Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, nella valutazione di idoneità della attività riparatoria a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, il giudice non è vincolato al consenso della parte offesa, disponendo l'art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000 l'audizione e non l'adesione di quest'ultima. Ne deriva che è legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della medesima somma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2008, n. 31070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31070 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/04/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1711
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 023858/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TO IA AL, N. IL 06/04/1984;
CASADEI LILIANA, N. IL 17/05/1984;
avverso SENTENZA del 28/06/2005 GIUDICE DI PACE di IMOLA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SCALERA VITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Francesco Salzano, che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
GA MA IN, parte civile costituita nel procedimento a carico di Casadei Liliana - tratta al giudizio del Giudice di Pace di Imola per il delitto di ingiuria in suo danno, proponeva appello avverso la sentenza con cui quel giudice aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata perché il reato era estinto per intervenuta condotta riparatoria.
Il primo giudice aveva infatti preso atto della circostanza che la parte offesa aveva dichiarato la sua disponibilità a rinunciare alla costituzione di parte civile, in cambio della corresponsione di somma congrua a titolo di risarcimento dei danni e rimborso delle spese di causa.
Dopo una serie di rinvii per trattative, l'imputata aveva offerto la somma omnicomprensiva di Euro 1.000,00=, recisamente rifiutata perché ritenuta inadeguata.
Tuttavia, depositata detta somma, il giudice di pace ne aveva ritenuto la congruità ed aveva pronunciato il proscioglimento ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. La parte civile proponeva appello anche agli effetti penali, che il Tribunale monocratico qualificava come ricorso, rilevando che erano poste solo questioni di diritto, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
Con il gravame la parte civile deduce la violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 sia perché la proposta transattiva doveva considerarsi tardiva;
sia perché la somma offerta non era adeguata, in considerazione della circostanza che i molteplici rinvii avevano incrementato notevolmente le spese legali, rendendo irrisorio il risarcimento offerto;
sia, infine, perché la sospensione del processo, disposta per consentire all'imputata di effettuare il pagamento della somma offerta, era stata disposta ben oltre l'udienza di prima comparizione. Il ricorso è destituito di fondamento. Quanto infatti alla tardività della proposta transattiva, valga rilevare che, come si legge nella sentenza impugnata, era stata la stessa parte civile a sollecitare controparte a formulare congrua offerta risarcitoria, dicendosi disposta in cambio a rimettere la querela;
la difesa dell'imputata aveva recepito la sollecitazione, chiedendo ed ottenendo un primo rinvio per poter formulare un'adeguata proposta transattiva.
Come può rilevarsi, tecnicamente non era a parlarsi della definizione alternativa del procedimento prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 essendosi limitate le parti - su iniziativa della parte civile - a chiedere ed ottenere un rinvio per perfezionare trattative di componimento della controversia.
Un successivo rinvio era stato poi disposto, senza che la parte civile si opponesse, per impedimento del difensore dell'imputata. Infine, era stata formulata un'offerta di risarcimento numerata. Solo a questo punto, stante il rifiuto della parte civile, che aveva valutato la proposta risarcitoria inadeguata, il procedimento s'era incanalato nel percorso processuale segnato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35: come si legge nella sentenza impugnata, il P.M. aveva ritenuto congrua l'offerta, ed aveva chiesto al giudice di pace di disporre la sospensione del processo per consentire il pagamento. Considerato allora che il giudice di pace deve perseguire innanzitutto lo scopo della pacificazione delle parti, e che erano state le stesse parti a proporre una scansione dei tempi processuali che potesse consentire il perfezionamento di un accordo, appare evidente l'infondatezza delle censure proposte avverso il provvedimento del giudice, che preso atto della situazione creatasi e del deposito da parte dell'imputata della somma di Euro 1.000,00=, aveva legittimamente ritenuto, su espressa richiesta del P.M. di udienza, di applicare l'art. 35, avendo valutato positivamente l'idoneità della suddetta attività riparatoria a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, ad onta delle proteste della parte civile, che assumeva l'inadeguatezza della somma depositata da controparte.
Infatti il giudice non era vincolato nella valutazione al consenso della parte civile, disponendo la norma solo l'ascolto di quest'ultima e non anche la sua adesione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2008