Sentenza 26 giugno 2014
Massime • 2
Nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, la parte civile può proporre impugnazione agli effetti penali, avverso le sentenze di proscioglimento, limitatamente alle ipotesi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della persona offesa avverso la sentenza del giudice di pace di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000, in procedimento instaurato per effetto di imputazione formulata dal pubblico ministero).
In tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste alcun interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuto risarcimento dei danni, in quanto la pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, e non contenendo alcun capo concernente gli interessi civili sull'esistenza del danno e sulla sua entità, non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della stessa.
Commentari • 3
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- 3. Processo penale, messa alla prova, imputato, maggiore di età, risarcimento, nessun effetto pregiudizievole, parte civileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2014, n. 30535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30535 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/06/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2101
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 15671/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AR IC N. IL 01/01/1963;
nei confronti di:
GG TU N. IL 23/11/1965;
avverso la sentenza n. 48/2010 GIUDICE DI PACE di ROTONDELLA, del 27/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, Dr. Cedrangolo Oscar, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Per la parte civile è presente l'Avvocato Lacanna, la quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. IN AR è imputato:
a. - del reato di cui agli artt. 81, 612 e 582 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si scagliava
contro
De RC MI e, colpendolo con violenti pugni al viso, gli cagionava lesioni personali giudicate guaribili in giorni 10; poi lo minacciava di mali ingiusti;
b. - del reato di cui all'art. 635 c.p., perché, durante l'aggressione di cui al capo A, danneggiava, rendendole del tutto inservibili, la camicia e gli occhiali indossati dalla vittima.
2. Il giudice di pace di Rotondella (Matera) a seguito della proposta di risarcimento per totali Euro 2500 da parte dell'imputato, ha ritenuto equa la somma proposta e, preso atto del parere favorevole del pubblico ministero ed accertato l'avvenuto pagamento, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. 3. Propone ricorso per cassazione la parte civile De RC MI per i seguenti motivi:
a. vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 6 e 21 c.p.p.; sostiene il ricorrente che il reato contestato al capo B integri il danneggiamento aggravato, posto che il fatto è stato commesso con violenza e minaccia (di cui al capo A). Ciò avrebbe comportato la competenza per materia del tribunale monocratico di Matera, sezione distaccata di Pisticci, ma, nonostante l'eccezione preliminare, il giudice di pace l'aveva ritenuta non tempestiva e comunque non influente.
b. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, per avere il giudice di pace emesso sentenza di non doversi procedere in mancanza dei requisiti previsti dalla norma e cioè l'anteriorità della riparazione del danno rispetto all'udienza di comparizione e l'accertamento a cura del giudice dell'avvenuto ristoro del danno.
4. L'08/10/2012 il ricorrente ha presentato una memoria con motivi aggiunti, allegando documentazione relativa al risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Posto che non vi è stato appello da parte del pubblico ministero, occorre preliminarmente decidere se la parte civile possa proporre ricorso ai fini penali. Ritiene il collegio che la domanda meriti una risposta negativa;
tra i diversi orientamenti espressi da questa stessa sezione, appare preferibile il più recente (Sez. 5, Sentenza n. 50578 del 07/11/2013, Rv. 257841) secondo il quale nel procedimento penale davanti al giudice di pace, avverso le sentenze di proscioglimento la parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 38 limitatamente all'ipotesi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del cit. decreto.
2. Il diverso orientamento - espresso dalla Sez. 5, Sentenza n. 40876 del 23/09/2010, Rv. 248657 - secondo cui il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile, avverso la sentenza con la quale il giudice di pace dichiari, ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1, l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, è ammissibile anche agli effetti penali - non merita adesione in quanto non è fondato su una precisa interpretazione delle norme coinvolte, quanto piuttosto su una generica affermazione di principio ("... è ammissibile anche agli effetti penali, in quanto, in tal caso, il ricorso li coinvolge per definizione in una con quelli civili").
3. Al contrario, la tesi condivisa da questo collegio si fonda non solo sul principio generale per il quale la parte civile può, di norma, impugnare solo agli effetti della responsabilità civile (art. 576 c.p.p.), ma altresì su un preciso dato normativo e cioè
sull'interpretazione a contrario del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 38, che limita l'impugnazione della parte civile, anche agli effetti penali, all'ipotesi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del cit. decreto.
4. Qualora, come nel caso di specie, l'imputazione sia stata formulata dal Pubblico Ministero, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 15 e 20, la parte civile non può impugnare agli effetti penali, perché la disciplina dell'impugnazione è quella ordinaria di cui all'art. 576 c.p.p., non potendosi applicare la disposizione di cui all'art. 428 c.p.p., relativa all'udienza preliminare (nel caso di specie, la sentenza di non luogo a procedere fu emessa all'esito del giudizio).
5. Ciò premesso, occorre ancora valutare se sia possibile, per la persona offesa costituita parte civile, ricorrere ai fini civili;
a tal fine si deve preliminarmente valutare se sussista o meno un interesse in tal senso. Difatti, l'interesse alla proposizione dell'impugnazione non è costituito soltanto dalla discordanza tra la decisione impugnata e la pronuncia cui si tende mediante il gravame, occorrendo ancora che l'eliminazione del provvedimento ritenuto pregiudizievole comporti una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (Sez. 5, n. 4405 del 04/03/1999, Rossini, Rv. 213110).
6. Questo collegio - pur consapevole del diverso orientamento espresso da Sez. 4, n. 23527 del 14/05/2008, Di Martino, Rv. 240939:
"In tema di reati di competenza del giudice di pace, sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuto risarcimento dei danni, atteso che detta pronuncia contiene valutazioni incidenti nel merito della pretesa civilistica e potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi della parte" - ritiene di dover rispondere ancora negativamente;
la sentenza del Giudice di pace, accertando la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 - con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria - non produce invero alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile ricorrente (in argomento si veda anche la recentissima sentenza di questa sezione, 15.04.2014, ric. Chiosi); tanto più che la sentenza non contiene alcun capo di carattere civile sull'esistenza del danno e sulla sua entità. Il giudice di pace si limita a verificare la congruità del risarcimento con valutazione sommaria ed incidentale, senza efficacia ulteriore rispetto a quella prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, sicché nell'eventuale giudizio civile di danno la parte civile non risente alcun pregiudizio dalla sentenza di proscioglimento predetta (cfr. Sez. 5, n. 27392 del 06/06/2008, Di Rienzo, Rv. 241173). Peraltro, nel giudizio civile di responsabilità, è solo la sentenza di assoluzione - pronunciata in giudizio per insussistenza del fatto, mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o ricorrenza di un'esimente - che ha efficacia preclusiva di giudicato;
le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato non statuiscono sulla responsabilità dell'imputato e pertanto non possono avere alcun effetto negativo per la parte civile (se non contengono, come nel caso di specie, alcun capo del dispositivo relativo all'accertamento ed alla quantificazione del danno, che rimane sommariamente delibato solo ai fini di cui all'art. 35 della legge sul procedimento davanti al giudice di pace). La facoltà per la parte civile di impugnare le sentenze di assoluzione risiede nel fatto che esse, giudicando sulla responsabilità penale, contengono normalmente un espresso rigetto della domanda civile e compiono, comunque, una valutazione in fatto che ha effetti pregiudizievoli sulla richiesta di risarcimento;
è per questo che le sentenze di assoluzione possono essere impugnate. Nel caso di sentenza di proscioglimento di natura "processuale" (mancanza di querela, prescrizione, estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 ...) emessa all'esito del giudizio, il provvedimento, ove non vi sia un capo civile da impugnare (come nel caso di specie), rimane privo di alcuna efficacia preclusiva in sede civile in ordine al richiesto risarcimento. Non c'è, dunque, motivo per consentire l'impugnazione alla parte civile, che può essere riconosciuta solo nei casi eccezionali previsti dalla legge (ad es. D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38; art. 428 c.p.p. in sede di udienza preliminare.
In questi casi, il legislatore ha voluto eccezionalmente accordare tutela alle ragioni di segno penale del titolare dell'interesse protetto dal precetto penale, cioè della vittima del reato che patisce il "danno criminale"; cfr. Sez. 6, Sentenza n. 22019 del 22/11/2011, Rv. 252774; Cass. Sez. 5, 16.4.2009 n. 37114, De Rosa, rv. 244601; Cass. Sez. 6, 21.1.2010 n. 16528, Mazza, rv. 246997).
7. Consegue a quanto detto che il ricorso proposto dalla parte civile debba ritenersi inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Trattandosi di causa di inammissibilità non determinata da profili di colpa, in quanto sul punto non esisteva fino ad ora un orientamento chiaro della giurisprudenza di legittimità (il che può aver confuso la parte circa il diritto a ricorrere per cassazione), non si fa luogo alla condanna a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2014