Sentenza 26 aprile 2005
Massime • 1
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace a seguito di citazione disposta dalla polizia giudiziaria (art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000), la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con cui sia stata pronunciata l'improcedibilità per mancanza di querela, in quanto essa ha natura esclusivamente penale, non contiene alcuna statuizione di merito sull'azione civile, né può determinare effetti pregiudizievoli in un eventuale giudizio civile e può essere impugnata dalla persona offesa solo in virtù dell'applicazione dell'art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000, che prevede una speciale impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace, nel caso in cui sia stata richiesta dalla persona offesa la citazione a giudizio dell'imputato ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2005, n. 36639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36639 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/04/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 951
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 010472/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI SE AL, N. IL 14/01/1965;
2) HI TA, N. IL 01/04/1933;
3) MA SA, N. IL 03/12/1931;
avverso SENTENZA del 19/01/2004 GIUDICE DI PACE di VALLO DELLA LUCANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per l'a.c.r..
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19/1/2004 il GdP di Vallo della Lucania, dichiarava non doversi procedere nei confronti di HI TA e MA SA, imputati del reato di cui all'art. 612 C.P., avendo minacciato ingiusto danno nei confronti di Di EV TA, per difetto di querela.
Ricorre per Cassazione il P.M. presso il tribunale di Vallo della Lucania, lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto la genericità dei fatti esposti in querela, l'incongruenza tra tali fatti e quelli descritti nel verbale di sommarie informazioni rese dal querelante ai carabinieri di Vallo della Lucania e difetto di corrispondenza tra quanto dedotto in querela e i capi di imputazione di cui all'atto di citazione a giudizio.
Le conclusioni della sentenza erano censurabili e non rispondenti alle risultanze in atti.
Infatti, una volta manifestata la volontà di punizione dei colpevoli, il Di SE aveva fornito ulteriori sommarie informazioni alla P.G. e le ulteriori precisazioni erano state inserite nel fascicolo del dibattimento, su richiesta del P.M. d'udienza quale integrazione della querela.
La succinta esposizione del fatto non deve necessariamente essere contenuta nell'istanza di punizione, ben potendo risultare da un atto diverso,proveniente dall'interessato o da un terzo e purché richiamato nell'istanza.
In querela, il Di EV, aveva esposto che gli imputati avevano minacciato di ricorrere all'autorità nel caso in cui non si fosse allontanato dal figlio, così come si ricava dalla contestazione contenuta nell'atto di citazione. Il ricorrente concludeva per l'annullamento della impugnata sentenza.
Ricorre per cassazione, limitatamente ai soli interessi civili, anche Di EV TA, che sulla base di una nutrita citazione di giurisprudenza, ritiene erronea la decisione del GdP che aveva considerato improcedibile il processo.
Con atto del 13/4/2005,il difensore dell'imputato, depositava memoria difensiva con la quale eccepiva la mancata notifica dei ricorso del P.M.; la intervenuta rinuncia della parte civile all'appello;
insisteva nel difetto di querela e nella nullità dell'atto di citazione a giudizio, in quanto privo dell'autorizzazione del P.M.;
difetto di prova in ordine a quanto denunciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di DI SE AL, presentato ai soli effetti civili, è inammissibile, atteso che la sentenza impugnata si è limitata a dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela e non contiene alcuna decisione di merito sull'azione civile, ne' potrebbe produrre effetti pregiudizievoli per la parte civile, in un eventuale futuro giudizio civile.
Infatti, la pronuncia di improcedibilità per mancanza di querela ha natura esclusivamente penale e potrebbe essere impugnata dalla persona offesa solo in applicazione dell'art. 38 d.lg. 274/2000, che prevede una speciale "impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace", nel caso in cui è stata richiesta dalla persona offesa "la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21".
Nella specie, invece, si procedeva ex art. 20 del decreto di cui sopra a seguito di citazione a giudizio della Polizia Giudiziaria e, quindi, l'art. 38 non era applicabile.
Le spese del procedimento seguono per legge ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. Nel solco della sentenza della Corte Costituzionale n.
18612000, poi, la Corte ritiene di non condannare il ricorrente anche all'ulteriore pagamento della sanzione pecuniaria, non versando il DI SE in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Merita, invece, accoglimento il ricorso del P.M..
Infatti, il DI SE, già nell'atto di denuncia-querela, pur avendo espresso in maniera sommaria i fatti che andava denunciando (là dove precisava che gli imputati gli avevano intimato di non ripetere il tentativo di visitare il figlio, pena chissà quali nefaste e catastrofiche conseguenze giuridiche in suo danno) e che costituivano indubbiamente l'ipotesi di reato di cui al primo comma dell'art. 612 C.P., in quanto ingeneravano nel destinatario il timore di soffrire un male ingiusto e, in ogni caso ne diminuivano la libertà morale, aveva espresso la esplicita volontà di punizione degli imputati. In ogni caso, per i fatti commessi in data 23/4/2002, denunciati con querela ratificata nell'immediatezza, in data 27/4/2002, era seguito il 22/5/2002 (nei termini utili alla querela) un verbale di sommarie informazioni che aveva reso dettagliate precisazioni. Pertanto, ai fini dell'accertamento della ricorrenza della condizione di procedibilità entrambi gli atti andavano esaminati nel loro complesso, per pervenire alla evidente conclusione che il querelante aveva manifestata idonea istanza di punizione.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio. Va, infine, respinta la generica censura sollevata dal difensore dell'imputato HI di non avere ricevuto la notifica del ricorso proposto dal P.M..
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 29/1/2003, n. 2, Innocenti, riv. 223721), l'unica conseguenza di tale omissione consiste nell'obbligo del giudice di procedere, tramite la cancelleria del giudice a quo, ad eseguire la notifica non compiuta, salvo che non risulti aliunde che la parte interessata abbia avuto comunque conoscenza dell'atto impugnato. E, nella specie, ricorre evidente la prova che l'HI era a conoscenza del ricorso avanzato dal P.M., tanto che aveva incaricato il proprio legale di presentare memoria difensiva innanzi alla Corte di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al GdP di Vallo della Lucania. Dichiara inammissibile il ricorso di DI SE AL, che condanna al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2005