Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste alcun interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria, in quanto la pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.
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- 1. Processo penale, art. 576 c.p.p., responsabilità civile.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di appello di Venezia, nel procedimento penale a carico di U. Z., con ordinanza del 9 gennaio 2018, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2015, n. 4610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4610 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
4 6 1 0 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/01/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.75/2015 -- Presidente Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO REGISTRO GENERALE Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - N. 18696/2014 Dott. PATRIZIA PICCIALLI Consigliere - Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE LF, nato il [...] nei confronti di: AZ AN, nato il [...] avverso la sentenza n. 21/2013 TRIBUNALE di MACERATA, del 04/07/2013; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile il difensore di fiducia Avv. MARIO CAVALLARO del Foro di Camerino il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4/7/2013 il Tribunale di Macerata confermava l'appellata sentenza del Giudice di pace di Tolentino che, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di AN OR in ordine al reato di lesioni personali colpose ai danni di OD SE, avendo l'imputato, prima del giudizio, riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose del reato. 1 2. Avverso tale sentenza propone ricorso la parte civile OD SE, per mezzo del proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del reato. Iterando le doglianze già svolte in sede di gravame, disattese dal Tribunale, rileva in sintesi che a tale pronuncia non poteva nella specie pervenirsi sia per difetto del presupposto previsto dalla norma (secondo cui, al detto fine, occorre che alla riparazione del danno e alla eliminazione delle conseguenze dannose l'imputato abbia proceduto prima dell'udienza di comparizione), posto che assume il ricorrente nella specie il dibattimento avanti il Giudice di pace era - stato aperto, aveva già subito una serie di rinvii, si era proceduto all'espletamento di c.t.u. e all'assunzione di prove orali e si era, inoltre, trattato di una mera offerta stragiudiziale, avente mero rilievo civilistico. Sotto altro profilo rileva che risulta errato e illegittimo il giudizio di congruità dell'offerto risarcimento, avendo omesso il giudice di apprezzare adeguatamente le caratteristiche del caso concreto, trattandosi nel caso di specie di un danno determinabile solo attraverso adeguati specifici conteggi. Deduce, al riguardo, l'insufficienza del generico richiamo alle tabelle del tribunale di Milano, poiché non accompagnato da specifiche valutazioni e calcoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Nel contrasto che si registra tra le sezioni penali della Suprema Corte in ordine all'interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuto risarcimento dei danni, reputa questo collegio preferibile l'orientamento più recente che tale interesse nega, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, in ragione del rilievo per cui la detta pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, e non contenendo alcun capo concernente gli interessi civili sull'esistenza del danno e sulla sua entità, non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della stessa (Sez. 4, n. 46368 del 18/02/2014, Imbrocè, Rv. 260946; Sez. 5, n. 30535 del 26/06/2014, Uggini, Rv. 260037). Si osserva infatti, condivisibilmente, che la sentenza del Giudice di pace, accertando la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 - con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria non produce alcun effetto - pregiudizievole nei confronti della parte civile ricorrente;
tanto più che la sentenza non contiene alcun capo di carattere civile sull'esistenza del danno e 2 sulla sua entità. Il giudice di pace si limita a verificare la congruità del risarcimento con valutazione sommaria ed incidentale, senza efficacia ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 35 d. lgs. n. 274 del 2000, sicché nell'eventuale giudizio civile di danno la parte civile non risente alcun pregiudizio dalla sentenza di proscioglimento predetta (cfr. Sez. 5, n. 27392 del 06/06/2008, Di Rienzo, Rv. 241173). Peraltro, nel giudizio civile di responsabilità, è solo la sentenza di assoluzione pronunciata in giudizio per insussistenza del fatto, mancata - commissione dello stesso da parte dell'imputato o ricorrenza di un'esimente che ha efficacia preclusiva di giudicato;
le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato non statuiscono sulla responsabilità dell'imputato e pertanto non possono avere alcun effetto negativo per la parte civile (se non contengono, come ripetesi nel caso di specie, alcun capo del dispositivo relativo all'accertamento ed alla quantificazione del danno, che rimane sommariamente delibato solo ai fini di cui all'art. 35 della legge sul procedimento davanti al giudice di pace).
4. Giova peraltro ad abundantiam rilevare che le censure svolte a fondamento del ricorso sono manifestamente infondate. Quanto alla prima devesi in particolare osservare che, secondo quanto esplicitamente affermato nella sentenza impugnata (pagina 6, secondo capoverso), alla stregua di un accertamento fattuale in sé non fatto segno di alcuna specifica critica da parte del ricorrente, «il risarcimento (con offerta da parte della compagnia assicurativa alla persona offesa, della somma di € 235.000,00, corrisposta mediante bonifico, cfr. quietanza a pagg. 45-47 del fascicolo) è intervenuto alla data del 29/4/2010, ovvero prima della prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 22 settembre 2011, nella quale il difensore dell'imputato chiedeva, con memoria che provvedeva contestualmente a depositare, la pronuncia di declaratoria di estinzione ex art. 35 d.lgs. 274/2000». Ineccepibilmente ha, quindi, ritenuto il Tribunale che tale offerta soddisfacesse il requisito temporale richiesto dalla norma e che per contro nessun rilievo potesse assumere il fatto che la pronuncia di estinzione sia intervenuta all'esito dell'istruttoria dibattimentale, tanto più in quanto a quest'ultima si era proceduto proprio a causa dell'opposizione della parte civile, riguardo alla congruità dell'offerta, e per l'esigenza conseguente di disporre perizia per accertare l'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto. Pienamente conforme a una corretta interpretazione della norma deve, infatti, ritenersi il principio di diritto al riguardo pure chiaramente affermato nella 3 sentenza impugnata, e che qui conviene ribadire a confutazione della iterata tesi difensiva, secondo cui «il potere del giudice di riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa di estinzione del reato, non è legato ad un particolare momento del giudizio e, anche se trova il limite nell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, non richiede che la relativa declaratoria di estinzione del reato intervenga immediatamente alla prima udienza di comparizione», dovendo anzi un eventuale slittamento di tale secondo momento ritenersi spesso imposto e comunque giustificato dalla necessità per il giudice di pace, ai sensi dell'espresso disposto di cui al comma 2 dell'art. 35 d.lgs. 274/2000, di valutare l'idoneità delle «attività risarcitorie e riparatorie»> a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione».
5. Analoga valutazione di manifesta infondatezza deve esprimersi con riferimento alla seconda doglianza. Anche al riguardo risulta ampiamente ed esaustivamente argomentato, nella sentenza impugnata, a confutazione delle contestazioni pur in quella sede proposte, il giudizio di piena congruità dell'offerta risarcitoria, evidenziandosi, alla luce degli esiti, puntualmente richiamati, dell'accertamento peritale svolto, che la stessa si rivela «pienamente in linea con le tabelle della liquidazione del danno non patrimoniale del tribunale di Milano», di cui pure correttamente si rammenta in sentenza l'idoneità, ormai da tempo riconosciuta nella giurisprudenza civile della Suprema Corte, a garantire, per la loro diffusione sul tutto il territorio nazionale, uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, insita nella regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (v. ex aliis Cass. civ., Sez. 3, n. 12408 del 07/06/2011, Rv. 618048; Sez. 3, n. 14402 del 30/06/2011, Rv. 618049; Sez. 3, n. 28290 del 22/12/2011, Rv. 620122). Significativamente anzi si rimarca in sentenza che, «utilizzando ¡ criteri indicati in dette tabelle, aggiornati all'anno 2011 in considerazione della data del fatto, ed applicando i coefficienti relativi all'età della persona offesa alla data medesima, alla misura percentuale del danno biologico e alla durata di quello temporaneo determinato dal perito, si ottiene la determinazione del danno risarcibile pari a € 214.434,50 di cui € 188.162,00 per invalidità permanente e € 26.272,50 per invalidità temporanea, totale (per 60 giorni) e parziale>> pervenendosi in totale a una cifra «addirittura inferiore a quella effettivamente (€ 235.000,00) corrisposta dalla compagnia assicuratrice alla persona offesa». Con tutte tali ampie ed esaustive motivazioni il ricorrente omette di confrontarsi, risolvendosi le proposte censure nella riproposizione meramente assertiva della tesi contraria già ampiamente confutata nella sentenza, senza peraltro alcun riferimento agli aspetti concreti della vicenda e ai dati fattuali 4 invece puntualmente e specificamente esaminati dal giudice a quo, di tal che le stesse si espongono anche ad un preliminare rilievo di aspecificità.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata - avuto riguardo al grado di colpa ravvisabile - come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente (Emilio Iannello) (Carlo Giuseppe Brusco) Наш им IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giovann RUELLO CASSA D ੪੦੭ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M E IV Sezione Penale R P U S DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GEN. 2015 DICASSAT IL FUNZIONARIO GIZDIZARI Dott. Giovanni BUELLO 55