Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile, avverso la sentenza con la quale il giudice di pace dichiari, ex art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000, l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, è ammissibile anche agli effetti penali in quanto, in tal caso, il ricorso li coinvolge per definizione in una con quelli civili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2010, n. 40876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40876 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/09/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - N. 2004
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 46203/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NO N. IL *02/08/1936* P.C.;
nel procedimento
contro
:
\C IN LI N. IL *11/10/1957* C/;
avverso la sentenza n. 115/2009 GIUDICE DI PACE di ALESSANDRIA, del 07/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo A., che ha concluso per annullamento c.r..
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1 - PE O\, persona offesa costituita P.C., ricorre contro sentenza del Giudice di Pace di Alessandria che, "visti gli artt. 531 c.p.p. e D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35", ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NI NA IN per avere riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose del reato (mediante offerta di un assegno di Euro 2000,00 compilato prima della comparizione in udienza).
Il ricorso denuncia: "Inosservanza di legge (D.Lgs. citato, art. 35 e art. 76 c.p.p.) e mancanza di motivazione (anche alla luce delle contestazioni della P.C. costituita, tra l'altro per la mancata liquidazione delle spese di costituzione della stessa parte, essendo l'offerta della somma, per sè inadeguata al fatto, avvenuta in udienza successiva alla prima).
2 - Il ricorso è ammissibile anche agli effetti penali. Quand'anche la persona offesa costituita parte civile, non già ricorrente immediata ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38 non sia in genere legittimata all'impugnazione agli effetti penali, il suo ricorso nel caso di impugnazione della sentenza che pronuncia la causa estintiva di cui all'art. 35 D.Lgs., li coinvolge per definizione in una con quelli civili.
Difatti la sentenza è prevista per il caso in cui l'imputato abbia fatto cessare l'esigenza del processo per le sue attività di riparazione o risarcimento del danno prima del giudizio, giusto l'art. 35, comma 2 quando tali attività si ritengano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
All'uopo la legge pone le due condizioni procedurali che siano sentite le parti e l'eventuale persona offesa e che l'attività risarcitoria o riparatoria dell'imputato sia stata compiuta prima dell'udienza di comparizione.
Solo in via sussidiaria, se l'imputato comparso dimostri di non aver potuto svolgere l'attività riparatoria o risarcitoria prima dell'udienza e richieda di farlo, il comma 3 autorizza il giudice di pace a sospendere ("può") l'udienza, ponendo specifiche prescrizioni e termini. Se l'imputato adempie le prescrizioni nei termini, pronuncia la sentenza. Se non lo autorizza o se rileva le sue prescrizioni inadempiute, dispone la prosecuzione del procedimento. In sintesi la legge non consente al giudice di scindere gli effetti civili da quelli penali, ne' all'uopo di far grazia dell'audizione preventiva della stessa persona offesa sia o non già costituita parte, men che di dar conto in sentenza del perché le sue obiezioni sia irrilevanti, già per porre delle prescrizioni all'imputato che, spiegando perché non abbia potuto compiere le attività riparatorie prima del giudizio, chieda in udienza di farlo.
In questa luce nella specie il ricorso è oltre che ammissibile, fondato.
La P.C. denuncia violazione di legge ed una evidente carenza fisica di motivazione.
L'autorefernzialità della sentenza è evidente, perché il Giudice ha dichiarato la causa estintiva per l'offerta spontanea di assegno per la somma suindicata da parte dell'imputato in udienza di prosieguo cui, senza prescrizioni, il Giudice aveva disposto il rinvio.
Inoltre la sentenza è apodittica perché il Giudice non ha spiegato minimamente perché la valutazione risponda all'esigenza posta dai parametri del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 2 viepiù che l'offeso si era già costituito parte civile nella precedente udienza.
Ne segue che il giudizio è da rifare.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Alessandria.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010