Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 1
Anche in tema di giudizio abbreviato, in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante, è consentita l'estensione al coimputato appellante del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., dedotta solo nell'impugnazione di altri coimputati. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che non aveva riconosciuto l'effetto estensivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2002, n. 25074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25074 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COGNETTI Carlo - Presidente - del 12/06/02
1. Dott. SICA IU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 764
3. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERLE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 43125/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1) PI IN, nato a [...] il [...];
2) MB NO, nato a [...] il [...];
3) EN IU, nato a [...] il [...];
4) EL SA BA, nata a [...] il [...];
5) FE AL, nato a [...] il [...];
6) VA CA, nato a [...] il [...];
7) SO IO, nato a [...] il [...];
8) VI LE, nato a [...] il [...];
9) DE MA EN nato a [...] il [...];
10) L'ER LE, nato a [...] il [...];
11) IT IO, nato a [...] il [...];
12) GE CO, nato a [...] il [...];
13) AL EN, nato a [...] il [...];
14) ER NZ, nato a [...] il [...];
15) CI ER, nato a [...] il [...];
16) DA PA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bari in data 3.5.2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IU Veneziano che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla concedibilità dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 per EN, con inammissibilità del ricorso nel resto;
rigetto del ricorso del De RZ;
inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati;
Udito l'Avv. IU Neglia per la parte civile Comune di Bari;
l'Avv. Francesco Maria Colonna per i ricorrenti De RZ e SP;
l'Avv. Angela Aliani per il ricorrente EN;
l'Avv. Giancarlo Marino, in sostituzione dell'Avv. Lombardo Puola, per il ricorrente OM;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16.12.1999, la Corte d'Assise d'Appello di Bari dichiarava: PI IN colpevole dei reati sub A (associazione per delinquere di tipo mafioso), B (associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti), D1 (estorsione continuata), D2 (incendio continuato), E2 (detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e da guerra) G1 (tentato omicidio), G2 (lesioni volontarie aggravate), G3 (detenzione e porto di arma comune da sparo), I (incendio) M (detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti), N (favoreggiamento reale), O (ricettazione), T (ricettazione) e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 18 di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
MB NO colpevole dei reati sub A, B, D1, D2, M, N, O, Q2 (lesioni aggravate), Q3 (detenzione e porto di arma comune da sparo), R (omicidio), T e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 19 di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
EN IU colpevole dei reati sub A, B, D1, D2, E2, M, N, O, P (estorsione), T e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti e della speciale attenuante ex art. 8 D.L. 152/91, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 8 di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
EL SAlba colpevole dei reati sub A, B, M ed O e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la condannava alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
FE AL colpevole dei reati sub A, B, D1, D2, E2, M, R, T e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 12 di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
VA CA colpevole dei reati sub A, B, M, T e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 10 di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
SO IO colpevole dei reati sub A, B, E2, G1, G2, G3, M, T e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
VI LE colpevole dei reati sub A, G1, G2, G3, M, S1 (lesioni aggravate), S2 (detenzione e porto di arma comune da sparo), T e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 10 di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
DE MA EN colpevole dei reati sub A, B, M e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
L'ER LE colpevole dei reati sub A, B, E2, M e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 8 di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
IT IO colpevole del reato sub M e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione e Lire 35.000.000 di multa, nonché all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
GE CO colpevole dei reati sub A, B, M e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
AL EN colpevole del reato sub M e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni 5, mesi 6 di reclusione e lire 35.000.000 di multa e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
ER NZ colpevole dei reati sub A, B, M e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
CI ER colpevole dei reati sub A, B, M e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
DA PA colpevole dei reati sub A, B, D1, D2, M, N, O, P, T, Z, AA
(ricettazione) e, in concorso di attenuanti generiche prevalenti e della speciale attenuante ex art. 8 D.L. 152/91, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 8 di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. Condannava, altresì, gli imputati ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso e/o del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti anche al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore del Comune di Bari, costituitosi parte civile.
A seguito di appello degli imputati, la Corte d'Assise d'Appello di Bari, con sentenza in data 3.5.2001, avendo gli imputati PE, OM, EN, SP, VA, FE, NO, LI NO patteggiato la pena previa rinuncia agli altri motivi di impugnazione, riduceva la pena nei loro confronti nella misura rispettivamente concordata;
assolveva il EN dai reati sub A e B per non aver commesso il fatto e l'CI dal reato sub A per non aver commesso il fatto;
riduceva la pena, nella misura ritenuta di giustizia, per gli imputati, EL, De RZ, L'RA, IV, EN e CI, confermando nel resto l'impugnata decisione. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati indicati in epigrafe.
PE IN denuncia vizio di violazione di legge per avere la Corte di merito omesso di esercitare il doveroso controllo in ordine all'esistenza di una causa di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p.;
FE AL, OM NO e VA IG denunciano anch'essi violazione dell'art. 129 c.p.p.;
SP LE denuncia violazione dell'art. 442 c.p.p. per non avere la Corte di merito concesso la diminuente del rito:
EN IU deduce vizio di carenza di motivazione;
LI IO deduce mancanza e contraddittorieta della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità;
NO NZ deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. per essere la pena sproporzionata all'effettivo disvalore dei fatti. NO PA deduce vizio di mancanza di motivazione. EL SAlba denuncia violazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento ai ritenuti reati associativi di cui agli artt. 416 bis c.p. (capo A), 74 D.P.R. 309/90 (capo B) nonché ai reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 (capo M) e all'art. 648 c.p. (capo O).
De RZ EN, con motivi dell'Avv. Colonna, denuncia carenza di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e, illogicità e contraddittorieta della motivazione in ordine al reato di associazione a fini di spaccio;
denuncia poi violazione di legge in relazione alla denegata diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. e mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione della diminuente prevista dal sesto comma dell'art. 74 e al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90. Con motivi dell'Avv. Romanelli, il suddetto ricorrente insiste nel denunciare mancanza di motivazione in relazione ai reati associativi e al diniego delle diminuenti sopra citate.
L'RA LE denuncia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
IV IO denuncia: 1) carenza di motivazione con riferimento alla richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90; 2) violazione dell'art. 603 c.p.p. per non avere la Corte di merito disposto la rinnovazione del dibattimento al fine di sentire l'imputato medesimo, assumendo di non essersi potuto presentare spontaneamente in aula perché in regime di protezione;
3) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 8 legge 152/91; 4) carenza di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
EN CO denuncia carenza di motivazione in relazione alla valutazione delle chiamate di correo a suo carico e lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento della diminuente di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90.
SA EN deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per l'imputazione sub M nonché carenza di motivazione in (ricettazione) 45 relazione alla denegata diminuente di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90. CI UG denuncia vizio di violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 e in relazione alla denegata diminuente di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. citato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti PE, FE, OM e VA denunciano violazione dell'art. 129 c.p.p. per avere la Corte di merito omesso di esercitare il doveroso controllo in relazione all'esistenza di una causa di non punibilità. I suddetti motivi di ricorso non sono specifici perché, allorquando la pena sia stata applicata su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599 c.p.p., la doglianza relativa alla denegata applicazione dell'art. 129 c.p.p. presuppone l'indicazione della causa specifica per la quale il giudicante avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento, nonché gli elementi a sostegno della doglianza. La mancanza di tali indicazioni, non consentendo alcun controllo di legittimità sulla decisione impugnata, rende il ricorso inammissibile per genericità. SP LE denuncia violazione dell'art. 442 c.p.p. per non avere la Corte di merito concesso la diminuente del rito. La doglianza è manifestamente infondata perché non può avvalersi dell'effetto estensivo dell'impugnazione chi, avendo proposto rituale gravame comprendente un motivo comune agli altri coimputati, vi abbia poi rinunciato - a differenza di costoro che lo abbiano poi coltivato con esito positivo - nell'ambito di un accordo con il pubblico ministero all'esito del quale abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 599, quarto comma, c.p.p., una nuova e più favorevole determinazione della pena
(Cass., Sez. 4^, 6.11.2001, Spinale, RTIV 220581). EN IU deduce vizio di carenza di motivazione, non avendo la Corte di merito sufficientemente valutato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, il corretto bilanciamento delle circostanze e la congruità della pena indicata ai fini rieducativi. La doglianza è manifestamente infondata perché, versandosi in tema di patteggiamento in appello, il controllo del giudice sulla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, sull'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate e sulla congruità della pena patteggiata non ha bisogno di essere esplicitato con apposita motivazione quando l'organo giudicante nulla ha da rilevare al riguardo.
LI IO deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Le censure sono manifestamente infondate, perché la sentenza prevista dall'art. 599 c.p.p. non può formare oggetto di ricorso per cassazione per una valutazione di merito sulle risultanze probatorie, in quanto la sussistenza dei presupposti di fatto della responsabilità dell'imputato non è stata da questi contestata nel momento in cui si chiede l'applicazione della pena nella misura concordata, con rinuncia agli altri motivi di appello, e una volta che il giudice abbia accolto la richiesta, dopo avere esercitato il suo controllo nei limiti previsti dalla legge.
NO EN deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. perché le emergenze processuali postulavano un equo contenimento della pena, evidentemente sproporzionata rispetto all'effettivo disvalore giuridico dei fatti per cui è processo, risultato che non sembra raggiunto dall'impugnata sentenza. La doglianza è manifestamente infondata, perché nel ricorso avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è consentito proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale, ipotesi non sussistente nella specie. NO PA deduce inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 599, quarto comma, 444 e 125 c.p.p., denunciando carenza di motivazione per non avere la Corte di merito sufficientemente valutato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, il corretto bilanciamento delle circostanze e la congruità della pena indicata ai fini rieducativi;
lamenta, inoltre, che la Corte di merito non ha concesso l'attenuante di cui all'art. 8 legge 203/91 ritenendola non cumulabile con la concessa attenuante di cui all'art. 74, settimo comma. D.P.R. 309/90. Le doglianze sono manifestamente infondate. Come già rilevato trattando del ricorso proposto da EN IU, versandosi in tema di patteggiamento in appello, il controllo del giudice sulla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, sull'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate e sulla congruità della pena patteggiata non ha bisogno di essere esplicitato con apposita motivazione quando l'organo giudicante nulla ha da rilevare al riguardo. Per quanto concerne la questione relativa alle attenuanti, la Corte di merito si è limitata a prendere atto che correttamente, nell'accordo tra le parti, è stata considerata, a seguito dell'unificazione dei vari reati sotto quello più grave di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 - in luogo dell'attenuante di cui all'art.8 D.L. 152/91, prevista espressamente per il reato di cui all'art.416 bis c.p. e già concessa in primo grado - quella di cui al settimo comma del citato all'art. 74, di talché l'accordo intervenuto sul punto tra le parti e ratificato dal giudice non può più essere messo in discussione.
Per le ragioni suddette i ricorsi degli imputati PE, OM, EN, FE, VA, LI, SP, NO e NO devono essere dichiarati inammissibili.
EL SAlba deduce vizio di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., con riferimento ai reati associativi e di spaccio di cui ai capi A, B ed M
dell'imputazione, lamentando che la medesima è stata condannata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO e EN, prive di qualsivoglia riscontro esterno. La doglianza è priva di pregio.
L'impugnata sentenza evidenzia come i collaboratori NO e EN, personaggi che rivestivano posizioni apicali nell'ambito del sodalizio criminoso, abbiano indicato l'imputata come "cassiera" del sodalizio medesimo, specificando che essa aveva il compito di ricevere e conservare i proventi della droga venduta dagli spacciatori. La Corte di merito sottolinea poi che la sicura attendibilità dei suddetti collaboratori, oltre che dimostrata dalla posizione apicale rivestita all'interno del sodalizio, che comportava la diretta conoscenza di tutto quanto atteneva all'organizzazione criminosa, trova specifico riscontro esterno nella circostanza che proprio all'interno dell'abitazione della EL furono rinvenuti, nel corso della perquisizione che seguì il di lei arresto, i rituali di affiliazione in uso al gruppo, di talché, l'affermazione di responsabilità della predetta in ordine alle imputazioni sopra indicate deve ritenersi sorretta da adeguato supporto motivazionale, esente da vizi logici e di diritto.
Denuncia ancora la EL vizio di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. con riferimento al reato di ricettazione di cui al capo O dell'imputazione.
La doglianza è infondata. Anche in questo caso la Corte di merito ha tratto la prova della responsabilità dell'imputata dalle dichiarazioni dei collaboratori, la cui attendibilità, come sopra rilevato, è stata adeguatamente motivata, secondo cui l'abitazione della predetta era in via abituale destinata a deposito della merce proveniente dalle rapine, di talché, anche in questo caso, i giudici di appello hanno correttamente valutato la prova secondo i criteri stabiliti dall'art. 192 c.p.p. Conseguentemente il ricorso della EL deve essere rigettato.
De RZ EN denuncia carenza di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al reato di associazione a fini di spaccio;
denuncia poi violazione di legge in relazione alla denegata diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. e mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione della diminuente prevista dal sesto comma dell'art. 74 e al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90.
Le doglianze sono destituite di fondamento, fatta eccezione per quella relativa alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. L'impugnata sentenza evidenzia come la prova che il De RZ fu organicamente inserito nel sodalizio capeggiato dal PE e svolse funzioni di persona addetta allo spaccio e al controllo del territorio, sia pure per un breve periodo, emerga dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori NO (che lo riconosce fotograficamente) e EN, particolarmente attendibili per la loro posizione apicale e perché l'attività di spaccio posta in essere dall'imputato è caduta sotto la loro diretta percezione. Conferma a tali dichiarazioni viene poi tratta da quelle dei collaboratori AD (che riconosce fotograficamente l'imputato) e De RZ SA, i quali hanno riferito di aver visto spacciare l'attuale ricorrente. Ulteriore conferma del coinvolgimento del De RZ nell'attività di spaccio viene tratto da due distinti episodi. Uno, riferito dal NO, relativo ad un oltraggio perpetrato dall'imputato a danno dei carabinieri al fine di evitare, con ciò distraendoli, che scoprissero dosi di sostanze stupefacenti da altri detenute.
L'altro relativo al ferimento del medesimo da parte dei PE, LI e SP per avere egli violato le regole dell'omertà. L'impugnata sentenza risulta, pertanto adeguatamente motivata in ordine alla responsabilità dell'imputato in relazione ai reati ascrittigli. Nè la circostanza che il EN, alla domanda se il De RZ era "affiliato" abbia risposto "no", può contraddire le conclusioni cui è pervenuta l'impugnata sentenza, atteso che dal complesso delle dichiarazioni di tutti i collaboratori sopra indicati emerge il coinvolgimento di costui nell'attività di spaccio e quindi il suo organico inserimento nel sodalizio criminoso. La doglianza relativa alla carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle diminuenti di cui al sesto comma dell'art. 74 e al quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90 è destituita di fondamento. Avendo la mancata concessione di dette diminuente formato oggetto di doglianza da parte di molti appellanti, la Corte di merito ha trattato l'argomento una sola volta, nel valutare la posizione dell'imputata EL, richiamando poi le argomentazioni fatte in quella sede, in quanto estensibili alle posizione degli altri coimputati. Detta motivazione per relationem deve ritenersi perciò consentita, non ravvisandosi alcuna diversità tra le posizione dei coimputati, avendo la Corte di merito negato la diminuente di cui al quinto comma dell'art. 73 essendo emersa la prova di un'attività di spaccio organizzata ed esercitata con criteri di rigorosa professionalità, non avente quindi carattere di lievità, ed avendo evidenziato, di conseguenza, che le suddette caratteristiche dell'attività di spaccio escludono l'applicabilità del sesto comma dell'art. 74 D.P.R. 309/90, essendo evidente che non si è in presenza di un'associazione costituita per commettere atti sussumibili sotto la previsione di cui al quinto comma del citato art. 73.
Fondata è, invece, la doglianza relativa al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. Il De RZ, a differenza del SP, non ha patteggiato la pena in appello, previa rinuncia a tutti gli altri motivi (e quindi anche a quelli estensibili), per cui ben può vedersi riconosciuta la diminuente del rito, applicata ad altri coimputati con la medesima sentenza, trattandosi di un motivo di impugnazione non esclusivamente personale e, quindi, estensibile ai sensi dell'art. 587 c.p.p. Nè può essere condiviso l'assunto dell'impugnata sentenza secondo cui il De RZ, avendo proposto rituale appello, non può essere definito coimputato non impugnante ai fini dell'estensibilità del motivo da lui pretermesso e proposto invece da altri coimputati. Ciò che rileva è che un motivo non esclusivamente personale sia stato accolto nei confronti di taluni coimputati impugnanti. Tale accoglimento è sufficiente, infatti, a fare estendere detto motivo a tutti quei coimputati, impugnati o meno, che non lo abbiano proposto, atteso che in materia di effetto estensivo dell'impugnazione, presupposto indispensabile è che l'imputato, che ha proposto il motivo estensibile, e quello a cui favore debba verificarsi l'estensione, siano stati giudicati con la stessa sentenza o, comunque, con lo stesso provvedimento soggetto ad impugnazione.
Nei confronti del Di RZ l'impugnata sentenza deve perciò essere annullata senza rinvio limitatamente al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., diminuente che questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p. applica, rideterminando la pena irrogata all'imputato in anni quattro e mesi otto di reclusione. Nel resto il ricorso del De RZ deve essere rigettato. L'RA LE denuncia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, assumendo che la Corte di merito non ha indicato le argomentazioni attraverso le quali è giunta alla determinazione della penale responsabilità dell'imputato, essendosi limitata a ripercorrere per relationem le motivazioni di primo grado. La doglianza è destituita di fondamento, in quanto l'impugnata sentenza motiva ampiamente in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi A, B ed E2 ascrittigli, evidenziando come la sua partecipazione al gruppo capeggiato dal PE sia dimostrata dall'episodio dell'agguato in danno di tale Sardella, riferita dal collaboratore EN, sulla cui attendibilità l'impugnata sentenza ha adeguatamente motivato trattando in generale della credibilità dei collaboratori di giustizia, e richiamando altresì le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori AD e SE quanto al reato di spaccio di sostanze stupefacenti di cui all'imputazione sub M.
Il ricorso del L'RA deve pertanto essere respinto. IV IO, con primo motivo di ricorso, denuncia, carenza di motivazione con riferimento alla richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, assumendo che anche le dichiarazioni rese dal collaboratore EN, riportate in sentenza, non contribuiscono a chiarire la sua responsabilità, ma anzi costituiscono ulteriore motivi di perplessità.
La doglianza è priva di pregio, in quanto l'impugnata sentenza è adeguatamente e logicamente motivata circa l'affermazione di responsabilità del IV in relazione al capo M dell'imputazione, richiamandosi, a tale proposito, le concordi dichiarazioni del EN, del NO e del AD, dalle quali emerge il ruolo di consulente chimico e di spacciatore svolto dall'imputato nell'interesse del gruppo PE.
Con secondo motivo di ricorso il IV denuncia violazione dell'art. 603 c.p.p. per non avere la Corte di merito disposto la rinnovazione del dibattimento al fine di sentire l'imputato medesimo, assumendo di non essersi potuto presentare spontaneamente in aula perché in regime di protezione. La doglianza è infondata, avendo l'imputato reso spontanee dichiarazioni nel giudizio di secondo grado negando di avere spacciato in Enziteto.
Con terzo motivo, il IV denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 8 legge 152/91. La doglianza è infondata, atteso che l'impugnata sentenza evidenzia come dalla spontanee dichiarazioni rese dell'imputato nel processo, e sopra richiamate, non emerga il rilevante contributo previsto dal citato art.
8. Con quarto motivo il IV denuncia carenza di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Anche tale lagnanza è infondata, atteso che la pena base è stata stabilita dal giudice di primo grado nel minimo previsto dal primo comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90, diminuita per le concesse attenuanti generiche, ritenute prevalenti, e aumentata per la continuazione, di talché il giudice di appello, essendo stata la pena stabilita in misura prossima al minimo edittale, non aveva obbligo di specifica motivazione sul punto, tanto più che ha effettuato un'ulteriore diminuzione per effetto del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. Il ricorso del IV deve, pertanto, essere rigettato. EN CO denuncia carenza di motivazione in relazione alla valutazione delle chiamate di correo a suo carico. La doglianza è infondata. L'impugnata sentenza analizza attentamente le chiamate in correità a carico dell'imputato, tanto che sulla base delle rilevate contraddizioni del NO e del EN in relazione all'anno e al periodo di tempo in cui il EN fu presente in Enziteto, è pervenuta all'assoluzione del medesimo dai reati associativi. La Corte di merito ha tuttavia ritenuto attendibili le chiamate in correità per ciò che concerne l'attività di spaccio svolta dal EN sia pur per un breve periodo, essendo convergenti in merito a tale attività, indipendentemente dalla collocazione temporale, oltre alle dichiarazioni dei suddetti NO e EN, anche quelle dei collaboratori AD e De RZ SA. L'affermazione di responsabilità limitata alla sola imputazione sub M risulta, pertanto sorretta da supporto motivazionale adeguato ed esente da vizi logici e di diritto.
Il EN lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento della diminuente di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90, ma anche a tale proposito la sentenza, richiamando le considerazione fatte trattando analogo motivo proposto da altro imputato, ha correttamente ritenuto non applicabile l'attenuante in questione, non potendosi ritenere i fatti di cui trattasi di lieve entità in considerazione delle circostanze e delle modalità dell'azione (il AD ha riferito che il EN spacciava eroina e cocaina). Il ricorso del EN deve perciò essere respinto.
SA EN deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per l'imputazione sub M, nonostante l'intervenuta assoluzione in primo grado dai reati associativi.
La doglianza è priva di pregio. L'impugnata sentenza evidenzia come il ruolo di consulente chimico svolto dal SA in favore del gruppo del PE, insegnando a quanti erano addetti al taglio della sostanza stupefacente le tecniche occorrenti, emerga principalmente dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EN, che però hanno trovato puntuale conferma nelle concordi dichiarazioni di altri collaboratori quali il NO, il De RZ SA, il AD, il SE e il RE. L'impugnata sentenza ha perciò ritenuto la responsabilità dell'imputato nel rispetto dei criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 c.p.p., supportando il proprio convincimento con adeguata e logica motivazione.
Il SA deduce altresì carenza di motivazione in relazione alla denegata diminuente di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90, ma a questo proposito è sufficiente richiamare quanto poco sopra detto a proposito di analogo motivo proposto dal EN. Il ricorso del SA deve perciò essere rigettato. CI UG denuncia vizio di violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, assumendo che non risulta provato che egli avesse aderito all'associazione criminosa.
La doglianza è priva di pregio. L'impugnata sentenza richiama le convergenti chiamate in correità di numerosi collaboratori di giustizia secondo cui l'CI, soprannominato RY, faceva parte di una rete di spaccio organizzata da NO NZ, detto RI, nella zona costiera di Palese e Santo Spirito su incarico del PE che intendeva estendere le sue mire a tale zona. L'impugnata sentenza trascrive puntualmente le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori che confermano l'attività di spaccio dell'imputato e il suo inserimento nel sodalizio criminoso (il EN riferisce che costui è un affiliato di RI e il AD riferisce della sua formale affiliazione al gruppo del PE), di talché del tutto destituite di fondamento sono le censure del ricorrente secondo cui l'impugnata sentenza non avrebbe offerta la prova della consapevole adesione dell'imputato al sodalizio criminoso.
L'CI lamenta altresì il mancato riconoscimento della diminuente di cui di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. citato sull'erroneo assunto che l'imputato avrebbe spacciato anche droghe pesanti essendosi invece limitato a spacciare soltanto "fumo". Anche tale lagnanza è destituita di fondamento.
L'impugnata sentenza evidenzia come l'attività di spaccio contestata all'CI non potesse essere circoscritta alle sole droghe leggere, ricavandosi dalle richiamate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare il AD) che in Palese, oltre al "fumo" si smerciavano anche eroina e cocaina, con conseguente impossibilità di qualificare come lieve l'attività svolta dall'imputato.
Il ricorso dell'CI, in quanto infondato deve pertanto essere respinto.
Tutti i ricorrenti devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e quelli il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile devono essere condannati inoltre al versamento, ciascuno, di una somma in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in Euro 1000 (mille).
I ricorrenti PE, OM, EN, EL, FE, VA, LI, SP, De RZ, L'RA, NO, CI e NO, devono inoltre essere condannati al pagamento, in solido, delle spese sostenute dalla parte civile costituita Comune di Bari, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di De RZ EN limitatamente al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., che applica, rideterminando in anni quattro e mesi otto di reclusione la pena irrogata. Rigetta nel resto il ricorso del De RZ. Rigetta altresì i ricorsi di EL, L'RA, IV, EN, SA e CI. Dichiara inammissibili i rimanenti ricorsi. Condanna tutti i ricorrenti in solido, eccetto il De RZ, al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì i ricorrenti PE, OM, EN, FE, VA, LI, SP, NO e NO al versamento della somma di Euro 1000 ciascuno alla cassa delle ammende. Condanna inoltre i ricorrenti PE, OM, EN, EL, FE, VA, LI, SP, De RZ, L'RA, NO, CI e NO, in solido, alle spese sostenute dalla parte civile Comune di Bari che liquida in complessive Euro 2343/00
(duemilatrecentoquarantatre), di cui Euro 1168
(millecentosessantotto) per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2002