Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
L'ammissione di prove testimoniali tardivamente indicate non è causa di nullità della relativa ordinanza, posto che rientra tra i poteri del giudice assumere le prove anche d'ufficio, con la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve ritenersi ammessa d'ufficio.
Commentario • 1
- 1. Lista testi depositata in ritardo, ma la verità esige .. sacrifici (Cass. 46147/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2019
Nel processo penale italiano, il diffuso e pervasivo potere di intervento del giudice, che ha l'onere di controllare la completezza compendio probatorio (e di accrescerlo, ove necessario) non contrasta con la natura "accusatoria" del rito, tenuto conto del fatto che le fonti sovralegislative, e segnatamente la Costituzione e la Convenzione Edu, non inibiscono in alcun modo il potere integrativo del giudice, nè la sua funzione di controllo sulla progressione processuale, che potrebbe patire iniqui sbilanciamenti a causa dell'inerzia delle parti. La giurisdizione penale essendo diretta alla tutela di interessi ultraindividuali non può prescindere dalla previsione di un diffuso, penetrante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2010, n. 15325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15325 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/02/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 324
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 21200/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CI MICHELE, N. IL 02/09/1931;
avverso la sentenza n. 478/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 16/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che conclude per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza dello stesso capoluogo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del CI in relazione al reato di bancarotta preferenziale perché estinto per prescrizione, ha confermato la dichiarazione di responsabilità in relazione agli altri reati di bancarotta ed ha rideterminato la pena.
2.- Il CI propone ricorso per Cassazione deducendo:
a.- Violazione della legge processuale, per essere la lista testi del PM in primo grado presentata fuori del termine previsto dall'art. 468 c.p.p., il 30 settembre 2003 per l'udienza del 7 ottobre successivo,
e per essere stati sentiti i testi, nonostante l'opposizione. b.- Mancanza di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche.
3.- Il ricorso è infondato.
a.- Anzitutto va affermato che il termine, previsto per il deposito della lista, di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, va inteso come intero e libero, poiché l'art. 172 c.p.p. statuisce che in tal modo si computano le unità di tempo,
quando sia stabilito soltanto il momento finale (Cass., sez. 3, 02 marzo 1994). Tuttavia tale decadenza non è causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale. Infatti, rientra tra i poteri del giudice assumere le prove anche d'ufficio. (Cass., Sez. 1, 24 settembre 2008, n. 38161; Cass., 46317/ 2004). Per cui quella espletata deve ritenersi come ammessa d'ufficio.
b.- È, pure, infondato il motivo concernente la equivalenza delle attenuanti generiche risultando implicito il giudizio in riferimento alla gravità delle condotte di bancarotta come ritenute dai giudici del merito.
Ne consegue che il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato a pagare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010