Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la speciale causa di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie non opera sul solo presupposto dell'avvenuto risarcimento del danno, dovendo invece il giudice verificare in concreto anche l'eventuale permanenza di conseguenze pericolose o dannose del reato e, comunque, valutare l'idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2008, n. 27439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27439 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
R C A
274 39 /08 зр
Udienza pubblica бептім.m. 1125 del 29 maggio 2008
R.G. n. 33338/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Lionello Marini Presidente
dott. Graziana Campanato Consigliere
Consigliere dott. Luisa Bianchi
dott. Adelaide Amendola Consigliere dott. Patrizia Piccialli Consigliere
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Sezione distaccata di
Bolzano della Corte di appello di Trento nei confronti della sentenza in data 5 giugno 2007 del giudice di pace di Bolzano pronunciata nei confronti di
PR CO IO, n. a Pieve di Cadore il 18.10.1982; udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto procuratore generale dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento.
Fatto e diritto
II PG presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento ricorre contro la sentenza suindicata, con la quale la quale il giudice di pace di
Bolzano dichiarava non doversi procedere nei confronti di CO IO in ordine al reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale per essersi il reato estinto per avere il prevenuto riparato il
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29 ottobre 2003).
Premesso che la prima udienza di comparizione era stata tenuta il 28.10.2004 e che la causa era stata rinviata tre volte per perfezionare le trattative, la condotta riparatoria era stata individuata nel risarcimento alla parte offesa effettuato dalla compagnia assicuratrice dell'imputato per complessivi euro 4.224,00, di cui una prima parte ( euro 1224) pagata il 31.0.2004 e la residua il 18.5.2005.
Con un unico motivo il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui aveva fatto conseguire l'estinzione del reato dal risarcimento dei danni operato dall'Assicurazione, in violazione dell'art. 35 D.Lvo 274/2000.
Deduce, in particolare, che la condotta riparatoria non era stata effettuata prima della prima udienza di comparizione né vi era stata richiesta dell'imputato ai sensi dell'art. 35, comma 3, DPR 274/2000, essendo lo stesso rimasto contumace per tutto il corso del procedimento. Deduce altresì che i rinvii erano stati concessi su richiesta delle parti per la pendenza di trattative e che nonostante la parte civile avesse formulato una opposizione ad una conclusione in tal senso il giudice non aveva deciso nulla in ordine alla richiesta di ammissione delle prove formulate
....... dalla medesima parte, anche in ordine alla quantificazione del danno.
Lamenta, infine, che la sentenza, pur citando l'importo versato, non aveva fornito i parametri per la valutazione del danno.
Il ricorso è fondato, ponendosi la decisione in linea con l'interpretazione ormai consolidata( v., tra le altre, Sezione IV, 9 dicembre 2003, Milesi) sui limiti del potere valutativo attribuito al giudicante in ordine all'applicabilità della causa estintiva prevista dall'art. 35 D.Lvo 274/2000.
Ciò che qui è in discussione non è, infatti, la natura squisitamente oggettiva dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, c.p. quanto a contenuto e finalità; dovendosi ritenerne la valenza soggettiva solo ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 70 c.p. (cfr. Sezione I, 9 giugno 2004, Garibizzo;
nonché, Sezione III,
18 ottobre 1991, Raimondo).
Va ricordato che un importante supporto della tesi del carattere oggettivo dell'attenuante de qua è rinvenibile nella sentenza 23 aprile 1998 n. 138, con la quale la Corte costituzionale si è espressa in tal senso in modo inequivoco e convincente. Secondo la Corte costituzionale, infatti, proprio il fatto che il risarcimento deve essere integrale, e non è ammessa, quindi, una riparazione parziale, va considerato indice non solo dell'irrilevanza degli stati psicologici o dell'atteggiamento interiore del reo (ergo, della resipiscenza e/o del pentimento del reo), ma anche, piuttosto, del preminente e decisivo risalto che si intende dare alla figura della persona offesa ed all'esigenza che il pregiudizio da questa subito a causa del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato.
Proprio la natura oggettiva dell'attenuante, in cui è prevalente la esigenza del ristoro della persona offesa, non può che "spostare" l'apprezzamento del giudice sulla soddisfazione (piena o solo parziale) di tale esigenza, ponendo in secondo pieno le modalità con cui tale esigenza viene in concreto perseguita e eventualmente realizzata( v. Sezione VI, 3 giugno 2005- 3 ottobre 2006 n.
33022, Donigaglia ed altri).
La censura è fondata, invece, assorbentemente, nella parte in cui è diretta a sindacare le modalità di valutazione da parte del giudice di merito sulla idoneità dell'attività risarcitoria e riparatoria a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione ex art. 35 D.lvo 274/2000.
La decisione impugnata, infatti, nel valutare la sussistenza della idoneità dell'attività risarcitoria e riparatoria a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.ex art. 35 D.Lvo 274/2000, pone erroneamente in evidenza un automatismo tra risarcimento del danno (eventualmente valutabile ai sensi dell'art. 62 n. 6 c.p.) e declaratoria di estinzione del reato ex art. 35 cit, senza valutare in concreto l' eventuale sussistenza di conseguenze dannose e pericolose del reato nonché delle esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione.
Dalle considerazioni che precedono consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti al giudice a quo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Bolzano.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 maggio 2008
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Bolzano.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 maggio 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente Patrizia PiccialPiccielliPrizia Pi Lionello Marini
Лимония
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 4 LUG. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilii