Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2006, n. 22924
CASS
Sentenza 11 maggio 2006

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La novella dell'art. 593 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006, con la previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, non ha fatto venire meno in capo alla parte civile il potere di appello, ai soli effetti della responsabilità civile, delle sentenze di proscioglimento, secondo quanto previsto dall'art. 576 cod. proc. pen..

Commentario1

  • 1Parte civile, processo penale, sentenza di proscioglimento, appellabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2006, n. 22924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22924
Data del deposito : 11 maggio 2006

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