Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di pace, ritenga la congruità dell'offerta riparatoria, ex art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, omettendo di valutarne l'idoneità in concreto a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e di fornire, al riguardo, adeguata motivazione - avuto riguardo al contesto nel quale si inseriscono le condotte criminose, al significato di concreto ravvedimento dell'offerta e alla concreta efficacia dell'attività riparatoria a prevenire ulteriori reati - al fine di assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di pace ha ritenuto l'idoneità dell'offerta reale, a costituire la condotta riparatoria normativamente prevista quale causa di estinzione del reato, consistita in 350 euro, in ordine al reato di lesioni e minacce, perpetrate in danno dell'ex moglie omettendo di considerare il contesto, caratterizzato da molteplici vessazioni desumibile dai numerosi procedimenti pendenti a carico dell' imputato, nonché il fatto che due precedenti pronunce, ex art. 35 succitato, non avevano sortito alcuna efficacia dissuasiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2009, n. 12736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12736 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 26/02/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 250
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 023097/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LECCE;
nei confronti di:
1) NI TO N. IL 06/06/1972;
avverso SENTENZA del 30/01/2008 GIUDICE DI PACE di GALATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Giudice di pace di Galatina, con sentenza emessa in data 30 gennaio 2008, ha dichiarato non doversi procedere D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35,
contro
NI BE in ordine ai reati di lesioni e minacce in danno della ex moglie Di GE RI SI per intervenuta condotta riparatoria, avendo lo stesso offerto la somma di Euro 350,00.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ha dedotto la inosservanza e/o la erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, perché le attività risarcitorie e riparatrice non erano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, tenuto conto che la vicenda si inseriva in un ambito di continue e reiterate condotte antigiuridiche poste in essere dall'imputato in danno della ex moglie, nonché la inammissibilità della offerta riparatoria in occasione della udienza di comparizione.
Con memoria difensiva depositata in data 9 febbraio 2009 NI BE poneva in evidenza la inammissibilità dei motivi di impugnazione, attenendo il primo al merito della decisione impugnata e non essendo il termine previsto dal citato art. 35 perentorio. È fondato il primo motivo di impugnazione, mentre dubbi e perplessità sorgono in ordine al secondo motivo di ricorso. Quanto a quest'ultimo, infatti, parte della giurisprudenza ritiene non superabile il limite della prima udienza di comparizione (Cass., Sez. 5^ penale 22 settembre 2005 - 10 novembre 2005, n. 40818), mentre altra parte (Cass., Sez. 5^ penale 18 gennaio 2007, n. 89) ritiene che il termine previsto dal citato art. 35 non sia perentorio e possa, pertanto, essere superato.
Va detto che, avendo l'istituto sicura natura deflattiva del processo penale, sembrerebbe del tutto logico ritenere che le attività riparatorie debbano essere poste in essere prima che il processo abbia inizio, anche se la Corte Costituzionale (Corte Costituzionale sentenza n. 333 del 26 luglio 2005) sembrerebbe ritenere la udienza di comparizione come la sede idonea per sollecitare soluzioni alternative al processo.
In ogni caso, prescindendo da tale problema, va detto che certamente spetta al Giudice valutare se le attività riparatorie poste in essere risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e di pericolosità (vedi Cass., Sez. 4^ penale, 9 dicembre 2003 - 11 marzo 2004, n. 11522, CED 228030; Cass., Sez. 5^ penale, 15 giugno 2004, n. 28576, Marchese). Del resto tale giudizio è esplicitamente richiesto dal D.Lgs. 28 agosto 2000, art. 35, comma 2, secondo il quale il Giudice pronuncia sentenza di estinzione del reato se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
Soltanto in tal modo, infatti, si conferisce anche ad una procedura deflattiva del processo penale la efficacia che deve contraddistinguere l'intervento giurisdizionale, che è quella di affrontare in concreto i problemi posti dalla fattispecie in esame. Sotto tale profilo il Giudice, nel valutare la congruità della offerta riparatoria, deve tenere conto del contesto nel quale si inseriscono le condotte criminose, del significato di concreto ravvedimento dell'offerta e della concreta efficacia della attività riparatoria a prevenire ulteriori condotte criminose dell'imputato. Orbene siffatta concreta valutazione non è ravvisabile nel provvedimento impugnato perché apoditticamente il Giudice, senza tenere conto del contesto nel quale si inserivano le condotte criminose, contesto caratterizzato da numerose vessazioni dell'imputato in danno della ex moglie, come è lecito desumere dai numerosi procedimenti pendenti a carico dell'imputato e dal fatto che due precedenti pronunce ex art. 35 citato non hanno avuto nei confronti dell'imputato nessuna efficacia dissuasiva, ha ritenuto congrua l'offerta.
L'assenza di qualsivoglia valutazione concreta e l'adozione di mere frasi di stile utilizzate per la motivazione impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Galatina per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Galatina per un nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2009