Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2014, n. 30535
CASS
Sentenza 26 giugno 2014

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Nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, la parte civile può proporre impugnazione agli effetti penali, avverso le sentenze di proscioglimento, limitatamente alle ipotesi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della persona offesa avverso la sentenza del giudice di pace di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000, in procedimento instaurato per effetto di imputazione formulata dal pubblico ministero).

In tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste alcun interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuto risarcimento dei danni, in quanto la pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, e non contenendo alcun capo concernente gli interessi civili sull'esistenza del danno e sulla sua entità, non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della stessa.

Commentari3

  • 1Art. 6 c.p.p. Competenza del tribunale
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Richiede verifica sull'operato professionale legittima espressioni forti (Cass. 32407/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2019

  • 3Processo penale, messa alla prova, imputato, maggiore di età, risarcimento, nessun effetto pregiudizievole, parte civileAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2014, n. 30535
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30535
Data del deposito : 26 giugno 2014

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