Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/04/2015, n. 33864
CASS
Sentenza 23 aprile 2015

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Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'art. 35, comma primo del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nel correlare l'estinzione del reato alla valutazione di congruità del giudice, presuppone che siano state sentite le parti ma non che sia stato acquisito il consenso della persona offesa; ne deriva che è legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della stessa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive.

In tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.

Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'operatività della speciale causa di estinzione del reato, prevista dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000, presuppone sia la riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento sia l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non essendovi alternatività tra le due condotte previste dalla norma, atteso che tali esigenze, ove sussistenti, devono essere entrambe soddisfatte.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/04/2015, n. 33864
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33864
Data del deposito : 23 aprile 2015

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