Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2005, n. 36639
CASS
Sentenza 26 aprile 2005

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In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace a seguito di citazione disposta dalla polizia giudiziaria (art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000), la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con cui sia stata pronunciata l'improcedibilità per mancanza di querela, in quanto essa ha natura esclusivamente penale, non contiene alcuna statuizione di merito sull'azione civile, né può determinare effetti pregiudizievoli in un eventuale giudizio civile e può essere impugnata dalla persona offesa solo in virtù dell'applicazione dell'art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000, che prevede una speciale impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace, nel caso in cui sia stata richiesta dalla persona offesa la citazione a giudizio dell'imputato ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2005, n. 36639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36639
    Data del deposito : 26 aprile 2005

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