Sentenza 8 luglio 2010
Massime • 1
È affetto da nullità assoluta il provvedimento di citazione a giudizio dell'imputato, nel caso di specie il decreto di citazione per il giudizio di appello, che indichi in modo errato o inesatto il luogo della comparizione, perché impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2010, n. 29264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29264 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 08/07/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1457
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 15113/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA LE, n. a Catania il 9.7.1967;
avverso la sentenza della corte d'appello di Catania, emessa in data 26.1.2010;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. Dott. IPPOLITO F.;
- udita la requisitoria del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. LE SO ricorre per cassazione avverso la decisione della corte d'appello di Catania, confermativa della sentenza 26.10.2004, con cui il Tribunale della città lo aveva condannato alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p., per essersi allontanato dalla sua abitazione, in cui era ristretto agli arresti domiciliari.
2. L'imputato deduce, innanzitutto, nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello per violazione dell'art. 601 c.p.p., con riferimento al luogo di svolgimento del processo in grado d'appello giudizio.
3. Il ricorso è fondato.
L'errata o inesatta indicazione, nel provvedimento con cui l'interessato è citato a giudizio, del luogo di celebrazione dell'udienza determina una nullità assoluta del procedimento, ai sensi dell'art. 601 c.p.p., commi 1 e 6, art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto la trattazione della causa in un luogo diverso da quello fissato per la comparazione equivale a omessa citazione, perché impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 18942/2001, Tavernaro;
n. 8794/1996, Rotonndale).
Nel caso in esame, effettivamente il decreto di citazione, datato 25.6.2009, indicava come luogo di celebrazione dell'udienza da 3^ sezione penale della corte d'appello di Catania (piano 2^ lato ovest), mentre - come risulta dal verbale di udienza - il giudizio fu svolto, in assenza del SO, presso l'aula di Bicocca, sede diversa dal palazzo di giustizia.
Sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010