Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
La sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite in sede predibattimentale e dei quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale rientra nei casi di "accertata impossibilità oggettiva" che, ex art. 111, comma quinto, Cost., derogano alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti; con la conseguenza che, in tal caso, non rileva la prospettata violazione dell'art. 6, comma terzo, lett. d) C.E.D.U. - come interpretato dalle pronunce della Corte di Strasburgo - in quanto, come si evince dalle sentenze della C. cost. n. 348 e 349 del 2007, le norme della predetta Convenzione, ancorché direttamente vincolanti, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, per il giudice nazionale, non possono tuttavia comportare la disapplicazione delle norme interne con esse ipoteticamente contrastanti, se e in quanto queste ultime siano attuative di principi affermati dalla Costituzione, cui anche le norme convenzionali devono ritenersi subordinate, condizione soddisfatta, nella specie, dall'applicabilità dell'art. 111, comma quinto, Cost..
Commentario • 1
- 1. Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021
I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2010, n. 16269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16269 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 16/03/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 703
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 30494/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN AL RD N. IL 24/06/1979;
avverso la sentenza n. 6666/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per il ricorrente, l'avv. BUTTAZZO, il quale insiste per l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Roma l'11 aprile 2008, che aveva ritenuto tale EN EN DU responsabile di tentato omicidio in persona di tale AC CI AS, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione, il reato addebitato al predetto imputato venne derubricato in quello di lesioni volontarie aggravate, con conseguente rideterminazione della pena, ferme le già riconosciute attenuanti generiche valutate come prevalenti sulle aggravante, in quella di anni due e mesi sei di reclusione;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 512 c.p.p., e art. 526 c.p.p., comma 1 bis, nonché dell'art. 6, comma 3, lett. d), della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che indebitamente sarebbero state ritenute utilizzabili, ai sensi del citato art. 512 c.p.p., ai fini della formulazione del giudizio di penale responsabilità, disattendendo le specifiche doglianze che sul punto erano state espresse nell'atto d'appello, le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa e di una teste (tale Iftini Fiorentina), nonostante che l'effettiva irreperibilità di tali soggetti non fosse stata correttamente accertata, essendo stati essi ricercati, a notevole distanza di tempo dal momento della loro identificazione, soltanto presso le loro dichiarate residenze anagrafiche nonché, in un caso, mediante chiamata ad un numero di telefono cellulare, risultato irraggiungibile, e, nell'altro, mediante verifica, risultata negativa, presso il sistema informatico dell'amministrazione penitenziaria;
il che - si afferma - si porrebbe anche in contrasto con i vincolanti orientamenti espressi in talune, richiamate pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo secondo cui il diritto di difesa sarebbe violato ogni qual volta la condanna dell'imputato sia basata esclusivamente o in maniera determinante su dichiarazioni di testi che lo stesso imputato non abbia potuto interrogare o far interrogare nel corso dell'intero procedimento;
argomentazioni, queste, poi riprese ed ulteriormente illustrate con successiva memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:
a) l'impugnata sentenza pone adeguatamente in luce come, all'atto della loro identificazione, la persona offesa e la teste avessero dichiarato un loro stabile insediamento in Italia, indicando le loro rispettive residenze anagrafiche, di tal che - si afferma - "la probabilità di una loro irreperibilità, valutata con giudizio ex ante, non appariva maggiore di quanto non fosse per ogni cittadino italiano"; e sul fondamento fattuale di tale rilievo, come pure sulla sua intrinseca ragionevolezza, di per sè abbastanza evidente,frulla si osserva nell'atto di gravame;
b) la stessa sentenza pone inoltre in luce come, alla stregua della sopradescritta situazione, il fatto che, a distanza di circa due anni, la persona offesa e la teste fossero risultate irreperibili non potesse in alcun modo costituire prova che esse avessero volontariamente inteso sottrarsi alla possibilità di essere sottoposte ad esame dibattimentale, per cui non poteva neppure ritenersi operante il divieto di utilizzazione delle loro precedenti dichiarazioni, quale previsto dall'art. 526 c.p.p., comma 1 bis;
ed anche su questo passaggio motivazionale, di per sè del tutto logico, nulla di specifico risulta obiettato nel ricorso;
c) la pretesa inadeguatezza delle ricerche volte al rintraccio dei due soggetti in questione non risulta poi in alcun modo dimostrata giacché, se è vero che, secondo quanto già affermato da questa Corte con la pronuncia richiamata nel ricorso (Cass. 6^, 19 febbraio - 16 aprile 2003 n. 18150, Bianchi, RV 225250), non può costituire "idonea prova dell'irreperibilità una verifica burocratica che prenda semplicemente atto del difetto di notificazione o che si limiti alle risultanze anagrafiche", è altrettanto vero che, nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla lettura dello stesso atto di ricorso, la condizione di irreperibilità è stata ritenuta sussistente sulla base non solo del riscontrato esito negativo delle ricerche presso la indicata residenza anagrafica, ma anche dell'esito negativo degli accertamenti effettuati presso il sistema informatico dell'amministrazione penitenziaria nonché della verificata irraggiungibilità del numero di telefono cellulare che sarebbe stato fornito da una delle due persone in questione;
ne', d'altra parte, risulta contenuta, nel ricorso, alcuna indicazione circa l'eventuale esistenza, in atti, di elementi dai quali potesse trarsi notizia di ulteriori possibilità di reperimento di dette persone;
d) esclusa, quindi alla stregua delle suesposte considerazione, ogni violazione dell'art. 512 c.p.p., e art. 526 c.p.p., comma 1 bis, deve altresì escludersi che possa assumere rilevanza la prospettata violazione dell'art. 6, comma 3, lett. d), della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, quale interpretato dalle richiamate pronunce della Corte di Strasburgo giacché, a prescindere da ogni valutazione circa l'adattabilità di tali pronunce a situazioni come quella che si verifica nel caso di specie, assume carattere di decisività il rilievo che, come si evince proprio dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 348/07 e 349/07, cui si fa riferimento nel ricorso, le norme di dette Convenzione, ancorché direttamente vincolanti, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, per il giudice nazionale, non possono tuttavia comportare la disapplicazione delle norme interne con esse ipoteticamente contrastanti, se ed in quanto queste ultime siano attuative di principi affermati dalla Costituzione, cui anche le norme convenzionali debbono ritenersi subordinate;
condizione, quella ora indicata, della cui sussistenza (a prescindere dalla mancata formulazione, nel ricorso, di alcuna eccezione al riguardo) non sembra possa in alcun modo dubitarsi, atteso che l'art. 111 Cost., comma 5, prevede espressamente, tra l'altro, la possibilità che la regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti possa essere, per legge, derogata nei casi di "accertata impossibilità di natura oggettiva", tra i quali ben a ragione deve farsi rientrare il caso della sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite in sede predibattimentale e dei quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010