Sentenza 22 febbraio 2008
Massime • 2
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere è proponibile, ai sensi dell'art. 428, comma secondo, cod. proc. pen., anche dal soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile, pur quando faccia in lui difetto la qualità di "persona offesa".
Il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, ai sensi dell'art. 428, comma secondo, cod.proc.pen., avverso la sentenza di non luogo a procedere ha natura di impugnazione ai soli effetti penali, discostandosi la citata disposizione normativa dalle linee portanti dell'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che (come si evince anche dall'assenza di diversa ed indispensabile indicazione letterale) il gravame riguarda decisione che, notoriamente, si caratterizza per la sua natura di propulsione processuale.
Commentario • 1
- 1. La parte offesa, costituitasi parte civile, può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere unicamente per gli effetti penali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2008, n. 12902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12902 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 22/02/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 223
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 002139/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IM PE N. IL 03/04/1956;
contro
2) RA UA N. IL 26/07/1943;
3) NE IA N. IL 01/12/1947;
avverso SENTENZA del 16/05/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
Udita la Requisitoria del Procuratore Generale Cons. Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della Parte Civile e per il rigetto del ricorso del PM;
uditi i dif. Avv. Pastore Gaetano e Avv. Tajani Attilio. IN FATTO
La Parte Civile IU DE IM ed il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno ricorrono alla Corte avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in data 16.5.2007 dal GUP presso il Tribunale di Salerno nei confronti di QU RA e di NA NE, imputati di concorso in falso ideologico in atto pubblico.
La vicenda attiene alla redazione del rogito 26.1.2001 a firma del Notaio RA con cui l'anziana AN DE IM donava la nuda proprietà di alcuni immobili di sua proprietà, riservando per sè l'usufrutto: secondo i ricorrenti l'atto risulta viziato dalla falsità (implicita) consistita nell'aver taciuto che la donante non era in condizioni psichiche adeguate, attese le risultanze degli accertamenti peritali acquisiti all'udienza preliminare. Al proposito la Parte Civile evidenzia:
- la contraddittorietà e carenza di adeguata motivazione essendo evidente che - sulla premessa che gli accertamenti psichiatrici esperiti convergono nell'attestare una patologia della DE IM AN, sia pure differendo nella diagnosi di gravità - alcuni punti del rogito (dettaglio dei beni, destinazione urbanistica di ciascuno, assenza di provvedimenti sanatoli i abusi edilizi, pertinenze, servitù ed accessori) non erano compatibili con le reali condizioni di comprensione della anziana donante e che, al riguardo, il GUP nulla osserva;
che le tranquillanti deposizioni di chi assistette all'atto non hanno pregio processuale essendo dette persone soggette ad analoga imputazione di quella del notaio e della NE;
Il PM (con motivi di non agevole e piana lettura, anche perché non sono stati evidenziati riferimenti delle censure ex art. 606 c.p.p.):
- illogicità e carenza di motivazione in relazione alle risultanze istruttorie acquisite per la non plausibile prospettazione che la donante abbia potuto rendere dichiarazioni complesse e dettagliate, quali quelle dedotte nei punti 3, 4, 5 del rogito, attese le accertate condizioni mentali;
profilo su cui la decisione manca di attenzione non avendo esaminato i contenuti delle clausole, ma essendosi il GIP limitato ad una valutazione astratta ed intrinsecamente contraddittoria;
- erronea applicazione della legge penale nell'aver escluso rilevanza anche alla mera deficienza psichica della donante,
incontrovertibilmente attestata dagli accertamenti tecnici, tale da impedire la comprensione delle clausole dell'atto oggetto di processo, tutto ciò a prescindere dalla autonomia del giudizio penale rispetto a quello civile (l'interdizione/inabilitazione) in seno al quale le dichiarazioni della donante si sono appalesate di evidente carenza intellettiva;
- illogica motivazione per avere sottostimato le indicazioni che indicavano la DE IM come incapace, privilegiando le testimoni all'atto che avevano interesse precipuo ad escludere sospetto di irregolarità in tutta la stesura dell'atto (e verso cui è stata successivamente aperta indagine preliminare per concorso nel reato di falso): il contrasto avrebbe meritato approfondimento dibattimentale con più approfondito esame di quanto avevano avuto stretti rapporti con la donante all'epoca dei fatti;
Per l'odierna udienza perveniva compendiosa memoria dell'imputata NE che evidenziava ragioni avverse al ricorso presentato e, segnatamente:
- inammissibilità del ricorso della Parte Civile, avuto riguardo alla decisione di Cass. Sez. 5 9.2.2007, Reggiani, n. 5698 (CED Cass.che ha escluso la legittimazione della Parte Civile all'impugnazione quando il reato dedotto non sia perseguibile a querela: pertanto, poiché qui si tratta di falsità perseguibile d'ufficio manca la legittimazione al ricorso;
- inammissibilità del ricorso della Parte Civile e del PM poiché i relativi ricorsi non allegano copia degli atti istruttori (il corpo del reato e cioè l'atto di donazione, la relazione del CT del PM) nè indicano le relative pagine a cui si riferisce la censura;
Inoltre, il ricorso del PM si fonda sulla CT che fu depositata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405 c.p.p.. - inammissibilità del ricorso del PM poiché pretende una nuova lettura della ricostruzione degli accadimenti e delle prove acquisite;
- infondatezza dei ricorsi poiché le clausole dell'atto a cui essi si riferiscono non considerano quella in cui la NE si impegna a mantenere incondizionatamente l'anziana partente, segno della lucidità della donante.
IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
La Corte preliminarmente esclude l'inammissibilità dell'impugnazione della Parte civile per carenza di sua legittimazione al ricorso, come invocato dagli imputati e come ritenuta anche dal PG. all'odierna udienza. Necessaria premessa sul punto è che non è stata devoluta alcuna doglianza sulla sussistenza della legittimazione della ricorrente alla costituzione di Parte Civile, sì che l'argomento e la possibile assenza della qualità di danneggiato non perviene al ricorso.
La Corte, ancora, non condivide la decisione assunta in passato (Cass. Sez. 5, 15.1.2007, Reggiani, CED Cass. 235863) e di cui è menzione nella memoria degli imputati.
Invero, la lettera dell'art. 428 c.p.p., comma 2 è chiara nel legittimare la persona offesa costituita parte civile all'interposizione del ricorso per cassazione. Testo che, sicuramente, è frutto di elaborazione attenta, per il travagliato sviluppo della normativa sulle facoltà di impugnazione della parte privata. Testo, inoltre, che indubbiamente si discosta dalle linee portanti dell'art. 576 c.p.p. perché - come si evince dalla assenza di diversa ed indispensabile indicazione letterale - il ricorso riguarda decisione che, notoriamente, si caratterizza per la sua natura di propulsione processuale, ed ha natura di impugnazione ai soli effetti penali, analogo a quello proposto dal P.M. (Cfr. Cass. Sez. 5, 26.6.2007, Cataluddi, CED Cass. 237715; Cass. Sez. 5, 5.6.2007, Blandini ed altri, CED Cass. 237710). Esso, inoltre, prescinde da possibili distinzione interne alla categoria di danneggiati (ed, anzi, questa Corte ritiene che, anche in assenza del requisito di "persona offesa", il danneggiato sia legittimato al ricorso Cass. 25.10.2006, PC. in proc. Martinelli, CED Cass. 236248). La modalità di persecuzione del reato è, infine, del tutto ignota alla disposizione processuale, sì che siffatto paradigma ermeneutico - a fronte della chiarezza del testo - non risulta utile. Non hanno pregio le censure che richiamano detto medesimo vizio per il contenuto delle censure.
Se è vero che non sono richiamate testualmente o con stringente indicazione gli atti che risulterebbero confliggenti con l'assunto motivazionale, è al contempo vero che la giustificazione stessa resa dal GUP. si manifesta carente ed illogica per incongruenze rilevabili dal medesimo testo del provvedimento, onde la patologia rilevata dai difensori non assume rilevanza.
L'errore essenziale, che inficia il procedimento logico della pronuncia, attiene al peso assegnato alle risultanze testimoniali. Non già nel merito delle loro versioni, bensì nell'apodittica prevalenza delle voci di chi obiettivamente era suscettibile di personale coinvolgimento nella penale responsabilità ascritta ai primi imputati. Persone, quindi, portatrici del primario diritto processuale a non auto-accusarsi. Voce, pertanto, meritevole di più attenta circospezione, rispetto a quanti (e più numerosi) testimoni, certamente indifferenti all'esito della vicenda processuale, ebbero a fornire deposizioni opposte. Pur dato della libertà di convincimento del giudice, palese è la carenza di cenno motivo sulla compatibilità tra il contenuto di queste dichiarazioni testimoniali a fronte delle opposte risultanze probatorie.
Ancora, la motivazione è gravemente carente nel momento in cui, rapportata alla imputazione ascritta ai prevenuti, omette di vagliare il profilo cognitivo del reato. La possibilità o meno del notaio di percepire nel rapporto con l'anziana donna - che pur si accingeva ad un atto donante sulle capacità cognitive, sì da configurare il delitto di falsità ideologica nella imprescindibile necessità (imposta anche dalla legge notarile) di verifica sulle condizioni mentali della donna ed all'implicita conseguente attestazione, non rispondente al vero, di avere preventivamente svolto un'attività di accertamento o di controllo con le modalità previste dalla legge;
la funzione certificativa del notaio consiste nel ricevere la volontà della parte e, quindi, grava sul notaio la verifica che detta manifestazione del volere sia resa in termini giuridicamente accettabili.
Infine (e l'osservazione ha da valere sulla base del corredo probatorio sino ad oggi acquisito), il giudice dell'udienza preliminare non è legittimato a pronunziare sentenza di non luogo a procedere in presenza di incontestabile insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti, quando questi profili appaiano ragionevolmente superabili nel dibattimento. Come già affermato dalla Corte (da ultimo Cass., Sez. 4^, 19.4.2007, Giganti, CED Cass. 236800) non è compito del giudice dell'udienza preliminare accertare l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato, bensì la sostenibilità dell'accusa nel giudizio. Dunque, a fronte delle contrastanti conclusioni delle relazioni tecniche, ed in mancanza di perizia resa in sede di incidente probatorio, il giudice dell'udienza preliminare avrebbe dovuto rinviare al dibattimento il chiarimento e l'integrazione del corredo istruttorio.
Pertanto la sentenza viene annullata con rinvio ad altro giudice dell'Ufficio GIP presso il Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno, Ufficio G.U.P., per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2008