Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2008, n. 31070
CASS
Sentenza 10 aprile 2008

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In tema di procedimento davanti al giudice di pace, nella valutazione di idoneità della attività riparatoria a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, il giudice non è vincolato al consenso della parte offesa, disponendo l'art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000 l'audizione e non l'adesione di quest'ultima. Ne deriva che è legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della medesima somma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2008, n. 31070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31070
    Data del deposito : 10 aprile 2008

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