Sentenza 22 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di procedimento penale per lesioni colpose trattato davanti al giudice di pace, è onere del giudice compiere ogni possibile indagine al fine di individuare la percentuale del concorso di colpa e la durata ed entità delle lesioni patite dalla persona offesa, in quanto detti elementi risultano essenziali per la statuizione relativa all'applicazione nei confronti dell'imputato della causa di non punibilità prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000.
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1506 Anno 2013 Presidente: CHIEFFI SEVERO Relatore: ROMBOLA' MARCELLO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) NATOLI VINCENZO N. IL 14/08/1950 avverso l'ordinanza n. 980/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 22/05/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA'; lette/s~ le conclusioni del PG Dott. Le oUvr-Cr; QcLLA4.41.4.QQa.a.50.2..u.41:7 e…y..4 e-IN-t -re »1594-iv-Le.–‘79— Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 29/11/2012 Ricorreva per cassazione il Natoli con atto a sua firma, deducendo violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione: a fronte della necessità per la magistratura di sorveglianza di valutare la personalità del …
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In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2013, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 22/10/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1971
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 20468/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG MA N. IL 05/07/1931;
avverso la sentenza n. 39/2012 TRIBUNALE di CHIAVARI, del 05/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al concorso di colpa.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Chiavari, con sentenza in data 5.3.2013, confermava la sentenza di primo grado con la quale CA RM era stato dichiarato responsabile del reato di lesioni colpose in danno di Arata Chiara. Al predetto imputato era mosso l'addebito di avere - per colpa, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché nella violazione delle disposizioni sulla circolazione stradale - alla guida di un ciclomotore, al fine di effettuare una manovra di svolta a sinistra nei pressi di un'intersezione, omettendo di dare la precedenza e di azionare gli indicatori di direzione, invaso la corsia opposta di marcia, impegnata dalla persona offesa alla guida della propria bicicletta, la quale era costretta ad attuare una brusca frenata, cadendo a terra e riportando le lesioni sopra specificate.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge, oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, osservando che la sentenza impugnata si era limitata a un rinvio a quella di primo grado, senza motivare adeguatamente in ordine alle doglianze specifiche sollevate con l'atto di appello, con particolare riguardo all'attendibilità intrinseca del racconto della persona offesa ed al contrasto della medesima con la deposizione del teste Cavaliere.
Deduce, ancora, mancanza di motivazione e vizio motivazionale in relazione alla omessa considerazione della doglianza relativa al concorso di colpa della persona offesa e alla conseguente applicabilità del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, osservando che, in ragione della misura del concorso di colpa riconosciuto, è stata ritenuta non congrua la somma corrisposta dall'assicurazione ai fini dell'applicazione della predetta causa di estinzione del reato. Con il terzo motivo deduce mancanza di motivazione e vizio motivazionale rilevando che, al fine di valutare la congruità dell'importo pagato dal responsabile civile alla persona offesa, i giudici di merito si erano addentrati in un complesso calcolo per la determinazione dell'entità dell'invalidità permanente e temporanea, in assenza della più volte richiesta perizia medico legale. Deduce, infine, con l'ultimo motivo, mancanza di motivazione e vizio motivazionale in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ed invero la ricostruzione della dinamica dell'incidente è stata adeguatamente argomentata dai giudici del merito mediante riferimento alle deposizioni, ritenute tra loro non contrastanti, rese dalla persona offesa e dal teste Cavaliere, puntualmente esaminate nel loro contenuto. Quanto al profilo attinente al presunto illegittimo rinvio alla sentenza di primo grado da parte del Tribunale, va rilevata l'infondatezza dell'assunto alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale le argomentazioni contenute nelle sentenze di primo e secondo grado, tra loro conformi in punto di affermazione di responsabilità, si integrano a vicenda (Cass. n. 13926 del 1/12/2011). Del pari infondato si rivela il profilo di censura relativo alla mancata considerazione dei rilievi svolti in sede d'appello in relazione alla ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici del merito. Ed invero l'unica critica che esula dalla riproposizione delle questioni già affrontate dalla sentenza di primo grado è connessa alla mancata collisione tra i mezzi e risulta essere stata adeguatamente considerata da parte del giudice d'appello, il quale ha evidenziato l'incidenza causale assunta nella determinazione dell'evento lesivo dalla condotta colposa del conducente del motociclo, idonea a indurre la vittima a una manovra di emergenza che ha determinato la caduta e le conseguenti lesioni.
4. I successivi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in ragione della stretta connessione. Entrambi, infatti, sono relativi a presunti vizi attinenti alla mancata considerazione di fattori idonei a giustificare l'applicabilità della causa estintiva del reato di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. Premesso, infatti, che la corresponsione della somma di Euro 6.000,00 alla parte lesa ad opera della compagnia assicuratrice può essere in astratto idonea a integrare la condotta riparatoria del danno cagionato dal reato ai sensi della citata norma, i summenzionati vizi vengono in rilievo sotto un duplice profilo. In primo luogo, in ragione della determinazione nella misura del 30%, piuttosto che in una più ampia percentuale, del concorso di colpa in capo alla persona offesa;
in secondo luogo, in ragione dell'avvenuta superficiale quantificazione dell'entità dei danni subiti dalla vittima, effettuata senza l'adeguato ausilio di una perizia.
4.1. Le censure sono fondate.
Difetta, infatti, nella specie una valutazione congrua in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma invocata, giacché la motivazione evidenzia gravi carenze per l'omessa considerazione della specifica doglianza formulata con l'appello circa la necessità di attribuire alla persona offesa una maggiore percentuale di concorso di colpa di quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché della censura relativa alla mancata disposizione della perizia d'ufficio per stabilire la durata e l'entità delle lesioni. Inoltre, pur essendo stata riconosciuta la responsabilità della persona offesa nella misura del 30%, contraddittoriamente a pg. 13 della sentenza si fa riferimento a "una pari responsabilità della persona offesa e dell'imputato nel sinistro de quo".
4.2. Orbene, nel rito in argomento entrambe le indagini trascurate (riguardo alla i, corretta individuazione della percentuale di concorso di colpa e della durata ed entità delle lesioni) risultano essenziali ai fini della correttezza della statuizione penale, in forza della necessaria valutazione della possibilità di applicazione della peculiare causa di estinzione del reato di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, citato art. 35, configurabile anche in caso di avvenuta corresponsione della somma a titolo risarcitorio da parte della compagnia assicuratrice dell'imputato (in proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che "in tema di procedimento davanti al giudice di pace, è onere del giudice, ai fini della applicazione della causa di non punibilità di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, accertare - compiendo al riguardo ogni possibile indagine - l'effettività della condotta riparatoria", anche con riferimento alla concreta efficacia della medesima (Cass. Sez. 5, n. 14988 del 11/01/2012 Rv. 252490).
4.3.Non è consentito, di conseguenza, rimandare al giudice civile, come in ultima analisi ha fatto il Tribunale, la determinazione della percentuale di responsabilità a carico dell'imputato e la quantificazione in termini economici dell'entità delle lesioni, assumendo tale indagine rilevanza ai fini penali in funzione dell'applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. Ne consegue che la motivazione della sentenza appare al riguardo gravemente carente e manifestamente illogica, talché s'impone l'annullamento della stessa con rinvio al Tribunale di Genova, al fine di consentire al giudice d'appello di effettuare un'adeguata indagine sugli evidenziati aspetti problematici e in tal modo supplire alle rilevate mancanze e illogicità. L'accoglimento dei predetti motivi di ricorso rende superfluo l'esame dell'ultima censura formulata.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014