Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 1
L'inesatta indicazione, nel provvedimento con cui l'interessato viene citato a giudizio, del luogo di celebrazione dell'udienza, determina una nullità assoluta del procedimento, in quanto la trattazione della causa in un luogo diverso da quello fissato per la comparizione impedisce all'interessato medesimo l'intervento e l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione. (Nella specie l'avviso di udienza indicava come luogo di comparizione la sezione distaccata di Verona del tribunale di sorveglianza di Venezia, mentre l'udienza si era svolta in Venezia, in assenza del condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2001, n. 18942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18942 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 22/02/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 1285
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 031345/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TAVERNARO IVAN N. IL 21/08/1971
avverso ORDINANZA del 21/03/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Carmine Di Zenzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1^. Con ordinanza del 21 marzo 2000, il tribunale di sorveglianza di Venezia revocava ex tunc la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a TAVERNARO Ivan dallo stesso tribunale il 21 dicembre 1999, sul rilievo che era emerso che il condannato aveva una pendenza penale (per violazione dell'art. 186 del codice della strada) che aveva invece taciuto in sede di udienza camerale, tenendo così un comportamento fraudolento nei confronti del collegio giudicante.
Ricorre per cassazione il Tavernaro, deducendo, sotto vari profili di violazione di legge e di vizio della motivazione, che: 1) l'avviso di fissazione dell'udienza di revoca dell'affidamento in prova indicava come luogo dell'udienza il tribunale di sorveglianza di Venezia - sezione distaccata di Verona, via dello Zappatore n. 1, mentre la causa era stata trattata a Venezia, violando così l'esercizio del suo diritto di difesa;
2) che il tribunale di Venezia non aveva riconosciuto valenza di espiazione della pena al periodo trascorso in applicazione della misura alternativa concessagli (dal 21 gennaio 2000 al 21 marzo 2000, data della revoca); 3) che i presupposti fondanti della misura concessagli il 21 dicembre 1999 erano stati l'attività di lavoro, l'impegno profuso nel suo svolgimento, il processo di revisione critica effettuato e il buon esito del programma svolto, sicché, in questo contesto, appariva illogico aver dato peso determinante ai fini della disposta revoca ad una banale pendenza per una violazione del codice della strada e ad un comportamento asseritamente fraudolento nei confronti dei giudici, originato soltanto dall'erronea convinzione che l'illecito commesso non avesse rilievo penale.
2^. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dall'esame degli atti risulta che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 21 marzo 2000 venne notificato al ricorrente a al suo difensore di ufficio presso il tribunale di sorveglianza di Venezia - Sede distaccata di Verona, via dello Zappatore n. 1 c/o Palazzo di Giustizia, mentre dal verbale emerge che l'udienza del 21 marzo 2000 ebbe luogo, in assenza del condannato, in Venezia, Palazzo Diego Cannaregio n. 2386. È, dunque, evidente che è mancata una rituale citazione del condannato giacché l'indicazione di un luogo diverso da quello fissato per la sua comparizione, peraltro in una città diversa, ha impedito al Tavernaro di partecipare all'udienza di trattazione della revoca della misura alternativa concessagli.
L'inesatta indicazione del luogo di comparizione integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601 commi 3 e 6, 429 comma 1 lett. f), 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p., in quanto la trattazione della causa in un luogo diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'interessato e l'esercizio del suo diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione (cfr., con riferimento all'errata indicazione della data di comparizione, Cass., Sez. 6^, 20 giugno 1996, n. 8794, Rotondale).
Restano assorbite tutte le altre censure.
L'ordinanzà deve essere pertanto annullata senza rinvio, restituendo gli atti al tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo esame.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 620 c.p.p. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone che gli atti siano trasmessi al tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo esame. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001