Articolo 157 del Codice civile
Articolo 155 terArticolo 155 quinquies
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 157.

((Cessazione degli effetti della separazione.)) ((I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione puo' essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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