Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 157.
((Cessazione degli effetti della separazione.)) ((I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione puo' essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione))
((Cessazione degli effetti della separazione.)) ((I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione puo' essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione))
Commentari • 337
- 1. riconciliazionehttps://www.brocardi.it/ · 196.61975
Consulenza legale Q202129539 (Articolo 157 Codice Civile - Cessazione degli effetti della separazione) «Stando a quanto viene riferito nel quesito, i coniugi sarebbero “ separati legalmente ” e non ancora divorziati. […] Si ha separazione consensuale quando i coniugi sono d'accordo nel “rompere”...» Consulenza legale Q202025753 (Articolo 157 Codice Civile - Cessazione degli effetti della separazione) «La riconciliazione tra i coniugi è disciplinata dall'art. 157 del c.c., secondo il quale i coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della...» Quesito Q202025753 (Articolo 157 Codice Civile - Cessazione degli effetti della separazione) «Io sono sposato in Perù, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Tivoli, sentenza 27/12/2022, n. 1825Provvedimento: […] Oggetto: riconciliazione di coniugi separati ex art. 157 c.c. […] 1 di ottenere l'accertamento della riconciliazione e la caducazione degli effetti della precedente separazione con le conseguenti annotazioni ex artt. 154 e 157 c.c. […] Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, la riconciliazione, ai fini di cui all'art. 157 c.p.c., implica la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, ossia la ripresa di relazione reciproche, oggettivamente rilevanti,Leggi di più...
- domanda congiunta·
- annotazioni stato civile·
- spese di lite·
- comunione coniugale·
- cessazione effetti separazione·
- comportamento inequivoco·
- riconciliazione coniugi·
- art. 157 c.c.