Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2005, n. 9214
CASS
Sentenza 1 febbraio 2005

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L'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste, o indicate in modo generico quanto all'oggetto, non comporta alcuna nullità, nè le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l'art. 507 cod. proc. pen. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191dello stesso codice.

In caso di notifica effettuata a mani di persona convivente del destinatario, come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'asserita inesistenza del rapporto di convivenza può essere accolta solo quando il deducente fornisca una prova rigorosa in tal senso. Allo scopo è inidonea la produzione di certificati anagrafici con indicazioni difformi dall'attestazione contenuta nella relata di notifica, considerando che la convivenza rileva anche quando è soltanto temporanea, e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione.

Commentario1

  • 1Ammissione di nuove prove - sostituzione del teste indicato nella listaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2005, n. 9214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9214
Data del deposito : 1 febbraio 2005

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