Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, l'operatività della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000 - fondata sulla condotta riparatoria dell'autore del reato - è subordinata all'audizione della persona offesa dal reato e non al suo consenso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2006, n. 22323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22323 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI P. - Presidente - del 21/04/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. - Consigliere - N. 616
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI RI - Consigliere - N. 027317/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di CHIAVENNA;
nei confronti di:
OL ST, N. IL 19/04/1973;
avverso SENTENZA del 04/05/2005 del GIUDICE DI PACE di CHIAVENNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Mauro Francesco, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio ricorre per cassazione contro la Sentenza del 4 maggio 2005 con la quale il Giudice di pace di Chiavenna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OL AN in ordine ai reati di lesioni volontarie, ingiuria e minacce ("ti ammazzo, ti divido in due. Non ho paura di nessuno e ti demolisco il negozio, ti spacco tutto") in danno di AM RI AR per essere i reati estinti ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, "a seguito di avvenuta condotta riparatoria" e senza aver prima sentito la persona offesa in quanto "assente ingiustificata". Lamenta il ricorrente che il giudice non avrebbe potuto dichiarare l'estinzione dei reati senza avere prima sentito la persona offesa ritenendo tale audizione - contro l'espressa volontà del difensore di parte civile - non necessaria mentre essa costituisce presupposto "ineliminabile" per la declaratoria D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35. Nè a tal fine rileva che la persona offesa fosse assente poiché l'essere stata informata dell'intenzione dell'imputato di formulare l'offerta D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35, anche per l'incertezza dell'effettiva presentazione dell'istanza, non la obbligava a presenziare. Talché il giudice avrebbe dovuto rinviare l'udienza proprio per consentire l'audizione della persona offesa e solo alla nuova udienza - ritenendo ingiustificata la sua assenza - avrebbe potuto pronunciare l'estinzione D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35. Altrimenti la persona offesa verrebbe spogliata di ogni diritto pur essendo rimessa ad essa la procedibilità dell'azione penale. Il ricorso è infondato per le ragioni - interamente condivise dalla Corte - espresse dal P.G nelle requisitorie scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha così osservato: "A sostegno della tesi della necessità di sentire comunque la persona offesa, il pubblico mistero ricorrente osservava che la parte offesa non aveva alcun obbligo di essere presente, ancorché fosse stata informata con missiva dall'imputato della formulazione di un'offerta ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto espressamente citare la parte offesa perché si esprimesse sull'offerta e solo in caso di sua assenza avrebbe potuto dichiarare la causa estintiva.
Una diversa soluzione "... spoglierebbe la persona offesa di qualunque diritto in ordine a beni giuridici di cui l'ordinamento pure subordina la perseguibilità alla volontà proprio della persona offesa".
Il ricorso non appare fondato in base alle seguenti ragioni:
- l'argomento da ultimo avanzato dal pubblico ministero ricorrente è in conferente perché prova troppo: infatti, esso porterebbe alla conseguenza che il consenso della parte offesa dovrebbe essere necessario per il maturare della causa estintiva. Ma questa non è la volontà della legge, che subordina l'estinzione del reato all'audizione - ma non al consenso - della vittima. Va aggiunto che questa soluzione normativa è coerente con la natura della causa estintiva, che si basa non sulla mediazione autore-vittima, bensì sulla "condotta riparatoria". In altri termini, il baricentro della causa estintiva è spostato sulla condotta dell'autore e non sul consenso della vittima. Del resto, trattandosi di reato perseguibile a querela, il consenso della vittima ha già una dimensione operativa nella previsione della estinzione del reato per remissione della querela.
- La norma processuale non prevede il rinvio del dibattimento per udire la vittima del reato.
Pertanto, il ricorso manca di qualsiasi base testuale (criterio ermeneutica letterale).
- Nè questo rinvio potrebbe desumersi in via sistematica. Anzi, il criterio ermeneutico dell'interpretazione sistematica porta a conclusioni opposte, in base a due argomenti:
a) il principio della ragionevole durata del processo preclude che un rinvio del processo (con dispersione di tempi, di risorse e di costi - da addebitare a chi? -) possa derivare dalla scelta processuale di una parte necessaria (pensiamo alla contumacia dell'imputato). A maggior ragione tale soluzione si impone nel caso di parte non necessaria (la disposizione normativa parla di '"eventuale persona offesa");
b) la persona offesa ha un diritto di interloquire, non un dovere (da nessuna disposizione di legge si ricava l'esistenza di un siffatto dovere), che oltretutto sarebbe contro la logica dell'intero sistema processuale: solo la parte pubblica e il difensore hanno doveri funzionali;
le altre parti hanno oneri legati all'esercizio di facoltà. Pertanto, la persona offesa se vuole interloquire deve adempiere l'onere di essere presente. Altrimenti decade dalla facoltà di far sentire la propria voce nel processo".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2006