Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
Poiché, a norma dell'art. 14, terzo e quarto comma della legge 23 marzo 1981 n. 91, le Federazioni sportive nazionali del C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale), utilizzavano, per le attività tecnico - sportivo e per quelle presso gli uffici periferici, proprio personale assunto con contratti di diritto privato, escluso un loro potere di costituire creare "ex novo" rapporti di pubblico impiego, e, d'altra parte, l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992 n. 138, nell'abrogare le disposizioni citate, ha previsto il passaggio nei ruoli del C.O.N.I. del personale con rapporto di diritto privato delle Federazioni solo previo espletamento di un concorso per titoli e prova selettiva attitudinale, deve ritenersi la natura privatistica - con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario - del rapporto di lavoro di lavoro della dipendente che, assunta dalla Lega nazionale dilettanti della Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.) per prestare servizio presso un Comitato regionale, sia ancora dipendente della medesima e non chieda l'accertamento della sopravvenuta costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il C.O.N.I., ente pubblico. (Nella specie era stata la F.I.G.C., convenuta in giudizio, ad avere dedotto che passivamente titolare del rapporto era il C.O.N.I. e ad eccepire il difetto di giurisdizione; rigettata dal giudice di merito l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, le Sezioni unite della S.C. hanno rigettato il motivo di ricorso relativo a tale questione ed altresì, "in punto di giurisdizione", il motivo sulla titolarità passiva del rapporto, rimettendo gli atti alla Sezione lavoro per la decisione sui residui motivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato GAETANTO VENETO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA BA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO VAGNONI, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato PALLANTE ALBERTO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza definitiva n. 8664/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 23/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore del lavoro di Milano, AN RA chiedeva affermarsi che il rapporto di lavoro, con mansioni di segreteria, intercorso con la lega nazionale dilettanti (l.n.d.) della Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.), dal 1992 e svolto presso il Comitato regionale lombardo della stessa Federazione doveva configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, con riserva di chiedere in separato giudizio le differenze retributive, e, in via di urgenza (art.700 cod.proc.civ.), l'indennità giornaliera di cui alla legge 30 dicembre 1979 n.1204. Si costituiva la lega e resisteva alla domanda eccependo il difetto di titolarità passiva del rapporto, essendo organo del C.O.N.I, e poi il difetto di giurisdizione.
Il pretore disponeva per la corresponsione in via di urgenza della su indicata indennità giornaliera, e, successivamente accoglieva la domanda.
Contro tale sentenza proponeva appello la l.n.d. della F.I.G.C., reiterando la eccezione di difetto di giurisdizione e assumendo la infondatezza della domanda.
La appellata chiedeva il rigetto del gravame.
Il tribunale respingeva l'appello, affermando la giurisdizione del giudice ordinario per trattarsi di rapporto di lavoro subordinato, essendo irrilevante la intervenuta approvazione della legge 31 gennaio 1992 n.138, il cui articolo 3 non comporta l'automatica trasformazione del rapporto di diritto privato in rapporti di pubblico impiego, bensì l'inquadramento nei ruoli del C.O.N.I., previo superamento di concorso per titoli e prova attitudinale. La sentenza era impugnata dalla lega nazionale dilettanti, che nel primo motivo del ricorso sollevava nuovamente la questione del difetto di giurisdizione. Resisteva con controricorso la lavoratrice. La causa era rimessa alle Sezioni Unite civili per la decisione esclusivamente della questione relativa all'eccepito difetto di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza per violazione a falsa applicazione di legge (art.37 cod.proc.civ.), in quanto, tenuto conto della natura pubblica della l.n.d. della F.I.G.C., in quanto organo del C.O.N.I. ente pubblico non economico, e, conseguentemente dei rapporti di impiego dalla stessa instaurati, doveva essere affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo, tra l'altro, si afferma la riferibilità del rapporto al C.O.N.I., del quale la F.I.G.C. è un organo. E primo motivo del ricorso, ed il secondo, in punto di giurisdizione, sono infondati.
Come questo Supremo Collegio ha recentemente affermato (S.U. 12 marzo 1997 n.2214) l'art. 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (Costituzione e ordinamento dei Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.) stabilisce che le varie federazioni sportive nazionali, tra le quali la F. I. G. C., sono organi dei C.O.N.I.
L'art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti) dispone che "le Federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad essa affiliate e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna. Alle Federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza dei C O.N.I Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le Federazioni sportive nazionali si avvolgono di personale dei C O.N.I, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n 70. Per le attività di carattere tecnico e sportivo presso gli organi periferici, le Federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino la esigenza, dell'opera di personale, assunto in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle Federazioni sportive nazionali".
Tale disciplina, è stato ritenuto (S.U. 22 dicembre 1987 n. 9566) che, ancorché successiva all'instaurarsi dei rapporti di lavoro, bene può essere utilizzata come strumento interpretativo del sistema.
Va ricordato, intanto, che le federazioni sportive, in quanto composte da società, da un lato, e in quanto organi del Coni, dall'altro, svolgono una complessa attività che per certi aspetti o per certi settori è pubblica e per altri è privata (cfr. S. U. 9 maggio 1986, n. 3092); e che, quindi, non tutto ciò che attiene ad esse resta attratto nell'orbita pubblica. Ben può, quindi, ritenersi in astratto che anche l'assunzione dei dipendenti amministrativi, eccettuati quelli il cui rapporto sia già regolato dalla citata I. 20 marzo 1975 n. 70, avvenga come esplicazione di attività privata, con la conseguenza che il derivato rapporto di lavoro resta regolato dalle norme del diritto privato.
Sul fondamento delle norme ricordate sopra, la giurisprudenza riconosceva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ragione della qualità di dipendente pubblico, le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale, sia amministrativo sia tecnico, già alle dipendenze dei C.O.N.I. e passato mediante tramutamento, distacco, comando o figure simili alle Federazioni sportive nazionali (quali organi dei Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ente pubblico non economico); mentre sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della natura privatistica del rapporto di lavoro, le controversie relative al personale assunto direttamente dalle Federazioni sportive, essendo dette Federazioni prive della possibilità di bandire concorsi. per la costituzione di nuovi rapporti di pubblico impiego ( S. U. 24 marzo 1993, n. 3522; 23 dicembre 1988, n. 7037; 1 febbraio 1988, n. 931; 22 dicembre 1987, n. 9566). Non può, quindi ritenersi che le federazioni possano (quantomeno perché ciò sarebbe in contrasto con il sistema delle leggi del 20 marzo 1975 n.70, d.P.R, 1976 n. 411, modificato dai successivi d.P.R 1979 n. 509, dal d.P.R. 25 giugno 1983 n.346, che disciplinano la materia del rapporto di lavoro degli enti pubblici parastatali) creare ex novo quei rapporti di pubblico impiego che solo lo Stato o gli enti pubblici possono porre in essere. La realtà, invero, è che il personale "pubblico" (amministrativo o tecnico) che le federazioni possono assumere è quello che è già legato al C.O.N.I. da un rapporto di pubblico impiego. Ciò, infatti, stabilivano le leggi anteriori a quella del 1991, e ciò quest'ultima ha confermato. Peraltro asserire il contrario, significherebbe ammettere che le federazioni sportive abbiano il potere di bandire concorsi per l'immissione di nuovo personale nel c.d. "parastato" (S.U. 22 dicembre 1987 n. 9566). La legge 31 gennaio 1992, n. 138, all'art. 3, ha abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e testualmente ha disposto che "il personale in servizio presso le Federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, è inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale tendente ad accertare la qualificazione degli interessati e la loro idoneità alle mansioni da svolgere, nei ruoli del personale del C O.N.I, nel rispetto, anche ai fini previdenziali, dell'anzianità acquisita in base al precedente rapporto di lavoro".
La legge n. 138 del 1992, dunque, non prevede l'automatica trasformazione dei rapporti privati in rapporti di pubblico impiego, bensì l'inquadramento nei ruoli dei C.O.N.I., previo superamento di concorso per titoli e prove attitudinali, del personale assunto, in regime privatistico, delle Federazioni sportive nazionali (S. U. 9 gennaio 1993, n. 138). Poiché la legge 31 gennaio 1992, n. 138 non riguarda immediatamente le questioni, che formano oggetto della presente controversia, il problema della giurisdizione deve essere deciso alla luce dei principi generali.
Nelle controversie di lavoro nei confronti di enti pubblici, la giurisdizione si determina alla stregua del petitum sostanziale, alla stregua cioè di quanto sia stato effettivamente domandato dall'attore, al di là della mera prospettazione. Esula dalla giurisdizione del giudice ordinario ed è devoluta a quella del giudice amministrativo la cognizione della domanda, il cui sostanziale contenuto tenda all'accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, quale conseguenza dell'inserimento del prestatore di lavoro, in posizione di subordinazione e con carattere di continuità, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico (S. U. 15 luglio 1993, n. 7832). Deve ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego, invero, ogni qual volta tra un ente pubblico ed un soggetto privato venga costituito un rapporto non occasionale di locazione d'opera, con il conseguente inserimento del soggetto privato nell'organizzazione amministrativa del primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla legge (S. U. 3 febbraio 1995, n. 1318). In particolare, nei confronti di un ente pubblico non economico, qual è il C.O.N.I., la costituzione di un rapporto di pubblico impiego discende dall'effettivo inserimento del lavoratore subordinato nell'ambito dell'organizzazione dell'ente stesso, anche ove manchi l'atto formale di nomina. Con la conseguenza che le controversie ad esso relative sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: per tali controversie intendendosi quelle rispetto alle quali siffatto elemento discriminante sia identificabile sulla sola base della domanda proposta e dei fatti ad essa allegati, indipendentemente da ogni indagine sul suo fondamento (S. U. 21 gennaio 1994, n. 548). Ma nel caso in esame, come si è visto, non si è neppure mai allegato che il rapporto fosse sorto con il C.O.N.I., in quanto la ricorrente è stata assunta dalla Lega nazionale dilettanti per prestare servizio presso il Comitato Regionale Lombardo, cioè presso una organizzazione periferica. Questi principi non sono stati derogati a seguito di recenti pronunzie, le quali riguardavano fattispecie solo apparentemente simili ma, in realtà, sicuramente diverse (S.U. 12 marzo 1997 n. 2214); si trattava di lavoratrice che aveva richiesto sulla base del rapporto di lavoro (di diritto privato), instaurato prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 138 del 1992 - l'accertamento dell'avvenuta costituzione di un rapporto di pubblico impiego. Chiedeva espressamente, infatti, che l'accertamento dell'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro subordinato, già corrente con la Federazione Italiana Nuoto, producesse effetti anche nei confronti dei C.O.N.I, con la condanna di quest'ultimo ente (di diritto pubblico) a disporre il suo inquadramento tra i propri dipendenti. In altre parole, in quel caso l'attrice non si limitò a proporre la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di diritto privato;
formulò una domanda, il cui contenuto, in sostanza, consiste nell'accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto dì pubblico impiego, con l'inserimento di essa lavoratrice nell'ambito dell'organizzazione dei C.O.N.I. Si tratta, dunque, di un caso dissimile rispetto alle fattispecie, che hanno formato oggetto di recenti pronunzie, nelle quali la giurisdizione del giudice ordinario è stata ritenuta sulla base di una domanda diversa, concernente soltanto il rapporto di lavoro con la Federazione sportiva, e non anche il rapporto con il C.O.N.I.-. Come nella fattispecie in esame, in queste altre fattispecie si faceva esclusivamente questione del rapporto di lavoro con le strutture periferiche della Federazione sportiva nazionale, la cui natura privatistica, per le esposte ragioni, non si revoca in dubbio. Donde la coerente conseguenza della affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso presente, invero, trattandosi di costituzione di un rapporto di lavoro privato, l'autorità giudiziaria ordinaria può pronunziare;
la controversia, perciò, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Consegue a quanto esposto il rigetto del primo motivo del ricorso ed altresì del secondo in punto giurisdizione, la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;
si trasmettono gli atti alla sezione Lavoro della Corte, competente per la decisione dei residui motivi del ricorso.
P. Q. M.
La Corte, decidendo a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo del ricorso ed il secondo in punto giurisdizione;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
ordina che si trasmettano gli atti alla sezione Lavoro della Corte competente per la decisione dei residui motivi del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione il 26 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999.