Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 39158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39158 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
39158-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
LU AC - Presidente -
Vittorio Pazienza - Relatore
UE AI
SI TT IL AS
2. 1559
Sent. n. sez. UP 30/10/2025
-
R.G.N. 22678/2025
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
SENTENZA
In caso di diffusione del presente provvedimento amettere le generalité e galtri cadentificativ a norms sell art 52 digs. 1990 a quarte dispos Qa richiesa di perin ✓ imposto della legge
1) EL ER, nata a [...] il [...] 2) OR ES, nato a [...] il [...] IL FUNZIONARIOCIARIO
Luana Man
avverso la sentenza emessa il 07/02/2025 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Rossella Flora Teresa De LU, che ha concluso chiedendo una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la conferma della sentenza anche quanto alle statuizioni civili, e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese come da separata notula;
lette la memoria di replica dei difensori dei ricorrenti, avv. Rodolfo Viserta e Antonio Giudice, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/02/2025, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Nola, in data 16/04/2024, nei confronti di EL ER e OR ES, in relazione ai reati, loro rispettivamente ascritti, di maltrattamenti aggravati e violenza sessuale continuata ed aggravata in danno di JA LE (figlia della EL, minorenne all'epoca dei fatti), nonché al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima, costituitasi parte civile a mezzo di curatore speciale.
2. Ricorre per cassazione il OR, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di esclusione della parte civile. Si censura la decisione della Corte territoriale che non aveva tenuto conto delle modifiche all'art. 78 cod. proc. pen. introdotte dalla riforma Cartabia, che nell'interpretazione delle Sezioni Unite (sent. n. 38481 del 2023) imponeva un'adeguata esplicazione delle ragioni fondanti la domanda civilistica e del titolo legittimante la pretesa.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità. Si censura tra l'altro il "manifesto travisamento del fatto", la mancata valutazione delle conclusioni del "perito di parte all'esito dell'escussione della persona offesa in incidente probatorio, e di quelle del consulente informatico, in ordine alle conversazioni intrattenute dalla persona offesa sui social, nonché l'omessa rinnovazione del dibattimento per procedere alla nomina di un perito per valutare funzioni intellettive, capacità linguistiche e comunicative, ecc. della persona offesa.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 609-quater cod. pen.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità.
3. Ricorre per cassazione la EL, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli esposti dal coimputato, quanto alla mancata esclusione della parte civile, alla conferma della responsabilità pur in assenza di valutazione delle conclusioni del "perito di parte" e del consulente informatico, e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria per espletare una perizia sulla persona offesa.
Si contesta inoltre la ritenuta idoneità delle dichiarazioni della parte civile a configurare la fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessivo aumento per la continuazione interna.
4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziando la tardività (o comunque manifesta infondatezza del primo motivo) e la genericità e manifesta infondatezza delle ulteriori doglianze proposte.
5. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore della parte civile insiste per la inammissibilità dei ricorsi e la condanna degli imputati alle spese.
6. Con memoria tempestivamente trasmessa unitamente ad alcuni allegati, i difensori dei ricorrenti replicano alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi (che possono essere trattati congiuntamente nei limiti in cui prospettano questioni sostanzialmente sovrapponibili) sono inammissibili.
2. Con riferimento alle censure formulate dai ricorrenti in ordine alla mancata esclusione della parte civile, assume rilievo assorbente la tardività della proposizione della questione dinanzi al G.u.p. del Tribunale di Nola. Ai sensi del comma 2 dell'art. 80 cod. proc. pen., la richiesta di esclusione "è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento". Nella specie, dal verbale dell'udienza preliminare del 12/01/2024, emerge (pag. 2) che l'avv. De LU, difensore della persona offesa JA LE, ha depositato atto di costituzione di parte civile, e che il Gu.p. "interpellate le altre parti che non hanno avanzato istanza di esclusione ai sensi dell'art. 80 c.p.p. - e verificata l'assenza di cause di esclusione di ufficio, dà definitivamente atto dell'avvenuta costituzione di parte civile dei soggetti predetti". Subito dopo tale passaggio prestampato, il Cancelliere ha aggiunto, manualmente, la frase conclusiva "Il giudice ammette la costituzione di p.c. della P.O". Emerge altresì dal verbale (pag. 3) che "gli imputati personalmente" hanno chiesto la definizione del procedimento con rito abbreviato, e che solo a questo punto ovvero dopo tale richiesta i difensori hanno sollevato eccezioni sulla costituzione di parte civile.
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Le difese non hanno in alcun modo contestato la veridicità della scansione procedimentale attestata dal verbale, da cui emerge che la questione non è stata sollevata nel termine previsto dall'art. 80 cod. proc. pen., che il Giudice ha
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conseguentemente ammesso la costituzione, e che le eccezioni difensive sono intervenute in un momento successivo alla conclusione degli accertamenti sulla costituzione delle parti, ovvero dopo la richiesta degli imputati di essere giudicati con rito abbreviato.
3. Con riferimento alle censure attinenti il travisamento per omissione dell'apporto offerto dai consulenti dr. Imperatori e ing. Testa, deve convenirsi con il rilievo preliminare, formulato nella requisitoria del Procuratore Generale, in ordine alla genericità delle censure per difetto di allegazione dei rispettivi elaborati, essendo stati inseriti, nell'atto di ricorso, stralci del verbale di incidente probatorio (censura ribadita, con specifico riferimento alla posizione della EL, quanto alla mancata allegazione delle dichiarazioni della teste JA NN, delle chat e dell'incidente probatorio). Nelle memorie conclusive, i difensori hanno replicato a tali rilievi osservando (pag. 4 dell'elaborato) che "vertendosi in tema di giudizio abbreviato, il fascicolo dell'incidente probatorio fa parte del fascicolo della udienza preliminare. La circostanza che la difesa abbia estrapolato delle dichiarazioni della persona offesa trova una sua ragione e segnatamente per dimostrare la inattendibilità della persona offesa". Analogamente, a pag. 15 dell'elaborato, si osserva: "Il Procuratore Generale (cfr. pag. 5) afferma che non sembrano allegate né le dichiarazioni rese da JA NN, né le chat e l'incidente probatorio. Solo per dovere di cronaca si ricorda che si verte in tema di giudizio abbreviato, il cui fascicolo è costituito dal compendio probatorio delle indagini preliminari, dell'incidente probatorio e delle allegazioni della difesa, materiale probatorio che è già stato allegato, ma che, ad ogni buon fine, si allega alla presente". Deve osservarsi, al riguardo, che le argomentazioni difensive sembrano essere frutto di un equivoco, non essendo certo in discussione l'individuazione del compendio probatorio utilizzabile nel giudizio abbreviato, ma la necessità di fare applicazione, nella odierna fattispecie, del consolidato principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, [...], Rv. 260994 01. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 34704 del 14/10/2025, [...]).
I difensori hanno ritenuto di poter comunque superare il rilievo in questione allegando, alla memoria conclusiva, gli atti di interesse. Si tratta di una modalità operativa che non può peraltro essere condivisa, non solo per l'evidente mancanza di contraddittorio tra le parti su tali produzioni, ma anche perché questa Suprema Corte ha chiarito, più in generale, che «nel giudizio di legittimità, allorquando i termini per l'impugnazione siano scaduti, non possono essere prodotti documenti. già acquisiti nel corso del giudizio di merito, che l'interessato ha l'onere di allegare al ricorso ai fini della valutazione della specificità dei motivi, in quanto la maturata inammissibilità del ricorso, per difetto delle necessarie allegazioni, non potrebbe essere sanata una volta decorsi detti termini» (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, [...], Rv. 276199-02).
4. Altra censura comune ai due ricorrenti concerne la ritenuta attendibilità della persona offesa, affermata dai giudici di merito senza il previo espletamento della sollecitata perizia sulle sue capacità intellettive, di comprensione degli eventi, linguistiche, ecc. Al riguardo, è opportuno prendere le mosse dai principi costantemente affermati da questa Suprema Corte secondo cui, da un lato, *nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282585-01). D'altro lato, con specifico riferimento all'ampiezza del sindacato esercitabile sull'esercizio o meno di tale potere integrativo da parte del giudice di secondo grado, si è ulteriormente chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285745-01). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, le doglianze difensive appaiono manifestamente infondate, avendo la Corte d'Appello escluso la necessità di disporre perizia all'esito di una valutazione dell'attendibilità del narrato della persona offesa che alla luce dei principi qui appena richiamati - risulta immune da criticità deducibili in questa sede.
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In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto coerente e comprensibile lo sviluppo narrativo che ha caratterizzato il racconto della persona offesa, che alla psicologa del servizio di ascolto scolastico IT RA - la quale aveva direttamente constatato, in un colloquio, le condizioni di estrema precarietà e degrado della giovane, costretta in una sedia a rotelle priva di poggiapiedi e di aspetto fortemente trascurato anche nell'abbigliamento aveva riferito delle sole gravi vessazioni subite dalla madre EL (mancanza di cure nel lavarla, farla mangiare, curarla, vestirla, accompagnarla a scuola dove si recava solo quando era disponibile il servizio di trasporto scolastico); solo dopo essersi trovata dinanzi ai Carabinieri (ovvero dopo la denuncia sporta dalla IT), la parte civile aveva riferito anche gli abusi ai propri danni compiuti dal OR, compagno della madre. In altri termini (quelli adoperati dalla Corte territoriale), doveva ritenersi "pienamente comprensibile che solo all'interno della Caserma dei Carabinieri la giovane si sia sentita finalmente protetta e sia riuscita a raccontare ad estranei anche questo ulteriore aspetto della terribile situazione familiare in cui era costretta a vivere" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Si sottolinea anzi che la JA aveva espressamente precisato di essersi convinta a riferire tali abusi (ripetuti toccamenti del seno e della vagina, strusciamenti, richieste di masturbazioni e di rapporti orali formulate dal OR dopo essersi denudato: cfr. pag. 2) avendo appreso dalla madre che, per alcuni giorni, sarebbe rimasta in casa da sola con il OR, e temendo quindi una reiterazione delle predette. avances (cfr. pag. 3). Nella medesima prospettiva, è stato altresì valutato il fatto che la persona offesa, in precedenza (ovvero prima della denuncia della IT), non avesse fatto menzione degli abusi del OR nemmeno ad CC Elvira, le cui dichiarazioni hanno pienamente confermato sia il contesto di straordinario degrado in cui viveva la giovane, sia l'assoluta indifferenza e disinteresse della EL anche per le condizioni di salute e igieniche della figlia (la CC ha riferito di aver iniziato, con altri volontari, a prendersi cura della persona offesa, facendole avere vestiario, cure fisioterapiche ecc., addirittura arrivando a procurare ai suoi genitori piccoli lavori che consentissero di poter sostenere l'intervento chirurgico della figlia: aiuto alla fine rifiutato dalla EL: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata e le più estese dichiarazioni riportate nella sentenza di primo grado). Su tali basi - ovvero sulla scorta della ritenuta coerenza e logicità della progressione dichiarativa rilevata sulle condotte abusive ascritte al OR, e della indiscutibile consistenza degli elementi di riscontro forniti dalla IT e, in ancor maggiore misura, dalla CC, le quali avevano direttamente percepito le condizioni di assoluta precarietà, anche igienica, in cui versava la
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giovane disabile e (la CC) anche la permanente indifferenza della EL per tali condizioni la Corte d'Appello ha ritenuto che le accuse di quest'ultima alla madre si collocassero "in maniera assolutamente coerente e conseguenziale" nel predetto contesto, connotato appunto da una totale indifferenza della EL anche per le prospettive di trattamenti chirurgici, che si erano palesate grazie all'opera della CC (cfr. pagg. 3 e 6 della sentenza). All'esito di tale percorso argomentativo, la Corte d'Appello ha ritenuto superfluo ogni accertamento di ordine tecnico sulla persona offesa, sottolineando la logicità delle ragioni che, al contempo, avevano indotto il P.M. a disporre una consulenza psicologica su JA NN, sorella della vittima, la quale aveva reso dichiarazioni "comprensibili" ma di tenore opposto (tale consulenza aveva avuto esiti demolitori circa l'idoneità a testimoniare della dichiarante: cfr. pag. 3 e 6, cit.). Si tratta di una motivazione che, nel suo complesso, appare immune da rilievi deducibili in questa sede, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali in precedenza richiamati.
5. Per ciò che riguarda le doglianze proposte singolarmente dai ricorrenti, ed iniziando dalla posizione del OR, ritiene anzitutto il Collegio che la Corte territoriale, nel conferire piena attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa nei confronti del ricorrente, abbia correttamente condiviso le valutazioni del primo giudice anche quanto alla qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 609-bis cod. pen., sottolineando l'impossibilità di ritenere configurabile un consenso della giovane che tra l'altro, proprio a causa delle condizioni fisiche che la costringevano sulla sedia a rotelle, non poteva materialmente sottrarsi alle condotte abusive poste in essere dal ricorrente (cfr. pag. 7). Si è visto d'altra parte che, nella medesima prospettiva, i giudici di merito avevano valorizzato le dichiarazioni della JA, spintasi a denunciare tutto anche per il timore di rimanere per giorni sola in casa con il ricorrente (cfr. supra, § 4). La difesa ricorrente ha lamentato la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 609-quater cod. pen., sostenendo al contempo che, nell'atto di appello, "mai la difesa aveva parlato di un consenso della minore" (cfr. la trentaquattresima pagina del ricorso, privo di numerazione). Appare dunque arduo comprendere su quali presupposti, diversi dal consenso all'atto sessuale da parte della JA, potesse fondarsi l'auspicata (ma infondata) riqualificazione.
6. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla censura concernente la mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità. La Corte territoriale ha ritenuto dirimente, in senso ostativo, le connotazioni della condotta del OR, connotata dall'approfittamento non solo delle occasioni fornite dalla coabitazione con la minore, ma anche delle condizioni fisiche
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di quest'ultima, oltre che dallo "sprezzo del contesto di umiliazione e degrado in cui la costringeva a vivere la madre" (cfr. pag. 7); d'altra parte, le difficoltà e l'imbarazzo della JA nel riferire gli abusi deponevano per la serietà del danno cagionato. Anche in questo caso, la motivazione risulta pienamente in linea con il costante indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievi i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (così ad es. Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, [...], Rv. 263516-01).
7. Generico, e comunque manifestamente infondato, appare il motivo riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche. La motivazione della Corte territoriale, imperniata sulla ritenuta assenza di elementi positivamente valutabili, è stata invero contrastata con argomentazioni generiche, e con richiami all'incensuratezza (in sé irrilevante ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62-bis cod. pen.) e ad un comportamento processuale "lineare senza ostacolare il corso della giustizia" (cfr. la trentacinquesima pagina del ricorso): è appena il caso di evidenziare, a tale ultimo proposito, l'inconsistenza della tesi per cui le attenuanti generiche dovrebbero essere concesse all'imputato per il solo fatto di non aver ostacolato il corso del processo a suo carico.
8. Per ciò che infine riguarda la doglianza proposta dalla EL in ordine alla idoneità delle dichiarazioni della figlia a far ritenere configurabile il delitto di maltrattamenti a lei ascritto, deve osservarsi che si è dinanzi ad una "doppia conforme adeguatamente motivata sulla scorta non solo delle dichiarazioni della JA anche quanto al carattere continuativo delle vessazioni (culminate in un caso in un'aggressione che l'aveva fatta cadere a terra dalla sedia: cfr. pag. 3), ma anche di quanto riferito da persone assolutamente insospettabili di mendacio, quali la IT e la CC, in ordine al contesto di estremo degrado e alle condizioni di totale incuria direttamente percepite: dichiarazioni che i giudici di merito, tutt'altro che illogicamente, hanno valorizzato quale indiretto ma rilevantissimo riscontro alle accuse mosse alla EL dalla figlia LE (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Le censure difensive si risolvono in una critica del merito delle valutazioni concordemente espresse dai giudici di primo e di secondo grado, e nella
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prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite il cui apprezzamento, in questa sede, deve ritenersi precluso.
8. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. La EL ed il OR devono essere inoltre condannati alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla costituita parte civile, nella misura che attesa l'ammissione della JA al patrocinio a spese dello Stato - sarà liquidata dalla Corte di Appello di Napoli con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, dovendosi in questa sede disporre il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Vittorio Pazienza
Il RE
LU AC
Deposita in Cancelleria
Oggi,
- 4 DIC. 2025
IL FUNZIONARIOGUARIO
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