Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 1
Il giudice di pace può ritenere, anche implicitamente, che l'offerta riparatoria, ex art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, sia di per sé idonea anche a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, quando la natura del reato (nella specie, lesioni colpose cagionate nella circolazione stradale) non richieda ulteriori apprezzamenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2009, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 16/12/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - N. 3201
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 24523/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) TT AO N. IL 30/11/1967;
avverso la sentenza n. 272/2006 GIUDICE DI PACE di BERGAMO, del 08/02/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Giudice di pace di Bergamo, con sentenza 8 febbraio 2007, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TT AO in ordine al reato di lesione colpose giudicate guaribili in oltre quaranta giorni in danno di DO SA;
lesioni cagionate in esito ad un incidente stradale verificatosi in Bergamo il 1 ottobre 2004. Il giudice ha ritenuto l'esistenza di condotte riparatorie, essendo intervenuto il risarcimento del danno, e ha dichiarato estinto il reato in base al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35. Contro questa sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia il quale lamenta la violazione dell'art. 35 già indicato (perché al risarcimento non avrebbe personalmente adempiuto l'imputato) nonché la mancanza di motivazione sulla idoneità della condotta a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
2) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. La causa di estinzione ricollegata alle condotte riparatorie è prevista, per i reati di competenza del giudice di pace, dal già ricordato D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, che, al comma 1, prevede questa forma di definizione del processo "quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato".
Prosegue il cit. art. 35, comma 2 con la precisazione che la sentenza di estinzione è consentita solo se il giudice di pace "ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione".
3) Il primo equivoco da dissipare su uno dei temi proposti con il ricorso è quello della affermata necessità che il risarcimento del danno sia riconducibile direttamente e personalmente all'imputato con particolare riguardo alle ipotesi nelle quali il risarcimento sia avvenuto ad opera della compagnia di assicurazione. A questo proposito la tesi che il risarcimento debba provenire personalmente dall'imputato è a dir poco singolare. Non ignora la Corte che questo orientamento risulta affermato in occasione della concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6 (v. Cass., Sez. 6^, 9 novembre 2005 n. 46329, Caputo, rv. 232837; ma per la soluzione opposta si è pronunziata Sez. 4^ 4 ottobre 2004 n. 46557, Albrizzi, rv. 230195) ma ritiene che questa soluzione non sia affatto condivisibile in tema di attività riparatorie previste dalla normativa sul giudice di pace.
Ricollegare alla formulazione letterale dell'art. 35, comma 1 una tal soluzione significa rifarsi ad un criterio di interpretazione del tutto formalistico e avulso dalla realtà dei rapporti sociali. L'assicurazione per i danni cagionati dalla circolazione stradale ha infatti carattere di obbligatorietà e appare insensato pretendere che una persona proceda ad un risarcimento personale in presenza di un contratto di assicurazione sulla cui base, in concreto, sia avvenuto un risarcimento integrale dei danni cagionati. Che cosa dovrebbe fare il responsabile del sinistro per godere della causa di estinzione? operare perché la compagnia non provveda al risarcimento e provvedere personalmente ovvero procedere ad un risarcimento personale anche se la compagnia vi ha già provveduto. L'assurdità delle conseguenze cui conduce la tesi proposta dal ricorrente non sembra meritare ulteriori commenti. Si aggiunga la conseguenza, più generale, che una siffatta interpretazione condurrebbe ad una totale disincentivazione delle cause deflattive che il D.Lgs. n. 274, artt. 34 e 35 sono dirette invece ad incrementare.
4) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Premesso che il giudice di pace ha espresso una implicita valutazione di congruità della somma corrisposta alla persona offesa per il risarcimento del danno - e l'ha quindi ritenuta idonea ad eliminare le conseguenze dannose del reato - occorre verificare se la sentenza impugnata abbia motivato per verificare se l'attività risarcitoria sia altresì idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
Su questo punto effettivamente la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto implicita. La necessità che anche queste esigenze vengano soddisfatte è richiesta dall'art. 35, comma 2, in esame ed è confermata dalla uniforme giurisprudenza di legittimità sul punto (v. Cass., sez. 5^, 18 gennaio 2007 n. 5581, Napoli, rv. 236519; 22 settembre 2005 n. 40818, Mirabelli, rv. 232802; 24 marzo 2005 n. 14070, Del Testa, rv. 231777; Sez. 4^, 9 dicembre 2003 n. 11522, Milesi, rv. 228030). Quanto alla motivazione sul punto va però osservato che l'esigenza di una motivazione congrua si pone quando le esigenze di riprovazione e quelle di prevenzione non siano implicitamente contenute nel risarcimento del danno come nel caso di lesioni colpose cagionate nella circolazione stradale. La necessità di una espressa valutazione del giudice di merito va infatti rapportata alle caratteristiche del caso esaminato nel senso che la natura del reato può richiedere effettivamente un dippiù rispetto ad una generica e implicita esigenza di riprovazione e di prevenzione. Questo sembra il senso di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità che hanno appunto richiesto che, ai fini indicati, la condotta riparatoria sia idonea a soddisfare anche le diverse esigenze (cfr. le già citate sentenze Napoli della sez. 5^ nel caso di ingiuria ad avvocato in piccolo centro, e Del Testa che ha ritenuto soddisfatte le esigenze in questione anche nel caso di offerta reale di somma ritenuta adeguata).
In conclusione il giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie, mediante le restituzioni o il risarcimento, siano da sole idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e può invece ritenere che per soddisfare queste esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicitare. Ciò dipende dalla natura del reato o dalle caratteristiche specifiche del caso di specie che di volta in volta il giudice dovrà apprezzare. Nel caso in esame questo apprezzamento è avvenuto e le caratteristiche del reato in astratto e quelle del caso esaminato non appaiono tali da richiederne di ulteriori;
ne' il ricorrente indica le ragioni in base alle quali sussisterebbe questa inidoneità in concreto che, in astratto, sembra esclusa dalla natura colposa del fatto e dalla modestia delle conseguenze.
5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010