Art. 654. Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi 1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purche' i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purche' la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. L’assoluzione in sede penale e licenziamento disciplinareStefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 11 dicembre 2024
L'assoluzione in sede penale del lavoratore non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa della sanzione disciplinare, irrogata nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale. […]
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- 1. CGARS, sez. I, sentenza 16/12/2024, n. 999Provvedimento: […] 3. Col secondo motivo è stata rilevata l'erroneità della sentenza per errata applicazione dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 3 della l. n. 241/90 per non avere riconosciuto l'eccesso di potere dell'operato dell'amministrazione per insussistenza dei presupposti, per motivazione insufficiente, per difetto di istruttoria.Leggi di più...
- vincolo giudicato penale·
- abuso edilizio·
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