Sentenza 3 aprile 2008
Massime • 1
Ai fini della valutazione dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante l'assunzione della testimonianza di una minore vittima d'abusi sessuali già sentito in dibattimento o in sede d'incidente probatorio, è necessario che nell'atto d'appello siano indicate specificamente le circostanze su cui dovrebbe vertere l'esame ai sensi dell'art. 190 bis cod. proc. pen., non essendo sufficiente evidenziare genericamente l'utilità di assumerne la testimonianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2008, n. 19728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19728 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2008 |
Testo completo
O S C U R AT A
GENERALITA' E GLI R.J. R.G.
1 9728/08 ALIM DA WE AT VI
(art. 52 D.L. vo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personat)
1825/3/09 Udienza pubblica del 3 aprile del 2008 SOFREMA 85P I FUNZIONARIO OF CANCELLERIA Registro Gen. N 40316/07 Sentenza n doil. Florella Donati
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: Dott. Enrico Altieri presidente
Dott. Pierluigi Onorato consigliere
Dott. Ciro Petti consigliere Dott. Aldo Fiale consigliere
Dott. Margherita Marmo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di R.G. avverso la nato a "omissis" sentenza della corte d'appello di Milano del 20 giugno del 2007; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro
Petti; sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Vincenzo Geraci, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 20 giugno del 2007, la corte d'appello di Milano confermava quella pronunciata il 9 gennaio del 2004 dal tribunale di Sondrio, con cui R.G. era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, quale responsabile di abuso sessuale in danno della propria figlia minore degli anni miss. Fatti commessi dal mese di agosto J. del 1996 fino al mese di aprile del 1998 Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata il fatto era stato svelato dalla minore nel mese di gennaio del 1998 a tale P. cugina della madre alla quale era stata affidata dal tribunale per i minori con decreto del 28 aprile del 1997.La minore guardando la televisione riferì di avere già
visto rapporti sessuali tra uomo e donna perché il padre" faceva la molla" con lei e con la madre, le saliva cioè sopra andando su e giù la minore confermò i fatti alla psicologa dell'ASL di Chiavenna signora | M. alla quale precisò che il padre stava nudo e che lei provava dolore, che era uscito del sangue dalla patatina;
che una volta il padre le aveva messo il pisello in bocca emettendo un liquido amaro ed appicicoso simile al catarro. Da un esame ginecologico effettuato da un ausiliare del pubblico ministero era emerso che la bimba aveva l'imene lacerato. I fatti riferiti agli psicologi dell'ASL furono confermati davanti al giudice per le indagini preliminari in sede di incidente probatorio La corte, acquisita una consulenza di parte prodotta dal difensore, ritenne inutile disporre la rinnovazione del dibattimento per risentire la minore, la madre della stessa e lo zio, che era stato a sua volta ingiustamente accusato di abuso sessuale, e di disporre una perizia psicologica per l'ampia ed esaustiva istruzione del processo in primo grado. Osservava che non v'erano dubbi sulla responsabilità del prevenuto e che la pena era congrua
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore denunciando:
l'omessa assunzione di una prova decisiva con riferimento al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzata ex articolo 603 primo comma c.p.p. al fine di risentire la parte lesa,la madre ed il coimputato poi prosciolto e di disporre eventuali perizie ginecologica e psicologica- sulla vittima;
inosservanza della norma incriminatrice perché i fatti non erano stati commessi fino al mese di aprile del 1998 bensì fino al 1995 per cui era applicabile la disciplina previgente più favorevole al prevenuto Il ricorso è stato ulteriormente illustrato con memoria difensiva del 18 marzo del 2008, con cui si evidenzia che l'audizione dei testimoni anzidetti era determinante anche e soprattutto per stabilire l'epoca dei fatti, al fine di individuare la norma applicabile alla fattispecie. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. I due motivi , essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Secondo l'orientamento di questa corte la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di cui al primo comma dell'articolo 603 c.p.p. è affidata alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla possibilità di decidere теля 2 O S C U R A T A
allo stato degli atti .A tal fine non è sufficiente la presumibile attitudine dei mezzi di prova richiesti ad influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice d'appello a disporre la richiesta rinnovazione, essendo necessario che egli ritenga nel suo giudizio discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, di non potere decidere allo stato degli atti (cfr Cass
Sez III 16 gennaio 1996, Quaranta;
Cass 6 marzo 2003, P:M: in C
Atrico) Inoltre il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione può essere censurato in sede di legittimità solo se si dimostri nell' apparato argomentativo della decisione l'esistenza di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dallo stesso testo della sentenza o da atti specificamente indicati, concernenti punti di rilevanza decisiva, lacune che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto alla rinnovazione .La natura discrezionale del potere riconosciuto in questa materia al giudice del gravame non è in contrasto con il disposto dell'articolo 6 della Convenzione Europea e degli artt 3, 24 e 111 Costituzione, in quanto il diritto dell'imputato al giusto processo non sottrae al giudice il potere di valutare preventivamente l'ammissione e la rilevanza dei mezzi di prova Nella fattispecie nell'atto d'appello non si è neppure sottolineata l'idoneità della rinnovazione dell'istruzione a ribaltare la decisione, ma si è solo evidenziata la generica utilità della stessa. Per quanto concerne la richiesta di audizione della minore, nell'atto d'appello, non si sono indicate le circostanze sulle quali la minore avrebbe dovuto essere sentita, indicazione doverosa a norma dell'articolo 190 bis c.p.p.. Invero,secondo la norma dianzi richiamata, nei procedimenti aventi ad oggetto il reato in questione, allorché la parte offesa è stata già sentita nell'incidente probatorio o in dibattimento, l'esame è ammesso solo se riguardi fatti e circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
Nel caso in esame, solo con la memoria illustrativa del
18 marzo del 2008 prodotta davanti a questa corte, la ricorrente ha fatto presente che l'audizione della minore era importante anche per stabilire l'epoca dell'abuso perché la data del 17 aprile del 1998, indicata nel capo d'imputazione, coma data di cessazione della continuazione non corrispondeva alla realtà perché a tale data i fatti erano già avvenuti come risulta dalla relazione della psicologa dell'ASL di Chiavenna dott.ssa M. ☐ depositata proprio in data 17 aprile del 1998. Senza dubbio nella fattispecie era rilevante stabilire con precisione l'epoca degli accadimenti al fine di individuare la norma
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applicabile al caso concreto, ma tale circostanza di fatto avrebbe dovuto essere prospettata con i motivi d'appello al giudice del merito, non essendo consentito in sede di legittimità dedurre nuove circostanze di fatto o questioni, escluse quelle rilevabili d'ufficio, non dedotte nei motivi d'appello(art 606 terzo comma)
Questa corte si deve limitare a prendere atto che dalla contestazione risulta che i fatti avevano avuto inizio quando la minore aveva sette anni ossia a partire dal mese di agosto del
1996 e che la minore, secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado, era stata affidata alla P. in data 28 aprile del
1997 e quindi i fatti secondo la contestazione sarebbero accaduti quando era già in vigore la novella n 66 del 1996 (entrata in vigore nel mese di marzo del 1996). D'altra parte, lo stesso affidamento alla P. che non era stato determinato dal fatto per il quale si procede, denunciato solo nel mese di gennaio del
1998, non escludeva, in occasione di eventuali visite da parte della minore al genitore, la persistenza della condotta illecita. In definitiva le circostanze fattuali enunciate con il ricorso e illustrate con la memoria del 18 marzo del 2008 avrebbero dovuto formare oggetto di specifiche censure con i motivi d'appello, non avendo questa corte la possibilità di controllare le circostanze fattuali dedotte dal ricorrente, non avendo accesso agli atti e non potendo disporre la rinnovazione di testimonianze per chiarire le circostanze fattuali dedotte con il ricorso
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 3 aprile del 2008- Presidente Il consigliere estensore Ciro Petti Enrico Altieri liz oDelf
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
16 MAG. 2008
FUNZIONARIC CANCELLERIA
(ddi. Forelia Donati)
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