Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2009, n. 12736
CASS
Sentenza 26 febbraio 2009

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È illegittima la decisione con cui il giudice di pace, ritenga la congruità dell'offerta riparatoria, ex art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, omettendo di valutarne l'idoneità in concreto a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e di fornire, al riguardo, adeguata motivazione - avuto riguardo al contesto nel quale si inseriscono le condotte criminose, al significato di concreto ravvedimento dell'offerta e alla concreta efficacia dell'attività riparatoria a prevenire ulteriori reati - al fine di assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di pace ha ritenuto l'idoneità dell'offerta reale, a costituire la condotta riparatoria normativamente prevista quale causa di estinzione del reato, consistita in 350 euro, in ordine al reato di lesioni e minacce, perpetrate in danno dell'ex moglie omettendo di considerare il contesto, caratterizzato da molteplici vessazioni desumibile dai numerosi procedimenti pendenti a carico dell' imputato, nonché il fatto che due precedenti pronunce, ex art. 35 succitato, non avevano sortito alcuna efficacia dissuasiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2009, n. 12736
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12736
    Data del deposito : 26 febbraio 2009

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