Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 654. Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi 1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purche' i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purche' la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
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- 1. No all'estensione automatica del giudicato penalehttps://www.fiscooggi.it/ · 250.05357
[…] L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sostenuto da tre mezzi di gravame: violazione e falsa applicazione degli articoli 654 del c.p.p. e 12 della legge n. 516/1982. In particolare, si è rilevato che l'articolo 12 della legge n. 516/1982 era stato abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e che l'articolo 654 del c.p.p. fosse applicabile alle sole sentenze dibattimentali e nei confronti delle parti costituite, con l'Amministrazione stessa che non si era costituita parte civile violazione dell'articolo 1, comma 4, lettere a) e d), […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. CGARS, sez. I, sentenza 16/12/2024, n. 999Provvedimento: […] 3. Col secondo motivo è stata rilevata l'erroneità della sentenza per errata applicazione dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 3 della l. n. 241/90 per non avere riconosciuto l'eccesso di potere dell'operato dell'amministrazione per insussistenza dei presupposti, per motivazione insufficiente, per difetto di istruttoria.Leggi di più...
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