Sentenza 23 novembre 2005
Massime • 1
Nel caso in cui sia disposto che la partecipazione dell'imputato al dibattimento avvenga a distanza, l'inosservanza del termine di dieci giorni per la comunicazione alle parti ed ai difensori del relativo decreto non determina alcuna nullità, che non è prevista dalla legge, ma dà luogo ad una mera irritualità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2005, n. 46245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46245 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/11/2005
Dott. COSENTINO PE M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI IO - Consigliere - N. 1296
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 36698/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP AL;
avverso la sentenza 11/08/2000 della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IO Morgigni;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. PE Febbraro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avvocati Alvaro e Monaco, che hanno insistito nella richiesta d'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25 maggio 2002 questa Corte ha emesso sentenza nel procedimento penale recante il n. 08798/2002 a carico di IO AL ed altri, tra i quali AL IP. Il ricorso di quest'ultimo, però, veniva separato ed assumeva il n. 36698/2002. Nella pronunzia suddetta la vicenda processuale, nella quale è inserita quella presente, è stata così esposta. Fulcro storico e logico delle ricostruzioni operate dalle corti territoriali è stata l'individuazione di un'organizzazione mafiosa ed armata, a struttura federativa, cui avevano dato vita e che dirigevano esponenti di spicco di FAMIGLIE (principalmente i OL, i Piromalli, i Pesce ed i Mancuso) della piana di IA TA e dei territori vicini. La trama probatoria delle decisioni assunte nei vari gradi di giudizio è stata rappresentata dalle dichiarazioni sui fatti e loro autori, rilasciate da NZ RA, NI OM, AN AL, NC GR, AL GR, HE EL, e, nel corso dell'appello, da PE NO. A questi elementi si sono, poi, raccordati tutte le altre risultanze, gli accertamenti e le connesse valutazioni.
In data 11 agosto 2000 la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza con cui la Corte d'Assise di Palmi il 25 novembre 1997 aveva condannato, applicando la continuazione, alla pena di venti anni di reclusione e lire trecento milioni di multa AL IP, dichiarato colpevole (insieme ad altri correi) dei seguenti reati:
A) Del delitto di cui agli artt. 110 c.p., art. 416 bis c.p. comma 1, 2, 3, 4, 51 ed u.c., per essersi associati tra loro e con altri soggetti non identificati, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro la persona, il patrimonio, l'ordine pubblico, la salute pubblica, la pubblica amministrazione (omicidi, rapine, furti estorsioni, traffici di armi, stupefacenti, ecc, corruzioni, concussioni e violazioni dei segreti d'ufficio), e la normativa in materia elettorale, all'uopo costituendo una organizzazione di tipo mafioso che si avvaleva della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo e dalle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivavano e che consentivano agli associati, oltre che di commettere i superiori delitti, di acquisire il controllo di attività economiche, proprietà immobiliari, appalti pubblici, consensi elettorali, di ottenere favore di pubblici ufficiali e carpirne i segreti d'ufficio, e comunque conseguire profitti e vantaggi ingiusti.
E, specificatamente................la NT svolgendo il medesimo compito del precedente, ed altresì promuovendo e favorendo i rapporti della associazione con gli ambienti istituzionali e politici (anche d'intesa con l'altro imputato IP AL), e svolgendo opera di penetrazione all'interno degli stessi, grazie pure ai rapporti di amicizia e parentela che vantava e/o millantava;
Nei territori delle province di Reggio Calabria (IA TA, San Ferdinando, Rosarno, Taurianova, Polistena, Laureana di Borrello e territori limitrofi), e Catanzaro, nonché in altri luoghi del territorio nazionale, sino al marzo 1994 e successivamente. B) Del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., L. 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71 e 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 80 perché, in concorso tra loro e con persone non identificate, in numero superiore a dieci persone riunite, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso importavano, acquistavano, detenevano, trasportavano e cedevano quantità ingenti di sostanze stupefacenti dei tipi derivati dall'oppio, dalla coca e dalla canapa indiana.
Con l'ulteriore aggravante per i soggetti specificati sub A) con corrispondente veste, di aver promosso e diretto la cooperazione nel reato;
e, per tutti, del quantitativo ingente delle sostanze stupefacenti trattate.
C) Del delitto di cui alla L. 22 dicembre 1975, n. 685, art. 75, e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, per essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti sub B). Con la aggravante per i soggetti specificati sub A) con corrispondente veste di aver promosso, diretto, organizzato e finanziato la associazione, e per tutti del numero degli associati e dell'essere l'associazione armata.
In tempi e luoghi come sub A) ed in altre parti del territorio nazionale ed internazionale.
Ricorrono i due difensori e l'imputato personalmente. L'avv. Monaco con il ricorso presentato il 21 febbraio 2002 ha dedotto sei motivi.
1. Con il primo sostiene la nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) per violazione dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p. e del termine a comparire di venti giorni, poiché nessun avviso sarebbe stato inviato per la partecipazione a distanza e, pertanto, il processo il 21 agosto 1999 si sarebbe aperto senza che le parti ne fossero a conoscenza. Aggiunge che altra nullità identica sarebbe derivata da altro mancato rispetto del termine di venti giorni del decreto di citazione, avendo egli depositato motivi di gravame il 3 agosto 1999. 2. Con il secondo motivo espone la violazione dell'art. 429 c.p.p., e la conseguente nullità di tutti gli atti del processo di primo e secondo grado nonché mancata correlazione tra fatto oggetto dell'imputazione e sentenza. I giudici di primo grado nel motivare la sentenza per il capo B) - innanzi trascritto - si sono "rifatti" al capo d'imputazione della sentenza 14/07/1994 del Tribunale di Milano a carico di AS ed altri, omettendo di rilevare che il fatto narrato da RA concerne una fornitura iniziale di stupefacente del peso di 400 kg. mentre il Tribunale di Milano menziona un quantitativo di 90 kg. e quella destinata a IA TA in 70 kg. da RA ed in 32 kg. da quel Tribunale. Il capo C), infine, sarebbe assolutamente generico. Ricorda che la Corte d'Assise ha ritenuto l'eccezione tardiva ed infondata nella sostanza, mentre nulla ha osservato in relazione al capo C).
In ordine al capo A) aggiunge che la coimputata NT è stata assolta e la posizione del ricorrente sarebbe stata "stralciata" e nel nuovo procedimento questa imputazione non esisterebbe.
3. Con il terzo motivo rappresenta la nullità della sentenza in ordine al capo A) per violazione degli artt. 192 e 187 c.p.p. e mancanza di motivazione. Afferma che, nonostante l'avvenuta separazione di cui sopra, il G.i.p. aveva disposto ugualmente il rinvio a giudizio per il delitto di cui al capo A) avveniva non più sulla base dei rapporti intessuti con i politici ma di un fatto mai contestato e che lo stesso IP avrebbe commesso in concorso con l'avv. NT: la "fola" sulla quale la prima Corte e la difesa s'erano intrattenuti. La Corte d'Assise d'Appello a pagina 1486 indica le ragioni della condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., non più nella "fola" ma nei traffici di "droga" con MO
OL, frequentatore della masseria, nel rapporto con altri associati, nella consegna a quest'ultimo di esplosivo per "far saltare un furgone blindato sull'autostrada" (come dichiarato dal collaboratore TO EN). Tutti questi fatti non sarebbero mai stati contestati. Nè sarebbe stato chiarito il motivo per il quale una responsabilità in un reato comporterebbe il coinvolgimento in altro;
in particolare la frequentazione della masseria non sarebbe indice di partecipazione al sodalizio criminale ed il collaboratore GR, che in quell'immobile ha vissuto, avrebbe asserito di non avere mai visto IP. Sull'accusa mossa da EN circa la consegna dell'esplosivo, la Corte di primo grado avrebbe violato i diritti della difesa non introducendo i testi chiamati a deporre sulle circostanze dal predetto. Non avrebbe neppure proceduto al sopralluogo già deliberato, per verificare il luogo nel quale sarebbe avvenuto il "fatto relativo all'esplosivo". Mancherebbe il riscontro alle dichiarazioni di EN. Menziona, poi, la posizione di altri coimputati, che sono stati assolti, perché le dichiarazioni dei collaboratori AL e GR sono state ritenute non riscontrate.
4. Con il quarto motivo evidenzia la nullità della sentenza in ordine al capo B) per violazione dell'art. 192 c.p.p.. Nella contestazione per relationem vi sarebbero sostanziali diversità con quello narrato da RA, differente - come innanzi esposto - da quello ricostruito dal Tribunale di Milano. In questo motivo il ricorrente si sofferma anche sulla data del presunto trasporto dello stupefacente: quindici giorni prima della morte del padre di TO IU, avvenuta il 30 giugno 1990. Assume che i dati relativi al quantitativo indicato (70 kg.) ed all'uso di due auto condotte da IU e IP non sarebbero "veri", poiché a Vado Ligure sarebbero "arrivati 90 kg. dei quali solo 32 destinati a IA TA". Il rilievo minerebbe l'attendibilità di SO, che sarebbe "impreciso" come l'avrebbe definito la stessa Corte a pagina 1400 della sentenza, anche se in relazione alle date. La pretesa "inesattezza" servirebbe a fare "combaciare" la data del 25 giugno 1990 relativa alla partenza di IU e IP per il Nord in aereo, allo scopo di andare a prelevare lo stupefacente. Assume che è conseguita la prova contraria, poiché le due date non corrispondono. Asserisce che l'inattendibilità di SO emergerebbe:
dalla descrizione della qualità dello stupefacente, arrivato in parte duro ed in parte "cremoso come la Leocrema": dalla sentenza milanese risulterebbe che la "droga" fu asciugata presso IM e non sarebbe mai transitata, dunque, nel terreno di IO EL (NE), anche perché successivamente sarebbe stata trasportata a San Felice Circeo. Alle pagine 1399/1400/1401 della sentenza d'appello s'afferma che i 32 kg. di cocaina vennero tutti esposti al sole - dalla "questione dei pannelli" - erroneamente ritenuta irrilevante dalla corte territoriale asseritamene smontati dalla Renault, poiché dalla certificazione della casa costruttrice, emerge che, per operare lo smontaggio stesso, occorrerebbe una chiave speciale.
Altro elemento di riscontro negativo sull'attendibilità di SO sarebbe costituito - a parere della difesa - dall'astio che costui nutriva verso PP, dal RA accusato di avere utilizzato una "strada processuale" utile per "aggiustare" una sua (di RA) condanna all'ergastolo, in favore non suo ma del fratello di SA FI.
Il ricorrente procede, poi, a valutare l'attendibilità estrinseca di SO, riscontrata secondo la corte d'appello in cinque punti, desunti dal processo AS (celebrato in Milano):
- presenza in IA TA di due chimici americani;
- qualità dello stupefacente, che era bagnato;
- ritiro del medesimo da parte di IM;
- invio dello stesso nel Circeo;
- dichiarazioni del collaboratore NO in appello. La presenza dei due chimici non sarebbe attinente all'episodio del 19 giugno, ma ad altra per la quale PP è stato ritenuto estraneo. Il ricorrente, poi, descrive in dettaglio il riferimento, che ritiene essere stato svolto in sentenza a Palacio Vasquez Ruben Hernando e precisa i movimenti di questa persona, del "quale non risulta alcun elemento che lo colleghi con la Calabria". L'umidità dello stupefacente escluderebbe che lo stesso possa essere arrivato nel "terreno di IO EL". Il ritiro da parte di IM di stupefacente in parte duro ed in parte bagnato sarebbe in contrasto con la "droga tutta bagnata" (vista da CARDONA) arrivata allo "sfasciacarrozze di NI.
Il trasferimento della cocaina al Circeo non costituirebbe, poi, riscontro, poiché non sarebbe questo il dato per il quale trovare conferma ma quello relativo al trasporto da parte di IP da Vado Ligure a IA TA.
Le dichiarazioni di NO sarebbero ininfluenti, perché in contrasto con quelle di SO circa il luogo d'arrivo della "droga" e rese da un soggetto che ha assistito al processo di primo grado. Nega, inoltre, che altri collaboratori abbiano menzionato questa vicenda.
5) Con il quinto motivo si sostiene la nullità della sentenza in ordine al capo C) per violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alle propalazioni dei collaboratori e per difetto di motivazione sulla partecipazione all'associazione.
Rileva che la corte territoriale avrebbe indicato in SO, MB, IL ed NE gli altri collaboratori che costituirebbero riscontro relativamente all'accusa, secondo cui PP intratteneva rapporti d'affari con MO OL ed a lui veniva distribuita cocaina in IA TA. Rileva che sarebbero "sparite" le dichiarazioni di altri collaboratori (AR, ET ed i testi ER e NI).
RA non avrebbe reso dichiarazioni sull'associazione. PA non avrebbe indicato elementi a sostegno della tesi di una partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (l'unico fatto esposto riguarderebbe un generico "prelievo di sacchetti in un ufficio di OL".
AL riferirebbe "cose sentite da altri". L'episodio di RA sarebbe smentito dalla testimonianza di DI NO e dalle differenti versioni rese dallo stesso (il 26/04/1996 ed il 19/02/1996). In ogni caso molto genericamente ha dichiarato che PP "faceva parte del giro della droga".
EN non sarebbe attendibile intrinsecamente;
non avrebbe risposto alle domande del difensore e le sue propalazioni sarebbero prive di riscontro. Scheletrici sarebbero i passaggi della sentenza riguardanti il ricorrente (pagg. 1411, 1412 e 1413). Sussisterebbe, quindi, anche difetto di motivazione.
Aggiunge che solo AL è stato ritenuto responsabile del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti ed è l'unico che dichiara di non avere mai avuto rapporti con IP. 6) Con il sesto ed ultimo motivo deduce nullità per omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena inflitta. Mancherebbe la motivazione del diniego, che alle pagine 1515 e 1516 le hanno escluse per tutti, senza valutazioni personalizzate. Osserva, infine, che la Corte ha ridotto la pena inflitta ad IU per il reato di cui al capo B) e non anche a IP che è coimputato.
2) L'Avv. ALVARO deduce tre motivi.
1) Con il primo assume violazione dell'art. 192 c.p.p.. In relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare rileva che le argomentazioni esposte sono di tipo apparente, consistendo in affermazioni apodittiche prive di conforto probatorio. Non esisterebbe risposta ai motivi d'appello in relazione ai seguenti punti:
a) inattendibilità intrinseca del collaboratore RA, esistendo un movente calunniatorio, causato da un sentimento di vendetta nei confronti di IP, colpevole di avere usato le sue amicizie per "aggiustare" processi solo in favore di SA FI;
b) carenza di riscontri circa la dedotta partecipazione di IP alla "fola" della revisione, asseritamente effettuata dall'avv. NT;
c) inattendibilità delle dichiarazioni di AL e GR per assenza di riscontri.
Si duole della disparità di trattamento derivante dall'assoluzione dei coimputati NT, RO, IT e SI. Aggiunge che le chiamate in reità e non in correità avrebbero dovuto essere indipendenti e non frutto di un accordo calunnioso nonché specifiche, cioè individualizzanti, e convergenti su fatti riguardanti direttamente l'incolpato.
Nè il richiamo alla sentenza di primo grado potrebbe essere ritenuto idoneo a colmare la lacuna, poiché svolto in maniera apodittica senza indicare i temi trattati, che in sede di legittimità non possono essere valutati per l'inadeguatezza dell'esposizione. Non sarebbero state apprezzate le circostanze enunciate e dimostrative della falsità di alcune dichiarazioni, tra le quali:
quelle di RA sul dissequestro dei beni SA, disposto dal Tribunale delle Misure di prevenzione di Reggio Calabria, grazie all'interessamento di IP;
gli elementi tratti dalla sentenza d'assoluzione di IP auto- denunziatosi per calunnia ai danni dei suddetti magistrati;
le dichiarazioni di NC GR, il quale ha ammesso di avere mentito ai danni del ricorrente, per aiutare il pubblico ministero procedente;
le dichiarazioni di NO, rese in secondo grado ed antitetiche a quelle di AL e concernenti l'estraneità di IP all'ideazione dell'utilizzo di "falsi pentiti", attività attribuibile ad altri imputati.
Aggiunge che RA si sarebbe limitato ad indicare rapporti d'amicizia tra OL e IP, mentre gli altri collaboratori mai avrebbero riferito di avere avuto rapporti personali con il ricorrente. 2) Con il secondo motivo evidenzia altra violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di traffico di stupefacenti (cocaina) nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul capo.
Assume che la corte territoriale ha motivato il proprio convincimento, condividendo pedissequamente la motivazione della sentenza di primo grado, senza rispondere ai motivi d'appello. Vi sarebbe, inoltre, un travisamento delle risultanze probatorie della sentenza Cardenas nella parte in cui si nega l'esistenza di un contrasto tra il narrato di NE e quello di RA, pur essendo risultato che:
1) la cocaina era stata trasportata dal deposito di Ventimiglia in Calabria con alcuni camion;
2) l'operazione era avvenuta tra il 20 ed il 22 giugno;
3) lo stupefacente era bagnato, in quanto rifiutata da PI, il destinatario del prodotto;
4) la presenza di due chimici ospitati in IA TA sopra la sala da bowling, raccontata da RA non sarebbe un riscontro, in quanto si riferirebbe a d un diverso e successivo episodio d'importazione. Il travisamento del fatto risulterebbe dal testo della sentenza impugnata, poiché a pagina 1401 la corte menziona la circostanza, riferita da RA, secondo cui la cocaina era bagnata, laddove lo stesso aveva precisato che quest'ultimo aveva specificato che lo stupefacente era in parte asciutta ed in parte bagnata (tanto che cinque o sei pacchi di quell'asciutta sarebbero stati portati via da IP. Più esattamente dalla sentenza Cardenas risulterebbe che:
soltanto 32 kg. di cocaina bagnata sarebbero giunti a IA TA;
se IP avesse prelevato cinque o sei pacchi, il sequestro non sarebbe stato di 12 chili ma al massimo di sei o sette, poiché dei trentadue kg venti furono asciugati e recuperati presso il demolitore AN;
la coca era arrivata a IA TA il 20/22 giugno - come emergerebbe dalla sentenza Cardenas - e, conseguentemente, il viaggio aereo a Milano, realizzato da IP in compagnia di IU, sarebbe insignificante. In ordine alle dichiarazioni rese da NO in appello, queste non costruirebbero riscontro di quelle di RA, essendo inutilizzabili, poiché acquisite da persona, che ha partecipato a tutto il dibattimento.
3) Con il terzo motivo evidenzia altra violazione del citato art. 192 c.p.p., in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul capo. Osserva che con i motivi d'appello era stata esposto:
a) il mendacio di OM, risultante dalla stato di detenzione di IP e, comunque, l'ininfluenza probatoria per il mancato riscontro;
b) l'irrilevanza delle testimonianze del maggiore LE e del capitano NI e dei collaboratori AR e ET, in quanto riguardanti un procedimento di competenza del Tribunale di Locri e conclusosi con sentenza di proscioglimento, emessa dal G.i.p. di Locri;
c) la smentita tramite le dichiarazioni dell'ispettore di TO del riscontro relativo alle propalazioni di AN AL circa i rapporti tra IP e RA sul traffico di stupefacenti;
d) l'inattendibilità del collaboratore TO EN e, in ogni caso, l'assenza di riscontri.
Su questo tema la Corte territoriale avrebbe fornito soltanto una motivazione per relationem, senza spiegare le ragioni, per le quali reputa di non condividere le osservazioni esposte con l'impugnazione. In particolare la Corte non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del Di TO sull'uso da parte del cellulare dell'imputato di ponti radio, dato che dimostrerebbe l'inattendibilità di AL, considerato, invece, riscontro.
La Corte calabrese non avrebbe dato alcuna risposta alle specifiche censure mosse personalmente dal ricorrente con la memoria depositata dal collaboratore AL al giudice di primo grado all'udienza del 21 ottobre 1996, memoria nella quale confessava di non avere riferito la verità sui fatti relativi allo stupefacente ed alla presenza di IP nella masseria.
3) L'imputato ha presentato anche un ricorso personale. L'atto, che consta di quarantanove pagine è formulato in modo disorganico ed è in molti passaggi di difficile comprensione, e sintesi ed è privo dell'indicazione delle norme violate. Esso, in sostanza, si presenta come ripetizione frammentata del ricorso del difensore, al quale in realtà nulla aggiunge. Tuttavia, per mera completezza espositiva, si riassume in modo essenziale. Lamenta il mancato esame dei motivi d'impugnazione, da lui redatti e non esistenti nel fascicolo fino al 22 settembre 2000 nel fascicolo. Espone, però, che l'estensore della sentenza avrebbe considerato i motivi "confusi" e precisa che ciò sarebbe conseguenza del comportamento di "un bravissimo attore" che avrebbe fatto scomparire e ricomparire il documento. Si duole della mancata trasmissione di atti al giudice di primo grado. Mancherebbe il rispetto dei termini dal 3 agosto 1999 sia in relazione al decreto di citazione sia all'ordinanza sia ha fissato la "videoconferenza". Ripete le osservazioni del difensore sulle ragioni per cui GR lo ha accusato (aiuto al P.M.) ed asserisce che questi telefonicamente si sarebbe accordato con i collaboratori AL e RA. Si attarda sul "pentimento" di NO e spiega i tempi successivi d'incontro con i magistrati.
Asserisce che mancherebbe l'avviso di deposito della sentenza d'appello all'avv. Alvaro. Torna ad affermare che NO ha copiato lettere predisposte dal fratello. Asserisce che AL e complici hanno "creato situazioni insidiose" per lui. Ricorda di essere stato isolato dagli altri durante il primo grado. Si duole delle modalità del suo arresto. Menziona suoi scritti e passaggi di trascrizioni. Assume che la "perizia" disposta sull'auto, con cui sarebbe stata trasportata la cocaina, non sarebbe stata eseguita perché il veicolo è stato venduto impropriamente. Allude al tema del dissequestro dei beni della signora SA (madre di Piromalli). Lamenta l'incompatibilità dei giudici di Reggio Calabria. Rappresenta l'inutilizzabilità degli atti d'indagine espletati dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 407 c.p.p. Espone che dai processi nn. 1/1992 e 41/1993 nulla sarebbe emerso a suo carico. Insiste nell'assenza di dati inerenti a contatti concreti con IU oltre le mere dichiarazioni di RA, che sarebbe stato smentito anche in ordine al viaggio aereo del 25 giugno 1990. Asserisce di potere dimostrare che in quel periodo non poteva trovarsi in IA TA, perché era all'estero. Si duole della mancata acquisizione del verbale contenente le dichiarazioni di tal AR e di una sentenza pronunziata su un reato di calunnia a carico dello stesso. Asserisce che il Presidente della Corte d'Appello avrebbe formulato rilievi sull'attività d'indagine del sostituto PE. Indica alcune sentenze (n. 20/1997); n. 113/1995 R. G.I.P. 26/06/1997) dalle quali risulterebbe la sua assidua permanenza fuori dal territorio calabrese. Si duole del mancato espletamento di indagini in suo favore (in tal senso sembra dovere essere inteso il termine "occultamento" pag. 31 del ricorso). Trascrive, in modo non corretto sotto il profilo grammaticale, i motivi d'appello del suo difensore. Si duole di un difetto di competenza della Corte d'Assise di Palmi. Menziona, in particolare, la sentenza n. 5605 del 1993 di questa Corte, che, risolvendo un conflitto di competenza ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano. Asserisce che i giudici territoriali "hanno inteso fare il processo ai processi". Trascrive il secondo motivo d'appello dell'avv. Monaco in ordine all'asserito difetto di competenza della Corte d'Assise di Palmi di cui alla citata sentenza della Cassazione. Questo difensore esponeva che il fatto giudicato a Milano sarebbe stato identico a quello ascritto a IP nel presente procedimento, nel senso che a Milano si era proceduto a carico di tre correi (PA, CC e AN) senza IP ed a Reggio con il concorso del medesimo. In particolare l'Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria avrebbe dovuto trasmettere gli atti relativi ai tre predetti all'Autorità Giudiziaria di Milano, "ovviamente unitamente agli altri imputati, incluso IP. La Corte d'Assise di Palmi avrebbe, pertanto, giudicato fatti attribuiti alla competenza del Tribunale di Milano. Afferma che la ricostruzione del trasporto della cocaina da Milano a Palmi, ove sarebbe stata notata da DO, sarebbe in contrasto con quella contenuta nella sentenza 14/07/1994 del Tribunale di Milano. Asserisce che lo stupefacente non sarebbe arrivato il 27 - 28/06/1990 e rilevata da tal AN uno o due giorni dopo, ma sarebbe giunta quindici giorni prima, cioè, il 20 - 22 giugno 1990.
Aggiunge ancora che le dichiarazioni di RA sarebbero smentite da due elementi oggettivi: la quantità della cocaina non era di settanta chili ma di soli trentadue ed il carico iniziale non era di quattrocento chili ma soltanto di novanta. La stessa qualità dello stupefacente sarebbe incerta, attesa la mancata capacità di RA di distinguere il prodotto. RA, ancora, lo indica come presente al processo a suo carico per detenzione di armi unitamente all'avv. NT, laddove i marescialli FO e Loiacono assumono che egli era assente. Evidenzia che RA s'è voluto "vendicare", per non avere ottenuto suo tramite i vantaggi processuali conseguiti da SA FI. Aggiunge che in primo grado nessun "verbalizzante" lo ha indicato. Svolge talune critiche alla sentenza di primo grado, nella quale sono state -asserisce - utilizzate le dichiarazioni del maggiore UM su quelle d'imputato di reato connesso. Contesta le affermazioni di RA, che conosceva gli atti di Milano. Assume che il pedinamento asseritamene avvenuto - secondo la prima sentenza - in giugno 1990 sarebbe, invece, avvenuto nel novembre 1990. Suppone avvenuto un "abbindolamento" tra AN AL e PE NO. Adduce incompatibilità per rapporti di parentela tra magistrati. Sintetizza dichiarazioni di questi ultimi (PE e CO) rese in una non precisata udienza preliminare. In modo non chiaro si riformulano lamentele relative a richieste inevase di audizioni di testi, sull'arresto di tal EN e convivente nonché sul dissequestro di beni di tal ZI SA. Ricorda le dichiarazioni di RA su quattrocento chili di cocaina, che asserisce mai arrivati in Italia. Sostiene che la condanna è intervenuta per fatti diversi da quelli esposti da NZ RA. Conclude chiedendo l'esecuzione di talune decisioni che indica. In udienza l'avvocato Monaco ha riproposto la questione di competenza, menzionata tramite la riproduzione quasi testuale del motivo d'appello nel ricorso dell'imputato e ripresa sinteticamente dal predetto legale con nota d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi presentati dal IP e dai suoi difensori vanno considerati unitariamente e rigettati come se fossero un unico atto d'impugnazione.
Ricorso Avv. Monaco.
1) Il primo motivo è infondato.
La mancata osservanza del termine di dieci giorni (e non di venti, come asserito in ricorso) per la videoconferenza, previsto dall'art. 146 bis disp. att. c.p.p., non determina alcuna nullità, perché non espressamente stabilita da alcuna norma, ma una mera irritualità. È noto, infatti che le nullità sono soggette al regime di tassatività (art. 177 c.p.p.) e, quando non regolate in modo espresso, danno luogo ad una mera irritualità.
Nè è configurabile un caso di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c), poiché non concerne l'intervento o l'assistenza dell'imputato, il quale, anzi, vede assicurati i suoi diritti nel modo più ampio e garantito possibile.
La disposizione è stata prevista, per consentire l'eventuale presenza del difensore nel luogo ove si trova l'imputato. Tale esigenza deve, tuttavia, essere rappresentata dal difensore che assiste all'udienza, il quale può evidenziarla, al fine di svolgere nel modo migliore il suo mandato difensivo.
L'osservazione, però, non risulta neppure prospettata in quella sede.
2) La deduzione difensiva di cui al secondo motivo è suggestiva ma va respinta. La sua infondatezza emerge dalla stessa prospettazione, proprio perché la fornitura iniziale era di 400 kg. ma quella di cui s'occupano, poi, i giudici dei diversi giudizi è sempre quella di 90 kg., come precisato alle pagine 1886 (400 kg.) e 1900 (90 kg.) della sentenza di primo grado.
Inammissibile è l'altra questione attinente alla pretesa genericità del capo C) dell'imputazione, attesa l'assenza di specificità del motivo di ricorso, poiché neppure è dedotta in questa sede la prospettazione dell'eccezione nei precedenti gradi di merito con la puntuale menzione dell'udienza e della sua tempestività nonché del provvedimento adottato dalla Corte d'Assise.
Estranea al presente giudizio è la posizione della coimputata NT e della sorte processuale della stessa.
3) Il terzo motivo infondato.
Occorre, infatti, porre in rilievo che il giudice di primo grado non è pervenuto alla sentenza di condanna in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. nei confronti del ricorrente, basandosi soltanto sulla costruzione della falsa prospettazione, fatta credere al collaboratore RA, circa la presentazione (mai avvenuta) di un'istanza di revisione di una condanna riportata da quest'ultimo, allo scopo di indurlo a non compiere alcuna propalazione o a ritrattare quelle già effettuate;
inganno, al quale IP - che vantava amicizie di ogni genere anche in Cassazione (finanche di essere in grado di fare scomparire interi fascicoli con i faldoni allegati) - aveva pienamente partecipato. Questa vicenda, in realtà, come si desume dal testo della sentenza di primo grado, non superata ma anzi integrata da quella d'appello, era stata posta in sè a sostegno dell'accusa de qua, in quanto considerata come estremo emblematico della piena partecipazione di IP al sodalizio criminale, desunto da un coacervo di elementi, costituiti dalle dichiarazioni dei propalanti, tra i quali in primis di RA, e finanche dai tabulati telefonici, dai quali si desume l'intensità dei rapporti intrecciati dal medesimo con i capi della cosca. Quel giudice aveva parimenti considerato la ritenuta partecipazione di IP ai traffici di stupefacente ed al connesso delitto associativo, come principale elemento d'accusa nei confronti del predetto anche con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. L'assunto difensivo, quindi, non corrisponde alla realtà processuale, ma è frutto di una lettura parziale delle decisioni di merito: in contrario va rilevato che la Corte d'Assise ha redatto una sentenza estremamente complessa ed articolata di oltre 2500 pagine e la Corte d'Assise d'Appello di oltre 1500 pagine: documenti che non sono di agevole lettura. La pronunzia di secondo grado, dunque, esaminata sotto un angolo meramente difensivo, si presta all'equivoco, che è sfatato, però dall'attento esame dell'atto e dalla sua conseguente sintesi.
Nè hanno rilevanza le assoluzioni di altri coimputati. Le dichiarazioni di AL e GR sono state ritenute non attendibili nei loro confronti, in quanto non riscontrate e, pertanto, queste decisioni non hanno valore, per pervenire ad analoga conclusione nei riguardi di IP, attesa la composita e dettagliata disamina della posizione del ricorrente, compiuta anche dai giudici d'appello, i quali hanno individuato una molteplicità di fonti d'accusa, tutte univoche e convergenti.
4) Il quarto motivo presenta osservazioni che in parte costituiscono asserzioni prive di specificità, in parte rappresentano ricostruzioni delle vicende, alternative a quelle svolte dai giudici di merito, in parte sono censure in punto di fatto del pari non consentite in sede di legittimità ed in parte sono infondate in modo manifesto. Sono privi di specificità gli assunti in ordine alla diversa ricostruzione dei fatti operata da RA rispetto a quella posta in essere dal tribunale di Milano. Inoltre tale conclusione si mostra anche contrastante con la motivazione di 1576 pagine, eccezionalmente completa svolta dai giudici territoriali, i quali hanno esaminato ogni aspetto evidenziato dall'imputato e dai suoi legali ed hanno fornito risposte che sono congrue, anche se non condivise dalla difesa: e come tali sono incensurabili in Cassazione. In particolare, l'addotta imprecisione del collaboratore RA (indicata a pagina 1442 e non 1400 della sentenza d'appello) è assolutamente ininfluente ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato: è evidente che il dato cronologico non è determinante, tale essendo soltanto l'effettiva perpetrazione del fatto. Manifestamente infondato è, dunque, la pretesa prova contraria derivante dall'imprecisione, che anzi è il sintomo della veridicità e spontaneità della dichiarazione.
Parimenti irrilevante è il preteso contrasto con la sentenza del Tribunale di Milano di cui innanzi, atteso che unici elementi da esaminare sono quelli emergenti dalla sentenza impugnata. I temi relativi all'asciugatura della cocaina, all'apertura dei pannelli delle auto, nelle quali lo stupefacente è stato trasportato, alla presenza dei due chimici in zona, al transito della cocaina nel "terreno dello zio HE" attengono a valutazioni di merito, del tutto sottratte al giudizio di legittimità, perché prive del carattere della manifesta illogicità (anzi ampiamente congrue sotto ogni profilo).
L'inattendibilità del collaboratore NO, desunta dal solo fatto dell'inizio della collaborazione quando il processo era in appello, è meramente asserita ed è completamente erronea, in quanto le propalazioni sono state assoggettate da parte dei giudici territoriali ad ampia indagine e ritenute veritiere ed attendibili sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Generico ed inconcludente è l'assunto secondo cui altri collaboratori nulla hanno precisato su questo episodio, il quale ovviamente può essere riferito soltanto dai soggetti che erano informati della vicenda.
5) Il quinto motivo espone ugualmente osservazioni non consentite con particolare riferimento al contenuto delle propalazioni di PA ed AL.
Del tutto irrilevante è il mancato utilizzo delle dichiarazioni dei collaboratori ET e AR e dei testi ER e NI: la sentenza d'appello è motivata in modo tanto ampio e completo da non presentare la necessità di ripetere tutte le argomentazioni esposte dal primo giudice.
6), 6a). Nessuna nullità ne' mancanza di motivazione è ravvisabile in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, correttamente escluse sulla base della condotta ascritta ai singoli imputati. Va, infatti, rilevato che l'indagine non deve necessariamente essere personalizzata, quando i comportamenti sono stati dettagliatamente esaminati nella sostanza e si presentano obiettivamente di tale gravità (come nella specie sono stati ritenuti dai giudici territoriali con apprezzamento di merito conforme nei due gradi di merito e, quindi, incensurabile in sede di legittimità) da non consentire l'applicazione invocata. 6b) Sulla determinazione della pena il motivo si presenta privo di specificità: non è stato evidenziato quale sia stata la deduzione in appello e quale sia la mancanza o la manifesta illogicità sul punto;
il ricorrente si è limitato a rilevare una differenza di fissazione della pena rispetto a quella inflitta a TO IU;
non ha, però, evidenziato che IU è stato condannato anche all'ergastolo e che la pena base temporanea in primo grado era stata determinata in misura per lui più favorevole rispetto al coimputato. Ricorso Avv. Alvaro.
1) La parte iniziale del primo motivo (relativa all'inattendibilità dei collaboratori RA ed AL ed alla mancanza di riscontri) è infondata. Il tema era già stato affrontato in maniera estremamente organica e dettagliata (alle pagine 450 e seguenti) nella sentenza di primo grado, con la quale quella d'appello s'integra. Le critiche mosse non erano tali da scalfirne il contenuto.
Basta al riguardo ricordare che i giudici di primo grado - come riscontro esterno - menzionano (pag. 458 e 459 della sentenza) le scarne ma significative battute tra il collaboratore RA e suo fratello IO, proprio su questo argomento;
frasi dalle quali emerge addirittura un impegno, consistente in uno stanziamento di denaro, per ottenere una "strada" giudiziaria, presentata appunto come istanza di revisione.
Le dichiarazioni degli altri due "propalanti", poi, trovano riscontro nelle dichiarazioni di RA. La sentenza di secondo grado, inoltre, affronta (contrariamente all'assunto difensivo) nuovamente l'argomento alla pag. 125 e seguenti e la vicenda de qua è rivalutata alle pagine 146 e 147 in modo completo, logico e coerente. Priva di specificità è, invece, l'asserzione relativa alla pretesa disparità di trattamento derivante dall'assoluzione dei coimputati innanzi elencati, poiché non è precisata quale sia la contraddittorietà, interna al documento impugnato. Ininfluenti ed assolutamente prive di specificità sono, inoltre, le affermate "falsità" delle propalazioni di RA sui "beni SA", sulle menzogne rese da GR ai danni di esso ricorrente ed anche sulle dichiarazioni di NO in ordine alla questione dei "falsi pentiti" (tra l'altro, per quanto vale, su questo argomento le dichiarazioni di RA sono state considerate riscontrate da quelle di NI PA): le deduzioni difensive sono esposte in modo vago e tale da non consentire a questa Corte di verificare l'assunto. Per quanto concerne l'asserzione relativa ai rapporti esistenti tra OL e IP, la prospettazione è priva di specificità, poiché si menzionano "tutti" gli altri collaboratori, senza alcuna puntualizzazione.
2) Il secondo motivo è manifestamente infondato nella prima parte. Il giudice di secondo grado non deve necessariamente esporre argomentazioni innovative, se i motivi d'impugnazione introducono temi già approfonditi funditus in primo grado, come nella specie. La parte, nella quale si lamenta un travisamento del fatto (trasporto della cocaina, data dello stesso, umidità dello stupefacente, presenza dei due chimici), costituisce motivo non consentito in sede di legittimità, perché richiede, per il suo controllo, un approfondito esame degli atti: infatti, l'invocato esame della pagina 1401 della sentenza è possibile, ma il presunto contrasto con la c.d. sentenza Cardenas da un lato non sembra rilevante, non essendo quel testo immodificabile nelle sue valutazioni, e, dall'altro, non può essere effettuato in Cassazione, trattandosi di un documento processuale, tra l'altro ampiamente apprezzato nei due gradi di giudizio. Nè le dichiarazioni di NO sono inutilizzabili, poiché è in sè insignificante il momento d'inizio della collaborazione, in assenza di altre controindicazioni.
3) Il terzo motivo presenta aspetti d'inammissibilità:
l'assenza di specificità, poiché i richiami ai motivi d'appello ed un semplice accenno allo stato di detenzione di IP, alle testimonianze LE e NI (oltre i collaboratori AR e ET), alla pretesa (manca finanche la individuazione della parte della sentenza di primo o secondo grado) smentita compiuta dell'ispettore Di TO, all'inattendibilità, meramente asserita, del collaboratore EN;
le questioni evidenziate innanzi rappresentano, poi, in gran parte censure di fatto, come l'osservazione riguardante l'uso del cellulare e dei ponti radio (nessun cenno v'è nelle sentenza di merito;
anzi, in quella di primo grado sono soltanto citati i tabulati dei telefoni usati da IP, menzionati da Di TO a riscontro della gravità dei dati d'accusa nei confronti del medesimo).
Da ultimo occorre rilevare che la memoria depositata da AL in primo grado all'udienza del 21 ottobre 1996 è stata esaminata dalla Corte d'Assise che ha sottoposto le dichiarazioni del medesimo ad un eccezionale approfondimento (da pagina 730 a pagina 799: vedi indice della sentenza di primo grado) critico e valutativo, finanche attraverso la sua biografia, l'esame storico della personalità del medesimo e della sua irrequietezza esistenziale. Il giudice territoriale ha apprezzato la memoria citata ed ha precisato che essa è superata dalle successive rettifiche e da una rinnovata piena collaborazione.
3) Ricorso personale dell'imputato.
Il ricorso consta di quarantanove pagine, ma è formulato in modo disorganico ed in linguaggio assolutamente inadeguato al giudizio di legittimità e non conforme al chiaro dettato dell'art. 581 c.p.p.;
in molti passaggi si presenta anche di difficile comprensione, ed è carente della indispensabile sintesi e finanche della specificazione dei presunti vizi, addotti senza indicazione delle norme violate. Esso, in sostanza, si presenta come ripetizione frammentata degli attenti e meditati ricorsi dei due difensori, sui quali, senza nulla aggiungere, tenta di sovrapporsi con argomentazioni di fatto - confuse e mai chiare - e pertanto non deducibili in Cassazione. Basterebbero queste osservazioni per dichiararlo inammissibile. Tuttavia la pronunzia finale deve essere di rigetto, poiché deve essere collegato a quelli dei difensori. Le prospettazioni esposte, ove possibile, vanno valutate per mera completezza espositiva. La prima questione sulla scomparsa e ricomparsa dei motivi d'appello personalmente redatti è priva di rilevanza processuale, ove si consideri che la Corte territoriale li ha valutati e ha dato compiuta risposta. L'avv. Alvaro ha presentato ricorso, nessun problema v'è, quindi, sull'avviso di deposito della sentenza a lui dovuto. Sono questioni non prospettabili in Cassazione:
le "situazioni insidiose" (incomprensibili) create da AL;
le modalità dell'arresto;
il mancato espletamento della perizia sull'auto (venduta);
la presenza all'estero nel giugno 1990; il dissequestro dei "beni SA";
la mancata acquisizione di verbali e sentenze (menzionati anche in modo generico);
la ricostruzione del "trasporto di cocaina" in contrasto con le emergenze della sentenza di Milano;
le asserzioni sulle date d'arrivo in Calabria dello stupefacente;
le indicazioni relative al peso della sostanza;
l'assenza al processo a carico di RA;
la vendetta di RA;
la conoscenza da parte di RA della sentenza di Milano;
la data del pedinamento;
l'"abbindolamento" (che, però, secondo il vocabolario significa "raggiro") tra RA e AL;
l'incompatibilità tra magistrati.
In particolare, le questioni sulle incompatibilità dei magistrati (anche genericamente esposte) andavano dedotte nelle competenti sedi territoriali.
Parimenti prive di specificità sono le osservazioni relative all'utilizzazione di atti assunti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari. Infondate sono le questioni di competenza, tra l'altro del pari non specifiche, perché consistenti nella dichiarata mera riproduzione del motivo d'appello. I giudici calabresi sia in primo che in secondo grado hanno correttamente evidenziato che i fatti attribuiti a IP sono diversi da quelli per cui si procedeva a Milano, poiché quest'ultimo non era imputato presso quell'autorità giudiziaria. È evidente, quindi, che la sentenza risolutiva del conflitto di competenza non aveva rilevanza nei suoi confronti.
Analoghe considerazioni devono farsi con riferimento a lamentele relative a richieste inevase di audizioni di testi, all'arresto di EN e convivente nonché sul dissequestro dei beni di tal ZI SA.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005