Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 1
La persona offesa costituita parte civile può proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace, nella specie, all'esito del giudizio instaurato con ricorso immediato, stante la regola generale dettata dall'art. 576 cod. proc. pen. applicabile, in virtù dell'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, anche nel processo davanti al giudice di pace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 23726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23726 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 31/03/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 416
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 22345/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 12.5.2009 da:
Avv. Pesce Antonio, difensore delle persone offese DI TO, VO ET ed DI ES;
avverso l'ordinanza pronunciata il 18 febbraio del Tribunale di Nola;
nel procedimento a carico di:
SE NA, nata a [...] il [...];
Letto il ricorso e l'ordinanza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni le conclusioni del Procuratore Generale in sede che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per l'ulteriore corso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Nola ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore delle parti civili DI TO, VO LL ed DI ES avverso la sentenza del 23 ottobre 2008 del Giudice di pace di Ottaviano, che aveva assolto RP NA dal reato di diffamazione nei confronti dei predetti con formula per non aver commesso il fatto. Riteneva il giudicante che, in caso di ricorso immediato al giudice di pace ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, la parte civile non potesse proporre appello alla luce della disposizione dettata dall'art. 30 della stessa richiamata disciplina. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione degli artt. 576, 568 e 591 c.p.p., D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) lamentando l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità, posto che, anche alla luce dell'insegnamento di questa Corte regolatrice, la parte civile aveva comunque possibilità di proporre appello, agli effetti civili, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La doglianza è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Ed invero, è indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice - maturato sulla scia della pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. Sez. Un. 29.3.2007, n. 27614, rv. 236539) - che, pur dopo le modificazioni introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 6, all'art. 576 c.p.p., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. Tale facoltà le deriva dalla regola generale dettata dall'art. 576 c.p.p., in tema di impugnazione della parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento:
norma, certamente, applicabile al processo davanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 (cfr. Cass. sez. 5, 18.6.2008, n. 38600, rv. 242021; cfr. pure, per una ricostruzione sistematica ed esegetica della materia, con riferimento al giudice di pace, Cass. sez. 5, 24.10.2008, n. 23193). Se così è il mezzo di gravame esperibile nella fattispecie in esame era certamente l'appello, donde l'erroneità della pronuncia impugnata, che ne comporta l'annullamento.
4. - Non resta che prenderne atto e provvedere come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per il giudizio.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio, il 31 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010