Sentenza 11 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, è onere del giudice, ai fini della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, accertare - compiendo al riguardo ogni possibile indagine - l'effettività della condotta riparatoria, nella specie il pervenimento alla persona offesa delle somme versate dall'imputato per la riparazione del danno cagionatole, con la conseguenza che, a tal fine, occorre la prova della concreta persecuzione del risultato riparatorio, in assenza del quale la decisione è illegittima, mancando il riscontro al significato di concreto ravvedimento dell'offerta e, soprattutto, alla concreta efficacia dell'attività riparatoria posta in essere, anche nell'ottica della prevenzione di ulteriori reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2012, n. 14988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14988 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 11/01/2012
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 26
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 45925/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel ricorso presentato sia dal Pubblico Ministero sia da:
B.L. , nata il (omesso) ;
avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Lanciano del 7.6.2010, nel proc. a carico di M.R. ;
è presente l'avv. Angela Marino Nigra del Foro di Lanciano, difensore di parte civile, la quale chiede di poter depositare un documento postale. Nulla opponendo il P.G., il difensore deposita tale documento.
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del PG. (nella persona del Cons. Gioacchino Izzo) che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Il patrono di parte civile si riporta ai motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento.
IN FATTO
R..M. venne tratto a giudizio avanti il Giudice di Pace di Lanciano per rispondere del reato di percosse avendo assestato uno schiaffo al minore F..M. che gli chiedeva una fotografia del proprio padre, suicidatosi recentemente. All'udienza del 7.6.2010 l'imputato instava per l'estinzione del reato ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, richiamandosi al vaglia postale in precedenza prodotto attestante l'invio alla madre del minore della somma di Euro 400, a riparazione dei danni da reato.
Il Giudice - nonostante l'opposizione della persona offesa, che lamentava la tardività dell'offerta, accondiscendeva all'istanza e (dopo l'apertura del dibattimento, avendo accolto la costituzione di parte civile) dichiarava estinto il reato.
Avverso la decisione ha interposto ricorso;
- sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano che eccepisce la violazione della legge penale, attesa la tardività dell'offerta, non essendovi agli atti prova della consegna alla p.o. della somma;
- sia la Parte Civile L..B. (essendosi nel frattempo così costituita la madre del minore) che si duole, con articolata impugnazione:
a) (primo e terzo motivo) la violazione della legge penale, attesa la tardività dell'offerta, non essendovi agli atti prova della consegna alla p.o. della somma, se non nella relazione dell'Ufficio postale di riferimento che afferma, senza riscontro alcuno, che l'ufficiale postale, violando la normativa, ha immesso nella buca delle lettere in data non indicata il vaglia inviato alla B. , attestato che non comprova l'avvenuto adempimento solutorio, anche perché la ricorrente nega di avere mai ricevuto il vaglia;
in presenza, quindi, di offerta formulata soltanto verbalmente;
b) ammissibilità della produzione documentale nella fase di legittimità, attesa l'unicità dell'impugnazione della sentenza mediante ricorso per cassazione;
c) carenza e contraddittorietà della motivazione nella valutazione di congruità della somma, trattandosi di fatto grave per la violenza che lo qualificava, non inquadrarle nello jus corrigendi citato dal giudice, ma non riconoscibile essendo il prevenuto soltanto un affine del minorenne, commesso davanti ad altri coetanei, foriero di sofferenze indicibili;
d) erronea applicazione della legge penale per l'inidoneità della mera riparazione pecuniaria ad integrare l'esimente in esame, mancando la prova che siffatta condotta soddisfi le esigenze di riprovazione del reato in ragione della prevenzione di ulteriori illeciti mancando, al riguardo, idoneo cenno giustificativo. IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
È onere del giudice accertarsi dell'effettivo pervenimento delle somme versate dall'imputato nell'ottica della causa di non punibilità di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35: dovendo l'imputato provvedere alla riparazione del danno cagionato alla persona offesa, nella dinamica deresimente in discorso, occorre pur sempre la prova della concreta persecuzione del risultato riparatorio, in mancanza del quale la decisione assunta risulta erroneamente resa, mancando riscontro al significato di concreto ravvedimento dell'offerta e, soprattutto, alla concreta efficacia dell'attività riparatoria posta in essere, anche nell'ottica della prevenzione di ulteriori reati. In questa prospettiva la motivane si appalesa inadeguata e la decisione viene annullata, per nuovo esame. L'accertamento, al proposito, è essenziale ed ogni possibile indagine deve essere esperita al riguardo.
Pertanto, accolto il motivo pregiudiziale restando assorbita ogni ulteriore doglianza, la decisione viene annullata, con rinvio al Giudice di Pace di Lanciano, al fine di giungere ad una risposta tranquillante sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Lanciano.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012