Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2005, n. 46245
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Sentenza 23 novembre 2005

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Nel caso in cui sia disposto che la partecipazione dell'imputato al dibattimento avvenga a distanza, l'inosservanza del termine di dieci giorni per la comunicazione alle parti ed ai difensori del relativo decreto non determina alcuna nullità, che non è prevista dalla legge, ma dà luogo ad una mera irritualità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2005, n. 46245
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46245
    Data del deposito : 23 novembre 2005

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