Sentenza 21 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la persona danneggiata, pur costituita parte civile, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, dal momento che il riconoscimento di tale legittimazione alla persona offesa costituita parte civile, per effetto della modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006, si giustifica esclusivamente per la tutela di interessi penalistici, ai quali resta estranea la persona danneggiata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2010, n. 16528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16528 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 21/01/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 127
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 38606/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ EO N. IL 29/06/1931 C/;
1) OS IU N. IL 01/09/1932;
2) NO IO N. IL 26/06/1940;
3) OS IO N. IL 11/11/1944;
4) IS IO N. IL 26/08/1931;
avverso la sentenza n. 2045/2005 GIP TRIBUNALE di CATANZARO, del 22/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Stabile Carmine per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di RD MA, quale parte civile costituita, impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di SI IU, IO SI, ON CA e MI ON per il reato di falsa testimonianza commesso nell'ambito di un procedimento civile perché il fatto non costituisce. Il ricorrente propone l'impugnazione ai fini e agli effetti civili ex art. 576 c.p.p.. Il giudice dell'udienza preliminare - dopo descritto i fatti oggetto di imputazione e il processo civile, nel cui ambito sono state assunte le testimonianze denunciate di falsità - ritiene che non sussiste l'elemento soggettivo del reato.
2. Il ricorrente, premesso di essere legittimato a proporre impugnazione poiché la formula di assoluzione preclude ogni possibilità a ottenere il risarcimento dei danni deduce:
1. La violazione di legge poiché una volta eliminata la locuzione "evidente" il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere soltanto nell'ipotesi in cui gli elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto e della esclusione di responsabilità siano certi e tali da non richiedere alcuna verifica dibattimentale. La pronuncia di non luogo a procedere per insussistenza dell'elemento soggettivo accoglie una tesi che non ha riscontro processuale specifico. Peraltro, non è sta svolta alcuna istruttoria sul punto.
2. la esclusione dell'elemento soggettivo è esclusa in termini semplicistici, senza considerare che le affermazioni dei testi in realtà si riferiscono a un fatto che i testi conoscevano perfettamente.
I testimoni erano perfettamente interessati all'oggetto del processo civile e all'esito dello stesso in relazione alla loro testimonianza, posto che la vicenda si riferisce a una controversia che dura da anni tra MA e gli eredi SI. Per tale ragione, i testi erano ben preparati e conoscevano esattamente tutta la vicenda.
3. L'assunto che esclude in termini assertivi la consapevolezza è in contrasto con la ritenuta materialità del fatto da parte del giudice: Peraltro, la contestazione attiene a fatti specifici e certi come il ruolo dell'impresa Lombado e non si è considerato che il teste OB ha in termini perentori negato la tesi degli eredi SI.
3. Il difensore della parte civile deposita memoria rilevando di essere legittimato a proporre impugnazione ex art. 576 c.p.p.. Ribadisce che la sentenza impugnata, pur affermando la materialità dei fatti, è preclusiva per l'azione risarcitoria. Si deduce che i testimoni hanno consapevolmente dichiarato fatti non veri, non ricorrendo le condizioni per l'operatività dell'art. 47 c.p.. 4. La difesa di IU e IO SI rileva che il ricorso è inammissibile poiché l'art. 576 c.p.p. legittima la parte civile ad impugnare la sentenza resa all'esito di giudizio e non anche la sentenza di non luogo a provvedere contro la quale è ammesso il ricorso solo per gli effetti penali ex art. 428 c.p., norma che si riferisce alla persona offesa costituita parte civile. Peraltro, i motivi di ricorso si rilevano manifestamente infondati e in ogni caso inammissibili. La conclusione del giudice dell'udienza preliminare non è assertiva poiché è stata svolta un'adeguata istruttoria anche attraverso una consulenza tecnica effettuata dal consulente del pubblico ministero.
Le questioni sulle quali sono stati chiamati a testimoniare IU ed IO SI erano particolarmente complicate e intricate è ciò da ragione alle conclusioni raggiunte dal giudice dell'udienza preliminare.
5. La difesa di ON CA rileva l'inammissibilità del ricorso poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. L'art. 428 c.p.p. ammette il ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere soltanto per violazione di legge mentre i motivi articolati dal ricorrente attengono a valutazioni di merito. La conclusione cui è pervenuto il giudice dell'udienza preliminare è corretta e aderente alle risultanze processuale, poiché TI ON ha più volte riferito che l'avere ritenuto la demanialità di alcuni appezzamenti di terreno era un convincimento suo personale e degli SI, dichiarando più volte al giudice di essere incompetente in materia. Egli ha riferito ciò che era a sua conoscenza nel modo in cui egli lo aveva capito. Si tratta di deposizione priva di ogni potenzialità a sviare la decisione del giudice competente.
3. tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come noto, nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché soggetto passivo del reato è lo Stato - collettività e non la persona che per effetto di essa subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, da qualificare come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa. (Sez. 6^, 4 dicembre 2006, 1 marzo 2007, n. 8967). Poiché, solo la persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 all'art. 428 c.p.p., esclusivamente agli effetti penali
(Sez. un. 29 maggio 2008, dep. 24 giugno 2008, n. 25695). Ne discende che la persona danneggiata, pur costituita parte civile, non ha la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, dal momento che il riconoscimento di tale legittimazione alla persona offesa costituita parte civile, in forza della novella codicistica introdotta dalla L. n. 46 del 2006, si giustifica esclusivamente per la tutela di interessi penalistici, a cui resta estranea la persona danneggiata (Sez. 5^, 15 gennaio 2007, dep. 9 febbraio 2007, n. 5698). Del resto, l'art. 576 c.p.p. - per il quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze pronunciate in giudizio ai soli effetti della responsabilità civile - non è contenuta nel predetto art. 428 c.p.p., comma 2, oltre ad essere incompatibile con la decisione conclusiva dell'udienza preliminare, priva di effetti irrevocabili sul merito della questione. Ne consegue che il ricorso ha natura di impugnazione ai soli effetti penali che non si differenzia da quello proposto dal pubblico ministero. Il ricorso è, pertanto, inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010