Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
La parte civile non è legittimata a proporre ricorso per cassazione, ai fini penali, avverso la sentenza con la quale il giudice di pace dichiara, ai sensi dell'art. 35, comma primo, del D.Lgs. n. 274 del 2000, l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, salvo che il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice.
Commentario • 1
- 1. Richiede verifica sull'operato professionale legittima espressioni forti (Cass. 32407/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2014, n. 48706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48706 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 25/09/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 2656
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 32718/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
SA LD, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza del Giudice di pace di Verona, emessa il 30/04/2013 all'esito del processo penale celebrato nei confronti di:
CC IV, nato a [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per la parte civile ricorrente l'Avv. VERALLO Alessandro il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Verona dichiarava non doversi procedere nei confronti di CC IV (imputato del reato di minaccia, in ipotesi commesso in danno di SA LD), rilevando che il CC aveva offerto la somma di 400,00 Euro a titolo di completo risarcimento del danno, circostanza considerata rilevante ai fini del riconoscimento della causa di estinzione prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. Secondo il giudicante, la somma in questione doveva intendersi congrua, e la relativa offerta idonea ad assurgere a condotta riparatoria ai sensi della norma evidenziata.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile SA LD, lamentando inosservanza ed erronea applicazione del citato art. 35. Premesso che nella fattispecie non era intervenuto alcun accordo fra le parti, e che la difesa del SA aveva espressamente valutato non sufficiente la somma offerta ai fini di una riparazione dei danni cagionati dal reato, si espone nel ricorso che prima di pronunciare la sentenza de qua il Giudice di pace avrebbe dovuto comunque sentire personalmente la persona offesa, e che in ogni caso non sussisterebbero gli estremi di un reale ravvedimento dell'imputato, nè di un'effettiva rifusione del pregiudizio conseguente alla condotta criminosa.
A tal fine, viene precisato che il CC risulta essersi reso responsabile di più comportamenti minacciosi in danno del SA, nel corso del tempo, e che la paventata corresponsione di 400,00 Euro (peraltro a distanza di due anni dai fatti e dopo l'intervenuta costituzione di parte civile) non può intendersi integrare una condotta riparatoria tempestiva ed esaustiva: ciò anche perché al SA non sarebbero state neppure presentate le scuse che il suo difensore ritiene gli fossero dovute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve reputarsi inammissibile.
Come infatti affermato in una recente sentenza di questa stessa Sezione (n. 30535 del 26/06/2014, ric. Uggini), non è possibile sostenere che la parte civile si intenda legittimata a proporre ricorso per cassazione a fini penali, tale dovendosi comunque ritenere una impugnazione mediante la quale venga lamentata l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. Tesi, quella appena segnalata, in contrasto con un diverso orientamento manifestato da precedenti pronunce (v. Cass., Sez. 5^, n. 40876 del 23/09/2010, Pezzano) e che tuttavia - come espressamente avvertito nella richiamata sentenza Uggini - "si fonda non solo sul principio generale per il quale la parte civile può, di norma, impugnare solo agli effetti della responsabilità civile (art. 576 c.p.p.), ma altresì su un preciso dato normativo e cioè
sull'interpretazione a contrario del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 38, che limita l'impugnazione della parte civile, anche agli effetti penali, all'ipotesi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 dello stesso decreto". La motivazione della sentenza Uggini, ricordato che la lettura così offerta del citato art. 38 confermava i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. 5^, n. 50578 del 07/11/2013, Bucci), prosegue rilevando che qualora "l'imputazione sia stata formulata dal Pubblico Ministero, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 15 e 20, la parte civile non può impugnare agli effetti penali, perché la disciplina dell'impugnazione è quella ordinaria di cui all'art. 576 c.p.p., non potendosi applicare la disposizione di cui all'art. 428 c.p.p., relativa all'udienza preliminare".
Inoltre, anche in punto di ritualità del ricorso a fini civili, è pur sempre necessario che sussista un interesse, che (come afferma ancora la recentissima sentenza richiamata) "non è costituito soltanto dalla discordanza tra la decisione impugnata e la pronuncia cui si tende mediante il gravame, occorrendo ancora che l'eliminazione del provvedimento ritenuto pregiudizievole comporti una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente ...; la sentenza del giudice di pace, accertando la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, - con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria - non produce invero alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile ricorrente ..., tanto più che la sentenza non contiene alcun capo di carattere civile sull'esistenza del danno e sulla sua entità. Il giudice di pace si limita a verificare la congruità del risarcimento con valutazione sommaria ed incidentale, senza efficacia ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 35, sicché nell'eventuale giudizio civile di danno la parte civile non risente alcun pregiudizio dalla sentenza di proscioglimento predetta (...). Peraltro, nel giudizio civile di responsabilità, è solo la sentenza di assoluzione - pronunciata in giudizio per insussistenza del fatto, mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o ricorrenza di un'esimente - che ha efficacia preclusiva di giudicato;
le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato non statuiscono sulla responsabilità dell'imputato e pertanto non possono avere alcun effetto negativo per la parte civile se non contengono ... alcun capo del dispositivo relativo all'accertamento ed alla quantificazione del danno, che rimane sommariamente delibato .... La facoltà per la parte civile di impugnare le sentenze di assoluzione risiede nel fatto che esse, giudicando sulla responsabilità penale, contengono normalmente un espresso rigetto della domanda civile e compiono, comunque, una valutazione in fatto che ha effetti pregiudizievoli sulla richiesta di risarcimento;
è per questo che le sentenze di assoluzione possono essere impugnate.
Nel caso di sentenza di proscioglimento di natura "processuale" (mancanza di querela, prescrizione, estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 (...) emessa all'esito del giudizio, il provvedimento, ove non vi sia un capo civile da impugnare (...), rimane privo di alcuna efficacia preclusiva in sede civile in ordine al richiesto risarcimento. Non c'è, dunque, motivo per consentire l'impugnazione alla parte civile, che può essere riconosciuta solo nei casi eccezionali previsti dalla legge (ad es., del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38; art. 428 c.p.p., in sede di udienza preliminare. In questi casi, il legislatore ha voluto eccezionalmente accordare tutela alle ragioni di segno penale del titolare dell'interesse protetto dal precetto penale, cioè della vittima del reato che patisce il "danno criminale")".
Nel caso di specie, non si verte in una ipotesi di esercizio dell'azione penale su iniziativa diretta della persona offesa, ne' il dispositivo della pronuncia impugnata contiene capi concernenti l'accertamento o la quantificazione del danno che si assume cagionato al SA: ne deriva che non può registrarsi alcun pregiudizio per la tutela in sede civile delle ragioni del ricorrente.
2. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per obbligo di legge ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, la condanna del SA al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. Non essendo ravvisabili tuttavia profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, stante il nuovo orientamento giurisprudenziale cui il collegio ritiene di aderire, appare conforme a giustizia non disporre alcuna condanna a versare somme ulteriori in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014