Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2015, n. 4610
CASS
Sentenza 15 gennaio 2015

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In tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste alcun interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria, in quanto la pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.

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  • 1Processo penale, art. 576 c.p.p., responsabilità civile.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di appello di Venezia, nel procedimento penale a carico di U. Z., con ordinanza del 9 gennaio 2018, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, …

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  • 2La Corte costituzionale "salva" l’art. 576 c.p.p.: legittima la
    Biagio Monzillo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. Con la sentenza n. 176 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p. sollevate dalla Corte d'Appello di Venezia con ordinanza del 9 gennaio 2018[1]. Il giudice rimettente aveva dubitato della costituzionalità della disposizione censurata laddove consente alla parte civile di impugnare la sentenza dibattimentale di proscioglimento dinanzi al giudice penale, anziché al giudice civile, seppure ai soli effetti della responsabilità civile. 2. Come noto, nella sua formulazione originaria, l'art. 576 del codice di rito abilitava la parte civile ad impugnare le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2015, n. 4610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4610
Data del deposito : 15 gennaio 2015

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