Sentenza 24 marzo 2005
Massime • 1
La speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di particolare gravità e pericolosità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'idoneità dell'offerta reale a costituire la condotta riparatoria normativamente prevista quale causa estintiva del reato, tenuto conto dell'entità del fatto, del pericolo di reiterazione del reato, della personalità dell'imputato, del comportamento susseguente alla commissione del fatto criminoso, della finalità pacificatoria della condotta e degli interessi in gioco, pur in presenza di un rifiuto dell'offerta da parte della persona offesa, non per sua soggettiva incongruità, ma solo per la sua volontà di vedere comunque perseguito l'imputato).
Commentari • 2
- 1. Particolare tenuità del fatto: la Cassazione confermaEmanuele Sylos Labini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Definizioni alternative del procedimento penale davanti al giudice di paceRaffaele Vairo · https://www.studiocataldi.it/ · 8 novembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2005, n. 14070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14070 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/03/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 423
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 004616/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di LUCCA;
nei confronti di:
1) DEL TESTA FABIO, N. IL 06/09/1976;
avverso SENTENZA del 18/12/2003 GIUDICE DI PACE di LUCCA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI Mario che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza predibattimentale del 18.12.2003, il giudice di pace di Lucca dichiarava non doversi procedere nei confronti di Del Testa Fabio in ordine al reato di lesioni lievissime, commesso in persona della moglie RA AG e della figlia IL, (non aggravato peraltro ex art. 576 comma 2 cod.pen.) perché estinto per effetto della condotta riparatoria dell'imputato, ai sensi dell'art. 35 D.L.vo 274/00. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Lucca propone ricorso per Cassazione, deducendo, quale mezzo di annullamento, violazione di norma processuale e vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice avrebbe utilizzato dichiarazioni, dell'imputato e della persona offesa, in realtà non assunte nell'udienza, ed avrebbe quindi definito il procedimento - resa del fatto una lettura "preventiva" personale e non autorizzata - rifiutandosi di dar luogo al dibattimento ovvero non conformandosi alle formalità essenziali previste nell'art. 35 D.L.vo 274/2000, ed avrebbe, rendendo del fatto una lettura preventiva personale e non autorizzata.
Il Procuratore Generale, aderendo al motivo di ricorso, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza. Il ricorso non è fondato.
La declaratoria di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35 D.L.vo 274/2000), così come quella di improcedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto (art. 34 stesso D.L.vo), costituisce forma alternativa del procedimento penale innanzi il giudice di pace cui il legislatore affida una funzione conciliativa che connota l'intero rito regolato dal decreto. Tale declaratoria è normativamente prevista nell'udienza di comparizione di cui all'art. 29 D.L.vo 274/2000, e non v'è dubbio che, ove venga dedotta una condotta riparatoria tenuta dall'imputato prima del dibattimento, nei termini previsti al comma 1 dell'art. 35 del decreto e prima del dibattimento e se, per accertarla, non occorra procedere oltre, il giudice legittimamente, "sentite le parti e l'eventuale persona offesa", ove ritenga tal condotta idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione (comma 2 dell'art. 35), emette la declaratoria di proscioglimento dell'imputato per sopravvenuta estinzione del reato. Orbene, risulta che, nella specie, il giudice di pace di Lucca, dato atto a verbale, nella fase degli atti preliminari, della produzione, da parte della difesa dell'imputato, del verbale di offerta reale, ex art. 1209 cod.civ., della somma di euro 1.250,00 - con data 10.12.2003 e, quindi, precedente l'udienza finalizzata al risarcimento del danno patito dalle persone offese e, però, rifiutata dalla persona offesa (la RA, anche per conto della figlia minore), ha tentato la conciliazione, sentendo le parti e la stessa persona offesa;
preso atto che la persona offesa, "come già dichiarato nel verbale in sede di offerta" ha opposto un nuovo rifiuto non per ritenerla incongrua bensì "perché non vuole accettare le scuse", ha quindi disatteso la richiesta del P.M. perché fosse sentita la persona offesa e fossero sentiti i testi "per la valutazione dei fatti", ed ha invece valutato positivamente, ai fini della estinzione, la condotta riparatoria sia quanto al risarcimento sia quanto alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, quindi pervenendo alla pronuncia di proscioglimento per estinzione del medesimo.
Tale la situazione processuale, quale risulta dal verbale dell'udienza, è anzitutto infondato l'assunto che risulterebbero violate le prescrizioni fissate nell'art. 35 del D.L.vo perché il giudice avrebbe utilizzato dichiarazioni "attribuite a protagonisti del processo che non sono stati sentiti", ovvero avrebbe dovuto procedere oltre al dibattimento.
Sotto il primo profilo, infatti, è decisiva in senso opposto la verbalizzazione di quanto accaduto all'udienza, nella quale l'imputato ha espresso, tramite il difensore, la volontà di ottenere la definizione mediante declaratoria di causa estintiva, e la persona offesa è stata "sentita" sul punto, come previsto al comma 1 dell'art. 35 del D.L.vo. tali dichiarazioni, verbalizzate, risultano essenzialmente valorizzate, e non si vede quali altre "inesistenti" dichiarazioni sarebbero state utilizzate ai fini della sentenza di proscioglimento, posto che la motivazione costituisce, per il resto, un commento del giudice, al più sovrabbondante ma non influente sul decisum, riferito al fallito tentativo di conciliazione fra i coniugi.
Sotto il secondo profilo, poi, va rilevato che la declaratoria di estinzione del reato ex art. 35 mira proprio ad evitare il passaggio alla fase dibattimentale, in linea con lo spirito e la ratio dello speciale strumento definitorio del procedimento, idoneo a risolvere in radice gli aspetti conflittuali proprii dell'ulteriore corso;
tant'è che il comma 6 dell'art. 35 del D.L.vo prevede la prosecuzione del procedimento nell'unica ipotesi in cui il giudice non possa provvedere alla immediata definizione ai sensi del comma 1 ovvero non sospenda il processo a fronte della richiesta dell'imputato ai sensi del comma 2. E, del resto, la definizione alternativa antecedente l'apertura del dibattimento è coerente applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. - che prevede l'obbligo della immediata declaratoria delle cause di non punibilità, fra le quali è ricompresa quella della estinzione del reato - nonché, quanto alla fase, ripete la previsione dell'art. 469 stesso codice, che - prescrivendo analoghe formalità essenziali (eccezion fatta per l'audizione della persona offesa richiesta, viceversa, nello speciale procedimento avanti il giudice di pace, cui compete valutare l'effettiva lesività del fatto) - statuisce che il giudice =debba emettere sentenza di proscioglimento prima del dibattimento in presenza (anche) di causa estintiva del reato.
Il motivo di ricorso, a tal punto, non può essere "seguito" laddove sostiene, addirittura, una definizione del procedimento con utilizzazione di dichiarazioni "attribuite a protagonisti del processo che non sono stati sentiti" (circostanza esclusa dalla verbalizzazione dell'udienza e, indirettamente, dalla richiesta del P.M. che si procedesse oltre onde esaminare persona offesa e testi "per la valutazione dei fatti" e non, dunque, per "sentire le parti" sulla dedotta causa estintiva del reato).
La sentenza, infine, non è censurabile quanto all'apprezzamento, peraltro di discrezionale ed in gran parte di tipo equitativo, della idoneità dell'offerta reale a costituire la condotta riparatoria normativamente prevista quale causa estintiva del reato;
ed invero, premesso che la richiesta in tal senso è stata formulata dall'imputato, come implicita ammissione di responsabilità (che esclude ogni possibile ipotesi applicativa del comma 2 dell'art. 129 cod.proc.pen.), il giudice ha dato conto di un rifiuto dell'offerta,
da parte della persona offesa, non per sua oggettiva incongruità, ma solo per volontà della stessa persona offesa di vedere comunque perseguito l'imputato, nonché di una effettiva condotta risarcitoria idonea ad eliminare le conseguenze del reato sia dannose - avuta presente l'entità del fatto quale descritto nel capo di imputazione (lesioni provocate da uno strattonamento della moglie che aveva in braccio la figlioletta, con conseguenti lesioni lievissime per entrambe) - sia pericolose - considerando che i coniugi si sono nel frattempo separati ed apprezzando la condotta dell'imputato, peraltro incensurato, in termini di ravvedimento operoso anche perché accompagnata, nell'udienza, da manifestazioni di scuse e di impegno a più civili rapporti - ed ugualmente idonea, infine, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato (comma 2 dell'art. 35), valutati, in uno alla finalità pacificatoria della condotta, gli interessi in gioco e l'ambito strettamente familiare nel quale il fatto si è completamente esaurito.
Tale motivazione rende conto, in termini assolutamente non illogici, della valutazione equitativa del giudice e, conseguentemente, della corretta individuazione della sopravvenuta causa estintiva del reato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2005