Sentenza 19 marzo 2010
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie. La circostanza che l'imputato si avvalga della compagnia assicuratrice per il risarcimento non costituisce valido motivo per non rispettare il termine previsto dall'art. 35 cit..
Commentario • 1
- 1. Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2010, n. 12856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12856 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 19/03/2010
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere - N. 550
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 5105/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) MI IO N. IL 27/01/1971 C/;
avverso la sentenza n. 76/2006 GIUDICE DI PACE di UDINE, del 17/04/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito il P.G. in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Fiore Stefano del Foro di Roma che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste propone ricorso avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine del 17 aprile 2008 con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di OI FA in ordine al reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, perché il reato è estinto avendo l'imputato riparato il danno cagionato ed eliminato le conseguenze dannose. La Procura ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 in tema di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. In particolare si assume che la richiesta sarebbe stata formulata tardivamente dall'imputato in quanto l'art. 35 suddetto subordina la possibilità di dichiarare estinto il reato in conseguenza di condotte riparatorie solo nel caso in cui l'imputato dimostri di avere riparato il danno e di avere eliminato le conseguenze dannose del reato stesso prima dell'udienza di comparizione, mentre, nel caso in questione, il danno sarebbe stato riparato successivamente ed a seguito di vari rinvii del dibattimento. Inoltre non ricorrerebbero i requisiti richiesti dalla norma citata in quanto il danno sarebbe stato risarcito dalla compagnia assicuratrice e non dall'imputato personalmente, mentre l'art. 35 citato precisa che la condotta riparatoria deve essere posta in essere personalmente dall'imputato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita conseguentemente accoglimento. Ritiene questa Corte che la speciale causa di estinzione del reato non possa operare se non quando la riparazione del danno cagionato dal reato e l'eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose siano intervenuta prima dell'udienza di comparizione. La finalità deflattiva dell'istituto, diretto ad evitare la prosecuzione di un giudizio divenuto inutile,quando l'ordine sociale violato dal reato è stato già ripristinato, è più che evidente e quindi non è applicabile quando il processo si è già avviato. L'attività riparatoria deve essere posta in essere, per espressa disposizione di legge, prima dell'udienza di comparizione davanti al giudice di pace (comma 1), ed è possibile un rinvio dell'udienza previa sospensione del processo solo se l'imputato, manifestando l'intenzione di procedere alla riparazione, dimostri di non averlo potuto fare in precedenza (comma 3).
L'intera struttura dell'istituto esclude che esso possa applicarsi nel giudizio iniziato, quando il ripristino dell'ordine sociale violato non avviene più spontaneamente, ma su ordine del giudice. L'argomento addotto dal ricorrente, secondo il quale l'attività riparatoria non poteva essere attuata nei tempi previsti dall'art. 35, e cioè prima dell'udienza di comparizione, per un ritardo nel risarcimento da parte della compagnia di assicurazione, non rileva, in quanto il risarcimento, per essere valido ai fini in esame, va ascritto all'imputato; per cui, se egli si avvale di una compagnia di assicurazione, pur essendo valido il pagamento, risponde egli stesso della modalità del pagamento stesso e delle sue conseguenze. L'attività di riparazione da parte dell'imputato sicuramente poteva (e doveva) essere posta in essere prima dell'udienza, e la circostanza per cui egli si avvale di un risarcimento di un terzo, non può essere motivo valido per non rispettare il termine di cui all'art. 35 citato che ha, come detto, una rilevanza pubblicistica. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Udine che si atterrà al principio di diritto, secondo cui l'attività riparatoria deve essere comunque posta in essere prima dell'udienza di comparizione davanti al giudice di pace anche nel caso in cui l'imputato si avvale di un terzo per provvedere al risarcimento del danno.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, quarta sezione penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Udine.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010