Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2010, n. 12856
CASS
Sentenza 19 marzo 2010

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Massime1

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie. La circostanza che l'imputato si avvalga della compagnia assicuratrice per il risarcimento non costituisce valido motivo per non rispettare il termine previsto dall'art. 35 cit..

Commentario1

  • 1Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022

    In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2010, n. 12856
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12856
Data del deposito : 19 marzo 2010

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