Sentenza 18 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste alcun interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria, in quanto la pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, messa alla prova, imputato, maggiore di età, risarcimento, nessun effetto pregiudizievole, parte civileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2014, n. 46368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46368 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 18/02/2014
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere - N. 302
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 15757/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE CO N. IL 06/12/1971;
nei confronti di:
CÈ VA N. IL 12/04/1960;
avverso la sentenza n. 1071/2012 GIUDICE DI PACE di PALERMO, del 08/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto che ha richiesto l'annullamento con rinvio al giudice di pace di Palermo per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di pace di PALERMO, con la sentenza in data 8 febbraio 2013, dichiarò non doversi procedere D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35 nei confronti di BR VA quanto al delitto di cui all'art. 590 c.p., commesso in Palermo il 10 giugno 2011 in danno di NE VA, per colpa generica e per la specifica violazione della normativa in materia di circolazione stradale, assumendo l'avvenuta estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno.
Avverso la sentenza il EO, costituitosi parte civile, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due ordini di censure. In primo luogo lamenta il difensore la violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 per avere il Giudice di pace pronunziato sentenza di proscioglimento senza aver previamente sentito la persona offesa e senza aver accertato la reale esaustività dell'offerto risarcimento del danno, anche agli effetti del soddisfacimento delle esigenze di riprovazione e di prevenzione rispetto al commesso reato. Con il secondo motivo, si duole la parte civile di vizi motivazionali della sentenza impugnata per aver omesso il Giudice di prime cure di dare adeguato rilievo alle emergenze processuali relative alla ricostruzione fattuale dell'incidente stradale cagionato dall'imputato che provocò il ribaltamento della vettura del ricorrente e la distruzione di un palo di sostegno dell'impianto semaforico. Sarebbe stato così in grado di verificare la congruità della somma offerta ed avrebbe tratto conclusioni del tutto differenti anche in ordine alla sussistenza degli effetti dannosi e pericolosi del reato, persistenti nonostante il preteso risarcimento del danno.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in atti, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice a quo per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Giova annotare che, dall'esame degli atti (consentito in questa sede, al fine di acclarare preliminarmente la qualificazione processuale della sentenza impugnata che si pone, nell'ordine logico della trattazione, come prioritaria questione da affrontare) si evince che il Giudice di pace ebbe a pronunziare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in applicazione del disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. Nella parte narrativa della decisione, si è dato atto, che appresa la notizia dell'avvenuto risarcimento del danno ed acquisita dal legale della parate civile, la comunicazione scritta della compagnia di assicurazione dell'imputato, dell'eseguito pagamento della somma di Euro 500,00, a ristoro delle lesioni personali patite dell'incidente, il Giudice a quo, ritenuto congruo il risarcimento, invitò le parti a concludere, ritenendo applicabile l'art. 35 del citato decreto legislativo. Nè, attesa siffatta condizione, vi era più necessità di procedere al dibattimento. Non privo di significato appare peraltro il fatto che la parte civile abbia poi proposto ricorso per cassazione (e non appello) avverso la citata sentenza di proscioglimento, nella evidente consapevolezza che, avverso la sentenza predibattimentale, ex art. 469 c.p.p., risulta effettivamente esperibile soltanto tale mezzo di impugnazione.
Ciò detto, giudica il Collegio inammissibile il proposto ricorso per carenza di interesse, condividendo quanto affermato in identico caso, da questa stessa Sezione con la sentenza n. 15619 del 26 gennaio 2011 rv.249965. Con tale pronunziaci è invero ribadito il principio, previo richiamo a quanto già statuito con altra sentenza (Sez. 5 n. 27392 del 2008) secondo il quale "l'interesse alla proposizione della impugnazione non è costituito dalla sola discordanza tra la decisione impugnata e la pronunzia cui si tende mediante il gravame, occorrendo altresì che l'eliminazione del provvedimento ritenuto pregiudizievole comporti una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente". Quanto al caso di specie, va detto che la sentenza impugnata, emessa dal Giudice di pace in sede predibattimentale,con valutazione allo stato degli atti, senza espletare alcuna istruttoria, all'esclusivo scopo di dichiarare l'estinzione del reato sul presupposto della ritenuta congruità della somma di danaro corrisposta alla persona offesa a titolo di risarcimento del danno non ha cagionato alcun pregiudizio alla parte civile. È incontestabile che, nei suoi confronti, nessuna autorità di giudicato può rivestire una siffatta sentenza nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno in quanto, ex art. 652 c.p.p., soltanto la sentenza di assoluzione, pronunziata a seguito di dibattimento, fa stato circa la insussistenza del fatto nonché della responsabilità dell'imputato ovvero in ordine alla ricorrenza di un'esimente. Ne consegue che, non potendo la parte civile risentire alcun pregiudizio al proprio diritto al completo risarcimento dei danni, da azionare in sede civile, essa è priva di interesse a dolersi in questa sede della sentenza emessa dal Giudice di pace ex art. 35 cit. D.Lgs..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue tuttavia la condanna della ricorrente ex art. 616 c.p.p. non versando essa obiettivamente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2014