Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 2
Sussiste l'interesse del P.M. a ricorrere per cassazione avverso ordinanza del tribunale di riesame per far valere la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale (nella specie quella di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo), ritenuta dal giudice per le indagini preliminari ed esclusa, pur nella conferma della misura della custodia cautelare in carcere, dal predetto tribunale, in quanto dal riconoscimento della citata circostanza consegue una più lunga durata dei termini di custodia.
Non ricorre la circostanza aggravante della finalità di terrorismo prevista dall'art. 270-sexies cod. pen. nei fatti di devastazione commessi, in occasione della morte di un tifoso di calcio, da un gruppo di altri tifosi e concretatisi in aggressioni violente alle forze di polizia, lancio di bombe carta, assalto a caserme e incendio di autobus della stessa polizia, danneggiamento indiscriminato di auto e moto in sosta, in quanto in tali condotte, quantunque gravi, non è ravvisabile, in assenza di elementi di più adeguata strutturazione, la prospettiva teleologica ineludibile nella finalità medesima. (Principio affermato in tema di procedimento incidentale "de libertate").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2008, n. 25949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25949 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 27/05/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1582
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 006481/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) MI RI, N. IL 15/03/1986;
2) GL DI, N. IL 13/10/1986;
3) MA ER, N. IL 07/03/1980;
avverso ORDINANZA del 30/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo, che ha richiesto declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi. OSSERVA
1. In esito a gravi fatti commessi in Roma la sera del giorno 11.11.2007 da un folto gruppo di facinorosi, a seguito della morte, avvenuta quella mattina, del tifoso laziale GA ND e del rinvio della partita di calcio Roma - Cagliari, prevista per quella sera, venivano tratti in arresto IN RI, TI IO e CA ER. In sintesi i fatti commessi dal predetto centinaio di tifosi, sia laziali che romanisti, riguardano non solo aggressioni violente alle forze di Polizia, anche con porto di armi improprie e lancio di bombe carta, ma danneggiamenti indiscriminati ad auto e moto in sosta, sia di privati che della Polizia, ed il successivo assalto al posto di Polizia "Porta del Popolo" ed alla caserma "Maurizio Giglio", dando anche alle fiamme due autobus della stessa Polizia.
1.1 Per tali fatti il P.M. elevava a carico dei predetti arrestati le seguenti imputazioni che venivano tutte convalidate dal Gip del Tribunale di Roma con ordinanza 14.11.2007 impositiva di custodia cautelare in carcere per tutti e tre gli anzidetti imputati:
- TI e CA: a) concorso nel reato di devastazione, aggravato dal numero dei concorrenti;
b) concorso in resistenza aggravata a pubblici ufficiali;
c) concorso in lesioni pluriaggravate;
d) concorso in detenzione, porto ed esplosione di ordigni incendiari;
e) concorso in porto aggravato di armi, L. n. 110 del 1975, ex art.
4. Con l'ulteriore aggravante della finalità di terrorismo per tutti tali fatti, L. n. 15 del 1980, ex art. 1 in relazione all'art. 270 sexies c.p.. - IN - f) concorso in violenza aggravata a pubblici ufficiali;
g) lesioni aggravate a pubblico ufficiale;
h) concorso in porto aggravato di armi, L. n. 110 del 1975, ex art. 4. 1.2 Il Tribunale di Roma, costituito ex art. 309 c.p.p., esaminando i ricorsi prodotti dai tre predetti imputati, li rigettava tutti quanto alla sussistenza di indizi di colpevolezza, escludendo solo la ricorrenza della contestata aggravante della finalità di terrorismo, nonché confermava le esigenze cautelari massime per TI e CA, revocando per il IN la custodia carceraria, sostituita con gli arresti domiciliari.
Il Tribunale dapprima rilevava come lo svolgersi dei fatti nei suoi dati storici di massima non fosse contestato dai ricorrenti, e peraltro risultasse ampiamente documentato dalle relazioni di servizio e da tutti gli atti di p.g., nonché dai rilievi filmati e fotografici. Quindi confermava la partecipazione attiva dei tre imputati, come riferita nei verbali di arresto e nei connessi atti di p.g., nel contempo negando validità alle proposte difese personali. Il TI aveva scagliato una pietra contro gli agenti, brandito una cinta ed aveva colpito due poliziotti;
incredibile, di contro, era la sua versione di essersi accodato ai tifosi dimostranti per curiosità e di avere assistito ai fatti solo da testimone. Il CA era stato bloccato mentre scagliava un cassonetto contro una vettura della Polizia;
illogica era la sua dichiarazione di essere sceso da un autobus di linea, con il quale stava andando a casa, perché aveva visto gli scontri e temeva di esservi coinvolto. Il IN, che faceva parte di un gruppo che lanciava oggetti contundenti contro le forze dell'ordine, era stato arrestato nella flagranza di aggressione con lesioni a due poliziotti;
anche la sua versione di presenza casuale era giudicata del tutto implausibile. Ciò posto, il Tribunale riteneva la ricorrenza del più grave reato di cui all'art. 419 c.p., contestato ai soli CA e TI: dopo avere ricordato gli estremi giurisprudenziali che lo configurano, rilevava il Collegio del riesame la concreta sussistenza, nelle condotte concorsuali, connotate da generalizzata scorreria distruttrice, degli estremi di tale delitto. Riteneva invece lo stesso Tribunale l'inconfigurabilità dell'aggravante della finalità di terrorismo. Ripresa la definizione data dall'art. 270 sexies c.p., il Tribunale rilevava come, nei fatti siccome finora accertati, non risultasse che gli stessi fossero concordati e previamente organizzati (le due tifoserie, mosse da diverse motivazioni, erano solo occasionalmente confluite); non risultavano moventi politici, ma attinenti prettamente alle dinamiche sportive;
doveva escludersi che le condotte mirassero a coartare le Autorità (il rinvio della partita era stata decisione autonoma e precedente i tafferugli); i fatti, per quanto gravi e diffusi, non avevano messo a repentaglio la vita e l'incolumità degli abitanti del quartiere.
Quanto alle esigenze cautelari, la maggiore gravità degli addebiti e delle condotte, imponevano la conferma della custodia carceraria per TI e CA, quest'ultimo gravato anche da precedenti penali non irrilevanti;
il minor coinvolgimento del IN consentiva a suo favore la concessione degli arresti domiciliari.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone a diverso titolo l'annullamento, proponevano ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma ed il TI.
2.1 Il Procuratore della Repubblica lamentava vizio di motivazione in relazione all'esclusione, a fini cautelari, dell'aggravante della finalità di terrorismo (contestata a Gugliotta e CA). Rileva il ricorrente che quanto affermato per sostenere la sussistenza del reato di devastazione, in termini di guerriglia urbana, contrasterebbe con l'affermata mancanza di programmazione e concertazione ai fini dell'aggravante in parola;
la stessa presenza di vario armamentario, tra cui bombe carta, dovrebbe far escludere l'estemporanea aggregazione. Vi sarebbe contrasto, ancora, in ordine alla gravità complessiva dei fatti, prima affermata e poi ridimensionata. Anche la coartazione delle Autorità andrebbe ritenuta, posto che in altri stadi le partite si erano svolte regolarmente, e la notizia della morte del tifoso ND, avvenuta la mattina, si era rapidamente diffusa.
2.2 L'indagato TI lamentava violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine alla ritenuta sussistenza di indizi di colpevolezza, sia quanto alle esigenze cautelari. Sul primo profilo ribadiva la logicità della propria versione e, di contro, le incongruenze dei verbali di arresto e sequestro, nonché l'impossibilità di essere stato riconosciuto avendo il cappuccio della felpa chiuso in volto. Sul secondo aspetto lamentava che non fossero state valorizzate a suo favore l'incensuratezza, l'inserimento familiare, gli studi universitari, l'irripetibilità dei fatti, e quindi la mancanza di un rischio di recidiva. Lo stesso TI, con memoria depositata il 20.05.2008, ribadiva le proprie tesi, altresì deducendo carenza di interesse al proposto ricorso in capo al P.M..
3. Entrambi i ricorsi, infondati, devono essere rigettati con ogni conseguenza di legge.
3.1 Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Roma, unicamente teso a lamentare la esclusione dell'aggravante del terrorismo, investe necessariamente solo le posizioni degli indagati TI e CA, poiché al IN la stessa non risulta contestata. Va dapprima disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa del TI, con la sopra riferita memoria, in ordine alla prospettata inammissibilità del ricorso dell'Accusa per mancanza di interesse. Rileva invero tale indagato che, nell'ambito del procedimento cautelare, l'interesse deve essere concreto ed attuale, nonché diretto ad ottenere pronunce che abbiano ricaduta effettiva sull'imposizione, la modifica od il mantenimento di una misura cautelare. Non è ammesso dunque un interesse solo teorico, o meramente propedeutico alla valutazione nel merito in fase di cognizione (che, in questo senso, conserva la sua autonomia). Ciò posto, poiché il Tribunale del Riesame aveva ritenuto la sufficienza degli indizi anche senza l'aggravante del terrorismo, non vi sarebbe interesse concreto del P.M. a proporre il ricorso incentrato solo su tale aggravante. Siffatta impostazione difensiva, certamente corretta nel suo impianto generale, è però infondata nel concreto, posto che non è vero che l'esclusione della ridetta aggravante sia irrilevante ai fini cautelari, inducendo termini più brevi di durata della misura in atto. Ed invero la finalità di terrorismo, per essere aggravante ad effetto speciale, determina termini di custodia cautelare più lunghi, ex artt. 278 e 303 c.p.p. (in concreto un anno anziché sei mesi, nella fase delle indagini, per il reato di cui all'art. 419 c.p.). Tale incidenza, che è all'evidenza concreta, non può dirsi estranea alle finalità ed agli interessi dell'Accusa, per cui deve escludersi la dedotta carenza di interesse in capo al ricorrente P.M. a coltivare il chiesto ripristino, pur a meri fini cautelari, dell'aggravante in parola.
Tanto ritenuto, il gravame del Procuratore della Repubblica deve però essere respinto. Osserva in proposito questa Corte come l'ordinanza impugnata abbia motivato, sul punto (cfr. ff. 7 - 13 del provvedimento in esame), nel solco dei corretti parametri valutativi, peraltro - come tali - assolutamente non contestati dalla ricorrente Accusa. In tal senso sono da convalidare gli elementi strutturali dell'aggravante in parola quali ritenuti dal Tribunale del riesame e quali normativizzati, del resto, dall'art. 270 sexies c.p. (intimidire la popolazione;
costringere pubblici poteri o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale), ma sempre che "possano arrecare grave danno ad un Paese" (così ancora il cit. art. 270 sexies c.p.). Orbene, appare immune da censure, in quanto logicamente coerente con tale impostazione e rispettosa delle risultanze tutte di causa, la motivazione dell'impugnata ordinanza che, rilevando la mancanza di una concertata programmazione unitaria, l'assenza di un movente politico, l'insussistenza di coartazione verso le autorità costituite, la carenza di un pericolo per l'incolumità dei residenti (le violenze alle persone furono tutte concentrate verso le Forze dell'ordine), conclude per l'insussistenza - ai fini cautelari e per quanto le indagini avevano allo stato evidenziato - dell'aggravante in parola. Le deduzioni della ricorrente Accusa (v. sopra al 2.1) rilevano, in sostanza, contraddizione motivatoria rispetto agli argomenti per il ritenuto reato di devastazione, e concreta coartazione all'Autorità per il causato rinvio della partita di calcio. Entrambe tali critiche non sono fondate. Quanto alla prima deve invero distinguersi tra la sostanza del delitto di devastazione (nei suoi elementi materiali costitutivi) e la finalità di terrorismo. La "guerriglia urbana" (o le relative tecniche), su cui insiste il ricorrente, è di certo argomento utile ex art. 419 c.p., anche se la devastazione è di fatto circoscritta ad un quartiere. La stessa, così individuata, potrebbe però non essere di per sè sintomatica di una finalità di terrorismo in quanto, anche se di notevole intensità, non produce certo - a tacer d'altro - l'intimidazione generalizzata di tutta la popolazione (ma solo quella di quel quartiere), ne' mira a destabilizzare o distruggere le strutture fondamentali politiche, costituzionali, ecc.. Anche l'ipotizzata coartazione alle Autorità, ravvisata dal ricorrente P.M. nel rinvio della partita di calcio, non supera il vaglio critico posto che essa fu disposta prima dei tafferugli (che avvennero anche e proprio per tal motivo) e non a causa di essi. Infine, non è chi non veda come sia difficilmente concepibile una "finalità di terrorismo" (termine che di per sè implica una ineludibile prospettiva teleologia) che si estrinsechi e si esaurisca in un'unica manifestazione, per quanto grave, in mancanza di qualsivoglia elemento di più maturata strutturazione. In definitiva il ricorso del Procuratore della Repubblica di Roma, infondato, deve essere respinto.
3.2 Parimenti infondato è il ricorso dell'indagato TI. Vale premettere che nell'atto di impugnazione la difesa dell'anzidetto ricorrente nulla obbietta in ordine alla configurabilità del più grave reato di devastazione (del resto confermata, nelle sue linee essenziali, in materia di disordini generalizzati in margine a manifestazioni sportive, da Cass. Pen. Sez. 1, n. 25104 in data 16.04.2004, Rv. 228133, P.M./Marzano e Altri). Il ricorso (cfr. sopra al 2.2) invoca, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, presunta discordanza tra i verbali di polizia giudiziaria e l'inattendibilità della sua identificazione, posto che egli aveva la testa coperta dal cappuccio della felpa. Quest'ultima deduzione è di scarso rilievo, atteso che il viso, che è la parte che consente l'identificazione, era comunque aperto e visibile, e comunque egli fu fisicamente appreso nell'atto di partecipare attivamente all'assalto della caserma Giglio in Via Reni. Anche la prospettazione che deduce diversità di ricostruzione dei fatti, rilevanti per il ricorrente, tra i vari atti di polizia, non è accettabile. Sul punto va condivisa la corretta osservazione del Tribunale del riesame che sottolinea le diverse caratteristiche di tali atti, lo sviluppo dinamico e concitato degli avvenimenti e - considerazione quanto mai pertinente - la complessiva inattendibilità del quadro difensivo di questo indagato (che avrebbe solo "curiosato" nel cuore della mischia). Tali deduzioni del ricorrente, non essendo la motivazione affetta da vizi logici, debordano dunque nel territorio delle questioni in fatto, inammissibili in questa sede. Anche il secondo profilo del ricorso, volto a contrastare la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, è infondato. La motivazione, sul punto, risulta corretta in quanto basata sui giusti parametri della gravità dei fatti, veramente notevole per la loro pluralità, per le motivazioni e per la rilevanza dei danni causati in concorso con gli altri facinorosi. Il Tribunale del riesame ha, peraltro, effettuato valutazione comparativa con gli elementi soggettivi (in particolare la sua incensuratezza) derivandone motivata prevalenza - allo stato ed in questa fase di indagini - delle esigenze di cautela sociale, da fronteggiare con la più rigorosa delle misure.
In definitiva il ricorso del TI, infondato, deve essere rigettato.
La reiezione del gravame comporta, in forza del disposto dell'art.616 c.p.p., la condanna dell'anzidetto ricorrente privato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M. Rigetta il ricorso del TI che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, per quanto riguarda TI IO e CA ER, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2008