Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2010, n. 15325
CASS
Sentenza 10 febbraio 2010

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Massime1

L'ammissione di prove testimoniali tardivamente indicate non è causa di nullità della relativa ordinanza, posto che rientra tra i poteri del giudice assumere le prove anche d'ufficio, con la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve ritenersi ammessa d'ufficio.

Commentario1

  • 1Lista testi depositata in ritardo, ma la verità esige .. sacrifici (Cass. 46147/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2019

    Nel processo penale italiano, il diffuso e pervasivo potere di intervento del giudice, che ha l'onere di controllare la completezza compendio probatorio (e di accrescerlo, ove necessario) non contrasta con la natura "accusatoria" del rito, tenuto conto del fatto che le fonti sovralegislative, e segnatamente la Costituzione e la Convenzione Edu, non inibiscono in alcun modo il potere integrativo del giudice, nè la sua funzione di controllo sulla progressione processuale, che potrebbe patire iniqui sbilanciamenti a causa dell'inerzia delle parti. La giurisdizione penale essendo diretta alla tutela di interessi ultraindividuali non può prescindere dalla previsione di un diffuso, penetrante …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2010, n. 15325
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15325
Data del deposito : 10 febbraio 2010

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