Sentenza 10 luglio 2013
Massime • 1
Sussiste l'interesse della persona offesa costituita parte civile ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela - emessa all'esito dell'udienza preliminare - trattandosi di impugnazione riguardante gli effetti penali.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2013, n. 41350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41350 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 10/07/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1190
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - N. 15233/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF ER, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 12/12/2012 del G.u.p. presso il Tribunale di Venezia R.G. n. 2363/2012;
nei confronti di:
AT IC, nata a [...] il [...];
TI RO, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Lauro Massimo, in sostituzione l'Avv. Massimo Munari, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, per gli indagati TI e AT, l'Avv. Salvadori Augusto, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Nel presente procedimento è stato contestato a AT IC il reato di cui agli art. 81 c.p., comma 2, art. 595 cod. pen., L. n. 47 del 1948, artt. 13 e 21 per avere offeso la reputazione di ER FF, con tre articoli pubblicati in data 15/02/2008, 25/02/2008 e 13/03/2009 sul quotidiano il Gazzettino, edizione di Padova;
a RO TI, quale direttore responsabile del medesimo quotidiano, è stato contestato il reato di cui all'art. 57 cod. pen., in relazione all'art. 595 cod. pen., L. n. 47 del 1948, artt. 13 e 21 con riguardo ai medesimi articoli.
2. Con sentenza del 12/12/2012 il G.u.p. presso il Tribunale di Venezia ha dichiarato non luogo a procedere: a) nei confronti del TI per mancanza di querela e b) nei confronti della AT, per mancanza di querela, in relazione agli articoli del 15/02/2008 e del 25/02/2008 nonché, perché il fatto non costituisce reato, in relazione all'articolo del 13/03/2009. Il G.u.p. ha rilevato: a) che, con riferimento agli articoli del 15/02/2008 e del 25/02/2008, la querela era risultata priva di sottoscrizione e quindi non era stata validamente proposta;
b) che, con riguardo all'articolo del 13/03/2009, la querela era stata proposta nei confronti del direttore della direzione locale di Padova e non nei confronti del TI, quale direttore responsabile de il Gazzettino;
c) che, sempre con riguardo a quest'ultimo articolo, la AT, anch'essa destinataria di querela, aveva affermato che lo FF era stato denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso, in definitiva riportando una notizia vera, di pubblico interesse ed esposta nei limiti della necessaria continenza espressiva.
3. Nell'interesse dello FF è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta nullità della motivazione, per avere il giudice erroneamente ritenuto priva di sottoscrizione la querela datata 03/04/2008 e relativa ai primi due articoli di stampa.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta nullità della motivazione per non avere il giudice considerato che la querela si intende validamente proposta anche in caso di erronea indicazione del responsabile.
3.3. Con il terzo motivo, si lamenta nullità della motivazione, in relazione al capo della sentenza concernente l'articolo del 13/03/2009, per avere il giudice omesso di valutare che era falsa la notizia ivi riportata secondo cui lo FF era stato sospeso dall'Azienda ospedaliera;
inoltre lo FF non era stato iscritto nel registro delle persone indagate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è ammissibile.
Di recente, è stato precisato che la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242). Tuttavia, la soluzione muove dalla premessa secondo la quale la presenza della parte civile ha, in generale, la finalità esclusiva di preservare e perseguire la responsabilità civile dell'imputato, talché l'interesse ad impugnare della parte civile va valutato e configurato in relazione a dette peculiarità proprie dell'azione civile promossa all'interno del processo penale.
Laddove, invece, eccezionalmente, come nel caso previsto dall'art.428 c.p.p., comma 2, l'impugnazione della parte civile riguarda gli effetti penali (Sez. 5, n. 12902 del 22/02/2008, De Simone, Rv. 239386; nello stesso senso Sez. U, n. 25695 del 29/05/2008, D'Eramo, Rv. 239701; per tale ipotesi, vedi anche punto 8 della motivazione della citata sentenza delle Sez. U, n. 35599 del 2012), deve ritenersi sussistente l'interesse alla proposizione del ricorso per cassazione.
2. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è fondato, dal momento che la querela concernente i primi due articoli risulta depositata in data 03/04/2008 ed appare corredata, nella copia allegata al ricorso, dagli estremi delle attività di identificazione del soggetto che l'ha presentata, ossia il medesimo ER FF.
3. Del pari fondato è il secondo motivo di ricorso, giacché, per effetto dell'art. 123 cod. pen., la querela ha effetto nei riguardi di chiunque risulti responsabile del reato e conserva la sua validità anche nel caso di erronea indicazione del colpevole da parte della parte offesa (Sez.
4. n. 42479 del 17/07/2009, Manetta, Rv. 245457).
4. Fondato è anche il terzo motivo. Il capo di imputazione, infatti, nel descrivere le affermazioni diffamatorie contestate alla AT e al TI, fa anche riferimento all'affermazione secondo cui lo FF sarebbe stato indagato dalla magistratura e sarebbe stato sospeso dall'Asl di Padova. In relazione a tali profili, la cui veridicità viene posta in discussione dalla parte civile, non è dato cogliere alcuna motivazione della sentenza impugnata che fa riferimento soltanto all'avvenuta denuncia dello FF all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso.
5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia, ufficio G.i.p..
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013