Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2008, n. 12902
CASS
Sentenza 22 febbraio 2008

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Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere è proponibile, ai sensi dell'art. 428, comma secondo, cod. proc. pen., anche dal soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile, pur quando faccia in lui difetto la qualità di "persona offesa".

Il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, ai sensi dell'art. 428, comma secondo, cod.proc.pen., avverso la sentenza di non luogo a procedere ha natura di impugnazione ai soli effetti penali, discostandosi la citata disposizione normativa dalle linee portanti dell'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che (come si evince anche dall'assenza di diversa ed indispensabile indicazione letterale) il gravame riguarda decisione che, notoriamente, si caratterizza per la sua natura di propulsione processuale.

Commentario1

  • 1La parte offesa, costituitasi parte civile, può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere unicamente per gli effetti penali…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2008, n. 12902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12902
Data del deposito : 22 febbraio 2008

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