si osserva che quando il predetto era stato assunto come imputato in un procedimento connesso non erano state ancora inserite negli artt. 210 e 64 le disposizioni, introdotte dalla L. n. 63 del 2001, alle quali fa riferimento il ricorrente, questi, però, sostiene che nonostante ciò le dichiarazioni di LA dovessero ritenersi inutilizzabili dal momento che non era stato dato al dichiarante l'avvertimento - introdotto dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) - secondo cui se avesse reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri avrebbe assunto in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone.
Il motivo è privo di fondamento perché, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (ved. Sez. 6, 27 marzo 2003, Pinto;
Sez. 6, 7 maggio 2003, Brambilla), la sanzione dell'inutilizzabilità non può operare se la dichiarazione è stata resa prima dell'introduzione dell'obbligo dell'avvertimento e delle regole processuali correlate (tra le quali, in particolare, quelle dell'art.197 bis c.p.p.). In base al principio tempus regit actum non può
essere colpito con la sanzione dell'inutilizzabilità un atto compiuto nella puntuale osservanza delle regole all'epoca vigenti, e sarebbe irrazionale applicare tale sanzione perché non è stato dato un avvertimento che quando l'atto è stato compiuto non era previsto. Non vale richiamare - come fa il ricorrente - la norma transitoria della L. n. 63 del 2001, art. 26; questa infatti nel comma 2 contiene un'indicazione in senso contrario, in quanto solo se il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari impone la rinnovazione dell'interrogatorio nelle forme prescritte dalle nuove disposizioni. Ciò significa che la rinnovazione non è necessaria se, come è avvenuto nel caso in esame, al momento dell'entrata in vigore della L. n. 63 cit. il procedimento si trova in fase di giudizio (ved. Sez. 2, 5 marzo 2002, Sassolino, rv. 221697). Nè vale richiamare la disposizione della L. n. 63 cit., art. 26, u.c. e rilevare che solo nel giudizio di Cassazione possono continuare a trovare applicazione le regole di valutazione vigenti prima della novella normativa. Questo comma infatti non riguarda l'inosservanza della regola di assunzione dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), che non avrebbe potuto essere osservata ed è posta soprattutto in funzione delle successive acquisizioni testimoniali, ma, come i precedenti commi 3 e 4, cit. art., riguarda più specificamente le regole di utilizzazione e di valutazione introdotte dalla L. n. 63 cit. in rapporto al valore assegnato a particolari attività probatorie.
4.6. Completamente destituita di fondamento è la richiesta di applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 49 del 2006 che ha modificato l'art. 671 cod. proc. pen. atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha novellato l'art. 671 c.p.p., comma 1, essendo norma di diritto sostanziale, trova, in quanto più favorevole, immediata attuazione con riferimento all'eventuale applicazione in sede esecutiva della continuazione tra sentenze riguardanti reati riconducibili allo stato di tossicodipendenza del soggetto condannato, e non certo nei giudizi in corso, come si sostiene in ricorso (Sez. 1, 28 marzo 2006, n. 12638, Sez. 1 sentenza n. 20044 del 18.05.2005 Rv. 233784 e Sez. 1 sentenza n. 12358 del 21.03.2006, Rv. 233542). 4.6 - Va accolta, invece, anche per il FE LV la richiesta formulata con la memoria difensiva del 30 settembre 2008 di applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 49 del 2006 in ordine al trattamento sanzionatorio per la violazione del D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 con il conseguente annullamento della sentenza sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo A3) della rubrica in ordine alla quantificazione della pena, relativo alle posizioni processuali di MA ZI, RN ON EM e MA LV per lo ius superveniens di cui alla L. n. 49 del 2006 modificativa della pena del delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed estende a MA ZI la diminuente del rito abbreviato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, rigetta nel resto;
rigetta il ricorso presentato da AR IO e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 14 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008