Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'operatività della speciale causa di estinzione del reato, prevista dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, richiede la valutazione del giudice in ordine alla idoneità delle condotte riparatorie poste in essere dall'imputato a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2008, n. 45355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45355 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE NA Luigi - Presidente - del 06/11/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1450
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 038580/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IE LE N. IL 03/08/1966;
2) CO EN N. IL 12/03/1952;
3) CO SA N. IL 22/03/1955;
4) IA AM N. IL 18/10/1957;
avverso SENTENZA del 04/10/2007 GIUDICE DI PACE di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOBELLIS MARCELLO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Montagna che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di Pace di L'Aquila, con sentenza del 4/10/2007 dichiarava n.d.p. nei confronti di RC NA, RC SA e PA ED in ordine ai delitti di cui agli artt. 594, 612, 581 e 582 c.p., in danno di LE NI, perché estinto il reato per avere gli imputati riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il NI con atto del 19/10/2007. RC NA, RC SA e PA ED hanno depositato proprie memorie il 20/10/2008.
Con primo motivo di ricorso il NI assume l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 482 e 491 c.p.p., e del D.Lgs. n.274 del 2000, art. 2; il Giudice di Pace non avrebbe verbalizzato la costituzione di parte civile con conseguente mancata pronuncia in ordine all'ammissibilità della costituzione.
La censura è infondata.
Dal verbale del 4/10/2007 risulta la comparizione della p.o. NI LE assistito dall'avv. Massimo
NI....sostituito dall'avv. Ersilia Cancia, come da nomina ...depositata unitamente ad atto di costituzione di parte civile". Tale costituzione deve ritenersi ritualmente compiuta in assenza di un'ordinanza di esclusione ex art. 80 c.p.p. o art. 81 c.p.p.; ne' la stessa può ritenersi revocata per la mancanza di ulteriori conclusioni o di deposito della nota spese - come dedotto dagli imputati con le proprie note - in assenza dei presupposti di cui all'art. 82 c.p.p.. Con secondo motivo il NI lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta riparatoria sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, l'inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, nonché la mancata liquidazione delle spese di costituzione. Il Giudice di Pace non avrebbe espresso alcuna valutazione motivazionale in ordine alla bastevolezza della somma offerta;
gli imputati non avrebbero porto le loro scuse alla parte offesa, ne' avrebbero dimostrato un apparente pentimento;
altresì immotivata sarebbe la circostanza "che la parte offesa abbia ritenuto non satisfacente l'offerta". Il Giudice di Pace non avrebbe inoltre provveduto alla liquidazione delle spese di costituzione di p.c., costituzione determinata dalla preventiva limitata offerta di risarcimento - l'offerta era stata integrata in udienza -.
La censura è fondata.
L'applicazione della speciale causa di estinzione del reato prevista dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, postula una valutazione, da parte del giudice della idoneità in concreto delle attività riparatorie poste in essere dall'imputato a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. La circostanza che l'operatività della causa di estinzione in esame non sia subordinata al consenso della persona offesa dal reato (Cass. pen., Sez. 5^, 21/04/2006, n. 22323) non esclude l'obbligo del giudice di adeguatamente motivare le ragioni per le quali ritenga la congruità dell'offerta pur in presenza di contestazioni a riguardo da parte della p.o.. Tale carenza presenta la motivazione della pronuncia impugnata laddove, a fronte di specifiche doglianze formulate dalla parte civile, il giudice afferma unicamente "ritenuto adeguato il comportamento e congrua l'offerta".
Fondato è altresì il ricorso nella parte in cui si lamenta la mancata liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, costituzione resasi necessaria dal limitato ammontare della somma versata a titolo di risarcimento prima dell'udienza di comparizione. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Giudice di Pace di L'Aquila per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di L'Aquila per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008