(Cosa giudicata).
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
[…] La Cassazione è...» Consulenza legale Q202333082 (Articolo 2909 Codice Civile - Cosa giudicata) «L' ordinamento giuridico non consente di rimettere in discussione una seconda volta i fatti che sono già stati oggetto di un giudizio e sono stati giudicati...» Consulenza legale Q202232211 (Articolo 99 Codice proc. civile - Principio della domanda) «Nel dare una risposta al quesito posto, si rileva come la soluzione dipenda - in parte - anche da come è stata articolata la difesa davanti al Giudice di Pace . […]
Leggi di più…[…] pur...» Quesito Q202333303 (Articolo 653 Codice proc. penale - Efficacia della sentenza penale [di assoluzione] nel giudizio disciplinare) «OGGETTO: quesito in ordine al significato giuridico di “giudizio o giudicato penale “ quale dispositivo per il vaglio di sanzione amministrativa accessoria nei...» Consulenza legale Q202333082 (Articolo 2909 Codice Civile - Cosa giudicata) «L' ordinamento giuridico non consente di rimettere in discussione una seconda volta i fatti che sono già stati oggetto di un giudizio e sono stati giudicati...» Consulenza legale Q202025516 (Articolo 2909 Codice Civile - Cosa giudicata) «Leggiamo nell'esposizione dei fatti che nella presente vicenda (iniziata con un decreto ingiuntivo ) è intervenuta anche una sentenza di Cassazione. […]
Leggi di più…[…] L'osservazione ha una conseguenza particolare in sede di giudizio di legittimità, ove si denunci la violazione del diritto del caso concreto mediante la violazione dell'art. 2909 cod. civ. Quando titolo esecutivo è una sentenza passata in giudicato l'interpretazione del titolo esecutivo compiuta dal giudice dell'opposizione all'esecuzione o agli esecutivi, è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione della norma di legge sul giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), risolvendosi in una questione di diritto, e non di fatto, allorquando il giudicato costituisca il parametro di legittimità dell'azione esecutiva intrapresa o dello stesso processo esecutivo, […]
Leggi di più…[…] Pertanto, secondo l'assunto del ricorrente, la sentenza qui impugnata è nulla per aver riconosciuto autorità di cosa giudicata alla sentenza della CTP che, non avendo svolto alcun accertamento di merito, non poteva produrre gli effetti di cui all'art. 2909 c.c.. 2.1. […]
Leggi di più…[…] Il ricorso è articolato in due motivi. a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3” nonchè “omessa pronuncia su circostanza decisiva della controversia con riferimento agli artt. 138,139,324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5”: il Tribunale, avendo ritenuto “che si fosse formato il giudicato su tutte le eccezioni di merito formulate” dal ricorrente, “in ragione della irrevocabilità della sentenza emessa dal Giudice di pace di Galatina”, non si è pronunciato sulla questione della illegittima notificazione dell'ordinanza ingiunzione. […]
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