Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2008, n. 25949
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Sentenza 27 maggio 2008

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Sussiste l'interesse del P.M. a ricorrere per cassazione avverso ordinanza del tribunale di riesame per far valere la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale (nella specie quella di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo), ritenuta dal giudice per le indagini preliminari ed esclusa, pur nella conferma della misura della custodia cautelare in carcere, dal predetto tribunale, in quanto dal riconoscimento della citata circostanza consegue una più lunga durata dei termini di custodia.

Non ricorre la circostanza aggravante della finalità di terrorismo prevista dall'art. 270-sexies cod. pen. nei fatti di devastazione commessi, in occasione della morte di un tifoso di calcio, da un gruppo di altri tifosi e concretatisi in aggressioni violente alle forze di polizia, lancio di bombe carta, assalto a caserme e incendio di autobus della stessa polizia, danneggiamento indiscriminato di auto e moto in sosta, in quanto in tali condotte, quantunque gravi, non è ravvisabile, in assenza di elementi di più adeguata strutturazione, la prospettiva teleologica ineludibile nella finalità medesima. (Principio affermato in tema di procedimento incidentale "de libertate").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2008, n. 25949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25949
    Data del deposito : 27 maggio 2008

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