Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/07/2006, n. 25083
CASS
Sentenza 11 luglio 2006

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Il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 27 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Bari del 2 febbraio 2024, appellata da B. Pasqua e L. Nicola, assolveva gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti di cui all'art. 371 c.p. con la formula "perché il fatto non sussiste" e revocava le statuizioni civili contenute nella pronuncia di primo grado. Alla B. e al L. era stato contestato di avere giurato il falso nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile su ricorso di Augusto Be. per crediti derivanti da prestazioni professionali di avvocato, in particolare affermando, contrariamente al vero, …

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  • 2Alla Consulta l'art. 576 c.p.p.: continuano le ostilità sul fronte
    Stefania Martelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. «A parere di questa Corte, attribuire oggi al giudice penale, ed in particolare alla Corte d'appello penale, anziché al giudice civile, la cognizione delle impugnazioni della sola parte civile avverso le sentenze di proscioglimento costituisce scelta in atto manifestamente irrazionale e oggi del tutto priva di alcuna giustificazione»: è questa, in estrema sintesi, la tesi veicolata dall'ordinanza che si segnala, con la quale la Corte d'appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p. nella parte in cui, per l'appunto, prevede che l'impugnazione della …

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  • 3Processo penale, art. 576 c.p.p., responsabilità civile.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di appello di Venezia, nel procedimento penale a carico di U. Z., con ordinanza del 9 gennaio 2018, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, …

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  • 4La Corte costituzionale "salva" l’art. 576 c.p.p.: legittima la
    Biagio Monzillo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. Con la sentenza n. 176 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p. sollevate dalla Corte d'Appello di Venezia con ordinanza del 9 gennaio 2018[1]. Il giudice rimettente aveva dubitato della costituzionalità della disposizione censurata laddove consente alla parte civile di impugnare la sentenza dibattimentale di proscioglimento dinanzi al giudice penale, anziché al giudice civile, seppure ai soli effetti della responsabilità civile. 2. Come noto, nella sua formulazione originaria, l'art. 576 del codice di rito abilitava la parte civile ad impugnare le …

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  • 5Diffamazione: le parole “amante” e “rissa” non assumono carattere denigratorio (Cass. Pen. n. 39059/2019)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, il requisito della continenza, dovendo essere contestualizzato, può risultare sussistente anche nel caso in cui siano utilizzate espressioni che, per quanto più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, risultino ormai accettate dalla maggioranza dei cittadini, per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la rilevanza diffamatoria delle parole "amante" e "rissa", utilizzate nel titolo e nel corpo di un articolo di stampa, assumendo che la prima, per quanto ammiccante, poteva riferirsi anche a un rapporto di fidanzamento, come del resto chiarito nel …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/07/2006, n. 25083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25083
Data del deposito : 11 luglio 2006

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