Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di letture dibattimentali, la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto, e che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito una "prognosi postuma" sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che aveva proceduto alla lettura delle dichiarazioni rese da persona informata dei fatti che si era resa irreperibile per vicende familiari non connesse in alcun modo al processo).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2008, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO PE MA - Presidente - del 04/12/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO EN - Consigliere - N. 1522
Dott. CURZIO PI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - N. 031996/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE EL REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) NO EO N. IL 28/11/1949;
2) ON NA N. IL 24/11/1955;
3) SI TR LO N. IL 02/02/1955;
4) NO RG N. IL 14/12/1944;
5) LI TO N. IL 01/11/1954;
6) NN IM DA N. IL 19/04/1956;
7) NN AN N. IL 25/03/1963;
8) RI TO N. IL 22/09/1957;
9) AT TA N. IL 23/11/1954;
10) LA PA N. IL 13/02/1957;
11) RV GI N. IL 03/01/1972;
12) HI LA N. IL 22/01/1957;
13) D'OG LA N. IL 12/03/1961;
14) DE NE DI N. IL 07/02/1971;
15) DE NE RI N. IL 31/10/1955;
16) DE NE IN N. IL 28/10/1963;
17) DI GI DA N. IL 16/09/1958;
18) DO AN TO N. IL 17/09/1957;
19) IG GI N. IL 04/03/1963;
20) UC GI N. IL 08/05/1949;
21) IO GI N. IL 27/01/1964;
22) FO IN N. IL 12/04/1951;
23) AN AN N. IL 20/01/1946;
24) IM IN N. IL 02/07/1953;
25) ST AN N. IL 27/03/1958;
26) AN UG N. IL 07/05/1960;
27) NO IN N. IL 29/10/1952;
28) LI AT N. IL 24/10/1939;
29) LO AN N. IL 20/08/1965;
30) RU AR N. IL 09/07/1958;
31) NN IC N. IL 08/11/1950;
32) EL LE N. IL 25/12/1956;
33) PE AT N. IL 20/04/1948;
34) PE IN N. IL 14/02/1943;
35) RA AT N. IL 14/02/1946;
36) NO LA N. IL 15/11/1954;
37) IC NA N. IL 12/12/1940;
38) AN IT N. IL 10/12/1955;
39) LL GI N. IL 07/03/1943;
40) RO RA N. IL 29/09/1952;
41) LL IC N. IL 24/10/1954;
42) DU TR N. IL 27/10/1951;
43) ZI UG N. IL 29/06/1948;
44) CC AN N. IL 27/02/1963;
avverso SENTENZA del 24/01/2008 CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO IT, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di BA P. P., NN C. D., TA R., NN F., De ON M. (capo A), Eligato, ON V., IS V., IS S., OM, LL E., NO S., RA, RE N., CC G., NZ R.: inammissibilità dei restanti ricorsi ad eccezione di quella del P.G. Dott. NO per la cui posizione chiede annullamento con rinvio.
Udito, per la parte civile, l'Avv. VISTA Giovanna, che si riporta alle conclusioni scritte.
Uditi i difensori Avv.to PAPEO NC, CIANCI IC, CHIUSOLO SI, AUFIERO Gaetano, ARICÒ IO, DE PASCALIS Gian RI, SCHIFANI CA, EL OC IO, UR SA, RO PE NO, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti in favore dei propri assistiti e per il rigetto dei ricorsi del P.G..
OSSERVA
1. I fatti oggetto del presente procedimento sono stati accertati a seguito delle dichiarazioni di ON SA collaboratore confesso e riconosciuto responsabile di ventuno omicidi, promotore di una organizzazione armata mafiosa estesa in Trani, Bisceglie, nel quartiere San AO di Bari nonché in zone limitrofe ed attiva dal 1985 fino a tutto l'anno 1992.
Il decorso del tempo ha imposto la declaratoria di prescrizione in ordine a numerosi delitti, rimanendo oggetto del giudizio di legittimità vari reati di sangue nonché delitti associativi relativi al commercio di diverse sostanze stupefacenti.
1.1 Il principale motivo di ricorso comune a più ricorrenti attiene al criterio di valutazione della chiamata in correità ed in reità adottato dalla corte territoriale che ha ritenuto che "il problema del riscontro è un problema di fatto da affrontare mediante la motivazione, diversa per ciascun processo"; che non vi sono differenze concettuali o di maggiore credibilità tra il chiamante in correità ed il chiamante in reità; che non è corretto parlare di tripartizione della valutazione della chiamata ponendo sullo stesso piano e con identica valenza la attendibilità intrinseca, il riscontro estrinseco e la personalità dell'imputato, personalità che invece è da ritenere essere un momento della valutazione della attendibilità intrinseca non sempre rilevante allorché la conferma o la smentita risulta ex se evidente dai riscontri esterni. La corte di assise di appello ha rilevato che l'evolversi della storia giudiziaria degli ultimi anni con la repressione del fenomeno mafioso attraverso la collaborazione ha evidenziato che l'opportunismo di chi si decide a collaborare utilizzando riti alternativi e rilevanti benefici premiali anche in tema di custodia, ha di fatto sfumato se non reso superfluo il problema si della credibilità come criterio da premettere alla ricerca dei riscontri.
Conclusivamente i giudici di merito hanno con efficacia espressiva sintetizzato che al testimone di deve credere se non vi sono positive e concrete ragioni per non farlo mentre al dichiarante coimputato si deve credere se vi sono positive e concrete ragioni per farlo. Ovviamente i difensori rappresentano con forza la genericità di conclusioni non ancorate a dati probatori individualizzanti che siano una certa conferma delle dichiarazioni accusatorie. Inoltre e più specificatamente i difensori hanno evidenziato la particolare personalità dell'ON L., personaggio arrogante, sorretto da una iper valutazione del proprio ego, da una smisurata consapevolezza di potenza espressa prima nel dominio sul territorio, sui vari complici e poi con il suo potere di fare rispondere ad altri quanto di sua conoscenza. Al riguardo hanno insistito nella necessità, negata dalla Corte di Bari, che fosse sentito nuovamente in sede di appello l'ON L. perché i giudici popolari ne apprezzassero direttamente la deviante personalità.
1.2 Altra doglianza da evidenziare è quella relativa alla contestazione della parcellizzazione compiuta dal giudice di appello delle varie condotte integranti le singole modalità dei comportamenti delittuosi, condotte che la corte di assise ha ritenuto senz'altro accertate ove specificatamente non contestate anche quando il gravame era negativo dell'intero fatto addebitato. I difensori deducono che se passa in giudicato il capo o il punto della sentenza per difetto di impugnazione, non passa certo in giudicato il singolo comportamento non specificatamente contestato nei motivi di gravame che attengono a quel punto o capo della decisione oggetto di appello.
1.3.1 Il Procuratore generale ricorre avverso l'assoluzione per non avere commesso il fatto di BA AT in ordine all'omicidio di NE SC (capi 26A e 26B). Deduce mancanza e contraddittorietà della decisione di assoluzione riportando senza autonome proprie argomentazioni alcune dichiarazioni dibattimentali di collaboratori nonché ampi passi della sentenza di primo grado che era pervenuta ad una affermazione di responsabilità dell'BA M.. Conclude affermando che quei dati dimostrano l'erroneità della motivazione della sentenza di secondo grado.
1.3.2 Lo stesso Procuratore ricorre avverso l'assoluzione per non avere commesso il fatto di D'GI OL in ordine all'omicidio di SS NC (capi 14A e 14B). Deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione di assoluzione dell'imputato rilevando che le dichiarazioni accusatorie dell'ON L. non sono in contraddizione con quelle di altro collaboratore (IE AD) in quanto costui nell'indicare che in Abano Terme al momento del delitto era anche il TR - TR (soprannome questo riferito all'imputato), in realtà intendeva indicare altro personaggio appartenente al clan di AP TO, vale a dire tale TI EN. La sentenza, secondo il ricorrente è viziata per avere il IE erroneamente attribuito il soprannome TR - TR a persona diversa da D'GI OL.
1.4 Sedici imputati (ON EO, OL TO, CO IO, ER OL, De ON IA, De ON CE, Di GI MI, NZ EL TO, CC IO, OR PE, GR NC, AS EL, LO NO, EN FE, LI IO, RO CO), condannati a pena concorda ex art. 599 c.p.p., comma 4 ricorrono deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità ed alla quantificazione della sanzione, alcuni rappresentando violazioni di norme procedurali.
1.5 Il difensore di SI PI AO - imputato riconosciuto tra l'altro colpevole di concorso negli omicidi di AL PE (capo 9A), di FA FA (capo 10A) ed AV IO (capo 11A) - deduce con riferimento all'omicidio AL G. che le due decisioni di merito offrono una differente causale dell'omicidio (proposito di vendetta per il tentato omicidio OR la sentenza di primo grado ed eliminazione di un pericoloso concorrente nello spaccio di stupefacenti la sentenza di appello). Entrambe le causali escludono in favore del SI P. P. la premeditazione, essendo lo stesso estraneo alla materiale azione di eliminazione in quanto non uscì sul terrazzo ove con la pistola con silenziatore l'uomo fu abbattuto. Ribadisce di avere alzato il volume dello stereo perché convinto che si volesse con i bastoni dare una "lezione" al AL G. e non invece eliminarlo.
Con riferimento alla responsabilità per concorso nell'omicidio FA R. deduce violazione di legge e difetto di motivazione anche per il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1. Rileva che il non avere ottemperato agli accordi precedentemente presi con gli altri e l'avere omesso di consegnare l'auto rubata necessaria per l'azione omicidiaria ha escluso ogni contributo causale al delitto. Osserva che il preventivo accordo di fornire l'auto rubata è rimasto fatto non punibile perché privo di valenza causale per la realizzazione dell'evento. Deduce che in ogni caso il mero accordo integra una partecipazione minima riconducibile all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Con altro motivo rileva sussistere ipotesi di desistenza avendo gli atti posti in essere carattere preparatorio nella loro entità penalmente irrilevanti. Deduce anche mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Con riferimento all'omicidio AV G. deduce l'assenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie dell'ON L., avendo i giudici di merito fatto ricorso ad esclusive argomentazioni e supposizioni. Eccepisce comunque l'insussistenza dell'aggravante della premeditazione. Sono state depositate due memorie difensive, in data 18 e 27.11.08.
1.6 Il difensore di RU ER con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione per il commercio di sostanze stupefacenti (capo 56A) deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice di merito confuso la persona del ricorrente il cui soprannome è IU con quella di OC ER, vale a dire il RG legato a Di BE, a fronte di dichiarazioni del propalante del tutto generiche, non avendo l'ON L. mai affermato che il IU prese parte al suo gruppo ed essendosi limitato a dichiarare che il LL E. ed il RU ER "avevano deciso di mettersi insieme". Deduce che il collaboratore è inattendibile allorché afferma che il LL E. gli disse che stava rifornendo di eroina il RU ER, in quanto si riferisce ad un periodo in cui lo stesso RU S. era detenuto.
Con altro motivo rappresenta la contraddittorietà della motivazione con riferimento alle dichiarazioni di SI P. P., detenuto proprio nel 1992, anno cui si riferiscono le accuse, in quanto costui ha riferito "de relato" quanto asseritamente conosciuto da LL AN, vale a dire il dato non probante relativo alla circostanza che il RU S. era socio del LL E. al 50%. Deduce che lo GO non la ha indicato nel gruppo e che vi è violazione di legge nel riconoscere la partecipazione all'associazione criminale in quanto non è stato accertato il contributo prestato dal ricorrente per la sussistenza della struttura associativa proprio considerando l'assoluzione dall'episodio di spaccio nel 1992. Lamenta contraddittorietà nella quantificazione della sanzione.
1.7 Il difensore di NN CO MI deduce violazione di legge per omessa concessione della diminuente del rito abbreviato che il Giudice dell'udienza preliminare non ha concesso ritenendo che il procedimento non poteva essere definito allo stato degli atti, mentre l'istruttoria probatoria non ha dato ulteriori apporti alla posizione del NN C. D.. Eccepisce la incostituzionalità delle norme disciplinanti il rito abbreviato prima della riforma che ne ha ampliato l'ammissibilità.
1.8 NN SC deduce mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il solo omicidio di IZ IT SI (capo di accusa 21), persona uccisa per errore in quanto si trovava occasionalmente con la vittima designata ZA OL, in ordine al quale manca l'elemento soggettivo della volontà omicida. Con altri motivi deduce difetto di motivazione in ordine alla omessa valutazione delle circostanze generiche prevalenti sulle aggravanti nonché in ordine alla quantificazione della sanzione.
1.9 Il difensore di AP TO, riconosciuto responsabile dell'omicidio di SS NC (capo 14A) deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione rilevando che la corte non ha considerato ne' che "dopo pochi giorni dall'omicidio del SS V. un gruppo di fuoco asseritamene legato al AP A., tentò di uccidere l'ON L." ne' che "l'ON L. nei primi mesi del 1991 incaricò il UL MA di uccidere il AP TO", ne' infine che AP TO nutriva odio verso l'ON L. per un debito da costui non soddisfatto e relativo ad una operazione di contrabbando. Rappresenta che il SI P. P. ha indicato come causale dell'omicidio il controllo delle bische;
che il SS V. non aveva una caratura criminale di livello per potere pensare di sostituirsi all'ON L.; che l'ON L. dopo il primo attentato fallito ed asseritamene organizzato dal AP A. (i due killer si appostarono lungo l'autostrada mentre il SS V. percorse la strada provinciale), senza premunirsi di alibi, come aveva fatto nel primo tentativo fallito, si recò presso la bisca del SS V. in Casamassima, facendo un inspiegabile viaggio, atteso che poi fece l'agguato dentro il portone della abitazione dell'uomo in Trani;
che l'ON L. ha ammesso che il AP A. non sapeva che quella sera sarebbe stato ucciso il SS V.; che dovette attendere la vittima per parecchie ore.
Con altro motivo lamenta la mancata concessione di attenuanti generiche.
1.10 Il difensore di RI AL, il cui appello è stato dichiarato inammissibile perché tardivo deduce violazione di legge in quanto l'inammissibilità del gravame doveva essere dichiarata con ordinanza notificata all'imputato e non con sentenza. Deduce inoltre il mancato riconoscimento dell'effetto estensivo dell'appello, così come riconosciuto al coimputato IS V., difettando comunque riscontri alle dichiarazioni accusatorie dell'ON L.. 1.11 Il difensore di EL AL, i cui reati addebitati di concussione, ricettazione, porto d'armi ed altro sono stati dichiarati estinti per prescrizione, deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla valutazione probatoria della chiamata in correità in assenza di riscontri individualizzanti sia per le ricezioni di denaro che di armi. Eccepisce violazione del disposto dell'art. 521 cod. proc. pen. con riferimento al conseguimento di utilità non indicate nel capo E della imputazione. Nega valore di riscontro agli specifici elementi indicati dal giudice di merito.
1.12 Uno dei difensori di De ON MA, oltre alle doglianze riferite al capo di accusa per cui è stata concordata la pena in appello, con riferimento all'omicidio di AL PE deduce nullità della sentenza per violazione delle norme che consentono la riapertura del dibattimento per sentire nuovamente l'ON L. nonché del disposto dell'art. 190 bis cod. proc. pen. e art. 51 c.p.p., comma 3 bis, norme che ritiene non essere applicabili nella fattispecie trattandosi di coimputato nel medesimo procedimento. Lamenta anche l'omessa motivazione relativa alla quantificazione della sanzione.
Con altri due ricorsi di analogo contenuto i difensori deducono violazione di legge e difetto di motivazione per essere la responsabilità stata accertata dal giudice di merito in assenza di riscontri oggettivi individualizzanti. Espongono che i vari omicidi in successione commessi dall'ON L. potevano avere una diversa ed unitaria causale dettata da logiche criminali;
che il collaboratore Di AT non ebbe dall'ON L. confidenze su una presunta istigazione all'omicidio portata dalla donna, pur avendo esternato le altre modalità del delitto. Con altro motivo deducono mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mandato omicidiario non essendo logica la scelta che sarebbe stata imposta tra il OR ed il AL G., non potendo la moglie prospettare anche in via ipotetica la morte del marito. Rappresentano che comunque la ricorrente non forni la pistola silenziata che, secondo lo stesso racconto dell'ON L. fu data dal OR. Con altro motivo deducono vizio motivazionale con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze generiche.
1.13 Il difensore di LI PE (accertato responsabile dell'omicidio di ER RI capo 13A) deduce l'assenza di elementi di riscontro individualizzanti della persona del ricorrente, tale non essendo l'intestazione del motoscafo, oggetto non collegato con i due delitti di rapina e di omicidio, dimostrando al più la pregressa esistenza di rapporti tra il chiamante ed il chiamato in correità. Evidenzia le divergenze tra le fonti di accusa, avendo l'ON L. riferito di due scariche di panettoni mentre l'esame autoptico ne ha accertate tre, essendo stato riferito l'uso di una "Fiat Regata", ritenendo il giudice più probabile l'utilizzo di una Fiat Uno. Lamenta che implicitamente anche per l'appello ha contestato l'identità degli autori dei due fatti criminosi. Con altro motivo deduce la violazione dell'art. 587 cod. proc. pen. per avere il giudice di appello omesso di estendere la valutazione probatoria dei riscontri della chiamata di correo anche al coimputato non appellante DI SC, anch'esso imputato e riconosciuto responsabile degli stessi delitti addebitati all'LI.
1.14 Il difensore di ON NC con un primo motivo eccepisce l'incompetenza della Corte di Assise, essendo competente per materia il Tribunale di Trani. Deduce con riferimento al delitto di cui al capo A la violazione del disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen. stante la diversità della fattispecie accertata (abuso di ufficio rispetto alla contestata concussione). Deduce anche che la condotta contestata in detto capo di accusa non integra abusi di ufficio. Con riferimento al capo C della imputazione deduce violazione di legge stante la non credibilità del loiodice che ha fornito tre versioni in ordine al valore dei mobili ed "ha lanciato strali ed accuse contro tutti". Deduce infine che due testi addotti dal P.M. hanno deposto su effettivi pagamenti di merci varie acquistati dal ON V..
1.15 Il difensore di RA SC (riconosciuto colpevole dell'imputazione di cui al capo 56A, associazione per il commercio di sostanze stupefacenti) deduce violazione di legge rilevando che l'acquisto sistematico di dal clan ON di grossi quantitativi di droga non diede apporto causale all'attività criminosa del clan, fornendo uno sbocco commerciale costante. Ciò in quanto l'approvvigionamento fu anche con altri soggetti mentre difetta l'elemento soggettivo in quanto non vi fu la consapevolezza di "agganciare" e quindi di favorire una associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.
1.16 Il difensore di TA GG, riconosciuto responsabile dei delitti di cui ai capi 37C (omicidio di BB TO), 43A (omicidio Di AN IC), 33B (associazione per il commercio di stupefacenti) deduce con riferimento all'omicidio BB A. violazione di legge per essere stato ritenuto l'elemento soggettivo solo perché non vi fu espresso dissenso da parte del ricorrente alla consumazione dell'omicidio dopo il primo ferimento dello BB A. del 19.3.89. Rappresenta che il secondo agguato fu frutto di una improvvisa decisione del OR, essendo irrilevante la vicinanza di abitazione del TA R. con quella del NZ A. A.. Con riferimento alla condanna per la partecipazione ad associazione diretta al commercio di stupefacenti contesta la qualifica di dirigente dell'associazione, non avendo un ruolo preminente apicale nella organizzazione del clan. In relazione all'omicidio Di AN M. deduce violazione di legge e difetto di motivazione per essere le dichiarazioni dell'ON L. "de relato" e provenienti da persona interessata, in quanto la vittima Di AN M. era "il suo braccio destro", non essendo stata utilizzata nessuna prova di generica a conferma dell'utilizzo di specifica arma.
1.17 Il difensore di IS SC con riferimento al capo 56A (associazione per lo spaccio di sostanze stupefacenti) deduce difetto e manifesta illogicità della motivazione non essendo stata resa motivazione in ordine al vincolo associativi alla collocazione temporale della presunta affiliazione del sottogruppo di Bisceglie;
alla omessa valutazione delle dichiarazioni del SI P. P. e del Di AT ed alla omessa considerazione della prova a discarico in ordine all'uso personale della droga.
1.18 Il difensore di IS SA, riconosciuto responsabile dello stesso reato di cui al capo 56B, associazione per il traffico di stupefacenti, deduce violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione rilevando che la accertata avversità del IS S. nei confronti degli stupefacenti è in logico contrasto con le dichiarazioni accusatorie dell'ON L. che lo avrebbe assoldato nel suo clan come persona dedita allo spaccio, pur essendo lo stesso ON L. autore dell'assassinio di SS NC, che era persona amica del IS S.. Lamenta che la smentita dello GO nei confronti dell'ON L. con riferimento alla custodia delle armi è elemento di inattendibilità del collaboratore. Con altro motivo eccepisce l'insussistenza dell'aggravante dell'associazione armata che non può essere desunta dalle sole dimensioni dell'associazione e ha natura soggettiva presupponendo la consapevole conoscenza della possibilità di uso delle armi. Da ultimo deduce gli stessi vizi della decisione con riferimento al diniego delle circostanze generiche.
1.19 I difensori di OM EL, responsabile del delitto di cui al capo 37A (omicidio di BB TO) deducono l'illegittimità dei canoni di valutazione probatoria dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni assumono valore probatorio solo dopo un percorso di stringente ed approfondita valutazione della loro personalità e delle loro capacità mnemoniche e solo se risultino positivi e concreti fatti che riscontrino lo specifico narrato di ciascun personaggio. Espongono le varie discrasie nella ricostruzione ed in ordine ai moventi dell'omicidio, discrasie in cui ciascun collaboratore è caduto in assenza di una fonte probatoria diretta, essendo equivoco anche il contenuto della telefonata intercettata tra le sorelle ER in quanto non è certo che "l'Angioletto", indicato dalle due come coautore con il OR OL dell'omicidio BB A. fosse proprio il OM. Sul punto è eccepita la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per l'omessa riapertura dell'istruzione dibattimentale. È inoltre evidenziato che la sola contiguità tra il OM ed il OR non è elemento indiziante;
che le accuse derivanti da unica fonte non possono riscontrarsi tra loro;
che il giudice di merito ha superato le contraddizioni fattuali senza rendere specifica motivazione;
che non è stata resa sufficiente motivazione in ordine alla possibilità che l'autista fosse il Di TO, come dichiarato da RO IO al P.M. il 27.4.1989.
E dedotto anche il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della premeditazione ed alla quantificazione della sanzione con la prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
1.20 LL AN, accertato partecipe dell'associazione di cui al capo 56A con un primo motivo deduce la violazione dell'art.649 cod. proc. pen. rilevando essere stato già giudicato per gli stessi fatti commessi in Trani e Milano dal 1992 al 1995 dal Tribunale di Trani con sentenza in data 29.9.95. Rappresenta poi l'inattendibilità dell'ON L. che avrebbe affidato a persona praticamente sconosciuta un delicato compito delinquenziale, che avrebbe ricevuto confidenze omicidiare non riscontrate da accertamenti giudiziari, che avrebbe indicato al LL E. nominativi di grossi fornitori di droga, che invece lo stesso LL E. non ebbe a contattare.
Deduce la non attendibilità del riscontro costituito dalle dichiarazioni accusatorie di SI PI AO, che non conobbe i vari personaggi di cui si sarebbe servito il ricorrente per il commercio dell'eroina, che ha reso dichiarazioni in contrasto con quanti hanno escluso che il LL E. fosse al servizio dell'ON L., che per altre dichiarazioni non è stato ritenuto credibile.
Deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla qualifica di partecipe dell'associazione, pur essendo qualificato rappresentante e luogotenente dell'ON L. nonché in ordine alla quantificazione della sanzione che è stata determinata considerando esclusivamente il particolare momento della condotta rispetto alle vicende dell'associazione criminale dell'ON L..
1.21 Il difensore di NO SA riconosciuto colpevole dei delitti di cui ai capi 17C1 (omicidio di AL IT), 17D1 (omicidio di ON LA), 17E1 (omicidio di Di ZO IO) con un primo motivo di gravame e con riferimento all'ordinanza emessa dalla Corte di Assise di Appello in data 25.10.07 a conferma dell'ordinanza della Corte di Assise di Trani in data 15.7.04, deduce violazione di legge per essere stata data lettura delle dichiarazioni rese ai Carabinieri di Trani il 5.3.88 da BR MA, convivente del NO SA, persona allontanatasi per ignota destinazione dal territorio tedesco in data 20.12.03. Rileva che i giudici di merito hanno ritenuto la non volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale senza "una attenta e rigorosa valutazione dei dati di fatto".
Deduce quindi l'illegittimità dei canoni di valutazione adottati dal giudice di merito in ordine alla credibilità dei dichiaranti valutazione, ritenuta in ultima analisi superflua in considerazione della molteplicità dei dati offerti che rende probabile l'errore mnemonico anche in considerazione della visione soggettiva degli eventi. Rileva che il riferimento alla necessità di accertare la sussistenza di positive e concrete ragioni per credere alle dichiarazioni del collaboratore è un criterio di valutazione sommario e non conforme ai criteri di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 che impone sussistere ulteriori elementi di prova che siano di conferma delle dichiarazioni accusatorie.
Con riferimento agli omicidi di AL IT e ON LA evidenzia le dichiarazioni di megalomania dell'ON L.;
rappresenta l'erroneità del giudizio di inattendibilità che il giudice di merito ha reso con riferimento alle dichiarazioni della BR MA, considerando anche che la BR M. ha portato le sue accuse tre anni prima che l'ON L. iniziasse la sua collaborazione. Deduce che il ricorrente è stato prosciolto in ordine al delitto di sfruttamento della prostituzione delle due vittime, con la conseguenza che il movente dei due delitti è fondato su dati non accertati. Deduce travisamento di circostanze di fatto e delle stesse dichiarazioni dell'ON L. che si trovò compromesso dall'accusa di essere stato un lenone, mestiere ritenuto degradante nel suo stesso ambiente. Con riferimento all'omicidio Di ZO G. deduce violazione di legge e difetto di motivazione rappresentando di avere documentalmente provato in data precedente a quella del delitto, così come ricostruito tra il 7 ed il 9 marzo 1988 non vi furono colloqui tra esso ricorrente detenuto ed il fratello NC, come contrariamente detto dall'ON L.; che altre e diverse ragioni potevano ben costituire il movente dell'omicidio Di ZO G..
1.22 NO NC con due ricorsi, di cui uno personale, deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla prova di colpevolezza per i due fatti omicidiari (di FA FA e di Di ZO IO) fondata su una assiomatico affidamento di credibilità accordato ai due collaboratori di giustizia. Espone con riferimento all'omicidio FA R. che sia l'NA L. il 12.3.93 che il SI P. P. il 3.3.95 nelle loro prime dichiarazioni collaborative non indicarono la persona del NO V. (lo fecero rispettivamente in data 1.9.93 ed il 13.3.95; che l'ON L. ha giustificato questa omissione dicendo di avere in un primo momento sdebitarsi con il NO V. per avere costui depistato le indagini rivolte nei suoi confronti in ordine all'omicidio di SC MA per il quale invece l'ON L. fu prosciolto non certo per l'intervento del NO V., bensì per un alibi fornito da altri personaggi;
che il SI P. P. ha reso una successiva versione dei fatti non riscontrabile per la morte del Di AN IC;
che per l'omicidio Di ZO G. il ricorrente ebbe un colloquio in carcere con il fratello NO SA solo in data successiva allo stesso omicidio con la conseguenza che costui non potè commissionare l'assassinio.
1.23 Il difensore del latitante RA SA, riconosciuto responsabile dei delitti di cui ai capi 10A (omicidio di FA FA) ed 11 A (omicidio di AV IO) deduce violazione di legge per il diniego di rinnovazione istruttoria che la corte territoriale ha deciso con ordinanza 25.10.07 assumendo aprioristicamente la non utilità per il tempo trascorso dell'esame testimoniale della sorella dell'imputato a conferma dell'alibi avanzato con riferimento all'omicidio FA R.. Con un secondo motivo di gravame deduce violazione di legge con riferimento ai canoni ermeneutici di valutazione probatoria delle chiamate di correo.
1.24 Il difensore di RE OL con riferimento al solo capo 26A (omicidio di NE SC) deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 senza che il giudice di merito ne abbia accertato la sussistenza. Eccepisce che comunque detta aggravante non è applicabile per i delitti puniti edittalmente con l'ergastolo, come prescrive lo stesso disposto normativo.
1.25 Il difensore di CC GE nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di improcedibilità per prescrizione in ordine al delitto di corruzione deduce violazione di legge per avere il giudice di appello escluso la concessione di attenuanti generiche in assenza di appello del P.M. sul punto, esclusione disposta senza motivazione di merito ma unicamente "sulla base di mere valutazioni di opportunità processuale". Il ricorrente si duole che la corte territoriale "nel riconoscere che la sentenza di primo grado conteneva un positivo giudizio di colpevolezza, ha ritenuto di poter evitare la valutazione di ragionevolezza della sentenza escludendo le circostanze attenuanti generiche e formulando un nuovo giudizio sulla mancanza di cause evidenti di proscioglimento". Con altro motivo deduce mancanza di motivazione per essere le dichiarazioni dell'ON L. prive di riscontri.
1.26 Il difensore di LL OR riconosciuto colpevole del delitto di cui al capo 86A (omicidio di NZ GG) deduce difetto e manifesta illogicità della decisione rilevando che le dichiarazioni del chiamante in correità AN NO non hanno trovato riscontri esterni. Se infatti i collaboratori GR NC e NZ R. hanno detto che ad uccidere il NZ R. furono NN C. D. e AN S., solo il primo ha indicato come coautore il LL V. (per averlo saputo da costui), mentre il secondo ha indicato altro soggetto, tale IL IO. La contraddittorietà di questi elementi, ad avviso il ricorrente, inficia il valore probatorio delle dichiarazioni accusatorie anche in considerazione del fatto che l'ON L. non ha saputo della appartenenza del LL V. al clan NN (il LL V. è stato assolto dalla partecipazione a detto clan) non potendosi con supposizioni superare le lacune dei dichiaranti.
1.27 Il difensore di LL CA accertato colpevole del reato di cui al capo 80 (porto in luogo pubblico di 2 mitragliatori Kalashnikov deduce la nullità della decisione per essere il fatto diverso da quello contestato in quanto la cessione delle armi, secondo le dichiarazioni dibattimentali dell'ON L. sarebbe stata effettuata nell'anno 1991 e non nell'estate successiva. Con altro motivo deduce difetto e contraddittorietà della motivazione non trovando, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, le dichiarazioni del collaboratore riscontro in quanto riferito dal ZO SI e RN CA in ordine alla successiva cessione di dette armi al clan di RI SA.
1.28 Il difensore di DD PI in ordine al capo 60A della imputazione (spaccio di quantitativi non modici di cocaina) deduce in via generale l'omessa valutazione di attendibilità dei collaboratori e con riferimento alla specifica posizione del DD P. deduce difetto e contraddittorietà della motivazione rilevando che il SI P. P. ha riferito dell'intenzione di ON SA di uccidere il DD P., dato che rappresenta uno stato di risentimento che inficia le dichiarazioni accusatorie. Rappresenta che il SI P. P. ha escluso essersi rifornito di stupefacenti dal DD P. mentre le affermazioni di ON SA di avere consentito al DD P. di spacciare nella zona di competenza del fratello ON EO è stata smentita da quest'ultimo.
1-29 NZ GG, accertato responsabile dei delitti di cui ai capi 99 (cessione continuata di eroina) e 37C (omicidio BB TO) con ricorso personale deduce violazione di legge in quanto l'interrogatorio del P.M. reso in data 13.9.95 è stato effettuato in assenza del difensore che, avvisato, aveva dichiarato la propria indisponibilità a presenziare all'atto istruttorie. Deduce anche mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta confessione di detto omicidio, confessione che non è mai stata resa dinanzi al P.M. il 13.9.95 (verbale acquisito ex art.513 cod. proc. pen. in quanto il ricorrente non si è sottoposto all'esame in sede dibattimentale), mentre il collaboratore ON SA ha escluso per detto fatto omicidiario ogni responsabilità di esso NZ R. "nella premeditazione, nella organizzazione, nella esecuzione dell'omicidio di BB TO".
2.1 Le doglianze proposte avverso i criteri di valutazione della chiamata di correo sono parzialmente fondate dal momento che questa corte non può non confermare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione della fonte accusatoria "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" secondo il testuale disposto di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. Non si può avere riferimento a generiche ragioni che impongano di dare credito alle dichiarazioni accusatorie, come indicato nella sentenza di appello, ma si deve essere in presenza di idonei qualificanti riscontri in grado di completare la specifica accusa, come questa corte di legittimità ha sempre statuito. Vale quindi ricordare gli ovvi principi secondo cui la chiamata in correità deve essere valutata sotto un triplice profilo: 1) la credibilità del dichiarante, anche in relazione al suo vissuto personale, familiare e sociale, ai suoi rapporti con le persone coinvolte dalla sue propalazioni, alle motivazioni dell'esternazione confessoria;
2) la consistenza intrinseca delle dichiarazioni, con particolare riguardo alle caratteristiche della coerenza, precisione, costanza e spontaneità; 3) i riscontri esterni alla chiamata. Con riferimento alla tematica dei riscontri, essi possono essere costituiti anche da plurime dichiarazioni accusatorie, che devono presentare queste caratteristiche: a) convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) indipendenza, intesa come mancanza di pregressi accordi fraudolenti, da suggestioni o condizionamenti, che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) specificità, nel senso che la cd. "convergenza del molteplice" deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui attribuite.
Nel contesto di detti principi anche le chiamate in reità de relato, sono idonee ex art. 192 cod. proc. pen. a costituire riscontro alla chiamata in correità, ovvero possono assurgere a rango di prova a carico, se debitamente riscontrate;
per altro dette chiamate non rientrano nella disciplina dell'art. 195 cod. proc. pen., in quanto la fonte in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione: va sottolineato, tuttavia, che la natura indiretta dell'accusa impone di adottare criteri di particolare rigore nella valutazione e nel controllo del contenuto narrativo e dell'efficacia dimostrativa della propalazione (v. CASS. SEZ. 1 ANNO/NUMERO 2004/ 24249 RV 228550; CASS. SEZ. 5 ANNO/NUMERO 2004/ 552 RV 227021; CASS. S.U. ANNO/NUMERO 2003/ 45276 RV 226090). Un'ultima notazione pare, infine, opportuna: la precisione e l'efficacia individualizzante dei riscontri non deve essere intesa in senso formalistico, quasi a pretendere una completa sovrapponibilità degli elementi forniti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere.
Va comunque precisato che la sentenza impugnata si è, indipendentemente dalla generica affermazione di evidenziare le ragioni che impongono di dare credito alla chiamata, sostanzialmente e per la massima parte dei delitti esaminati, ispirata a questi criteri;
ha valutato con rigore l'affidabilità dei collaboratori di giustizia sentiti in questo processo, indipendentemente dalla loro moralità che non deve essere oggetto di valutazione in questa sede;
ha sciolto il problema della credibilità soggettiva del dichiarante, rilevandone la sua personalità, il suo grado di conoscenza della materia riferita, la posizione da lui assunta all'interno dell'organizzazione criminale, le ragioni che lo hanno indotto alla collaborazione con la giustizia, il suo disinteresse, la mancanza di un movente calunniatorio, i suoi rapporti con le persone accusate;
ha comunque vagliato criticamente tutte le propalazioni, confrontandole con i riscontri esterni.
2.2 Altrettanto corretta è la doglianza difensiva che contesta il passaggio in giudicato ritenuto dal giudice di appello con riferimento a particolari modalità della condotta non specificatamente contestate con l'atto di impugnazione che peraltro è rivolto a rimuovere l'affermazione di responsabilità cui la condotta stessa si riferisce. L'acquiescenza della parte interessata, che non propone specifica impugnazione su un capo della sentenza, produce preclusione processuale alla rivisitazione del "decisum", preclusione che, sul piano sostanziale, si risolve nella formazione di un giudicato parziale interno che ha per oggetto la decisione relativo a quel capo di accusa e non anche, come in più occasioni ritenuto dal giudice di appello, una specifica modalità della condotta che, riferendosi a quella imputazione deve essere comunque oggetto di nuova specifica valutazione da parte del giudice chiamato a decidere del gravame. Se a puro titolo di esempio nell'atto di impugnazione non è fatto riferimento all'uso di una certa autovettura, non per questo il giudice di appello non deve valutare se tale uso sia stato o meno effettuato accertando, ove necessario, le relative prove dimostrative del fatto. In definitiva in tema di impugnazioni, nell'ipotesi di sentenza che decide su più capi di imputazione, il gravame è rivolto ai capi che hanno formato oggetto di valido gravame e quindi a tutti gli elementi costitutivi del reato di cui si contesta la responsabilità.
2.3.1 Il ricorso del Procuratore generale
contro
BA AT con riferimento all'assoluzione per l'omicidio di NE SC è inammissibile perché non prospetta specifiche e rilevanti cesure motivazionali della decisione impugnata, ma si limita a riportare e condividere la valutazione dei fatti così come ricostruiti dal primo giudice. Il ricorrente nell'atto di impugnazione non indica quali siano gli elementi di illogicità della sentenza assolutoria e rivaluta acriticamente il fatto aderendo senza addurre propria motivazione alle argomentazioni del giudice di primo grado omettendo di analizzare le decisioni della Corte di assise di appello.
2.3.2 Anche il ricorso avverso l'assoluzione di D'GI OL con riferimento all'omicidio di SS NC è manifestamente infondato in quanto sostanzialmente rivalutativo di fatti non illogicamente ricostruiti dal giudice di appello. L'accusa di essere stato complice ed agevolatore dell'omicidio di SS NC per avere fornito all'ON L. e agli altri complici l'indicazione relativa all'imminente chiusura della bisca di Casamassima e quindi l'informazione della partenza del SS V. da quella bisca e da quel luogo nonché di avere avvertito il AP A. in provincia di Padova dell'imminente fine del SS V. (da altre fonti queste informazioni risultano fornite dalle "donnine" che lavoravano presso la bisca del SS V.) è rimasta contraddetta dalla dichiarazione del IE che indica il D'GI N. come presente in Viaggiano in provincia di Padova. Nè può in questa sede sostenersi che il fu altro personaggio con il medesimo soprannome ad essere presente con il IE ed il AP A., trattandosi di dati fattuali non valutabili in questa sede di legittimità per carenza di dati che ne evidenzio la manifesta illogicità.
Si osserva inoltre, con argomentazione definitivamente tranciante ogni contraria valutazione, che la corte territoriale non ha accertato, ne' è stato dedotta, la sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata di correo espressa dall'ON L. nei confronti del D'GI N. o della persona con soprannome "TR- TR".
2.4 Tutti i ricorsi di quanti hanno fruito di pena concordata in appello sono manifestamente infondati. Il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità che - comportando la rinuncia ai motivi di censura - fa di per sè presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, sussistendone i presupposti, il succitato art. 129 c.p.p., la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento (Cass. 7, 12.3.03 n. 11634, c.c. 24.4.02, rv. 223569;
Cass. 6, 20/09/2002 n. 31514, ud. 24/04/2002, rv. 222572). Il giudice d'appello, nel caso di accoglimento della richiesta delle parti ex art. 599 c.p.p., comma 4 non ha alcun potere in ordine alla determinazione della pena e all'applicazione di circostanze attenuanti, ma deve limitarsi a controllare la congruità e legalità della pena richiesta;
l'imputato, conseguentemente con il ricorso per Cassazione non può dolersi dell'omessa motivazione in ordine alle questioni che hanno formato oggetto della rinuncia, salvo che vengano denunciate nullità assolute relative al rito o la violazione dell'art. 129 c.p.p. (Cass. 6, 5.3.99 n. 2963, ud. 14/01/1999, rv. 212732). Tanto vale con riferimento alle doglianze relative alla mancata riapertura del dibattimento in sede di appello, mentre le censure di prescrizione avanzate nell'interesse di ER RI sono manifestamente infondate in quanto i reati non erano prescritti al momento della decisione di appello.
2.5 Il ricorso di SI P. P. è manifestamente infondato. Con riferimento all'omicidio AL G. in ordine al quale il ricorrente deduce difetto di dolo e comunque di premeditazione, si rileva la corretta valutazione della Corte di assise con riguardo alla non occasionale presenza dell'imputato nel luogo ove fu abbattuta la vittima. Il giudice di merito ha motivatamente escluso veridicità alla dedotta casuale presenza del SI P. P. per il prelievo della droga da consegnare al tossicodipendente RI;
ha considerato le mendaci dichiarazioni relative alla presunta "bastonatura" della vittima;
ha infine congruamente apprezzato ai fini della preesistenza del dolo omicidiario il dato costituito dall'uso della auto del SI P. P. per il trasporto del cadavere all'interno di un tino fino alla porcilaia. È ovvio inoltre che la causale dell'omicidio non attiene alla persona del ricorrente che in tanto è stato accertato avervi partecipato, in quanto adepto del clan mafioso. Anche per l'omicidio FA R. è stato accertato che fu il SI P. P. che doveva fornire l'auto per trasportare ed occultare il corpo dell'ucciso e lo stesso imputato non ha negato "la partecipazione alla decisione di uccidere, alla programmazione del delitto, alla individuazione del luogo e persino del sopralluogo della sera prima ed alla condivisione del correlato appuntamento" della mattina, cui non partecipò. Corretta la valutazione del giudice di merito sul contributo psichico ed organizzativo prestato dal ricorrente che si adoperò anche perché il UR NE fornisse la pistola usata per l'omicidio. Nella fattispecie trova quindi applicazione il principio di legittimità che statuisce che in ipotesi di concorso di persone nel reato, l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è sufficiente a integrare la desistenza, ma è necessario un "quid pluris" che consiste nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, e nell'eliminazione delle conseguenze che fino a quel momento si sono prodotte (Cass. 1^ 1.2.08 n. 9775, depositata 4.3.08, rv. 239175). Tanto evidenzia la manifesta infondatezza del ricorso anche sotto il profilo della richiesta attenuante della minima partecipazione correttamente negata stante la determinante valenza della fase deliberativa ed organizzativa del fatto di omicidio. Per questo delitto la doglianza in ordine alla entità della pena (anni 20 di reclusione) è inammissibile per la considerazione in concreto espressa dal giudice di merito in ordine alla negativa personalità dell'imputato ed alle attenuanti già valutate con giudizio di prevalenza.
Per il delitto AV G. è rimasto accertato che SI P. P., dopo aver fatto salire sulla sua auto la vittima, partecipò sia al trasporto del cadavere trascinato a mò di "carriola" (la vittima fuggendo si era allontanato dal luogo ove doveva essere abbattuto), sia alla sua eliminazione bruciandolo infilato in una pila di copertoni di auto. La prova di responsabilità è correttamente formata dalle dichiarazioni dell'ON L. del tutto conformi a quelle del Di AT IC che ebbe le confidenze del SI P. P., il quale a sua volta ha confermato averle rese). Le contrarie doglianze del ricorrente si sostanziano in una rivalutazione del fatto, mentre per la premeditazione valgone le considerazioni appena espresse in ordine all'omicidio AL G..
2.6 Il ricorso proposto nell'interesse di RU ER è inammissibile. Le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6, 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). È quindi inammissibile un diverso apprezzamento di un fatto valutato non con manifesta illogicità da parte del giudice di merito. Nè la rispondenza delle valutazioni probatorie può essere oggetto di analisi ai fini del riconoscimento del vizio del travisamento del fatto, vizio che può essere oggetto di valutazione in sede di legittimità in quanto inquadrabile nelle ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e;
l'accertamento di detto vizio richiede pertanto la dimostrazione da parte del ricorrente della avvenuta rappresentazione al giudice di merito degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come gli elementi siano stati valutati (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207945). Il giudizio di legittimità ha per oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati della interpretazione delle prove costituenti i fondamenti della decisione siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass. 1^, 10.2.00 n. 94, c.c. 10.1.00, rv. 215336; Cass. 2^, 20.9.94 n. 3695, c.c. 13.9.94, rv. 198818). Nella concreta fattispecie il ricorrente lamenta una non consentita diversa valutazione del materiale probatorio, avendo al contrario il giudice di merito escluso confusioni con altri personaggi, l'accertato elemento temporale e considerata la sua individuazione come il IU di San Ferdinando di Puglia, stante anche il riscontro con le dichiarazioni rese dal SI P. P. per conoscenza diretta. Le doglianze relative alla quantificazione della sanzione sono genericamente proposte a fronte della considerazione che il giudice del fatto ha espresso con riferimento ai precedenti dell'imputato.
2.7 Il ricorso proposto nell'interesse di NN CO MI è inammissibile. Nel sistema previsto dall'art. 442 cod. proc. pen., così come modificato dalle sentenze n. 81/1991 e n. 23/1992 della Corte Cost, non potendosi e non dovendosi far carico all'imputato di un errore di valutazione commesso dal pubblico ministero o dal giudice in ordine alla possibilità di definire il procedimento, conformemente alla sua richiesta, allo stato degli atti, soltanto la decisività degli elementi di giudizio acquisiti nel dibattimento ed utilizzati in motivazione della sentenza giustifica la mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen.. Il giudice del dibattimento può ritenere ingiustificato il diniego del rito abbreviato solo quando la situazione probatoria all'esito del dibattimento si sia mantenuta tal quale si era cristallizzata al momento dell'udienza preliminare, ovvero quando malgrado le nuove acquisizioni, le stesse non siano state poi utilizzate per la decisione (Cass. 3^, 10.3.99 n. 5911, depositata 12.5.99, rv. 213618;
Cass. 6, 20.10.95 n. 11450, depositata 25.11.95, rv. 204098). Nella concreta fattispecie la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso è rappresentata dallo stesso esito del procedimento nei confronti del ricorrente che in primo grado ha confessato alcuni delitti ed in appello ha esteso la confessione anche ai rimanenti. Anche l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata in quanto la possibilità di concedere l'attenuante all'esito del dibattimento esclude differenze di trattamento conseguenti ad errori di valutazione nell'ammissione al rito alternativo.
2.8 Il ricorso proposto nell'interesse di NN SC è manifestamente infondato. L'art. 82 cod. pen., che disciplina l'"aberratio ictus", prevede l'errore che cade sull'oggetto materiale (persona o cosa) del reato, nel senso che il reato, invece di offendere il bene interesse cui l'offesa era diretta, lede lo stesso bene interesse di altra persona. In rapporto alla persona offesa per errore sussiste ugualmente il dolo, perché, se questo era l'originario elemento soggettivo, l'offesa di una persona invece di un'altra (oppure l'offesa per errore anche di un'altra persona) non vale a mutare la direzione della volontà (Cass. 1^, 6.4.06 n. 15990, depositata 10.5.06, rv. 234132). Da tanto consegue che non si può ritenere che, in rapporto alla persona offesa per errore, colui che ha commesso il fatto non si trovi in dolo perché, se il titolo originario era il dolo, l'offesa per errore, anche di un'altra persona, non comporta mutamento dell'elemento soggettivo.
2.9 Non sussistono vizi di legittimità con riferimento alla affermazione di responsabilità di AP NO, nei cui confronti alle dichiarazioni accusatorie di ON L. fanno riscontro quelle rese in data 4.9.89 (quindi in epoca pregressa) dall'allora collaboratore ER AD, gestore della trattoria Raviola di Vegiano, in provincia di Padova. Le doglianze difensive sulle logiche criminali delle uccisioni di volta in volta decise dai vari soggetti a seconda degli specifici rapporti di forza dei vari gruppi non possono costituire per la loro aleatorietà argomentazioni logiche in contrasto con la corretta ermeneutica probatoria adottata dalla Corte di assise di appello. Le dichiarazioni dei due collaboranti hanno la loro convergenza nel dato riferito da entrambi costituito dall'essere stato comunicato al AP A. la notizia dell'uscita del SS V. dalla bisca di Casamassima alle ore 1.30 e che l'imputato, che volle farsi vedere quella sera in Abano Terme, festeggiò l'eliminazione del SS V. prima che costui fosse effettivamente ucciso circa un'ora dopo.
Nè in questa sede è censurabile la causale dell'omicidio (realizzato al secondo tentativo dopo un primo fallimento), la cui messa in opera fu conseguenza delle notizie che ON L. ricevette a Napoli dal camorrista Luigi Giuliano il quale confermò le intenzioni omicidiarie del SS V. nei suoi confronti (del tutto logica la valutazione della corte territoriale sulla caratura criminale del SS V.). Corretta la considerazione circa l'assenza di reazioni vendicative da parte del AP A., socio dell'ON L., a seguito dell'uccisione del SS V., che pure era suo socio, ma che aveva deciso di eliminare condividendone la necessità prospettata dal più importante ON L.. Inammissibile il ricorso relativo al diniego di attenuanti generiche che la Corte territoriale ha motivatamente escluso per i precedenti penali, l'intensità del dolo ed il ruolo essenziale nella determinazione dell'evento.
2.10 Il ricorso proposto nell'interesse di RI AL è manifestamente infondato in quanto l'inammissibilità dell'appello non dichiarata con ordinanza a norma dell'art. 591 c.p.p., u.c., può essere legittimamente dichiarata al momento della pronuncia della sentenza nel giudizio d'impugnazione (Cass. 1^ 12.7.95 n. 9283, depositata 30.8.95, rv. 202232). Ciò conformemente al generale principio della tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., sia perché da questa diversa formalità non consegue alcuna violazione di garanzie difensive che il ricorrente ha in concreto esercitato con la presente impugnativa.
Deve inoltre considerarsi che le attenuanti generiche (unica modifica della decisione in favore del coimputato) sono state concesse al IS F. anche per ragioni strettamente soggettive (i modesti precedenti penali), dato inerente la sola specifica posizione dello stesso IS V., come tale non estensibile a imputati riconosciuti colpevoli degli stessi capi di accusa.
2.11 Il ricorso proposto nell'interesse di EL AL è manifestamente infondato. Al riguardo valgono i principi di legittimità secondo i quali, in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. richiede che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriore accertamenti, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento (Cass. 6^, 18.12.03 n. 48527, ud. 18.11.03, rv. 228505; Cass, 6^, 18.11.03 n. 48524, ud. 3.11.03, rv. 228503). In tema di immediata declaratoria di cause di non punibilità, quando l'applicazione della causa di estinzione del reato richiede un accertamento di merito, la Corte di cassazione deve esaminare gli atti nei limiti propri del giudizio di legittimità e non può compiere valutazioni diverse rispetto a quelle espresse dal giudice di merito in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione che ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (Cass. 1, 21.3.01 n. 11037, ud. 30.1.01, rv. 218617; Cass. 4^, 22.9.00 n. 9944, ud. 27.4.00, rv. 217255). Nella concreta fattispecie, il giudice di merito ha accertato che le dichiarazioni accusatorie dell'ON L. hanno avuto il riscontro nelle informazioni rese dal collaboratore RO RE e nella deposizione dell'avv. Luigi LL che ha riferito delle perquisizioni preannunciate da un carabiniere. Nè è stato violato il principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata che sussiste solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità e di incompatibilità sostanziale, realizzando una vera e propria trasformazione e sostituzione dell'addebito a carico del prevenuto, posto così a sorpresa di fronte ad un fatto nuovo senza avere nessuna possibilità di effettiva difesa (Cass. 5^, 12.2.99 n. 1842, ud. 25.11.98, rv. 212351). La mutazione del fatto deve essere negli elementi essenziali della fattispecie, con preclusione in concreto delle possibilità di difesa da parte dell'imputato e non, come nel caso concreto, se attiene ad elementi secondari della fattispecie in ordine ai quali il prevenuto ha espletato le proprie difese (Cass. 5^, 3.3.99 n. 2885, ud. 16.10.98, rv. 212772).
2.12 La sentenza relativa all'affermazione di responsabilità di De ON MA per l'omicidio AL PE deve essere annullata con rinvio altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bari perché il giudice di merito rivaluti la sussistenza nella fattispecie di idoneo riscontro anche di carattere logico alle dichiarazioni accusatorie dell'ON L..
È manifestamente infondato il motivo di gravame relativo al diniego di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per sentire nuovamente il chiamante in correità al fine di apprezzare direttamente la dedotta pretesa inaffidabilità soggettiva del collaboratore. La Corte di assise di appello con ordinanza in data 25.10.07 ha debitamente e motivato la decisione stante la assenza di specificità della richiesta con riferimento ad eventuali nuove circostanze da accertare e considerato che comunque le impressioni conseguenti alle modalità ed al tipo di eloquio non hanno rilevanza concludente ove non risulti violata la logica e la veridicità di quanto riferito. Deve essere poi respinto perché infondato il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 190 bis cod. proc. pen. che la difesa non ritiene applicabile trattandosi di coimputato nel medesimo procedimento. Questa Corte ha già statuito la ritualità dell'acquisizione nell'ambito di processi relativi ad associazioni di stampo mafioso, di dichiarazioni rese dinnanzi a diverso collegio, mediante semplice lettura, nonostante l'opposizione della difesa, stante l'applicabilità dell'art. 190 bis cod. proc. pen., il quale, con riguardo ai procedimenti ex art. 51 c.p.p., comma 3 bis, originariamente prevedeva che l'esame di chi avesse reso dichiarazioni in altri procedimenti, i cui verbali fossero stati acquisiti ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen., venisse effettuato solo nel caso in cui il giudice lo ritenesse assolutamente necessario. Devono essere comprese nell'ambito previsionale di tale disposizione anche le dichiarazioni rese nello stesso procedimento ma dinnanzi a diverso collegio, come conferma l'attuale formulazione dell'art. 190 bis cod. proc. pen., introdotta con la L. n. 63 del 2001, art. 3 (Cass. 6^, 20.4.05 n. 6221, depositata 16.2.06, rv.
233087; Cass. 5^, 15.2.04 n. 3406, depositata 2.2.05, rv. 231413). È invece fondato il motivo che evidenzia la non concludenza degli elementi di riscontro che il giudice di merito ha indicato nel movente dell'omicidio legato alla vendetta per l'attentato subito da OR OL, convivente della De ON D., il 6.9.83 e nel carattere dominante della donna nella gestione degli affari delinquenziali dello stesso OR, subordinato, malgrado la sua notevole capacità criminale, alle decisioni della prevenuta. Allo stato non sussistono riscontri sufficienti alla chiamata di correo in quanto non sono state evidenziate conferme anche indirette, ma comunque tranquillanti alle dirette accuse dell'ON L., ferma restando la corretta valutazione di attendibilità intrinseca che non è inficiata dalle accuse della De ON che portarono all'arresto dell'ON L.. Ogni evento può avere più di una causale che può essere comune a più persone (il giudice di primo grado ritiene possibile che il delitto, oltre che per la vicinanza del AL G. al MA - come tra l'altro detto dal deceduto NE UR che lo apprese da SI P. P. - fu posto in essere anche per "una sorta di latente risentimento nei confronti dell'emergente capo mafia tranese per il suo predominio territoriale che di giorno in giorno si andava sempre più consolidando, sì da metterlo alla prova, e questo anche in considerazione della progressiva esautorazione del ruolo di OR OL in favore del nuovo pupillo di ON SA, ossia di Di AN IC"). Tanto comporta che il solo interesse ad uccidere non è tranquillante riscontro individualizzante a dichiarazioni accusatorie. Se nessun altro personaggio indica l'intervento attivo della De ON M., che pure è accertato avere indirizzato e concretamente diretto le attività delinquenziali del OR, se non vi è prova che Di UG PI consegnò la pistola con il silenziatore per conto dalla De ON M. (questo imputato è stato prosciolto), il giudice del fatto deve per affermare la responsabilità della prevenuta evidenziare tra i dati probatori riscontri anche di logicità che accertino il determinante intervento istigatore della donna.
2.13 Il ricorso in ordine alla valutazione probatoria della chiamata in correità dell'LI è manifestamente infondato avendo il giudice di merito rispettato i canoni di valutazione probatoria con l'accertamento che questo imputato fu uno degli autori della rapina al supermercato, stante il suo riconoscimento da parte ella commessa del negozio PA di Trani. Il riscontro individualizzante supera le discordanze di generica dedotte in ricorso in considerazione della logica valutazione di attendibilità delle accuse anche per la coincidenza delle dichiarazioni del SI P. P. (in possesso di assegno compendio della rapina) e dell'ON L. nei confronti del deceduto ZO NI.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sia per carenza di personale interesse del ricorrente sia per essere in fatto manifestamente infondato. La disposizione dell'art. 587 cod. proc. pen., che prevede l'effetto estensivo dell'impugnazione, è dettata dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione con riferimento a dati oggettivi che riverberano la loro efficacia nei confronti di tutti gli imputati del procedimento. Nel caso di specie non può essere invocato a favore di coimputato non impugnante una valutazione non riferibile a tutti gli imputati quale la ricerca di sussistenza di riscontri individualizzanti ad una comune chiamata di correo. È ovvio infatti che i riscontri sono diversi nei confronti di ciascun imputato, non hanno natura oggettiva e, in conseguenza e per effetto di detta qualità, non sono estensibili.
2-14 Il ricorso avanzato nell'interesse di ON V. è inammissibile. Con il primo motivo il ricorrente non contesta la competenza individuata per connessione, ma i provvedimenti che hanno disposto la riunione dei procedimenti. Peraltro i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione, con la conseguenza che la doglianza non è ammissibile. Il secondo motivo di impugnazione è genericamente proposto perché non prospetta violazioni difensive conseguenti alla diversa qualificazione del fatto, fatto in ordine al quale il prevenuto ha espletato le proprie difese. Le dichiarazioni accusatorie e la ricezione dei mobili a prezzo inferiore a quello commerciale sono dati probatori debitamente considerati dal giudice di merito per escludere la sussistenza di condizioni imponenti il proscioglimento, come richiesto dal ON V.. Corretta la decisione del giudice di merito di non ritenere rilevanti le deposizioni attinenti a comportamenti diversi dalla condotta contestata integrare il delitto di cui al capo C.
2.15 Il ricorso proposto nell'interesse di RA SC è manifestamente infondato avendo il giudice di merito accertato che Di TO, Di TT e RA F. "dovettero a fine 1990 - inizio 1991 farsi autorizzare da ON L. a prelevare la droga in OMa", autorizzazione che dimostra consapevolezza da parte del ricorrente di trattare stabilmente e quindi di operare in maniera non occasionale con un gruppo delinquenziale organizzato. Va in proposito confermato il principio di legittimità che statuisce integrare la condotta di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze, in quanto agevola lo svolgimento dell'attività criminosa della struttura criminale ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso (Cass. 6, 19.11.07 n. 1174, depositata 10.1.08, rv. 238403).
2.16 Il primo motivo di ricorso avanzato nell'interesse di TA R. è manifestamente infondato alla luce dei non illogici accertamenti di fatto operati dai giudici di merito in ordine alla deliberazione dell'omicidio da parte del ricorrente. È rimasto infatti provato che dopo la diretta decisione espressa dal TA R. nella riunione presso la sua abitazione di uccidere lo BB A. e dopo il fallimento dell'agguato di marzo, il gruppo mantenne la decisione di eliminare il pericoloso esponente del clan antagonista. Il TA R. in questo gruppo godeva di posizione apicale e, come dichiarato dal collaboratore NZ A. A., "eravamo tutti d'accordo che si doveva uccidere BB TO" e quella decisione presa a casa del TA R., mentre costui era agli arresti domiciliari, prima del ferimento fu "unica" "era stata già presa" (vedi pagina 1875 della sentenza di primo grado).
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile dal giudice di appello perché non avanzato con i motivi di gravame. Lo stesso giudice peraltro ha considerato l'infondatezza della richiesta avanzata solo in sede di discussione orale, implicitamente riportandosi alle decisione di primo grado ed alle dichiarazioni del NZ A. A., dell'ON L., del GR il quale ultimo ha specificatamente ricordato che fu il TA R. a prendere il comando del clan Spera dopo l'uccisone dei due fratelli Spera. In questi termini e su questi presupposti il ricorso è inammissibile in rito ed in fatto, in quanto prospetta censure di merito debitamente motivate dalla Corte d'assise. Anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la corte territoriale adottato un giudizio di colpevolezza conforme al disposto normativo e non manifestamente illogico. Il giudice di merito ha infatti valutato correttamente la duplice chiamata in reità di identico contenuto, chiamata conforme alla accertata causale del delitto deciso dal clan ER che aveva in progetto di eliminare anche l'ON L., come dichiarato dal confesso Lacalamita. Costui ebbe infatti l'incarico di contattare anche il TA R. per eliminare lo stesso ON L. e chi gli era più vicino.
2.17 Il ricorso nell'interesse di IS V. è manifestamente infondato essendo nuovamente avanzate le stesse doglianze valutate dal giudice di appello che ha considerato la triplice concorde chiamata in correità ed ha dato non illogica spiegazione della durata del vincolo societario (otto mesi), della assenza di rapporti diretti con il SA ON, stante il ruolo dominante di costui. La diversa considerazione dei dati probatori, tutti esaminati dal giudice di merito si sostanzia conclusivamente in una diversa ricostruzione del fatto.
2.18 Il primo motivo di ricorso nell'interesse di IS SA è meramente reiterativo in maniera acritica delle doglianze considerate e respinte dalla Corte di assise di appello che ha valutato, a fronte delle plurime dichiarazioni accusatorie, la irrilevanza di considerazioni sui comportamenti che sarebbero estranei al mondo delinquenziale, mondo in cui il ricorrente è risultato da sempre inserito. Vale poi ricordare che il giudice di merito ha accertato che, tra gli altri, vi è anche l'ulteriore dato costituito dalle dichiarazioni dello GO relative ai compiti del IS S. nella struttura di vendita, con la conseguenza che quanto dichiarato da ON L. con riferimento a fatti diversi dallo smercio di stupefacenti è estraneo allo specifico giudizio di responsabilità attinente lo specifico capo di accusa.
Il ricorso relativo all'aggravante è manifestamente infondato in quanto la circostanza sussiste in conseguenza del solo accertamento della disponibilità delle armi, indipendentemente dalla attualità ed effettività della detenzione (Cass. 6^, 24.2.98 n. 265, c.c. 23.1.98, rv. 210835) ed è una circostanza di natura oggettiva, applicabile anche agli associati che non abbiano custodito o utilizzato le armi (Cass, 6^, 23.2.04 n. 7707, ud. 4.12.03, rv. 229769). Le doglianze in ordine alle attenuanti già negate dalla sentenza di Milano sono manifestamente infondate avendo il giudice di merito quantificato la sanzione con espresso riferimento dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. 2.19 I ricorsi proposti nell'interesse del OM sono inammissibili. Non vi è dubbio che la giurisprudenza di legittimità, cui questa corte non può non conformarsi, esige il pieno rispetto del disposto di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, rispetto cui nella fattispecie il giudice di merito si è strettamente attenuto con una analisi esaustiva di ciascuna doglianza già attentamente considerata dal giudice di primo grado con una verifica probatoria esposta in maniera non ripetitiva in oltre 70 pagine. Non è conseguentemente censurabile in questa sede una affermazione di responsabilità conseguente a cinque chiamate in reità che derivano la conoscenza della partecipazione del OM al fatto omicidiario da quattro fonti diverse. Le specifiche doglianze relative alla contraddittorietà o alla non credibilità delle motivazioni delle varie confidenze omicidiarie si risolvono in una rivalutazione interpretativa degli elementi di fatto non ammissibile in questa sede.
La corte territoriale ha debitamente esposto ragioni di non utilità della richiesta riapertura istruttoria, non essendo comunque indicato in ricorso il vizio motivazionale che conseguente alla denegata istruttoria. Il ricorso relativo alla premeditazione è genericamente proposto senza indicazione delle ragioni che in concreto e non solo in via ipotetica escluderebbero per questo imputato la preventiva programmazione omicidiaria. I motivo di ricorso in ordine alla quantificazione della sanzione sono manifestamente infondati avendo la corte territoriale debitamente considerato per il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la conseguente determinazione della pena la negativa personalità del prevenuto, sorvegliato speciale che ha violato le prescrizioni imposte.
2.20 Il ricorso proposto nell'interesse di LL AN è inammissibile. Il primo motivo di gravame è assertivamente reiterato avendo il giudice di appello escluso l'identità fatti, pur commessi in violazione delle stesse norme repressive del traffico degli stupefacenti. Presupposto della "medesimezza" del fatto è che questo sia identico in tutti i suoi elementi e non anche quando sia solo parzialmente identico (Cass. 3, 1.10.98 n. 2188, c.c. 9.7.98, rv. 21859). Non è certo errato o manifestamente illogico ritenere che lo spaccio per conto ed in nome dell'ON L. è da qualificarsi fatto diverso dall'ulteriore attività di spaccio effettuata in proprio, anche se a mezzo degli stessi subordinati spacciatori. Il secondo motivo di ricorso si sostanzia in censure rivalutative di giudizi non illogicamente svolti dalla corte territoriale che ha debitamente considerato le concrete modalità delle frequentazioni carcerarie del collaboratore, il carattere disinteressato delle dichiarazioni eteroccusatorie, la fermezza e la mancanza di movente calunniatorio, l'assenza di elementi contrari.
Sono inammissibili le doglianze esposte nei confronti della valutazione resa in ordine alle dichiarazioni del SI P. P. in ordine al quale non sono dedotti intenti calunniatori e che ha ricordato l'improvviso apparire del LL E. che non poteva spendere senza conseguenze il nome dell'ON L.. Va in proposito ricordata la valenza del principio della cosiddetta "frazionabilità" delle dichiarazioni rese da chiamanti in correità, principio secondo il quale l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente quelle che risultano immuni da specifiche contraddizioni (Cass. 1, 9.3.00 n. 2884, ud. 20.1.00, rv. 215505;
Cass. 6, 10.3.95 n. 4162, ud. 2.11.94, rv. 200904). Nella fattispecie la corte territoriale ha considerato ogni doglianza oggi in ricorso riproposta (vedi pagina 77 della decisione) al riguardo verificando la conformità al vero di quanto dal SI P. P. detto. Il ricorrente non ha poi interesse ad una valutazione di maggiore gravità della condotta a lui attribuita dal giudice di merito mentre le doglianze in ordine alla quantificazione della pena è inammissibile trattandosi di giudizio che deve ritenersi esaurientemente compiuto con il porre in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione. Nel caso specifico la motivazione è stata esposta con riguardo alle modalità della condotta, non essendo il giudice comunque tenuto a considerare in maniera analitica i singoli elementi di cui all'art. 133 c.p. esponendo per ciascuno di questi le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il proprio conclusivo giudizio (Cass. 2, 2.9.00 n. 9387, ud. 15.6.00, rv. 216924).
2.21 Il ricorso proposto nell'interesse di NO SA relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ai carabinieri il 5.3.88 da BR MA è manifestamente infondato. L'utilizzazione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni accusatorie rese dal testimone irreperibile, qualora la sua irreperibilità non sia conseguenza di una scelta volontaria per sottrarsi all'esame da parte dell'imputato, rientra nella previsione dell'art. 111 Cost., comma 5 che, in presenza di accertata impossibilità di natura oggettiva, deroga al principio costituzionale che garantisce il contraddittorio in dibattimento (Cass. 6, 16.4.03 n. 18150, ud. 19.2.03, rv. 225250). Nella fattispecie trova applicazione quanto statuito dalle Sezioni Unite che hanno affermato il principio secondo il quale ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore di una parte privata o dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., l'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore - integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili (Cass. S.U. 24.9.03 n. 36747, ud. 28.5.03, rv. 225470). La valutazione dell'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. è demandata in via esclusiva al giudice del merito, il quale deve formulare al riguardo una valutazione postuma sorretta da adeguata motivazione conforme alle regola della logica (Cass. 2^, 2.12.98 n. 12705, ud. 11.11.98, rv. 211913). Nel caso in esame deve ritenersi corretta la valutazione di merito che ha escluso la certa prevedibilità di volersi sottrarre all'esame del giudice da parte di chi per motivi personali ed in seguito a varie vicende familiari non collegabili al procedimento si è reso irreperibile senza lasciare comunicazioni anagrafiche. La sopravvenuta impossibilità di rintracciare la persona informata dei fatti, che ha lasciato il territorio nazionale per una destinazione non nota, ha quindi reso rituale la lettura delle sue dichiarazioni (Cass. 3, 17.6.98 n. 7231, ud. 21.5.98, rv. 211203).
Quanto alla valutazione della chiamata in correità o in reità questa corte non può non confermare gli ormai consolidati canoni probatori prima ricordati con la conseguenza che la responsabilità fondata su una doppia convergente chiamata in reità costituisce per i due fatti omicidiari in danno di AL IT e ON LA un giudizio che supera il controllo di legittimità. Il giudice di merito ha infatti evidenziato e debitamente considerato gli elementi concordi delle due chiamate (ON L. e BR M.) che si concretano in accuse nei confronti del NO NC, avendo la BR M. sporto denuncia il 5.3.1988 in epoca antecedente di molti anni all'inizio della collaborazione dell'ON L.. È stato accertato che entrambi i dichiaranti hanno parlato della partecipazione del Di ZO G. all'uccisione delle due, del seppellimento dei corpi nei fanghi delle cave, la BR M. ha efficacemente ricordato anche il fango che imbrattava i vestiti del convivente. Entrambi hanno fatto riferimento alla figura di CO RE detto CH (personaggio che violentò con il Di ZO G. la AL Vi. prima della sua uccisione).
La valutazione di legittimità in ordine al fatto di omicidio in danno di Di ZO IO è comune anche alla posizione di NO NC e conduce all'annullamento della decisione con rinvio per entrambi i ricorrenti ad altra sezione della Corte di Assise di Appello Bari, nei cui confronti gli elementi di riscontro alla chiamata di correo dell'ON L. sono allo stato insufficientemente indicati. Corretta la valutazione di attendibilità del collaboratore che ha reiteratamente riferito modalità del fatto aderenti ai pochi dati di generica accertati in assenza di elementi espressione di intento calunniatorio. L'ex carabiniere tossicodipendente, intraneo all'omicidio delle due prostitute AL IT e ON LA (per averle attirate sul luogo del delitto) uccise da SA NO, loro sfruttatore, era stato convocato il 7.3.88 dai carabinieri. SA NO, al momento detenuto, fece sapere al fratello NC NO di eliminare il Di ZO G. che poteva parlare e coinvolgerlo. ON L., Di AN M., RE N. andarono a casa del NO NC, presero il Di ZO G.. RO ON e Di ZO G.. ON sparò in testa al Di ZO G.. Presero il corpo e lo portarono su una pila di copertoni distante 3 - 400 metri ove gli diedero fuoco. Poi dopo qualche ora girarono il corpo perché si consumasse e quindi gettarono i pochi resti dietro alcuni massi. Ma al di là della logica ricostruzione della causale corroborata dal dato relativo alla convocazione della vittima presso la caserma, anche se è stato accertato che questa fu disposta non per avere notizie sulle due persone scomparse, valutato anche l'elemento non irrilevante costituito dal vincolo di riconoscenza che legava l'ON al NO V. che lo determinò ad eliminare il Di ZO G., il giudice di merito non ha indicato dati costituenti un riscontro esterno alla chiamata, non avendo la BR M. a suo tempo riferito notizie su questo omicidio.
2.22 Il ricorso proposto nell'interesse di NO NC con riferimento all'omicidio FA R. è manifestamente infondato. Lo stesso ricorso deve, come appena detto trovare accoglimento per quanto concerne l'omicidio Di ZO G. per le ragioni appena ricordate con riferimento alla posizione di NO SA. Devono essere in primo luogo respinte le doglianze di non attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dell'ON in quanto il giudice di merito ha accertato che l'impianto generale del racconto relativo all'omicidio del FA R. ha avuto l'importante riscontro del ritrovamento del fucile a canne mozze, arma fatta recuperare dal dichiarante all'interno di un pozzo in data 6.11.03, mentre le modalità dell'agguato e della fuga dei tre assassini sono state in tutto confermate da quanti furono presenti all'interno della segheria di marmi. L'inattendibilità per la tardiva indicazione del nome del NO V., persona amica dell'ON che beneficiò anche di suoi aiuti economici, è stata parimenti logicamente esclusa in quanto il giudice di appello ha accertato la veridicità delle ragioni che indussero in un primo momento l'ON a tacere il nome del NO NC, in quanto per l'omicidio MA il NO V. mantenne i patti che lo legavano all'ON negando l'accusa, comportamento che comportò la scarcerazione del OR e dell'ON per quel fatto (vedi anche pagine 1110 e 1144 della sentenza di primo grado). Le contrarie doglianze al riguardo avanzate dal ricorrente non sono ammissibili in questa sede perché si pongono in contrasto con la motivazione non manifestamente illogica sul punto resa dalla corte territoriale e più articolatamente dal giudice di primo grado. Non è poi illogico il riscontro costituito dalle dichiarazioni "de relato" del SI P. P., personaggio successivamente antagonista dell'ON, condannato per questo fatto omicidiario pur non essendo stato presente al momento dell'aggressione, dichiarazioni valutate non illogicamente in maniera positiva anche in considerazione della personalità di questo dichiarante che, unito all'ON sin dai primi furti e dai primi traffici di stupefacenti in Milano, dopo avere "fatto parte a pieno titolo della consorteria del capo mafia tranese" è venuto poi in contrasto con lo stesso ed "ha cercato di contraddire ON in ogni occasione e certo non ha concordato con lui alcunché". Il riscontro è attendibile in quanto non è manifestamente illogica l'argomentazione del giudice di merito (vedi pagina 304 della prima sentenza) sul fatto che il SI P. P. non doveva necessariamente appiattirsi sulle dichiarazioni dell'ON, riferendo comunque notizie conosciute da terzi, in considerazione anche del tempo trascorso dall'omicidio e dalla molteplicità di fatti di sangue posti in essere dalla consorteria. Al riguardo il giudice del fatto ha valutato di attendibilità del successivo ricordo con riferimento alle specifiche modalità del racconto reso dal Di AN M. relativo alla indecisione del NO V. ed al fatto che fu lo stesso Di AN M. a dovere sparare per primo per evitare la reazione della vittima.
2.23 Il ricorso redatto in favore del RA SA è inammissibile. Considerato il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. A) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Cass. 1, 28.6.99 n. 9151, depositata 16.7.99, rv. 213923). Nel caso specifico il ricorrente erroneamente reclama in sede di appello il diritto alla prova che non ha esercitato in primo grado, mentre il ricorso sul punto è genericamente prospettato stante l'omessa indicazione degli specifici termini della deposizione testimoniale richiesta ex art.603 cod. proc. pen..
Il secondo motivo di ricorso è genericamente prospettato esponendo l'evoluzione giurisprudenziale relativa alla valutazione probatoria della chiamata in correità senza specifici riferimenti alla concreta fattispecie di cui ai capi di accusa. I motivi di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c, costituiscono parte essenziale dell'impugnazione e devono essere articolati in modo da contenere le ragioni su cui si fonda la doglianza. È inammissibile il ricorso per cassazione che non consente al giudice di legittimità la verifica della dedotta nullità o il controllo di logicità della sentenza:
ciò si ha ogni volta che gli argomenti esposti siano assolutamente generici, in nessun modo individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile come sostenuto senza specifici riferimenti concreti (Cass. 1, 31.10.94 n. 10907, ud. 27.9.94, rv. 200180). Il requisito della specificità dei motivi impone alla parte impugnante di indicare sia le censure mosse alla decisione impugnata, che gli elementi posti a base delle censure stesse (Cass. 6, 1.6.98 n. 6383, c.c. 9.3.98, rv. 210904; Cass. 1, 24.7.92 n. 8374, ud. 14.5.92, rv. 191439).
2.24 Il ricorso proposto nell'interesse di RE N. e limitato al capo 26A (omicidio di NE SC) deve essere rigettato. Il primo motivo che si sostanzia nella richiesta di escludere l'accertamento della finalità mafiosa del confessato delitto è manifestamente infondato avendo espressamente il giudice di merito in fatto accertato che l'omicidio del NE Fr. è stato posto in essere, come quello del Di AN M. per "agevolare il clan ON" (vedi pagina 62 della decisione di appello). A fronte di questo accertamento il ricorrente non propone specifiche contrarie doglianze.
Il secondo motivo di ricorso deve invece essere rigettato alla luce della più recente e costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 1, 4.3.08 n. 14623, depositata 8.4.08, rv. 240115; Cass. 1, 21.11.07
n. 46598, depositata 13.12.07, rv. 238933) secondo cui la circostanza aggravante del "metodo mafioso", prevista dalla D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, conv. con modif. in L. 12 luglio 1991, n. 203, può
essere contestata anche con riferimento ad un delitto astrattamente punibile con l'ergastolo, fermo restando che essa potrà in concreto operare solo qualora venga di fatto inflitta una pena diversa dall'ergastolo (Cass, Sez. 1, 17 gennaio 2006, La Fratta, rv. 234054). Fare dipendere l'operatività dell'aggravante dalla pena edittale, vale a dire da una sanzione astratta, e non dalla pena in concreto irrogata dal giudice comporta conseguenze prive di razionalità, in quanto l'aumento di pena del metodo mafioso resterebbe comunque inapplicabile quando per una differente qualificazione giuridica del fatto o per la prevalenza delle attenuanti in concreto il giudice debba irrogare una pena diversa da quella perpetua (Cass. Sez. 1, 10 gennaio 2002, Ferraioli, rv. 221443).
2.25 Il ricorso nell'interesse di CC GE, nei cui confronti, in ordine al capo H, la Corte territoriale ha escluso le attenuanti generiche ed ha confermato la declaratoria di improcedibilità per prescrizione, è inammissibile.
Non sussiste interesse dell'imputato all'accoglimento delle doglianze contenute nel primo motivo di ricorso in quanto è stato comunque formulato dal secondo giudice un giudizio di merito più favorevole per l'imputato perché non conseguente ad un certo riconoscimento di responsabilità, ma unicamente alla verifica di insussistenza di cause di proscioglimento. Condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione è che questa sia idonea a costituire attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione più immediata pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Cass. S.U.
8.2.05 n. 4419). L'interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità; con il gravame l'impugnante deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che asserisce avere subito con il provvedimento impugnato e deve chiarire quale risultato intenda perseguire, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Cass. S.U. 25.6.9 7 n. 7, rv. 208165). Non esiste un interesse assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano, ne' alla esatta osservanza delle norme processuali ed il ricorrente ha l'onere di evidenziare nei motivi di ricorso per cassazione l'interesse che giustifica il suo gravame, indicando sia il pregiudizio arrecatogli dal provvedimento impugnato, sia la situazione pratica più vantaggiosa che egli intende ottenere dall'esercizio del diritto di impugnazione e all'esito dell'eventuale nuovo giudizio di merito con la cancellazione del pregiudizio lamentato. In definitiva non sussiste interesse al ricorso ogni volta che l'eliminazione del provvedimento ritenuto pregiudizievole non comporti una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (Cass. 5, 4.3.99 n. 4405 depositata 8.4.99, rv. 213110, in una fattispecie in cui la corte ha rilevato la carenza di interesse avendo il ricorrente prosciolto per prescrizione a seguito di riconoscimento di prevalenza delle generiche chiesto l'eliminazione delle circostanze aggravanti). Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo il giudice di appello indicato gli elementi di riscontro nel memoriale precostituito dal collaboratore, nelle dichiarazioni del legale a cui a suo tempo l'ON si rivolse, nella accertato disinteresse investigativo del CC GE nei confronti del clan ON e nella perfetta descrizione dell'appartamento e dell'arredamento dell'abitazione del CC G. da parte del collaboratore che vi si recò più volte per i pagamenti e le regalie.
2.26 Il ricorso proposto nell'interesse di LL V. (riconosciuto responsabile di concorso nell'omicidio di NZ GG di cui al capo 86A) deve essere rigettato. La corte territoriale ha trovato debito riscontro individualizzante alla chiamata in correità attraverso l'analisi della la chiamata in reità rivolta dal GR NC, il quale certamente ed autonomamente seppe proprio dal LL V. della partecipazione di costui al fatto di sangue (il ricorrente esplose gli ultimi due colpi per assicurarsi della morte) fatto posto in essere dopo l'omicidio di BB TO per la guerra dei clan per l'esclusiva del traffico di eroina nel territorio di Barletta. I giudici di merito hanno infatti non illogicamente rilevato che AN NO (migliore amico proprio del LL V.) sgridò lo stesso LL V. per avere fatto confidenze al GR NC su quanti parteciparono all'omicidio NZ A. A.. È questo un dato che conforta la chiamata in correità corroborando di genuinità le dichiarazioni dello stesso GR NC (dichiarazioni rese molto tempo prima di quelle del AN NO) di avere saputo proprio dal LL V. della partecipazione di costui al delitto. Alla attendibilità della chiamata di correo rivolta verso soggetti che hanno ammesso i fatti (i due NN C. D. e F. sono confessi) si unisce il dato esterno e preesistente della chiamata in reità verificata nella sua genuinità. La corte di merito ha anche valutato l'assoluzione in ordine alla partecipazione al clan NN, assoluzione che accomuna il ricorrente con il AN NO, anch'esso assolto per carenza di prove da analoga accusa, rilevando non illogicamente che quel giudizio è stato effettuato in epoca in cui non erano state raccolti gli elementi posti a sostegno del presente procedimento. Si rileva poi che le dichiarazioni rese da tale NZ R. sono estranee al corpo motivazionale della decisione (di questo IL G. ha parlato l'ON SA, essendo il fatto avvenuto in territorio non controllato dal capo mafia), e non sono state oggetto di specifico motivo di appello, con la conseguenza che ogni argomentazione per il loro contenuto e per la loro valenza rivestono carattere di genericità.
2.27 Il ricorso avanzato in favore di LL CA (capo di accusa 80, porto in luogo pubblico di due fucili mitragliatori kalashnikov nell'estate 1992) nei cui confronti l'azione penale è stata dichiarata improcedibile per prescrizione, è manifestamente infondato. Il principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata è violato solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello di cui al capo di accusa in rapporto di eterogeneità e di incompatibilità sostanziale, realizzando una vera e propria trasformazione e sostituzione dell'addebito a carico del prevenuto, posto così a sorpresa di fronte ad un fatto nuovo senza avere nessuna possibilità di effettiva difesa (Cass. 5, 12.2.99 n. 1842, ud. 25.11.98, rv. 212351). La mutazione del fatto deve essere negli elementi essenziali della fattispecie, con preclusione in concreto delle possibilità di difesa da parte dell'imputato (Cass. 5, 3.3.99 n. 2885, ud. 16.10.98, rv. 212772). Nel caso in esame la collocazione temporale della cessione non ha di certo impedito la difesa dello LL R., dato non contestato dal medesimo ricorrente.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso valgono i principi di legittimità secondo i quali, in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. richiede che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriore accertamenti, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento (Cass. 6, 18.12.03 n. 48527, ud. 18.11.03, rv. 228505; Cass. 6, 18.11.03 n. 48524, ud. 3.11.03, rv. 228503). In tema di immediata declaratoria di cause di non punibilità, quando l'applicazione della causa di estinzione del reato richiede un accertamento di merito, la Corte di cassazione deve esaminare gli atti nei limiti propri del giudizio di legittimità e non può compiere valutazioni diverse rispetto a quelle espresse dal giudice di merito in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione che ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (Cass. 1, 21.3.01 n. 11037, ud. 30.1.01, rv. 218617; Cass. 4, 22.9.00 n. 9944, ud. 27.4.00, rv. 217255). Nella fattispecie il ricorrente reitera le doglianze esposte con l'atto di appello sostanzialmente proponendo una inammissibile rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dal giudice di primo grado.
2.28 Il ricorso proposto nell'interesse di DD P. è manifestamente infondato in quanto diretto a rappresentare una diversa valutazione degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità ove il controllo motivazionale è limitato alla verifica del rispetto dei canoni della logica senza effettuare rivalutazioni del fatto con una diversa e magari altrettanto logica ricostruzione degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De SC). Inoltre il giudice di merito si è pienamente attenuto agli ormai consolidati canoni ermeneutici che sorreggono le chiamate di correo, nel caso specifico evidenziando la convergenza unitaria delle accuse portate con costante coerenza mentre le imprecisioni sono state con logica ritenute conseguenza della pluralità dei narrati diversamente da ciascuno vissuti. Il giudice di merito ha accertato che la zona di spaccio del DD P. non era limitata alla piazza di Trani indicata nel capo di accusa;
che AN SA ha evidenziato le "ire" del fratello EO per essere stata affidata al DD P. la sua zona;
che il SI P. P. ha comunque indicato nel DD P. uno spacciatore dalla clientela selezionata, clientela che incontrava su appuntamento;
che il ricorrente è attinto da quattro convergenti chiamate in correità.
2.29 Il primo motivo di ricorso proposto da NZ R. è infondato in quanto ai sensi dell'art. 364 cod. proc. pen., nell'interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero la presenza del difensore (di fiducia o d'ufficio), pur costituendo un diritto dell'indagato, non è obbligatoria, con la conseguenza che l'assenza del difensore, purché, come nella concreta fattispecie, ritualmente e tempestivamente avvisato, non impone ne' la sospensione dell'atto ne' la nomina di un difensore d'ufficio (Cass. 12 ottobre 2000, rie. Fusario, rv. 217434).
Anche il secondo motivo deve essere rigettato avendo la corte territoriale dato una corretta lettura delle dichiarazioni del prevenuto, così come riportate nella decisione di primo grado alle pagine 1888 e seguenti, lettura che organicamente evidenzia la partecipazione del prevenuto alla fase dell'ideazione e della organizzazione dell'eliminazione di "uno dei più pericolosi" personaggi dell'aggregato malavitoso antagonista facente capo a NN CO MI. Il prevenuto ha infatti dichiarato che tutti i presenti alla riunione (esso compreso) decisero di iniziare da BB A., che per la delibera del secondo agguato "è come se c'ero stato", che in definitiva la decisione dell'omicidio era attribuibile anche a lui stesso (vedi pagina 1889). Quanto alle dichiarazioni riportate in ricorso e riferite all'ON SA, il giudice del merito ha rilevato che il collaboratore ha dichiarato di avere appreso dell'omicidio dai suoi autori, ma non ha espressamente escluso responsabilità del ricorrente in forza di specifiche argomentazioni. Le doglianze quindi risultano generiche.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De ON MA, limitatamente al delitto di cui al capo 9A e nei confronti di NO SA e NO NC, limitatamente al delitto di cui al capo 17E/1; con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti.
Rigetta i ricorsi di RE OL, LL OR, NZ GG. Dichiara inammissibili i ricorsi di ON EO, OL TO, CO IO, ER OL, De ON IA, De ON CE, Di GI MI, NZ EL TO, CC IO, OR PE, GR NC, AS EL, LO NO, EN FE, LI IO, RO CO nonché quelli di SI PI AO, RU ER, NN CO MI, NN SC, AP TO, RI AL, EL AL, LI PE, ON NC, RA SC, TA GG, IS NC, IS SA, OM EL, LL AN, RA SA, CC GE, LL CA, DD PI.
Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale. Condanna tutti gli imputati ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ad eccezione di De ON MA, NO SA e NO NC e quelli i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili al versamento altresì della somma di Euro 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna SI PI AO alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile AL Tommaso, liquidate in Euro 2.945,50, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009