Sentenza 1 febbraio 2005
Massime • 2
L'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste, o indicate in modo generico quanto all'oggetto, non comporta alcuna nullità, nè le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l'art. 507 cod. proc. pen. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191dello stesso codice.
In caso di notifica effettuata a mani di persona convivente del destinatario, come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'asserita inesistenza del rapporto di convivenza può essere accolta solo quando il deducente fornisca una prova rigorosa in tal senso. Allo scopo è inidonea la produzione di certificati anagrafici con indicazioni difformi dall'attestazione contenuta nella relata di notifica, considerando che la convivenza rileva anche quando è soltanto temporanea, e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione.
Commentario • 1
- 1. Ammissione di nuove prove - sostituzione del teste indicato nella listaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2005, n. 9214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9214 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 01/02/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 149
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 4879/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RA, nato in [...] il [...];
contro la sentenza 26 settembre 2004 del Tribunale di Palermo;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Giovanni Galati, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO
che NU TI propone ricorso contro la sentenza 26 settembre 2003 con la quale la Corte d'appello di Trento ha confermato la decisione del giudice di primo grado, che lo dichiarò Campo responsabile del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che il giudice d'appello, dopo avere ampiamente descritto le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata ed esposto i motivi d'appello, ha, anzitutto, disatteso la eccezione di nullità della notifica del decreto dispositivo del giudizio e la dedotta inutilizzabilità, da un lato, delle prove assunte su richieste dal pubblico ministero per tardività della relativa lista ex art. art. 468 c.p.p. e, dall'altro, delle risultanze delle conversazioni intercettate in altro procedimento e, poi, ha ritenuto che le risultanze processuali messe in risalto dal giudice di primo grado fossero del tutto aderenti al quadro probatorio ed alle regole di valutazione di cui all'art. 192, comma 2 e 3, c.p.p.;
che il ricorrente, con un primo motivo, ripropone la eccezione di nullità in relazione alla notifica del decreto di citazione, effettuata il 27 dicembre 1999 a mani della madre convivente, residente in Rovereto, mentre egli era residente in Avio sin dal 9 settembre 1999, come risulta dal fascicolo di primo grado;
che le argomentazioni poste a fondamento sul punto dalla Corte sarebbero non corrette giuridicamente, in quanto la convivenza non potrebbe essere provata in base alla sola dichiarazione del soggetto che riceve l'atto e non spetterebbe all'interessato documentare la discordanza de tra convivenza e risultanze anagrafiche;
che, con un secondo motivo, si denuncia ancora la violazione dell'art. 468 c.p.p. per la ammissione della lista testi tardivamente presentata dal pubblico ministero, rilevando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente risolto la questione in quella sede posta, facendo riferimento al potere di assunzione d'ufficio di prove ex art. 507 c.p.p.;
che, con un terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 267, 270 e 271 c.p.p. e la conseguente inutilizzabilità dell'esito delle intercettazioni, in quanto il decreto di autorizzazione ab origine adottato sarebbe privo di una congrua motivazione e non conterebbe valutazioni ulteriori rispetto alla richiesta cui farebbe un mero rinvio per relationem, senza specificare le ragioni di indispensabilità per la prosecuzione delle indagini;
che, sotto altro profilo, si deduce la violazione dell'art. 270 c.p.p., poiché all'inizio delle indagini non vi sarebbe stata la prova che lo spaccio di stupefacenti e pastiche riguardasse droga pesante;
che, con un quarto ed ultimo motivo, si deduce il difetto di motivazione, ponendosi in risalto che non sussisterebbero e, in ogni caso, sarebbero contraddittori gli elementi di riscontro alle interessate dichiarazioni di RO e di Scala, dichiarazioni del tutto incoerenti e carenti sotto il profilo indiziario;
che la Corte di merito avrebbe omesso di motivare in ordine alla carenza assoluta di prova diretta sullo spaccio di cocaina da parte dell'odierno ricorrente la cui unica fonte di accusa sarebbe soltanto RO;
che tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO
che la prima questione posta all'esame di questa Corte è stata correttamente risolta dalla giudice d'appello in applicazione di un oramai stabile principio di diritto per il quale la notificazione al "famigliare" convivente prevale sulle risultanze eventualmente discordanti delle certificazioni anagrafiche, nel senso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, nella relata di notifica, del rapporto di convivenza fra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità delle medesime, in considerazione della non coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione" e del possibile carattere solo temporaneo della prima (Sez. 6^, 27 ottobre 1997, Fontanarosa, rv. 209217);
che tale principio di diritto, cui correttamente si è attenuta la Corte di merito, è stato poi ulteriormente chiarito e confermato nel senso che l'attestazione, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché è basata su un'altrui indicazione e non è il frutto di attività d'indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità di esse e ciò comporta che l'interessato il quale deduce la nullità della notifica, negando il rapporto di convivenza attestato nella relata, deve provare in modo rigoroso il suo assunto, tanto più se tra lui ed il prenditore dell'atto vi sia uno stretto vincolo familiare che faccia presumere l'esistenza di quel rapporto (Sez. 3^, 10 giugno 1999, Caterisano, rv. 214940);
che la dedotta violazione dell'art. 468 c.p.p. è stata anch'essa correttamente risolta dal giudice d'appello in base al principio di diritto che in ogni caso non è prevista alcuna nullità per l'eventuale ammissione di prove non tempestivamente indicate dal pubblico ministero nelle liste di cui all'art. 468 c.p.p. o con indicazione generica quanto al tema, e che rientra comunque tra i poteri del giudice assumere d'ufficio, a norma dell'art. 507 c.p.p., i mezzi di prova che la parte ha indicato, sia pure intempestivamente o irritualmente;
che, peraltro, la presentazione tardiva della lista testimoniale non comporta l'inutilizzabilità della relativa prova ove l'escussione del teste sia in ogni caso avvenuta, poiché nella specie mancano i presupposti per l'applicazione dell'art. 191 c.p.p. non sussistendo uno specifico divieto di assunzione della prova (Sez. 1, 18 marzo 1993, Radisi, n. 7249, in Giust. Pen., 3^, 211);
che le ulteriori questione di inutilizzabilità poste con riferimento all'esito delle conversazioni intercettate sono infondate in fatto ed in diritto, in quanto la Corte di merito ha verificato che i decreti di autorizzazione de quibus sono, seppure succintamente, motivati in relazione ad una attività di spaccio riferita ad un luogo ben determinato e, poi, ha correttamente chiarito che le risultanze delle intercettazioni sono utilizzabili anche per i fatti di reati emersi a carico di soggetti diversi rispetto a quelli ab origine indicati;
che la normativa in tema di intercettazioni, nel richiedere come presupposto per il ricorso a questo mezzo di ricerca della prova l'esistenza di "gravi indizi di reato",
non postula affatto che questi ultimi siano a carico esclusivo dei soggetti le cui conversazioni o comunicazioni debbono essere, a fine di indagine, intercettate;
che la sentenza impugnata ha individuato entro tali limiti la motivazione sufficiente a giustificare la intercettazione, in tal modo, tenendo conto che tali mezzi di ricerca della prova vengono disposti nella fase iniziale delle indagini, quando gli elementi in possesso degli indagatori sono limitati e lo strumento viene utilizzato proprio al fine di acquisire ulteriori più chiari e validi elementi e, pertanto, la motivazione non può che essere concisa e ridotta alla indicazione degli elementi essenziali che consentano alle parti ed ai giudici di merito di vagliare la questione e stabilire la ritualità della disposta intercettazione e ciò comporta che, allorché la motivazione del decreto assolva a tale funzione essa, si può ritenere congrua e non censurabile (Sez. 5^, 15 febbraio 2000, Terracciano rv. 215731). che dunque, la questione è stata risolta in termini corretti e conformi, peraltro, anche alla recente pronuncia delle Sezioni unite (17 novembre 2004, Esposito, n. 26, in motivazione), secondo cui la motivazione del decreto di intercettazione deve dare conto del fumus delicti ed un vaglio delle esigenze investigative e, invece, "non una valutazione circa il fondamento di una accusa che potrebbe anche n on essere stata ancora formulata" e, inoltre, "...solo la mancanza, e non anche l'inadeguatezza, della motivazione del decreto autorizzativi, può dar luogo a inutilizzabilità dei risultati probatori dell'intercettazione";
che il dedotto divieto di utilizzo nel diverso procedimento ex art. 270 c.p.p. è dal ricorrente fondato su una diversa lettura delle intercettazioni telefoniche e una ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito attraverso una complessiva valutazione di tutti gli elementi di prova, giustificata in termini plausibili e coerenti;
che le ulteriori deduzioni sono inammissibili, in quanto dirette a contestare la ricostruzione della attività di traffico di sostanze stupefacenti operata dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte d'appello;
che la Corte d'appello ha descritto compiutamente e correttamente i canoni logici in base ai quali ha operato le proprie valutazioni e ha esposto le ragioni dei risultati raggiunti;
che, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Petrella, rv. 226074);
che la Corte territoriale ha fatto proprie le valutazioni espresse dal giudice di primo grado ed ha posto in risalto che le chiamate in correità di RO e di Scala siano tali da giustificare le conclusioni raggiunte circa l'attività di spaccio di NU TI, riscontrate anche dalle dichiarazioni rese da diversi consumatori e dalle risultanze delle intercettazioni;
che, oramai in termini pressoché uniformi, questa Corte ha ribadito di ancorare la verifica dei canoni logici alla specificità delle quaestio facti, affermando che, neanche allorché sia denunziata in cassazione la violazione dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., può essere delibata in sede di legittimità una verità processuale diversa da quella risultante dal provvedimento impugnato, allorquando la struttura razionale del discorso giustificativo della decisione abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione, alle risultanze del quadro probatorio (Sez. 1^, 21 giugno 1999, Riina, rv. 214014); regola juris quest'ultima che trae fondamento da una oramai nota pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte con la quale si è ulteriormente precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone, rv. 207994);
che il ricorso, pertanto, va rigettato e il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005